(Accordo-art. 1)
               ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 
          TRA IL GOVERNO D'ITALIA E IL GOVERNO D'AUSTRALIA 
   Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Australia,
animati dal proposito di facilitare la produzione in comune  di  film
che, per le loro qualita' artistiche e tecniche  contribuiscano  allo
sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i  due  Paesi  e
siano competitivi sia  nei  rispettivi  territori  nazionali  che  in
quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue: 
                               Art. 1 
                    Ai fini del presente accordo: 
1) a) "film in coproduzione si intende un film realizzato  da  uno  o
      piu' produttori australiani (coproduttore australiano) con  uno
      o piu' produttori italiani  (coproduttore  italiano)  anche  se
      realizzato con impresse di un terzo paese con il quale Italia e
      Australia  siano   rispettivamente   legate   da   accordi   di
      coproduzione, previa approvazione  congiunta  delle  rispettive
      autorita'; 
   b) Per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, 
      senza tener  conto  del  formato,  inclusa  l'animazione  ed  i
      documentari, che rientri nella sfera d'azione  delle  leggi  in
      vigore in quel momento in  ciascun  paese  e  che  regolano  la
      concessione di benefici in  relazione  alla  produzione  di  un
      film; 
2) Per cittadinanza si intende: 
   a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani e i cittadini 
      di uno Stato membro della Cee; 
   b) con riferimento all'Australia, i cittadini australiani ed i 
      residenti permanenti; 
3) Per "autorita' competenti" si intendono: 
   a) per l'Italia: il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - 
      Direzione Generale dello Spettacolo; 
   b) per l'Australia: l'Australian film Commission.