(Accordo-Allegato)
       ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE ITALO-AUSTRALIANO 
                              (Art. 3) 
1) Le  Autorita'  competenti  dei  due  paesi  si  comunicheranno  le
   informazioni  di  carattere  tecnico  e  finanziario  relative  ai
   progetti di coproduzione. 
Ciascuna Autorita' competente, nel decidere il  riconoscimento  o  il
diniego  della  domanda  di  coproduzione,  applichera'  la   propria
legislazione vigente, nei termini e finalita' del  presente  Accordo.
Nel caso di disaccordo tra  le  autorita'  competenti  riguardo  alla
approvazione di un progetto di coproduzione il  progetto  stesso  non
sara' regolato da questo accordo. 
2) Le Autorita' competenti si  assicureranno  che  le  condizioni  di
   lavoro nella produzione  di  films  in  coproduzione  regolati  da
   questo Accordo in ciascuno dei paesi dei coproduttori partecipanti
   siano in linea generale comparabili e che, nel caso che le riprese
   del  film  abbiano  luogo  in  un  paese  diverso  da  quello  del
   coproduttore le condizioni siano,  in  linea  generale,  non  meno
   favorevoli. 
3) a) Il  coproduttore  Australiano  adempira'  tutte  le  condizioni
      richieste nel caso egli fosse l'unico produttore  al  fine  del
      riconoscimento della nazionalita' australiana. 
   b) Il coproduttore Italiano adempira' tutte le condizioni che sono 
      richieste al fine di soddisfare gli articoli della legislazione
      italiana relativa. 
   c) Qualsiasi terzo coproduttore adempira' a tutte le condizioni 
      che si riferiscono allo  status  che  sarebbero  richieste  per
      produrre un film regolato da un  trattato  di  coproduzione  in
      vigore tra quel paese coproduttore e l'Australia o l'Italia. 
   d) L'associazione alla produzione del film fra le societa' 
      italiane  e  australiane  non  potra'  in  nessun  caso  essere
      considerato come la costituzione di una societa' o associazione
      tra le parti essendo la responsabilita' di ciascun gruppo 
      limitata agli impegni assunti per la produzione del film. 
4) Tutte le lavorazioni del materiale originale  verranno  effettuate
   in Italia o in Australia o nel paese del terzo coproduttore. 
In linea  di  massima  dette  lavorazioni  verranno  effettuate   nei
   laboratori  del  paese  la  cui  partecipazione  finanziaria   sia
   maggioritaria. 
La stampa  delle  copie  per  la  programmazione  nel  paese  la  cui
   partecipazione finanziaria sia minoritaria sara' effettuata in  un
   laboratorio di quel paese. 
Le riprese del film verranno di  norma  effettuate  in  Italia  o  in
   Australia, salvo che per particolari  ambientazioni  le  Autorita'
   competenti dei due paesi, non autorizzino le riprese in  un  terzo
   paese. 
5) I film devono essere realizzati con autori, tecnici  e  altri  che
   siano cittadini italiani o cittadini o residenti  in  Australia  o
   del paese del terzo coproduttore. 
In casi eccezionali,  per  particolari  esigenze  artistiche,  previo
   accordo tra le Autorita' dei due paesi,  puo'  essere  autorizzato
   l'utilizzo di attori di altri paesi. 
6) Nel caso che le Autorita' competenti abbiano approvato le  riprese
   del film in  un  paese  diverso  da  quello  dei  coproduttori,  i
   cittadini di quel paese possono essere assunti come  comparse,  in
   piccoli ruoli o  personale  i  cui  servizi  siano  necessari  per
   garantire le riprese e comunque in  accordo  con  le  legislazioni
   vigenti nei due paesi. 
7) L'apporto  tecnico  e  artistico  di  ciascun  coproduttore  nella
   produzione  del  film,  sara'  di   massima   proporzionato   alla
   partecipazione finanziaria del coproduttore che, non potra' essere
   inferiore al 30% del costo totale. 
8) L'autore della  musica  composta  espressamente  per  un  film  di
   coproduzione dovra' essere un cittadino italiano o  di  uno  Stato
   membro della Cee o cittadino o residente in Australia o del  paese
   terzo  coproduttore.  Le  Autorita'  competenti  dei  due   paesi,
   potranno di comune accordo, derogare da quanto sopra indicato.  9)
   Almeno il 90% del metraggio complessivo del film  di  coproduzione
   dovra' essere girato appositamente per il film salvo che  il  film
   risponda a particolari requisiti di carattere storico e  culturale
   e previa approvazione da parte delle Autorita' competenti dei  due
   paesi. 
10) I contratti tra i coproduttori stabiliranno che: 
    a) Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo 
       ed un internegativo, ciascun coproduttore e'  proprietario  in
       quota, del negativo e dell' internegativo. 
I coproduttori minoritari avranno accesso in ogni  caso  al  negativo
originale. 
    b) Ciascun produttore si impegna a sostenere i costi di 
       coproduzione. 
    c) Le modalita' di risoluzione in caso di inadempienza di uno dei 
       coproduttori,  in   caso   di   mancata   approvazione   della
       coproduzione, in caso di diniego del nulla osta di  proiezione
       in pubblico. 
    d) Ciascun coproduttore dovra' partecipare pro quota, agli 
       eventuali esuberi o economie di costo di produzione. 
    e) Venga indicata la ripartizione del mercato terzo, fermo 
       restando che sia il  territorio  italiano  che  il  territorio
       australiano sono di esclusiva pertinenza dei coproduttori. 
    f) Il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al 
       coproduttore  maggioritario   nel   termine   previsto   dalla
       legislazione nazionale vigente dal momento della consegna  del
       materiale necessario per l'approntamento  della  versione  nel
       paese minoritario. 
    g) I titoli di testa del film di coproduzione dovranno indicare 
       sia le imprese produttrici che la dizione "coproduzione italo-
       australiana"   o   "coproduzione    australiana-italiana,    e
       l'indicazione eventuale del terzo paese coproduttore. 
11) I film le cui riprese siano iniziate dopo la firma  del  presente
    Accordo ma prima della ratifica di cui all'art. 7 e i film le cui
    riprese inizino prima della cessazione del  presente  Accordo  ma
    non siano ultimati al momento  della  cessazione  possono  essere
    riconosciuti di coproduzione e, di conseguenza ammessi  a  godere
    dei benefici previsti,  purche'  prodotti  secondo  le  direttive
    dell'accordo di coproduzione. 
12) Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo la
    Commissione  mista,  verifichera'  che  sussista  un  sostanziale
    equilibrio: nei trasferimenti valutari, negli apporti finanziari,
    nell'impiego   di   personale   artistico   e   tecnico,    nella
    partecipazione  degli  autori.  Il   raggiungimento   di   questo
    equilibrio e' essenziale per il buon fine del  presente  accordo;
    le autorita' dei due paesi  potranno  sospendere  temporaneamente
    l'approvazione  di  un  progetto  di  coproduzione,  ove  risulti
    gravemente   alterato   il   predetto   equilibrio,    convocando
    contemporaneamente, se necessario e se  non  si  trovi  da  parte
    delle due autorita'  una  soluzione  concordata  per  ricostruire
    l'equilibrio turbato, la Commissione Mista per la verifica  della
    situazione. 
13) L'approvazione di un progetto  di  coproduzione  non  obbliga  le
    Autorita'  competenti  alla  concessione  del   nulla   osta   di
    proiezione in pubblico. 
14) Gli articoli del presente allegato possono essere emendati, dalla
    Commissione mista, ove non siano in contrasto con le legislazioni
    vigenti,  e  con  quanto  previsto   dall'art.   1   all'art.   9
    dell'Accordo.