ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE ITALO-AUSTRALIANO
(Art. 3)
1) Le Autorita' competenti dei due paesi si comunicheranno le
informazioni di carattere tecnico e finanziario relative ai
progetti di coproduzione.
Ciascuna Autorita' competente, nel decidere il riconoscimento o il
diniego della domanda di coproduzione, applichera' la propria
legislazione vigente, nei termini e finalita' del presente Accordo.
Nel caso di disaccordo tra le autorita' competenti riguardo alla
approvazione di un progetto di coproduzione il progetto stesso non
sara' regolato da questo accordo.
2) Le Autorita' competenti si assicureranno che le condizioni di
lavoro nella produzione di films in coproduzione regolati da
questo Accordo in ciascuno dei paesi dei coproduttori partecipanti
siano in linea generale comparabili e che, nel caso che le riprese
del film abbiano luogo in un paese diverso da quello del
coproduttore le condizioni siano, in linea generale, non meno
favorevoli.
3) a) Il coproduttore Australiano adempira' tutte le condizioni
richieste nel caso egli fosse l'unico produttore al fine del
riconoscimento della nazionalita' australiana.
b) Il coproduttore Italiano adempira' tutte le condizioni che sono
richieste al fine di soddisfare gli articoli della legislazione
italiana relativa.
c) Qualsiasi terzo coproduttore adempira' a tutte le condizioni
che si riferiscono allo status che sarebbero richieste per
produrre un film regolato da un trattato di coproduzione in
vigore tra quel paese coproduttore e l'Australia o l'Italia.
d) L'associazione alla produzione del film fra le societa'
italiane e australiane non potra' in nessun caso essere
considerato come la costituzione di una societa' o associazione
tra le parti essendo la responsabilita' di ciascun gruppo
limitata agli impegni assunti per la produzione del film.
4) Tutte le lavorazioni del materiale originale verranno effettuate
in Italia o in Australia o nel paese del terzo coproduttore.
In linea di massima dette lavorazioni verranno effettuate nei
laboratori del paese la cui partecipazione finanziaria sia
maggioritaria.
La stampa delle copie per la programmazione nel paese la cui
partecipazione finanziaria sia minoritaria sara' effettuata in un
laboratorio di quel paese.
Le riprese del film verranno di norma effettuate in Italia o in
Australia, salvo che per particolari ambientazioni le Autorita'
competenti dei due paesi, non autorizzino le riprese in un terzo
paese.
5) I film devono essere realizzati con autori, tecnici e altri che
siano cittadini italiani o cittadini o residenti in Australia o
del paese del terzo coproduttore.
In casi eccezionali, per particolari esigenze artistiche, previo
accordo tra le Autorita' dei due paesi, puo' essere autorizzato
l'utilizzo di attori di altri paesi.
6) Nel caso che le Autorita' competenti abbiano approvato le riprese
del film in un paese diverso da quello dei coproduttori, i
cittadini di quel paese possono essere assunti come comparse, in
piccoli ruoli o personale i cui servizi siano necessari per
garantire le riprese e comunque in accordo con le legislazioni
vigenti nei due paesi.
7) L'apporto tecnico e artistico di ciascun coproduttore nella
produzione del film, sara' di massima proporzionato alla
partecipazione finanziaria del coproduttore che, non potra' essere
inferiore al 30% del costo totale.
8) L'autore della musica composta espressamente per un film di
coproduzione dovra' essere un cittadino italiano o di uno Stato
membro della Cee o cittadino o residente in Australia o del paese
terzo coproduttore. Le Autorita' competenti dei due paesi,
potranno di comune accordo, derogare da quanto sopra indicato. 9)
Almeno il 90% del metraggio complessivo del film di coproduzione
dovra' essere girato appositamente per il film salvo che il film
risponda a particolari requisiti di carattere storico e culturale
e previa approvazione da parte delle Autorita' competenti dei due
paesi.
10) I contratti tra i coproduttori stabiliranno che:
a) Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo
ed un internegativo, ciascun coproduttore e' proprietario in
quota, del negativo e dell' internegativo.
I coproduttori minoritari avranno accesso in ogni caso al negativo
originale.
b) Ciascun produttore si impegna a sostenere i costi di
coproduzione.
c) Le modalita' di risoluzione in caso di inadempienza di uno dei
coproduttori, in caso di mancata approvazione della
coproduzione, in caso di diniego del nulla osta di proiezione
in pubblico.
d) Ciascun coproduttore dovra' partecipare pro quota, agli
eventuali esuberi o economie di costo di produzione.
e) Venga indicata la ripartizione del mercato terzo, fermo
restando che sia il territorio italiano che il territorio
australiano sono di esclusiva pertinenza dei coproduttori.
f) Il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al
coproduttore maggioritario nel termine previsto dalla
legislazione nazionale vigente dal momento della consegna del
materiale necessario per l'approntamento della versione nel
paese minoritario.
g) I titoli di testa del film di coproduzione dovranno indicare
sia le imprese produttrici che la dizione "coproduzione italo-
australiana" o "coproduzione australiana-italiana, e
l'indicazione eventuale del terzo paese coproduttore.
11) I film le cui riprese siano iniziate dopo la firma del presente
Accordo ma prima della ratifica di cui all'art. 7 e i film le cui
riprese inizino prima della cessazione del presente Accordo ma
non siano ultimati al momento della cessazione possono essere
riconosciuti di coproduzione e, di conseguenza ammessi a godere
dei benefici previsti, purche' prodotti secondo le direttive
dell'accordo di coproduzione.
12) Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo la
Commissione mista, verifichera' che sussista un sostanziale
equilibrio: nei trasferimenti valutari, negli apporti finanziari,
nell'impiego di personale artistico e tecnico, nella
partecipazione degli autori. Il raggiungimento di questo
equilibrio e' essenziale per il buon fine del presente accordo;
le autorita' dei due paesi potranno sospendere temporaneamente
l'approvazione di un progetto di coproduzione, ove risulti
gravemente alterato il predetto equilibrio, convocando
contemporaneamente, se necessario e se non si trovi da parte
delle due autorita' una soluzione concordata per ricostruire
l'equilibrio turbato, la Commissione Mista per la verifica della
situazione.
13) L'approvazione di un progetto di coproduzione non obbliga le
Autorita' competenti alla concessione del nulla osta di
proiezione in pubblico.
14) Gli articoli del presente allegato possono essere emendati, dalla
Commissione mista, ove non siano in contrasto con le legislazioni
vigenti, e con quanto previsto dall'art. 1 all'art. 9
dell'Accordo.