(Accordo-art. 2)
                               Art. 2 
   Il film realizzato in coproduzione beneficiera' a pieno titolo  di
tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e  in  Australia
ai film considerati nazionali e secondo le  disposizioni  vigenti  in
ciascun paese. 
   Tali vantaggi sono acquisiti solamente dal  produttore  del  paese
che li concede.