(Accordo-art. 5)
                               Art. 5 
   Ciascuna delle parti contraenti consentira'  ai  cittadini  ed  ai
residenti dell'altro paese o del paese terzo coproduttore, l'ingresso
ed il soggiorno in Italia o in  Australia  per  poter  effettuare  la
lavorazione o lo sfruttamento del film, nel rispetto delle leggi  che
regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.