Art. 6 Le parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista, composta in parti uguali, presieduta congiuntamente da funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun paese, assistiti da esperti designati dalle rispettive autorita' competenti, con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo, di risolvere le difficolta' che potranno presentarsi, di proporre alle autorita' competenti dei due paesi, le modifiche all'accordo che saranno ritenute opportune. La Commissione Mista si riunira' alternativamente in Italia e in Australia, la prima volta diciotto mesi dopo la firma del presente Accordo e successivamente entro sei mesi dalla richiesta di convocazione avanzata da una delle parti contraenti.