(Accordo-art. 6)
                               Art. 6 
   Le parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista,
composta in parti uguali,  presieduta  congiuntamente  da  funzionari
responsabili del settore cinematografico di ciascun paese,  assistiti
da esperti designati dalle rispettive autorita'  competenti,  con  il
compito di esaminare  le  condizioni  di  applicazione  del  presente
accordo, di risolvere le difficolta'  che  potranno  presentarsi,  di
proporre alle  autorita'  competenti  dei  due  paesi,  le  modifiche
all'accordo che saranno ritenute opportune. 
   La Commissione Mista si riunira' alternativamente in Italia  e  in
Australia, la prima volta diciotto mesi dopo la  firma  del  presente
Accordo  e  successivamente  entro  sei  mesi  dalla   richiesta   di
convocazione avanzata da una delle parti contraenti.