Art. 9
Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla data di
entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per
successivi periodi di tre anni, salvo denuncia di una delle parti
contraenti con preavviso scritto di almeno sei mesi prima della
scadenza.
I rappresentanti dei due Governi firmano e siglano il presente
Accordo, in quattro esemplari facenti ugualmente fede, due in lingua
italiana e due in lingua inglese.
Fatto a Roma il giorno 28 del mese di Giugno del 1993
Per il Governo Australiano Per il Governo della
Repubblica Italiana
Parte di provvedimento in formato grafico