(Accordo-art. 9)
                               Art. 9 
   Il presente Accordo ha una  durata  di  tre  anni  dalla  data  di
entrata in vigore e  sara'  rinnovato  per  tacita  riconduzione  per
successivi periodi di tre anni, salvo denuncia  di  una  delle  parti
contraenti con preavviso scritto  di  almeno  sei  mesi  prima  della
scadenza. 
   I rappresentanti dei due Governi firmano  e  siglano  il  presente
Accordo, in quattro esemplari facenti ugualmente fede, due in  lingua
italiana e due in lingua inglese. 
   Fatto a Roma il giorno 28 del mese di Giugno del 1993 
    

Per il Governo Australiano                     Per il Governo della
                                               Repubblica Italiana

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico