(Allegato 1)
                             ALLEGATO 1 
CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLA 
   TEMPERATURA SUI MEZZI DI TRASPORTO DEGLI ALIMENTI SURGELATI. 
1. GLOSSARIO. 
   1. Strumento di  registrazione  della  temperatura  o  sistema  di
misura: Quando  non  altrimenti  specificato,  si  intende  l'insieme
costituito dallo strumento di misura, ivi compresa(e) la(e)  sonda(e)
applicata(e),  e  dagli  accessori   per   la   registrazione   della
temperatura. 
   2. Risoluzione: Espressione  quantitativa  dell'attitudine  di  un
sistema a  distinguere  significativamente  tra  valori  strettamente
vicini della temperatura. 
   3. Tempo di risposta: Intervallo di tempo necessario a  registrare
la temperatura finale misurato tra l'istante in  cui  la  temperatura
subisce un brusco specificato  cambiamento  e  l'istante  in  cui  il
valore di temperatura registrato raggiunge entro i limiti specificati
il valore finale in regime stabile e vi permane. 
   4. Campo di misura: Intervallo tra la temperatura minima e massima
che un sistema di misura e' in grado di rilevare. 
   5. Parametri di preregolazione:  Parametri  di  funzionamento  del
sistema predefiniti dal costruttore (inalterabili dagli utilizzatori)
o determinati dagli utilizzatori in funzione dello scopo prefisso. 
   6. Capacita' di registrazione: Numero massimo  di  misure  che  il
sistema e' in grado di memorizzare o tempo massimo  di  funzionamento
che lo strumento e' in grado di garantire. 
   7. Esattezza: E' espressa dall'errore del sistema nel misurare  la
temperatura  sotto  determinate  condizioni  operative.  Esprime   la
concordanza  tra  il   valore   misurato   dal   sistema   e   quello
convenzionalmente vero. 
   8. Grado di protezione: Capacita'  dell'involucro  ad  evitare  la
penetrazione all'interno dello strumento e della sonda di polvere  ed
acqua. 
2. CARATTERISTICHE METROLOGICHE E TECNICHE DI SISTEMI DI MISURA. 
   1. Iscrizioni e libretto di istruzioni:  Ogni  sistema  di  misura
deve riportare almeno il nome e/o il marchio del fabbricante, il  suo
numero  di  identificazione,   gli   estremi   del   certificato   di
approvazione del tipo, rilasciato  dall'amministrazione  metrica  del
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  nonche'
la eventuale serie o il  modello  di  appartenenza.  Tali  iscrizioni
possono essere riportate anche  mediante  apposizione  di  etichetta.
Inoltre deve essere dotato di un libretto di istruzioni che  riporti,
oltre agli estremi del provvedimento anzidetto: 
    le caratteristiche principali del sistema ivi compresi  il  campo
di misura e la risoluzione; 
    l'indicazione del tipo di sonda(e) di cui puo' essere dotato; 
    le modalita' di installazione precisando  se  e'  idoneo  ad  una
installazione esterna alla cabina di guida; 
    le eventuali manutenzioni necessarie; 
    le modalita' di uso per gli utilizzatori; 
    le informazioni necessarie sulle verifiche periodiche. 
   2. Campo di misura: Il sistema di misura deve essere in  grado  di
misurare temperature comprese almeno tra b 30(gradi)C e +30(gradi)C. 
   3. Dispositivo di registrazione: Il sistema di misura deve  essere
munito di un dispositivo di registrazione delle temperature  rilevate
dalla(e) sonda(e) ad esso associata(e). E' facoltativa l'applicazione
di un dispositivo indicatore per la visualizzazione delle temperature
rilevate, avente una divisione non inferiore a 0,5 ›C e che sia della
forma 1,2 oppure 5 x 10 con 'n' intero, positivo, negativo o nullo. 
   La registrazione delle temperature rilevate puo' essere continua o
secondo intervalli specificati al punto 9 successivo. 
   4.  Preregolazione  dello  strumento:  I  parametri  impostati  da
conducente  del  mezzo  devono  essere  rilevabili  direttamente   od
indirettamente dai dati acquisiti dal sistema. 
   Le documentazioni rilasciate dal sistema devono riportare comunque
i piu' significativi parametri impostati dagli utenti. 
   5. Data e orario dei rilevamenti: Il sistema deve essere in  grado
di identificare data ed ora dei rilevamenti effettuati e  dell'inizio
del trasporto. E' consentito che la data  di  inizio  del  trasporto,
cosi' come gli estremi identificativi dello  stesso,  possano  essere
riportati  manualmente  sul  documento  da  rilasciare  al  ricevente
all'inizio di ciascuna serie di rilevamenti. 
   6. Memorizzazione dei dati: I dati relativi  a  ciascun  trasporto
devono  essere  consultabili  lungo  il   percorso   senza   che   le
informazioni gia' acquisite vengano perdute. 
   7. Leggibilita' dei dati: I dati registrati su  supporto  cartaceo
devono essere indelebili e leggibili da un osservatore posto  ad  una
distanza di 35 cm. 
   8. Emissibilita' di  documenti  con  i  dati  registrati:  I  dati
registrati su supporti  cartacei  o  magnetici  devono  poter  essere
consegnati al ricevente, che deve  essere  in  grado  di  leggerli  e
conservarli per un periodo non inferiore ad un anno. 
   9. Intervallo tra cicli di misura: Il sistema deve essere in grado
di effettuare misure ad intervalli non superiori a 20 minuti. 
   10. Capacita' di registrazione e  memorizzazione:  Il  sistema  di
misura deve essere in grado di funzionare in  modo  continuo  per  un
periodo non inferiore a sette giorni  registrando  correttamente  nel
corso  del  funzionamento  i  dati  rilevati.  Inoltre  nei   sistemi
elettronici  la  capacita'  di  memorizzazione   espressa   in   dati
memorizzabili deve essere di circa 8000 dati e comunque non inferiori 
a 
                      7 x 1440 
 
                          i 
dove "i"  esprime  l'intervallo  tra  cicli  di  misura  del  sistema
espresso in minuti. 
   Nel  caso  di  sistemi  elettronici,  inoltre,  non  deve   essere
possibile la cancellazione dei dati memorizzati fino al  momento  del
raggiungimento  della  capacita'  massima:  i  nuovi  dati  acquisiti
dovranno limitarsi a cancellare quelli memorizzati per primi. 
   11. Alimentazione: Il sistema deve essere in grado di funzionare a
corrente continua ovvero mediante batteria autonoma o con quella  del
mezzo di trasporto. In caso di  batteria  autonoma  il  sistema  deve
essere munito di idoneo dispositivo di allarme  acustico  o  luminoso
per permettere la sostituzione della stessa. 
   12. Mancanza di energia: Il sistema deve dare la  possibilita'  di
rilevare eventuali interruzioni di funzionamento. 
   Inoltre in caso di mancanza di energia elettrica, il sistema  deve
garantire il mantenimento dei  dati  acquisiti  per  un  periodo  non
inferiore alle 24 ore. 
   13. Protezione: Il sistema deve garantire un grado  di  protezione
IP 55 (sonde)  e  IP  65  (strumento).  E'  consentito  un  grado  di
protezione IP 40 per il solo strumento di misura quando questo  venga
installato all'interno della cabina di guida. 
   14. Sensibilita' a campi elettromagnetici: Il sistema deve  essere
in  grado  di  funzionare  correttamente  in  presenza  di  un  campo
elettromagnetico di 10V/m entro una banda di frequenza  compresa  tra
27 MHz e 500 MHz. 
   15. Sensibilita' a vibrazioni meccaniche: Il sistema  deve  essere
in  grado  di  funzionare  correttamente  anche  se   sottoposto   ad
un'accelerazione sui tre assi pari a 29,4 m/s(Elevato al Quadrato) in
un campo di frequenza compreso tra 5 e 150 Hz e con un'ampiezza dello
spostamento di 10 mm. 
   16. Canali disponibili: Il sistema deve consentire l'installazione
di almeno due sonde per la misurazione della temperatura. 
   17. Condizioni ambientali di operativita': Il sistema deve  essere
in grado di  funzionare  correttamente  a  temperature  comprese  tra
-40(gradi)C e 80(gradi)C. 
3. CARATTERISTICHE METROLOGICHE. 
   1. Esattezza: Il sistema deve essere in grado di effettuare misure
esatte a meno di (Piu' o Meno) 0,5(gradi)C nelle condizioni operative
indicate al punto 2. 
   2. Risoluzione:  Lo  strumento  deve  avere  una  risoluzione  non
superiore a 1(gradi)C. 
   3. Tempo di risposta: Il tempo di risposta  deve  essere  tale  da
consentire in tre minuti la lettura di una temperatura pari almeno al
90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e di  quella
finale. 
   4. Esattezza  della  durata  di  registrazione:  La  durata  della
registrazione deve essere esatta a meno dell'1%. Nel caso di  sistemi
con capacita' superiore a sette giorni il massimo errore tollerato e'
(Piu' o Meno) 0,1%. 
4. CARATTERISTICHE DELLA INSTALLAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO. 
   1. Il sistema puo' essere montato sia all'esterno che  all'interno
della cabina di guida tenendo conto di  quanto  prescritto  al  punto
2.13. 
   In ogni caso il conducente deve essere in grado di  leggere  dalla
cabina di guida la temperatura che  viene  rilevata.  In  alternativa
deve essere disponibile un sistema di  allarme  di  tipo  acustico  o
luminoso rilevabile dal posto di guida, nel caso che  la  temperatura
raggiunga un valore superiore ad  un  valore  prefissato  e  comunque
superiore a -15(gradi)C. 
   2. Per ogni mezzo deve essere  installata  almeno  una  sonda,  ad
eccezione dei mezzi con scomparto di lunghezza superiore a 10 m,  per
i quali devono essere installate due sonde distanti tra loro almeno 5
m. 
   3. La(e) sonda(e) termometrica(che) deve(ono) essere installata(e)
su soffitto del mezzo ma non a diretto contatto con lo stesso. 
   Il  posizionamento  deve  corripondere  alla  parte   tratteggiata
rispettivamente: 
    dello schema a)  dell'allegato  2  per  mezzi  con  scomparto  di
lunghezza superiore a 10 m; 
    dello schema b)  dell'allegato  2  per  mezzi  con  scomparto  di
lunghezza fino a 10 m. 
   4. A parziale modifica di quanto espresso al punto  4.3,  i  mezzi
dotati di paratia divisoria fissa o mobile devono essere dotati di un
numero di sonde almeno pari al numero  di  comparti  creati  da  tali
paratie. 
   5. Nel caso di piu'  sonde  installate  su  uno  stesso  mezzo  (o
comparto), la temperatura di riferimento, una volta stabilizzata dopo
l'effettuazione del carico, sara' la piu' alta  tra  quelle  rilevate
dalle  sonde  installate  come  sopra,  escludendo   i   periodi   di
sbrinamento. 
5. APPROVAZIONE DEL TIPO DI SISTEMA. 
   1. Il tipo di sistema e' approvato  quando  ha  ottenuto  apposito
certificato  di   approvazione   dall'Amministrazione   metrica   del
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentito
il Comitato centrale metrico, a seguito di esito positivo delle prove
destinate ad accertare  la  conformita'  ai  requisiti  di  cui  agli
allegati del presente regolamento e la sua affidabilita'  metrologica
nel tempo dopo 24 ore di funzionamento continuo. 
   2. La ditta costruttrice e' tenuta a conservare il certificato  di
approvazione di cui al punto 5.1. 
   3. Il mezzo di trasporto deve essere sempre fornito  del  libretto
di istruzioni conforme al punto 2.1 in cui  devono  essere  riportate
anche  le  eventuali  condizioni  prescritte   dal   certificato   di
approvazione del tipo. 
6. VERIFICHE PERIODICHE. 
   1. L'accertamento della conformita' del sistema al tipo  approvato
puo' essere effettuato  dalla  ditta  costruttrice  che  disponga  di
idonea strumentazione di misura riferibile a campioni nazionali delle
grandezze interessate o da un ufficio provinciale metrico secondo  la
seguente periodicita': 
     a) almeno ogni anno per sistemi elettromeccanici; 
     b) almeno ogni due anni per sistemi elettronici. 
   2. Le verifiche periodiche riguardano le prove di funzionalita'  e
calibrazione dello strumento di  misura  e  delle  relative  sonde  a
corredo. 
   3. L'avvenuta verifica periodica e' attestata mediante autoadesivo
indicante il nome del costruttore o l'ufficio che l'ha eseguita e  la
data di scadenza della verifica medesima.