(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
  CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1995, N. 432. 
  All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio  1970,
n. 352, dopo le parole: 'autenticate da un notaio o' sono aggiunte le
seguenti: 'da un giudice di pace o'". 
  All'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Il primo comma dell'articolo 181' del codice  di  procedura
civile e' sostituito dal seguente: 
  'Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il  giudice
fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione
alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce  alla  nuova
udienza, il  giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  dispone  la
cancellazione della causa dal ruolo'". 
  All'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  "3. Al secondo comma dell'articolo  634  del  codice  di  procedura
civile, dopo le parole: 'somministrazioni di merci e di denaro', sono
inserite le seguenti: 'nonche' per prestazioni di servizi'. 
  3-bis. All'articolo 644 del codice di procedura civile, le  parole:
'quaranta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'sessanta giorni'. 
  3-ter. All'articolo 660 del codice di  procedura  civile,  dopo  il
secondo comma, sono inseriti i seguenti: 
  'La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo  125,
in  luogo  dell'invito  e  dell'avvertimento  al  convenuto  previsti
nell'articolo 163,  terzo  comma,  numero  7),  deve  contenere,  con
l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non
comparisce o, comparendo, non si  oppone,  il  giudice  convalida  la
licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663. 
  Tra  il  giorno  della  notificazione  dell'intimazione  e   quello
dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di  venti
giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore puo',
su istanza dell'intimante, con decreto  motivato,  scritto  in  calce
all'originale e alle copie  dell'intimazione,  abbreviare  fino  alla
meta' i termini di comparizione. 
  Le parti si costituiscono depositando in cancelleria  l'intimazione
con la relazione di notificazione o la comparsa di  risposta,  oppure
presentando tali atti al giudice in udienza. 
  Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attivita'  previste
negli articoli da 663 a 666, e' sufficiente la comparizione personale
dell'intimato'".