ALLEGATO TITOLO I DENOMINAZIONE E FINALITA' DELLA FONDAZIONE Art. 1. Denominazione e natura 1. La Fondazione Banco di Sardegna (in prosieguo indicata come Fondazione) e' un ente con piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto. 2. Essa trae origine, come da atto in data 3 agosto 1992, repertorio numero 112143 a rogito del dott. Roberto Vacca, notaio in Cagliari, dal conferimento nel Banco di Sardegna S.p.a. dell'azienda bancaria, effettuato ai sensi della predetta legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dal Banco di Sardegna istituto di credito di diritto pubblico, costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298. Art. 2. S e d e 1. La Fondazione ha sede in Cagliari, viale Bonaria n. 33, e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, viale Umberto n. 36. Essa puo' istituire uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. Art. 3. Finalita' della Fondazione 1. La Fondazione persegue finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale. In particolare, essa promuove lo sviluppo socio economico della regione Sardegna, anche assumendo partecipazioni in imprese bancarie e finanziarie operanti sul territorio, ed interviene nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanita', dell'assistenza e beneficenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli. 2. Per il conseguimento delle finalita' istituzionali, la Fondazione puo' porre in essere le attivita' ed effettuare le operazioni - finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari - comunque occorrenti a tal fine, assumere pubblici servizi in regime di concessione, nonche' compiere tutte le operazioni strumentali e/o connesse al conseguimento delle finalita' medesime nei settori di intervento di cui al precedente primo comma. 3. La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operativita', definisce periodicamente programmi anche pluriennali di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. Art. 4. Ambiti di operativita' 1. La Fondazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356: a) amministra la partecipazione di controllo nel Banco di Sardegna S.p.a.; b) non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne puo' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di altre imprese bancarie o finanziarie all'infuori dell'ipotesi di cui alla precedente lettera a); c) puo' acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e finanziarie; d) puo', inoltre, acquisire e cedere partecipazioni anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, nonche' in genere costituire e/o partecipare, in Italia e all'estero, in organismi ed enti di diritto comune, purche' strumentali al conseguimento delle proprie finalita' statutarie. 2. L'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. TITOLO II PATRIMONIO E PROVENTI Art. 5. Composizione del patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito inizialmente dalla partecipazione azionaria nel Banco di Sardegna S.p.a., nonche' dalle attivita' non conferite. 2. Il patrimonio e' incrementato, di norma: 1) dagli accantonamenti al fondo di riserva finalizzato a sottoscrizioni di aumenti di capitale della societa' conferitaria, nonche' dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie; 2) dalle liberalita' a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio; 3) dagli avanzi di gestione non destinati ad erogazioni, ne' trasferiti ad esercizi successivi. Art. 6. Destinazione dei proventi 1. La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo del Banco di Sardegna S.p.a., accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale di quest'ultima, una quota non inferiore al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella societa' medesima. 2. La riserva puo' essere investita esclusivamente in titoli emessi dal Banco di Sardegna S.p.a. e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sull'investimento della predetta riserva, al netto delle relative imposte, vanno a incrementare la stessa. 3. Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione - al netto delle spese di funzionamento, delle imposte e dell'accantonamento alla riserva di cui ai commi precedenti - e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni di attuazione. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione utilizza: a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, le imposte e gli accantonamenti destinati a riserve; b) proventi e rendite derivanti dal reinvestimento delle disponibilita' rivenienti dalla eventuale dismissione di tutta o parte della partecipazione nel Banco di Sardegna S.p.a., che non siano destinati al patrimonio; c) eventuali liberalita' ed ogni altra entrata che non siano destinate al patrimonio; d) i proventi e le rendite derivanti dalla amministrazione di fondi di terzi destinati al perseguimento di finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale, nei settori riconducibili a quelli propri. Art. 7. Limiti all'indebitamento 1. La Fondazione puo' contrarre debiti con le societa' in cui detenga partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio. 2. La Fondazione non puo' contrarre debiti, ne' ricevere garanzie, ne' prestarne, per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio. TITOLO III ORGANI STATUTARI Art. 8. Organi della Fondazione 1. Sono organi della Fondazione: il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio sindacale; il segretario generale. Capo I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 9. Composizione e nomine 1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna, nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e' composto, oltreche' dal presidente della Fondazione che lo presiede, da undici consiglieri. Di questi undici consiglieri: a) tre sono designati direttamente dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; b) quattro sono scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della regione autonoma della Sardegna; c) quattro sono scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. 2. Detti consiglieri devono essere scelti, secondo criteri di professionalita' e competenza, tra persone esperte nei vari rami di attivita' economica della Sardegna e nei settori di intervento della Fondazione. 3. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni. L'incarico ha termine con l'approvazione da parte del Ministro del tesoro del bilancio consuntivo dell'ultimo anno di carica. I consiglieri possono essere rinominati. 4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo e' causa di decadenza dalla carica. La decadenza dovra' essere dichiarata dal consiglio di amministrazione. 5. Se nel corso del quadriennio si verifica, per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma o per qualsiasi altro motivo, una vacanza nel consiglio si provvede, con l'osservanza delle norme di cui al primo comma, alla nomina del nuovo consigliere che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Art. 10. Incompatibilita' 1. I membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri delle regioni e i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato - salve le deroghe previste dalla vigente legislazione - non possono essere membri del consiglio di amministrazione della Fondazione. 2. Non possono altresi' far parte del consiglio di amministrazione: a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale; b) i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'ente e/o della societa' conferitaria, nonche' delle societa' da questi controllate; c) il coniuge e i parenti, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti in servizio dell'ente. Art. 11. Attribuzioni 1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione definisce, attraverso le delibere periodiche di cui all'art. 3 del presente statuto, programmi anche pluriennali di intervento. Il consiglio definisce altresi' i criteri cui devono essere informate la gestione e la salvaguardia del patrimonio e la gestione delle attivita' erogative. 2. Il consiglio di amministrazione ha poteri in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione. E' di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione: a) l'approvazione delle delibere programmatiche di cui all'art. 3 del presente statuto; b) l'approvazione del regolamento avente ad oggetto i criteri per la gestione e la salvaguardia del patrimonio e per l'assegnazione e ripartizione dei fondi nei diversi settori di intervento, nonche' le relative modifiche; c) la nomina, su proposta del presidente, del vice presidente, scegliendolo tra i consiglieri nominati ai sensi del comma 1, lettera b), del precedente art. 9); d) la nomina, su proposta del presidente, del segretario generale; e) la istituzione di comitati consultivi previsti dal regolamento di cui alla precedente lettera b), la determinazione dei loro compiti, funzionamento e relativa durata, nonche' la nomina dei componenti gli stessi comitati e i compensi a questi ultimi spettanti; f) la delibera sugli interventi da finanziare, previo parere del comitato consultivo competente, ove previsto dal regolamento di cui alla precedente lettera b); g) la delibera sulle modificazioni del presente statuto da adottarsi mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della regione Sardegna, che deve esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere; h) la redazione e la approvazione annuale - udita la relazione del collegio sindacale - del bilancio preventivo e di quello consuntivo e delle relative relazioni; i) la delibera, sentito il parere del collegio sindacale, sull'assunzione, modificazione, e dismissione di partecipazioni da parte della Fondazione; l) la delibera per la costituzione di enti strumentali e per la realizzazione di strutture stabili attinenti al perseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 3, nonche' per l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione; m) la delibera per la designazione di amministratori e sindaci di societa' ed enti a cui la Fondazione e' chiamata a provvedere, dietro proposta del presidente, ai sensi del successivo art. 14, lettera e); n) la delibera circa la definizione degli organici del personale della Fondazione, il recepimento dei contratti di lavoro e i regolamenti organizzativi che disciplinano l'operativita' della Fondazione; o) al fine di favorire i lasciti e le liberalita' in favore della Fondazione, su proposta del presidente, l'approvazione del regolamento speciale per la tutela della conservazione e del vincolo di destinazione di beni, attivita', collezioni, raccolte, patrimoni e quanto in genere provenga da lasciti e/o da atti di liberalita'; p) la richiesta al Ministro del tesoro dello scioglimento della Fondazione, formulando proposte in ordine alla devoluzione del residuo netto di liquidazione ad una o piu' persone giuridiche che perseguano finalita' analoghe. 3. Il consiglio puo' delegare, determinando i limiti della delega, i propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli di cui al comma precedente, al presidente, a singoli componenti del consiglio o al segretario generale. Art. 12. Adunanze e convocazioni 1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione si riunisce di regola presso la sede amministrativa della Fondazione, ovvero anche altrove (purche' nell'ambito della Comunita' economica europea), ogni due mesi e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o che ne faccia motivata richiesta per iscritto un terzo dei consiglieri o il collegio sindacale. Il presidente stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno. 2. La convocazione e' fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, telex o telefax almeno sei giorni prima della riunione e inviato al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed al collegio sindacale. In caso di urgenza, la comunicazione puo' essere trasmessa sino ai due giorni precedenti la data della riunione. 3. Alle sedute del consiglio di amministrazione intervengono i membri del collegio sindacale. 4. Il segretario generale, di cui al successivo art. 20, partecipa al consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 5. Per la validita' delle deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede. 6. Per le modificazioni statutarie, il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Per le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, il consiglio delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica. 7. I verbali delle delibere del consiglio di amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario generale della Fondazione, che funge da segretario del consiglio e che puo' farsi coadiuvare da altro personale designato dal consiglio. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario del consiglio saranno svolte da persona designata dal consiglio medesimo. 8. I verbali del consiglio di amministrazione, firmati dal presidente e dal segretario, sono inseriti in distinte raccolte annuali, ciascuna contenente un indice sommario con l'indicazione delle sedute e dei relativi argomenti. 9. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal presidente e dal segretario sono validi a tutti gli effetti di legge. Capo II PRESIDENTE Art. 13. Presidente 1. Il presidente della Fondazione e' nominato con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. 2. Egli deve essere scelto tra persone che si siano distinte sul piano scientifico, culturale o che abbiano maturato particolari esperienze nella promozione di attivita' a vantaggio dello sviluppo socio economico della Sardegna. 3. I membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri delle regioni, nonche' i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato - salve le deroghe previste dalla vigente legislazione - non possono ricoprire la carica di presidente della Fondazione. 4. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. 5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, nominato ai sensi del precedente art. 11, comma 2, lettera c). Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio del presidente e' tenuto dal consigliere di designazione del presidente della regione autonoma della Sardegna piu' anziano di carica o, in caso di parita', piu' anziano di eta'. Art. 14. Attribuzioni 1. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale della Fondazione, anche in giudizio; b) esercita l'alta vigilanza sull'andamento della Fondazione; c) convoca il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno, presiede le adunanze del consiglio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni; d) propone alla approvazione del consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente, del segretario generale e, nelle ipotesi di assenza o di impedimento di quest'ultimo, del suo sostituto; e) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione la designazione degli amministratori e dei sindaci negli enti e nelle societa' nei cui statuti sia prevista tale nomina, nonche' i rappresentanti della Fondazione in tutte le assemblee di enti e societa' al capitale dei quali essa partecipi; f) autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative e i gravami in qualunque grado e tipo di giurisdizione; ha facolta', inoltre, di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonche' di rilasciare procure speciali a terzi; g) adotta nei casi di urgenza, sentito il segretario generale o su proposta di questi, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione - eccettuati quelli di cui al precedente art. 11, comma 2, di esclusiva competenza del consiglio - riferendone allo stesso alla prima seduta successiva; h) al presidente possono essere delegati, determinandone i limiti, poteri concernenti le decisioni sulle spese e le erogazioni a scopi di beneficenza, culturali e di pubblico interesse; egli esercita, altresi', eventuali ulteriori poteri di ordinaria amministrazione che il consiglio di amministrazione ritenga di delegargli, determinando gli atti o le categorie degli atti delegati; i) il presidente puo' delegare la rappresentanza legale anche a singoli membri del consiglio di amministrazione e al segretario generale, nonche' a dipendenti d'intesa con il segretario generale. Capo III COLLEGIO SINDACALE Art. 15. Composizione e nomine 1. Il collegio sindacale si compone di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali: tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e due supplenti sono nominati dal Ministro del tesoro; due sindaci effettivi e uno supplente sono nominati dal presidente della regione autonoma della Sardegna. 2. I sindaci, salvo quelli di nomina del Ministro del tesoro di cui al comma precedente, devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. 16. Incompatibilita' 1. La carica di sindaco e' incompatibile con quella di parlamentare (italiano o europeo), di assessore e consigliere regionale, provinciale e comunale, con la posizione di dipendente di pubblica amministrazione (fatta eccezione per i dipendenti del Ministero del tesoro) o di Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. 2. Non possono altresi' far parte del collegio sindacale della Fondazione: a) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale stesso; b) i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'ente e della societa' conferitaria e delle societa' da questi controllate; c) il coniuge e i parenti, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti in servizio dell'ente. Art. 17. Durata della carica - Riunioni - Decadenza 1. I sindaci durano in carica quattro anni decorrenti dalla data delle relative nomine e possono essere riconfermati. I sindaci supplenti che subentrino ai sindaci effettivi cessati dall'incarico per qualsiasi ragione, durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. 2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. 3. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del collegio sindacale ovvero a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione e' causa di decadenza dalla carica da dichiararsi dallo stesso collegio. Art. 18. Attribuzioni 1. Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni in conformita' delle norme degli articoli 2403 e 2407 c.c. e del presente statuto. Redige le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 2. Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilita' e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste nel precedente art. 16. La Fondazione puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate. Capo IV SEGRETARIO GENERALE Art. 19. Nomina del segretario generale 1. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione. 2. Nelle ipotesi di assenza o di impedimento del segretario generale, le sue funzioni sono esercitate dal funzionario all'uopo nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Art. 20. Attribuzioni 1. Il segretario generale: a) e' capo del personale e sovrintende agli uffici della Fondazione in coerenza con le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione; b) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e delle decisioni del presidente; c) interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione senza diritto di voto; d) predispone i dati e la relazione sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al consiglio per le relative deliberazioni; e) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal consiglio di amministrazione, nonche' tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi; f) ha potere di firma nell'ambito delle deleghe e funzioni ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione, con possibilita' di delega al personale dipendente della Fondazione; dispone altresi' atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima conferendo, di volta in volta, le singole procure alle liti, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite. TITOLO IV COMPENSI - CUMULO DELLE CARICHE Art. 21. Compensi e rimborsi 1. Al presidente, al vice presidente, agli altri consiglieri di amministrazione, al presidente del collegio sindacale e ai sindaci effettivi spetta un'indennita' annuale di carica nella misura lorda partitamente determinata con provvedimento del Ministro del tesoro. 2. Ai componenti degli organi collegiali della Fondazione compete altresi', per ogni seduta cui partecipino, un'indennita' di presenza determinata con provvedimento del Ministro del tesoro. Non e' ammesso il cumulo di piu' indennita' di presenza nella stessa giornata. 3. Spetta inoltre il rimborso delle spese occasionate dalla carica, secondo le modalita' che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione. 4. Per la carica di segretario generale sono corrisposti, con le modalita' e con gli importi stabiliti dal consiglio di amministrazione, il rimborso delle spese e il compenso annuo lordo. Art. 22. Cumulo delle cariche 1. In materia di cumulo delle cariche di amministratore o di sindaco della Fondazione con le cariche di amministratore o di sindaco nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti facenti parte del gruppo bancario, si applicano le disposizioni di legge e gli altri provvedimenti amministrativi vigenti. Restano fermi i divieti di cumulo di cariche e le prescrizioni di cui ai commi successivi del presente articolo. 2. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione non possono rivestire la carica di componenti del collegio sindacale delle societa' o enti controllati direttamente o indirettamente dalla Fondazione o dalla stessa partecipati. 3. Il presidente e i componenti del collegio sindacale non possono rivestire le cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione od organo equivalente delle societa' o enti controllati direttamente o indirettamente dalla Fondazione o dalla stessa partecipati. 4. I componenti gli organi collegiali della Fondazione non possono assumere contemporaneamente cariche in organismi, societa', enti creditizi e non, partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, oltre il numero massimo di sei. 5. Coloro che assumono cariche in violazione dei divieti previsti dal presente articolo decadono di diritto dalla carica presso la Fondazione, qualora non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro due mesi dall'ultima nomina. 6. In caso di cumulo delle cariche di cui sopra gli emolumenti relativi agli incarichi presso gli organismi partecipati, che eccedano complessivamente il numero di tre, a scelta degli interessati, devono essere riversati alla Fondazione. TITOLO V BILANCI Art. 23. Durata dell'esercizio e bilanci annuali 1. L'esercizio inizia il primo ottobre di ogni anno e si chiude il trenta settembre dell'anno successivo. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione redige e approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio dell'esercizio. 4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione. 5. La relazione che accompagna il bilancio preventivo e la relazione che accompagna il bilancio consuntivo illustrano la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica del patrimonio della Fondazione e, con riferimento al bilancio consuntivo, l'andamento della gestione. Deve altresi' dare specificamente atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto. 6. I bilanci a seguito della approvazione sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. TITOLO VI VIGILANZA Art. 24. Vigilanza 1. La Fondazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. 2. La Fondazione trasmette al Ministero del tesoro ed alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. TITOLO VII LIQUIDAZIONE Art. 25. Liquidazione della Fondazione 1. La liquidazione della Fondazione e' disposta con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna: a) quando gli scopi sono stati raggiunti, ovvero la Fondazione si trova nell'impossibilita' di perseguirli; b) quando si siano verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto; d) quando ne faccia richiesta la Fondazione medesima a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con la maggioranza stabilita nel precedente art. 12, comma 6. 2. La procedura di liquidazione e la destinazione dell'eventuale residuo netto sono regolate dalle norme del Libro I, Titolo Il, Capo Il del codice civile e relative disposizioni di attuazione. Tuttavia, quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro indicato al superiore comma puo' stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE Art. 26. Personale 1. La Fondazione puo' provvedere al fabbisogno di personale anche attraverso elementi di provenienza dalle societa' controllate direttamente o indirettamente attraverso il Banco di Sardegna S.p.a., secondo modalita' e con oneri da definirsi appositamente.