(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              TITOLO I
             DENOMINAZIONE E FINALITA' DELLA FONDAZIONE
                               Art. 1.
                       Denominazione e natura
   1. La Fondazione Banco di Sardegna  (in  prosieguo  indicata  come
Fondazione)  e'  un ente con piena capacita' di diritto pubblico e di
diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e
regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto  legislativo
20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.
   2.  Essa  trae  origine,  come  da  atto  in  data  3 agosto 1992,
repertorio numero 112143 a rogito del dott. Roberto Vacca, notaio  in
Cagliari,  dal conferimento nel Banco di Sardegna S.p.a. dell'azienda
bancaria, effettuato ai sensi della predetta legge 30 luglio 1990, n.
218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dal Banco di
Sardegna istituto di credito  di  diritto  pubblico,  costituito  con
legge 11 aprile 1953, n. 298.
                               Art. 2.
                               S e d e
   1.  La Fondazione ha sede in Cagliari, viale Bonaria n. 33, e sede
amministrativa e direzione generale in Sassari, viale Umberto n.  36.
Essa puo' istituire uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
                               Art. 3.
                     Finalita' della Fondazione
   1.  La  Fondazione  persegue  finalita' di interesse pubblico e di
utilita' sociale. In particolare, essa  promuove  lo  sviluppo  socio
economico  della  regione Sardegna, anche assumendo partecipazioni in
imprese bancarie e finanziarie operanti sul territorio, ed interviene
nei settori della ricerca  scientifica,  dell'istruzione,  dell'arte,
della  cultura,  della  sanita',  dell'assistenza  e beneficenza e di
tutela delle categorie sociali piu' deboli.
   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita'   istituzionali,   la
Fondazione  puo'  porre  in  essere  le  attivita'  ed  effettuare le
operazioni - finanziarie,  commerciali,  immobiliari  e  mobiliari  -
comunque  occorrenti  a tal fine, assumere pubblici servizi in regime
di concessione, nonche' compiere tutte le operazioni strumentali  e/o
connesse  al  conseguimento  delle  finalita' medesime nei settori di
intervento di cui al precedente primo comma.
   3. La Fondazione, al fine di  rendere  piu'  efficace  la  propria
azione  e  per  sovvenire  in  maniera  organica  e  programmata alle
esigenze del territorio  di  operativita',  definisce  periodicamente
programmi anche pluriennali di intervento, da realizzare direttamente
o  tramite  la  collaborazione  di  altri soggetti pubblici o privati
interessati.
                               Art. 4.
                       Ambiti di operativita'
   1. La Fondazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356:
     a) amministra  la  partecipazione  di  controllo  nel  Banco  di
Sardegna S.p.a.;
     b)  non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne puo'
possedere partecipazioni di controllo nel capitale di  altre  imprese
bancarie   o   finanziarie   all'infuori  dell'ipotesi  di  cui  alla
precedente lettera a);
     c)  puo'  acquisire  e  cedere  partecipazioni  di  minoranza al
capitale di imprese bancarie e finanziarie;
     d)  puo',  inoltre,  acquisire  e  cedere  partecipazioni  anche
maggioritarie  in  imprese  diverse da quelle bancarie e finanziarie,
nonche' in genere costituire e/o partecipare, in Italia e all'estero,
in organismi ed  enti  di  diritto  comune,  purche'  strumentali  al
conseguimento delle proprie finalita' statutarie.
   2.  L'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria
devono  avvenire  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle   prescrizioni
contenute  nell'art.  13,  commi  1, 2 e 3 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356.
                              TITOLO II
                        PATRIMONIO E PROVENTI
                               Art. 5.
                     Composizione del patrimonio
   1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito inizialmente dalla
partecipazione azionaria nel Banco di Sardegna S.p.a., nonche'  dalle
attivita' non conferite.
   2. Il patrimonio e' incrementato, di norma:
    1)  dagli  accantonamenti  al  fondo  di  riserva  finalizzato  a
sottoscrizioni di aumenti di capitale  della  societa'  conferitaria,
nonche' dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
    2)  dalle  liberalita'  a  qualsiasi titolo pervenute da soggetti
privati e pubblici ed espressamente destinate  ad  accrescimento  del
patrimonio;
    3)  dagli  avanzi  di  gestione  non destinati ad erogazioni, ne'
trasferiti ad esercizi successivi.
                               Art. 6.
                      Destinazione dei proventi
   1. La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo del Banco di
Sardegna S.p.a.,  accantona  ad  apposita  riserva  finalizzata  alla
sottoscrizione  di eventuali aumenti di capitale di quest'ultima, una
quota non inferiore al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione
nella societa' medesima.
   2. La riserva  puo'  essere  investita  esclusivamente  in  titoli
emessi  dal  Banco  di  Sardegna  S.p.a.  e/o  in  titoli  di Stato o
garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sull'investimento della
predetta  riserva,  al  netto  delle  relative   imposte,   vanno   a
incrementare la stessa.
   3. Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione
-   al   netto   delle   spese  di  funzionamento,  delle  imposte  e
dell'accantonamento alla riserva di cui  ai  commi  precedenti  -  e'
destinata  agli  scopi  previsti  dall'art.  15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e relative disposizioni di attuazione.
   4. Per  il  raggiungimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  la
Fondazione utilizza:
     a)  proventi  e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio,
detratte le spese di funzionamento, le imposte e  gli  accantonamenti
destinati a riserve;
     b)   proventi  e  rendite  derivanti  dal  reinvestimento  delle
disponibilita' rivenienti dalla  eventuale  dismissione  di  tutta  o
parte  della  partecipazione  nel  Banco  di Sardegna S.p.a., che non
siano destinati al patrimonio;
     c)  eventuali  liberalita'  ed  ogni altra entrata che non siano
destinate al patrimonio;
     d) i proventi e le rendite derivanti  dalla  amministrazione  di
fondi  di  terzi destinati al perseguimento di finalita' di interesse
pubblico e di utilita' sociale, nei settori  riconducibili  a  quelli
propri.
                               Art. 7.
                      Limiti all'indebitamento
   1.  La  Fondazione  puo'  contrarre  debiti con le societa' in cui
detenga partecipazioni  o  ricevere  garanzie  dalle  stesse  per  un
ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio.
   2. La Fondazione non puo' contrarre debiti, ne' ricevere garanzie,
ne'  prestarne,  per  un  importo  complessivo  superiore  al 20% del
proprio patrimonio.
                             TITOLO III
                          ORGANI STATUTARI
                               Art. 8.
                       Organi della Fondazione
   1. Sono organi della Fondazione:
    il consiglio di amministrazione;
    il presidente;
    il collegio sindacale;
    il segretario generale.
                               Capo I
                    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                               Art. 9.
                        Composizione e nomine
   1. Il consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione  Banco  di
Sardegna,  nominato  con  decreto del Ministro del tesoro, sentito il
Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   e'
composto,  oltreche' dal presidente della Fondazione che lo presiede,
da undici consiglieri. Di questi undici consiglieri:
     a)   tre    sono    designati    direttamente    dal    Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio;
     b)  quattro  sono  scelti in una lista di otto nomi indicati dal
presidente della regione autonoma della Sardegna;
     c) quattro sono scelti, uno  per  ciascuna,  in  terne  proposte
dalle  Camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
   2. Detti consiglieri devono  essere  scelti,  secondo  criteri  di
professionalita'  e  competenza, tra persone esperte nei vari rami di
attivita' economica della Sardegna e nei settori di intervento  della
Fondazione.
   3. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni.
L'incarico  ha  termine  con l'approvazione da parte del Ministro del
tesoro  del  bilancio  consuntivo  dell'ultimo  anno  di  carica.   I
consiglieri possono essere rinominati.
   4.  La  mancata  partecipazione  a  tre  sedute  consecutive senza
giustificato motivo e' causa di decadenza dalla carica. La  decadenza
dovra' essere dichiarata dal consiglio di amministrazione.
   5.  Se nel corso del quadriennio si verifica, per la dichiarazione
di decadenza di cui al precedente comma o per qualsiasi altro motivo,
una vacanza nel consiglio si provvede, con l'osservanza  delle  norme
di  cui al primo comma, alla nomina del nuovo consigliere che dura in
carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
                              Art. 10.
                          Incompatibilita'
   1.  I  membri  del  Parlamento  italiano ed europeo, i consiglieri
delle regioni e  i  dipendenti  dello  Stato,  delle  regioni,  delle
province,   dei   comuni,   delle  Camere  di  commercio,  industria,
agricoltura ed artigianato - salve le deroghe previste dalla  vigente
legislazione   -   non   possono   essere  membri  del  consiglio  di
amministrazione della Fondazione.
   2.   Non   possono   altresi'   far   parte   del   consiglio   di
amministrazione:
     a)  il  coniuge,  i  parenti  e  gli  affini fino al terzo grado
incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
     b) i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'ente e/o  della
societa' conferitaria, nonche' delle societa' da questi controllate;
     c)  il  coniuge  e i parenti, fino al secondo grado incluso, dei
dipendenti in servizio dell'ente.
                              Art. 11.
                            Attribuzioni
   1. Il consiglio di  amministrazione  della  Fondazione  definisce,
attraverso  le  delibere  periodiche  di  cui all'art. 3 del presente
statuto, programmi anche  pluriennali  di  intervento.  Il  consiglio
definisce  altresi' i criteri cui devono essere informate la gestione
e la salvaguardia  del  patrimonio  e  la  gestione  delle  attivita'
erogative.
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  poteri  in  materia di
ordinaria e straordinaria amministrazione. E' di esclusiva competenza
del consiglio di amministrazione:
     a) l'approvazione delle delibere programmatiche di cui  all'art.
3 del presente statuto;
     b)  l'approvazione  del  regolamento avente ad oggetto i criteri
per la gestione e la salvaguardia del patrimonio e per l'assegnazione
e ripartizione dei fondi nei diversi settori di  intervento,  nonche'
le relative modifiche;
     c)  la  nomina, su proposta del presidente, del vice presidente,
scegliendolo tra i consiglieri nominati ai sensi del comma 1, lettera
b), del precedente art. 9);
     d)  la  nomina,  su  proposta  del  presidente,  del  segretario
generale;
     e)   la   istituzione   di   comitati  consultivi  previsti  dal
regolamento di cui alla precedente lettera b), la determinazione  dei
loro  compiti, funzionamento e relativa durata, nonche' la nomina dei
componenti  gli  stessi  comitati  e  i  compensi  a  questi   ultimi
spettanti;
     f) la delibera sugli interventi da finanziare, previo parere del
comitato  consultivo  competente, ove previsto dal regolamento di cui
alla precedente lettera b);
     g) la delibera  sulle  modificazioni  del  presente  statuto  da
adottarsi mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il parere
del  presidente  della  regione  Sardegna,  che deve esprimerlo entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal
parere;
     h)  la  redazione e la approvazione annuale - udita la relazione
del  collegio  sindacale  -  del  bilancio  preventivo  e  di  quello
consuntivo e delle relative relazioni;
     i)  la  delibera,  sentito  il  parere  del  collegio sindacale,
sull'assunzione, modificazione, e dismissione  di  partecipazioni  da
parte della Fondazione;
     l)  la delibera per la costituzione di enti strumentali e per la
realizzazione di strutture stabili attinenti al  perseguimento  delle
finalita'  di  cui  al precedente art. 3, nonche' per l'assunzione di
pubblici servizi in regime di concessione;
     m) la delibera per la designazione di amministratori  e  sindaci
di  societa'  ed  enti  a cui la Fondazione e' chiamata a provvedere,
dietro proposta del presidente, ai  sensi  del  successivo  art.  14,
lettera e);
     n) la delibera circa la definizione degli organici del personale
della  Fondazione,  il  recepimento  dei  contratti  di  lavoro  e  i
regolamenti  organizzativi  che  disciplinano  l'operativita'   della
Fondazione;
     o)  al  fine  di  favorire  i lasciti e le liberalita' in favore
della Fondazione, su  proposta  del  presidente,  l'approvazione  del
regolamento  speciale per la tutela della conservazione e del vincolo
di destinazione di beni, attivita', collezioni, raccolte, patrimoni e
quanto in genere provenga da lasciti e/o da atti di liberalita';
     p) la richiesta al Ministro del tesoro dello scioglimento  della
Fondazione,  formulando  proposte  in  ordine  alla  devoluzione  del
residuo netto di liquidazione ad una o piu'  persone  giuridiche  che
perseguano finalita' analoghe.
   3. Il consiglio puo' delegare, determinando i limiti della delega,
i  propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli
di cui al comma precedente, al presidente, a singoli  componenti  del
consiglio o al segretario generale.
                              Art. 12.
                       Adunanze e convocazioni
   1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione si riunisce di
regola  presso  la sede amministrativa della Fondazione, ovvero anche
altrove (purche' nell'ambito della Comunita' economica europea), ogni
due  mesi  e  comunque  ogni  volta  che  il  presidente  lo  ritenga
necessario  o  che ne faccia motivata richiesta per iscritto un terzo
dei consiglieri o il collegio sindacale. Il presidente stabilisce  la
data della riunione e l'ordine del giorno.
   2.  La convocazione e' fatta con avviso - contenente l'indicazione
del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e  degli  argomenti  da
trattare  -  trasmesso  per raccomandata, telegramma, telex o telefax
almeno sei giorni prima della riunione e  inviato  al  domicilio  dei
singoli  componenti il consiglio ed al collegio sindacale. In caso di
urgenza, la comunicazione puo' essere trasmessa sino  ai  due  giorni
precedenti la data della riunione.
   3.  Alle  sedute  del  consiglio di amministrazione intervengono i
membri del collegio sindacale.
   4. Il segretario generale, di cui al successivo art. 20, partecipa
al consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
   5. Per la validita' delle deliberazioni, escluse quelle di cui  al
comma  successivo,  e'  necessaria  la presenza della maggioranza dei
membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
   6.    Per   le   modificazioni   statutarie,   il   consiglio   di
amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
membri in carica. Per le  deliberazioni  relative  allo  scioglimento
della  Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, il consiglio
delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.
   7. I verbali delle delibere del consiglio di amministrazione  sono
redatti  e  trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario
generale della Fondazione, che funge da segretario  del  consiglio  e
che puo' farsi coadiuvare da altro personale designato dal consiglio.
In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario
del  consiglio  saranno  svolte  da  persona  designata dal consiglio
medesimo.
   8.  I  verbali  del  consiglio  di  amministrazione,  firmati  dal
presidente  e  dal  segretario,  sono  inseriti  in distinte raccolte
annuali, ciascuna contenente un  indice  sommario  con  l'indicazione
delle sedute e dei relativi argomenti.
   9. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal presidente e
dal segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.
                               Capo II
                             PRESIDENTE
                              Art. 13.
                             Presidente
   1. Il presidente della Fondazione  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro del tesoro d'intesa con il presidente della regione autonoma
della  Sardegna, sentito il Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio.
   2. Egli deve essere scelto tra persone che si siano  distinte  sul
piano  scientifico,  culturale  o  che  abbiano  maturato particolari
esperienze nella promozione di attivita' a vantaggio  dello  sviluppo
socio economico della Sardegna.
   3.  I  membri  del  Parlamento  italiano ed europeo, i consiglieri
delle regioni, nonche' i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle
province,  dei  comuni,  delle  Camere   di   commercio,   industria,
agricoltura  e  artigianato - salve le deroghe previste dalla vigente
legislazione - non possono ricoprire la carica  di  presidente  della
Fondazione.
   4.  Il  presidente  dura  in  carica  quattro  anni  e puo' essere
riconfermato.
   5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie  le
funzioni  il  vice  presidente, nominato ai sensi del precedente art.
11, comma 2, lettera c). Quando anche il vice presidente sia  assente
o  impedito,  l'ufficio  del  presidente e' tenuto dal consigliere di
designazione del presidente della  regione  autonoma  della  Sardegna
piu' anziano di carica o, in caso di parita', piu' anziano di eta'.
                              Art. 14.
                            Attribuzioni
   1. Il presidente:
     a)  ha  la  rappresentanza  legale  della  Fondazione,  anche in
giudizio;
     b) esercita l'alta vigilanza sull'andamento della Fondazione;
     c) convoca il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine
del  giorno,  presiede   le   adunanze   del   consiglio   e   vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni;
     d) propone alla approvazione del consiglio di amministrazione la
nomina  del vice presidente, del segretario generale e, nelle ipotesi
di assenza o di impedimento di quest'ultimo, del suo sostituto;
     e) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione  la
designazione  degli  amministratori  e dei sindaci negli enti e nelle
societa'  nei  cui  statuti  sia  prevista  tale  nomina,  nonche'  i
rappresentanti  della  Fondazione  in  tutte  le  assemblee di enti e
societa' al capitale dei quali essa partecipi;
     f) autorizza la proposizione di tutte le  azioni  giudiziarie  e
amministrative   e   i   gravami   in   qualunque  grado  e  tipo  di
giurisdizione;  ha  facolta',  inoltre,  di   nominare   avvocati   e
procuratori  per  rappresentare  la  Fondazione in giudizio e di dare
mandato per rendere dichiarazioni di  terzo,  nonche'  di  rilasciare
procure speciali a terzi;
     g)  adotta nei casi di urgenza, sentito il segretario generale o
su proposta di questi, i provvedimenti di competenza del consiglio di
amministrazione - eccettuati quelli di cui  al  precedente  art.  11,
comma  2,  di  esclusiva  competenza del consiglio - riferendone allo
stesso alla prima seduta successiva;
     h)  al  presidente  possono  essere  delegati,  determinandone i
limiti, poteri concernenti le decisioni sulle spese e le erogazioni a
scopi  di  beneficenza,  culturali  e  di  pubblico  interesse;  egli
esercita,   altresi',   eventuali   ulteriori   poteri  di  ordinaria
amministrazione  che  il  consiglio  di  amministrazione  ritenga  di
delegargli, determinando gli atti o le categorie degli atti delegati;
     i)  il presidente puo' delegare la rappresentanza legale anche a
singoli membri del  consiglio  di  amministrazione  e  al  segretario
generale, nonche' a dipendenti d'intesa con il segretario generale.
                              Capo III
                         COLLEGIO SINDACALE
                              Art. 15.
                        Composizione e nomine
   1.  Il  collegio sindacale si compone di cinque membri effettivi e
tre supplenti, dei quali:
    tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di  presidente,
e due supplenti sono nominati dal Ministro del tesoro;
    due   sindaci   effettivi  e  uno  supplente  sono  nominati  dal
presidente della regione autonoma della Sardegna.
   2. I sindaci, salvo quelli di nomina del Ministro  del  tesoro  di
cui  al  comma  precedente, devono essere scelti tra gli iscritti nel
ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di  grazia
e giustizia.
                              Art. 16.
                          Incompatibilita'
   1.   La   carica   di  sindaco  e'  incompatibile  con  quella  di
parlamentare  (italiano  o  europeo),  di  assessore  e   consigliere
regionale,  provinciale e comunale, con la posizione di dipendente di
pubblica  amministrazione  (fatta  eccezione  per  i  dipendenti  del
Ministero   del   tesoro)   o  di  Camera  di  commercio,  industria,
agricoltura e artigianato.
   2. Non possono altresi' far parte  del  collegio  sindacale  della
Fondazione:
     a)  il  coniuge,  i  parenti  e  gli affini, fino al terzo grado
incluso, dei membri del consiglio di amministrazione o  del  collegio
sindacale stesso;
     b)  i  dipendenti  in servizio o in quiescenza dell'ente e della
societa' conferitaria e delle societa' da questi controllate;
     c) il coniuge e i parenti, fino al secondo  grado  incluso,  dei
dipendenti in servizio dell'ente.
                              Art. 17.
             Durata della carica - Riunioni - Decadenza
   1.  I  sindaci durano in carica quattro anni decorrenti dalla data
delle relative  nomine  e  possono  essere  riconfermati.  I  sindaci
supplenti  che  subentrino ai sindaci effettivi cessati dall'incarico
per qualsiasi ragione,  durano  in  carica  sino  alla  scadenza  del
quadriennio in corso.
   2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
   3.  La  mancata  partecipazione,  senza giustificato motivo, a tre
sedute  consecutive  del  collegio  sindacale  ovvero  a  tre  sedute
consecutive  del  consiglio  di amministrazione e' causa di decadenza
dalla carica da dichiararsi dallo stesso collegio.
                              Art. 18.
                            Attribuzioni
   1.   Il   collegio  sindacale  esercita  le  proprie  funzioni  in
conformita' delle norme  degli  articoli  2403  e  2407  c.c.  e  del
presente  statuto.  Redige  le  relazioni  al bilancio preventivo e a
quello consuntivo.  Esercita  ogni  altra  attribuzione  conferitagli
dalla  legge  30  luglio  1990,  n. 218, e dal decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356.
   2.  Nell'espletamento  di  specifiche  operazioni   attinenti   al
controllo   della   regolare   tenuta   della  contabilita'  e  della
corrispondenza  del  bilancio  alle  risultanze  dei  libri  e  delle
scritture  contabili  i  sindaci  possono avvalersi, sotto la propria
responsabilita' e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che  non
si  trovino  in una delle condizioni previste nel precedente art. 16.
La Fondazione puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a  informazioni
riservate.
                               Capo IV
                         SEGRETARIO GENERALE
                              Art. 19.
                   Nomina del segretario generale
   1. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente,
dal consiglio di amministrazione.
   2.  Nelle  ipotesi  di  assenza  o  di  impedimento del segretario
generale, le sue funzioni sono esercitate  dal  funzionario  all'uopo
nominato   dal   consiglio   di   amministrazione,  su  proposta  del
presidente.
                              Art. 20.
                            Attribuzioni
   1. Il segretario generale:
     a) e'  capo  del  personale  e  sovrintende  agli  uffici  della
Fondazione
in   coerenza   con   le   deliberazioni  assunte  dal  consiglio  di
amministrazione;
     b) provvede  all'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di
amministrazione e delle decisioni del presidente;
     c)  interviene  alle  adunanze  del consiglio di amministrazione
senza diritto di voto;
     d) predispone i dati e la relazione sul  bilancio  preventivo  e
quello   consuntivo  da  sottoporre  al  consiglio  per  le  relative
deliberazioni;
     e) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal  consiglio  di
amministrazione,   nonche'   tutte   le   operazioni   non  riservate
specificamente ad altri organi;
     f) ha potere di firma nell'ambito delle deleghe  e  funzioni  ad
esso attribuite dal consiglio di amministrazione, con possibilita' di
delega  al  personale  dipendente  della Fondazione; dispone altresi'
atti conservativi urgenti a tutela  delle  ragioni  della  Fondazione
anche  mediante  richiesta  di  provvedimenti  monitori,  cautelari e
d'urgenza  che  si  rendessero   necessari,   in   via   cautelativa,
nell'interesse  della  medesima  conferendo,  di  volta  in volta, le
singole procure alle liti, nell'ambito  delle  funzioni  allo  stesso
attribuite.
                              TITOLO IV
                   COMPENSI - CUMULO DELLE CARICHE
                              Art. 21.
                         Compensi e rimborsi
   1.  Al  presidente,  al vice presidente, agli altri consiglieri di
amministrazione, al presidente del collegio sindacale  e  ai  sindaci
effettivi  spetta  un'indennita' annuale di carica nella misura lorda
partitamente determinata con provvedimento del Ministro del tesoro.
   2. Ai componenti degli organi collegiali della Fondazione  compete
altresi',  per ogni seduta cui partecipino, un'indennita' di presenza
determinata con provvedimento del Ministro del tesoro. Non e' ammesso
il cumulo di piu' indennita' di presenza nella stessa giornata.
   3. Spetta  inoltre  il  rimborso  delle  spese  occasionate  dalla
carica,  secondo  le modalita' che saranno stabilite dal consiglio di
amministrazione.
   4. Per la carica di segretario generale sono corrisposti,  con  le
modalita'   e   con   gli   importi   stabiliti   dal   consiglio  di
amministrazione, il rimborso delle spese e il compenso annuo lordo.
                              Art. 22.
                        Cumulo delle cariche
   1. In materia di cumulo  delle  cariche  di  amministratore  o  di
sindaco  della  Fondazione  con  le  cariche  di  amministratore o di
sindaco nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti  facenti
parte  del  gruppo  bancario, si applicano le disposizioni di legge e
gli altri  provvedimenti  amministrativi  vigenti.  Restano  fermi  i
divieti  di  cumulo  di  cariche  e  le  prescrizioni di cui ai commi
successivi del presente articolo.
   2. Il presidente e i membri del consiglio di  amministrazione  non
possono  rivestire  la  carica  di  componenti del collegio sindacale
delle societa' o enti controllati direttamente o indirettamente dalla
Fondazione o dalla stessa partecipati.
   3. Il presidente e i componenti del collegio sindacale non possono
rivestire le cariche di presidente o di componente del  consiglio  di
amministrazione   od   organo   equivalente  delle  societa'  o  enti
controllati direttamente o indirettamente dalla  Fondazione  o  dalla
stessa partecipati.
   4. I componenti gli organi collegiali della Fondazione non possono
assumere  contemporaneamente  cariche  in  organismi,  societa', enti
creditizi e non,  partecipati  direttamente  o  indirettamente  dalla
Fondazione, oltre il numero massimo di sei.
   5.  Coloro che assumono cariche in violazione dei divieti previsti
dal presente articolo decadono di  diritto  dalla  carica  presso  la
Fondazione,   qualora  non  provvedano  a  regolarizzare  la  propria
posizione entro due mesi dall'ultima nomina.
   6. In caso di cumulo delle cariche di  cui  sopra  gli  emolumenti
relativi   agli  incarichi  presso  gli  organismi  partecipati,  che
eccedano  complessivamente  il  numero  di  tre,   a   scelta   degli
interessati, devono essere riversati alla Fondazione.
                              TITOLO V
                               BILANCI
                              Art. 23.
               Durata dell'esercizio e bilanci annuali
   1. L'esercizio inizia il primo ottobre di ogni anno e si chiude il
trenta settembre dell'anno successivo.
   2.  Entro  il  30  giugno  di  ogni anno, sentita la relazione del
collegio sindacale, il consiglio di amministrazione redige e  approva
il  bilancio  preventivo  relativo  all'esercizio successivo. In tale
bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle
spese  di  funzionamento  e  a  quelle  direttamente   destinate   al
perseguimento delle finalita' istituzionali.
   3.  Entro  tre  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  sentita la
relazione del collegio sindacale,  il  consiglio  di  amministrazione
redige ed approva il bilancio dell'esercizio.
   4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti in
modo  da  fornire  una chiara rappresentazione del patrimonio e della
situazione economico-finanziaria della Fondazione.
   5. La  relazione  che  accompagna  il  bilancio  preventivo  e  la
relazione   che  accompagna  il  bilancio  consuntivo  illustrano  la
politica degli accantonamenti e degli  investimenti  con  particolare
riguardo  al  mantenimento della sostanziale integrita' economica del
patrimonio  della  Fondazione  e,   con   riferimento   al   bilancio
consuntivo,   l'andamento   della   gestione.   Deve   altresi'  dare
specificamente atto del rispetto di quanto disposto dall'art.  6  del
presente statuto.
   6. I bilanci a seguito della approvazione sono inviati entro dieci
giorni  al  Ministero  del  tesoro; gli stessi si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.
                              TITOLO VI
                              VIGILANZA
                              Art. 24.
                              Vigilanza
   1. La Fondazione e' sottoposta alla vigilanza  del  Ministero  del
tesoro.
   2.  La  Fondazione trasmette al Ministero del tesoro ed alla Banca
d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste.
                             TITOLO VII
                            LIQUIDAZIONE
                              Art. 25.
                    Liquidazione della Fondazione
   1. La liquidazione della Fondazione e' disposta  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro,  sentito  il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, e d'intesa con il  presidente  della  regione
autonoma della Sardegna:
     a)  quando  gli scopi sono stati raggiunti, ovvero la Fondazione
si trova nell'impossibilita' di perseguirli;
     b)  quando  si  siano  verificate  perdite  del  patrimonio   di
eccezionale gravita';
     c)  quando  risultino  gravi e ripetute violazioni della legge o
dello statuto;
     d) quando ne faccia richiesta la Fondazione medesima  a  seguito
di  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione assunta con la
maggioranza stabilita nel precedente art. 12, comma 6.
   2. La procedura di liquidazione e la  destinazione  dell'eventuale
residuo  netto sono regolate dalle norme del Libro I, Titolo Il, Capo
Il del codice civile e relative disposizioni di attuazione. Tuttavia,
quando  ricorrano  particolari  ragioni  di  interesse  generale,  il
decreto  del  Ministro  del  tesoro  indicato al superiore comma puo'
stabilire che il procedimento  di  liquidazione  sia  regolato  dalle
disposizioni  di  cui al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
                             TITOLO VIII
                         DISPOSIZIONI VARIE
                              Art. 26.
                              Personale
   1.  La Fondazione puo' provvedere al fabbisogno di personale anche
attraverso  elementi  di  provenienza  dalle   societa'   controllate
direttamente o indirettamente attraverso il Banco di Sardegna S.p.a.,
secondo modalita' e con oneri da definirsi appositamente.