(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" e' riservata ai vini che rispondono  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nelle tipologie rosso,
spumante  e  frizzante  deve  essere  ottenuto  dalle uve provenienti
esclusivamente dal vitigno Brachetto.
                               Art. 3.
   Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  DOCG  "Brachetto
d'Acqui"  o  "Acqui"  devono essere prodotte nella zona di produzione
appresso indicata:
    provincia di Asti: l'intero territorio;
    interi territori dei comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio,
Monastero   Bormida,   Rocchetta   Palafea,   Montabone,   Fontanile,
Mombaruzzo,  Maranzana,  Quaranti,  Castelboglione,  Castel Rocchero,
Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonche'  Nizza
Monferrato  limitatamente  alla  parte  di  territorio  situato sulla
destra del torrente Belbo;
    provincia di Alessandria: interi territori dei  comuni  di  Acqui
Terme,  Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine,
Visone.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  a  DOCG  "Brachetto  d'Acqui" o "Acqui" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire
alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente  i  vigneti
collinari  di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi
siano di natura calcareo-argillosa.
   Per i nuovi futuri impianti, i sesti  di  impianto,  le  forme  di
allevamento  (in  controspalliera)  ed  i sistemi di potatura (corti,
lunghi e misti) devono essere quelli generalmente  usati  e  comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.
   Per   i  nuovi  e  futuri  impianti,  sono  da  intendersi  idonei
esclusivamente i vigneti con una densita' di  almeno  4.000  viti  ad
ettaro.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non deve essere superiore a q.li 80 per
ettaro di coltura specializzata.
   A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   La   regione   Piemonte,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni  di  categoria  interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo  di  produzione  o  di
utilizzazione diverso da quello fissato dal presente disciplinare.
   La  resa  massima  delle  uve in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora venga superato questo limite ma non il  75%  l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre  questo  limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
   Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini
di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione cosi' come delimitata dal precedente art. 3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  locali,
leali   e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
   L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale  delle
partite  di  mosto  o  del  vino destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto  d'Acqui"
o  "Acqui" devono essere ottenute esclusivamente mediante concentrati
di mosto di uve Brachetto o di mosto concentrato.
   Le partite destinate alla spumantizzazione per la  produzione  del
vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della  fermentazione
naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti o
vini  aventi  le  caratteristiche  di cui al presente disciplinare di
produzione.
   Le operazioni di elaborazione  di  detti  mosti  o  vini,  per  la
produzione dello spumante, devono essere effettuate nelle province di
Asti, Alessandria e Cuneo.
   E'  vietata  per  i  vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" la gassificazione artificiale
parziale o totale.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e   garantita
"Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Rosso:
    colore: rosso rubino di media intensita' e  tendente  al  granato
chiaro o rosato;
    odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;
    sapore: dolce, morbido, delicato;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno
il 5% in alcool svolto;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui",  nella  tipologia  sopra descritta,
all'atto dell'immissione al consumo puo' essere  caratterizzato  alla
stappatura  del  recipiente  da  uno  sviluppo  di anidride carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che,  conservato  alla
tempertura  di  20  centigradi  in  recipienti  chiusi,  presenta una
sovrappressione  dovuta  all'anidride  carbonica  in  soluzione   non
superiore a 1,7 bar.
   La  denominazione  di  origine  controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" e' anche usata  per  designare  il  vino  spumante
naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni del
presente  disciplinare  di  produzione  in  ottemperanza  alle  norme
vigenti sulla preparazione degli spumanti.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  nella  tipologia  spumante all'atto
dell'immissione   al   consumo   deve   rispondere   alle    seguenti
caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    limpidezza: brillante;
    colore:  rosso  rubino  di media intensita' e tendente al granato
chiaro o rosato;
    odore: aroma muschiato molto delicato;
    sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il
6% in alcool svolto;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  con  proprio decreto, modificare i limiti minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Alla denominazione di origine controllata e  garantita  "Brachetto
d'Acqui"  o "Acqui" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
ivi compresi gli aggettivi "superiore",  "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato" e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Nella  designazione  della  denominazione di origine controllata e
garantita "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  e'  consentito  l'uso  di
indicazioni  geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
localita' comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3 purche'
le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche  o
toponomastiche.
   Tale possibilita' e' esclusa per la tipologia spumante.
   E'  consentita  l'indicazione  dell'annata di produzione delle uve
purche' veritiera e documentabile.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata e garantita  di  cui
all'art. 1 per l'utilizzazione di detta denominazione devono superare
l'esame chimico-fisico ed organolettico.
   Per   l'esame   chimico-fisico  ed  organolettico,  le  camere  di
commercio possono avvalersi delle strutture di altre  istituzioni  ed
enti  e consorzi volontari di tutela, che dispongono delle necessarie
attrezzature, all'uopo autorizzati.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e   garantita
"Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  deve  essere  immesso al consumo in
bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate  e  munite
di  appositi  contrassegni  applicati in modo tale da impedire che il
contenuto   possa   essere   estratto   senza   l'inattivazione   del
contrassegno stesso.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  non spumante deve essere immesso al
consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti  dalle  norme
nazionali  e  comunitarie  e  chiuso  con  tappo di sughero marchiato
indelebilmente "Brachetto d'Aqui" o  "Acqui".  E'  vietato  per  tale
tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui", nella tipologia spumante, deve  essere
confezionato  nel  caratteristico abbigliamento dello spumante e deve
essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti  capacita':
ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5.
   Le  bottiglie  di cui al comma precedente devono essere chiuse con
tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui"
o "Acqui" nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per bottiglie
con contenuto nominale non  superiore  a  ml  200  e'  ammesso  altro
dispositivo di chiusura adeguato.