(all. 1 - art. 1)
                      A. DISPOSIZIONI GENERALI.
A.1. Oggetto delle norme - Classificazione delle zone sismiche.
   Le  presenti  norme  disciplinano  tutte  le  costruzioni  la  cui
sicurezza possa comunque  interessare  la  pubblica  incolumita',  da
realizzarsi  in  zone  dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma
dell'art. 3 della legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  ferma  restando
l'applicazione delle norme di cui all'art. 1 della legge stessa.
   Il  grado  di  sismicita'  delle  diverse zone, da assumere per la
determinazione delle azioni sismiche, e  di  quant'altro  specificato
nelle   presenti   norme   tecniche,  risulta  dall'apposito  decreto
interministeriale.
   Per tutte le costruzioni di cui all'art. 3 della legge 2  febbraio
1974,  n.  64,  valgono i criteri generali di progettazione riportati
nella sezione B. Per gli edifici e  per  le  opere  di  sostegno  dei
terreni valgono le disposizioni particolari riportate rispettivamente
nelle sezioni C e D.
A.2. Terreni di fondazione e relative prescrizioni generali.
   I  fattori  influenzanti  il comportamento delle fondazioni devono
essere individuati e valutati  in  conformita'  di  quanto  stabilito
dalle   disposizioni   vigenti   e,   in   particolare,  dal  decreto
ministeriale 11 marzo 1988 ed eventuali sue successive  modifiche  ed
integrazioni.
   Per   le   costruzioni   su   pendii  le  indagini  devono  essere
convenientemente  estese  al  di  fuori  dell'area  edificatoria  per
rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni
di  stabilita'  del  complesso  opera-pendio in presenza delle azioni
sismiche.
   Devono inoltre essere eseguite indagini specifiche per tener conto
in modo adeguato della  eventualita'  che,  in  concomitanza  con  le
azioni  sismiche, possano verificarsi, nel sottosuolo dell'opera o in
zone ad essa adiacenti, fenomeni di liquefazione.
   I risultati di tali accertamenti devono  essere  illustrati  nella
relazione  sulle fondazioni di cui al quarto comma dell'art. 17 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64
B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.
B.1. Disposizioni preliminari.
   Le sollecitazioni provocate dalle azioni  sismiche  orizzontali  o
verticali   devono   essere   valutate   convenzionalmente   mediante
un'analisi statica ovvero mediante un'analisi  dinamica,  seguendo  i
criteri generali contenuti nella presente sezione B.
   Possono,  in  alternativa,  eseguirsi  analisi  piu' approfondite,
fondate su  un'opportuna  e  motivata  scelta  di  un  "terremoto  di
progetto"  e  su  procedimenti  di  calcolo  basati  su  ipotesi e su
risultati sperimentali chiaramente comprovati.
   Le  costruzioni  nelle  quali  sia  prevista   l'introduzione   di
isolatori  sismici, di qualunque tipo, possono essere realizzate pre-
via dichiarazione di idoneita' del Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
   Analoga  dichiarazione  deve  essere  richiesta  per   i   sistemi
costruttivi   contenenti  dispositivi  di  dissipazione  dell'energia
trasmessa dal sisma.
B.2. Direzione delle componenti orizzontali delle  accelerazioni  del
     terreno durante il sisma.
   Si   assume   che   il   moto  del  terreno  possa  avvenire,  non
contemporaneamente,   in   due   direzioni   orizzontali   ortogonali
prefissate dal progettista.
B.3. Masse strutturali.
   Le  masse  delle  strutture  sottoposte al moto impresso dal sisma
sono quelle del peso proprio e dei sovraccarichi  permanenti  nonche'
di un'aliquota dei sovraccarichi accidentali.
   Per  i  casi  non contemplati nelle sezioni C e D, i sovraccarichi
accidentali devono considerarsi presenti, in occasione del sisma, per
un'aliquota del valore massimo ad essi assegnato nel calcolo  statico
di esercizio da valutare attraverso considerazioni statistiche.
   In  particolare, per i serbatoi, i contenitori, e le costruzioni o
elementi di costruzione ad essi assimilabili, il peso  del  contenuto
deve essere considerato totalmente presente.
B.4. Analisi statica.
   L'analisi statica degli effetti sismici puo' essere effettuata per
costruzioni con struttura regolare e con elementi di luce corrente.
   Gli  effetti  sismici  possono  essere  valutati convenzionalmente
mediante analisi statica delle strutture soggette a:
   a) un  sistema  di  forze  orizzontali  parallele  alle  direzioni
ipotizzate  per  il sisma; la risultante di tali forze viene valutata
con l'espressione:
                          Fh = C . R . I . W
essendo
      S-2
C  =  ---- il coefficiente di intensita' sismica;
      100
S  =  il grado di sismicita' (S >= 2);
R  =  il coefficiente di risposta relativo alla direzione considerata
I  =  il coefficiente di protezione sismica;
W  =  il peso complessivo delle masse.
   La forza Fh deve considerarsi  distribuita  sia  planimetricamente
che  altimetricamente  in  modo da simulare con buona approssimazione
gli effetti  dinamici  del  sisma.  Tale  distribuzione  puo'  essere
effettuata  seguendo,  ove  applicabili,  i  criteri  espressi  nelle
sezioni C e D;
   b) un sistema di  forze  verticali,  distribuite  sulla  struttura
proporzionalmente alle masse presenti, la cui risultante sara':
                          Fv = m . I . W
nella  quale  e', in genere m = 2, salvo quanto precisato nelle norme
tecniche proprie di opere particolari.
   Tale insieme di forze deve considerarsi diretto sia verso  l'alto,
sia verso il basso, mediante due distinte combinazioni di carichi.
   Indicando con (alfa)h e (eta)h rispettivamente le
   sollecitazioni  (momento flettente, forza assiale, forza di taglio
e momento torcente e gli spostamenti prodotti dalle  azioni  sismiche
orizzontali,   e  con  (alfa)v  e  (eta)h  le  sollecitazioni  e  gli
spostamenti prodotti dalle  azioni  sismiche  verticali,  la  singola
componente di sollecitazione a e la singola componente di spostamento
(eta) risultano:
                       VEDI FORMULA A PAG. 157
B.5. Coefficienti di risposta e di protezione sismica.
B.5.1. COEFFICIENTE DI RISPOSTA.
   Si  assume  come  coefficiente  di  risposta R della struttura una
funzione del periodo fondamentale To della stessa,  per  oscillazioni
nella direzione considerata:
      per To >  0,8 secondi        R = 0,862/To2/3
      per To <= 0,8 secondi        R = 1,0
   Se il periodo To non viene determinato si assumera' R = 1,0.
B.5.2. COEFFICIENTE DI PROTEZIONE SISMICA.
   Per  le opere la cui resistenza al sisma e' di importanza primaria
per le necessita' della protezione civile,  per  il  coefficiente  di
protezione sismica si assume I = 1,4.
   Per  le  opere  che  presentano un particolare rischio per le loro
caratteristiche d'uso, si assume I = 1,2.
   Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti  si  as-
sume I = 1,0.
B.6. Analisi dinamica.
   Gli  effetti  sismici  possono  essere  valutati convenzionalmente
mediante un'analisi dinamica della  struttura  considerata  in  campo
elastico  lineare.  Questa  puo'  essere eseguita con il metodo della
analisi modale adottando per lo spettro di risposta,  in  termini  di
accelerazione, l'espressione
                          a/g = C . I . R
dove:
a  e' l'accelerazione spettrale;
g  e' l'accelerazione di gravita';
I  e' il coefficiente di protezione sismica;
R  e' funzione del periodo di vibrazione del modo di vibrare
   considerato ed ha espressione
            per T >  0,8 secondi     R = 0,862/T2/3
            per T <= 0,8 secondi     R = 1,0
ove T e' il periodo del modo di vibrare considerato.
   L'analisi modale deve utilizzare un modello della struttura che ne
rappresenti  l'articolazione planimetrica e altimetrica e tener conto
di  un  numero  di  modi  di  vibrazione  sufficiente  ad  assicurare
l'eccitazione  di  piu'  dell'85%  della massa totale della struttura
come definita al punto B.3.
   Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure verticale). indicando
con ai e ni  rispettivamente  le  sollecitazioni  e  gli  spostamenti
relativi  al  modo  i-esimo,  le  sollecitazioni  e  gli  spostamenti
complessivi si calcolano con le espressioni:
                       VEDI FORMULA A PAG. 158
   La sovrapposizione degli effetti dovuti alle  diverse  eccitazioni
si esegue con le (1).
B.7. Verifiche.
   Tutte  le costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre ad essere
verificate secondo le prescrizioni contenute nelle  norme  vigenti  a
carattere generale, devono soddisfare alcune verifiche specifiche.
   Esse consistono:
   a) nel controllo degli stati di tensione o di sollecitazione;
   b) nel controllo degli spostamenti, ove necessario.
   Le  verifiche  relative ai precedenti capoversi si devono eseguire
con le modalita' indicate ai successivi punti B.8. e B.9.
B.8. Verifiche di resistenza.
   Le  verifiche  di resistenza possono essere effettuate verificando
gli stati di tensione secondo il metodo delle  tensioni  ammissibili,
oppure  verificando  gli stati di sollecitazione, per i diversi stati
limite ultimi di resistenza, secondo il metodo  degli  stati  limite.
Non  e' ammesso che per parti di una stessa struttura si adottino due
diversi metodi di verifica.
B.8.1. VERIFICA SECONDO IL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI.
   Si  indichino  con   a   le   sollecitazioni   dovute   al   sisma
convenzionale,  e  con ap le sollecitazioni dovute agli altri carichi
agenti contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni  di  calcolo
che  devono  essere  considerate  agli  effetti  della  verifica sono
valutate  assumendo  il  comportamento  elastico  e   lineare   della
struttura,  e considerando la combinazione di carichi che fornisce le
sollecitazioni ap = a piu' gravose.
B.8.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI RESISTENZA.
   Le sollecitazioni, per  la  verifica  allo  stato  limite  ultimo,
devono essere valutate con la formula di combinazione:
                           ap' = YE a'
in  cui a sono le sollecitazioni dovute al sisma convenzionale, ye e'
pari a 1,5, mentre  ap'  si  valuta  con  riferimento  alla  seguente
combinazione, espressa in forma convenzionale:
                       VEDI FORMULA A PAG. 159
essendo:
Gk   = il valore caratteristico delle azioni permanenti;
Pk   = il valore caratteristico della forza di precompressione;
Qk   = il valore caratteristico del sovraccarico variabile di base;
Qk   = i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro
indipendenti;
Yg   = 1,4 (oppure 1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
Yp   = 1,2 (oppure 0,9 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
Yq   = 1,5 (oppure 0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
 oi    =  coefficienti  di  combinazione allo stato limite ultimo, da
assumere pari  a  0,7  per  i  carichi  variabili  di  esercizio  nei
fabbricati  per abitazione e uffici e per le azioni da neve, pari a 0
per le azioni da vento.
B.9. Spostamenti e deformazioni.
   Siano nd gli spostamenti elastici relativi  tra  due  punti  della
struttura  dovuti al sisma convenzionale, np gli spostamenti elastici
relativi tra i medesimi due punti della struttura dovuti  alle  altre
azioni da prendere in considerazione, cosi' come specificato al punto
B.8.1.   relativamente   alla  verifica  col  metodo  delle  tensioni
ammissibili, e al punto B.8.2. relativamente alla verifica agli stati
limite ultimi di resistenza, per i quali l'accelerazione  sismica  e'
maggiorata di YE.
   Per  limitare  la  danneggiabilita'  delle parti non strutturali e
degli impianti, gli spostamenti relativi totali nt sono  da  valutare
convenzionalmente mediante la seguente formula:
                       VEDI FORMULA A PAG. 160
in cui
  = 2   quando I = 1.0
  = 3   quando I = 1.2
  = 4   quando I = 1.4
  = 1   se si utilizza il metodo delle tensioni ammissibili
  = 1,5 se si utilizza il metodo degli stati limite.
   Con  tali  spostamenti  si  devono  verificare la stabilita' degli
elementi non strutturali e la funzionalita' degli impianti fissi.  In
particolare,  per  gli  spostamenti  cosi'  determinati,  non si deve
avere, per  gli  edifici,  espulsione  dei  pannelli  divisori  e  di
chiusura.
   Per  il  soddisfacimento  dei  requisiti  di sicurezza delle parti
strutturali gli spostamenti relativi    da valutare convenzionalmente
mediante la formula:
                       VEDI FORMULA A PAG. 160
non devono causare perdita di connessione nei vincoli o martellamento
tra strutture adiacenti.
   La valutazione di  sopra indicata tiene conto della differenza tra
l'azione sismica prevista  nella  norma  ed  il  moto  effettivo  del
terreno  durante  un  terremoto  di  forte  intensita',  nonche'  del
comportamento non lineare della struttura.
   Gli spostamenti nt possono essere valutati con analisi piu'  accu-
rate   che,  basate  su  una  motivata  scelta  dell'azione  sismica,
considerino l'eventuale comportamento non lineare della struttura.
   Gli  spostamenti  e  le  rotazioni  cosi'  calcolati  non   devono
compromettere l'integrita' delle cerniere e degli appoggi scorrevoli.
In  quest'ultimo  caso,  l'ampiezza dello spostamento consentito deve
comunque essere limitata da appositi dispositivi.
   Il calcolo  della  distanza  minima  tra  due  strutture  contigue
richiederebbe  di  valutare gli spostamenti di entrambe le strutture,
considerandole  in  opposizione  di  fase.  Qualora  questo  non  sia
possibile  per mancanza di dati relativamente ad una delle strutture,
come in genere avviene nel caso in cui una  sia  gia'  esistente,  e'
accettabile  una  valutazione  della suddetta distanza minima secondo
quanto indicato in C.4.2.
B.10. Fondazioni.
   Le verifiche di  stabilita'  del  terreno  e  delle  strutture  di
fondazione  vanno  eseguite  con  i  metodi  ed  i procedimenti della
geotecnica,  tenendo  conto  delle  massime  sollecitazioni  che   la
struttura  trasmette  al  terreno.  Nel  caso in cui la struttura sia
stata verificata col metodo delle tensioni  ammissibili,  le  massime
sollecitazioni  sul  terreno  saranno  calcolate  con  riferimento ai
valori nominali delle azioni. Nel caso in cui la struttura sia  stata
verificata  col  metodo degli stati limite, le massime sollecitazioni
sul   terreno   saranno   calcolate   con   riferimento   ai   valori
caratteristici delle azioni assumendo YE, Yp e Yq pari ad uno.
   Il   piano   di  posa  delle  fondazioni  deve  essere  spinto  in
profondita'  in  modo  da  non  ricadere  in   zona   ove   risultino
apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua.
   In  relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto, la
fondazione deve soddisfare le seguenti prescrizioni:
   a) le strutture di fondazione devono essere collegate tra loro  da
un  reticolo di travi; ogni collegamento deve essere proporzionato in
modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di  trazione  o
di  compressione pari ad un decimo del maggiore dei carichi verticali
applicati alle estremita'. E' consentito omettere  tali  collegamenti
in   caso   di  terreni  rocciosi  o,  comunque,  di  caratteristiche
meccaniche elevate, nonche' in zone con grado di sismicita' S = 6; in
tutti gli altri casi, in mancanza di collegamenti, la struttura  deve
essere  verificata  per  gli  spostamenti  orizzontali  relativi  del
terreno tra i punti non collegati.
   Ai fini della verifica della resistenza, una valutazione di minimo
per tale spostamento relativo,  valida  per  terreni  che  presentino
caratteristiche  geotecniche  uniformi,  e'  contenuta nella seguente
tabella:
                                                          Tabella 1a
____________________________________________________________________
|                          | Grado di sismicita'|        AL         |
|__________________________|____________________|___________________|
| Tensioni ammissibili     |        S = 9       |   0.05  (L/100)   |
|                          |____________________|___________________|
|                          |        S = 12      |   0.10  (L/100)   |
|__________________________|____________________|___________________|
| Stati limite             |        S = 9       |   0.075 (L/100)   |
|                          |____________________|___________________|
|                          |        S = 12      |   0.15  (L/100)   |
|__________________________|____________________|___________________|
dove:
L   e' la distanza tra i punti in esame;
 L  e' lo spostamento, con minimo di 1 cm.
   Ai fini della verifica della compatibilita' degli spostamenti,  lo
spostamento  relativo  massimo   L, tra punti del terreno distanti L,
puo' essere valutato mediante la seguente tabella.
                                                         Tabella 1b
____________________________________________________________________
|        Grado di sismicita'      |                L                |
|_________________________________|_________________________________|
|              S = 9              |           0,15 (L/100)          |
|_________________________________|_________________________________|
|              S = 12             |           0.30 (L/100)          |
|_________________________________|_________________________________|
   b) nelle  fondazioni  su  pali  questi  devono  avere  un'armatura
calcolata  per la relativa componente sismica orizzontale ed estesa a
tutta  la  lunghezza  ed  efficacemente  collegata  a  quella   della
struttura sovrastante.
C. EDIFICI.
C.1. Sistemi costruttivi.
   Gli edifici possono essere costruiti con:
   a) struttura in muratura ordinaria o in muratura armata;
   b)  struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
   c) struttura a pannelli portanti,  intendendosi  per  tale  quella
realizzata in tutto o in parte con pannelli aventi funzione portante,
prefabbricati  o  costruiti  in  opera.  I  pannelli  possono  essere
costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato  o
prefabbricati in muratura armata;
   d) struttura in legno.
C.2. Altezza massima dei nuovi edifici.
   Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici, rappresentata
dalla  massima  differenza  di livello fra il piano di copertura piu'
elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano  stradale  o  del
marciapiede  nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non puo'
superare nelle strade e negli edifici in  piano  i  limiti  riportati
nella tabella 2.
   Nel  caso  di  copertura  a  tetto detta altezza va misurata dalla
quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse,
dalla quota d'imposta della piu' alta.
                                                           Tabella 2
____________________________________________________________________
|                         |           Altezza massima (m)           |
|    Tipo di struttura    |_________________________________________|
|                         |      S = 6       S = 9       S = 12     |
|_________________________|_________________________________________|
| Legno ..................|       10            7          7        |
| Muratura ordinaria      |       16           11          7,5      |
| Muratura armata ........|       25           19         13        |
| Pannelli portanti ......|       32           25         16        |
| Intelaiatura ...........|            nessuna limitazione          |
|_________________________|_________________________________________|
   Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle
scale e degli ascensori.
   Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o seminterrato
la differenza di livello (misurata sulla stessa verticale) tra il pi-
ano piu' elevato di copertura (o la quota d'imposta  delle  falde)  e
quello  di estradosso delle strutture di fondazione, puo' eccedere di
non piu' di quattro metri i limiti stabiliti dalla precedente tabella
2.
   Nelle strade o nei terreni in pendio le  altezze  massime  di  cui
alla precedente tabella possono essere incrementate di 1,50 m purche'
la media generale delle altezze di tutte le fronti rientri nei limiti
stabiliti nella tabella stessa.
   Per  le  costruzioni  in  legno e' ammessa la realizzazione di uno
zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo  semplice  o
armato, la cui altezza non puo' superare i quattro metri. In tal caso
i  limiti  di  cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti alla sola
parte in legno.
C.3. Limitazione dell'altezza in funzione della larghezza stradale.
   Quando  un  edificio,  con  qualsivoglia  struttura sia costruito,
prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste  strade,  fermi
restando  i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le
eventuali maggiori limitazioni  previste  nei  regolamenti  locali  e
nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza
H,  per  ciascun  fronte  dell'edificio  verso strada, valutata con i
criteri di cui al punto C.2., non puo' superare  i  seguenti  valori,
espressi in metri:
        per   L <= 3               H = 3
        per   3 <  L <= 11         H = L
        per   L >  11              H = 11 + 3 . (L - 11)
in  cui  con  L  viene  indicata  la  minima distanza tra il contorno
dell'edificio  e  il  ciglio  opposto  della  strada,   compresa   la
carreggiata.
   Agli effetti del presente punto deve intendersi:
   a)  per  contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte
dell'edificio stesso, escluse  le  sporgenze  di  cornici  e  balconi
aperti;
   b)  per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei
pedoni e dei veicoli, nonche' lo  spazio  inedificabile  non  cintato
aperto alla circolazione pedonale;
   c)  per  ciglio  la  linea  di  limite della sede stradale o dello
spazio di cui al punto b);
   d) per sede stradale  la  superficie  formata  dalla  carreggiata,
dalle banchine e dai marciapiedi.
   Negli  edifici  in  angolo  su  strade  di  diversa  larghezza  e'
consentito, nel fronte sulla strada piu' stretta e per uno  sviluppo,
a  partire  dall'angolo,  pari  alla  larghezza  della  strada su cui
prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla  strada  piu'
larga.
   Nelle  zone  a  bassa  sismicita' (S = 6) di cui all'art. 18 della
legge 2 febbraio 1974,  n.  64,  devono  essere  rispettate  solo  le
limitazioni   previste  nei  regolamenti  locali  e  nelle  norme  di
attuazione degli strumenti urbanistici.
   Le strutture secondarie e gli  elementi  non  strutturali  che  si
trovano   al   di   sopra   dei  piani  di  copertura  devono  essere
efficacemente ancorati alla struttura principale.
C.4. Distanza fra gli edifici.
C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO.
   La larghezza degli  intervalli  d'isolamento,  cioe'  la  distanza
minima  fra  i muri frontali di due edifici, e' quella prescritta dai
regolamenti comunali  purche'  detti  intervalli  siano  chiusi  alla
pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.
   In   caso   contrario  sono  da  considerarsi,  agli  effetti  del
precedente punto C.3., quali strade.
C.4.2. EDIFICI CONTIGUI.
   Due edifici non possono essere costruiti a contatto,  a  meno  che
essi  non  costituiscano  un  unico  organismo statico realizzando la
completa solidarieta' strutturale.
   Nel caso in cui due edifici  formino  organismi  distaccati,  essi
devono essere forniti di giunto tecnico di dimensione non minore di:
                            d (h) = h/100
ove d (h) e' la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h
a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione.
   Analogo  dimensionamento  deve  adottarsi  in  corrispondenza  dei
giunti di dilatazione degli edifici.
C.5. Edifici in muratura.
C.5.1. REGOLE GENERALI.
   Gli edifici in muratura debbono essere realizzati nel rispetto del
decreto  ministeriale  20  novembre  1987,  "Norme  tecniche  per  la
progettazione,  esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per
il  loro  consolidamento"  ed  eventuali  successive   modifiche   ed
integrazioni, ove non in contrasto con le presenti norme.
   In   particolare,   alle   predette   norme  tecniche  deve  farsi
riferimento  per  cio',  che  concerne  le  caratteristiche  fisiche,
meccaniche   e  geometriche  degli  elementi  resistenti  naturali  e
artificiali, nonche' per i relativi  controlli  di  produzione  e  di
accettazione in cantiere.
   Sia  per  gli  edifici  in  muratura ordinaria, di cui al seguente
punto C.5.2., che per quelli in muratura armata, di cui  al  seguente
punto   C.5.3.,   debbono   inoltre  essere  soddisfatti  i  seguenti
requisiti:
   a) la resistenza caratteristica a compressione fbk degli  elementi
artificiali deve risultare non inferiore ai seguenti valori:
7    N/mm2 (70 Kg/cm2) per gli elementi pieni;
5    N/mm2 (50 Kg/cm2) per gli elementi semipieni nella direzione dei
     carichi verticali;
1,5  N/mm2 (15 Kg/cm2) per gli elementi semipieni nella direzione
     ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura;
   b)  le  strutture  costituenti  i vari orizzontamenti, comprese le
coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti. Eventuali spinte
orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da archi e  volte,
e valutate tenendo conto dell'azione sismica, devono essere eliminate
con  tiranti  o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante
idonee disposizioni strutturali;
   c) i solai devono assolvere,  oltre  alla  funzione  portante  dei
carichi  verticali,  quella  di ripartizione delle azioni orizzontali
tra i muri maestri;
   d) i cordoli, in corrispondenza dei solai di piano e di  copertura
devono  avere  larghezza pari a quella della muratura sottostante; e'
consentita una riduzione di larghezza fino a 6 cm per  l'arretramento
del filo esterno.
   L'altezza  di  detti  cordoli deve essere almeno pari a quella del
solaio, e comunque non inferiore a cm 15.
   L'armatura deve essere di almeno cm2 8 con diametro non  inferiore
a  mm  16;  le  staffe  devono avere diametro non inferiore a mm 6 ed
interasse non superiore a cm 25;
   e) nei solai le travi metalliche e i travetti prefabbricati devono
essere prolungati nel cordolo per una lunghezza  non  inferiore  alla
meta'  della  larghezza del cordolo stesso e comunque non inferiore a
12  cm;  le  travi  metalliche  devono  essere  munite  di   appositi
ancoraggi;
   f)  in  corrispondenza  degli  incroci  d'angolo  dei muri maestri
perimetrali sono prescritte, su entrambi i lati, zone di muratura  di
lunghezza pari ad almeno m 1; tali lunghezze si intendono comprensive
dello spessore del muro ortogonale;
   g) nel piano interrato o seminterrato e' ammesso realizzare i muri
in  calcestruzzo  armato, con spessori almeno pari a quelli del piano
sovrastante;
C.5.2. EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA.
   Gli edifici in muratura  ordinaria  devono  essere  costruiti  nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
   a)  la pianta dell'edificio deve essere il piu' possibile compatta
e simmetrica rispetto ai due assi  ortogonali;  in  particolare,  nel
caso  di  pianta  rettangolare,  il  rapporto  tra lato minore e lato
maggiore, al netto dei balconi, non deve risultare inferiore ad  1/3.
La distribuzione delle aperture dei muri, in pianta e in alzato, deve
essere   tale  da  garantire,  per  quanto  possibile,  la  simmetria
strutturale;
   b) ciascun muro maestro deve  essere  intersecato  da  altri  muri
maestri   trasversali,  ad  esso  ben  ammorsati,  ad  interasse  non
superiore a m 7;
   c) al di sopra dei vani di porte e finestre devono essere disposti
architravi in cemento armato o  in  acciaio  efficacemente  ammorsati
nella muratura;
   d) le fondazioni possono essere realizzate con muratura ordinaria,
purche'   sul   piano  di  spiccato  venga  disposto  un  cordolo  di
calcestruzzo armato, le cui  dimensioni  ed  armatura  devono  essere
conformi a quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d);
   e)  la  distanza  massima  fra  lo  spiccato  delle  fondazioni  e
l'intradosso del primo solaio o fra due  solai  successivi  non  deve
superare  m  5,  fermo  restando  l'obbligo  di garantire per i setti
murari una snellezza inferiore a 12;
   f)  la  muratura  portante  deve  essere  realizzata  con elementi
artificiali  pieni  o  semipieni,  ovvero  con  elementi  di   pietra
squadrata,  con  l'impiego  di  malta  cementizia. E' ammesso per gli
edifici con non piu' di due  piani  fuori  terra  l'uso  di  muratura
listata  con  l'impiego di malta cementizia. La listatura deve essere
realizzata mediante fasce di conglomerato semplice  o  armato  oppure
mediante  ricorsi  orizzontali  costituiti  da  almeno  tre  corsi in
laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a m 1,6 ed estesi a
tutta la lunghezza e a tutto lo spessore del muro; gli  spessori  dei
muri  devono  essere  non  inferiori a quelli indicati nella seguente
tabella:
                                                        Tabella 3
 ________________________________________________________________
|                                                                |
|                      spessori dei muri in pietrame listato     |
|________________________________________________________________|
|                 |               |               |              |
|                 |     S = 6     |     S = 9     |     S = 12   |
|_________________|_______________|_______________|______________|
|                 |               |               |              |
| piano secondo   |      40       |      40       |      50      |
|_________________|_______________|_______________|______________|
|                 |               |               |              |
| piano primo     |      40       |      40       |      65      |
|_________________|_______________|_______________|______________|
|                 |               |               |              |
| piano cantinato |      55       |      55       |      80      |
|_________________|_______________|_______________|______________|
   g) lo spessore delle murature deve essere non inferiore a  24  cm,
al netto dell'intonaco;
   h)  le  murature  debbono  presentare  in fondazione un aumento di
spessore di almeno cm 20;
   i)  le  aperture  praticate  nei  muri  portanti   devono   essere
verticalmente  allineate;  in  alternativa, ai fini della valutazione
dell'area  resistente  di  cui  alla  lettera  l)  si   prendono   in
considerazione  per  la verifica del generico piano esclusivamente le
porzioni di muri  che  presentino  continuita'  verticale  del  piano
oggetto di verifica fino alle fondazioni;
   l)  nel  caso  di murature realizzate mediante blocchi artificiali
semipieni, ovvero  in  pietra  naturale  squadrata  con  elementi  di
resistenza  caratteristica  a compressione non inferiore a 30 kg/cmq,
l'area della sezione di muratura resistente alle azioni  orizzontali,
espressa  come  percentuale  della superficie totale dell'edificio, e
valutata al netto delle aperture,  non  deve  essere  inferiore,  per
ciascun  piano  di verifica, ai valori di cui alle tabelle 4a e 4b in
funzione della sismicita' della zona. Dette percentuali devono essere
rispettate in entrambe le direzioni principali. Nel caso di  murature
realizzate  mediante  blocchi  artificiali pieni, l'area suddetta non
deve  essere  inferiore,  per  ciascun  piano   di   verifica,   alle
percentuali che si ottengono dalle tabelle 4a e 4b dividendo ciascuna
percentuale per 1,25.
   Nel  caso  di  murature  realizzate  in pietra naturale squadrata,
costituita da elementi di resistenza caratteristica  inferiore  a  30
kg/cmq,  l'area suddetta deve essere adeguatamente incrementata sulla
base di motivate valutazioni e comunque non  deve  essere  inferiore,
per  ciascun  piano  di  verifica,  alle percentuali che si ottengono
dalle tabelle 4a e  4b  moltiplicando  ciascuna  percentuale  per  il
rapporto  30/fbk ove fbk e' il valore della resistenza caratteristica
degli elementi.
                                                          Tabella 4a
 ___________________________________________________________________
|                   |                                               |
|                   |       Area resistente ai vari piani (%)       |
|                   |                (zone con S=12)                |
|                   |_______________________________________________|
|                   |           |           |           |           |
|                   |  piano I  | piano II  | piano III | piano IV  |
|___________________|___________|___________|___________|___________|
|                   |           |           |           |           |
| Edifici a 1 piano |     6     |     -     |     -     |     -     |
|___________________|___________|___________|___________|___________|
|                   |           |           |           |           |
| Edifici a 2 piani |     6     |     6     |     -     |     -     |
|___________________|___________|___________|___________|___________|
|                   |           |           |           |           |
| Edifici a 3 piani |     7     |     6     |     6     |     -     |
|___________________|___________|___________|___________|___________|
|                   |           |           |           |           |
| Edifici a 4 piani |     7     |     7     |     6     |     6     |
|___________________|___________|___________|___________|___________|
                                                          Tabella 4b
 ________________________________________________________________
|                   |                                            |
|                   |     Area resistente ai vari piani (%)      |
|                   |       (zone con S=9 oppure con S=6)        |
|                   |____________________________________________|
|                   |        |        |        |        |        |
|                   | piano  | piano  | piano  | piano  | piano  |
|                   |   I    |   II   |  III   |   IV   |   V    |
|___________________|________|________|________|________|________|
|                   |        |        |        |        |        |
| Edifici a 1 piano |    5   |    -   |     -  |     -  |    -   |
|___________________|________|________|________|________|________|
|                   |        |        |        |        |        |
| Edifici a 2 piani |    5   |    5   |     -  |     -  |    -   |
|___________________|________|________|________|________|________|
|                   |        |        |        |        |        |
| Edifici a 3 piani |    6   |    5   |    5   |     -  |    -   |
|___________________|________|________|________|________|________|
|                   |        |        |        |        |        |
| Edifici a 4 piani |    6   |    6   |    5   |    5   |    -   |
|___________________|________|________|________|________|________|
|                   |        |        |        |        |        |
| Edifici a 5 piani |    7   |    7   |    6   |    6   |    5   |
|___________________|________|________|________|________|________|
   Non  sono da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della
percentuale  di  muratura  resistente,   i   muri   aventi   rapporto
altezza/lunghezza superiore a 3.
   Deve inoltre risultare, per ciascun piano di verifica:
                   SIGMA = N/(0.50 A) < SIGMAm
con il seguente significato dei simboli:
N      = carico verticale totale relativo al piano in esame;
A      = area totale, al netto delle aperture, dei muri resistenti al
         piano in esame;
SIGMAm = tensione base ammissibile della muratura, prevista, per le
         varie classi di resistenza caratteristica a compressione
         della muratura.
   Tale  verifica  deve  essere effettuata, di regola, per i muri del
piano piu' basso dell'edificio nonche' per i muri di ogni  piano  per
il quale si determini almeno una delle seguenti situazioni:
   -   gli   spessori  di  uno  o  piu'  muri  risultino  minori  dei
corrispondenti del piano inferiore;
   - l'incidenza delle aperture risulti superiore a  quella  relativa
al piano inferiore;
   m)  il  sovraccarico  non  deve essere superiore a 4,00 KN/m2 (400
kg/m2).
   Ove siano rispettate tutte le precedenti prescrizioni, la verifica
rispetto alle azioni sismiche puo' essere omessa, ferma  restando  la
necessita'   delle   verifiche   previste   dagli   appositi  decreti
ministeriali nei  riguardi  dei  carichi  verticali  e  delle  azioni
orizzontali  dovute  al  vento,  nonche'  nei riguardi del terreno di
fondazione.
   Qualora non tutte  le  precedenti  prescrizioni  siano  rispettate
l'edificio  deve  essere  verificato secondo quanto disposto al punto
C.9.5., ferma restando  la  necessita'  delle  verifiche  citate  nel
precedente  comma  e il rispetto delle prescrizioni indicate al punto
C.5.1.
C..5.3. EDIFICI IN MURATURA ARMATA
C.5.3.1. Oggetto e ambito di applicazione.
   Per muratura armata  si  intende  quella  costituita  da  elementi
resistenti  artificiali semipieni tali da consentire la realizzazione
di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali
e orizzontali.
   I blocchi devono essere collegati mediante malta di  classe  M2  -
M1, che deve assicurare il riempimento sia dei giunti orizzontali sia
dei giunti verticali.
   L'armatura   deve  essere  disposta  concentrata  alle  estremita'
verticali ed orizzontali dei pannelli murari, definiti nel successivo
punto C.5.3.4. e diffusa nei  pannelli  secondo  le  indicazioni  dei
successivi  punti C.5.3.3.2. e C.5.3.3.3. Nel caso in cui la muratura
sia impiegata per la realizzazione di edifici  per  i  quali  sia  da
attribuire  al  coefficiente  di  protezione  sismica  I,  di  cui al
successivo  punto C.6.1.1., un valore maggiore di uno, detta armatura
diffusa deve essere  integrata  dall'armatura  diffusa  definita  nel
successivo punto C.5.3.3.4.
   E'  ammessa  la  realizzazione di edifici mediante muratura armata
non  conforme  alle  presenti  norme  purche'   ne   sia   comprovata
l'idoneita'  da  una  dichiarazione  rilasciata  dal  Presidente  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici,  su  conforme  parere  dello
stesso Consiglio.
   La  malta o il conglomerato di riempimento dei vani ove alloggiano
le armature deve avere resistenza caratteristica cubica non inferiore
a 15 N/mm2 (150 Kg/m2).
C.5.3.2. Concezione strutturale dell'edificio.
   Ciascuna parete muraria realizzata  con  muratura  armata,  con  o
senza  armatura  diffusa, costituisce nel suo complesso una struttura
forata in corrispondenza delle aperture,  particolarmente  resistente
ad azioni ad essa complanari.
   Tutte  le  pareti  murarie  devono  essere di regola efficacemente
connesse da solai tali da costituire diaframmi rigidi; e' ammissibile
che alcuni degli orizzontamenti non costituiscano  diaframma  rigido,
ma  solo  collegamento  tra  le  pareti  murarie opposte: in tal caso
nell'analisi strutturale si deve non tenere conto della rigidezza  di
tali orizzontamenti.
   In ogni caso l'insieme strutturale risultante deve essere in grado
di  reagire  alle  azioni esterne orizzontali con un comportamento di
tipo globale, al quale  contribuisce  soltanto  la  resistenza  delle
pareti nel loro piano.
C.5.3.3. Dettagli costruttivi
   Le  barre  di  armatura  devono  essere esclusivamente del tipo ad
aderenza migliorata.
   La disposizione dell'armatura deve  essere  studiata  in  modo  da
assicurarne   la   massima  protezione  nei  confronti  degli  agenti
corrosovi esterni; in ogni caso le distanze tra la superficie esterna
di ciascuna barra e le superfici esterne del  muro  che  la  contiene
devono  essere  non inferiori a cm 5. La conformazione degli elementi
resistenti e la  disposizione  delle  barre  devono  essere  tali  da
permettere  la  realizzazione  dello sfalsamento dei giunti verticali
tra i blocchi, sia nel piano del muro che nel suo spessore.
C.5.3.3.1. Armature in corrispondenza delle aperture.
   Lungo i bordi orizzontali delle aperture si deve disporre armatura
la cui sezione trasversale complessiva deve essere  quella  richiesta
dalle  verifiche  di  sicurezza, e comunque non inferiore a cm2 3 per
ciascun  bordo.  Tale  armatura  deve  essere  prolungata   ai   lati
dell'apertura per almeno 60 diametri.
C.5.3.3.2. Armature verticali.
   L'armatura  verticale deve essere disposta in corrispondenza degli
innesti, degli incroci e dei bordi liberi dei pannelli murari,  cosi'
come  definiti  nel successivo punto C.5.3.4.; la sezione trasversale
complessiva  deve  essere   quella   richiesta   dall'analisi   delle
sollecitazioni, con un minimo di 4 cm2 per estremita'. Altra armatura
verticale,  di  sezione  uguale a quella disposta alle estremita', si
deve disporre nel  corpo  delle  pareti,  in  modo  da  non  eccedere
l'interasse  di  5  metri.  Tutte le armature verticali devono essere
estese all'intera altezza del pannello murario; nel caso  in  cui  si
abbia  continuita' verticale tra piu' pannelli, le corrispondenti ar-
mature  devono essere collegate tra loro con le modalita' nel seguito
precisate. Le armature che non proseguono  oltre  il  cordolo  devono
essere a questo ancorate.
   Le  armature  verticali  devono essere alloggiate in vani di forma
tale che in ciascuno di essi  risulti  inscrivibile  un  cilindro  di
almeno  6  cm  di  diametro.  Di  detti  vani  deve essere assicurato
l'efficace e completo riempimento con malta o conglomerato cementizi.
   Le  sovrapposizioni  devono   garantire   la   continuita'   nella
trasmissione  degli  sforzi  di trazione, in modo che al crescere del
carico lo snervamento dell'acciaio abbia luogo prima che  venga  meno
il  contenimento  esercitato  dagli  elementi.  In  mancanza  di dati
sperimentali relativi agli elementi impiegati, o per fori in  cui  il
diametro  del  cilindro  inscrivibile  sia  superiore 10 cm, le barre
devono essere connesse per mezzo  di  idonei  dispositivi  meccanici,
ovvero  circondate  da idonea staffatura per tutta la lunghezza della
sovrapposizione, che deve essere assunta almeno pari a 60 diametri.
C.5.3.3.3. Armature orizzontali.
   In corrispondenza dei solai vanno disposti cordoli in calcestruzzo
armato, secondo quanto prescritto al punto C.5.1.,  lettera  d).  Nei
cordoli deve essere alloggiata l'armatura concentrata alle estremita'
orizzontali  dei  pannelli,  di  cui al punto C.5.3.1., fatti salvi i
minimi di cui al punto C.5.1., lettera d).
   Altra armatura  orizzontale,  che  costituisce  incatenamento,  di
sezione  non  inferiore a 4 cm2, deve essere disposta nel corpo delle
pareti, in modo da non eccedere l'interasse di m 4.
   Tale armatura  deve  essere  alloggiata  all'interno  di  vani  di
dimensioni tali da permetterne il completo ricoprimento con la stessa
malta usata per la muratura.
   La  lunghezza  di  sovrapposizione  va  assunta  almeno  pari a 60
diametri. Alle estremita' dei muri le barre devono  essere  ripiegate
nel muro ortogonale per una lunghezza pari ad almeno 30 diametri.
   Ulteriori  armature  orizzontali  di diametro non inferiore a 5 mm
devono essere disposte nel  corpo  della  muratura  a  interassi  non
superiori   a  60  cm,  collegate  mediante  ripiegatura  alle  barre
verticali presenti alle estremita' del pannello murario.
C.5.3.3.4. Armatura diffusa
   Quando I>1 l'armatura di  cui  ai  punti  precedenti  deve  essere
integrata, secondo quanto di seguito riportato, al fine di migliorare
la duttilita' della muratura.
   Detta  armatura  deve  essere  costituita  da  barre orizzontali e
verticali, di sezione non inferiore  a  0,2  cm2  ciascuna,  disposte
nelle  pareti  murarie  ad  interassi  non  superiori al doppio dello
spessore di ciascuna parete, e collegate  mediante  ripiegatura  alle
barre   rispettivamente   verticali   e   orizzontali  presenti  alle
estremita' del pannello murario. La sezione complessiva  delle  barre
verticali  non  deve  risultare  inferiore  allo  0,4  per  mille del
prodotto dello spessore della parete per la sua lunghezza; la sezione
complessiva delle barre orizzontali non deve risultare inferiore allo
0,4 per mille del prodotto dello spessore della  parete  per  la  sua
altezza.
   L'armatura   diffusa   orizzontale,   se   presente,   si  intende
sostitutiva di quella di cui all'ultimo comma del punto C.5.3.3.3.
C.5.3.4. Elementi strutturali resistenti all'azione sismica.
   Si   considerano,   ai  fini  dell'analisi  delle  sollecitazioni,
elementi strutturali resistenti all'azione sismica:
   - i pannelli murari, definiti come porzioni di  muratura  comprese
tra  due  diaframmi  orizzontali  successivi  e  tra  due  aperture o
intersezioni che le limitano lateralmente;
   - tutte le porzioni di muratura che  connettono  tra  loro  pareti
verticali complanari.
   Non  vanno  considerati  resistenti all'azione sismica, ma solo ai
carichi verticali, i pannelli murari per i quali comunque il rapporto
tra l'altezza compresa tra due diaframmi orizzontali e  la  lunghezza
in  pianta  superi  4. In tali pannelli deve comunque essere disposta
l'armatura minima prevista al punto C.5.3.3.
   Lo spessore  netto  delle  pareti  murarie  resistenti  all'azione
sismica non deve essere inferiore al maggiore dei seguenti valori:
   - 1/14 dell'altezza compresa tra due diaframmi orizzontali;
   - cm 24.
C.5.3.5.  Analisi  delle  sollecitazioni  sismiche  e  verifica degli
         elementi resistenti
   Per l'analisi delle sollecitazioni  prodotte  dall'azione  sismica
negli elementi resistenti si deve esaminare l'intero edificio nel suo
complesso  tridimensionale,  come  una  struttura  a  setti portanti,
tenendo conto di diaframmi costituiti dai solai nella loro  effettiva
posizione.
   E'  consentita l'analisi statica secondo il metodo previsto per le
strutture intelaiate al punto C.6. delle  presenti  norme,  adottando
per  il  calcolo  dell'azione  sismica,  oltre  ad un coefficiente di
risposta R = 1, un coefficiente di struttura B pari ad 1,5 riducibile
a 1,4 qualora sia prevista l'armatura diffusa aggiuntiva, di  cui  al
punto precedente punto C.5.3.3.4.
   Deve   essere   verificata   la  resistenza  di  ciascun  elemento
strutturale  senza  considerare   una   eventuale   possibilita'   di
ridistribuzione   delle  azioni  interne,  e  considerando  nulla  la
resistenza a trazione della muratura.
   Per gli edifici in muratura armata l'analisi delle  sollecitazioni
sismiche  e  la  verifica  degli elementi resistenti, di cui ai comma
precedenti e' obbligatoria quando l'altezza  dell'edificio  superi  i
limiti  previsti  al  punto  C.2.  per  le  costruzioni  in  muratura
ordinaria. Negli altri casi e' sufficiente che siano rispettate:
   a) le prestazioni di cui alle lettere a), b), e), g), h), i), l) e
m) del punto C.5.2., con le seguenti modifiche: la  distanza  massima
di cui alla lettera e) non deve superare m 7, con snellezza dei setti
murari  comunque  non  superiore a 14; il coefficiente 0,50 riduttivo
dell'area resistente totale di piano,  che  compare  nell'espressione
della  tensione normale riportata alla lettera l), e' elevato a 0,60;
i limiti contenuti nelle tabelle  4a  e  4b  possono  essere  ridotti
sottraendo 1,5 a ciascuno dei valori percentuali ivi indicati;
   b)  le  prescrizioni  di  cui  ai  punti  precedenti relativi agli
edifici in muratura armata; in  particolare,  per  le  sezioni  delle
barre  di  armatura  dei pannelli murati, si devono adottare almeno i
valori minimi, che qui si ripetono: 3 cm2 lungo i  bordi  orizzontali
delle  aperture;  4  cm2 lungo i bordi verticali dei pannelli murari,
cosi' come definiti al punto  C.5.3.4.,  e  anche  verticalmente  nel
corpo della muratura, qualora la lunghezza del pannello ecceda i 5 m;
4  barre  di  diametro  minimo  16  mm  all'interno  dei  cordoli  in
corrispondenza  dei  solai,  con  staffe  di  diametro minimo 6 mm ad
interasse non superiore  a  25  cm;  4  cm4  per  le  barre  disposte
orizzontalmente  nel  corpo  della  muratura  qualora  l'altezza  del
pannello ecceda i 4 m; armature orizzontali d diametro non  inferiore
a 5 mm disposte nel corpo della muratura ad interassi non superiori a
60 cm.
C.5.3.6. Tensioni ammissibili.
   Per  le armature si adottano le tensioni ammissibili previste, per
le varie classi di acciaio, dalle vigenti norme sulle costruzioni  di
conglomerato cementizio armato.
   Per  le  verifiche  tensionali  della  muratura  sotto  le  azioni
sismiche, si adottano le tensioni ammissibili previste dalle  vigenti
norme sugli edifici in muratura, moltiplicate per il coefficiente 2.
C.5.4. STRUTTURE MISTE.
   Nell'ambito delle costruzioni in muratura e' consentito utilizzare
strutture  di  diversa tecnologia per sopportare i carichi verticali,
purche' l'azione sismica sia integralmente  affidata  alla  parte  di
muratura, per la quale risultino rispettate le prescrizioni di cui ai
punti precedenti.
   Particolare  attenzione  deve  essere  posta  ai  collegamenti fra
elementi   di   tecnologia   diversa,   alla   compatibilita'   delle
deformazioni   conseguenti   alle   diverse  deformabilita'  ed  alla
trasmissione dei carichi verticali.
   E' consentito realizzare edifici costituiti da  struttura  muraria
nella  parte  inferiore  e  sormontati  da  un piano con struttura in
cemento armato o acciaio, a condizione che:
   - i limiti all'altezza degli edifici, previsti al punto  C.2.  per
le  strutture  in  muratura,  si intendono comprensivi delle parti in
muratura e di quelle in cemento armato o in acciaio;
   - la parte superiore in cemento armato o in acciaio  sia  ancorata
al  cordolo  di  coronamento della parte muraria e risulti verificata
unitamente alla base in muratura, con i criteri di cui al punto C.6.,
per una forza sismica incrementata del 50%.
C.6. Edifici con strutture intelaiate.
C.6.0. SIMBOLOGIA.
D,B= massime dimensioni della pianta dell'edificio, con D>=B nelle
     direzioni, ortogonali fra loro, delle azioni sismiche
     orizzontali;
Gi = somma del peso proprio del piano i-esimo dell'edificio e del
     sovraccarico permanente su di esso gravante;
Qi = massimo sovraccarico accidentale al piano i-esimo previsto nel
     calcolo statico di esercizio;
s  = coefficiente di riduzione del sovraccarico;
Wi = Gi + s . Qi = "peso" da considerare per la valutazione delle
     azioni sismiche;
N  = numero di piani dell'edificio;
W  = Sommatoria (da i=1 a N) Wi = "peso" totale dell'edificio;
Fi = forza sismica;
K  = coefficiente sismico;
     S - 2
C  = ----- = coefficiente di intensita' sismica;
      100
S  = grado di sismicita';
R  = coefficiente di risposta;
e  = coefficiente di fondazione;
b  = coefficiente di struttura;
Yi = coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche.
C.6.1. ANALISI STATICA.
   L'analisi  statica  consiste  nel  simulare le azioni sismiche con
forze  statiche  proporzionali  ai  pesi  Wi  innanzi  definiti:   il
coefficiente di proporzionalita' (coefficiente sismico) si indica con
il  simbolo  K  e  si  distinguono nel seguito un coefficiente per le
azioni sismiche orizzontali Kh  ed  un  coefficiente  per  le  azioni
sismiche verticali Kv.
C.6.1.1. Azioni orizzontali.
   Le   azioni   sismiche  orizzontali  si  schematizzano  attraverso
l'introduzione  di  due  sistemi  di  forze  orizzontali  agenti  non
contemporaneamente  secondo  due  direzione ortogonali. Le forze alle
diverse  quote  devono  essere  applicate   in   corrispondenza   dei
baricentri  dei  "pesi" i quali generalmente possono essere riportati
alle quote dei solai.
   La  forza  orizzontale  Fi  alla  generica  quota,   secondo   una
prefissata direzione, si ottiene dalla relazione:
                            Fi = Khi . Wi
essendo:
                    Khi = C . R . e . b . Yi . I
e
                          Wi = Gi + s . Qi
   I  valori  del  coefficiente  s  sono riportati nella tabella 5 in
funzione della destinazione dell'opera; i valori del coefficiente  Yi
sono riportati piu' avanti.
   Qualora  i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni di-
verse, se ne deve tener conto applicando ai sovraccarichi accidentali
del piano valori s differenziati.
                                                           Tabella 5
____________________________________________________________________
|                                                  |  Coefficiente  |
|                        Locale                    |        s       |
|__________________________________________________|________________|
|                                                  |                |
| Locali d'abitazione, uffici non aperti al        |                |
| pubblico, alberghi, coperture, balconi ..........|      0,33      |
|                                                  |                |
| Locali suscettibili di affollamento (uffici      |                |
| aperti al pubblico, ristoranti, caffe', banche,  |                |
| aule scolastiche, caserme, ospedali ecc.) .......|      0,50      |
|                                                  |                |
| Locali suscettibili di grande affollamento       |                |
| (sale per convegni o spettacoli, chiese,         |                |
| tribune, negozi, archivi, biblioteche, depositi, |                |
| magazzini, laboratori, officine, rimesse,        |                |
| parcheggi, contenitori, scale, ecc.) ............|      1,00      |
|__________________________________________________|________________|
   I  valori  dei  parametri  che  intervengono nella definizione del
coefficiente sismico Khi sono specificati in appresso.
Coefficiente di protezione sismica I.
   Per le opere la cui resistenza al sisma e' di importanza  primaria
per  le  necessita'  della  protezione civile, per il coefficiente di
protezione  sismica si assume I = 1,4.
   Per le opere che presentano un particolare  rischio  per  le  loro
caratteristiche d'uso, si assume I = 1,2.
   Per  le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si as-
sume I = 1,0.
Coefficiente di fondazione E.
   Si  assume  di  regola  E  =  1.  In  presenza   di   stratigrafie
caratterizzate  da  depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a
20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi  con  caratteristiche
meccaniche   significativamente   superiori,   si  assumera'  per  il
coefficiente E il valore 1,3.
Coefficiente di risposta R.
   Come indicato al punto B.5., il coefficiente di risposta R dipende
dal  periodo  fondamentale  di  vibrazione  To   relativamente   alla
direzione considerata. Si deve porre:
               per To >  0,8 secondi      R = 0,862 / To2/3
               per To <= 0,8 secondi      R = 1,0
   Il  periodo  To  da  utilizzarsi  per  la  valutazione  di  R deve
calcolarsi con riferimento alla sola struttura resistente  attraverso
adeguate  analisi dinamiche che tengano conto della struttura nel suo
complesso. Nel caso in cui tale valutazione  non  venga  eseguita  si
dovra' assumere R = 1.
   Per  le  costruzioni dotate di un periodo proprio To > 1,4 secondi
nonche' per le costruzioni di configurazione irregolare deve comunque
essere eseguita un'analisi  dinamica  secondo  quanto  precisato  nel
punto C.6.2.
   Per   costruzioni   irregolari  si  intendono  configurazioni  che
presentino, in  modo  significativo,  variazioni  della  disposizione
planimetrica  lungo  l'altezza o della disposizione altimetrica lungo
la pianta, ovvero disuniformita' nella distribuzione  planimetrica  o
altimetrica  delle  rigidezze  o  delle  masse o, infine, scostamenti
planimetrici o altimetrici tra centro di massa e centro di  rigidezza
di un qualsiasi piano.
   Allo scopo di controllare se il periodo fondamentale di vibrazione
To  superi  o  meno il limite di 1,4 secondi innanzi indicato, per le
strutture intelaiate puo' essere impiegata la formula:
         To = 0,1 . H /   B  ›H e B in metri; To in secondi!
Coefficiente di distribuzione Yi.
   Al piano iesimo, si assume per esso l'espressione:
                       VEDI FORMULA A PAG. 172
essendo  hi  la  quota del piano i-esimo rispetto allo spiccato delle
fondazioni.
   Quando sull'edificio insistono opere  complementari  quali  torri,
antenne,  serbatoi, ecc., il loro peso ai fini del calcolo di yi puo'
essere considerato conglobato a quello dell'impalcato sul quale  esse
gravano.
   Per  la  verifica  dell'edificio,  inoltre, dovra' considerarsi il
momento di rapporto fra il baricentro delle dette opere complementari
e l'impalcato su cui insistono.
   Il calcolo locale delle sollecitazioni nelle  opere  complementari
di   cui  sopra  deve  essere  peraltro  effettuato  considerando  un
coefficiente Kh uguale a quello del piano su cui gravano.
Coefficiente di struttura B.
   Si assume di regola pari ad 1; nel caso  in  cui  nella  struttura
dell'edificio  vi  siano telai ed elementi irrigidenti verticali e su
questi   ultimi   prevalentemente   si   distribuiscano   le   azioni
orizzontali, si assume:
                               B = 1,2
C.6.1.2. Ripartizione delle forze orizzontali.
   La  ripartizione  delle forze orizzontali fra le diverse strutture
dell'edificio deve essere effettuata a ciascun livello in proporzione
alle rispettive rigidezze.
   Nel caso di eccentricita' fra  il  baricentro  delle  rigidezze  e
quello  delle  masse  si  dovra'  considerare  l'effetto delle coppie
torcenti. Quando il rapporto fra i lati D/B e' maggiore di 2,5, anche
in assenza di eccentricita', dovra' considerarsi al piano i-esimo una
coppia torcente provocata dalle forze  orizzontali  agenti  ai  piani
sovrastanti non minore di:
                       VEDI FORMULA A PAG. 172
essendo i valori minimi  riportati nella tabella 6.
                                                           Tabella 6
____________________________________________________________________
|         2,5 < D/B < 3,5        |    = 0,03 + 0,02 . (D/B - 2,5)   |
|                                |                                  |
|           D/B > 3,5            |             = 0,05               |
|________________________________|__________________________________|
   La  ripartizione  delle  forze  sismiche al piano fra gli elementi
verticali  resistenti  puo'  in  generale  essere  eseguita   facendo
l'ipotesi  che  i  solai  siano infinitamente rigidi nei confronti di
azioni ad essi complanari.
   Tale ipotesi deve comunque essere adeguatamente giustificata.
C.6.1.3. Azioni verticali.
   Le azioni sismiche verticali non vengono di norma considerate,  ad
esclusione dei seguenti casi:
   a) membrature orizzontali con luci superiori a 20 m;
   b) strutture di tipo spingente;
   c) sbalzi.
   Nei  casi  di  cui ai punti a) e b) le strutture devono calcolarsi
prevedendo un coefficiente sismico verticale Kv, pari a = 0,2.
   Per  gli  sbalzi  si  deve  considerare  un  coefficiente  sismico
verticale Kv =  0,4.
   Il coefficiente Kv in ogni caso deve essere moltiplicato per I.
C.6.2. ANALISI DINAMICA.
   Per  strutture  dotate  di  periodo  proprio  To  > 1,4 secondi e,
comunque, per tutti i casi indicati al  punto  C.6.1.1.  deve  essere
eseguita  l'analisi  dinamica  con  le  modalita'  prescritte in B.6.
adottando come spettro  di  risposta,  in  termini  di  accelerazione
orizzontale, l'espressione
                       a/g = C . R .       . I
   Il  calcolo  delle  azioni sismiche verticali nei casi indicati al
punto C.6.1.3. non richiede  un'analisi  dinamica  e  possono  quindi
applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati.
   In alternativa e' possibile eseguire l'analisi dinamica per azioni
verticali  utilizzando lo spettro di risposta dell'azione orizzontale
moltiplicato per 2 per i casi a) e b) e per 4 per il caso c)  di  cui
al punto C.6.1.3.
C.6.3. VERIFICHE.
   Per   quanto   concerne   la   verifica  delle  tensioni  e  delle
sollecitazioni vale quanto prescritto nei punti B.7. e B.8.
   In particolare le sollecitazioni a provocate dal sisma  si  devono
combinare  con  quelle  ap o ap' provocate dalle altre azioni esterne
secondo la relazione
   .
ap = a
per le verifiche alle tensioni ammissibili, e
    .
ap' =  E a
per le verifiche allo stato limite ultimo.
   Qualora si siano calcolate le sollecitazioni av,  provocate  dalle
azioni  sismiche  verticali,  la  determinazione delle sollecitazioni
complessivamente provocate dal sisma si dovra' eseguire  mediante  la
relazione
                       VEDI FORMULA A PAG. 173
indicando  con  ah  le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche
orizzontali.
   Al fine di eliminare o comunque limitare fortemente i  danni  agli
elementi  non  strutturali e gli impianti, per i terremoti di medio -
bassa intensita', deve  essere  verificato  che,  in  presenza  degli
spostamenti relativi  tra un piano e il successivo, valutati mediante
l'espressione:
                       VEDI FORMULA A PAG. 173
dove  i  simboli  si  interpretano  come  in  B.9.,  gli elementi non
strutturali e gli impianti fissi non subiscano danni tali da impedire
la funzionalita' dell'edificio.
   Nel calcolo di nt si  tiene  conto,  ove  richiesto,  anche  degli
effetti  delle  azioni  sismiche verticali, assumendo un valore di nd
pari a:
                       VEDI FORMULA A PAG. 173
in cui:
nh  = e' lo spostamento relativo tra i piani successivi prodotto
      dalle azioni sismiche orizzontali;
nv  = e' lo spostamento relativo tra i piani successivi prodotto
      dalle azioni sismiche verticali.
   In  mancanza  di una specifica valutazione degli effetti del sisma
sugli impianti e sugli elementi  non  strutturali,  indicando  con  h
l'altezza  d'interpiano,  le  verifiche di stabilita' di cui al punto
B.9. possono ritenersi soddisfatte se:
                            nt <= 0,002 h
in  presenza  di  elementi  non  strutturali  in  materiale   fragile
(laterizi o simili) aderenti alla struttura;
                            nt <= 0,004 h
in  presenza  di  elementi  non strutturali realizzati in modo da non
interferire con la deformazione della struttura.
   Non  si  richiede  invece  il  calcolo  delle deformazioni e degli
spostamenti per terremoti di forte intensita'  a  meno  che  la  loro
valutazione  non  sia  essenziale per controllare il funzionamento di
particolari dispositivi di vincolo e di collegamento.  In  tal  caso,
indicando con nt tali spostamenti, si ha:
                       VEDI FORMULA A PAG. 174
con:
nh e nv valutati con le combinazioni delle azioni specificate in B.8.
C.6.4. ELEMENTI DIVISORI E PANNELLI ESTERNI.
   I  pannelli  divisori  interni, se hanno altezza superiore a 4 m e
sviluppano una superficie superiore a 20 m2, debbono essere collegati
alla struttura superiore e inferiore  mediante  nervature  verticali,
disposte  ad  interasse  non  superiore  a  3 metri, ovvero dotati di
provvedimenti alternativi  che  ne  garantiscano  la  stabilita'  con
riferimento a quanto indicato al punto B.9. e C.6.3.
   Analogo  collegamento  e' prescritto per i pannelli di tamponatura
esterni sia quando abbiano altezza  superiore  a  3,5  m  sia  quando
sviluppano una superficie superiore a 15 metri quadrati.
   Le  eventuali aperture in detti pannelli, in edifici da realizzare
in zone con grado di sismicita'  S>9,  devono  essere  delimitate  da
un'intelaiatura  della quale alcuni elementi devono essere prolungati
fino a collegarsi con la struttura portante.
   Per i pannelli di tamponatura esterna prefabbricati  di  qualsiasi
dimensione,  si  devono  prevedere  gli  accorgimenti  necessari  per
evitare che essi possano distaccarsi totalmente dalla  struttura  che
li sostiene.
C.6.5. FONDAZIONI.
   Valgono,  per  le  fondazioni, le prescrizioni riportate nei punti
A.2. e B.10.
C.7. Edifici con struttura a pannelli portanti.
C.7.0. I sistemi costruttivi di cui alla lettera  c)  del  precedente
punto C.1. devono essere realizzati in osservanza di quanto stabilito
dalle disposizioni vigenti e la loro idoneita' deve essere comprovata
da   una   dichiarazione  rilasciata  dal  Presidente  del  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  su  conforme  parere  dello  stesso
Consiglio. Nel caso di pannelli costituiti da conglomerato cementizio
armato o parzialmente armato costruito in opera, la certificazione di
idoneita'  deve  essere rilasciata esclusivamente se costituiscono un
sistema,  intendendosi  per  tale  la  realizzazione  di  particolari
costruttivi essenziali con carattere ripetitivo.
C.7.1.  Lo  schema strutturale dell'edificio deve contenere pareti di
irrigidimento secondo due direzioni orizzontali ortogonali.
C.7.2. I procedimenti di verifica sismica vengono di  norma  eseguiti
con le modalita' previste nel punto C.6.
   Le  azioni  orizzontali  devono essere valutate e distribuite come
indicato al punto C.6.1.1. assegnando al coefficiente di struttura il
valore B = 1,4 e al coefficiente di risposta il valore R = 1.
C.8. Edifici con struttura in legno.
   Le costole montanti  e  le  altre  parti  costituenti  l'organismo
statico  degli edifici in legno devono essere di un solo pezzo oppure
collegate in modo da non avere indebolimenti in corrispondenza  delle
giunzioni.
C.9. Interventi sugli edifici esistenti.
C.9.0.  Gli  interventi  di adeguamento o di miglioramento di seguito
definiti possono essere eseguiti  senza  l'obbligo  del  rispetto  di
quanto  stabilito  ai punti precedenti delle presenti norme, relativi
alle nuove costruzioni.
   Gli interventi comprendono le riparazioni dei  danni  prodotti  da
eventi sismici.
C.9.1.1. Intervento di adeguamento.
   Si   definisce   intervento  di  adeguamento  l'esecuzione  di  un
complesso  di  opere  sufficienti  per  rendere  l'edificio  atto   a
resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3. e
C.9.7.3.
   E' fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque intenda :
   a) sopraelevare o ampliare l'edificio.
   Si   intende   per   ampliamento   la   sopraelevazione  di  parti
dell'edificio di altezza inferiore  a  quella  massima  dell'edificio
stesso.   In  tal  caso  non  sussiste  obbligo  del  rispetto  delle
prescrizioni di cui al punto C.3. ;
   b) apportare variazioni  di  destinazione  che  comportino,  nelle
strutture   interessate   dall'intervento,   incrementi  dei  carichi
originari (permanenti e accidentali) superiori al 20% ;
   c)  effettuare  interventi  strutturali  rivolti   a   trasformare
l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un
organismo edilizio diverso dal precedente ;
   d)  effettuare  interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e
modifiche per innovare e sostituire parti strutturali  dell'edificio,
allorche'  detti  interventi  implichino  sostanziali alterazioni del
comportamento globale dell'edificio stesso.
   Le sopraelevazioni,  nonche'  gli  interventi  che  comportano  un
aumento  del  numero  dei  piani  sono ammissibili esclusivamente ove
siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano  ;
e'  altresi' ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto
delle norme di cui ai punti C.2. e C.3. qualora  sia  necessaria  per
l'abitabilita'  degli  ambienti,  a  norma  dei  regolamenti edilizi,
sempre che resti immutato il numero dei piani.
C.9.1.2. Intervento di miglioramento.
   Si definisce intervento di miglioramento  l'esecuzione  di  una  o
piu'  opere  riguardanti i singoli elementi strutturali dell'edificio
con lo scopo di conseguire  un  maggior  grado  di  sicurezza  senza,
peraltro,   modificarne   in  maniera  sostanziale  il  comportamento
globale.
   E'  fatto  obbligo  di  eseguire  interventi  di  miglioramento  a
chiunque  intenda  effettuare  interventi  locali volti a rinnovare o
sostituire elementi strutturali dell'edificio.
   Tale tipologia d'intervento si applica, in  particolare,  al  caso
degli  edifici  di  carattere  monumentale,  di cui all'art. 16 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto compatibile con  le  esigenze
di tutela e di conservazione del bene culturale.
C.9.2. PROGETTO ESECUTIVO.
C.9.2.1. Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento.
   Gli  interventi  di  adeguamento antisismico di un edificio devono
essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo firmato, ai sensi
dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n.  64,  da  un  ingegnere,
architetto,  geometra  o  perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze.
   Il  progetto  deve  essere completo ed esauriente per planimetria,
piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica,  relazione
sulle  fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In
particolare la  relazione  tecnica  deve  riferirsi  anche  a  quanto
indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.
   In  ogni caso i disegni di progetto devono contenere le necessarie
informazioni atte a definire  le  modalita'  di  realizzazione  degli
interventi  nonche',  ogni  qualvolta  occorra,  la  descrizione e la
rappresentazione grafica delle fasi di  esecuzione  con  le  relative
prescrizioni specifiche.
   Nel  caso  in  cui  sia  prescritto  l'adeguamento  ai  sensi  del
precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione  allo  stato  di
fatto dell'edificio e sulla base degli accertamenti e delle verifiche
eseguite,  risulti  che  non  occorrono provvedimenti di adeguamento,
deve essere ugualmente presentata, ai sensi dei citato art. 17  della
legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  la  documentazione  tecnica sopra
indicata riferita al fabbricato esistente.
   La verifica sismica e' tassativa per gli edifici con struttura  in
cemento armato, metallica ed a pannelli portanti.
   Essa  puo' essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata
relazione tecnica per gli edifici  in  muratura  ordinaria  che  allo
stato  di  fatto o dopo l'avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo
eventualmente progettate, posseggano i requisiti costruttivi  di  cui
ai  punti  C.5.1.  e  C.5.2. Se gli edifici in muratura ordinaria non
hanno i requisiti citati, la verifica sismica e' obbligatoria.
   Nelle verifiche sismiche, per gli interventi  di  adeguamento,  si
terra'  conto  dei  coefficienti di protezione sismica I definiti nei
punti precedenti.
C.9.2.2. Progetto esecutivo degli interventi di miglioramento.
   Nel caso di interventi di miglioramento il progetto deve contenere
la  documentazione  prescritta  per  gli  interventi  di  adeguamento
limitatamente alle opere interessate.
   Nella  relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi
progettati non  producano  sostanziali  modifiche  nel  comportamento
strutturale globale dell'edificio.
C.9.2.3. Operazioni progettuali.
   Il  progetto  di  un  intervento  su  un  edificio e' basato sulle
seguenti operazioni :
   a)  individuazione  dello  schema  strutturale  nella   situazione
esistente ;
   b) valutazione delle condizioni di sicurezza attuale dell'edificio
e  delle  caratteristiche  di  resistenza  degli elementi strutturali
interessati  dagli  interventi,   avuto   riguardo   alla   eventuale
degradazione dei materiali e ad eventuali dissesti in atto ;
   c)  scelta  progettuale  dei  provvedimenti  di intervento operata
sulla base degli elementi come sopra determinati ;
   d)  verifica  sismica,  se   necessaria,   del   nuovo   organismo
strutturale.
C.9.2.4. Criteri di scelta progettuale.
   I  criteri  adottati  nella  scelta  del tipo di intervento devono
scaturire  da  uno   studio   preliminare   dell'organismo   edilizio
riguardante in particolare :
   a)  le  caratteristiche,  nella  situazione  esistente,  sotto  il
profilo architettonico, strutturale e della destinazione d'uso ;
   b)  l'evoluzione  storica  delle  predette   caratteristiche   con
particolare  riferimento  all'impianto  edilizio  originario  ed alle
principali modificazioni intervenute nel tempo ;
   c) l'analisi globale del  comportamento  strutturale  al  fine  di
accertare le cause ed il meccanismo di eventuali dissesti in atto.
C.9.3. PROVVEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO.
   I  provvedimenti  tecnici  per  interventi  di  adeguamento  o  di
miglioramento antisismico possono ottenersi sia mediante la riduzione
degli effetti delle azioni sismiche,  sia  mediante  l'aumento  della
resistenza dell'organismo edilizio, o di sue parti, a tali azioni.
   Provvedimenti   tecnici   devono   altresi'  essere  adottati  per
consolidare, e se del caso eliminare, elementi non strutturali il cui
eventuale crollo possa causare vittime o danni.
C.9.3.1. Provvedimenti tecnici  di  adeguamento  o  di  miglioramento
         intesi a ridurre gli effetti sismici.
   I provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a
ridurre gli effetti sismici possono consistere :
   a) nella riduzione delle masse non strutturali ;
   b)  altri  provvedimenti  tendenti  a modificare favorevolmente il
comportamento d'insieme del sistema edilizio, fra i quali :
   - creazione ed adeguamento dei giunti ;
   - riduzione degli effetti torsionali ;
   - modifica delle rigidezze.
C.9.3.2. Provvedimenti tecnici  di  adeguamento  o  di  miglioramento
         intesi ad aumentare la resistenza strutturale.
   I  provvedimenti  tecnici  di  adeguamento  antisismico  intesi ad
aumentare la resistenza delle strutture consistono sia nell'aumentare
la resistenza di alcuni  o  di  tutti  gli  elementi  costituenti  il
sistema strutturale esistente, sia nell'inserimento di nuovi elementi
o sistemi strutturali collaboranti con quelli esistenti.
   I provvedimenti tecnici di miglioramento antisismico sono indicati
al successivo punto C.9.8. Possono usarsi anche tecniche d'intervento
non  ivi  esplicitamente menzionate, purche' risultino, sulla base di
adeguata documentazione, di eguale efficacia.
C.9.3.3. Provvedimenti tecnici  in  fondazione  negli  interventi  di
         adeguamento.
   Le  verifiche  debbono essere eseguite secondo i criteri stabiliti
nel decreto ministeriale 11 marzo 1988 ed  eventuali  sue  successive
modifiche  e  integrazioni,  riducendo  del  20%  i  coefficienti  di
sicurezza ivi prescritti.
   Nel caso di edifici situati su o in prossimita' di pendii naturali
o artificiali, deve essere verificata anche la stabilita' globale del
pendio tenuto  conto  della  presenza  dell'edificio  secondo  quanto
disposto alla sezione G del sopracitato decreto.
   Ove  la  verifica  sopraindicata  non  risulti soddisfatta, ovvero
possano   verificarsi   nel   sottosuolo   dell'opera   fenomeni   di
liquefazione,   si   deve   stabilizzare   la  zona  mediante  idonei
interventi, il positivo risultato dei quali deve  essere  documentato
con osservazioni e misure in situ.
   Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle strutture di
fondazione e le relative verifiche possono essere omessi, qualora, su
motivato    giudizio   del   progettista   ed   in   relazione   alle
caratteristiche  dei  terreni,  come   deducibile   dalla   relazione
geotecnica   di   cui   al   sopracitato  decreto,  siano  verificate
contemporaneamente tutte le seguenti circostanze :
   a) nella costruzione non siano  presenti  importanti  dissesti  di
qualsiasi  natura  attribuibili  a  cedimenti  delle fondazioni e sia
stato accertato  che  dissesti  della  stessa  natura  non  si  siano
prodotti neppure in precedenza ;
   b)  gli  interventi  di  adeguamento  non  comportino  sostanziali
alterazioni dello schema strutturale del fabbricato ;
   c) gli stessi interventi non  comportino  rilevanti  modificazioni
delle sollecitazioni trasmesse dalle fondazioni ;
   d)  siano  esclusi  fenomeni di ribaltamento della costruzione per
effetto delle azioni sismiche valutate assumendo B = 2.
C.9.3.4. Giunti  tecnici  tra  edifici  contigui  per  interventi  di
         adeguamento.
   Nel  caso  di giunti non dimensionati in conformita' al punto C.4.
si deve provvedere, in generale, al loro adeguamento.
   In alternativa si puo' intervenire :
   - o inserendo elementi di protezione al martellamento ;
   - oppure eliminando  il  giunto  mediante  il  collegamento  delle
strutture  da esso separate. In tale caso si deve tener conto di tale
nuovo accoppiamento nella verifica dell'edificio.
   Qualora  l'adeguamento  delle  dimensioni   del   giunto   risulti
tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso, e' consentito
di non effettuare l'adeguamento nei seguenti casi :
   a)  il  calcolo  delle  deformazioni  relative  fra i due corpi di
fabbrica, svolto secondo  i  criteri  indicati  al  punto  C.6.3.  ma
dividendo  gli  spostamenti  sismici  nd per un fattore, pari a 6 nel
caso degli edifici in muratura, e pari a 3  per  gli  altri  tipi  di
strutture, assicuri la mancanza di effetti di martellamento ;
   b)  edifici  contigui,  entrambi  in  muratura ordinaria ed aventi
altezze che rientrino nei limiti di cui al punto C.2.
C.9.3.5. Aggetti verticali.
   Gli elementi verticali (quali comignoli, torrini, parapetti, ecc.)
devono essere opportunamente vincolati  alle  strutture  portanti  ed
essere resi resistenti alle forze sismiche.
C.9.4. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO.
   Gli  interventi di adeguamento devono essere sottoposti a collaudo
da parte  di  un  ingegnere,  architetto,  geometra  o  perito  edile
iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
   Il  collaudo,  da eseguirsi preferibilmente in corso d'opera, deve
tendere ad  accertare  sostanzialmente  che  la  realizzazione  degli
interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni progettuali e
nel  rispetto delle finalita' indicate dal progetto, controllando, in
particolare, l'efficienza dei  collegamenti,  eseguiti  tra  i  nuovi
sistemi   resistenti   eventualmente   inseriti,   e   le   strutture
preesistenti.
   Il collaudo deve essere basato sulle  risultanze  di  saggi  e  di
prove sia in situ che su campioni di laboratorio.
C.9.5.  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  DELLE  COSTRUZIONI  IN  MURATURA
       ORDINARIA.
C.9.5.1. Schema strutturale.
   Il  progetto  degli  interventi di adeguamento deve basarsi su uno
schema   strutturale   resistente   all'azione   sismica   che   deve
ragionevolmente rispettare la situazione effettiva della costruzione,
tenuto  conto  del  suo  comportamento globale ; deve comunque essere
assicurato un comportamento di tipo  scatolare  del  complesso  della
struttura.
   Debbono    inoltre   prevedersi   incatenamenti   perimetrali   in
corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi quelli a  livello  di
piano terra, di sottotetto e di imposta del tetto stesso.
   Infine,   per   tutte  le  strutture  spingenti  deve  provvedersi
all'assorbimento delle relative spinte.
   Si deve accertare l'efficacia dei collegamenti tra solai e  pareti
e   delle  pareti  tra  di  loro.  Qualora  nello  schema  si  faccia
affidamento sulla ripartizione delle forze orizzontali agenti  ad  un
dato livello tra i diversi setti murari, va accertata l'efficacia dei
solai a costituire un diaframma orizzontale rigido.
   Per  ciascuna  parete  si  considerano  in genere separatamente le
azioni ad essa complanari e quelle normali.
   Le azioni complanari alle  pareti  vanno  valutate  tenendo  conto
della ridistribuzione operata dai solai se questi presentano adeguata
rigidezza nel loro piano e buon collegamento con i muri.
   Nei  confronti  delle  azioni  ortogonali  alle  pareti, queste si
considerano vincolate ai solai ed alle pareti trasversali solo se  e'
accertata l'efficacia dei collegamenti.
C.9.5.2. Analisi dei materiali.
   La  resistenza  della  muratura  e'  calcolata  in  relazione alla
tipologia, alla qualita' ed allo stato di conservazione  del  sistema
murario.
C.9.5.3. Verifica sismica.
   La   verifica  delle  strutture  in  elevazione  va  eseguita  con
riferimento alla resistenza a rottura delle murature, considerando le
azioni sismiche definite al precedente punto C.6., ed  assumendo  per
il coefficiente di struttura, il valore :
                           B = B1 . B2
ove si attribuiscono i seguenti valori :
B1    =  2,  coefficiente  che  tiene  conto delle caratteristiche di
      duttilita' delle costruzioni in muratura ;
B2  = 2, coefficiente che tiene conto delle modalita' di  verifica  a
      rottura.
   Per   la   verifica  sismica  si  puo'  adottare  una  ipotesi  di
comportamento elasto-plastico con controllo della duttilita'.
   Per la valutazione delle azioni sismiche complanari alle pareti si
prende in esame l'edificio nella sua interezza,  con  i  collegamenti
operati  dai  solai  in quanto a tale scopo efficaci, considerando la
forza orizzontale di calcolo applicata  nel  baricentro  delle  masse
presenti.
   Si   considera   trascurabile   la   rigidezza  delle  pareti  per
deformazioni ortogonali al loro piano.
L'azione sismica ortogonale alla parete e' rappresentata da un carico
orizzontale distribuito, pari a B . C volte il peso della parete e da
forze orizzontali concentrate pari a B . C volte il carico  trasmesso
dagli orizzontamenti che si appoggiano su di essa, se questi non sono
efficacemente collegati a muri trasversali.
   Si  terra' conto dei vincoli della parete con i muri trasversali e
con i solai solo in quanto efficaci.
   L'effetto  flessionale  dell'azione sismica ortogonale alla parete
puo' essere valutato nell'ipotesi di comportamento lineare a  sezione
interamente reagente.
   Le  verifiche  relative  alle  fondazioni,  previste  dal  decreto
ministeriale  11  marzo  1988,  vanno  eseguite  secondo  i   criteri
stabiliti  in  detto  decreto  ;  le  azioni  sismiche sono calcolate
assumendo per il coefficiente B2 il valore B2 = 1.
C.9.6. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO.
C.9.6.1. Schema strutturale.
   Lo  schema  strutturale  resistente  alle  azioni  sismiche   deve
derivare  da  un'analisi  del  comportamento  globale  dell'edificio,
tenendo  adeguatamente  in  conto  la  partecipazione  di  tutti  gli
elementi   irrigiditi   efficaci.   In   particolare,   deve   essere
adeguatamente studiata la modellazione dei sistemi  strutturali  piu'
rigidi,  quali  le  scale  o  altri  eventuali  nuclei  presenti  nel
fabbricato.
   Si deve anche tener conto della presenza di  quegli  elementi  non
strutturali   che,  attese  le  caratteristiche  di  rigidezza  e  di
resistenza,   possono   contribuire    in    maniera    significativa
all'assorbimento   delle  azioni  sismiche  o  che  comunque  possono
modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura
portante. Di tali elementi deve essere considerato anche  l'eventuale
effetto  locale  connesso  con  il  loro  collegamento  agli elementi
strutturali principali.
   Qualora lo schema strutturale sia basato sull'ipotesi di  infinita
rigidezza  dei solai nel loro piano, come previsto al punto C.6.1.2.,
deve essere accertata la effettiva rispondenza di tale ipotesi con la
effettiva configurazione strutturale dei solai stessi.
C.9.6.2. Analisi dei materiali e particolari costruttivi.
   La resistenza  degli  elementi  strutturali  viene  stimata  avuto
riguardo alla qualita' e allo stato di conservazione del conglomerato
e dell'armatura metallica.
   Opportune  indagini sono eseguite per appurare l'affidabilita' dei
dettagli costruttivi, in particolare degli ancoraggi  delle  armature
in corrispondenza dei principali nodi trave - pilastro.
C.9.6.3. Verifica sismica.
   La verifica sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione
va  eseguita  considerando  le  azioni  definite  ai precedenti punti
C.6.1. e C.6.2.
C.9.7. INTERVENTI DI  ADEGUAMENTO  DELLE  COSTRUZIONI  CON  STRUTTURA
       METALLICA.
C.9.7.1. Schema strutturale.
   Lo   schema   strutturale   resistente   all'azione  sismica  deve
rispecchiare il comportamento globale dell'edificio.
   Va tenuto conto della presenza di elementi anche  non  strutturali
che limitino la deformabilita' dell'organismo portante : si valutera'
la  rigidezza  e la resistenza di tali elementi per giudicare la loro
partecipazione al comportamento d'insieme.
   Va accertata altresi' l'efficienza degli  elementi  controventanti
costituiti  da nuclei in cemento armato oppure da strutture verticali
in acciaio o altro,  tenendo  conto  delle  effettive  condizioni  di
vincolo offerte dalle fondazioni.
C.9.7.2. Analisi dei materiali e particolari costruttivi.
   Le  caratteristiche  di resistenza degli elementi strutturali sono
valutate mediante esame dello stato di  conservazione  del  materiale
metallico e dell'integrita' fisica di ogni loro parte.
   L'indagine   deve   essere   estesa,  a  seconda  della  tipologia
strutturale dell'edificio, agli elementi  controventanti  (nuclei  di
cemento   armato,  controventi  verticali  in  acciaio,  ecc.),  agli
elementi di collegamento  di  questi  ultimi  alle  piastre  ed  agli
ancoraggi alle fondazioni.
C.9.7.3. Verifica sismica.
   La verifica sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione
va  eseguita  considerando  le  azioni  definite  ai precedenti punti
C.6.1. e C.6.2.
C.9.8. INTERVENTI TECNICI DI MIGLIORAMENTO PER GLI EDIFICI IN
              MURATURA ORDINARIA.
C.9.8.1. Pareti murarie.
   Le murature che non presentino gravi sintomi di instabilita' quali
strapiombi od  estese  lesioni  possono  essere  riparate;  nel  caso
contrario  vanno  demolite e ripristinate possibilmente con materiali
inerti simili alla muratura preesistente.
   Le riparazioni sono in genere effettuate mediante:
  - iniezione di miscele leganti;
   - applicazione di lastre  in  cemento  armato  o  reti  metalliche
elettrosaldate;
   - inserimento di pilastrini;
   - tirantature orizzontali e verticali.
   Indebolimenti  locali  delle  pareti murarie, in prossimita' degli
innesti e degli incroci per l'eventuale presenza di canne  fumarie  o
vuoti di qualsiasi genere, devono essere eliminati.
   In  caso  di  irregolare  distribuzione  delle  aperture  (vani di
finestre o porte) nei muri maestri, quando non sia possibile la  loro
chiusura,  con  muratura  efficacemente  immorsata alla esistente, si
deve provvedere alla cerchiatura delle aperture  stesse  a  mezzo  di
telai in cemento armato o metallici collegati alla muratura adiacente
tramite perforazioni armate.
C.9.8.2. Solai.
   Ove  si  proceda  alla sostituzione di solai, questi devono essere
del tipo in cemento armato ordinario o precompresso o solai misti con
blocchi interposti in laterizio od altro materiale, ovvero in acciaio
efficacemente ancorati alle estremita' di cordoli.
   Qualora le murature portanti siano  prive  di  cordoli  armati  in
corrispondenza  degli orizzontamenti, questi devono essere realizzati
con altezze non inferiori allo spessore del solaio.
   I cordoli possono essere eseguiti -  se  necessario  -  a  tratti,
sovrapponendo  le armature ed eventualmente con predisposizioni di un
tubo centrale per l'inserimento di tiranti o cavi di precompressione.
   Qualora le murature  presentino  consistenza  e  buona  fattura  i
cordoli  possono non essere estesi a tutto lo spessore delle murature
ovvero sostituiti  con  iniezioni  di  pasta,  cementizia  o  miscele
sintetiche.
   Possono   usarsi   solai  in  legno  solo  ove  sia  richiesto  da
particolari esigenze architettoniche.
   Nel caso si impieghino travetti prefabbricati, in  cemento  armato
ordinario  o  precompresso,  si deve disporre un'apposita armatura di
collegamento  dei  travetti  alle  strutture  perimetrali  (travi   o
cordoli),  in  modo  da  costituire  un  efficace ancoraggio sia agli
effetti della trasmissione del momento negativo, sia della  forza  di
taglio.
   Quando  si usino laterizi, questi devono essere a blocco unico tra
i  travetti  ed  essere  efficacemente  ancorati  ad  essi  ed   alla
sovrastante soletta.
C.9.8.3. Scale.
   Le  scale in muratura non portante (cosiddette alla romana) devono
di regola essere sostituite da scale in cemento armato o in acciaio.
   Possono tuttavia essere conservate soltanto se prive di lesioni, e
dopo averne verificata  l'efficienza  a  mezzo  di  prove  di  carico
statico  e  dinamico.  Quando  necessita'  ambientali-architettoniche
richiedano la conservazione  di  scale,  a  sbalzo  staticamente  non
sicure,  possono  adottarsi,  previo  accurato  studio,  rinforzi con
adeguate strutture metalliche o cementizie.
C.9.8.4. Archi e volte.
   Gli archi e le volte dei  fabbricati,  siti  negli  orizzontamenti
fuori terra, devono essere muniti di cinture, chiavi o tiranti, posti
convenientemente  in  tensione,  atti  ad  assorbire integralmente le
spinte alle loro imposte, a meno che le murature di sostegno  abbiano
spessori  sufficienti  ad  accogliere  le  spinte  senza  che vengano
generati sforzi di trazione.
   Le eventuali lesioni degli archi  e  delle  volte  possono  essere
risarcite  mediante adeguate cuciture ovvero con iniezioni cementizie
o di soluzioni di materie sintetiche  o  altro  materiale  o  sistema
idoneo.
   Qualora   le   lesioni  siano  macroscopiche,  o  le  murature  si
presentino  inconsistenti,  gli  archi  e  le  volte  devono   essere
demoliti.  Ove lo richiedano esigenze funzionali od estetiche, ovvero
il ripristino di condizioni di equilibrio di insieme, possono  essere
ricostruiti  sempre  con  il criterio di realizzare sistemi chiusi in
se' stessi; qualora non sussistano le dette  esigenze,  le  strutture
spingenti vanno sostituite con elementi strutturali non spingenti.
C.9.8.5. Coperture.
   I   tetti,   ove  sostituiti,  debbono  essere  non  spingenti  ed
efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento.
   Nel caso  di  tetti  in  legno  si  deve  garantire  una  adeguata
connessione fra i diversi elementi costituenti l'orditura.
C.9.9. EDIFICI CON STRUTTURA MISTA.
   Nel  caso  di edifici le cui strutture resistenti siano realizzate
con combinazioni di elementi in muratura, in  calcestruzzo  armato  o
metallici,  si  applicano  le prescrizioni di cui alle presenti norme
relative alla  tipologia  degli  elementi  strutturali  ai  quali  e'
prevalentemente   affidato   il   compito  di  resistere  alle  forze
orizzontali.
   Deve essere verificata la compatibilita'  delle  deformazioni  dei
vari  elementi presenti nonche' la validita' dei collegamenti fra gli
elementi strutturali di diversa tipologia.
C.9.10. COMPLESSI EDILIZI.
   Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici,  il
progetto  esecutivo  dell'intervento  deve  documentare la situazione
statica degli edifici contigui, a dimostrazione  che  gli  interventi
previsti non arrechino aggravi a tale situazione.
D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI.
   Nella  progettazione  e nella costruzione dei muri di sostegno dei
terreni in zone sismiche, deve  tenersi  conto  dell'influenza  delle
azioni sismiche agenti in direzione orizzontale.
   Se   non   si   eseguono   calcolazioni   approfondite  in  merito
all'influenza che le azioni sismi che  esercitano  sulle  spinte  dei
terrapieni, possono adottarsi i criteri di calcolo che seguono.
   Oltre alla spinta statica F (calcolata per i valori di i e di   ),
devono considerarsi le seguenti ulteriori due forze:
   1)  un incremento di spinta   F pari alla differenza fra la spinta
Fs esercitata dal terreno retrostante in condizioni sismiche e quella
statica F
                              F=Fs-F
in cui Fs = A . F'
ove:
                       VEDI FORMULA A PAG. 182
   = arctg C;
C  = coefficiente d'intensita' sismica;
F' = spinta calcolata per i'= i+
                          ******
   =  angolo  formato  dall'intradosso  del  muro  con  la  verticale
     (positivo  per  intradosso inclinato verso l'esterno con origine
     al piede);
   =  angolo  formato  dalla  superficie  esterna  del  terreno   con
     l'orizzontale (positivo verso l'alto).
   Tale  incremento  di  spinta deve essere applicato ad una distanza
dalla base del muro pari a 2/3 dell'altezza del muro stesso;
   2) una forza d'inerzia orizzontale
                        Fi = C . W
ove:
C  = coefficiente d'intensita' sismica;
W  = peso proprio del muro nonche'  del  terreno  e  degli  eventuali
     carichi permanenti sovrastanti la zattera di fondazione.
   Tale forza d'inerzia va applicata nel baricentro dei pesi.
   Le verifiche di cui sopra possono omettersi per i muri di sostegno
con altezza inferiore ai 3 metri.
   Le verifiche di sicurezza degli elementi strutturali devono essere
effettuate  adottando  le  forze  sopra  definite quando si operi col
metodo delle tensioni ammissibili, ovvero  incrementando  del  50%  i
valori  di Fs, F e di Fi nella verifica dello stato limite ultimo con
la combinazione delle azioni di cui al precedente punto B.8.2.