ENTE POSTE ITALIANE "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" 1. IL QUADRO NORMATIVO 1.1 La situazione normativa di riferimento L'istituzione dell'Ente "Poste Italiane" (EPI) e' stata prevista dalla Legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente Pubblico Economico. Lo Statuto, deliberato il 27 gennaio 1994, ed il Contratto di programma, sottoscritto il 17 gennaio 1995, hanno definito gli impegni assunti dall'Ente nei confronti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il complesso normativo citato definisce nelle linee generali le attribuzioni del Ministero, assegnandogli l'esercizio delle funzioni e dei poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo, ed individua gli strumenti normativi, le modalita' ed i termini nel rispetto dei quali l'Ente Poste Italiane esercita, con piena autonomia e responsabilita', la gestione dei servizi postali, finanziari e di telematica pubblica. In particolare, il Contratto di Programma e' l'atto con il quale vengono regolati i rapporti tra le parti - Ministero ed Ente - anche per quanto riguarda la qualita' dei servizi. In questo contesto, il Ministero P.T. e l'E.P.I. hanno convenuto: - di rispettare per i servizi postali e per i servizi finanziari e di telecomunicazioni i livelli qualitativi definiti anche in relazione alla media di enti analoghi operanti all'interno dei principali paesi europei (art. 3); - di costituire nell'E.P.I. un ufficio interno per il controllo delle prestazioni con l'adozione di tecniche e procedure di verifica preventivamente concordate con il Ministero P.T. (art. 3); - di garantire il rispetto dei principi generali sulla erogazione dei servizi pubblici (art. 4); - di permettere verifiche sulla osservanza dei principi generali e degli standard specifici di qualita' e quantita' dei servizi resi (art. 4); - di istituire gradualmente appositi uffici per le relazioni con il pubblico e per i reclami (art. 4); - di redigere una "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" (art. 4) 1.2 La "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" La "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" e' redatta in conformita' alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, che individua in generale le regole cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici, ed alla Legge 273 dell'11 luglio 1995. La "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" e' la dichiarazione degli impegni che l'E.P.I. assume nei confronti della clientela in merito ai parametri di qualita' dichiarati per l'erogazione dei servizi offerti. Essa tende verso la massima soddisfazione del cliente. La "Carta della qualita' del servizio pubblico postale", nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dal regolamento postale attualmente vigenti, nonche' dalle convenzioni internazionali, e' volta alla tutela dell'interesse dei clienti: non consiste in un mero riconoscimento formale di garanzie, ma nella attribuzione ai clienti di forme di controllo diretto sulla qualita' dei servizi erogati secondo le modalita' che saranno di seguito descritte. In particolare l'E.P.I. si impegna a: - pubblicizzare e rispettare gli standard di qualita' del servizio indicati nell'art. 3 del Contratto di programma stipulato con il Ministero P.T.; - rilevare gli scostamenti tra i suddetti standard ed i livelli di qualita' effettivamente raggiunti (qualita' erogata) ed il grado di soddisfazione del cliente (qualita' percepita) attraverso un sistema di rilevazione a tal fine adottato; - a seguito di propria iniziativa o su segnalazione del Ministero P.T., predisporre ogni idoneo intervento per l'adeguamento dei processi operativi dei flussi di servizio postale al fine di rendere durevoli e strutturali i miglioramenti apportabili agli standard qualitativi di erogazione dei servizi stessi; - assicurare al cliente, in tutti i casi previsti, una specifica tutela. La presente edizione della "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" e' riferita ai servizi postali ed ai servizi telegrafici elencati al successivo paragrafo. Successivamente la "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" sara' oggetto di aggiornamento ed integrazione anche per quanto riguarda i servizi finanziari e di telematica pubblica. Ogni contributo al suo miglioramento sara' oggetto di attenta analisi da parte del Ministero P.T. e dell'E.P.I., cui e' possibile inviare ogni comunicazione in merito ai seguenti indirizzi: Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Direzione Generale per la Regolamentazione e la Qualita' dei Servizi viale America, 201 - 00144 ROMA Ente Poste Italiane Area Pianificazione strategica, Marketing e Qualita' Qualita' dei Processi e delle Forniture viale Europa, 175 - 00144 ROMA fax 06-59582448 Il testo integrale della "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" sara' disponibile agli utenti che ne facciano richiesta presso tutti gli uffici postali. L'E.P.I. si impegna ad affiggere all'interno di ciascun ufficio postale l'estratto delle informazioni piu' significative contenute nella "Carta della qualita'" cosi' come rappresentato nell'allegato 5. 1.3 I servizi postali offerti dall'Ente Poste Italiane I servizi postali tutelati dalla presente "Carta della qualita'" ed offerti dall'E.P.I. ai sensi della Legge 71/94 e dell'art. 1 del Contratto di Programma, sono quelli elencati analiticamente all'interno dell'allegato 1. Essi si riassumono nelle seguenti categorie: - Servizio corrispondenza - Servizio pacchi - Servizio celeri - Servizio di posta elettronica - Servizi filatelici - servizi telegrafici e di telematica pubblica. 2. I PRINCIPI FONDAMENTALI I principi fondamentali ai quali si ispira la "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" sono: - Uguaglianza - Imparzialita' - Continuita' - Partecipazione - Efficienza 2.1 Uguaglianza L'E.P.I. si impegna ad erogare il servizio postale ispirandosi ai principi d'uguaglianza tra clienti e di pari dignita' tra EPI e clientela. L'E.P.I., nel rispetto della normativa vigente, si impegna a garantire eguaglianza di trattamento tra diverse aree geografiche e tra diverse categorie o fasce di clienti, ed a rimuovere progressivamente l'eventuale insufficienza derivante dai presupposti tecnici ed organizzativi in essere. L'E.P.I. promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari facilita' di accesso e rapporto diretto agli sportelli. 2.2 Imparzialita' L'E.P.I. si impegna a svolgere il servizio postale nei confronti dei clienti secondo criteri d'obiettivita', giustizia ed imparzialita'. 2.3 Continuita' L'E.P.I. si impegna ad erogare il servizio postale con continuita', regolarita' e senza interruzioni. In caso di interruzioni o disservizi dovuti a cause di forza maggiore, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei propri dipendenti, l'E.P.I. si impegna ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi per la clientela, assicurando comunque i servizi essenziali nel rispetto delle indicazioni normative vigenti. 2.4 Partecipazione L'E.P.I. si impegna a valutare ogni indicazione proposta dalle associazioni di settore o dai singoli utenti al fine di assicurare una migliore erogazione dei servizi. In tale prospettiva, ciascun interessato puo' produrre memorie e documenti, dare informazioni e formulare suggerimenti per migliorare il servizio. A tali richieste l'EPI si impegna a riscontrare puntualmente nel termine di giorni 60 dal ricevimento. 2.5 Efficienza L'E.P.I. persegue il continuo miglioramento della qualita' e dell'efficienza dei servizi resi. 3. LA TUTELA DEL CLIENTE DEI SERVIZI POSTALI L'interesse ad usufruire di servizi di qualita' e' tutelato da: - la vigilanza ed il controllo da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni secondo quanto previsto dall'art. 15 del Contratto di Programma; - l'adozione dei seguenti strumenti: - servizio reclami - servizi di informazione e rapporti con la clientela - servizio rimborsi Del conseguimento degli obiettivi di qualita' dichiarati nel Contratto di Programma e nella presente "Carta della qualita'", del numero e contenuto dei reclami inoltrati, dell'ammontare dei rimborsi richiesti e corrisposti, il Consiglio di Amministrazione dell'E.P.I. tiene conto ai fini della valutazione dei competenti dirigenti ed il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni tiene conto ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dagli organi di amministrazione dell'Ente. L'uno e l'altro adottano e/o promuovono, in caso di violazioni gravi e ripetute, gli opportuni provvedimenti di competenza. L'E.P.I. predisporra' e rendera' pubblici i seguenti atti interni: - questionario per la raccolta del giudizio degli utenti sul funzionamento dei servizi da compilare a cura degli utenti e da rendere disponibile a cura dell'Ente presso tutti gli uffici centrali e locali; - regolamento di pubblica tutela contenente le disposizioni interne riguardanti la presentazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle denunce e dei reclami; - regolamento dei diritti e dei doveri per l'utilizzo dei servizi postali contenente indicazioni in materia di: - competenza, professionalita' e riconoscibilita' degli operatori; - qualita', adeguatezza e flessibilita' del servizio di sportello; - efficacia ed adeguatezza delle strutture e delle dotazioni strumentali; - eliminazione di sprechi di tempo e di denaro; - rispetto della dignita' e dei diritti della persona. Tali atti saranno: - oggetto di un'adeguata azione di informazione da destinare ai dipendenti dell'E.P.I. e disponibili per la consultazione presso tutti gli uffici postali. 3.1 Servizio Reclami Di norma i reclami possono essere: - presentati mediante lettera, fax, telex; - di persona, presso ogni ufficio postale, anche con moduli di reclamo a tal fine predisposti ed esenti da affrancatura. L'E.P.I. si impegna altresi' a rendere disponibili presso tutti gli Uffici Postali i modulo di reclamo. Ad ogni modulo di reclamo sara' associato un numero identificativo, per consentire al cliente di seguirne agevolmente il corso. Sempre allo stesso fine presso le agenzie di coordinamento e' istituito lo "Sportello di comunicazione e d'ascolto", anche con il compito di fornire informazioni sui servizi, promuovere i servizi stessi e registrare le richieste dei clienti. L'E.P.I. si impegna a rendere pubblici, con ogni utile mezzo di informazione, gli indirizzi, i recapiti telefonici e fax degli Uffici e delle Agenzie sopra richiamate, assicurando il loro tempestivo aggiornamento in caso di variazioni e/o di apertura di nuovi punti di contatto. Il "servizio reclami" e' sottoposto al controllo interno da parte dei competenti uffici dell'E.P.I. su: - tempi di risposta al reclamo e sia rintracciabilita'; - qualita' del rapporto con il cliente. L'E.P.I. si impegna a dare risposta a ciascun reclamo entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo stesso. L'E.P.I. riferisce semestralmente al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, utilizzando moduli a tal fine predisposti, sull'andamento dell'attivita' di detto servizio reclami in base all'art. 4 del vigente Contratto di Programma. 3.2 Informazione e rapporti con la clientela L'E.P.I. garantisce ai propri clienti le seguenti funzioni: - informazione sulla natura, sul costo e sulle modalita' di svolgimento dei servizi; - accoglienza presso ogni ufficio postale; - tutela ai fini del buon esito del servizio; - partecipazione ai fini del miglioramento della qualita' del servizio. Tali funzioni sono assicurate anche tramite l'istituzione della funzione aziendale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29/93 ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, che opera sia a livello centrale sia a livello locale. L'Area Pianificazione strategica, Marketing e Qualita' dell'Ente si impegna a garantire la disponibilita' dei dati inerenti la qualita' dei servizi, assicurandone l'esattezza e la validita'. In vista del raggiungimento dei medesimi obiettivi l'E.P.I. si impegna ad utilizzare, gradualmente, i seguenti strumenti a partire dal 1 gennaio 1996: - numero verde nazionale: istituzione di un numero verde gratuito per il cliente attraverso il quale possono essere richieste informazioni, inoltrati i reclami, proposti suggerimenti; - servizio "160": da attivare a livello regionale per soddisfare richieste di informazione sui servizi forniti dall'E.P.I.; - opuscoli informativi: sui servizi erogati e sulle variazioni delle condizioni di accesso ai servizi stessi da rendere disponibili presso tutti gli uffici postali; - servizi informativi su "Televideo" e su supporti multimediali relativi alle condizioni tecniche ed economiche di accesso ai servizi da parte della clientela; - organi di informazione: l'E.P.I. fornisce risposte ed inform- ative ai reclami dei clienti apparse su detti organi. Per le informazioni di carattere generale e comunque di largo interesse, l'E.P.I. si impegna a utilizzare tutti i possibili mezzi di comunicazione. 3.3 Casi e procedure di rimborso L'E.P.I. si impegna ad attivare a partire dal 1 gennaio 1996 pro- cedure di rimborso tali da assicurare al cliente la specifica tutela qualora sia possibile dimostrare, nei casi espressamente previsti e di seguito descritti, che il servizio reso e' inferiore agli standard pubblicati nella "Carta della qualita' del servizio pubblico postale". I rimborsi riguardano i casi di garanzia del recapito, integrita' del contenuto e rispetto dei tempi di recapito. Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti, l'E.P.I. si rivale nei confronti del dipendente al quale e' imputabile, per dolo o grave negligenza, il mancato rispetto degli standard. L'E.P.I. non assume, comunque, alcuna responsabilita' in caso di eventi di carattere eccezionale esterni all'azienda. Le richieste di rimborso possono essere presentate con le stesse modalita', previste per i reclami. I rimborso spetta per i casi previsti nell'allegato 2 ove sono riportati i quadri riassuntivi delle condizioni, delle modalita', dei termini e degli importi da rimborsare. Il mittente ha diritto a chiedere il rimborso nei casi e nei limiti riportati nell'allegato 2 distintamente per ciascuna delle fattispecie previste. Nei casi in cui il destinatario possa richiedere il rimborso, detto rimborso potra' essergli corrisposto solo previo consenso scritto del mittente. In ogni caso il rimborso dovra' essere corrisposto nei termini piu' brevi e, in caso di inadempimento, ne puo' essere data comunicazione al Ministero vigilante - Direzione Generale per la Regolamentazione e la Qualita' dei Servizi - che assumera' le iniziative del caso. 4. STANDARD DEI SERVIZI 4.1 Tempi di recapito L'E.P.I. si impegna a rispettare gli obiettivi di qualita' e di prestazione riassunti nella tabella A contenuta nell'allegato 3 a decorrere dal 1 gennaio 1996. L'E.P.I. si impegna a rispettare gli obiettivi di qualita' e di prestazione riassunti nella tabella B contenuta nell'allegato 3 a decorrere dal 1 gennaio 1997. 4.2 Accertamento e valutazione della qualita' dei servizi Il Ministero P.T. e l'E.P.I. intendono pervenire alla "certificazione esterna della qualita'" dei servizi con specifico riferimento ai tempi di recapito (obiettivi di prestazione) ed alla quota percentuale del corriere per i quali tali tempi sono rispettati (obiettivi di qualita'). Le prestazioni dei servizi postali sono rilevate a partire dal 1 gennaio 1996 in base a metodologie analoghe a quelle adottate dalle altre organizzazioni postali europee sulla base delle corrispondenti indicazioni dell'Unione Europea ed a quelle adottate da parte dell'Union Postale Universelle (UPU) e dell'International Post Corpo- ration (IPC). Per una efficace azione di vigilanza e controllo della qualita' dei servizi postali sono rilevati, con periodicita' almeno trimestrale, dati per ciascun tipo di servizio offerto sia con riferimento all'intero territorio sia a livello locale. Tali dati, completati dalle informazioni riguardanti i reclami, il loro oggetto, il seguito ricevuto, e per quanto attiene i rimborsi il loro ammontare per ogni categoria di servizio, vengono trasmessi dall'E.P.I. al Ministero PT - Direzione Generale per la Regolamentazione e Qualita' dei Servizi - dietro richiesta di quest'ultima o almeno con cadenza semestrale. La rilevazione dei dati ed il successivo loro utilizzo dovranno avere come finalita' l'esercizio delle funzioni: - di vigilanza complessiva; - di monitoraggio delle aree e dei punti critici del flusso postale; - di diagnosi dei processi aziendali; - di adozione di segnalazioni, raccomandazioni e di direttive da parte del Ministero PT. I dati rilevati sono pubblici e pubblicati per estratto sul notiziario dell'E.P.I. Il sistema di misurazione della qualita' dei servizi postali sul territorio italiano che sara' adottato a partire dal 1 gennaio 1996 e' tale da garantire: - il rispetto dei requisiti e degli standard adottati in sede UE e UPU in materia di qualita'; - l'attendibilita' dei dati; - l'indipendenza e l'autonomia funzionale delle strutture di certificazione e di monitoraggio dei soggetti coinvolti nelle rilevazioni dal Ministero PT e dall'E.P.I. A tale ultimo riguardo l'E.P.I. si impegna ad effettuare, entro il 31 dicembre 1995, tutti gli atti e le procedure necessari alla selezione e scelta dell'organizzazione incaricata di svolgere l'attivita' di certificazione della qualita' sopra descritta, organizzazione che dovra' essere certificata secondo le norme ISO09000 per quanto attiene il proprio sistema di qualita'. La societa' incaricata dall'EPI di certificare, sotto la propria responsabilita', i livelli di prestazione e di qualita' dei servizi erogati e' tenuta, a partire dall'attivita' svolta dall'E.P.I. nel primo semestre 1996, a rilasciare, con cadenza semestrale, una relazione che attesti il rispetto o meno degli obiettivi indicati nell'art. 3 comma 1 del Contratto di Programma. Nel caso in cui la relazione di certificazione constati il mancato raggiungimento, su base annuale, degli obiettivi di qualita' dichiarati, il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni promuove i provvedimenti di competenza. Tale relazione di certificazione a cura dell'E.P.I. dovra' essere messa, senza indugio, a disposizione del pubblico mediante invio di un comunicato ad almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno a carattere economico.