(all. 1 - art. 1)
                         ENTE POSTE ITALIANE
                        "Carta della qualita'
                   del servizio pubblico postale"
1.  IL QUADRO NORMATIVO
1.1 La situazione normativa di riferimento
   L'istituzione dell'Ente "Poste Italiane" (EPI) e'  stata  prevista
dalla Legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione
dell'Amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni in Ente
Pubblico Economico.
   Lo Statuto, deliberato il 27 gennaio  1994,  ed  il  Contratto  di
programma,  sottoscritto  il  17  gennaio  1995,  hanno  definito gli
impegni assunti dall'Ente nei confronti del Ministero delle  poste  e
delle telecomunicazioni.
   Il  complesso  normativo  citato definisce nelle linee generali le
attribuzioni del Ministero, assegnandogli l'esercizio delle  funzioni
e  dei  poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo, ed
individua gli strumenti normativi, le  modalita'  ed  i  termini  nel
rispetto   dei  quali  l'Ente  Poste  Italiane  esercita,  con  piena
autonomia  e  responsabilita',  la  gestione  dei  servizi   postali,
finanziari e di telematica pubblica.
   In  particolare,  il Contratto di Programma e' l'atto con il quale
vengono regolati i rapporti tra le parti - Ministero ed Ente -  anche
per quanto riguarda la qualita' dei servizi.
   In questo contesto, il Ministero P.T. e l'E.P.I. hanno convenuto:
     - di rispettare per i servizi postali e per i servizi finanziari
       e di telecomunicazioni i livelli qualitativi definiti anche in
       relazione alla media di enti analoghi operanti all'interno dei
       principali paesi europei (art. 3);
     -  di costituire nell'E.P.I. un ufficio interno per il controllo
       delle prestazioni con l'adozione di tecniche  e  procedure  di
       verifica  preventivamente  concordate  con  il  Ministero P.T.
       (art.  3);
     -  di  garantire  il  rispetto  dei  principi   generali   sulla
       erogazione dei servizi pubblici (art. 4);
     - di permettere verifiche sulla osservanza dei principi generali
       e degli standard specifici di qualita' e quantita' dei servizi
       resi (art. 4);
     - di istituire gradualmente appositi uffici per le relazioni con
       il pubblico e per i reclami (art. 4);
     -  di  redigere  una "Carta della qualita' del servizio pubblico
       postale" (art. 4)
1.2 La "Carta della qualita' del servizio pubblico postale"
   La "Carta della qualita' del servizio pubblico postale" e' redatta
in conformita'  alla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 27 gennaio 1994, che individua in generale le regole cui
deve  essere  uniformata  progressivamente  l'erogazione  dei servizi
pubblici, ed alla Legge 273 dell'11 luglio 1995.
   La "Carta della qualita' del  servizio  pubblico  postale"  e'  la
dichiarazione  degli  impegni che l'E.P.I. assume nei confronti della
clientela  in  merito  ai  parametri  di  qualita'   dichiarati   per
l'erogazione  dei  servizi  offerti.  Essa  tende  verso  la  massima
soddisfazione del cliente.
   La  "Carta  della  qualita'  del  servizio  pubblico postale", nel
rispetto di quanto previsto dal  Codice  e  dal  regolamento  postale
attualmente  vigenti,  nonche'  dalle  convenzioni internazionali, e'
volta alla tutela dell'interesse dei clienti: non consiste in un mero
riconoscimento formale di garanzie, ma nella attribuzione ai  clienti
di  forme  di  controllo  diretto  sulla qualita' dei servizi erogati
secondo le modalita' che saranno di seguito descritte.
   In particolare l'E.P.I. si impegna a:
     - pubblicizzare  e  rispettare  gli  standard  di  qualita'  del
       servizio  indicati  nell'art.  3  del  Contratto  di programma
       stipulato con il Ministero P.T.;
     - rilevare gli scostamenti tra i suddetti standard ed i  livelli
       di  qualita' effettivamente raggiunti (qualita' erogata) ed il
       grado  di  soddisfazione  del  cliente  (qualita'   percepita)
       attraverso un sistema di rilevazione a tal fine adottato;
     -  a  seguito  di  propria  iniziativa  o  su  segnalazione  del
       Ministero  P.T.,  predisporre  ogni  idoneo   intervento   per
       l'adeguamento  dei  processi  operativi dei flussi di servizio
       postale  al  fine  di  rendere  durevoli   e   strutturali   i
       miglioramenti   apportabili   agli   standard  qualitativi  di
       erogazione dei servizi stessi;
     - assicurare al cliente, in tutti i casi previsti, una specifica
       tutela.
   La presente edizione della  "Carta  della  qualita'  del  servizio
pubblico  postale"  e'  riferita  ai  servizi  postali  ed ai servizi
telegrafici elencati al successivo paragrafo.
   Successivamente la "Carta della  qualita'  del  servizio  pubblico
postale"  sara'  oggetto  di  aggiornamento ed integrazione anche per
quanto riguarda i servizi finanziari e di telematica pubblica.
   Ogni contributo al suo  miglioramento  sara'  oggetto  di  attenta
analisi  da  parte del Ministero P.T. e dell'E.P.I., cui e' possibile
inviare ogni comunicazione in merito ai seguenti indirizzi:
           Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
Direzione Generale per la Regolamentazione e la Qualita' dei Servizi
                   viale America, 201 - 00144 ROMA
                         Ente Poste Italiane
        Area Pianificazione strategica, Marketing e Qualita'
               Qualita' dei Processi e delle Forniture
                   viale Europa, 175 - 00144 ROMA
                           fax 06-59582448
   Il testo  integrale  della  "Carta  della  qualita'  del  servizio
pubblico  postale"  sara'  disponibile  agli  utenti  che ne facciano
richiesta presso tutti gli uffici postali.
   L'E.P.I. si impegna ad affiggere all'interno  di  ciascun  ufficio
postale  l'estratto  delle  informazioni piu' significative contenute
nella "Carta della qualita'" cosi' come  rappresentato  nell'allegato
5.
1.3 I servizi postali offerti dall'Ente Poste Italiane
   I  servizi  postali tutelati dalla presente "Carta della qualita'"
ed offerti dall'E.P.I. ai sensi della Legge 71/94 e dell'art.  1  del
Contratto   di   Programma,   sono   quelli  elencati  analiticamente
all'interno dell'allegato 1.
   Essi si riassumono nelle seguenti categorie:
     - Servizio corrispondenza
     - Servizio pacchi
     - Servizio celeri
     - Servizio di posta elettronica
     - Servizi filatelici
     - servizi telegrafici e di telematica pubblica.
2.  I PRINCIPI FONDAMENTALI
   I  principi  fondamentali  ai  quali  si  ispira  la  "Carta della
qualita' del servizio pubblico postale" sono:
     - Uguaglianza
     - Imparzialita'
     - Continuita'
     - Partecipazione
     - Efficienza
2.1 Uguaglianza
   L'E.P.I. si impegna ad erogare il servizio postale ispirandosi  ai
principi  d'uguaglianza  tra  clienti  e  di  pari dignita' tra EPI e
clientela.
   L'E.P.I., nel rispetto  della  normativa  vigente,  si  impegna  a
garantire  eguaglianza  di trattamento tra diverse aree geografiche e
tra  diverse  categorie  o  fasce  di   clienti,   ed   a   rimuovere
progressivamente  l'eventuale insufficienza derivante dai presupposti
tecnici ed organizzativi in essere.
   L'E.P.I. promuove  a  favore  dei  portatori  di  handicap,  degli
anziani  e dei clienti in condizioni particolari facilita' di accesso
e rapporto diretto agli sportelli.
2.2 Imparzialita'
   L'E.P.I. si impegna a svolgere il servizio postale  nei  confronti
dei    clienti   secondo   criteri   d'obiettivita',   giustizia   ed
imparzialita'.
2.3 Continuita'
   L'E.P.I.  si  impegna  ad  erogare   il   servizio   postale   con
continuita',   regolarita'   e   senza   interruzioni.   In  caso  di
interruzioni o disservizi dovuti a cause  di  forza  maggiore,  fermo
restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
dei   propri   dipendenti,   l'E.P.I.   si   impegna  ad  adottare  i
provvedimenti necessari  per  ridurre  al  minimo  i  disagi  per  la
clientela,  assicurando  comunque  i  servizi essenziali nel rispetto
delle indicazioni normative vigenti.
2.4 Partecipazione
   L'E.P.I. si impegna a valutare  ogni  indicazione  proposta  dalle
associazioni  di  settore  o dai singoli utenti al fine di assicurare
una migliore erogazione dei servizi.
   In tale prospettiva, ciascun interessato puo' produrre  memorie  e
documenti,  dare informazioni e formulare suggerimenti per migliorare
il  servizio.  A  tali  richieste  l'EPI  si  impegna  a  riscontrare
puntualmente nel termine di giorni 60 dal ricevimento.
2.5 Efficienza
   L'E.P.I.  persegue  il  continuo  miglioramento  della  qualita' e
dell'efficienza dei servizi resi.
3.  LA TUTELA DEL CLIENTE DEI SERVIZI POSTALI
   L'interesse ad usufruire di servizi di qualita' e' tutelato da:
   - la vigilanza ed il controllo da parte del Ministero delle  poste
     e  telecomunicazioni  secondo  quanto  previsto dall'art. 15 del
     Contratto di Programma;
   - l'adozione dei seguenti strumenti:
     - servizio reclami
     - servizi di informazione e rapporti con la clientela
     - servizio rimborsi
   Del  conseguimento  degli  obiettivi  di  qualita'  dichiarati nel
Contratto di Programma e nella presente "Carta della  qualita'",  del
numero e contenuto dei reclami inoltrati, dell'ammontare dei rimborsi
richiesti  e corrisposti, il Consiglio di Amministrazione dell'E.P.I.
tiene conto ai fini della valutazione dei competenti dirigenti ed  il
Ministero  delle  Poste e delle Telecomunicazioni tiene conto ai fini
della  valutazione  dei  risultati   conseguiti   dagli   organi   di
amministrazione  dell'Ente.  L'uno e l'altro adottano e/o promuovono,
in caso di violazioni gravi e ripetute, gli  opportuni  provvedimenti
di competenza.
   L'E.P.I. predisporra' e rendera' pubblici i seguenti atti interni:
   -  questionario  per  la  raccolta  del  giudizio degli utenti sul
     funzionamento dei servizi da compilare a cura degli utenti e  da
     rendere  disponibile  a  cura  dell'Ente presso tutti gli uffici
     centrali e locali;
   -  regolamento  di  pubblica  tutela  contenente  le  disposizioni
     interne  riguardanti  la presentazione delle osservazioni, delle
     opposizioni, delle denunce e dei reclami;
   - regolamento dei diritti e dei doveri per l'utilizzo dei  servizi
     postali contenente indicazioni in materia di:
     -   competenza,   professionalita'   e   riconoscibilita'  degli
       operatori;
     -  qualita',  adeguatezza  e  flessibilita'  del   servizio   di
       sportello;
     -  efficacia  ed  adeguatezza  delle strutture e delle dotazioni
       strumentali;
     - eliminazione di sprechi di tempo e di denaro;
     - rispetto della dignita' e dei diritti della persona.
Tali atti saranno:
   - oggetto di un'adeguata azione di informazione  da  destinare  ai
     dipendenti dell'E.P.I. e disponibili per la consultazione presso
     tutti gli uffici postali.
3.1 Servizio Reclami
   Di norma i reclami possono essere:
   - presentati mediante lettera, fax, telex;
   -  di  persona,  presso  ogni ufficio postale, anche con moduli di
     reclamo a tal fine predisposti ed esenti da affrancatura.
   L'E.P.I. si impegna altresi' a rendere  disponibili  presso  tutti
gli Uffici Postali i modulo di reclamo.
   Ad   ogni   modulo   di   reclamo   sara'   associato   un  numero
identificativo, per consentire al cliente di seguirne agevolmente  il
corso.
   Sempre  allo  stesso  fine  presso  le agenzie di coordinamento e'
istituito lo "Sportello di comunicazione e d'ascolto", anche  con  il
compito  di  fornire  informazioni  sui servizi, promuovere i servizi
stessi e registrare le richieste dei clienti.
   L'E.P.I. si impegna a rendere pubblici, con ogni  utile  mezzo  di
informazione, gli indirizzi, i recapiti telefonici e fax degli Uffici
e  delle  Agenzie  sopra  richiamate,  assicurando il loro tempestivo
aggiornamento in caso di variazioni e/o di apertura di nuovi punti di
contatto.
   Il  "servizio reclami" e' sottoposto al controllo interno da parte
dei competenti uffici dell'E.P.I. su:
     - tempi di risposta al reclamo e sia rintracciabilita';
     - qualita' del rapporto con il cliente.
   L'E.P.I. si impegna a dare risposta a  ciascun  reclamo  entro  il
termine  di  trenta giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo
stesso.
   L'E.P.I. riferisce semestralmente al Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni,  utilizzando  moduli  a  tal   fine   predisposti,
sull'andamento  dell'attivita'  di  detto  servizio  reclami  in base
all'art. 4 del vigente Contratto di Programma.
3.2 Informazione e rapporti con la clientela
   L'E.P.I. garantisce ai propri clienti le seguenti funzioni:
     - informazione sulla natura, sul  costo  e  sulle  modalita'  di
       svolgimento dei servizi;
     - accoglienza presso ogni ufficio postale;
     - tutela ai fini del buon esito del servizio;
     -  partecipazione  ai  fini del miglioramento della qualita' del
       servizio.
   Tali funzioni sono assicurate anche  tramite  l'istituzione  della
funzione  aziendale  dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), di
cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29/93 ed alla  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, che opera
sia a livello centrale sia a livello locale.
   L'Area  Pianificazione  strategica, Marketing e Qualita' dell'Ente
si impegna  a  garantire  la  disponibilita'  dei  dati  inerenti  la
qualita' dei servizi, assicurandone l'esattezza e la validita'.
   In  vista  del  raggiungimento  dei medesimi obiettivi l'E.P.I. si
impegna ad utilizzare, gradualmente, i seguenti strumenti  a  partire
dal 1 gennaio 1996:
     -  numero  verde  nazionale:  istituzione  di  un  numero  verde
       gratuito per il cliente attraverso  il  quale  possono  essere
       richieste   informazioni,   inoltrati   i   reclami,  proposti
       suggerimenti;
     - servizio "160": da attivare a livello regionale per soddisfare
       richieste di informazione sui servizi forniti dall'E.P.I.;
     - opuscoli informativi: sui servizi erogati e  sulle  variazioni
       delle  condizioni  di  accesso  ai  servizi  stessi da rendere
       disponibili presso tutti gli uffici postali;
     - servizi informativi su "Televideo" e su supporti  multimediali
       relativi  alle condizioni tecniche ed economiche di accesso ai
       servizi da parte della clientela;
     - organi di informazione:  l'E.P.I. fornisce risposte ed inform-
       ative ai reclami dei clienti apparse su detti organi.  Per  le
       informazioni   di  carattere  generale  e  comunque  di  largo
       interesse, l'E.P.I. si impegna a utilizzare tutti i  possibili
       mezzi di comunicazione.
3.3 Casi e procedure di rimborso
   L'E.P.I.  si impegna ad attivare a partire dal 1 gennaio 1996 pro-
cedure di rimborso tali da assicurare al cliente la specifica  tutela
qualora  sia  possibile dimostrare, nei casi espressamente previsti e
di seguito descritti, che il servizio reso e' inferiore agli standard
pubblicati   nella   "Carta  della  qualita'  del  servizio  pubblico
postale".
   I rimborsi riguardano i casi di garanzia del recapito,  integrita'
del contenuto e rispetto dei tempi di recapito.
   Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti, l'E.P.I. si rivale
nei confronti del dipendente al quale e' imputabile, per dolo o grave
negligenza, il mancato rispetto degli standard.
   L'E.P.I.  non  assume, comunque, alcuna responsabilita' in caso di
eventi di carattere eccezionale esterni all'azienda.
   Le richieste di rimborso possono essere presentate con  le  stesse
modalita', previste per i reclami.
   I  rimborso  spetta  per  i casi previsti nell'allegato 2 ove sono
riportati i quadri riassuntivi delle condizioni, delle modalita', dei
termini e degli importi da rimborsare.
   Il mittente ha diritto a chiedere  il  rimborso  nei  casi  e  nei
limiti  riportati  nell'allegato  2  distintamente per ciascuna delle
fattispecie previste.
   Nei casi in cui il  destinatario  possa  richiedere  il  rimborso,
detto  rimborso  potra'  essergli  corrisposto  solo  previo consenso
scritto del mittente.
   In ogni caso il rimborso dovra'  essere  corrisposto  nei  termini
piu'  brevi  e,  in  caso  di  inadempimento,  ne  puo'  essere  data
comunicazione al Ministero vigilante  -  Direzione  Generale  per  la
Regolamentazione  e  la  Qualita'  dei  Servizi  -  che  assumera' le
iniziative del caso.
4.  STANDARD DEI SERVIZI
4.1 Tempi di recapito
   L'E.P.I. si impegna a rispettare gli obiettivi di  qualita'  e  di
prestazione  riassunti  nella  tabella  A contenuta nell'allegato 3 a
decorrere dal 1 gennaio 1996.
   L'E.P.I. si impegna a rispettare gli obiettivi di  qualita'  e  di
prestazione  riassunti  nella  tabella  B contenuta nell'allegato 3 a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
4.2 Accertamento e valutazione della qualita' dei servizi
   Il  Ministero   P.T.   e   l'E.P.I.   intendono   pervenire   alla
"certificazione  esterna  della  qualita'"  dei servizi con specifico
riferimento ai tempi di recapito (obiettivi di prestazione)  ed  alla
quota percentuale del corriere per i quali tali tempi sono rispettati
(obiettivi di qualita').
   Le  prestazioni  dei servizi postali sono rilevate a partire dal 1
gennaio 1996 in base a metodologie analoghe a quelle  adottate  dalle
altre  organizzazioni postali europee sulla base delle corrispondenti
indicazioni  dell'Unione  Europea  ed  a  quelle  adottate  da  parte
dell'Union Postale Universelle (UPU) e dell'International Post Corpo-
ration (IPC).
   Per  una  efficace  azione di vigilanza e controllo della qualita'
dei  servizi  postali  sono   rilevati,   con   periodicita'   almeno
trimestrale,  dati  per  ciascun  tipo  di  servizio  offerto sia con
riferimento all'intero territorio sia a livello  locale.  Tali  dati,
completati dalle informazioni riguardanti i reclami, il loro oggetto,
il  seguito  ricevuto,  e  per  quanto  attiene  i  rimborsi  il loro
ammontare  per  ogni  categoria  di   servizio,   vengono   trasmessi
dall'E.P.I.   al   Ministero   PT   -   Direzione   Generale  per  la
Regolamentazione  e  Qualita'  dei  Servizi  -  dietro  richiesta  di
quest'ultima o almeno con cadenza semestrale.
   La rilevazione dei dati ed il successivo  loro  utilizzo  dovranno
avere come finalita' l'esercizio delle funzioni:
     - di vigilanza complessiva;
     -  di  monitoraggio  delle  aree  e dei punti critici del flusso
       postale;
     - di diagnosi dei processi aziendali;
     - di adozione di segnalazioni, raccomandazioni e di direttive da
       parte del Ministero PT.
   I dati rilevati  sono  pubblici  e  pubblicati  per  estratto  sul
notiziario dell'E.P.I.
   Il  sistema  di misurazione della qualita' dei servizi postali sul
territorio italiano che sara' adottato a partire dal 1  gennaio  1996
e' tale da garantire:
     - il rispetto dei requisiti e degli standard adottati in sede UE
       e UPU in materia di qualita';
     - l'attendibilita' dei dati;
     -  l'indipendenza  e  l'autonomia  funzionale delle strutture di
       certificazione e di monitoraggio dei soggetti coinvolti  nelle
       rilevazioni dal Ministero PT e dall'E.P.I.
   A tale ultimo riguardo l'E.P.I. si impegna ad effettuare, entro il
31  dicembre  1995,  tutti  gli  atti  e  le procedure necessari alla
selezione  e  scelta  dell'organizzazione  incaricata   di   svolgere
l'attivita'   di   certificazione  della  qualita'  sopra  descritta,
organizzazione  che  dovra'  essere  certificata  secondo  le   norme
ISO09000 per quanto attiene il proprio sistema di qualita'.
   La  societa'  incaricata dall'EPI di certificare, sotto la propria
responsabilita', i livelli di prestazione e di qualita'  dei  servizi
erogati  e'  tenuta,  a partire dall'attivita' svolta dall'E.P.I. nel
primo semestre  1996,  a  rilasciare,  con  cadenza  semestrale,  una
relazione  che  attesti  il  rispetto o meno degli obiettivi indicati
nell'art. 3 comma 1 del Contratto di Programma.
   Nel caso in cui la relazione di certificazione constati il mancato
raggiungimento,  su  base  annuale,  degli  obiettivi   di   qualita'
dichiarati,   il  Ministro  delle  Poste  e  delle  Telecomunicazioni
promuove i provvedimenti di competenza.
   Tale relazione di certificazione a cura dell'E.P.I. dovra'  essere
messa,  senza  indugio, a disposizione del pubblico mediante invio di
un comunicato ad almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui
uno a carattere economico.