CONVENZIONE DI CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' ELETTRICHE ALL'ENEL SPA CONVENZIONE tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'ENEL Spa Tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero" o "Amministrazione"), in persona del Dottor Ettore Rossoni, Direttore Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base, e l'ENEL Spa (d'ora innanzi denominata con l'abbreviazione "Societa'" o con il termine "Concessionaria"), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor Franco Viezzoli, e dell'Amministratore Delegato, Dottor Alfonso Limbruno PREMESSO - che, a norma degli artt. 14, primo comma, e 15, primo comma, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, sono attribuite all'ENEL Spa, a titolo di concessione, le attivita' di importazione, esportazione, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, prima riservate all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643; - che la disciplina della concessione regolata dalla presente convenzione interviene, tuttavia, nel quadro di una evoluzione dell'ordinamento del sistema elettrico italiano che dovra' conformarsi alle direttive dell'Unione Europea e che, laddove il mercato non sia caratterizzato da condizioni di monopolio naturale, sara' orientata verso una sempre piu' larga apertura ai principi di competitivita' e di concorrenza, se prevista dalle anzidette direttive della Unione Europea; - che, secondo le linee fondamentali per la privatizzazione dell'ENEL Spa e la riforma del settore elettrico nazionale, approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995 e secondo, inoltre, le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica il 16 marzo ed il 26 settembre 1995 e dalla Camera dei Deputati il 20 luglio 1995, il futuro assetto del settore sara' ispirato ad alcune linee-guida tra i cui termini essenziali rientrano, in particolare: la integrale liberalizzazione della attivita' di produzione mediante la realizzazione della capacita' di generazione sulla base di aste competitive; la separazione delle attivita' di produzione dell'ENEL Spa in una separata societa'; la liberalizzazione delle attivita' di importazione ed esportazione alle condizioni di reciprocita' previste dagli indirizzi della Unione Europea; la facolta', riservata ad una categoria di "consumatori qualificati", di acquistare direttamente l'energia elettrica dai produttori diversi dall'ENEL Spa; l'attribuzione all'ENEL Spa, quale Concessionaria delle attivita' di trasporto e trasformazione, d'ora innanzi denominate anche attivita' di trasmissione, delle funzioni di "acquirente unico" dell'energia elettrica; la separazione, anche societaria, delle attivita' di trasmissione, in conformita' alle direttive che dovessero essere in tal senso impartite dall'Unione Europea, con la possibile partecipazione delle imprese elettriche locali, previa verifica della loro idoneita' da parte dell'Amministrazione; l'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale sulla base di criteri che, sempre a seguito della verifica di cui sopra, prevedano un aumento della loro attuale quota di distribuzione; la necessita' che l'ENEL Spa non dia corso ad acquisizioni nel settore elettrico in Italia incompatibili con gli obiettivi di riforma del settore, onde evitare progressive concentrazioni di potere di controllo diretto o indiretto; - che, per un definitivo ed organico riassetto di tutte le componenti del sistema elettrico, che si uniformi a tali indirizzi, occorrera' ricorrere, tuttavia, anche in armonia con le direttive comunitarie, ad interventi di carattere legislativo volti a rimuovere i vincoli derivanti dall'attuale quadro normativo; - che tali interventi potranno incidere sull'ambito della riserva di attivita' elettriche e sui diritti di esclusiva attribuiti dalla legislazione vigente alla Concessionaria ENEL Spa, per cui la disciplina contenuta nella presente convenzione potra' formare oggetto di successive modifiche; - che le anzidette future modifiche, conseguenti ad eventuali interventi legislativi, non comporteranno indennizzi a favore dell'ENEL Spa, fatti salvi, naturalmente, i diritti conseguenti all'eventuale trasferimento a terzi dei beni della Societa' e ferma restando l'esigenza di assicurare, in sede tariffaria, alla stessa ENEL Spa, una sufficiente capacita' finanziaria e la possibilita' di ricorrere autonomamente sul mercato dei capitali, nonche' adeguate condizioni di economicita' e redditivita', conformemente a quanto prescritto nell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, d'ora innanzi denominata "legge 481/1995"; - che altre e separate modifiche potranno essere introdotte dalla Amministrazione in relazione alle proposte formulate dalla Autorita' di regolazione per l'energia elettrica e il gas, d'ora innanzi denominata "Autorita'", a norma dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 481/1995; - che, in tale prospettiva ed in vista del definitivo riassetto del sistema, e' opportuno che la presente convenzione si limiti a regolare l'esercizio delle sole attivita' di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, senza che cio' comporti al momento per le altre attivita', di importazione, esportazione e produzione, alcuna sostanziale modifica delle attuali condizioni, nel senso che l'ENEL Spa, salva naturalmente la diversa, futura regolamentazione delle suddette attivita', ne proseguira' l'esercizio in regime di concessione, pur in assenza di apposite previsioni nel relativo disciplinare; - che, anche nel vigente regime e nella prospettiva di una sempre piu' larga presenza di operatori nel mercato dell'elettricita', e' comunque necessario che le funzioni in materia di programmazione e realizzazione dei mezzi di copertura della domanda e quelle in materia di coordinamento delle attivita' elettriche debbano essere esercitate, per quanto di competenza della Concessionaria, sulla base di criteri e modalita' predefiniti, tali da assicurare l'imparzialita' e la trasparenza degli interventi, nonche' l'eguaglianza di trattamento per tutti gli operatori; si conviene e si stipula quanto segue. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 1 Oggetto della convenzione Art. 2 Esclusioni Art. 3 Finalita' della concessione Art. 4 Obblighi del servizio pubblico Art. 5 Obblighi del servizio universale Art. 6 Obiettivi generali della concessione Art. 7 Contratto di programma Art. 8 Sede legale Art. 9 Scopo sociale Art. 10 Partecipazioni societarie e acquisizioni Art. 11 Societa' per la produzione di energia elettrica Art. 12 Sub-concessioni Art. 13 Norme relative alle attivita' di trasporto, programmazione e coordinamento Art. 14 Norme relative alle attivita' di distribuzione Art. 15 Poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas Art. 16 Regolamento di servizio Art. 17 Carta dei servizi Art. 18 Separazione contabile Art. 19 Modalita' di aggiornamento della convenzione Art. 20 Poteri di intervento dell'Autorita' Art. 21 Poteri di intervento dell'Amministrazione Art. 22 Durata della concessione Art. 23 Inadempimenti - Sanzioni Art. 24 Revoca della concessione Art. 25 Riscatto Art. 26 Indennizzo per il riscatto Art. 27 Provvisionale Art. 28 Tariffe, contributi di allacciamento, condizioni di fornitura e di contratto Art. 29 Perequazione tariffaria: corrispettivi del servizio Art. 30 Rapporti con Amministrazioni e soggetti esteri Art. 31 Efficienza degli impianti Art. 32 Contratti di appalto, somministrazione e fornitura Art. 33 Brevetti Art. 34 Sicurezza del lavoro Art. 35 Bilancio, documentazione contabile - Relazioni statistiche Art. 36 Collegio arbitrale Art. 37 Clausola generale di rinvio Art. 1 (Oggetto della convenzione) 1. La presente convenzione, a norma dell'art. 14, secondo comma, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, ed in relazione a quanto precisato in premessa, regola l'esercizio, nel territorio nazionale, delle attivita' di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, attribuite all'ENEL Spa, a norma degli artt. 14, primo comma, e 15, primo comma, della stessa legge, con le esclusioni di cui al successivo articolo 2, comma 1 e fatti salvi i diritti delle imprese elettriche degli enti locali di cui al secondo comma dello stesso articolo. 2. L'esercizio delle attivita' di produzione e' regolato, nella presente convenzione, limitatamente agli aspetti concernenti il conferimento di dette attivita' ad una societa' separata e le modalita' relative alla programmazione e realizzazione dei nuovi impianti di generazione, di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 11 e 13. Art. 2 (Esclusioni) 1. Non formano oggetto della concessione le seguenti attivita' escluse dalla riserva di attivita' elettriche a norma delle disposizioni legislative che regolano la materia: a) le attivita' esercitate secondo le disposizioni contenute negli artt. 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991 n. 9; b) le attivita' esercitate dalle imprese elettriche di cui all'art. 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 10; c) le attivita' esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235. 2. Non formano altresi' oggetto della concessione le attivita' elettriche gia' esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali, le quali restano regolate dalle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, della legge 481/1995. Art. 3 (Finalita' della concessione) Il servizio cui sono preordinate le attivita' regolate dalla presente convenzione dovra' essere esercitato per il perseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, nonche' delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge 481/1995. Art. 4 (Obblighi del servizio pubblico) Le attivita' di cui al precedente art. 1 saranno esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale, alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal contratto di programma di cui al successivo art. 7, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dalla Amministrazione e dalla Autorita', nonche' nel rispetto dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche ema- nate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento, nonche' adeguandosi alle direttive che l'Amministrazione emanera' ai sensi della presente convenzione. Art. 5 (Obblighi del servizio universale) 1. La Concessionaria, oltre all'osservanza degli obblighi di cui al precedente art. 4, e' tenuta anche all'adempimento di tutte le obbligazioni di interesse economico generale connesse alla fornitura del servizio universale come definito dalla presente convenzione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 12, lettera f) della legge 481/1995. 2. A tal fine ed in relazione a quanto stabilito nel precedente art. 3, per obbligazioni di interesse economico generale si intendono quelle dirette a predisporre la programmazione, a lungo termine, dei mezzi di copertura della domanda, secondo quanto stabilito al successivo art. 13 ed a promuovere la diffusione del servizio su tutto il territorio nazionale, con l'obbligo, per la Concessionaria, di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto del servizio stesso, osservando la parita' di trattamento, nei limiti della legislazione vigente e predisponendo tutti i mezzi e le misure necessari allo scopo, nel quadro delle esigenze di sviluppo definito a norma dell'art. 2, comma 21, della legge 481/1995. 3. Rientrano, altresi', tra le obbligazioni di interesse economico generale quelle connesse con il perseguimento degli obiettivi generali della concessione indicati all'art. 6, comma 1, lettere a), e), f) della presente convenzione e quelle derivanti dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1991 n. 9 in materia di scambio, vettoriamento e cessione dell'energia elettrica prodotta da imprese diverse dalla Concessionaria nonche', infine, quelle connesse alla prestazione dei servizi di riserva, controllo della rete, di dispacciamento e di regolazione. Art. 6 (Obiettivi generali della concessione) 1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'art. 2, comma 36, della legge 481/1995, dovra' tenere presenti i seguenti obiettivi generali: a) assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilita' e continuita' nel breve, medio e lungo periodo, sotto l'osservanza delle direttive impartite dalla competente Autorita' di regolazione, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h) della legge 481/1995, predisponendo le misure atte a garantire che siano soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, e la parita' di condizioni economiche e normative per ogni categoria di utenza; b) promuovere gli interventi volti a migliorare la qualita' e i rendimenti del proprio sistema di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in conformita' agli indirizzi di politica industriale volti allo sviluppo dell'innovazione tecnologica; c) adottare tutti gli interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; d) potenziare le azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolte agli utenti per favorire l'uso razionale dell'energia; e) concorrere a promuovere lo sviluppo degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili; f) concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilita', la tutela dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti, adottando le misure idonee a contenere le emissioni inquinanti, con la gradualita' consentita dalla normativa vigente e dalle esigenze connesse alla funzionalita' del servizio elettrico; g) svolgere le azioni volte a promuovere l'indipendenza energetica del Paese ed a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei combustibili, diversificando le aree di acquisizione e le fonti, con l'obiettivo di assicurare la continuita' dei rifornimenti in un contesto di competitivita' ed economicita' sempre in conformita' con gli indirizzi di politica energetica del Governo; h) destinare adeguate risorse ai fini della formazione e qualificazione professionale del personale, affinche' esso risulti sempre perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti e, piu' in generale, per lo svolgimento delle attivita' oggetto della concessione. 2. L'Amministrazione e la Concessionaria coopereranno nei rispettivi ruoli per il conseguimento delle indicate finalita', nel rispetto dell'esigenza della Societa' di assicurare, con riferimento alle attivita' oggetto della concessione, la propria capacita' di finanziamento ed il conseguimento di un'adeguata redditivita'. Art. 7 (Contratto di programma) Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione della presente convenzione, l'Amministrazione e la Concessionaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 481/1995, stipuleranno un contratto di programma che definira', tra l'altro, gli scopi specifici e gli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio e mediante il quale si provvedera' anche all'aggiornamento del contratto di programma in data 10 aprile 1991. Tale ultimo contratto restera' in vigore sino alla stipulazione di quello che sara' sottoscritto a norma del citato art. 2, comma 36, della legge 481/1995. Art. 8 (Sede legale) 1. La Societa' ha sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3, ove domicilia agli effetti della presente convenzione. 2. Eventuali variazioni della sede legale e del domicilio dovranno essere comunicate all'Amministrazione. 3. La sede legale dovra' essere comunque nel territorio nazionale. Art. 9 (Scopo sociale) 1. L'esercizio delle attivita' indicate all'art. 1 deve rientrare nello scopo sociale della Societa'. 2. La Societa' potra' esercitare, anche attraverso partecipazioni in societa' di capitali, in Italia ed all'estero, qualsiasi attivita' funzionalmente ed immediatamente connessa a quelle oggetto della concessione e strumentale al loro esercizio. Tra le attivita' funzionalmente connesse rientrano, esemplificativamente: - la costruzione di impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, - l'approvvigionamento e la logistica dei combustibili necessari all'alimentazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica utilizzati per l'esercizio della concessione; - la produzione di energia elettrica all'estero, anche in associazione o compartecipazione con soggetti terzi, per l'importazione nel territorio nazionale; - altre attivita', quali, sempre esemplificativamente, la gestione del patrimonio immobiliare della Societa', le attivita' di informatica e di telematica, le attivita' di ricerca, studio, consulenza e progettazione. Art. 10 (Partecipazioni societarie e acquisizioni) 1. La Societa', nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo comma, potra' svolgere attivita' diverse da quelle in- dicate nell'art. 9 della presente convenzione, in Italia ed all'estero, solo attraverso separate societa' di capitali, a condizione che le sue risorse gestionali e la sua struttura finanziaria rimangano idonee al regolare funzionamento del servizio elettrico nel territorio nazionale. L'Amministrazione potra' eseguire accertamenti e verifiche sulla osservanza di tale condizione. 2. La Societa' potra' assumere partecipazioni societarie, dirette e indirette, in Italia, nei settori di attivita' diversi da quello elettrico, indicato all'art. 9), in misura non superiore al 5% del capitale azionario della societa' partecipata. Le comunicazioni che la Concessionaria e' tenuta a trasmettere alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa saranno trasmesse anche all'Amministrazione. Le partecipazioni superiori a tale misura sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, che si pronuncera' entro 60 giorni dalla data della richiesta. 3. La Concessionaria non potra' acquisire altre imprese o assumere, anche indirettamente, partecipazioni nel settore elettrico nazionale che siano incompatibili con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione e nella legge istitutiva dell'Autorita'. A tal fine le acquisizioni o partecipazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione e la Concessionaria non potra' darvi corso se la stessa Amministrazione abbia rappresentato, entro 60 giorni, motivate ragioni di incompatibilita' con gli obiettivi della concessione. 4. La concessionaria resta in tutti i casi obbligata all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato. Art. 11 (Societa' per la produzione di energia elettrica) 1. Entro 6 mesi dalla scadenza del termine previsto dal successivo art. 18, la Concessionaria e' tenuta a promuovere la costituzione di una societa' per azioni, interamente posseduta dalla stessa Concessionaria ed alla quale, entro il successivo anno, saranno trasferiti tutti i beni e rapporti, attivita' e passivita', relativi alla produzione dell'energia elettrica, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito. 2. L'obbligo di cui al comma precedente e' subordinato all'applicabilita', alle operazioni di conferimento, del trattamento fiscale di cui all'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e suc- cessive modificazioni. 3. I rapporti tra la Concessionaria e la societa' di nuova costituzione saranno regolati da una sub-concessione, che sara' approvata dall'Amministrazione, a norma di quanto previsto dal successivo art. 12. Qualora, a seguito di modifiche legislative del sistema elettrico nazionale, le attivita' di produzione non dovessero piu' formare oggetto di concessione, la Societa' gia' Concessionaria dovra' detenere il controllo della societa' di nuova costituzione in una delle forme previste dall'art. 2359 cod.civ.. Art. 12 (Sub-concessioni) Per motivate esigenze di razionalizzazione o di migliore organizzazione del servizio, la Societa' puo' sub-concedere una o piu' delle attivita' che formano oggetto della presente convenzione, ad altre societa', da essa interamente partecipate o partecipate unitamente ad altra impresa Concessionaria. La sub-concessione deve essere autorizzata dall'Amministrazione, la quale approvera' la relativa convenzione; la convenzione di sub-concessione dovra' prescrivere l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Societa' responsabile del loro adempimento verso l'Amministrazione. Art. 13 (Norme relative alle attivita' di trasporto, programmazione e coordinamento) 1. Al fine di assicurare lo sviluppo degli impianti, necessario alla copertura della domanda a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 ed in adempimento degli obblighi di servizio universale, la Concessionaria, fatte salve le eventuali, successive modifiche legislative e sotto l'osservanza delle direttive, condizioni e modalita' di cui al successivo comma 4 dovra' predisporre, nella sua qualita' di Concessionaria del servizio di trasmissione sulla rete nazionale ed in conformita' alle linee generali definite dal Governo in materia di politica energetica, i programmi pluriennali scorrevoli, a periodicita' annuale, relativi alla copertura del fabbisogno di energia elettrica, in conformita' a quanto disposto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 880 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, tenendo conto del prevedibile andamento dei fabbisogni e degli obiettivi generali di cui all'art. 6) lettere b) e c), nonche' delle previste cessioni, alla Societa', dell'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti convenzionali rinnovabili ed assimilate, ai sensi della legge n. 9 del 9 gennaio 1991. 2. I programmi di cui al comma precedente saranno predisposti tenuto conto delle indicazioni e proposte elaborate da un apposito Comitato Consultivo di Garanzia per la Programmazione ed il Coordinamento delle attivita' elettriche, che sara' costituito dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro sei mesi dall'approvazione della presente Convenzione al quale parteciperanno i rappresentanti della Concessionaria, della organizzazione delle imprese elettriche degli enti locali e delle associazioni di categoria delle imprese autoproduttrici di energia elettrica e delle imprese elettriche minori. 3. I programmi di cui ai commi precedenti ed i relativi aggiornamenti sono sottoposti dalla Societa' al Ministro per l'approvazione. La Societa' e' tenuta inoltre, a norma dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, a trasmettere allo stesso Ministro, entro 90 giorni dal termine di ciascun semestre, una relazione aggiornata sulle iniziative nel settore elettrico comprendente gli impianti programmati dai produttori terzi, dalle imprese elettriche degli enti locali, nonche' gli impianti programmati dalla Societa'. 4. Al fine di assicurare l'esercizio coordinato degli impianti di generazione e di trasmissione a norma del citato art. 1, terzo comma, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 la Societa', sempre quale Concessionaria delle attivita' di trasmissione dell'energia elettrica, dovra' provvedere, sotto l'osservanza delle direttive di cui al successivo quinto comma, al coordinamento delle attivita' esercitate dalle imprese elettriche diverse dall'ENEL Spa, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti all'atto della entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992 n. 333. 5. Il Ministro, con suo decreto, impartira' le direttive che la Concessionaria e' tenuta ad osservare, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, allo scopo di conseguire gli obiettivi generali di cui all'art. 6): - nella fase di programmazione a medio-lungo periodo delle iniziative volte a realizzare nuovi impianti di generazione; - nella fase di esercizio e di manutenzione degli impianti, sia di generazione, sia di trasmissione; - nella fase di controllo e di intervento necessaria per assicurare l'equilibrio istantaneo del carico e l'ottimizzazione dei rendimenti. Le direttive concernenti la realizzazione dei nuovi impianti, per quanto di competenza dell'Amministrazione, dovranno prevedere, anche, in conformita' agli indirizzi che l'Unione Europea dovesse impartire in tal senso ed alle relative norme di recepimento, la realizzazione della capacita' di generazione sulla base di criteri di competitivita' e concorrenza, in condizioni di reciprocita' con le imprese degli Stati esteri e nel rispetto delle esigenze di sicurezza del servizio, nonche' di quelle finalizzate alla valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate, con l'obbligo per la Societa', in difetto di offerte da parte di altri operatori, di provvedere comunque alla realizzazione degli impianti previsti nei programmi approvati a norma del precedente comma 3. Le direttive concernenti il coordinamento delle attivita' elettriche, sempre per quanto di competenza della Amministrazione, dovranno assicurare alle funzioni esercitate dalla Concessionaria caratteri di imparzialita' e trasparenza, predeterminando i parametri di ottimizzazione del rendimento degli impianti secondo criteri oggettivi ed indipendentemente dalla appartenenza degli impianti stessi. 6. Le direttive di cui al comma precedente saranno impartite tenuto conto delle proposte e delle indicazioni formulate dal Comitato Consultivo di Garanzia di cui al precedente comma 2. 7. La Concessionaria, in conformita' alle direttive che dovessero essere in tal senso impartite dall'Unione Europea, e' tenuta a promuovere, nei termini e secondo le modalita' che saranno definiti dall'Amministrazione, la costituzione di una societa' avente per scopo l'esercizio della attivita' di trasmissione dell'energia elettrica e quelle ad essa connesse. In tal caso la Concessionaria provvedera' a trasferire tutti i beni ed i rapporti inerenti l'esercizio di tali attivita' alla societa' di nuova costituzione, alla quale potranno partecipare anche le imprese elettriche degli enti locali, previa verifica della loro idoneita' da parte della Amministrazione e nella salvaguardia dei diritti attribuiti alle stesse dall'art. 3 comma 8 della Legge 481/1995; la partecipazione di ciascuna delle suddette imprese dovra' essere commisurata alla quota percentuale delle attivita' elettriche di produzione e di distribuzione da essa esercitate rispetto al totale nazionale. L'obbligo di cui al presente comma si intende subordinato alla applicabilita' del trattamento fiscale indicato nel precedente art. 11, comma 2. 8. I rapporti tra la Concessionaria e la societa' di cui al comma precedente saranno regolati da una convenzione di sub-concessione, soggetta alla approvazione della Amministrazione a norma del precedente art. 12. CONVENZIONE DI CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' ELETTRICHE ALL'ENEL SPA Art. 14 (Norme relative alle attivita' di distribuzione) 1. Nell'esercizio delle attivita' di distribuzione e vendita dell'energia elettrica, la Concessionaria, oltre all'osservanza di tutti gli obblighi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 e', in particolare, tenuta al rispetto dei livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e dei livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente. 2. A norma dell'art. 3, comma 8, della legge 481/1995 i rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL Spa restano regolati da convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione- quadro tra la stessa ENEL Spa e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina contenuta nella presente convenzione e sono soggette alla approvazione del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato. Lo stesso Ministro, sentite le parti, emana con proprio decreto la convenzione-quadro e le singole convenzioni, qualora esse non siano state stipulate entro il termine, rispettivamente, di 1 anno dalla data del decreto che approva la presente convenzione e di 1 anno dalla data di approvazione o di emanazione della convenzione-quadro o da quella, se successiva, della stipula della convenzione di concessione per l'impresa interessata. 3. La convenzione-quadro dovra' conformarsi alle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 10 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1992. La convenzione-quadro, oltre a definire le modalita' destinate a regolare, in sede di convenzione con le singole imprese, la materia relativa alle cessioni, scambi e vettoriamenti dell'energia elettrica, dovra', in particolare, contenere i criteri volti a regolare la ripartizione delle zone di distribuzione e l'acquisizione della nuova utenza nelle aree territoriali in cui le imprese degli enti locali esercitano l'attivita' promiscuamente con l'ENEL Spa. Tali criteri saranno diretti a promuovere l'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale ed il piu' razionale assetto delle reti, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto quello del migliore impiego delle risorse, nel rispetto dei livelli generali e specifici di qualita' del servizio prescritti dall'Autorita'. 4. La convenzione quadro dovra' anche definire, sulla base degli indirizzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione, i criteri volti a favorire, nell'ambito dell'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione locale ed alle condizioni di cui al successivo comma 5, un aumento della quota di distribuzione che risulta attribuita alle imprese degli enti locali all'atto dell'approvazione della presente convenzione, senza che cio' debba determinare, con riferimento all'applicazione della tariffa unica nazionale ed agli obblighi di servizio universale, l'insorgere di rendite di posizione. Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente comma, occorra procedere a trasferimenti di impianti, il valore di essi sara' determinato secondo gli stessi criteri stabiliti al successivo art. 26. 5. L'esecuzione degli accordi relativi all'assegnazione di una maggiore quota di distribuzione alle imprese elettriche degli enti locali e' subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione della idoneita' delle imprese, sulla base degli indirizzi definiti dalla stessa Amministrazione a norma del precedente comma 4, e nella salvaguardia dei diritti attribuiti alle imprese stesse dall'art. 3, comma 8, della legge 481/1995. 6. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, l'ottimizzazione e razionalizzazione dei sistemi di distribuzione dove operano le imprese elettriche degli enti locali, dovra' essere perseguita anche, ove possibile, mediante la costituzione di societa' o consorzi tra l'ENEL Spa e le imprese concessionarie locali in modo da favorire l'unificazione dei servizi connessi alla distribuzione e la riduzione dei relativi costi. Art. 15 (Poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas) Restano fermi, per le materie relative alla produzione ed alla erogazione del servizio e per tutte le altre materie oggetto della presente convenzione, i poteri attribuiti alla Autorita' dalla legge 481/1995. Art. 16 (Regolamento di servizio) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 37, della legge 481/1995 e sotto l'osservanza delle direttive che saranno impartite dalla Autorita', ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h) della legge citata, la Societa' e' tenuta a predisporre un Regolamento di servizio nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa legge. Il testo del Regolamento sara' trasmesso dalla Concessionaria sia alla Amministrazione e sia alla Autorita'. Le determinazioni adottate dalla Autorita', ai sensi del citato art. 2, comma 12, lettera h) della stessa legge, sono inserite di diritto nel Regolamento. Art. 17 (Carta dei servizi) In applicazione di quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. 18 settembre 1995, la Societa', entro il 17 gennaio 1996, adottera', ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273 la "Carta dei servizi del settore elettrico", sulla base dei criteri indicati dalla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, e dallo schema generale di riferimento di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Societa' dara' adeguata pubblicita' agli utenti ed inviera' copia della Carta alla Autorita', alla Amministrazione ed al Dipartimento della funzione pubblica. Art. 18 (Separazione contabile) In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge 481/1995 e sotto l'osservanza delle direttive che saranno impartite dalla Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera f) della stessa legge, la Societa' e' tenuta ad adottare, entro il 18 novembre 1997, un sistema di separazione contabile ed amministrativa, in particolare per le fasi relative alla attivita' di generazione, sino a quando non trovera' applicazione quanto disposto dal precedente art. 11, e per quelle relative alla trasmissione, alla distribuzione e ad ogni altra indicata dall'Autorita', come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Art. 19 (Modalita' di aggiornamento della convenzione) 1. L'Amministrazione e la Societa' procederanno agli aggiornamenti e revisioni della presente convenzione ritenuti opportuni, o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze. 2. L'Amministrazione e la Societa' procederanno agli aggiornamenti e revisioni anche su proposta avanzata dall'Autorita', ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 481/1995. 3. Le parti procederanno, altresi', ad adeguare la presente convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attivita', con particolare riferimento alle modifiche che dovessero incidere sui diritti di esclusiva attribuiti dalla legislazione vigente alla Concessionaria. 4. In conformita' alla premessa della presente convenzione, le modifiche normative di cui al precedente comma non daranno titolo, alla Concessionaria, di pretendere indennizzi o risarcimenti, fatti salvi, naturalmente, i diritti conseguenti all'eventuale trasferimento a terzi di beni della societa' e ferma restando l'esigenza di assicurare, in sede tariffaria, alla stessa Concessionaria, una sufficiente capacita' finanziaria e la possibilita' di ricorrere autonomamente al mercato dei capitali, nonche' adeguate capacita' di economicita' e redditivita'. Tali capacita' dovranno essere assicurate anche in relazione alla mancata utilizzazione degli impianti realizzati dalla Societa' in applicazione degli obblighi di legge vigenti pro-tempore, degli obblighi di concessione e delle direttive dell'Autorita'. Art. 20 (Poteri di intervento dell'Autorita') Lo svolgimento del servizio all'utenza e l'osservanza delle direttive impartite dall'Autorita' sono soggette ai poteri di controllo, di intervento e di verifica, nonche' ai poteri sanzionatori, della stessa Autorita', in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 12, lettere c), d), g), h), m), n), p) e comma 20 della legge 481/1995. Art. 21 (Poteri di intervento della Amministrazione) 1. La Societa', fermo restando quanto disposto dal precedente art. 20, e' soggetta alla vigilanza della Amministrazione per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultima, in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalita' ed obiettivi di cui agli artt. 3 e 6 della presente convenzione. 2. A tal fine la Societa' dovra' fornire alla Amministrazione - su ragionevole richiesta della stessa - le informazioni e quant'altro la Amministrazione riterra' necessario secondo le modalita' piu' appro- priate. 3. La Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, esercitera' i poteri ad essa attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attivita' oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalita' di utilita' pubblica perseguite dalla Societa', nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestivita' ed economicita' del servizio. Art. 22 (Durata della concessione) La concessione regolata dalla presente convenzione ha la durata di 40 anni a decorrere dall'11 luglio 1992 ed e' rinnovabile se non venga data disdetta, da una delle parti, con preavviso di almeno 5 anni prima della scadenza. In difetto, la presente convenzione si proroghera' per un periodo corrispondente al ritardo nella notifica del preavviso. Art. 23 (Inadempimenti - Sanzioni) 1. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Societa' pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, l'Amministrazione, su proposta dell'Autorita', avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera o) della legge 481/1995, puo' disporre la sospensione o la decadenza della concessione, sotto l'osservanza delle seguenti modalita'. L'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento, dovra' contestare alla Concessionaria gli addebiti ed assegnare alla stessa un congruo termine per fornire le sue giustificazioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. 2. Decorso infruttuosamente il termine, l'Amministrazione potra' eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario ed indifferibile, alla nomina, con Decreto Ministeriale, di un Commissario delegato al compimento dell'atto. 3. L'Amministrazione, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Societa', e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, potra', con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di 2 mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione dovra' essere indicata la durata, che non potra' essere superiore a 6 mesi. 4. Qualora l'Amministrazione ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorita', si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 481/1995. 5. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attivita' di cui alla presente convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, nominera' un Commissario che provvedera' ad adottare tutti i provvedimenti, atti ed interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Societa'. Alla stessa Societa' sara' accreditato l'importo spettantele di quanto percetto per il periodo indicato nel provvedimento di sospensione e saranno addebitate le spese; entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione sara', comunque, corrisposta alla Societa' una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Societa' nell'ultimo triennio, riferita alle attivita' che formano oggetto del provvedimento. Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione. 6. In caso di decadenza, l'Amministrazione esercitera' il riscatto secondo le modalita' di cui all'art. 25, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 26 della presente convenzione. 7. Sotto l'osservanza dei termini e condizioni previsti nel presente articolo, i provvedimenti di sospensione o decadenza potranno essere adottati dall'Amministrazione anche indipendentemente dalla proposta dell'Autorita'. 8. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla Societa' che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione da parte della Societa' del servizio elettrico, l'Amministrazione, valutato il parere della Societa', avra' la facolta', tenuto conto della gravita' della situazione, di indicare alla Societa' l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento, da realizzare, se necessario, anche con il concorso della stessa Amministrazione, per fronteggiare la situazione particolare, sempre avendo riguardo alle esigenze della Societa' di cui all'art. 6, comma 2. L'Amministrazione e' tenuta, in ogni caso, ad indennizzare la Societa' per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione della Amministrazione. Art. 24 (Revoca della concessione) 1. Nel rispetto dell'art. 14, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359, e ricorrendo le condizioni di cui al successivo comma 2, l'Amministrazione, dopo avere assegnato alla Societa' un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, puo' revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della Societa'. 2. La revoca puo' essere disposta a condizione che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione di cui all'art. 14, primo comma, D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito come sopra, si riveli non piu' idonea al perseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'art. 3 della presente convenzione. 3. In caso di revoca la Amministrazione esercitera' il riscatto con le modalita' di cui all'art. 25, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 26 della presente convenzione. 4. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione dovra' prevedere un periodo di preavviso di almeno tre anni per la sua esecuzione. Art. 25 (Riscatto) 1. Secondo quanto disposto agli artt. 23 e 24 della presente convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonche' alla scadenza della concessione, la Amministrazione riscattera' i beni della Societa' relativi alle attivita' oggetto della concessione. 2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca avranno effetto alla data di esecuzione del riscatto che dovra' aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso di cui, rispettivamente, agli artt. 22, 23 e 24 della presente convenzione. 3. Con l'esecuzione del riscatto la Amministrazione subentrera' nei diritti della Societa', nonche' nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attivita' in concessione ed ai beni oggetto del riscatto. 4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso di cui ai precedenti artt. 23, comma 3, e 24, comma 2, la Societa' dovra' consegnare alla Amministrazione l'inventario dei beni, nonche' un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attivita' in concessione ed i beni oggetto del riscatto, nei quali e' previsto il subentro della Amministrazione ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancato adempimento della Societa', ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti ed obbligazioni, a tale individuazione provvedera' la Amministrazione. Art. 26 (Indennizzo per il riscatto) 1. In caso di riscatto la Amministrazione corrispondera' alla Societa' un indennizzo che sara' determinato, d'intesa tra le parti, secondo i piu' adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditivita' degli stessi. 2. Nella determinazione dell'indennizzo, l'elemento reddituale dei beni oggetto del riscatto sara' rappresentato dal valore attualizzato dei flussi di cassa futuri, al lordo degli oneri finanziari ed al netto dei costi operativi, dei beni presi in considerazione. L'elemento patrimoniale sara' rappresentato dal costo di ricostruzione a nuovo degli impianti e delle altre immobilizzazioni oggetto del riscatto, al netto del degrado fisico e dell'obsolescenza tecnica. 3. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo dovra' tener conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Societa'. 4. La corresponsione dell'indennizzo sara' effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Societa'. Art. 27 (Provvisionale) 1. La Amministrazione potra' entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, la Amministrazione provvedera' a corrispondere alla Societa' una somma a titolo di provvisionale. 2. La somma provvisionale sara' pari al valore del patrimonio netto della Societa', risultante dall'ultimo bilancio approvato. 3. In caso di decadenza, la somma provvisionale sara' depositata in un conto corrente fruttifero vincolato all'ordine di un depositario indipendente che verra' nominato di comune accordo tra le parti, fino alla data di liquidazione dell'indennizzo. Art. 28 (Tariffe, contributi di allacciamento, condizioni di fornitura e di contratto) 1. La Societa' e' obbligata ad applicare a tutti i propri utenti le tariffe, i contributi di allacciamento e le condizioni di fornitura fissati dalle norme e disposizioni vigenti, salvo modifiche disposte, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 481/1995, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dalla Autorita'. 2. E' facolta' della Societa', quando ne sussistano i presupposti e le condizioni, proporre alla Autorita', in conformita' alle procedure di cui all'art. 3, comma 4, della legge 481/1995, nuove tariffe e trattamenti particolari connessi a controprestazioni dell'utenza o ad altre esigenze di carattere generale. 3. Le condizioni generali di contratto applicabili all'utenza servita dalla Societa' sono quelle vigenti per le diverse categorie di utenze, all'atto della approvazione della presente convenzione, fatte salve le eventuali modifiche proposte dalla Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere d) e m) della legge 481/1995. Art. 29 (Perequazione tariffaria: corrispettivi del servizio) Nell'ambito dei sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio, ed allo scopo di assicurare l'applicazione di identici prezzi di vendita sull'intero territorio nazionale, i corrispettivi del servizio spettanti alla Societa' sono determinati con provvedimenti generali emanati ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 481/1995. Art. 30 (Rapporti con Amministrazioni e soggetti esteri) 1. L'Amministrazione stipula direttamente con le Amministrazioni e soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Societa'. 2. Gli accordi che la Societa' stipula con soggetti esteri, con esclusione di quelli appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, dovranno essere comunicati alla Amministrazione. 3. Gli accordi della Societa' con Amministrazioni estere potranno essere stipulati previo parere favorevole della Amministrazione, che si intendera' espresso ove l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve. Art. 31 (Efficienza degli impianti) 1. La Societa' si obbliga a mantenere gli impianti necessari per l'esercizio delle attivita' oggetto della concessione in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. 2. Gli impianti dovranno essere eserciti dalla Societa' in modo da assicurare la regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore. 3. La Societa' e' tenuta a riparare prontamente i guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato. Art. 32 (Contratti di appalto, somministrazione e fornitura) 1. Il ricorso della Societa', nei casi consentiti, a contratti di appalto, somministrazione e fornitura, non esonera la Societa' dalle responsabilita' e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione e comunque derivanti dalla convenzione. 2. La Societa' e' obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo aggiornati ed affidabili criteri tecnici applicati nel settore elettrico. 3. In ogni caso la Societa' e' tenuta a privilegiare le migliori condizioni di mercato al minor costo, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento, scelta del contraente e gestione dei lavori. Art. 33 (Brevetti) L'Amministrazione e' estranea a qualsiasi rapporto tra la Societa' ed i terzi per l'uso di brevetti, restando a carico della Societa' la titolarita' dei diritti e la responsabilita' per gli obblighi relativi ai brevetti medesimi. Art. 34 (Sicurezza del lavoro) Nell'esercizio delle attivita' oggetto della concessione, la Societa' e' tenuta ad osservare ed a far osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni. Art. 35 (Bilancio, documentazione contabile - Relazioni statistiche) 1. La Societa' deve trasmettere alla Amministrazione ed al Ministero del Tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Dopo l'attuazione della separazione contabile di cui al precedente art. 18, nella relazione annuale sulla gestione dovra' essere pubblicato uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attivita'. 2. La Societa' trasmettera' altresi', contestualmente all'invio alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la relazione semestrale prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. La Societa' trasmettera', anche, in copia alla Amministrazione ed al Ministero del Tesoro ogni altra comunicazione che deve essere obbligatoriamente inviata alla stessa Commissione. 3. L'Amministrazione, entro l'esercizio successivo, ha facolta', di propria iniziativa o su richiesta del Ministero del Tesoro, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore. 4. La Societa' dovra' tenere a disposizione della Amministrazione e del Ministero del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie. 5. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Societa' trasmettera' alla Amministrazione ed al Ministero del Tesoro, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente che dovra' contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo del servizio in concessione. 6. In relazione ai propri poteri, l'Amministrazione ed il Ministero del Tesoro hanno facolta' di accesso alle sedi ed agli impianti della Societa'. 7. La documentazione indicata nel presente articolo dovra' essere trasmessa anche all'Autorita' o tenuta a disposizione della stessa. Art. 36 (Collegio arbitrale) 1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti. 2. Il collegio arbitrale giudichera' secondo le norme di diritto ed in conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile. Art. 37 (Clausola generale di rinvio) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fara' riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico ed a quelle, in quanto applicabili, del codice civile. Roma, 28 dicembre 1995 p. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato Il direttore generale delle fonti di energia e industrie di base ROSSONI p. L'ENEL S.p.a. Il presidente VIEZZOLI L'amministratore delegato LIMBRUNO