(all. 1 - art. 1)
                             CONVENZIONE
              DI CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' ELETTRICHE
                            ALL'ENEL SPA
 
                             CONVENZIONE
                                 tra
    il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
                                  e
                             l'ENEL Spa
 
  Tra  il  Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(d'ora   innanzi   indicato   con   l'abbreviazione   "Ministero"   o
"Amministrazione"),  in  persona del Dottor Ettore Rossoni, Direttore
Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base,  e  l'ENEL
Spa (d'ora innanzi denominata con l'abbreviazione "Societa'" o con il
termine "Concessionaria"), in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione,   Dottor   Franco  Viezzoli,  e  dell'Amministratore
Delegato, Dottor Alfonso Limbruno
 
                              PREMESSO
 
- che, a norma degli artt. 14, primo comma, e 15,  primo  comma,  del
D.L.  11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n.
359, sono attribuite  all'ENEL  Spa,  a  titolo  di  concessione,  le
attivita'   di  importazione,  esportazione,  produzione,  trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, prima
riservate all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL, ai sensi
dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643;
-  che  la  disciplina  della  concessione  regolata  dalla  presente
convenzione  interviene,  tuttavia,  nel  quadro  di  una  evoluzione
dell'ordinamento  del   sistema   elettrico   italiano   che   dovra'
conformarsi  alle  direttive  dell'Unione  Europea  e che, laddove il
mercato non sia caratterizzato da condizioni di  monopolio  naturale,
sara'  orientata  verso una sempre piu' larga apertura ai principi di
competitivita'  e  di  concorrenza,  se  prevista   dalle   anzidette
direttive della Unione Europea;
- che, secondo le linee fondamentali per la privatizzazione dell'ENEL
Spa  e  la  riforma  del  settore  elettrico nazionale, approvate dal
Comitato di Ministri per le privatizzazioni il  28  novembre  1995  e
secondo,   inoltre,   le   risoluzioni  approvate  dal  Senato  della
Repubblica il 16 marzo ed il 26 settembre 1995  e  dalla  Camera  dei
Deputati  il  20  luglio  1995,  il  futuro assetto del settore sara'
ispirato  ad  alcune  linee-guida  tra  i  cui   termini   essenziali
rientrano,   in  particolare:  la  integrale  liberalizzazione  della
attivita' di produzione mediante la realizzazione della capacita'  di
generazione  sulla  base  di  aste  competitive; la separazione delle
attivita' di produzione dell'ENEL Spa in una  separata  societa';  la
liberalizzazione delle attivita' di importazione ed esportazione alle
condizioni  di  reciprocita'  previste  dagli  indirizzi della Unione
Europea; la facolta', riservata  ad  una  categoria  di  "consumatori
qualificati",  di  acquistare  direttamente  l'energia  elettrica dai
produttori diversi dall'ENEL Spa; l'attribuzione all'ENEL Spa,  quale
Concessionaria  delle  attivita' di trasporto e trasformazione, d'ora
innanzi denominate anche attivita' di trasmissione, delle funzioni di
"acquirente unico"  dell'energia  elettrica;  la  separazione,  anche
societaria,  delle  attivita'  di  trasmissione,  in conformita' alle
direttive che dovessero essere in  tal  senso  impartite  dall'Unione
Europea,  con  la  possibile  partecipazione delle imprese elettriche
locali,   previa   verifica   della   loro   idoneita'    da    parte
dell'Amministrazione;  l'ottimizzazione  dei sistemi di distribuzione
locale sulla base di criteri che, sempre a seguito della verifica  di
cui   sopra,  prevedano  un  aumento  della  loro  attuale  quota  di
distribuzione;  la  necessita'  che  l'ENEL  Spa  non  dia  corso  ad
acquisizioni  nel  settore  elettrico in Italia incompatibili con gli
obiettivi  di  riforma  del   settore,   onde   evitare   progressive
concentrazioni di potere di controllo diretto o indiretto;
- che, per un definitivo ed organico riassetto di tutte le componenti
del  sistema  elettrico, che si uniformi a tali indirizzi, occorrera'
ricorrere, tuttavia, anche in armonia con le  direttive  comunitarie,
ad  interventi  di  carattere legislativo volti a rimuovere i vincoli
derivanti dall'attuale quadro normativo;
- che tali interventi potranno incidere sull'ambito della riserva  di
attivita'  elettriche  e  sui  diritti  di esclusiva attribuiti dalla
legislazione  vigente  alla  Concessionaria  ENEL  Spa,  per  cui  la
disciplina   contenuta  nella  presente  convenzione  potra'  formare
oggetto di successive modifiche;
-  che  le  anzidette  future  modifiche,  conseguenti  ad  eventuali
interventi   legislativi,   non  comporteranno  indennizzi  a  favore
dell'ENEL Spa,  fatti  salvi,  naturalmente,  i  diritti  conseguenti
all'eventuale  trasferimento  a terzi dei beni della Societa' e ferma
restando l'esigenza di assicurare, in sede  tariffaria,  alla  stessa
ENEL  Spa, una sufficiente capacita' finanziaria e la possibilita' di
ricorrere autonomamente sul mercato dei  capitali,  nonche'  adeguate
condizioni  di  economicita'  e  redditivita', conformemente a quanto
prescritto nell'art. 1, comma 1, della legge  14  novembre  1995,  n.
481, d'ora innanzi denominata "legge 481/1995";
-  che  altre  e  separate modifiche potranno essere introdotte dalla
Amministrazione in relazione alle proposte formulate dalla  Autorita'
di  regolazione  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, d'ora innanzi
denominata "Autorita'", a norma dell'art. 2, comma 12, lettere  b)  e
d), della legge 481/1995;
-  che,  in tale prospettiva ed in vista del definitivo riassetto del
sistema, e'  opportuno  che  la  presente  convenzione  si  limiti  a
regolare    l'esercizio    delle   sole   attivita'   di   trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, senza
che cio' comporti al momento per le altre attivita', di importazione,
esportazione e produzione, alcuna sostanziale modifica delle  attuali
condizioni,  nel senso che l'ENEL Spa, salva naturalmente la diversa,
futura regolamentazione  delle  suddette  attivita',  ne  proseguira'
l'esercizio  in  regime  di  concessione,  pur in assenza di apposite
previsioni nel relativo disciplinare;
- che, anche nel vigente regime e nella  prospettiva  di  una  sempre
piu'  larga  presenza  di operatori nel mercato dell'elettricita', e'
comunque necessario che le funzioni in materia  di  programmazione  e
realizzazione  dei  mezzi  di  copertura  della  domanda  e quelle in
materia  di  coordinamento  delle attivita' elettriche debbano essere
esercitate, per quanto di competenza della Concessionaria, sulla base
di   criteri   e   modalita'   predefiniti,   tali   da    assicurare
l'imparzialita'   e   la   trasparenza   degli   interventi,  nonche'
l'eguaglianza di trattamento per tutti gli operatori;
si conviene e si stipula quanto segue.
  La premessa forma parte integrante  e  sostanziale  della  presente
convenzione.
Art. 1   Oggetto della convenzione
Art. 2   Esclusioni
Art. 3   Finalita' della concessione
Art. 4   Obblighi del servizio pubblico
Art. 5   Obblighi del servizio universale
Art. 6   Obiettivi generali della concessione
Art. 7   Contratto di programma
Art. 8   Sede legale
Art. 9   Scopo sociale
Art. 10  Partecipazioni societarie e acquisizioni
Art. 11  Societa' per la produzione di energia elettrica
Art. 12  Sub-concessioni
Art. 13  Norme relative alle attivita' di trasporto, programmazione e
coordinamento
Art. 14  Norme relative alle attivita' di distribuzione
Art. 15  Poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
Art. 16  Regolamento di servizio
Art. 17  Carta dei servizi
Art. 18  Separazione contabile
Art. 19  Modalita' di aggiornamento della convenzione
Art. 20  Poteri di intervento dell'Autorita'
Art. 21  Poteri di intervento dell'Amministrazione
Art. 22  Durata della concessione
Art. 23  Inadempimenti - Sanzioni
Art. 24  Revoca della concessione
Art. 25  Riscatto
Art. 26  Indennizzo per il riscatto
Art. 27  Provvisionale
Art.   28    Tariffe,  contributi  di  allacciamento,  condizioni  di
fornitura e di contratto
Art. 29  Perequazione tariffaria: corrispettivi del servizio
Art. 30  Rapporti con Amministrazioni e soggetti esteri
Art. 31  Efficienza degli impianti
Art. 32  Contratti di appalto, somministrazione e fornitura
Art. 33  Brevetti
Art. 34  Sicurezza del lavoro
Art. 35  Bilancio, documentazione contabile - Relazioni statistiche
Art. 36  Collegio arbitrale
Art. 37  Clausola generale di rinvio
 
                               Art. 1
                     (Oggetto della convenzione)
 
1.  La presente convenzione, a norma dell'art. 14, secondo comma, del
D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto  1992  n.
359,   ed  in  relazione  a  quanto  precisato  in  premessa,  regola
l'esercizio, nel territorio nazionale, delle attivita' di  trasporto,
trasformazione,  distribuzione  e  vendita dell'energia elettrica, da
qualsiasi fonte prodotta, attribuite  all'ENEL  Spa,  a  norma  degli
artt.  14, primo comma, e 15, primo comma, della stessa legge, con le
esclusioni di cui al successivo articolo 2, comma 1 e fatti  salvi  i
diritti  delle imprese elettriche degli enti locali di cui al secondo
comma dello stesso articolo.
2. L'esercizio delle  attivita'  di  produzione  e'  regolato,  nella
presente  convenzione,  limitatamente  agli  aspetti  concernenti  il
conferimento di  dette  attivita'  ad  una  societa'  separata  e  le
modalita'  relative  alla  programmazione  e  realizzazione dei nuovi
impianti di generazione, di cui, rispettivamente, ai successivi artt.
11 e 13.
 
                               Art. 2
                            (Esclusioni)
 
1. Non  formano  oggetto  della  concessione  le  seguenti  attivita'
escluse   dalla   riserva  di  attivita'  elettriche  a  norma  delle
disposizioni legislative che regolano la materia:
  a) le attivita' esercitate secondo le disposizioni contenute  negli
artt. 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991 n. 9;
  b) le attivita' esercitate dalle imprese elettriche di cui all'art.
4,  n.  8  della  legge  6  dicembre  1962  n.  1643, come modificato
dall'art. 7, primo comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 10;
  c) le attivita' esercitate  dalle  imprese  elettriche  degli  enti
locali,  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, a norma del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235.
2. Non  formano  altresi'  oggetto  della  concessione  le  attivita'
elettriche  gia'  esercitate  dalle  imprese  elettriche  degli  enti
locali,  le  quali  restano  regolate  dalle  disposizioni  contenute
nell'art. 3, comma 8, della legge 481/1995.
 
                               Art. 3
                    (Finalita' della concessione)
 
Il servizio cui sono preordinate le attivita' regolate dalla presente
convenzione dovra' essere esercitato per il perseguimento dei fini di
utilita'  generale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre
1962 n. 1643, nonche' delle finalita' di cui  all'art.  1,  comma  1,
della legge 481/1995.
 
                               Art. 4
                  (Obblighi del servizio pubblico)
 
Le  attivita'  di  cui  al precedente art. 1 saranno esercitate dalla
Concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di  fornitura
dell'energia  elettrica  nel  territorio  nazionale,  alle condizioni
previste dalla presente convenzione e dal contratto di  programma  di
cui  al  successivo  art.  7,  nel  rispetto delle prescrizioni e dei
principi contenuti nelle  disposizioni  legislative  e  regolamentari
vigenti e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di
rispettiva  competenza,  dalla  Amministrazione  e  dalla  Autorita',
nonche'  nel  rispetto  dei  regolamenti, direttive e raccomandazioni
comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche ema-
nate  dagli  organismi  nazionali  ed  internazionali  competenti  in
materia,   a   decorrere  dal  loro  effettivo  recepimento,  nonche'
adeguandosi alle direttive che l'Amministrazione  emanera'  ai  sensi
della presente convenzione.
 
                               Art. 5
                 (Obblighi del servizio universale)
 
1.  La  Concessionaria, oltre all'osservanza degli obblighi di cui al
precedente art. 4,  e'  tenuta  anche  all'adempimento  di  tutte  le
obbligazioni  di interesse economico generale connesse alla fornitura
del servizio universale come definito dalla presente convenzione,  in
applicazione  di  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 12, lettera f)
della legge 481/1995.
2. A tal fine ed in relazione a quanto stabilito nel precedente  art.
3,  per  obbligazioni  di  interesse  economico generale si intendono
quelle dirette a predisporre la programmazione, a lungo termine,  dei
mezzi  di  copertura  della  domanda,  secondo  quanto  stabilito  al
successivo art. 13 ed a promuovere  la  diffusione  del  servizio  su
tutto  il territorio nazionale, con l'obbligo, per la Concessionaria,
di contrattare con  chiunque  richieda  le  prestazioni  che  formano
oggetto  del  servizio  stesso, osservando la parita' di trattamento,
nei limiti della legislazione vigente e predisponendo tutti i mezzi e
le misure necessari allo scopo, nel quadro delle esigenze di sviluppo
definito a norma dell'art. 2, comma 21, della legge 481/1995.
3. Rientrano, altresi', tra le obbligazioni  di  interesse  economico
generale   quelle  connesse  con  il  perseguimento  degli  obiettivi
generali della concessione indicati all'art. 6, comma 1, lettere  a),
e),   f)   della   presente  convenzione  e  quelle  derivanti  dalle
disposizioni della legge 9 gennaio 1991 n. 9 in materia  di  scambio,
vettoriamento  e  cessione dell'energia elettrica prodotta da imprese
diverse dalla Concessionaria nonche', infine,  quelle  connesse  alla
prestazione   dei  servizi  di  riserva,  controllo  della  rete,  di
dispacciamento e di regolazione.
 
                               Art. 6
               (Obiettivi generali della concessione)
 
1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in  relazione  a
quanto  stabilito nell'art. 2, comma 36, della legge 481/1995, dovra'
tenere presenti i seguenti obiettivi generali:
  a)  assicurare  che  il  servizio  sia  erogato  con  carattere  di
sicurezza,  affidabilita'  e  continuita'  nel  breve,  medio e lungo
periodo,  sotto  l'osservanza   delle   direttive   impartite   dalla
competente  Autorita' di regolazione, ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettera h) della legge  481/1995,  predisponendo  le  misure  atte  a
garantire  che  siano soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze degli
utenti, ivi comprese quelle  degli  anziani  e  dei  disabili,  e  la
parita'  di  condizioni  economiche e normative per ogni categoria di
utenza;
  b)  promuovere  gli  interventi  volti a migliorare la qualita' e i
rendimenti  del  proprio  sistema  di  trasmissione  e  distribuzione
dell'energia  elettrica  in  conformita'  agli  indirizzi di politica
industriale volti allo sviluppo dell'innovazione tecnologica;
  c) adottare  tutti  gli  interventi  volti  al  controllo  ed  alla
gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
  d)  potenziare  le azioni di assistenza, consulenza ed informazione
rivolte agli utenti per favorire l'uso razionale dell'energia;
  e)  concorrere  a  promuovere  lo  sviluppo  degli   impianti   che
utilizzano fonti rinnovabili;
  f)  concorrere  a  promuovere,  nell'ambito  delle sue competenze e
responsabilita', la tutela dell'ambiente, la sicurezza degli impianti
e la salute degli addetti, adottando le misure idonee a contenere  le
emissioni  inquinanti,  con la gradualita' consentita dalla normativa
vigente e dalle esigenze connesse  alla  funzionalita'  del  servizio
elettrico;
  g)  svolgere le azioni volte a promuovere l'indipendenza energetica
del Paese ed a garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  dei
combustibili,  diversificando le aree di acquisizione e le fonti, con
l'obiettivo di assicurare  la  continuita'  dei  rifornimenti  in  un
contesto  di competitivita' ed economicita' sempre in conformita' con
gli indirizzi di politica energetica del Governo;
  h)  destinare  adeguate  risorse  ai  fini   della   formazione   e
qualificazione  professionale  del  personale, affinche' esso risulti
sempre perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni
richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli  impianti  e,
piu'  in  generale,  per lo svolgimento delle attivita' oggetto della
concessione.
2. L'Amministrazione e la Concessionaria coopereranno nei  rispettivi
ruoli  per  il  conseguimento  delle indicate finalita', nel rispetto
dell'esigenza della Societa'  di  assicurare,  con  riferimento  alle
attivita'   oggetto   della  concessione,  la  propria  capacita'  di
finanziamento ed il conseguimento di un'adeguata redditivita'.
 
                               Art. 7
                      (Contratto di programma)
 
Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata  in  vigore
del    decreto    di   approvazione   della   presente   convenzione,
l'Amministrazione e la Concessionaria, in relazione a quanto previsto
dall'art.  2,  comma  36,  della  legge  481/1995,  stipuleranno   un
contratto   di  programma  che  definira',  tra  l'altro,  gli  scopi
specifici e gli obblighi reciproci da  perseguire  nello  svolgimento
del   servizio   e   mediante   il   quale   si   provvedera'   anche
all'aggiornamento del contratto di programma in data 10 aprile  1991.
Tale  ultimo  contratto restera' in vigore sino alla stipulazione  di
quello  che  sara'   sottoscritto   a   norma   del citato   art.  2,
comma 36, della legge 481/1995.
 
                               Art. 8
                            (Sede legale)
 
1.  La  Societa'  ha  sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3, ove
domicilia agli effetti della presente convenzione.
2.  Eventuali  variazioni  della sede legale e del domicilio dovranno
essere comunicate all'Amministrazione.
3. La sede legale dovra' essere comunque nel territorio nazionale.
 
                               Art. 9
                           (Scopo sociale)
 
1. L'esercizio delle attivita' indicate  all'art.  1  deve  rientrare
nello scopo sociale della Societa'.
2.  La Societa' potra' esercitare, anche attraverso partecipazioni in
societa' di capitali, in Italia ed  all'estero,  qualsiasi  attivita'
funzionalmente  ed  immediatamente  connessa  a  quelle oggetto della
concessione e strumentale al loro esercizio.
 Tra    le    attivita'    funzionalmente     connesse     rientrano,
esemplificativamente:
 -      la   costruzione   di   impianti  di  produzione,  trasporto,
trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica,
 - l'approvvigionamento e la  logistica  dei  combustibili  necessari
all'alimentazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica
utilizzati per l'esercizio della concessione;
 -   la   produzione   di  energia  elettrica  all'estero,  anche  in
associazione   o   compartecipazione   con   soggetti   terzi,    per
l'importazione nel territorio nazionale;
 -  altre  attivita', quali, sempre esemplificativamente, la gestione
del  patrimonio  immobiliare  della   Societa',   le   attivita'   di
informatica  e  di  telematica,  le  attivita'  di  ricerca,  studio,
consulenza e progettazione.
 
                               Art. 10
             (Partecipazioni societarie e acquisizioni)
 
1. La Societa', nei limiti e con l'osservanza degli obblighi  di  cui
al  successivo comma, potra' svolgere attivita' diverse da quelle in-
dicate  nell'art.  9  della  presente  convenzione,  in   Italia   ed
all'estero,   solo   attraverso  separate  societa'  di  capitali,  a
condizione  che  le  sue  risorse  gestionali  e  la  sua   struttura
finanziaria  rimangano  idonee al regolare funzionamento del servizio
elettrico nel territorio nazionale.
  L'Amministrazione potra' eseguire accertamenti  e  verifiche  sulla
osservanza di tale condizione.
2.  La  Societa' potra' assumere partecipazioni societarie, dirette e
indirette, in Italia, nei settori  di  attivita'  diversi  da  quello
elettrico,  indicato  all'art.  9), in misura non superiore al 5% del
capitale azionario della societa' partecipata. Le  comunicazioni  che
la  Concessionaria e' tenuta a trasmettere alla Commissione Nazionale
per   le   Societa'   e   la   Borsa    saranno    trasmesse    anche
all'Amministrazione.
  Le  partecipazioni  superiori  a  tale  misura  sono  soggette alla
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione,  che  si  pronuncera'
entro 60 giorni dalla data della richiesta.
3.  La  Concessionaria non potra' acquisire altre imprese o assumere,
anche indirettamente, partecipazioni nel settore elettrico  nazionale
che  siano  incompatibili  con  gli obiettivi generali e gli obblighi
definiti  nella  presente  convenzione  e  nella   legge   istitutiva
dell'Autorita'.
  A  tal  fine le acquisizioni o partecipazioni di cui sopra dovranno
essere   preventivamente   comunicate   all'Amministrazione   e    la
Concessionaria  non  potra'  darvi corso se la stessa Amministrazione
abbia  rappresentato,  entro   60   giorni,   motivate   ragioni   di
incompatibilita' con gli obiettivi della concessione.
4.  La  concessionaria resta in tutti i casi obbligata all'osservanza
delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato.
 
                               Art. 11
          (Societa' per la produzione di energia elettrica)
 
1. Entro 6 mesi dalla scadenza del termine  previsto  dal  successivo
art.  18, la Concessionaria e' tenuta a promuovere la costituzione di
una  societa'  per  azioni,  interamente   posseduta   dalla   stessa
Concessionaria  ed  alla  quale,  entro  il  successivo anno, saranno
trasferiti tutti i beni e rapporti, attivita' e passivita',  relativi
alla  produzione dell'energia elettrica, ivi compresa una quota parte
dei debiti del patrimonio conferito.
2.  L'obbligo   di   cui   al   comma   precedente   e'   subordinato
all'applicabilita',  alle operazioni di conferimento, del trattamento
fiscale di cui all'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218  e  suc-
cessive modificazioni.
3.   I  rapporti  tra  la  Concessionaria  e  la  societa'  di  nuova
costituzione saranno  regolati  da  una  sub-concessione,  che  sara'
approvata  dall'Amministrazione,  a  norma  di  quanto  previsto  dal
successivo art. 12.
  Qualora, a seguito di modifiche legislative del  sistema  elettrico
nazionale,  le  attivita'  di  produzione  non dovessero piu' formare
oggetto  di  concessione,  la  Societa'  gia'  Concessionaria  dovra'
detenere  il  controllo  della  societa' di nuova costituzione in una
delle forme previste dall'art. 2359 cod.civ..
 
                               Art. 12
                          (Sub-concessioni)
 
Per  motivate   esigenze   di   razionalizzazione   o   di   migliore
organizzazione  del  servizio,  la  Societa' puo' sub-concedere una o
piu' delle attivita' che formano oggetto della presente  convenzione,
ad  altre  societa',  da  essa interamente partecipate o  partecipate
unitamente ad altra impresa Concessionaria. La  sub-concessione  deve
essere  autorizzata  dall'Amministrazione,  la  quale  approvera'  la
relativa  convenzione;  la  convenzione  di  sub-concessione   dovra'
prescrivere l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi
obblighi  e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando,
comunque,  la  Societa'  responsabile  del  loro  adempimento   verso
l'Amministrazione.
 
                               Art. 13
            (Norme relative alle attivita' di trasporto,
                   programmazione e coordinamento)
 
1.  Al fine di assicurare lo sviluppo degli impianti, necessario alla
copertura della domanda a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma
3, della legge 6 dicembre  1962  n.  1643  ed  in  adempimento  degli
obblighi  di  servizio  universale, la Concessionaria, fatte salve le
eventuali,  successive  modifiche  legislative  e  sotto l'osservanza
delle direttive, condizioni e modalita' di cui al successivo comma  4
dovra' predisporre, nella sua qualita' di Concessionaria del servizio
di  trasmissione  sulla  rete  nazionale ed in conformita' alle linee
generali definite dal Governo in materia di  politica  energetica,  i
programmi  pluriennali  scorrevoli,  a periodicita' annuale, relativi
alla copertura del fabbisogno di energia elettrica, in conformita'  a
quanto  disposto  dalla  legge  18 dicembre 1973 n. 880 e dalle altre
disposizioni  vigenti  in  materia,  tenendo  conto  del  prevedibile
andamento  dei  fabbisogni e degli obiettivi generali di cui all'art.
6) lettere b) e c), nonche' delle previste cessioni,  alla  Societa',
dell'energia  elettrica  prodotta  con  impianti  alimentati da fonti
convenzionali rinnovabili ed assimilate, ai sensi della  legge  n.  9
del 9 gennaio 1991.
2.  I programmi di cui al comma precedente saranno predisposti tenuto
conto delle indicazioni e proposte elaborate da un apposito  Comitato
Consultivo  di  Garanzia  per  la  Programmazione ed il Coordinamento
delle  attivita'  elettriche,  che  sara'  costituito  dal  Ministero
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  entro  sei mesi
dall'approvazione della presente Convenzione al quale  parteciperanno
i  rappresentanti  della  Concessionaria,  della organizzazione delle
imprese  elettriche  degli  enti  locali  e  delle  associazioni   di
categoria  delle imprese autoproduttrici di energia elettrica e delle
imprese elettriche minori.
3. I programmi di cui ai commi precedenti ed i relativi aggiornamenti
sono sottoposti dalla Societa' al  Ministro  per  l'approvazione.  La
Societa'  e'  tenuta  inoltre,  a  norma  dell'art. 4 del Decreto del
Ministro dell'Industria, del  Commercio  e  dell'Artigianato  del  25
settembre  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 235 del 6
ottobre 1992, a trasmettere allo stesso Ministro, entro 90 giorni dal
termine  di  ciascun  semestre,  una   relazione   aggiornata   sulle
iniziative   nel   settore   elettrico   comprendente   gli  impianti
programmati dai produttori terzi, dalle imprese elettriche degli enti
locali, nonche' gli impianti programmati dalla Societa'.
4. Al fine di assicurare l'esercizio  coordinato  degli  impianti  di
generazione e di trasmissione a norma del citato art. 1, terzo comma,
della  legge  6  dicembre  1962  n.  1643  la  Societa', sempre quale
Concessionaria   delle   attivita'   di   trasmissione   dell'energia
elettrica,  dovra'  provvedere, sotto l'osservanza delle direttive di
cui al successivo quinto  comma,  al  coordinamento  delle  attivita'
esercitate  dalle  imprese elettriche diverse dall'ENEL Spa, ai sensi
delle disposizioni di legge vigenti all'atto della entrata in  vigore
del D.L. 11 luglio 1992 n. 333.
5.  Il  Ministro,  con  suo  decreto,  impartira' le direttive che la
Concessionaria e' tenuta ad osservare, nell'esercizio delle  funzioni
di  cui  ai  commi precedenti, allo scopo di conseguire gli obiettivi
generali di cui all'art. 6):
  -  nella  fase  di  programmazione  a  medio-lungo  periodo   delle
iniziative volte a realizzare nuovi impianti di generazione;
  -  nella fase di esercizio e di manutenzione degli impianti, sia di
generazione, sia di trasmissione;
  - nella fase di controllo e di intervento necessaria per assicurare
l'equilibrio istantaneo del carico e l'ottimizzazione dei rendimenti.
  Le  direttive  concernenti la realizzazione dei nuovi impianti, per
quanto di competenza dell'Amministrazione, dovranno prevedere, anche,
in conformita' agli indirizzi che l'Unione Europea dovesse  impartire
in  tal senso ed alle relative norme di recepimento, la realizzazione
della  capacita'  di   generazione   sulla   base   di   criteri   di
competitivita'  e  concorrenza,  in condizioni di reciprocita' con le
imprese degli Stati esteri e nel rispetto delle esigenze di sicurezza
del servizio, nonche' di quelle finalizzate alla valorizzazione delle
fonti rinnovabili ed assimilate, con l'obbligo per  la  Societa',  in
difetto  di  offerte  da  parte  di  altri  operatori,  di provvedere
comunque alla realizzazione degli  impianti  previsti  nei  programmi
approvati a norma del precedente comma 3.
  Le   direttive   concernenti   il   coordinamento  delle  attivita'
elettriche, sempre per quanto di  competenza  della  Amministrazione,
dovranno  assicurare  alle  funzioni  esercitate dalla Concessionaria
caratteri di imparzialita' e trasparenza, predeterminando i parametri
di ottimizzazione  del  rendimento  degli  impianti  secondo  criteri
oggettivi  ed  indipendentemente  dalla  appartenenza  degli impianti
stessi.
6. Le direttive di cui al comma precedente saranno  impartite  tenuto
conto  delle  proposte  e  delle  indicazioni  formulate dal Comitato
Consultivo di Garanzia di cui al precedente comma 2.
7. La Concessionaria, in conformita'  alle  direttive  che  dovessero
essere  in  tal  senso  impartite  dall'Unione  Europea,  e' tenuta a
promuovere, nei termini e secondo le modalita' che  saranno  definiti
dall'Amministrazione,  la  costituzione  di  una  societa' avente per
scopo  l'esercizio  della  attivita'  di  trasmissione   dell'energia
elettrica e quelle ad essa connesse.
  In tal caso la Concessionaria provvedera' a trasferire tutti i beni
ed i rapporti inerenti l'esercizio di tali attivita' alla societa' di
nuova  costituzione, alla quale potranno partecipare anche le imprese
elettriche  degli enti locali, previa verifica della  loro  idoneita'
da  parte  della  Amministrazione  e  nella  salvaguardia dei diritti
attribuiti alle stesse dall'art. 3 comma 8 della Legge  481/1995;  la
partecipazione  di  ciascuna  delle  suddette  imprese  dovra' essere
commisurata alla quota  percentuale  delle  attivita'  elettriche  di
produzione  e  di distribuzione da essa esercitate rispetto al totale
nazionale.
  L'obbligo di cui al presente  comma  si  intende  subordinato  alla
applicabilita'  del  trattamento fiscale indicato nel precedente art.
11, comma 2.
8. I rapporti tra la Concessionaria e la societa'  di  cui  al  comma
precedente  saranno  regolati  da una convenzione di sub-concessione,
soggetta  alla  approvazione  della  Amministrazione  a   norma   del
precedente art. 12.
 
                             CONVENZIONE
              DI CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' ELETTRICHE
                            ALL'ENEL SPA
                               Art. 14
          (Norme relative alle attivita' di distribuzione)
 
1.   Nell'esercizio   delle  attivita'  di  distribuzione  e  vendita
dell'energia elettrica, la Concessionaria,  oltre  all'osservanza  di
tutti  gli  obblighi  di  cui  ai  precedenti  artt.  4  e  5  e', in
particolare, tenuta al rispetto  dei  livelli  generali  di  qualita'
riferiti  al  complesso  delle prestazioni e dei livelli specifici di
qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente.
2. A norma dell'art. 3, comma 8, della legge 481/1995 i rapporti  tra
le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL Spa restano regolati
da  convenzioni  da  stipularsi  con  riferimento ad una convenzione-
quadro tra la stessa ENEL Spa e l'organizzazione di  categoria  delle
imprese  interessate,  ai  sensi  dell'art.  21 della legge 9 gennaio
1991, n. 9.
   La convenzione-quadro e le  convenzioni  con  le  singole  imprese
costituiscono   parte   integrante  e  sostanziale  della  disciplina
contenuta  nella  presente   convenzione   e   sono   soggette   alla
approvazione  del  Ministro  dell'Industria, Commercio e Artigianato.
Lo stesso Ministro, sentite le parti, emana con  proprio  decreto  la
convenzione-quadro  e  le singole convenzioni, qualora esse non siano
state stipulate entro il termine, rispettivamente, di  1  anno  dalla
data  del  decreto  che  approva  la presente convenzione e di 1 anno
dalla data di approvazione o di emanazione della convenzione-quadro o
da  quella,  se  successiva,  della  stipula  della  convenzione   di
concessione per l'impresa interessata.
3.  La  convenzione-quadro  dovra'  conformarsi alle disposizioni, in
quanto applicabili, di cui al decreto  del  Ministro  dell'Industria,
Commercio e Artigianato del 10 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1992.
   La  convenzione-quadro,  oltre a definire le modalita' destinate a
regolare, in sede di convenzione con le singole imprese,  la  materia
relativa   alle   cessioni,   scambi   e  vettoriamenti  dell'energia
elettrica, dovra',  in  particolare,  contenere  i  criteri  volti  a
regolare la ripartizione delle zone di distribuzione e l'acquisizione
della  nuova  utenza  nelle aree territoriali in cui le imprese degli
enti locali esercitano l'attivita' promiscuamente con l'ENEL Spa.
   Tali criteri saranno diretti  a  promuovere  l'ottimizzazione  dei
sistemi  di  distribuzione  locale ed il piu' razionale assetto delle
reti, sia sotto l'aspetto  tecnico  sia  sotto  quello  del  migliore
impiego  delle risorse, nel rispetto dei livelli generali e specifici
di qualita' del servizio prescritti dall'Autorita'.
4. La convenzione quadro dovra'  anche  definire,  sulla  base  degli
indirizzi che saranno stabiliti dall'Amministrazione, i criteri volti
a   favorire,   nell'ambito   dell'ottimizzazione   dei   sistemi  di
distribuzione locale ed alle condizioni di cui al successivo comma 5,
un  aumento  della quota di distribuzione che risulta attribuita alle
imprese degli enti locali all'atto dell'approvazione  della  presente
convenzione,  senza  che  cio'  debba  determinare,  con  riferimento
all'applicazione della tariffa unica nazionale ed  agli  obblighi  di
servizio  universale,  l'insorgere  di rendite di posizione. Qualora,
per effetto di quanto previsto dal presente comma, occorra  procedere
a  trasferimenti  di  impianti,  il  valore di essi sara' determinato
secondo gli stessi criteri stabiliti al successivo art. 26.
5.  L'esecuzione  degli  accordi  relativi  all'assegnazione  di  una
maggiore  quota  di  distribuzione alle imprese elettriche degli enti
locali e' subordinata alla  verifica  da  parte  dell'Amministrazione
della  idoneita'  delle  imprese, sulla base degli indirizzi definiti
dalla stessa Amministrazione a norma del precedente comma 4, e  nella
salvaguardia  dei diritti attribuiti alle imprese stesse dall'art. 3,
comma 8, della legge 481/1995.
6.   Fermo   restando   quanto   stabilito   ai   precedenti   commi,
l'ottimizzazione  e  razionalizzazione  dei  sistemi di distribuzione
dove operano le imprese elettriche degli enti locali,  dovra'  essere
perseguita anche, ove possibile, mediante la costituzione di societa'
o  consorzi tra l'ENEL Spa e le imprese concessionarie locali in modo
da favorire l'unificazione dei servizi connessi alla distribuzione  e
la riduzione dei relativi costi.
 
                               Art. 15
      (Poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas)
 
Restano  fermi,  per  le  materie  relative  alla  produzione ed alla
erogazione del servizio e per tutte le altre  materie  oggetto  della
presente  convenzione, i poteri attribuiti alla Autorita' dalla legge
481/1995.
 
                               Art. 16
                      (Regolamento di servizio)
 
Ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  37,  della  legge
481/1995  e  sotto l'osservanza delle direttive che saranno impartite
dalla Autorita', ai sensi dell'art. 2, comma  12,  lettera  h)  della
legge  citata,  la Societa' e' tenuta a predisporre un Regolamento di
servizio nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa legge.
Il testo del Regolamento sara'  trasmesso  dalla  Concessionaria  sia
alla Amministrazione e sia alla Autorita'.
Le  determinazioni adottate dalla Autorita', ai sensi del citato art.
2, comma 12, lettera h) della stessa legge, sono inserite di  diritto
nel Regolamento.
 
                               Art. 17
                         (Carta dei servizi)
 
In  applicazione  di  quanto  disposto  dall'art.  2  del D.P.C.M. 18
settembre 1995, la Societa', entro il 17 gennaio 1996, adottera',  ai
sensi  dell'art.  2 della legge 11 luglio 1995, n. 273  la "Carta dei
servizi del settore elettrico", sulla base dei criteri indicati dalla
direttiva sui  principi  dell'erogazione  dei  servizi  pubblici  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, e dallo schema
generale di riferimento di cui al citato Decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
La  Societa' dara' adeguata pubblicita' agli utenti ed inviera' copia
della Carta alla Autorita', alla Amministrazione ed  al  Dipartimento
della funzione pubblica.
 
                               Art. 18
                       (Separazione contabile)
 
In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  3, comma 8 della legge
481/1995 e sotto l'osservanza delle direttive che  saranno  impartite
dalla  Autorita'  ai  sensi  dell'art.  2, comma 12, lettera f) della
stessa legge, la Societa' e' tenuta ad adottare, entro il 18 novembre
1997, un sistema  di  separazione  contabile  ed  amministrativa,  in
particolare  per le fasi relative alla attivita' di generazione, sino
a quando non trovera' applicazione  quanto  disposto  dal  precedente
art.  11, e per quelle relative alla trasmissione, alla distribuzione
e ad ogni altra indicata dall'Autorita', come se  le  stesse  fossero
gestite da imprese separate.
 
                               Art. 19
           (Modalita' di aggiornamento della convenzione)
 
1.  L'Amministrazione e la Societa' procederanno agli aggiornamenti e
revisioni della presente convenzione ritenuti opportuni, o quando gli
stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.
2. L'Amministrazione e la Societa' procederanno agli aggiornamenti  e
revisioni   anche  su  proposta  avanzata  dall'Autorita',  ai  sensi
dell'art. 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 481/1995.
3.  Le  parti  procederanno,  altresi',  ad  adeguare   la   presente
convenzione   alle  modifiche  che  dovessero  essere  introdotte  da
disposizioni comunitarie o  dal  legislatore  nazionale,  nel  quadro
normativo   che   regola   l'ordinamento   del  settore  elettrico  e
l'esercizio delle relative  attivita',  con  particolare  riferimento
alle  modifiche  che  dovessero  incidere  sui  diritti  di esclusiva
attribuiti dalla legislazione vigente alla Concessionaria.
4. In  conformita'  alla  premessa  della  presente  convenzione,  le
modifiche  normative  di  cui al precedente comma non daranno titolo,
alla Concessionaria, di pretendere indennizzi o  risarcimenti,  fatti
salvi,    naturalmente,    i    diritti   conseguenti   all'eventuale
trasferimento a  terzi  di  beni  della  societa'  e  ferma  restando
l'esigenza   di   assicurare,   in   sede   tariffaria,  alla  stessa
Concessionaria,  una   sufficiente   capacita'   finanziaria   e   la
possibilita'  di  ricorrere  autonomamente  al  mercato dei capitali,
nonche' adeguate  capacita'  di  economicita'  e  redditivita'.  Tali
capacita'  dovranno essere assicurate anche in relazione alla mancata
utilizzazione   degli   impianti   realizzati   dalla   Societa'   in
applicazione  degli  obblighi  di  legge  vigenti  pro-tempore, degli
obblighi di concessione e delle direttive dell'Autorita'.
 
                               Art. 20
                (Poteri di intervento dell'Autorita')
 
Lo svolgimento del servizio all'utenza e l'osservanza delle direttive
impartite  dall'Autorita'  sono  soggette  ai poteri di controllo, di
intervento e di  verifica,  nonche'  ai  poteri  sanzionatori,  della
stessa Autorita', in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma
12,  lettere  c),  d),  g),  h),  m),  n),  p) e comma 20 della legge
481/1995.
 
                               Art. 21
            (Poteri di intervento della Amministrazione)
 
1. La Societa', fermo restando quanto disposto  dal  precedente  art.
20, e' soggetta alla vigilanza della Amministrazione per tutto quanto
attiene  alla competenza di quest'ultima, in tema di osservanza degli
obblighi assunti dalla Concessionaria,  per  il  perseguimento  delle
finalita'  ed  obiettivi  di  cui  agli  artt.  3  e 6 della presente
convenzione.
2. A tal fine la Societa' dovra' fornire alla  Amministrazione  -  su
ragionevole richiesta della stessa - le informazioni e quant'altro la
Amministrazione  riterra' necessario secondo le modalita' piu' appro-
priate.
3.  La  Amministrazione,  nell'ambito   delle   proprie   competenze,
esercitera'  i  poteri ad essa attribuiti dalla presente convenzione,
dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti  le  attivita'
oggetto  della  concessione,  in  modo da agevolare il raggiungimento
delle finalita' di utilita' pubblica perseguite dalla  Societa',  nel
rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestivita'
ed economicita' del servizio.
 
                               Art. 22
                     (Durata della concessione)
 
La concessione regolata dalla presente convenzione ha la durata di 40
anni  a  decorrere dall'11 luglio 1992 ed e' rinnovabile se non venga
data disdetta, da una delle parti, con preavviso  di  almeno  5  anni
prima   della  scadenza.  In  difetto,  la  presente  convenzione  si
proroghera' per un periodo corrispondente al ritardo  nella  notifica
del preavviso.
 
                               Art. 23
                     (Inadempimenti - Sanzioni)
 
1.  Nei  casi  previsti dall'art. 2, comma 20, lettera c) della legge
481/1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla
Societa' pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione  del
servizio  elettrico,  l'Amministrazione,  su proposta dell'Autorita',
avanzata ai sensi dell'art. 2,  comma  12,  lettera  o)  della  legge
481/1995,   puo'   disporre  la  sospensione  o  la  decadenza  della
concessione, sotto l'osservanza delle seguenti modalita'.
  L'Amministrazione,  prima  di  adottare  il  provvedimento,  dovra'
contestare  alla Concessionaria gli addebiti ed assegnare alla stessa
un  congruo  termine  per  fornire  le  sue  giustificazioni  o   per
provvedere agli adempimenti dovuti.
2.  Decorso  infruttuosamente  il  termine,  l'Amministrazione potra'
eseguire,  o  far  eseguire,  a  spese   della   Concessionaria,   le
prestazioni  non  adempiute,  anche  ricorrendo, se il rimedio appare
necessario ed indifferibile, alla nomina, con  Decreto  Ministeriale,
di un Commissario delegato al compimento dell'atto.
3.    L'Amministrazione,    qualora    ritenga    insufficienti    le
giustificazioni fornite dalla Societa', e qualora non sia  esperibile
o  efficace  il  rimedio  di  cui  al precedente comma 2, potra', con
proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o  decadenza
con un preavviso, rispettivamente, di 2 mesi e di un anno.
  Nel  provvedimento  che  dispone  la  sospensione della concessione
dovra' essere indicata la durata, che non potra' essere superiore a 6
mesi.
4. Qualora l'Amministrazione ritenga di  respingere  la  proposta  di
sospensione  o  di  decadenza  avanzata dall'Autorita', si applica la
disposizione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 481/1995.
5. Durante i periodi di sospensione della concessione,  le  attivita'
di cui alla presente convenzione si intendono esercitate direttamente
dallo Stato.
  A  tal  fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e  pre-
via   deliberazione   del   Consiglio   dei  Ministri,  nominera'  un
Commissario che provvedera' ad adottare tutti i  provvedimenti,  atti
ed  interventi  necessari  allo svolgimento del servizio avvalendosi,
per lo scopo, dei mezzi, del personale e della  organizzazione  della
Societa'.
  Alla  stessa  Societa'  sara'  accreditato l'importo spettantele di
quanto  percetto  per  il  periodo  indicato  nel  provvedimento   di
sospensione   e  saranno  addebitate  le  spese;  entro  i  sei  mesi
successivi al termine del periodo  di  sospensione  sara',  comunque,
corrisposta  alla  Societa'  una  somma,  a titolo di provvisionale e
salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata  della
sospensione,  della  media  degli  utili  della  Societa' nell'ultimo
triennio,  riferita  alle   attivita'   che   formano   oggetto   del
provvedimento.
  Il  periodo  di  sospensione  non  ha  effetto  sulla  durata della
concessione.
6. In caso di decadenza, l'Amministrazione  esercitera'  il  riscatto
secondo  le modalita' di cui all'art. 25, corrispondendo l'indennizzo
previsto dall'art. 26 della presente convenzione.
7. Sotto l'osservanza dei termini e condizioni previsti nel  presente
articolo,  i provvedimenti di sospensione o decadenza potranno essere
adottati dall'Amministrazione anche indipendentemente dalla  proposta
dell'Autorita'.
8.  Qualora  si  verifichino  eventi non imputabili alla Societa' che
possano  rendere  difficile,  o   temporaneamente   impossibile,   la
prestazione   da   parte   della  Societa'  del  servizio  elettrico,
l'Amministrazione,  valutato  il  parere  della  Societa',  avra'  la
facolta',  tenuto  conto della gravita' della situazione, di indicare
alla Societa' l'adozione di ogni ragionevole misura o  provvedimento,
da  realizzare,  se  necessario,  anche  con il concorso della stessa
Amministrazione, per fronteggiare la situazione  particolare,  sempre
avendo riguardo alle esigenze della Societa' di cui all'art. 6, comma
2.  L'Amministrazione  e'  tenuta,  in  ogni caso, ad indennizzare la
Societa' per gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti  direttamente
dalle misure adottate su indicazione della Amministrazione.
 
                               Art. 24
                     (Revoca della concessione)
 
1.  Nel  rispetto  dell'art.  14, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992 n.
333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359,
e  ricorrendo  le  condizioni  di  cui   al   successivo   comma   2,
l'Amministrazione,  dopo  avere  assegnato  alla  Societa' un congruo
termine per fornire informazioni  e  valutazioni,  puo'  revocare  la
concessione,  tenuto  conto delle esigenze del servizio e dei diritti
della Societa'.
2. La revoca puo' essere disposta a condizione che, per  sopravvenuti
motivi  di  pubblico  interesse,  la  concessione di cui all'art. 14,
primo comma, D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito  come  sopra,  si
riveli non piu' idonea al perseguimento dei fini di utilita' generale
di cui all'art. 3 della presente convenzione.
3.  In  caso di revoca la Amministrazione esercitera' il riscatto con
le modalita' di cui all'art. 25, corrispondendo l'indennizzo previsto
dall'art. 26 della presente convenzione.
4. Il provvedimento che dispone la revoca  della  concessione  dovra'
prevedere  un  periodo  di  preavviso  di  almeno tre anni per la sua
esecuzione.
 
                               Art. 25
                             (Riscatto)
 
1. Secondo  quanto  disposto  agli  artt.  23  e  24  della  presente
convenzione  per  i casi di decadenza e revoca, nonche' alla scadenza
della  concessione,  la  Amministrazione  riscattera'  i  beni  della
Societa' relativi alle attivita' oggetto della concessione.
2.  La  scadenza  della concessione, la decadenza e la revoca avranno
effetto alla data di esecuzione del riscatto che  dovra'  aver  luogo
entro  un  anno dalla scadenza del preavviso di cui, rispettivamente,
agli artt. 22, 23 e 24 della presente convenzione.
3. Con l'esecuzione del riscatto la Amministrazione  subentrera'  nei
diritti  della  Societa', nonche' nelle obbligazioni passive, esclusi
tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi,  che
siano  direttamente  in relazione alle attivita' in concessione ed ai
beni oggetto del riscatto.
4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso di
cui ai precedenti artt. 23, comma 3,   e 24,  comma  2,  la  Societa'
dovra' consegnare alla Amministrazione l'inventario dei beni, nonche'
un  elenco  descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le
attivita' in concessione ed i beni oggetto del riscatto, nei quali e'
previsto il subentro della Amministrazione ai  sensi  del  precedente
comma  3.  In  caso  di mancato adempimento della Societa', ovvero di
disaccordo  sull'individuazione  dei  predetti   beni,   diritti   ed
obbligazioni, a tale individuazione provvedera' la Amministrazione.
 
                               Art. 26
                    (Indennizzo per il riscatto)
 
1.  In  caso  di  riscatto  la  Amministrazione  corrispondera'  alla
Societa' un indennizzo che sara' determinato, d'intesa tra le  parti,
secondo  i  piu'  adeguati  criteri  valutativi,  mediando  il valore
patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditivita'  degli
stessi.
2.  Nella  determinazione  dell'indennizzo, l'elemento reddituale dei
beni oggetto del riscatto sara' rappresentato dal valore attualizzato
dei flussi di cassa futuri, al lordo degli  oneri  finanziari  ed  al
netto dei costi operativi, dei beni presi in considerazione.
  L'elemento   patrimoniale   sara'   rappresentato   dal   costo  di
ricostruzione a nuovo degli impianti e delle  altre  immobilizzazioni
oggetto del riscatto, al netto del degrado fisico e dell'obsolescenza
tecnica.
3.  Nel  caso  di riscatto conseguente a decadenza della concessione,
l'indennizzo dovra' tener conto del pregiudizio arrecato al  servizio
elettrico dall'inadempimento imputabile alla Societa'.
4.  La  corresponsione  dell'indennizzo  sara' effettuata senza alcun
aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Societa'.
 
                               Art. 27
                           (Provvisionale)
 
1. La Amministrazione potra' entrare nel possesso  dei  beni  oggetto
del   riscatto  anche  anteriormente  al  pagamento  dell'indennizzo.
Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, la
Amministrazione provvedera' a corrispondere alla Societa' una somma a
titolo di provvisionale.
2. La somma provvisionale sara' pari al valore del  patrimonio  netto
della Societa', risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3.  In  caso di decadenza, la somma provvisionale sara' depositata in
un conto corrente fruttifero vincolato all'ordine di  un  depositario
indipendente che verra' nominato di comune accordo tra le parti, fino
alla data di liquidazione dell'indennizzo.
 
                               Art. 28
               (Tariffe, contributi di allacciamento,
               condizioni di fornitura e di contratto)
 
1.  La  Societa' e' obbligata ad applicare a tutti i propri utenti le
tariffe, i contributi di allacciamento e le condizioni  di  fornitura
fissati dalle norme e disposizioni vigenti, salvo modifiche disposte,
ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 481/1995, dal Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dalla Autorita'.
2.  E'  facolta' della Societa', quando ne sussistano i presupposti e
le condizioni, proporre alla Autorita', in conformita' alle procedure
di cui all'art. 3, comma 4, della legge  481/1995,  nuove  tariffe  e
trattamenti particolari connessi a controprestazioni dell'utenza o ad
altre esigenze di carattere generale.
3. Le condizioni generali di contratto applicabili all'utenza servita
dalla  Societa'  sono  quelle  vigenti  per  le  diverse categorie di
utenze, all'atto della approvazione della presente convenzione, fatte
salve le  eventuali  modifiche  proposte  dalla  Autorita'  ai  sensi
dell'art. 2, comma 12, lettere d) e m) della legge 481/1995.
 
                               Art. 29
        (Perequazione tariffaria: corrispettivi del servizio)
 
Nell'ambito  dei  sistemi  di  perequazione  tra  i  diversi soggetti
esercenti il servizio, ed allo scopo di assicurare l'applicazione  di
identici  prezzi  di  vendita  sull'intero  territorio  nazionale,  i
corrispettivi del servizio spettanti alla Societa'  sono  determinati
con  provvedimenti  generali  emanati  ai sensi dell'art. 3, comma 6,
della legge 481/1995.
 
                               Art. 30
          (Rapporti con Amministrazioni e soggetti esteri)
 
1. L'Amministrazione stipula direttamente con  le  Amministrazioni  e
soggetti  esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente
convenzione, sentita la Societa'.
2. Gli accordi che la  Societa'  stipula  con  soggetti  esteri,  con
esclusione  di  quelli  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione  Europea,
dovranno essere comunicati alla Amministrazione.
3. Gli accordi della Societa'  con  Amministrazioni  estere  potranno
essere  stipulati previo parere favorevole della Amministrazione, che
si intendera' espresso ove  l'Amministrazione,  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.
 
                               Art. 31
                     (Efficienza degli impianti)
 
1.  La  Societa'  si  obbliga  a mantenere gli impianti necessari per
l'esercizio delle attivita' oggetto  della  concessione  in  perfetto
stato  di  funzionamento  eseguendo  tempestivamente  la manutenzione
ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.
2. Gli impianti dovranno essere eserciti dalla Societa'  in  modo  da
assicurare  la  regolarita'  di  funzionamento con l'osservanza delle
norme legislative e regolamentari in vigore.
3. La Societa' e' tenuta a riparare prontamente i  guasti,  dando  la
precedenza  agli  impianti  che  interessano la difesa e la sicurezza
dello Stato.
 
                               Art. 32
        (Contratti di appalto, somministrazione e fornitura)
 
1. Il ricorso della Societa', nei casi  consentiti,  a  contratti  di
appalto,  somministrazione e fornitura, non esonera la Societa' dalle
responsabilita' e dagli obblighi  ad  essa  derivanti  in  dipendenza
degli  impegni  assunti  verso l'Amministrazione e comunque derivanti
dalla convenzione.
2. La Societa' e' obbligata ad  eseguire  o  far  eseguire  i  lavori
secondo  aggiornati  ed  affidabili  criteri  tecnici  applicati  nel
settore elettrico.
3. In ogni caso la Societa' e'  tenuta  a  privilegiare  le  migliori
condizioni  di  mercato  al minor costo, nel rispetto della normativa
nazionale  e  comunitaria  in  materia  di  affidamento,  scelta  del
contraente e gestione dei lavori.
 
                               Art. 33
                             (Brevetti)
 
L'Amministrazione e' estranea a qualsiasi rapporto tra la Societa' ed
i  terzi  per  l'uso di brevetti, restando a carico della Societa' la
titolarita'  dei  diritti  e  la  responsabilita'  per  gli  obblighi
relativi ai brevetti medesimi.
 
                               Art. 34
                       (Sicurezza del lavoro)
 
Nell'esercizio delle attivita' oggetto della concessione, la Societa'
e'  tenuta  ad  osservare  ed  a far osservare le norme stabilite dai
regolamenti generali e particolari  e  dalle  altre  disposizioni  in
vigore  per  la  tutela  e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli
infortuni.
 
                               Art. 35
    (Bilancio, documentazione contabile - Relazioni statistiche)
 
1. La Societa' deve trasmettere alla Amministrazione ed al  Ministero
del  Tesoro  il  proprio  bilancio  annuale  di esercizio, e relative
relazioni, entro un mese dall'approvazione. Dopo  l'attuazione  della
separazione  contabile  di cui al precedente art. 18, nella relazione
annuale  sulla  gestione   dovra'   essere   pubblicato   uno   stato
patrimoniale ed un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di
attivita'.
2.  La Societa' trasmettera' altresi', contestualmente all'invio alla
Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,  la  relazione
semestrale  prevista  dalla  legge 7 giugno 1974, n. 216. La Societa'
trasmettera', anche, in copia alla Amministrazione  ed  al  Ministero
del Tesoro ogni altra comunicazione che deve essere obbligatoriamente
inviata alla stessa Commissione.
3.  L'Amministrazione,  entro l'esercizio successivo, ha facolta', di
propria iniziativa o  su  richiesta  del  Ministero  del  Tesoro,  di
chiedere  tutti  i  chiarimenti  necessari,  di eseguire le opportune
indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare
eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi
derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.
4. La Societa' dovra' tenere a disposizione della  Amministrazione  e
del Ministero del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle
scritture contabili obbligatorie.
5.  Allo  scopo  di  fornire  ogni  utile  elemento  di  informazione
sull'andamento  del   servizio,   la   Societa'   trasmettera'   alla
Amministrazione  ed  al  Ministero  del Tesoro, nel primo semestre di
ciascun anno, una relazione  generale  statistica  relativa  all'anno
precedente  che  dovra'  contenere  elementi  particolareggiati sulla
consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo  del
servizio in concessione.
6.  In  relazione ai propri poteri, l'Amministrazione ed il Ministero
del Tesoro hanno facolta' di accesso alle sedi ed agli impianti della
Societa'.
7.  La  documentazione  indicata  nel presente articolo dovra' essere
trasmessa anche all'Autorita' o tenuta a disposizione della stessa.
 
                               Art. 36
                        (Collegio arbitrale)
 
1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione,
ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale,  per
le  quali  non  sia  stato raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla
richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un
collegio  arbitrale  composto  da   cinque   membri,   due   nominati
dall'Amministrazione,  due  dalla  Societa'  ed  il  quinto  nominato
d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo,  dal  Presidente  del
Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.
2.  Il  collegio arbitrale giudichera' secondo le norme di diritto ed
in conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile.
 
                               Art. 37
                    (Clausola generale di rinvio)
 
Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dalla  presente
convenzione,  si  fara'  riferimento  alle  norme che disciplinano il
servizio elettrico ed a quelle, in  quanto  applicabili,  del  codice
civile.
    Roma, 28 dicembre 1995
 
                   p. Il Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                        Il direttore generale
             delle fonti di energia e industrie di base
                               ROSSONI
 
                           p. L'ENEL S.p.a.
                            Il presidente
                              VIEZZOLI
 
                      L'amministratore delegato
                              LIMBRUNO