Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Trentino" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trentino", accompagnata da una delle specificazioni di cui ai successivi articoli 2 e 9, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Trentino" bianco, rosso e kretzer, o rosato e' riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni: Bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Mu'ller Thurgau, Incrocio Manzoni 6.0.13, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%; Rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot; Kretzer o Rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni" e' riservata al vino bianco ottenuto dai seguenti vitigni: Nosiola, Mu'ller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni" e' riservata al vino rosso ottenuto dai seguenti vitigni: Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: A frutto bianco: Chardonnay Moscato giallo Muller Thurgau Nosiola Pinot bianco Pinot grigio Riesling italico Riesling (renano) Sauvignon Traminer aromatico A frutto rosso: Moscato rosa (localmente detto delle rose) Cabernet Cabernet franc Cabernet Sauvignon Lagrein (rubino o rosato) Marzemino Merlot Pinot nero Rebo e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni; per il restante 15% altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici. La denominazione di origine controllata "Trentino" Vino Santo e' riservata al vino ottenuto da uve della varieta di vitigno Nosiola per almeno l'85%. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%. Tale vino puo' essere immesso al consumo a decorrere dal 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Bretonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garmiga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere' della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villalagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento. Le uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villalagarina, Volano. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione "Sorni" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei territori dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in localita' "Ciaresara", il sentiero che collega i Masi "Tratta", "Clinga" e "Furli" (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla "Croce" deviando verso nord-est lungo la strada comunale passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta di pini raggiunge, al "Cros Ross", la mulattiera della "Via Rosse" che segue verso nord toccando le quote 644-694-704-688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso valle, segue fino al "Maso Centofinestre". Da tale punto, la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il "Centro del Legno", indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'Albo previsto dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine. I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelle generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i nuovi impianti ed reimpianti e' previsto un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varieta' di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino, i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati: Titolo alcolom. Produzione volum. Produzione max uva minimo max vino per ettaro naturale per ettaro (ton.) (% vol.) (hl) __ __ __ Trentino bianco . . . . . . 15 10,5 105 Trentino rosso . . . . . . 14 10,5 98 Trentino kretzer o rosato . . . . . . 15 10,0 105 Trentino Sorni bianco . . . . . . 14 10,5 98 Trentino Sorni rosso . . . . . . 14 10,5 98 Trentino Chardonnay . . . . . . 15 10,5 105 Trentino Moscato giallo . . . . . . 12 10,5 84 Trentino Moscato rosa . . . . . . 10 11,0 70 Trentino Mu'ller Thurgau . . . . . . 14 10,0 98 Trentino Nosiola . . . . . . 14 10,0 98 Trentino Pinot bianco . . . . . . 15 10,5 105 Trentino Pinot grigio . . . . . . 14 10,5 98 Trentino Riesling italico . . . . . . 15 10,5 105 Trentino Riesling (renano) . . . . . . 14 10,5 98 Trentino Traminer aromatico . . . . . . 14 11,0 98 Trentino Sauvignon . . . . . . 14 10,5 98 Trentino Cabernet . . . . . . 13 10,5 91 Trentino Cabernet franc . . . . . . 13 10,5 91 Trentino Cabernet Sauvignon . . . . . . 13 10,5 91 Trentino Lagrein . . . . . . 14 10,5 98 Trentino Marzemino . . . . . . 13 10,5 91 Trentino Merlot . . . . . . 15 10,5 105 Trentino Pinot nero . . . . . . 12 11,0 84 Trentino Rebo . . . . . . 14 10,5 98 A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano, purche' tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. L'aggiunta di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e' consentita secondo le vigenti norme comunitarie. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore: al 30% per il Trentino Vino Santo; al 70% per i rimanenti vini. Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Lagrein puo' essere designato e presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer,) in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, fine; sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Rosso: colore: rosso rubino intenso; odore: gradevole, etereo; talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%; sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Kretzer o Rosato: colore: rosato, rubino chiaro; odore: delicato, gradevole; sapore: fresco, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Sorni bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: caratteristico, gradevole, delicato; sapore: fresco, armonico, talvolta morbido; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Sorni rosso: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, etereo, gradevole, delicato; sapore: secco, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Chardonnay: colore: giallo paglierino; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, liscio, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Moscato giallo: colore: giallo paglierino, talvolta dorato; odore: aromatico, caratteristico; sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Moscato rosa (o delle rose): colore: da rosso a granato chiaro; odore: delicato, gradevole, aromatico; sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%; acidita' totale minima: 5,5; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Mu'ller Thurgau: colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato, lievemente aromatico; sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Nosiola: colore: giallo paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot bianco: colore: giallo paglierino; odore: delicato, fine, caratteristico; sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot grigio: colore: giallo paglierino, talvolta ramato; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Riesling italico: colore: giallo paglierino chiaro, verdolino; odore: gradevole caratteristico; sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Riesling (renano): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato con aroma caratteristico; sapore: asciutto, piacevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Sauvignon: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Traminer aromatico: colore: giallo paglierino tendente al dorato; odore: aromatico, intenso, caratteristico; sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Cabernet: colore: rosso rubino intenso; odore: leggermente erbaceo, etereo; sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Cabernet franc: colore: rosso rubino intenso; odore: gradevolmente erbaceo, etereo; sapore: secco, armonico, pieno, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino; odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo; sapore: secco, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Lagrein: colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel); odore: fruttato, caratteristico; sapore: asciutto, vellutato, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille (rubino/dunkel), 19 per mille (rosato o kretzer). Marzemino: colore: rosso rubino; odore: caratteristico ed accentuato; sapore: secco, pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Merlot: colore: rosso rubino; odore: caratteristico ed accentuato; sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Pinot nero: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo, talvolta con gradevole sentore di legno; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. Rebo: colore: rosso rubino; odore: gradevole ed accentuato; sapore: secco, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Vino Santo: colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: gradevole, armonico, fine, delicato; sapore: piacevolmente dolce, di passito; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 16%, di cui almeno 10% svolti; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 22,5 per mille. E' in facolta' del Ministero delle risorse, agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo. Art. 7. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della varieta' di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa puo' essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varieta' di vite ed avente un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo, almeno, del 10,5% ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino": bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 6, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono riportare in etichetta la menzione "riserva". Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. Per tutti i vini recanti la menzione "riserva" e' obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. Art. 9. La menzione "vendemmia tardiva" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varieta' di vite Chardonnay, Mu'ller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer, Moscato giallo e Moscato rosa (o delle rose), sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite. La menzione "vendemmia tardiva" con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono essere presenti nei vigneti, nella misura massima del 15%, eventuali altre varieta' di vite a frutto bianco "raccomandate" o "autorizzate" per la provincia di Trento. Ferme restando le rese di uva ad ettaro previste all'art. 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini "vendemmia tardiva" non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro. I vini a denomimazione di origine controllata "Trentino" riportanti le menzioni "vendemmia tardiva" all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato; colore: rosso granato (per il Moscato rosa o delle rose); odore: gradevole, delicato, caratteristico; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico; titolo alcolometro minimo complessivo: 15 ("vendemmia tardiva"); acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 23 per mille. Per i vini di cui al presente articolo non e' ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati di cui al precedente art. 5. Il vino "vendemmia tardiva" puo' essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di maturazione di 12 mesi, che ha inizio il 1 gennaio dell'anno successivo alla raccolta. Per tali vini e' obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 10. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacita' non superiore a litri 3. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo in sughero. La chiusura con tappo a vite e' ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche delle tipologie "liquoroso" e "vendemmia tardiva", possono inoltre essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel". Art. 11. Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e' consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni "Trento", "Valdadige", "Casteller" e "Caldaro" qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti. I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti. Art. 12. E' consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Nell'etichettatura dei vini "Trentino" e' ammessa la menzione "vigna" purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti. Art. 13. Alla denominazione di origine controllata "Trentino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionato", "vecchio" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.