(all. 1 - art. 1)
Proposta di modifica del disciplinare di produzione  dei  vini  della
denominazione di origine controllata "Trentino"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Trentino", accompagnata
da una delle specificazioni di cui ai successivi articoli 2 e  9,  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata "Trentino" bianco, rosso e
kretzer, o rosato e' riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni:
   Bianco:
    Chardonnay  e/o  Pinot  bianco  minimo  80%;  Sauvignon,  Mu'ller
Thurgau,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,  da  soli  o  congiuntamente, in
percentuale non superiore al 20%;
   Rosso:
    Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente  e
Merlot;
   Kretzer o Rosato:
    Enantio  e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia,
presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"   con   la
specificazione  della  sottozona  "Sorni" e' riservata al vino bianco
ottenuto dai seguenti vitigni:  Nosiola,  Mu'ller  Thurgau,  Silvaner
verde,   Pinot   bianco,   Pinot  grigio  e  Chardonnay,  da  soli  o
congiuntamente.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"   con   la
specificazione  della  sottozona  "Sorni"  e' riservata al vino rosso
ottenuto dai seguenti vitigni: Teroldego, Schiava  (Schiava  gentile,
Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.
   La   denominazione   di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
   A frutto bianco:
    Chardonnay
    Moscato giallo
    Muller Thurgau
    Nosiola
    Pinot bianco
    Pinot grigio
    Riesling italico
    Riesling (renano)
    Sauvignon
    Traminer aromatico
   A frutto rosso:
    Moscato rosa (localmente detto delle rose)
    Cabernet
    Cabernet franc
    Cabernet Sauvignon
    Lagrein (rubino o rosato)
    Marzemino
    Merlot
    Pinot nero
    Rebo
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  dai  vigneti
costituiti per  almeno  l'85%  dai  corrispondenti  vitigni;  per  il
restante 15% altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici.
   La  denominazione  di origine controllata "Trentino" Vino Santo e'
riservata al vino ottenuto da uve della varieta  di  vitigno  Nosiola
per almeno l'85%.
   La   vinificazione   delle   uve  destinate  alla  produzione  del
"Trentino" Vino Santo deve avvenire dopo che le  stesse  siano  state
sottoposte  ad  appassimento  su  graticci  con i tradizionali metodi
naturali, onde assicurare al vino derivato  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.
   Tale  vino  puo'  essere  immesso  al  consumo  a  decorrere dal 1
novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Trentino"  devono  essere prodotte nei vigneti
ubicati nei terreni ricadenti  nei  comuni  amministrativi  di:  Ala,
Albiano,  Aldeno,  Arco,  Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio
superiore,  Borgo   Valsugana,   Bretonico,   Calavino,   Caldonazzo,
Calliano,  Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano,
Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver,  Garmiga,  Giovo,  Grumes,  Isera,
Ivano   Fracena,   Lasino,  Lavis,  Levico,  Lisignago,  Mezzocorona,
Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave  S.  Rocco,  Nogaredo,  Nomi,
Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda,
Roncegno,   Rovere'  della  Luna,  Rovereto,  S.  Michele  all'Adige,
Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve  di
sopra,  Tenna,  Tenno,  Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento,
Valda,  Vallarsa,  Vezzano,  Villa  Agnedo,  Villalagarina,   Volano,
Zambana nella provincia autonoma di Trento.
   Le uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo debbono
essere  prodotte  nei  territori  amministrativi dei comuni di: Arco,
Calavino, Cavedine, Drena,  Dro,  Lasino,  Nago-Torbole,  Padergnone,
Riva del Garda, Tenno e Vezzano.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino a denominazione di
origine controllata "Trentino" Marzemino debbono essere prodotte  nei
territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello,
Calliano,   Isera,   Mori,   Nogaredo,   Nomi,   Pomarolo,  Rovereto,
Villalagarina, Volano.
   Le uve destinate alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Trentino" con la specificazione "Sorni" devono
essere prodotte nella zona di  produzione  che  comprende  parte  dei
territori dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San
Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.
   Tale  zona  e' cosi' delimitata: partendo a nord dall'incrocio del
confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota
205), il limite prosegue verso sud,  fino  al  km  391  della  strada
statale  n.  12.  Di  qui,  seguendo  il fondale del torrente Tratta,
risale  verso  est  fino  all'incrocio  di  questo  con   la   strada
provinciale  del  vino.  Poi, seguendo la strada comunale per il Maso
Spon, raggiunge in localita' "Ciaresara", il sentiero che  collega  i
Masi "Tratta", "Clinga" e "Furli" (sul lato est) fino al raccordo con
la  provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di
qui  prosegue  in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente
Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota  di  275
da  dove  sale  verso  nord-ovest  fino alla provinciale della Val di
Cembra e  precisamente  al  km  3,500.  Dal  km  3,500  la  linea  di
delimitazione,  segue  la strada provinciale della Val di Cembra fino
all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota  561  alla
"Croce"  deviando verso nord-est lungo la strada comunale passa per i
masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi  seguendo  il  margine  della
foresta  di  pini raggiunge, al "Cros Ross", la mulattiera della "Via
Rosse" che segue verso nord toccando le quote 644-694-704-688 e 619 e
quindi fino  al  confine  comunale  tra  Giovo  e  S.  Michele,  che,
scendendo verso valle, segue fino al "Maso Centofinestre".
   Da  tale  punto, la linea di delimitazione prosegue deviando verso
sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e  da  quota
400,  raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il "Centro
del Legno", indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge  la
vecchia  sede  della  nazionale del Brennero (ora strada provinciale)
che percorre verso sud fino al confine  comunale  di  Lavis,  fino  a
raggiungere  quota  205,  punto  da  dove  la  delimitazione ha avuto
inizio.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire
alle  uve  ed  ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualita'.
   Sono pertanto da considerarsi  idonei  ai  fini  della  iscrizione
all'Albo  previsto  dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti ubicati  in  terreni  di  favorevole  giacitura,
esposizione ed altitudine.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento,  i sistemi di
potatura e le pratiche colturali devono  essere  quelle  generalmente
usati,  e,  comunque,  atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Per i nuovi impianti ed reimpianti e' previsto un numero minimo di
2500 ceppi per ettaro.
   La produzione massima di uva  per  ettaro  di  vigneto  a  coltura
specializzata  non  deve  superare  i  limiti di seguito indicati per
ciascuna varieta'  di  vite  e  deve  inoltre  assicurare,  per  ogni
tipologia  di  vino,  i titoli alcolometrici volumici minimi naturali
come appresso indicati:
                                                 Titolo
                                                alcolom.
                                   Produzione    volum.    Produzione
                                    max uva      minimo     max vino
                                   per ettaro   naturale   per ettaro
                                      (ton.)     (% vol.)     (hl)
                                        __          __         __
Trentino bianco             . . . . . . 15         10,5        105
Trentino rosso              . . . . . . 14         10,5         98
Trentino kretzer o rosato   . . . . . . 15         10,0        105
Trentino Sorni bianco       . . . . . . 14         10,5         98
Trentino Sorni rosso        . . . . . . 14         10,5         98
Trentino Chardonnay         . . . . . . 15         10,5        105
Trentino Moscato giallo     . . . . . . 12         10,5         84
Trentino Moscato rosa       . . . . . . 10         11,0         70
Trentino Mu'ller Thurgau    . . . . . . 14         10,0         98
Trentino Nosiola            . . . . . . 14         10,0         98
Trentino Pinot bianco       . . . . . . 15         10,5        105
Trentino Pinot grigio       . . . . . . 14         10,5         98
Trentino Riesling italico   . . . . . . 15         10,5        105
Trentino Riesling (renano)  . . . . . . 14         10,5         98
Trentino Traminer aromatico . . . . . . 14         11,0         98
Trentino Sauvignon          . . . . . . 14         10,5         98
Trentino Cabernet           . . . . . . 13         10,5         91
Trentino Cabernet franc     . . . . . . 13         10,5         91
Trentino Cabernet Sauvignon . . . . . . 13         10,5         91
Trentino Lagrein            . . . . . . 14         10,5         98
Trentino Marzemino          . . . . . . 13         10,5         91
Trentino Merlot             . . . . . . 15         10,5        105
Trentino Pinot nero         . . . . . . 12         11,0         84
Trentino Rebo               . . . . . . 14         10,5         98
   A  detti  limiti,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata,  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve,  purche'  la  produzione  non  superi  del  20% il limite
medesimo.
   La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto,  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia  puo'  modificare i limiti massimi di produzione di uva per
ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle  uve
sopra indicati.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
all'interno del territorio della provincia di Trento.
   E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  su richiesta delle ditte interessate, consentire
che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano,
purche' tali ditte dimostrino che la  suddetta  pratica  sia  di  uso
tradizionale e costante.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
   L'aggiunta di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e'
consentita secondo le vigenti norme comunitarie.
   La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore:
    al 30% per il Trentino Vino Santo;
    al 70% per i rimanenti vini.
   Qualora   la   resa   superi   detti   limiti,   ma   non   oltre,
rispettivamente, il 35% e il 75%, l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
denominazione  di  origine controllata; oltre questi limiti decade il
diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutto  il
prodotto.
   Il  vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Lagrein
puo' essere designato e presentato con la specificazione  del  colore
rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer,) in relazione al tipo di
prodotto ottenuto dalla vinificazione.
                               Art. 6.
   I  vini a denominazione di origine controllata "Trentino" all'atto
della loro immissione al  consumo  devono  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche:
   Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, fine;
    sapore:  asciutto,  pieno, armonico, caratteristico, talvolta con
gradevole sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Rosso:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: gradevole,  etereo;  talvolta  con  gradevole  sentore  di
legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
    sapore:  secco, pieno, armonico, lievemente tannico, talvolta con
gradevole sentore di legno;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Kretzer o Rosato:
    colore: rosato, rubino chiaro;
    odore: delicato, gradevole;
    sapore: fresco, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Sorni bianco:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico, gradevole, delicato;
    sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Sorni rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, etereo, gradevole, delicato;
    sapore: secco, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Chardonnay:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, liscio, armonico, talvolta con  gradevole  sentore
di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Moscato giallo:
    colore: giallo paglierino, talvolta dorato;
    odore: aromatico, caratteristico;
    sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Moscato rosa (o delle rose):
    colore: da rosso a granato chiaro;
    odore: delicato, gradevole, aromatico;
    sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;
    acidita' totale minima: 5,5;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Mu'ller Thurgau:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
    odore: delicato, lievemente aromatico;
    sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Nosiola:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
 
 
  Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, fine, caratteristico;
    sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio,  talvolta
con gradevole sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Riesling italico:
    colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
    odore: gradevole caratteristico;
    sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Riesling (renano):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato con aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Sauvignon:
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore:  asciutto, sapido, con aroma caratteristico, talvolta con
gradevole sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Traminer aromatico:
    colore: giallo paglierino tendente al dorato;
    odore: aromatico, intenso, caratteristico;
    sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Cabernet:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: leggermente erbaceo, etereo;
    sapore:   asciutto,   pieno,  lievemente  tannico,  talvolta  con
gradevole sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
  Cabernet franc:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
    sapore: secco, armonico, pieno, talvolta con gradevole sentore
di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
  Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino;
    odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
    sapore: secco, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Lagrein:
    colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);
    odore: fruttato, caratteristico;
    sapore: asciutto, vellutato, gradevole,  talvolta  con  gradevole
sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille (rubino/dunkel), 19 per
mille (rosato o kretzer).
  Marzemino:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico ed accentuato;
    sapore: secco, pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico ed accentuato;
    sapore:  secco,  pieno, gradevole, talvolta con gradevole sentore
di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Pinot nero:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco,  pieno,  piacevolmente  amarognolo,  talvolta  con
gradevole sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
  Rebo:
    colore: rosso rubino;
    odore: gradevole ed accentuato;
    sapore: secco, gradevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Vino Santo:
    colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
    odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
    sapore: piacevolmente dolce, di passito;
    titolo  alcolometrico  volumico  minimo  complessivo: 16%, di cui
almeno 10% svolti;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.
   E' in facolta' del Ministero delle risorse, agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti  minimi
per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
   La   denominazione   di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione della varieta' di vitigno  Moscato  giallo  e  Moscato
rosa  puo' essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto
da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della  corrispondente
varieta'  di vite ed avente un titolo alcolometrico volumico naturale
complessivo  minimo,  almeno,  del  10,5%  ferme  restando  le  altre
condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.
   Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso
devono   essere   effettuate  in  stabilimenti  siti  nella  zona  di
vinificazione di cui al precedente art. 5.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata "Trentino":  bianco,
rosso,   Chardonnay,  Pinot  bianco,  Riesling  (renano),  Sauvignon,
Cabernet, Cabernet franc, Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Pinot  nero,
Lagrein  e  Marzemino  provenienti  da  uve  che assicurino un titolo
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 0,5% superiore
a quella prevista dal precedente art. 5 e siano  immessi  al  consumo
con  un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del
0,5% superiore a quella  prevista  dal  precedente  art.  6,  qualora
abbiano  superato  un  periodo  di invecchiamento di almeno due anni,
possono riportare in etichetta la menzione "riserva".
   Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1
novembre dell'annata di produzione delle uve.
   Per tutti i vini recanti la  menzione  "riserva"  e'  obbligatorio
riportare  nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
   I vini a denominazione di origine  controllata  "Trentino"  rosso,
Cabernet,  Cabernet  franc,  Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e
Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal  1
marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
                               Art. 9.
   La  menzione  "vendemmia  tardiva"  e'  riservata ai vini ottenuti
dalle  uve  delle  varieta'  di  vite  Chardonnay,  Mu'ller  Thurgau,
Nosiola,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Riesling  italico, Riesling
(renano), Sauvignon, Traminer, Moscato giallo e Moscato rosa (o delle
rose), sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.
   La  menzione "vendemmia tardiva" con la specificazione facoltativa
di uno dei vitigni sopra elencati, e' riservata ai vini  ottenuti  da
uve   provenienti   dai  vigneti  costituiti  per  almeno  l'85%  dai
corrispondenti vitigni.
   Possono essere presenti nei vigneti, nella misura massima del 15%,
eventuali altre varieta' di vite a  frutto  bianco  "raccomandate"  o
"autorizzate" per la provincia di Trento.
   Ferme  restando  le  rese di uva ad ettaro previste all'art. 4 del
presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento
dei vini "vendemmia tardiva" non  possono  superare  la  resa  di  50
ettolitri  di  vino  ad  ettaro  e  devono  assicurare  un  contenuto
zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
   I  vini  a  denomimazione  di   origine   controllata   "Trentino"
riportanti  le  menzioni "vendemmia tardiva" all'atto dell'immissione
al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:
    colore: giallo dorato;
    colore: rosso granato (per il Moscato rosa o delle rose);
    odore: gradevole, delicato, caratteristico;
    sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
    titolo alcolometro minimo complessivo: 15 ("vendemmia tardiva");
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 23 per mille.
   Per i vini di cui al presente articolo non e'  ammessa  l'aggiunta
di  mosti  concentrati  o  mosti  concentrati  rettificati  di cui al
precedente art. 5.
   Il vino "vendemmia tardiva" puo' essere immesso al consumo dopo un
periodo minimo di maturazione di 12 mesi, che ha inizio il 1  gennaio
dell'anno successivo alla raccolta.
   Per   tali   vini  e'  obbligatorio  riportare  nell'etichettatura
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
                              Art. 10.
   I vini a denominazione di origine  controllata  "Trentino"  devono
essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale
e di capacita' non superiore a litri 3.
   L'abbigliamento   delle   bottiglie  deve  essere  quello  di  uso
tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino  di  qualita'
con chiusura costituita da tappo in sughero.
   La  chiusura  con  tappo  a  vite  e'  ammessa  unicamente  per le
bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.
   I vini a denominazione di origine controllata  "Trentino"  Moscato
giallo e Moscato rosa, anche delle tipologie "liquoroso" e "vendemmia
tardiva",   possono   inoltre   essere   immessi   al  consumo  nelle
caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo
alla "Bocksbeutel".
                              Art. 11.
   Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli Albi
dei  vigneti  dei  vini  a  denominazione  di   origine   controllata
"Trentino"  e'  consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni
"Trento", "Valdadige",  "Casteller"  e  "Caldaro"  qualora  fra  loro
compatibili   in   base   alla   coincidenza   territoriale  ed  alla
composizione varietale dei vigneti.
   I  produttori  interessati  hanno  facolta'  di  optare   per   le
denominazioni  su  indicate  a  condizione  che vengano rispettate le
prescrizioni contenute nelle norme vigenti.
                              Art. 12.
   E'  consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche
aggiuntive  che  facciano  riferimento   a   unita'   amministrative,
frazioni,  localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato  e'  stato  ottenuto,  alle  condizioni
previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
   Nell'etichettatura  dei  vini  "Trentino"  e'  ammessa la menzione
"vigna" purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie
vitata corrispondente al  toponimo  indicato  e  siano  osservate  le
condizioni di cui alle norme vigenti.
                              Art. 13.
   Alla  denominazione  di  origine controllata "Trentino" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quelle
previste  presente  disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "selezionato", "vecchio" e similari.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano
significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore.