(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel  consiglio  comunale  di  Guilmi  (Chieti),  rinnovato   nelle
consultazioni  elettorali  del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e
da  dodici  consiglieri,  si  e'  venuta  a  determinare  una   grave
situazione  di  crisi  a  causa delle dimissioni rassegnate, in tempi
diversi, da otto membri del corpo consiliare.
   Il prefetto di  Chieti,  ritenendo  essersi  verificata  l'ipotesi
prevista  dall'art.  39,  comma  1,  lettera  b), n. 2, della legge 8
giugno 1990, n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento  del  consiglio
comunale  sopracitato,  disponendone, nel contempo, con provvedimento
n.  449/13-Gab.  del  6  febbraio  1996,  la  sospensione,   con   la
conseguente  nomina  del  commissario per la provvisoria gestione del
comune.
   Considerato che nel suddetto ente non puo'  essere  assicurato  il
normale  funzionamento  degli  organi  e  dei  servizi, essendo stata
superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio  non
puo'  rinnovarsi  per  surrogazione,  si  ritiene  che, nella specie,
ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
   Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla  firma  della  S.V.  Ill.ma
l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del  consiglio  comunale  di  Guilmi  (Chieti)  ed  alla  nomina  del
commissario  per la provvisoria gestione del comune nella persona del
dottor Luciano Conti.
    Roma, 26 febbraio 1996
                                    Il Ministro dell'interno: CORONAS