ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Nel consiglio comunale di Guilmi (Chieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto membri del corpo consiliare. Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 449/13-Gab. del 6 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non puo' rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guilmi (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luciano Conti. Roma, 26 febbraio 1996 Il Ministro dell'interno: CORONAS