(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
1.  DIRETTIVE  GENERALI  E DI SETTORE PER IL CENSIMENTO DELLE RISORSE
   IDRICHE (art. 4, comma 1, lett.a) della legge 5 gennaio  1994,  n.
   36)
1.1. Generalita'
   Tra  le  finalita'  delle  legge  5  gennaio  1994, n. 36 vi e' la
determinazione  del  bilancio  idrico  al  fine  di  individuare  gli
squilibri  quantitativi e qualitativi esistenti fra la disponibilita'
e l'uso della risorsa.
   La conoscenza  del  bilancio  idrico  e  il  riconoscimento  degli
squilibri  e'  indispensabile  per  la  definizione  degli interventi
strutturali e non strutturali finalizzati a mitigare gli squilibri  e
riassicurare   l'equilibrio   tra  la  disponibilita'  di  risorse  e
fabbisogni per i diversi  usi,  nel  rispetto  dei  criteri  e  degli
obiettivi indicati agli artt. 1 e 2 della stessa legge.
   Al fine di definire il bilancio idrico occorre procedere:
-  alla valutazione delle portate disponibili alla fonte o alle fonti
  di  approvvigionamento,  corrispondenti  ad  assegnati  periodi  di
  deficienza;
-   alla   valutazione  delle  portate  prelevate  dai  corpi  idrici
  superficiale e sotterranei;
- alla valutazione dei fabbisogni nel rispetto dei  principi  di  cui
  agli artt. 1, 2 e 5 della legge.
   Dovranno   altresi'   contemporaneamente  essere  evidenziati  gli
squilibri in atto sulla qualita' delle risorse  idriche,  cosi'  come
definite  nel  D.P.R.  18 luglio 1995 (G.U. n. 7 del 10 gennaio 1996)
avente  per  oggetto  l'Approvazione   dell'atto   di   indirizzo   e
coordinamento  concernente  i  criteri  per la redazione dei piani di
Bacino, e, quindi, vanno determinate le caratteristiche  di  qualita'
delle acque superficiali e sotterranee.
1.2 Oggetto del censimento
   Il  censimento  delle  risorse idriche consiste nell'acquisizione,
elaborazioni  e  pubblicazione  dei  dati  raccolti  dalla  rete   di
rilevamento  sistematico  e  si  misura  del  Servizio  Idrografico e
Mareografico, dalle Regioni, dalle Autorita' di  Bacino  o  da  altri
enti.
   Per  il  censimento  delle risorse idriche saranno acquisiti anche
gli  elementi  di  vasi  di  descrizione  dell'ambiente  fisiografico
(bacino  idrografico,  reti  idrografiche,  bacini sotterranei), e le
altre caratteristiche (morfologiche, geologiche  ed  idrogeologiche),
utili alla valutazione delle risorse, caratteristiche individuate nel
citato  d.P.R.  concernente  "Criteri  per la redazione dei pianti di
Bacino".
   Attesa la natura di dette rilevazioni e la necessita' di  disporre
nel  breve  periodo  alcuni dati fondamentali, e' opportuno prevedere
due fasi di rilevamento.
   In prima fase occorre rilevare i dati su:
   a) Idrologia e idrografica
     -  precipitazioni  -  orarie  (eventi   estremi),   giornaliere,
       mensili;
     -  livelli  idrometrici  -  orari  (eventi estremi), giornalieri
       mensili;
     - scale di deflusso;
     - portate - orarie (eventi estremi), giornaliere, mensili;
     -  trasporto  solido  per gli aspetti connessi con le variazioni
       morfologiche dei corso d'acqua:
   b) Prelievi e derivazioni
   Tutte le concessioni ed  i  prelievi  in  atto  (pozzi,  sorgenti,
   grandi  e  piccole derivazioni). Ai fini della quantificazione dei
   volumi estratti e della  loro  distribuzione  nel  tempo  (art.  7
   Decreto  Legislativo  275/93),  devono essere acquisiti i seguenti
   dati:
     - caratteristiche delle opere di captazione;
     - portate estratte medie e massime;
     - distribuzione temporale dei prelievi;
     - i prelievi da pozzo, i livelli statici e dinamici e  le  curve
       caratteristiche (q, abbassamento) del pozzi stessi.
   c) Qualita' delle acque
   Tutti   i   dati   riguardanti   i  parametri  fisici,  chimici  e
   microbiologici di qualita' delle acque in  rapporto  al  loro  uso
   cosi'  come  disciplinato nell'allegato 1 alla Deliberazione del 4
   febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle  acque
   dall'inquinamento.
   In  una  seconda  fase  e'  necessario  pervenire alla razionale e
completa raccolta delle conoscenze a scala di bacino  secondo  quanto
indicato nel citato D.P.R.
   La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento per i
Servizi tecnici nazionali, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge  18
maggio  1989  n. 183, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero
dell'ambiente, in base  alle  rispettive  competenze,  promuovono  in
forma  coordinata  intese  con  le Regioni, le Autorita' di bacino di
rilievo nazionale e con gli  altri  organismi  pubblici  interessati,
aventi  per  oggetto  la  raccolta,  elaborazione,  consultazione  ed
analisi in  forma  omogenea  e  coordinata  dei  dati  oggetto  della
presente direttiva.
   Entro   sei   mesi  dalla  data  di  approvazione  della  presente
direttiva, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  promuove  il
coordinamento  per  la  definizione  delle  prime  intese  aventi per
oggetto:
- la definizione, a cura delle amministrazioni  dello  Stato  per  le
  parti  di  competenza,  di  criteri,  metodi  e  standards  per  la
  raccolta,  l'elaborazione    e  la  consultazione  dei   dati   che
  assicurino  lo  sviluppo  coordinato delle reti di rilevamento e la
  integrazione di quelle locali nei sistemi informativi  nazionali  e
  nella rete nazionale di rilevamento e sorveglianza;
-  la  definizione  dei  flussi  informativi  tra  i diversi soggetti
  operanti nel settore.
   Le intese, attuate dai  singoli  partecipanti  in  relazione  alle
rispettive  competenze,  prevedono  obiettivi,  azioni,  modalita' di
coordinamento, tempi di attuazione,  modalita'  di  finanziamento  ed
ogni altro connesso adempimento.
2.  DIRETTIVE  GENERALI  E DI SETTORE PER LA DISCIPLINA DELL'ECONOMIA
   IDRICA (art. 4, comma 1, lett.a) della legge 5  gennaio  1994,  n.
   36)
   Per  economia  idrica  deve  intendersi la gestione ottimale delle
risorse idriche, censite secondo le direttive di cui al  cap.  1,  al
fine  di  conseguire la massima efficienza ed efficacia d'uso, tenuto
conto della loro reale disponibilita' nel  tempo  e  nello  spazio  e
delle situazioni di concorrenzialita' tra usi diversi.
   Le risorse che formano oggetto della economia idrica di un bacino,
e la cui utilizzazione va disciplinata, sono:
- le risorse gia' disponibili (utilizzate e non);
-  le risorse potenzialmente disponibili attraverso la attivazione di
  nuove captazioni, il trasferimento da altri bacini,  il  riutilizzo
  di acque trattate.
   Per  usi  delle  risorse  idriche  si  intendono sia quelli che ne
presuppongono  il  prelievo  (usi   civili,   irrigui,   industriali,
idroelettrici,  etc.)  sia  quelli che consistono in attivita' svolte
nel corpo idrico (navigazione, balneazione, pesca).
   Il soddisfacimento dei fabbisogni, attuali e  futuri,  si  intende
ottimale  allorche' esso venga esplicato tramite il ricorso a risorse
idriche in quantita' e qualita' commisurate alla specifica  tipologia
d'uso.
   Si  richiama  la necessita' di riservare prioritariamente le acque
di migliore  qualita'  d'uso  per  il  consumo  umano  e  abbandonare
progressivamente  il  ricorso  ad  esse  per  usi  che non richiedono
elevati livelli qualitativi.
   Pertanto, i fabbisogni devono essere determinati  non  solo  negli
aspetti  quantitativi  (portate  e  loro distribuzione temporale), ma
anche  in  quelli  qualitativi  (caratteristiche  chimico  fisiche  e
microbiologiche dell'acqua corrispondenti alla tipologia d'uso).
   Il  bilancio  idrico  potra'  evidenziare,  per ciascuna tipologia
d'uso, situazioni di deficit di risorsa a  livello  quantitativo  e/o
qualitativo.   Con   priorita'   per  l'uso  per  il  consumo  umano,
l'equilibrio del bilancio  idrico  va  perseguito  adottando  tra  le
soluzioni di seguito elencate quella piu' efficiente sotto il profilo
economico-sociale, verificata con tecniche di analisi costi-benefici:
- utilizzo di risorse potenzialmente disponibili;
-  utilizzo di risorse attualmente destinate ad altri usi, ove questi
  ultimi siano soddisfacibili con risorse di qualita' inferiore  (usi
  a cascata, usi di acque trattate, etc.);
- minimizzazione delle perdite;
- introduzione di misure per il risparmio idrico;
- trasferimenti temporanei di risorse all'interno del bacino;
- trasferimento di risorse da bacini idrografici contigui;
- ridefinizione dei moduli di concessione.
   Le  Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le regioni titolari
dei  poteri  di  Autorita'  di  bacino   di   rilievo   regionale   o
interregionale,   pianificano   l'uso  delle  risorse  del  bacino  e
promuovono accordi di programma laddove l'economia idrica comporti il
trasferimento di acqua tra bacini.
   Le amministrazioni competenti, nel rilascio delle  concessioni  di
utilizzazione,  verificano la loro conformita' alla pianificazioni di
cui sopra.
3.   METODOLOGIE  GENERALI  PER  LA  PROGRAMMAZIONE  DELLA  RAZIONALE
   UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO
   AGLI  USI  PLURIMI (art. 4, comma 1, lett.b) della legge 5 gennaio
   1994, n.  36)
   La programmazione  della  razionale  utilizzazione  delle  risorse
idriche  rappresenta  un processo operativo di notevole complessita',
articolato in differenti fasi e con la partecipazione, in  base  alle
rispettive  competenze,  di  soggetti  pubblici e privati individuati
dalla legge (Regioni, Province autonome, Autorita'  di  bacino,  Enti
locali, gestori del servizio idrico integrato).
   Essa   richiede  una  pluralita'  di  competenze  e  conoscenze  a
carattere   interdisciplinare   che   vanno   dall'effettuazione   di
un'analisi  demografica  descrivente  anche i flussi stagionali della
popolazione e di studi a  carattere  socio-economico,  alle  doverose
considerazioni  sull'evoluzione  del sistema territoriale interessato
verso  nuove  ripartizioni  dei  settori  idroesigenti,   muovendosi,
peraltro,  sempre  nell'ambito  dei  diversi quadri di compatibilita'
ambientale, finanziario, tecnico-ingegneristico, ecc.
   I  soggetti  decisori,  per  la   migliore   realizzazione   della
programmazione  in  materia di utilizzo ottimale della risorsa idrica
potranno opportunamente avvalersi del supporto tecnico-scientifico di
organismi specializzati.
   In virtu' della differente scala fisica di riferimento e delle di-
verse competenze espresse, i soggetti coinvolti operano in regime  di
collaborazione   e   di   sussidiarieta'   affinche'  il  sistema  da
programmare sia caratterizzato da rilevanti livelli di  affidabilita'
globale e settoriale.
   L'uso razionale delle risorse idriche deve assicurare - attraverso
l'ottimizzazione  delle  differenti  fasi  operative  e tenendo conto
della esigenza di assicurare la salvaguardia del  patrimonio  idrico,
dell'agricoltura,  della fauna e della flora acquatiche, dei processi
geomorfologici  e  degli  equilibri  idrologici  e   la   vivibilita'
dell'ambiente - il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- soddisfacimento della domanda nel rispetto delle priorita' indicate
  agli  artt.  1  e  2  della legge e di criteri di equa ripartizione
  della risorsa sul territorio, anche  attraverso  la  previsione  di
  soddisfacenti  meccanismi  compensativi  tra  le  diverse  aree  di
  utilizzo;
- corrispondenza tra qualita' della risorsa e uso della stessa.
   I risultati dell'attivita' di programmazione in ogni fase del  suo
svolgimento  devono  essere sottoposti a continua e costante verifica
affinche'   gli   strumenti   amministrativi   e   organizzativi    a
disposizione,  le  disponibilita'  finanziarie, le risorse umane, gli
obiettivi  finali  ed  i  risultati  intermedi  del  processo  stesso
risultino tra loro congrui.
   Nella  fase di avvio delle attivita' che porteranno alla razionale
utilizzazione delle  risorse  idriche,  dovra'  essere  garantito  un
graduale  adeguamento del sistema alle nuove condizioni di equilibrio
affinche' i soggetti istituzionali, i gestori del servizio  idrico  e
gli  utenti  siano  posti in grado di contribuire e di collaborare al
raggiungimento degli obiettivi della legge.
   La   razionale   utilizzazione   delle   risorse   idriche   viene
programmaticamente assicurata nelle seguenti fasi:
- aggiornamento del Piano regolatore  generale  degli  acquedotti  ed
  armonizzazione   con   altri  strumenti  di  pianificazione  (Piano
  regionale di risanamento delle  acque,  piani  di  bacino,  nonche'
  piani   territoriali   e   settoriali   comportanti   significative
  interrelazioni con la distribuzione della risorsa idrica);
- delimitazione degli ambiti territoriali ottimali;
-  ripartizione  delle  risorse  idriche  tra  i   diversi   soggetti
  richiedenti  le  concessioni  di  derivazione  e  definizione della
  normativa di prelazione, nel rispetto dei principi  di  trasparenza
  ed economicita';
-  programmazione  degli  interventi di completamento, integrazione e
  adeguamento delle infrastrutture e relativo piano  di  fattibilita'
  economico-finanziario;
-  gestione del servizio, con particolare attenzione alla esigenza di
  garantire il piu'  possibile  l'autofinanziamento  degli  organismi
  interessati  ed  il rispetto di determinati livelli di qualita' del
  servizio.
   La razionale utilizzazione delle risorse idriche  richiede  che  i
relativi  elaborati di pianificazione, rappresentando nella materiale
lo strumento di sintesi  globale,  siano  disegnati  sulla  base  dei
seguenti presupposti:
- conoscenza completa del sistema fisico da gestire;
-  valutazione  del  patrimonio  idrico  di  riferimento, inteso come
  insieme delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, riferito
  ad un bacino d'utenza plurima;
- analisi delle infrastrutture di prelievo, captazione,  adduzione  e
  distribuzione  esistenti,  ivi  compresa  l'analisi  finanziaria ed
  economica delle eventuali alternative di intervento e gestione;
- valutazione dei fabbisogni soddisfatti e di  quelli  caratterizzati
  da carenze idriche, costanti nel tempo o periodiche;
-  messa  a punto di un modello preliminare di gestione delle risorse
  idriche;
- conoscenza delle interrelazioni  esistenti  con  gli  obiettivi  di
  altri  programmi di settore e con la pianificazione territoriale di
  ogni livello;
- valutazione dei fabbisogni potenziali;
- individuazione dei possibili interventi  per  l'adeguamento  ed  il
  potenziamento degli schemi, dove possibile, e per il reperimento di
  ulteriori   risorse  distinguendo  tra  quelle  pregiate  e  quelle
  derivanti da processi di riciclo e di recupero;
- valutazione degli effetti in termini di analisi  costi-benefici  ed
  ambientali;
- individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di prelievo e
  di  captazione, sulla base di quanto stabilito agli artt. 4, 5, 6 e
  7 del D.P.R. 21 maggio 1988, n. 236,  e  delle  possibili  aree  da
  destinare a riserva;
-   definizione   degli   strumenti   finanziari   piu'  idonei  alla
  realizzazione dei programmi, dei relativi  tempi  di  attuazione  e
  delle modalita' di coordinamento dei soggetti coinvolti.
   Particolare  considerazione  dovra'  aversi  in  presenza  di  una
diffusa utilizzazione plurima delle risorse  idriche;  in  tal  caso,
previa  puntuale  determinazione  dei  fabbisogni  su base stagionale
(attesa la sfasatura temporale delle punte di consumo tra il  settore
irriguo e quello industriale e la concomitanza tra il settore irriguo
e  quello  potabile)  saranno adottati idonei strumenti programmatori
per regolamentare ed incentivare:
- la distribuzione flessibile delle risorse tra i vari settori, prev-
  edendo la piu' opportuna localizzazione degli eventuali impianti di
  trattamento, al fine della  comune  vettorializzazione  dei  volumi
  idrici globali;
-  le priorita' nella attribuzione dei volumi idrici in situazioni di
  scarsita'  della  risorsa  o  addirittura  di  crisi,  considerando
  comunque  inderogabile  il  principio  enunciato  dall'art. 2 della
  legge;
- i criteri di ripartizione degli oneri di esercizio e  manutenzione,
  con  particolare  riferimento  alle  situazioni in cui il gestore a
  contatto con l'utenza si approvvigioni da organismi cui compete  la
  gestione  delle  grandi opere di accumulo, trasporto e trattamento,
  anche prevedendo meccanismi di automatico riversaggio delle entrate
  tariffarie;
- la riserva delle acque sotterranee di riconosciuta qualita' all'uso
  potabile,  indirizzando  il  settore  industriale  -   con   idonei
  strumenti  normativi  e  tariffari - verso un piu' elevato utilizzo
  d'acqua di ricircolo;
-  l'utilizzo  di  fonti  di  approvvigionamento   differenziate   in
  relazione  alla  destinazione  delle  risorse  idriche, promuovendo
  inoltre, per i nuovi insediamenti produttivi, la  realizzazione  di
  reti   duali   differenziate   fra   uso   potabile  e  uso  civile
  conformemente al disposto degli artt. 5, lett. b), e  6,  comma  2,
  della legge.
4.  CRITERI  ED  INDIRIZZI  PER  LA  PROGRAMMAZIONE DEI TRASFERIMENTI
   D'ACQUA PER IL CONSUMO UMANO (art. 4,  comma  1,  lett.  c)  della
   legge 5 gennaio 1994, n. 36)
4.1. Premesse
4.1.1. Ambito di applicazione della direttiva.
   I criteri e gli indirizzi che seguono disciplinano i trasferimenti
di acqua destinata al consumo umano e che interessano al tempo stesso
bacini idrografici diversi e Regioni diverse.
   In  relazione  all'entita'  dei  volumi  idrici  in  gioco  e alle
caratteristiche delle  infrastrutture  da  realizzare,  nonche'  agli
ambiti  fisici ed amministrativi interessati, i trasferimenti d'acqua
si possono essenzialmente distinguere nelle seguenti tipologie:
   -  interconnessioni  tra  sistemi  idrici   contigui   dirette   a
     fronteggiare   situazioni  critiche  di  approvvigionamento  e/o
     emergenze a  livello  locale,  anche  di  tipo  stagionale,  che
     comportino    il   trasferimento   dell'acqua   dal   punto   di
     disponibilita' della risorsa ai singoli ambiti di utenza;
   - trasferimenti, a carattere ordinario, di volumi idrici rilevanti
     derivati da aree remote verso le aree di utilizzazione.
   Nei casi, viceversa, di trasferimenti d'acqua tra Regioni  diverse
ma   ricompresi  nell'ambito  del  medesimo  bacino  idrografico,  la
relativa programmazione e' effettuata dalla competente  Autorita'  di
bacino  o,  qualora  non ancora costituita, dalla Regioni interessate
mediante reciproca intesa.
   Nei casi,  infine,  di  trasferimenti  d'acqua  nell'ambito  della
stessa  Regione,  ma ricadenti in bacini idrografici diversi, compete
alla Regione provvedere alla relativa programmazione.
   Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva i  sistemi
gia'   esistenti,   salvo  che  il  fabbisogno  non  renda  necessari
incrementi del trasferimento d'acqua e/o la realizzazione di opere  e
impianti di adeguamenti degli schemi idrici relativi.
4.1.2. Riferimenti normativi e procedurali
   I  trasferimenti  d'acqua,  sotto  il  profilo della utilizzazione
della risorsa, rientrano nella disciplina generale prevista dal  T.U.
11  dicembre  1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, in
materia  di  concessioni   di   derivazione   di   acque   pubbliche.
Disposizioni a carattere speciale sono poi contenute negli artt. 17 e
24, comma 2, della legge n. 36/94.
   Il citato articolo 17 prevede:
-  al  comma  1, che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le
  regioni interessate posano  promuovere  accordi  di  programma,  ai
  sensi  dell'art.  27  della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di
  pianificare i trasferimenti definiti al punto 4.1.1.  L'accordo  di
  programma  e'  dunque  individuato  dalla  legge  come  il  modello
  procedimentale piu' idoneo ad assicurare il raggiungimento  di  una
  intesa  tra  le diverse amministrazioni interessate ad un programma
  di trasferimento di risorse idriche, anche con l'individuazione  di
  iniziative  e  meccanismi  di  compenso per tenere conto dei minori
  benefici derivabili ad alcuni dall'attuazione dello stesso;
- al comma 6, che le opere e gli interventi relativi a  trasferimenti
  d'acqua  tra  regioni  diverse  che  travalichino  i comprensori di
  riferimento dei bacini idrografici siano sottoposti alla preventiva
  valutazione  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto  previsto  dal
  Decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
  n.  377, e successive modificazioni. Il  decreto  e  le  successive
  integrazioni,   in   particolare   il   DPCM   27   dicembre  1988,
  regolamentano, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 349/86,  le
  pronunce  di  compatibilita' ambientale e dettano le norme tecniche
  per la redazione degli studi.
   Si tratta quindi di procedere:
- alla redazione di uno studio d'impatto ambientale che  consenta  di
  valutazione  rischi  ed  implicazioni dal punto di vista ambientale
  connessi al  trasferimento  d'acqua  ed  individuare  la  soluzione
  migliore dal punto di vista della tutela degli equilibri naturali;
-  allo  svolgimento  della  fase  di  pubblicita'  e  partecipazione
  prevista dalla citata normativa;
- all'esame ed alla valutazione da parte della  apposita  Commissione
  ministeriale  ed  alla  pronuncia  del  Ministro  dell'Ambiente  di
  concerto con il Ministro per i Beni Culturali.
4.1.3. Obiettivi del trasferimento d'acqua
   Obiettivo primario dei trasferimenti d'acqua ad uso potabile e' di
sopperire ad una carenza di  risorse  che  si  manifesta  a)  in  via
permanente, b) ciclicamente in particolari bacini idrografici.
   Con  riferimento  a  queste  due tipologie di carenza, le opere di
trasferimento possono distinguersi nei seguenti gruppi fondamentali:
   a) trasferire volumi idrici  nei  casi  in  cui  le  risorse  sono
      generalmente  ubicate lontano dalle zone ove sono localizzati i
      consumi, il che  comporta  il  trasferimento  delle  acque  con
      lunghe  adduzioni  dai territori dove essere sono disponibili a
      quelli di utilizzo e/o la diversione di portate  da  un  bacino
      all'altro;
   b)  garantire  sistemi  di  approvvigionamento  che comprendano il
      territorio di  piu'  bacini  idrografici  e  di  piu'  regioni,
      caratterizzati da grandi centri di consumo e dotati globalmente
      di   sufficienti  risorse  idriche,  attraverso  operazioni  di
      scambio nei periodi di punta e di emergenza;
   In entrambi i casi i sistemi  acquedottistici  risultanti  vengono
alimentati  da una pluralita' di fonti di approvvigionamento, anche a
diversa idrologia, e  sono  caratterizzati  da  interconnessioni  che
possono garantire una adeguata capacita' di scambio tra le adduzioni.
Si  ottiene  cosi' da una parte una economia di scala e dall'altra un
effetto sinergico delle risorse, a fronte  di  variazioni  locali  di
consumo,   la   cui  efficacia  e'  direttamente  proporzionale  alla
dimensione del sistema.
   Un sistema cosi' strutturato  consente  altresi'  di  adattare  la
distribuzione  delle  risorse allo sviluppo territoriale dell'area di
utenza (elasticita' funzionale), di garantire  la  continuita'  della
produzione  idrica,  a  fronte  di puntuali situazioni di crisi nella
risorsa, di concentrazione stagionale della domanda, di rottura nelle
condotte  (affidabilita'  ed  efficacia   operativa).   La   maggiore
complessita'  della  rete  infrastrutturale esige, d'altro canto, una
piu' elevata  attenzione  alle  problematiche  gestionali,  anche  in
riferimento alle strutture organizzative incaricate della gestione.
4.1.4. Contenuti dell'accordo di programma
   Gli  accordi  di  programma  aventi  come  obiettivo trasferimenti
d'acqua  individuano  le  azioni   (ivi   compresi   gli   interventi
infrastrutturali  da  realizzare),  i  tempi,  le fasi e le modalita'
della loro realizzazione, gli  adempimenti  preliminari,  i  soggetti
coinvolti,  le fonti di finanziamento, relativamente sia alla fase di
realizzazione che di gestione.
   Per verificare la possibilita' di  procedere  alle  iniziative  in
programma  il  soggetto  proponente  convoca  una  conferenza  tra  i
rappresentanti delle amministrazioni interessate.
   Nell'ambito della conferenza si procede all'esame di:
- fabbisogni da soddisfare e prestazioni da erogare;
- risorse idriche disponibili ed utilizzabili;
-   confini   dell'intervento,   sia   in   termini   di    complessi
  infrastrutturali che di territori coinvolti;
- risorse economiche necessarie ed eventuali vincoli finanziari;
- elaborazioni progettuali e di studio necessarie;
- tempi e fasi per l'elaborazione dell'accordo di programma;
-  implicazioni  gestionali con riferimento anche alla organizzazione
  dei soggetti gestori;
- riversamenti consensuali delle entrate  tariffarie  idriche  tra  i
  gestori di vario livello.
   L'accordo di programma e' sottoscritto sulla base di:
- progetto preliminare;
- valutazione di impatto ambientale;
- valutazione economica e finanziaria degli interventi;
- valutazione degli aspetti organizzativi e gestionali;
- individuazione delle fonti di finanziamento.
   Gli obiettivi della progettazione e le relative soluzioni dovranno
integrarsi   anche   attraverso   la   possibilita'     di  reciproci
"aggiustamenti" con gli interventi programmati nel settore  idraulico
ed  ambientale  dai  vari soggetti pubblici e privati coinvolti nella
gestione del territorio. Gli interventi devono essere valutati  sulla
base   di   realistiche  ipotesi  di  disponibilita'  finanziarie  ed
ottimizzazioni tecnico-temporale, tenendo ad intervenire per  stralci
funzionali di immediata efficacia.
   Nell'ambito  della  programmazione  degli interventi devono essere
salvaguardate, in via ordinaria, le esigenze legate  al  mantenimento
del  minimo  deflusso  vitale  nei  corsi  d'acqua,  al  fine  di non
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati e degli  altri
usi  a  valle.  Devono,  inoltre,  essere  fatte  oggetto di adeguata
considerazione  le  necessita'  derivanti  dalle  caratteristiche  di
naturalita' degli ambienti interessati.
4.2. Progetto preliminare-condizioni di fattibilita'
   Nella  redazione  dei progetti preliminari oggetto dell'accordo di
programma si dovra' tenere conto dei criteri di  seguito  specificati
relativamente   agli  aspetti  idraulici,  ambientali  ed  economico-
finanziari.
4.2.1. Criteri idraulici
Bilanci risorse/fabbisogni (attuali e futuri) per  i  diversi  bacini
coinvolti e per le diverse destinazioni d'suo della risorsa
   Il  bilancio  globale  idrico,  preordinato  alla  definizione dei
trasferimenti d'acqua, e' effettuato sulla  base  delle  informazioni
contenute  nei  singoli bilanci idrici determinati ai sensi dell'art.
3 della legge dalle competenti  Autorita'  di  bacino,  se  del  caso
opportunamente integrate.
   Esso  dovra'  individuare,  per i bacini idrografici interessati e
per ogni settore di utilizzo,  le  "carenze"  e  le  "eccedenze"  nei
rapporti  risorse/fabbisogni,  su  base  temporale  mensile  ed annua
determinando, inoltre, l'evoluzione temporale del bilancio  stesso  -
dall'anno di redazione - a quello finale di riferimento.
   Nell'elaborazione del bilancio si adotteranno valori idrologici di
riferimento legati alla variabilita' degli afflussi e si terra' conto
della  eventuale  possibilita' di regolazione pluriennale delle opere
di accumulo.
   Dovranno,  inoltre,  redigersi  appositi  allegati  nei  quali  si
effettuera'  sia  una  analisi temporale delle portate - nel rispetto
dei volumi idrici annui individuati - sia lo  studio  di  particolari
bilanci  corrispondenti  alle  situazioni  di  punta  dei  consumi, e
all'opposto, di crisi idrica; quest'ultimo specie nelle aree ad  alto
rischio  di  crisi, quali individuate ai sensi della direttiva di cui
alla lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della legge (v. cap. 6).
   Esso tendera' alla verifica di compatibilita'  tra  la  variazione
dei  volumi  idrici annui disponibili, delle portate nei vari periodi
dell'anno,   dei   livelli   idrometrici   e   freatimetrici   ed   i
corrispondenti valori necessari all'equilibrio del sistema.
Bilancio  dello  stato  energetico  delle risorse interessate prima e
dopo il trasferimento per i diversi bacini coinvolti e per le diverse
destinazioni d'uso della risorsa.
   Il bilancio dello stato energetico delle risorse  interessate  dal
trasferimento  si  riconduce  all'applicazione  dei seguenti principi
generali:
   - razionalizzazione ed ottimizzazione dei  sistemi  di  adduzione,
     distribuzione e potabilizzazione;
   -   massima   utilizzazione,   a  regime,  delle  risorse  idriche
     energicamente piu' pregiate;
   - riserva delle risorse poste a quote piu' basse per far fronte  a
     periodi di deficit.
   Eventuali   esigenze   dissipative,   opportunamente  concentrate,
potranno essere sfruttate per la produzione di energia elettrica. Nel
caso di interconnessione tra sistemi contigui,  invece,  si  dovranno
ottimizzare  le  portate  trasferite e il posizionamento di eventuali
impianti di sollevamento e riduttori di pressione, in relazione  alle
ipotesi   di   funzionamento   previste  ed  al  carico  piezometrico
disponibile.
   Lo  studio  della  ottimizzazione  energetica  dell'intervento  in
progetto  avra'  approfondimento  e  svolgimento  logico  analoghi al
macrobilancio risorse-fabbisogni.
   Dovra' essere costruito  un  algoritmo  atto  a  rappresentare  la
funzione costo energico del trasferimento idrico con riferimento alle
diverse   soluzioni   alternative   disponibili;   questa   funzione,
adeguatamente vincolata  al  mantenimento  del  servizio  progettato,
sara'  sottoposta  a definizione di minimo, con procedure logiche e/o
analitiche a secondo della complessita' del problema.
   Dovra', in ogni caso, porsi attenzione  a  che  la  configurazione
ottimale dal punto di vista energico non presenti pero' un eccesso di
difficolta'    gestionali,    tali   da   inficiarne   il   materiale
conseguimento.
Analisi dello stato di qualita' delle  risorse  utilizzate,  prima  e
dopo  il  trasferimento,  per i diversi bacini coinvolti e per le di-
verse destinazioni d'uso della risorsa
   Per   perseguire  l'obiettivo  dell'ottimale  utilizzazione  delle
risorse idriche, le  caratteristiche  qualitative  di  una  fonte  di
approvvigionamento  devono  essere adeguate all'uso cui e' destinata.
In particolare, le acque di qualita' migliore,  sono  preferibilmente
destinate al consumo umano.
   La disomogeneita' territoriale della disponibilita' delle risorse,
nonche'  il ricorso a sistemi idrici complessi per fare fronte ad una
domanda sempre crescente, comporta in genere l'utilizzazione di acque
di diversa origine, quindi di diversa qualita'.
   Nei casi in cui un sistema idrico sia preposto al  soddisfacimento
di  una  pluralita'  di  usi,  ciascuno caratterizzato da un'esigenza
qualitativa diversa, eventuali interventi  di  interconnessione,  ove
possibile,  devono  essere  progettati  per dare luogo a sottosistemi
omogenei per qualita', in funzione della destinazione delle acque, in
modo da minimizzare i costi di trattamento, comunque integrandosi con
gli impianti gia' realizzati.
   In particolare, per il settore potabile, l'utilizzazione di  fonti
di approvvigionamento di diversa origine comporta uno studio del loro
miscelamento   mirato   a   prevenire   l'insorgere  di  problemi  di
accettabilita' dell'acqua per cio' che riguarda  l'uso  in  relazione
alle  caratteristiche qualitative ed alla loro variabilita' nel tempo
(eventi meteorologici, episodi di inquinamento, ecc.).
   L'analisi dello stato di qualita' portera' alla  redazione  di  un
documento progettuale che individui i parametri rappresentativi delle
variazioni indotte al sistema dall'intervento in progetto.  L'analisi
dei  parametri  e  della loro evoluzione nel tempo sara' svolta nelle
diverse condizioni di esercizio, e tendera' al perseguimento  di  una
condizione  conservativa  rispetto  ai valori ottimali previsti dalle
norme.
4.2.2. Criteri ambientali
Generalita'
   Il  trasferimento   d'acqua   tra   bacini   idrografici   provoca
un'alternazione  dei  sistemi  naturali  ed in particolare induce una
modifica degli equilibri preesistenti  d'entita'  commisurabile  alle
quantita'   prelevate   ed   a  quelle  immesse,  in  relazione  alle
caratteristiche idrologiche ed ecosistemiche dei bacini interessati.
   Le ipotesi progettuali vanno percio' definite tenendo presenti  le
componenti  ambientali  coinvolte e devono essere corredate da regole
di gestione e programmi di monitoraggio.
   Si tratta di definire un quadro chiaro  degli  interventi  che  si
intendono  realizzare  e delle regole di funzionamento e delle misure
di controllo  che  si  intendono  adottare,  tali  da  consentire  un
confronto con i soggetti interessati e di assumere decisioni concrete
e praticabili.
   E'  infatti fondamentale, soprattutto in casi cosi' delicati quali
i trasferimenti di risorse naturali da una comunita' all'altra, che i
conflitti siano esplicitati e che scelte  impegnative  dal  punto  di
vista  sociale  ed economico siano assunto dopo una completa verifica
di fattibilita'.
   La sottrazione d'acqua da un bacino induce variazioni  sui  regimi
idrologici,  sugli usi e funzioni sia di tipo economico che ecologico
a valle, sui fenomeni di  ricarica  delle  falde,  di  subsidenza  ed
intrusione  salina,  sulla  stabilita'  dei versanti e sulla qualita'
delle acque, su fenomeni di erosione costiera e di interrimento.
   Si  possono  creare, peraltro, problemi anche sul bacino ricevente
in relazione alle caratteristiche  delle  infrastrutture  necessarie,
con  particolare  riferimento alla realizzazione di notevoli opere di
accumulo.
   Non e' da escludere peraltro che opere, interventi e modifiche  al
regime  naturale  delle acque interessino aree di rilevante interesse
naturalistico  o  comunque  incidano  sugli  ecosistemi  acquatici  e
ripariali.
Valutazione d'impatto ambientale delle opere di trasferimento
   L'applicazione  di tale procedura ha inizio nella fase di verifica
delle condizioni di  fattibilita'  del  trasferimento  idrico,  nella
quale  vengono  prese in considerazione le variabili che concorrono a
definire le trasformazioni  compatibili  di  un  territorio,  tenendo
conto  delle  esigenze di tutela e di regolazione d'uso delle risorse
ambientali presenti. In  questa  fase  sono  individuati  i  soggetti
interessati alla gestione ed alla utilizzazione delle risorse idriche
dei   territori   coinvolti,   ivi   compresi  i  cittadini,  le  cui
osservazioni concorrono alla formazione delle scelte programmatorie e
progettuali del trasferimento dell'acqua da una zona all'altra.
   La valutazione tempestivita' dei problemi ambientali  consente  di
dare  certezze  in  ordine  alla  successiva  formazione del processo
autorizzativo e quindi procedere  alla  progettazione  definitiva  ed
alla  realizzazione  e  gestione  delle  opere sulla base di concrete
certezze.
   La procedura di  valutazione  d'impatto  ambientale  prevista  dal
comma  6  dell'art. 17 della legge interviene sulla base del progetto
preliminare prima  dell'approvazione  dell'accordo  di  programma  da
parte del Comitato dei Ministri.
   In  relazione alle caratteristiche specifiche ed alla natura delle
opere  da  realizzare,  nonche'   alla   peculiarita'   dell'ambiente
interessato,  il soggetto proponente, preliminarmente all'avvio della
procedura, puo' concordare con  la  Commissione  per  la  valutazione
dell'impatto  ambientale  le analisi e le elaborazioni da effettuare,
nell'ambito dei criteri e delle norme dettate dal D.P.C.M. 10  agosto
1988, n. 377 e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
4.2.3. Criteri economico finanziari.
   Il progetto preliminare approvato dall'Accordo di programma di cui
al  punto  1.4. va di norma accompagnato da una valutazione economica
dello stesso, effettuata con le tecniche dell'analisi costi-benefici.
   L'analisi dovra' essere preceduta da una  valutazione  preliminare
delle   alternative  progettuali,  ove  esistenti,  che  evidenzi  la
maggiore convenienza della soluzione del trasferimento.
   La valutazione economica va sviluppata sia nella situazione "senza
intervento"  che  in  quella  "con  intervento"   approfondendo,   in
particolare, i seguenti aspetti:
-   opportunita'   dell'intervento   proposto  nel  quadro  economico
  territoriale di riferimento;
- bilancio domanda-offerta;
- descrizione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei costi
  di investimento (diretti e indiretti);
- individuazione della presenza  di  eventuali  costi  accantonati  e
  descrizione dei criteri utilizzati per la loro quantificazione;
- descrizione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei costi
  di esercizio (diretti e indiretti);
- descrizione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei costi
  esterni;
-  descrizione  dei  criteri  utilizzati  per  la quantificazione dei
  rientri  tariffari  (nell'analisi  economica  i  rientri  tariffari
  andranno evidentemente calcolati, unitamente agli altri prezzi, con
  tecniche  di  derivazione  atte  a riflettere il valore sociale del
  bene acqua);
- individuazione dei benefici economici interni ed esterni;
- verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario;
- analisi della  redditivita'  economica  e  finanziaria  (saggio  di
  rendimento interno e valore attuale netto).
   La  valutazione  del progetto, oltre ad indirizzare verso una piu'
efficiente allocazione  dei  fattori  produttivi  in  funzione  degli
obiettivi   economici   e   sociali  prefissati  (in  particolare  di
ridistribuzione della risorsa), consente di rendere  le  scelte  piu'
trasparenti  e  pertanto  agevola la ricomposizione dei conflitti che
generalmente si innescano tra amministrazioni locali nelle situazioni
in argomento.
   E' fondamentale che  la  valutazione  economica  sia  redatta,  in
particolare  per  la  parte  che  attiene al bilancio domanda-offerta
(risorse-fabbisogni),  sulla  base  di  informazioni  certificate  ed
attendibili  (censimento  delle  risorse  idriche  e  bilancio idrico
nell'ambito del bacino idrografico) che consentano in modo univoco di
accertare le disponibilita' idriche teoriche potenziali nei territori
interessati e di controllare i  criteri  e  le  metodologie  adottati
nella determinazione della domanda idrica per i vari usi.
   A  tale  proposito, poiche' l'uso irriguo impegna la maggior parte
del patrimonio idrico nazionale utilizzabile, un'attenta e  razionale
programmazione  delle  pratiche  agricole,  delle  capacita' di campo
necessarie e dei sistemi di  irrigazione,  anche  in  funzione  degli
assorbimenti che il mercato nazionale e quelli esteri (in particolare
in  ambito comunitario) possono garantire alle varie produzioni, deve
essere alla base della  determinazione  della  quantita'  d'acqua  da
destinare all'uso agricolo.
5.  METODOLOGIE E CRITERI GENERALI PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO
   DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (art. 4,  comma  1,
   lettera d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
5.1. Finalita' e contenuti dell'aggiornamento.
   L'aggiornamento  del  P.R.G.A.  deve  anzitutto tenere conto degli
obiettivi  introdotti  dalla  legge,  innovativi  rispetto  a  quelli
definiti a suo tempo dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129.
   La  legge,  in  particolare,  introduce alcune innovazioni che non
possono non avere riflessi sul modo di  impostare  la  pianificazione
degli schemi idrici. Gli acquedotti sono infatti considerati come una
parte  dei  servizi  idrici  integrati,  costituiti  dall'insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad
usi civili, di fognature e depurazione delle acque e destinati ad una
gestione unitaria rispondente a logiche di mercato.
   Ne deriva, tra  l'altro,  la  necessita'  che  il  nuovo  P.R.G.A.
prenda  in  esame  aspetti  fondamentali dei sistemi distributivi non
considerati dalla legge 129/63 tra cui:
- contenimento perdite e sprechi;
- regolazione e modulazione delle portate e dei carichi;
- affidabilita' dell'insieme;
- elasticita' di esercizio;
- conservazione della qualita' delle acque in distribuzione;
-  riorganizzazione  dei  servizi  idrici  per  ambiti   territoriali
  ottimali;
-  gestione  integrata  degli  impianti di acquedotto, di fognatura e
  depurazione.
   Va tenuto presente  che  obiettivo  generale  del  P.R.G.A.  resta
l'equa   ripartizione   delle   risorse,  tenendo  conto  della  loro
salvaguardia in termini sia quantitativi che qualitativi.
   Per quest'ultimo aspetto  vanno  particolarmente  evidenziati  gli
effetti  del  D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 (S.O. alla G.U. n. 152 del
30 giugno 1988). Quest'ultimo, come e' noto, affronta anche  il  tema
della  salvaguardia della qualita' delle fonti di approvvigionamento,
ripreso anche dall'art. 24 della legge, che lo considera un  elemento
del  costo  del  servizio,  da  recuperare in tariffa. Pertanto detta
salvaguardia costituisce un ulteriore obiettivo da considerare  nella
revisione del P.R.G.A.
5.2. Elementi conoscitivi sulla situazione in atto.
   L'aggiornamento  del  P.R.G.A.  va  basato  su  di  una preventiva
analisi della situazione in atto in grado  di  fare  chiarezza  sulle
reali  cause  di  crisi  attuali  o  prevedibili, tenendo conto degli
scenari di evoluzione  della  domanda  in  un  contesto  generale  di
profonde  modificazioni  dello  sviluppo  demografico  rispetto  alle
previsioni  del  vigente  P.R.G.A.,  dei  consumi  specifici   e   di
affinamento delle tecniche di risparmio (individuazione e separazione
degli   usi   impropri,  degli  sprechi  e  delle  irrazionalita'  di
approvvigionamento o di distribuzione).
   Le indagini conoscitive di dettaglio vanno finalizzate agli  scopi
suddetti   e   a   quelli  di  chiarire  l'interfaccia  con  gli  usi
competitivi.
   I servizi esistenti sono esaminati  per  sistemi  acquedottistici,
evidenziando le situazioni di crisi di risorsa, di approvvigionamento
e di distribuzione.
   Le crisi di risorsa sono individuate in relazione sia agli aspetti
qualitativi quanto a quelli quantitativi.
   Per   ogni   singola   regione,  e'  necessario  riconsiderare  le
previsioni ed i programmi elaborati nella redazione  di  varianti  al
P.R.G.A.  e  ai piani di risanamento delle acque predisposti ai sensi
della legge 319/1976, valutare gli elementi conoscitivi acquisiti  in
materia  di  risorse idriche e procedere ad una ricognizione generale
dello stato di conservazione delle opere di captazione, di  adduzione
e  di  distribuzione  dei corpi idrici, individuando, per ciascuna di
esse, le percentuali di perdita.
   L'attivita' conoscitiva preliminare va integrata e completata  con
le   notizie   riguardanti   l'aspetto  socio-economico  al  fine  di
individuare le caratteristiche antropiche del territorio, le tendenze
demografiche  che  sicuramente  trovano  differenza   rispetto   alle
previsioni del P.R.G.A. del 1968.
   La fase preliminare puo' cosi' schematizzarsi:
 -  verifica  dello  stato  di attuazione del P.R.G.A. del 1968 e sue
 varianti;
 - verifica dello stato di conservazione delle opere  di  captazione,
 di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche;
 -   individuazione   delle   tendenze  evolutive  e  delle  tendenze
 demografiche del territorio;
 - verifica dello stato di attuazione dei piani regionali concernenti
 l'uso e il risanamento delle risorse idriche;
 - verifica quali-quantitava delle  risorse  idriche  attualmente  in
 uso.
5.3. Competenze istituzionali e territorio di riferimento.
   Il  D.P.R.  24  luglio 1977 n. 616, ha delegato alle Regioni (art.
90 comma 2 lettera a) le funzioni "di aggiornamento e  modifiche  del
Piano  Regolatore  Generale  degli  Acquedotti concernenti le risorse
idriche destinate dal piano  a  soddisfare  esigenze  e  bisogni  dei
rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse
stesse".  Sono  tuttavia  riservate allo Stato (successivo art.  91),
oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale  generale
o  di  settore  della destinazione delle risorse idriche, le funzioni
concernenti  l'imposizione  di  vincoli  e  gli  aggiornamenti  e  le
modifiche   del   Piano  Regolatore  Generale  degli  Acquedotti  che
comportino  una  diversa  distribuzioni  delle  riserve  idriche  tra
regioni.  Nell'esercizio  di  tali  funzioni lo Stato deve sentire le
Regioni interessate e tener conto delle esigenze da  queste  espresse
per  l'attuazione  di  programmi  per  il  raggiungimento di speciali
obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
Inoltre la legge 10 maggio 1976 n. 319, in materia  di  tutela  delle
acque  dall'inquinamento,  ha  attribuito  specifiche competenze alle
Regioni concernenti, tra l'altro la redazione dei piani regionali  di
risanamento  delle  acque  (che contengono, anche, indicazioni per il
miglioramento  di  tutti  i  servizi  idrici)  e  l'esecuzione  delle
operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici.
   L'art.  8,  punto  4  della  legge  ribadisce  la competenza delle
Regioni  per  l'aggiornamento  del  P.R.G.A.  (sentite  le   Province
interessate)  e dell'Autorita' di Bacino (nell'ambito delle attivita'
previste dagli artt.  3  e  17  della  legge  183/89).  Il  piano  va
aggiornato  "su  scala  di  bacino", per i vari bacini di competenza;
l'aggiornamento va fatto per le finalita' di cui  alla  citata  legge
36/94  e  deve, quindi, essere funzionale alla  modernizzazione della
gestione dei servizi idroambientali. Nei bacini di rilievo  nazionale
sono  fatte salve le competenze statali (esercitate dal Ministero dei
Lavori Pubblici, su proposta delle Autorita' di  Bacino)  di  cui  al
gia' citato art. 91, punto 4, del D.P.R. 616/77, e cioe' le modifiche
del  P.R.G.A.  che comportino una diversa distribuzione delle risorse
idriche tra le Regioni (sentite le Regioni stesse).
   L'art. 3 della legge 183/89  fa  rientrare  tra  le  attivita'  di
pianificazione  di  competenza delle Autorita' di Bacino la razionale
utilizzazione, la protezione, il risanamento  delle  risorse  idriche
atte all'uso potabile, e l'art. 17 fa rientrare tra le finalita' ed i
contenuti del Piano di Bacino l'utilizzazione delle risorse idriche e
la valutazione preventiva dell'impatto ambientale degli interventi.
   La  conseguente  definizione  del  territorio  da  collegare  e da
servire  con  sistemi  acquedottistici  o  fognari  interconnessi  va
effettuata  sulla  base  delle  considerazioni  tecnico-gestionali di
seguito esposte, e secondo  logiche  industriali,  indipendentemente,
quindi  dai  vincoli  amministrativi o di competenza (confini di Enti
Locali e di Bacini).
5.4.  Flessibilita',  razionalita',  affidabilita'  dei   sistemi   -
     orizzonti temporali.
   Il   P.R.G.A.   va   armonizzato   con   gli  altri  strumenti  di
pianificazione, ed in particolare con i P.R.R.A. e i piani di bacino.
   L'aggiornamento del P.R.G.A. deve assicurare i seguenti requisiti:
 -  flessibilita',  intesa  come  capacita'  dei  sistemi  idrici  di
   adattarsi  alle mutevoli caratteristiche fisiche ed antropiche del
   territorio interessato;
 - razionalita' e compattezza della configurazione  finale  di  lungo
   termine;
 - affidabilita' globale e settoriale del sistema.
   Gli  obiettivi  di  flessibilita',  razionalita'  e  affidabilita'
conducono  all'adozione  di  sistemi  ragionevolmente   estesi,   ben
interconnessi, e riforniti da fonti di alimentazione molteplici e con
caratteristiche differenziate.
   I  sistemi  estesi  compensano  al  proprio  interno gli errori di
previsione che abbiano segno opposto e riducono, per  note  leggi  di
probabilita', l'onere pro-capite delle configurazioni di riserva atte
ad incrementarne l'affidabilita'.
   Sistemi del genere conducono e raggiungere anche altri obiettivi.
   In  primo  luogo, quello di ridurre l'impegno complessivo di acqua
presso le  fonti  di  approvvigionamento,  in  quanto  consentono  di
sfruttare  la  complementarieta' di diagrammi di consumo (ad esempio:
connettendo aree urbane ed industriali di un territorio con  le  aree
turistiche  limitrofe)  e  di  disporre  piu'  facilmente  di  grandi
serbatoi per la regolazione stagionale dei consumi complessivi.
   In secondo luogo quello  di  interconnettere  con  facilita'  aree
"fonti"  (alta  densita'  ed elevato reddito medio della popolazione)
con aree "deboli" limitrofe, mediandone la ripartizione dei  costi  e
risolvendo  cosi'  il  problema,  altrimenti insolubile, di dotare di
servizi a tariffe ragionevoli  anche  le  aree  meno  sviluppate  del
Paese.
   In  terzo  luogo, quello di raggiungere o tendere verso dimensioni
ottimali ai fini dell'economia di scala per i  problemi  di  gestione
con  particolare  riferimento alle strutture fisiche e concettuali di
impresa  ed  alla   capacita'   di   attrarre   personale   di   alta
specializzazione,   problemi   la  cui  soluzione  ottimale  richiede
dimensioni rilevanti.
   Gli orizzonti temporali da assumere a riferimento sono:
- per la definizione dei  lineamenti  strategici  del  Piano  ed,  in
  particolare,  per  la  determinazione  delle  portate  da riservare
  presso le fonti di approvvigionamento prescelte: l'anno 2040;
- per la definizione e  il  dimensionamento  dei  primi  sub-sistemi,
  coerenti con i precedenti lineamenti strategici: l'anno 2015;
- per il primo programma di attuazione: l'anno 2000.
   Con  cadenza pluriennale deve essere verificata la rispondenza del
P.R.G.A. alle mutate condizioni fisiche, antropiche ed ambientali.
5.5. I fabbisogni e la  loro  dislocazione.  Sistemi  duali,  consumi
     industriali e promiscui.
   Punto fondamentale per la revisione del P.R.G.A. e' la definizione
del   fabbisogno  sulla  base  delle  mutate  modalita'  di  utilizzo
dell'acqua nell'ambito della comunita' e del territorio  interessati.
I  criteri  a  cui  si ispira il P.R.G.A. del 1963 sono infatti molto
aggregati e non consentono di determinare il necessario  quantitativo
d'acqua  tenendo  presenti  le reali esigenze che, come noto, variano
notevolmente nel tempo e nello spazio.
   Nella determinazione del  fabbisogno,  e  della  sua  dislocazione
planimetrica,  occorre  innanzi tutto individuare unita' territoriali
omogenee per tipologia di utilizzo sia per le situazioni in atto  che
per   quelle   evolutive   previste   dagli  strumenti  pianificatori
territoriali-urbanistici (assetto  del  territorio)  negli  orizzonti
territoriali prima indicati.
   Unita' territoriali omogenee possono essere, ad esempio:
-  aree  residenziali (intensive, medie, estensive) con inclusione di
  attivita' pubbliche, commerciali, artigianali, industriali di  tipo
  diffuso;
- centri residenziali con particolari concentrazioni di utilizzazioni
  abitative  permanenti  di  tipo  comunitario  e sanitario (collegi,
  caserme, ospedali ecc.) o temporanee (uffici, scuole, ecc.);
- centri turistici stagionali, estivi od invernali;
- aree direzionali;
- aree industriali;
- aree agricole;
- aree a verde, aree di rispetto, zone silvopastorali.
   Ciascuna unita' territoriale omogenea deve essere considerata  nel
contesto   delle   caratteristiche   climatiche  proprie  della  zona
interessata, (temperatura stagionale, piovosita').  Inoltre,  e  cio'
particolarmente  per  le  aree  residenziali, e' necessario tenere in
debito  conto  il  grado  di  sviluppo  economico  e  sociale   della
popolazione interessata.
   In definitiva, occorre analizzare il territorio da servire con uno
studio  urbanistico  e  socio-economico ragionevolmente approfondito,
atto a valutare i parametri che possono influire sulla propensione al
consumo o sul fabbisogno di servizi di ciascuna unita'.
   Per le unita'  di  tipo  residenziale,  e'  ovviamente  importante
determinare  l'entita'  numerica della popolazione da servire ai vari
orizzonti  (il  P.R.G.A.  vigente  fa  infatti  riferimento  ad   una
valutazione effettiva all'atto della prima redazione del Piano stesso
e  ad  una  previsione  all'anno  2015)  e  le sue caratteristiche di
mobilita' e pendolarita' giornaliera, settimanale e stagionale.
   L'esame della situazione italiana negli ultimi decenni ha messo in
evidenza  alcune  particolarita' nella dinamica della popolazione che
hanno un peso non trascurabile sulla  determinazione  dell'evoluzione
del fabbisogno.
   Il  tasso di incremento annuo e' notevolmente diminuito, tanto che
in molte zone d'Italia si parla  ora  di  "crescita  zero".  Occorre,
pertanto,   che,   all'interno   dei   sistemi   distributivi,  siano
individuate  aree   territoriali   omogenee   contraddistinte   anche
dall'appartenenza  ad  una  estensione territoriale entro la quale si
possa ipotizzare un valore pressoche' uniforme del tasso di crescita.
   Nelle estrapolazioni e stime conseguenti non sembrano  avere  piu'
validita'  le  leggi  e  le  formule comunemente applicate in passato
quale  la  formula  dell'interesse  composto;   sara'   consigliabile
applicare  caso  per  caso  espressioni  piu' appropriate (ad esempio
quella di tipo  lineare:  PTPo  (1+rt)  nella  quale  PT  e  Po  sono
rispettivamente  la  popolazione  all'anno "t" e quella all'anno "0",
mentre "r" e' il tasso di crescita annuale, variabile nel  tempo,  e'
piu' adatta a descrivere incrementi o decrementi migratori.
   Vi  sono  zone  di  sviluppo  economico  e  demografico anomalo e,
percio' difficilmente prevedibili, quali:
- centri direzionali satelliti;
- centri turistici ad utilizzo stagionale e per fine-settimana.
   Le valutazioni di sviluppo demografico di tali zone vanno inserite
nel contesto piu' vasto degli aggregati urbani e nei territori  delle
regioni a cui esse appartengono.
   Vi  sono  anche  zone  caratterizzate da progressivo spopolamento,
situazione tipica di centri collinari a vocazione agricola. Per  tali
centri  non  sembra,  pero',  opportuno  prevedere  una riduzione del
fabbisogno  idrico,  dal  momento  che  ci  si  puo'  aspettare   una
inversione  di  tendenza  e  che  si  deve  sempre  ipotizzare che la
popolazione  benefici  di  un  miglioramento  del  tenore  di   vita,
connesso,   in   un  rapporto  reciproco  di  causa-effetto,  con  il
miglioramento  dei   servizi   idrici,   ovvero   dei   fenomeni   di
valorizzazione   quali   l'agriturismo  e  l'artigianato  locale,  lo
sviluppo di parchi naturali, ecc.
   Per alcune unita' di tipo non residenziale (ad es. direzionali) il
riferimento alla popolazione residente o  presente  non  ha,  invece,
significato,  se  non  per rapporti statistici di tipo globale (cioe'
riferito all'intera citta') con realta' similari.
   Per la valutazione del fabbisogno si  dovra'  tenere  conto  anche
delle  perdite  tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e in
quelle di distribuzione (non piu' del 20%).  Qualora  le  perdite  in
sistemi  acquedottistici esistenti siano superiori a detto limite, il
PRGA dovra' prevedere interventi di manutenzione entro un ragionevole
periodo di tempo e pertanto  una  diminuzione,  a  parita'  di  altre
condizioni, del fabbisogno stesso.
   Ai  fini  della  allocazione delle fonti di approvvigionamento, si
dovra'  fare  riferimento  separatamente  sia  al  fabbisogno   medio
giornaliero  che  a quello nei periodi di punta. Interconnessioni tra
sistemi  acquedottistici  e  utilizzo  della   medesima   fonte   per
alimentare  sistemi  diversi  dovranno  assicurare  la minimizzazione
delle variazioni delle portate emunte.
   Va  tenuto  presente  che, almeno nelle grandi aree metropolitane,
fortemente urbanizzate, nelle quali l'utenza non  possa  disporre  di
risorse   alternative   distribuite  sul  territorio  (ad  es.  acque
sotterranee non utilizzate per  uso  potabile)  o  di  apposite  reti
idriche "non potabili", e' opportuno che la rete di pubblico servizio
possa  sopperire  anche ad esigenze non strettamente riconducibili ad
usi "civili", che sono, di norma, suddivisi nelle seguenti classi:
- usi comunitari;
- usi commerciali;
- usi pubblici.
   Si intende fare riferimento, in particolare, all'innaffiamento del
verde pubblico disperso all'interno della citta', alle esigenze della
piccola  industria  diffusa  sul  territorio,  all'alimentazione   di
riserve  di  acqua  potabile sulle navi, ai rifornimenti all'ingrosso
per usi speciali (ad es. insediamenti militari).
   Gli usi speciali sopra ricordati possono essere soddisfatti con il
ricorso a sistemi duali nei  quali  coesiste,  con  la  normale  rete
idrica,  una  seconda rete destinata ad usi che richiedono acque meno
pregiate: innaffiamento stradale ed aree verdi,  lavaggio  fognature,
usi industriali minori, ecc, e, quindi, anche parte degli usi civili.
   E' inoltre opportuno adottare indicatori economico-sociali (classi
di  reddito,  presenza  di  attivita'  artigianali e/o produttive) ai
quali collegare valutazioni di consumi specifici attuali e futuri, ai
soli fini previsionali.
   Per la valutazione dei fabbisogni non  propriamente  domestici  ma
inseriti   nel   contesto   urbano   e  da  soddisfare  con  la  rete
acquedottistica  urbana,  quali  quelli  relativi  ai  servizi,  alle
piccole  industrie,  ed al mantenimento del verde pubblico e privato,
si ricorrera' al metodo analitico.
   In ogni caso il P.R.G.A. dovra' assicurare  una  dotazione  idrica
pro-capite  minima  da valutarsi a seconda delle particolari esigenze
del complesso urbano da servire.
   Detta dotazione dovra' essere contenuta al di sotto  di  opportuni
valori  massimi  al  fine  di evitare il depauperamento delle risorse
disponibili e la realizzazione di opere non giustificate.
   Si  sottolinea,  infine,   che   la   valutazione   dell'andamento
temporale,   nell'intervallo  di  riferimento  (sino  al  2040),  dei
parametri indispensabili alla programmazione  degli  interventi,  ivi
compreso  il  fabbisogno di acqua, dovra' essere eseguita con criteri
statistici che definiscano intervalli di valori con  probabilita'  di
realizzazione predefinita (intervalli di confidenza).
5.6.  Le  risorse  idriche:  loro  selezione  e protezione, rischi di
     approvvigionamento.
   Si richiamano alcuni indirizzi di carattere  generale  applicabili
all'intero territorio nazionale.
   Il  Piano  deve  individuare solo risorse idriche di considerevole
importanza, caratterizzate come segue:
- acque telluriche  (sorgenti  o  acque  sotterranee):  portate  poco
  variabili  e  con  altissima  probabilita'  di  essere superiori ai
  valori prefissati; caratteristiche di qualita' buone  o  facilmente
  migliorabili anche con opportuni trattamenti; concreta possibilita'
  di protezione contro i rischi di inquinamento progressivo;
-  acque  di grandi laghi naturali: volumi utilizzabili con altissima
  probabilita'   di   essere   superiori   ai   valori    prefissati;
  caratteristiche di qualita' rientranti preferibilmente nella classe
  A1  o  al  massimo  A2  del D.P.R. 515/82; concreta possibilita' di
  protezione contro i rischi di inquinamento progressivo;
-  acque  superficiali:  portate con altissima probabilita' di essere
  superiori a quelle minime prefissate ovvero regolabili con serbatoi
  artificiali;  caratteristiche  preferibilmente   rientranti   nelle
  classi   A1   o  A2  del  D.P.R.  515/82;  minor  esposizione  agli
  inquinamenti accidentali.
   Entro i limiti ricordati, l'elencazione corrisponde anche  ad  una
scala di preferenza decrescente, scala che va comunque ponderatamente
correlata ai problemi di disponibilita', vicinanza e quota e, quindi,
di costo.
   Il    principale   requisito   da   ricercare   nelle   fonti   di
approvvigionamento e', senza dubbio,  quello  della  possibilita'  di
essere   protette   naturalmente   e   artificialmente  da  eventuali
inquinamenti delle acque sia progressivi che accidentali. A tal  fine
si dovranno privilegiare i seguenti indirizzi:
-  progressivo  abbandono  delle numerosissime piccole risorse locali
  (sorgenti e pozzi minori) caratterizzate da portate molto variabili
  (e quindi troppo  rapidamente  influenzate  dalle  precipitazioni),
  dalla  sostanziale  impossibilita' di proteggerle dall'inquinamento
  (se  non  a  costi  proibitivi  in  rapporto  ai  volumi  di  acqua
  prelevati)   salvo   l'utilizzo   quali   risorse   alternative   o
  integrative;
- progressiva concentrazione delle fonti  di  approvvigionamento  dei
  sistemi acquedottistici;
-  preferenza  per  sorgenti,  acquiferi, laghi o bacini superficiali
  alimentati da aree montane con scarsissimi insediamenti a  monte  e
  limitatissime   utilizzazioni   agricole  intensive  (ad  es.  aree
  innevate  di  alta  quota,  comprensori   silvo-pastorali,   parchi
  naturalistici, riserve ecc.);
-  uso  ottimale del contenuto energetico delle varie riserve idriche
  (ad es. destinazione delle sorgenti piu'  elevate  a  servizio  dei
  territori  a  quota  maggiore,  utilizzazione  di carichi eccedenti
  mediante impianti idroelettrici in linea ecc.);
- collegamento di fonti di approvvigionamento aventi  caratteristiche
  complementari,  sia  ai  fini  della  qualita',  sia  ai fini della
  disponibilita' quantitativa nell'arco delle stagioni.
   Nel programmare la  selezione  delle  risorse  idriche  va  tenuto
presente  il problema delle aree nelle quali il rischio di temporanee
crisi di approvvigionamento e' piu' elevato per motivi sia idrologici
(prolungate  siccita'),  sia  di  inquinamento  accidentale  (ad  es.
rovesciamento  improvviso di sostanze inquinanti a monte di una presa
di fiume), sia di  inquinamento  progressivo  irreversibile  (ad  es.
crescita  del  contenuto di nitrati, in acque sotterranee di zone con
agricoltura industrializzata, al di sopra dei  limiti  ammessi)  sia,
infine,  per  collasso di strutture idriche di trasporto a distanza a
causa dell'instabilita' geotecnica o sismica  diffusa  sul  tracciato
(vedi cap. 6).
   In  questi  casi  si  deve ricorrere a scelte di natura strategica
quali: interconnessione tra  impianti  con  diverse  caratteristiche;
introduzione   di  subsistemi  di  riserva;  subapprovigionamenti  di
emergenza con acque meno pregiate, ecc.
   Occorre   prevedere   sistemi   atti  a  minimizzare  i  tempi  di
rilevamento e localizzazione dell'evento dannoso  ed  alla  riduzione
preventiva  dei  relativi  effetti  (monitoraggio  biologico on-line,
telecontrollo ecc.), nonche' la predisposizione di mezzi di  soccorso
di ogni tipo, anche a scala regionale (sistemi di autobotti, acque in
pacchi, impianti di potabilizzazione mobili ecc.).
   In  aree  del  tutto particolari occorrera' prevedere il ricorso a
linee di approvvigionamento non convenzionali, quali la  dissalazione
ed il riuso di acque di scarico.
   Quest'ultimo  aspetto, nella maggioranza dei casi, e' di interesse
marginale perche' tali  acque  (scaricate  nei  fiumi)  vengono  gia'
utilizzate  oggi  dai  prelievi piu' a valle, sia perche', nei limiti
del possibile sara'  piu'  logico  utilizzare  dette  acque  per  usi
irrigui  od  industriali,  onde  liberare  altre  risorse idriche che
potrebbero risultare piu' adatte all'uso potabile.
5.7. I sistemi di produzione,  adduzione,  regolazione,  smistamento,
     modulazione e distribuzione.
   Si  e'  gia'  detto  che  questi sistemi debbono servire territori
individuati sulla base di criteri  tecnici  (urbanistici,  idraulici,
altimetrici  ecc.)  e,  quindi,  del  tutto  indipendenti  dai limiti
amministrativi o di competenza  (Enti  locali,  autorita'  di  bacino
ecc.).
   L'oculata  ideazione  dei  complessi  di  produzione,  adduzione e
smistamento e' fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi  di
flessibilita',  razionalita',  affidabilita'  ricordati al punto 5.4,
nonche' per il controllo della qualita'  delle  acque  immesse  nella
rete distributiva.
   In  particolare,  i  sistemi  idrici  in argomento dovranno essere
configurati in modo flessibile per tenere conto che  l'andamento  nel
tempo  dei  parametri piu' significativi della loro progettazione non
e'  univocamente  determinabile  ma   si   muove   entro   intervalli
predefiniti (criterio statistico).
   Inoltre,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  gli  scostamenti  tra
obiettivi di piano e valori effettivi dei  predetti  parametri,  piu'
elevati  per  orizzonti temporali piu' remoti, i sistemi in argomento
andranno  aggiornati  ad  intervalli  intermedi  in  relazione   agli
andamenti effettivi dei parametri di cui sopra.
   Si  precisa che rientrano nel subsistema produzione gli interventi
per la salvaguardia, la regolazione, la captazione, il trattamento di
potabilizzazione (ove necessario) ed il sollevamento  primario  delle
diverse risorse considerate.
   Nei  casi  segnalati  nei  punti  5.4 e 5.5, si indicheranno anche
sistemi paralleli per usi industriali o promiscui o per reti duali.
   Per quanto attiene ai sistemi di regolazione e modulazione  (torri
piezometriche,  serbatoi,  sollevamenti  locali, automatismi connessi
ecc.) e distribuzione (alimentatrici, reti, connessioni)  si  precisa
che    essi    vanno   individuati   sulla   base   di   zonizzazioni
planoaltimetriche rispondenti esclusivamente a  criteri  tecnici  (e,
quindi,   del   tutto   indipendenti,  in  particolare,  dai  confini
comunali).
   Il P.R.G.A. si limitera' a fornire indicazioni molto generali  sui
sistemi  di  regolazione  e modulazione, sulle zone di distribuzione,
sulle direttrici (indicative) di alimentazione di queste ultime.
   Qualora  il  P.R.G.A  preveda  grandi opere di rilevante incidenza
ambientale,  occorrera'  allegare  una  relazione  preliminare  sugli
effetti ambientali.
   Per  le opere primarie che comportino rilevanti problemi di ordine
geotecnico  (dighe,  grandi  gallerie,  grandi  tubazioni   in   zone
particolarmente   franose   ecc.),  occorrera'  allegare  uno  studio
geotecnico preliminare relativo alla loro fattibilita'.
   Piu' in generale occorre  chiarire  che  il  P.R.G.A.  non  e'  il
coacervo  dei  progetti di fattibilita' delle singole opere proposte,
ma semplicemente uno schema della  loro  finalizzazione  e  del  loro
assemblamento  d'insieme,  arricchito  dagli  studi (non progetti) di
fattibilita' limitati a quelle sole opere primarie che, se  dovessero
risultare  non  fattibili,  comprometterebbero  irrimediabilmente  la
concezione generale del sistema proposto.
   Per le aree maggiormente  soggette  a  rischio  di  crisi  idrica,
saranno particolarmente segnalati i provvedimenti strategici inseriti
negli  schemi proposti e quelli tattici raccomandati ai gestori (vedi
anche cap. 6).
   Per tutte le componenti comprese nei sistemi sopra  descritti,  la
definizione  degli  schemi  impiantistici  strategici  verso  i quali
occorre tendere gradualmente, ed ancor  piu'  la  definizione  ed  il
dimensionamento  di  massima degli interventi riferiti agli orizzonti
2000  e  2015,  debbono  partire  dal  rilevamento,   ragionevolmente
approfondito,  delle  situazioni in atto o in corso di realizzazione,
come del resto prescritto dal punto c) dell'art. 2 della citata legge
129/63 e dalla ricognizione prescritta dall'art. 11,  comma  3  della
legge 36/94.
   Lo  scopo  del  rilevamento  e'  quello di delineare programmi che
consentano  la  maggiore  possibile   riutilizzazione   delle   opere
esistenti,  anche  mediante processi di riabilitazione e manutenzione
straordinaria.
   L'obiettivo della riutilizzazione agisce  quindi,  sostanzialmente
come  un  "vincolo"  nei  riguardi  della  definizione dei programmi.
Peraltro, tale vincolo non va  interpretato  in  senso  assoluto,  ma
limitatamente  alle  parti  che  non interferiscono negativamente nel
raggiungimento  degli  obiettivi  generali  indicati  nei  precedenti
paragrafi  (e  quindi  non deformino la razionalita' della concezione
strategica  dell'insieme)  ma  che  semplicemente  riducano  i  costi
complessivi  (di  investimento  e  di  gestione),  soprattutto  per i
programmi di breve termine.
5.8. I sistemi di smaltimento delle acque reflue.
   Si e' gia' accennato che, in ossequio dell'art. 2, punto d)  della
legge 129/63, la revisione del P.R.G.A. deve essere finalizzata anche
a  determinare  gli  schemi  sommari  delle  opere  occorrenti per il
corretto e razionale smaltimento delle acque reflue conseguenti  agli
usi  civili  dell'acqua.  Si e' anche gia' ricordato che questa parte
del P.R.G.A. deve essere resa coerente con il P.R.R.A. e deve  essere
inquadrata  nella  nuova  disciplina degli scarichi introdotta con la
direttiva 91/271/ CEE.
   Nella  revisione  del  P.R.G.A.   si   dovranno   perseguire,   in
particolare, gli obiettivi di seguito esposti:
-   progressivo   miglioramento   dell'impermeabilita'   dei  sistemi
  fognanti;
-   tendenza   verso   sistemi  fognanti  ragionevolmente  estesi  ed
  interconnessi, sviluppati, per quanto possibile, secondo  le  linee
  naturali di scorrimento delle acque di superficie;
-  ottimizzazione  della gestione degli impianti di depurazione anche
  attraverso la scelta di impianti consortili;
- tendenza alla centralizzazione dei relativi sistemi di controllo  e
  di quelli di trattamento finale e smaltimento dei fanghi;
-   adozione,   nelle   piccole  comunita'  isolate,  di  sistemi  di
  trattamento estremamente semplificati.
- eventuali riuso e riciclo delle acque trattate.
5.9. Articolazione dei documenti finali.
   Il  processo  di  revisione  del  P.R.G.A.   e'   effettuato   con
riferimento  alle  unita'  territoriali  di  base rappresentate dagli
ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi  dell'art.  8  della
legge 36/94 e deve condurre a:
a)  per  i  soli  bacini  di  rilievo nazionale ed interregionale, un
   documento di sintesi che riassuma, su scala di bacino, le  risorse
   prescelte per l'uso civile, la destinazione finale dei reflui;
b) per ciascuna Regione:
-  la  determinazione dei fabbisogni ai vari orizzonti temporali e la
  loro dislocazione planoaltimetrica;
- il riepilogo dei vincoli d'uso di risorse e delle altre indicazioni
  provenenti  dai  Piani  di   bacino   di   rilievo   nazionale   ed
  interregionale ovvero dalle decisioni di competenza dello Stato per
  l'uso di risorse provenienti da altre Regioni;
-  la  selezione  ragionata  delle  risorse  provenienti  dai  bacini
  regionali;
- l'indicazione di diversi orizzonti degli schemi  dei  vari  sistemi
  acquedottistici   (schemi   planimetrici,  altimetrici,  idraulici,
  istogrammi di portata, emergenze, ecc.);
- l'indicazione  degli  schemi  dei  sistemi  fognari  e  della  loro
  connessione con il P.R.R.A. e dei Piani di bacino;
-  il piano pluriennale degli investimenti necessari per l'attuazione
  del Piano esteso  all'intero  arco  temporale  di  validita'  dello
  stesso,  da  predisporre  con  riferimento  al  programma  previsto
  dall'art. 11, comma 3, della legge 36/94;
- il riepilogo delle risorse idriche da riservare per uso potabile.
6.  DIRETTIVE  E PARAMETRI TECNICI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A
   RISCHIO  DI  CRISI  IDRICA  CON  FINALITA'  DI  PREVENZIONE  DELLE
   EMERGENZE  IDRICHE (art. 4, comma 1, lett.e) della legge 5 gennaio
   1994, n. 36)
6.1. Cause di deficienze idriche
   La  valutazione  del  rischio  di   deficienza   idrica   richiede
preliminarmente  l'individuazione  degli  elementi  "a rischio" di un
sistema idrico e l'indagine sulle cause  (transitorie  o  permanenti)
delle condizioni di emergenza idrica.
   L'analisi  del rischio di deficienza idrica dovra' essere condotta
con riferimento sia ai sistemi idrici che ricadono in ciascun  ambito
territoriale,     sia     a    quelli    esterni    che    assicurano
l'approvvigionamento idrico, anche parziale,  di  utenze  ubicate  in
tale ambito.
   Un   sistema   idrico  e'  generalmente  costituito  dai  seguenti
componenti:
- corpi idrici naturali sia superficiali che  sotterranei  (fonti  di
  alimentazione);
- impianti di attingimento, distinti in:
  - derivazioni dirette dai corsi d'acqua
  - derivazioni da serbatoi naturali o artificiali
  - prelievo da falde sotterranee;
-  impianti di trattamento, anche di risorse non convenzionali (acque
  reflue, salmastre, saline), necessari per il rispetto dei parametri
  di qualita' richiesti dalle norme in relazione ai vari utilizzi;
- reti di adduzione, comprendenti eventuali impianti di sollevamento,
  di disconnessione idraulica, di rifasamento e/o accumulo nonche' di
  eventuale produzione di energia elettrica;
- reti di distribuzione per i vari  usi,  comprendenti  le  eventuali
  capacita' di regolazione e riserva;
- apparecchiature finali di utenza.
   Naturalmente, la caratterizzazione dei vari componenti del sistema
idrico  richiede  la conoscenza sia dei dati fisici sia degli aspetti
istituzionali e gestionali.
   Una situazione di deficienza idrica si verifica in un  sistema  di
approvvigionamento idrico quando il livello standard della domanda di
una o piu' utenze non viene raggiunto.
   In  particolare,  tali  carenze  possono  classificarsi  nel  modo
seguente:
A.  Carenza delle fonti di alimentazione
    A1  eventi di siccita' (piu' gravi in termini  probabilistici  di
        quelli considerati in sede progettuale);
    A2  indisponibilita' da inquinamento;
    A3  errata gestione delle fonti di alimentazione.
B.   Carenza negli impianti (di attingimento, trattamento, adduzione,
    distribuzione)
    B1  carenze progettuali (di tipo  idraulico,  igienico-sanitario,
        strutturale, previsionale);
    B2    interruzioni  del  servizio  dovute  al  decadimento  delle
        caratteristiche  strutturali  e/o   ad   una   non   adeguata
        manutenzione;
    B3      errata  gestione  degli  impianti  e  perdite  o  sprechi
        ingiustificati.
C.   Carenze in tutto  il  sistema  idrico  dovute  ad  altri  eventi
    naturali eccezionali (sismi, inondazioni, frane).
   Nella  tabella I per ciascuna delle principali cause di deficienza
idrica,  sono  distinte  le  principali  misure  di  emergenza  e  di
prevenzione.
       TABELLA I Misure contro il rischio di deficienza idrica
 ___________________________________________________________________
|               |              |                   |                |
| CARENZE       | CAUSE        | MISURE DI         | MISURE DI      |
|               |              | EMERGENZA         | PREVENZIONE    |
|_______________|______________|___________________|________________|
|               |              |                   |                |
|               | eventi di    | approvvigionamento| riduzione      |
|               | siccita'     | con risorse       | della          |
|               |              | integrative       | vulnerabilita' |
|               |              |                   | del sistema    |
|               |              |                   | alla siccita'  |
| nelle fonti di|              |                   |                |
| alimentazione | ------------ | ----------------- | -------------- |
|               | inquinamento | approvvigionamento| riduzione      |
|               | distribuito  | di emergenza,     | della          |
|               | e/o puntuale | disinquinamento   | vulnerabilita' |
|               |              | ecc.              | del sistema    |
|               |              |                   | all'inquina-   |
|               |              |                   | mento          |
|               |              |                   |                |
|               | ------------ | ----------------- | -------------- |
|               |              |                   |                |
|               | errata       |                   | definizione di |
|               | gestione     |                   | programmi di   |
|               | del          |                   | gestione       |
|               | prelievi     |                   |                |
|_______________|______________|___________________|________________|
|               |              |                   |                |
| negli         | inadeguata   |                   | revisione dei  |
| impianti di   | progettazione|                   | criteri        |
| attingimento  |              |                   | progettuali    |
|_______________|______________|___________________|________________|
|               |              |                   |                |
|               | decadimento  |                   | manutenzione   |
|               | delle carat- |                   | programmata    |
|               | teristiche   |                   |                |
|               | degli        |                   |                |
|               | impianti     |                   |                |
| adduzione e   |              |                   |                |
| distribuzione | ------------ | ----------------- | -------------- |
|               |              |                   |                |
|               | errata       |                   | definizioni di |
|               | gestione     |                   | corretti       |
|               | degli        |                   | standards      |
|               | impianti     |                   | gestionali     |
|_______________|______________|___________________|________________|
|               |              |                   |                |
| nell'intero   | sismi,       | soccorso,         | riduzione della|
| sistema       | inondazioni, | approvvigionamento| vulnerabilita' |
| idrico        | frane        | di emergenza      | del sistema    |
|_______________|______________|___________________|________________|
   Le misure di emergenza sono orientate alla riduzione degli impatti
negativi  di  un  particolare  evento  di  deficienza  idrica  e sono
prevalentemente affidate alle strutture di  protezione  civile;  esse
comprendono   gli  interventi  di  soccorso  e  le  azioni  volte  al
superamento dell'emergenza.
   Le  misure  di   prevenzione   sono   orientate   a   ridurre   la
vulnerabilita'  del sistema sia nella fase di progettazione, sviluppo
e adeguamento degli impianti attuali, sia nella fase di  esercizio  e
manutenzione  ordinaria degli stessi; generalmente esse sono affidate
agli  enti  responsabili  della   pianificazione   ed   ai   soggetti
responsabili della gestione ordinaria degli impianti.
6.2. Definizione del rischio di deficienza idrica
   Facendo riferimento alla teoria dell'affidabilita', per sistemi il
cui   comportamento   puo'   essere  descritto  attraverso  due  sole
condizioni:  di  regolare  funzionamento  (successo)  o  di   mancato
funzionamento  (fallanza),  la  pericolosita'  (hazard)  puo'  essere
definita come la probabilita' che "il sistema (o  qualcuno  dei  suoi
componenti)  non  svolga  correttamente  le funzioni assegnate per un
prefissato periodo di tempo in determinate condizioni operative".
   Per  lo  studio  del  rischio   di   deficienza   idrica   occorre
innanzitutto  definire  in  maniera univoca le condizioni di regolare
funzionamento, tese a garantire l'equilibrio tra il volume erogato  V
e  la  domanda D. Con riferimento ad un sistema di approvvigionamento
idrico, la condizione di non corretto funzionamento puo' considerarsi
quella in  cui  il  volume  erogato  risulti  minore  di  una  soglia
percentuale  prefissata  K  della  domanda  in un certo intervallo di
tempo.
   In  conseguenza  la  pericolosita'  puo'  essere  espressa   dalla
probabilita':
                P = P (V < K D)         con 0 < K < 1
   Facendo  riferimento  ad un intervallo temporale pari a un annuo e
indicando con Pd la probabilita' che l'anno sia  interessato  da  una
significativa   deficienza,   e   con   Va   il   volume   annuo   di
approvvigionamento  idrico  in  condizione  normale,  il   grado   di
vulnerabilita'  e'  rappresentato  dall'entita'  del deficit annuo di
approvvigionamento  espresso  come  quota   del   volume   annuo   Va
normalmente erogato (deficit annuo relativo).
   Di  conseguenza,  indicato  con  Df  il deficit annuo relativo, il
rischio annuo di deficienza idrica puo' esprimersi:
   RISCHIO DI DEFICIENZA ANNUO = Pd . Va . Dfm
ove Dfm e' il valore atteso di Df, stimato con  riferimento  ai  soli
anni interessati da significative deficienze.
   Per un periodo di n anni si avra', poi:
RISCHIO DI DEFICIENZA IN n ANNI = n Pd . Va . Dfm.
6.3. Previsione e valutazione del rischio di deficienza idrica
6.3.1. Dati di base da raccogliere e da elaborare
   Al  fine  di  valutare  il  rischio di deficienza idrica in n anni
occorre stimare, determinati i valori di K in  relazione  ai  diversi
usi ed alle conseguenze attese:
- la pericolosita' Pd;
- il volume annuo normalmente erogato Va;
- il deficit annuo di approvvigionamento medio, Dfm.
   A tal fine e' indispensabile disporre di dati idonei a definire:
1. le caratteristiche topologiche del sistema idrico;
2.  i fabbisogni delle diverse utenze servite, sia dal punto di vista
   qualitativo che quantitativo;
3. la distribuzione di probabilita' delle  portate  disponibili  alla
   fonte (o alle fonti) di approvvigionamento;
4.   le  modalita'  di  gestione  e  di  manutenzione  delle  diverse
   componenti del sistema.
   Soltanto la conoscenza dei dati indicati, infatti, consente da  un
canto  di procedere ad una verifica idraulica del sistema considerato
e di  definire  il  rischio  di  deficienza  idrica,  dall'altro,  di
predisporre eventuali interventi di prevenzione e/o di emergenza.
   In  particolare  per  quanto  riguarda  il  punto  1 e' necessario
acquisire:
- planimetrie e profili longitudinali delle  diverse  componenti  del
  sistema  (dalle  opere  di presa fino alle opere di distribuzione),
  con  indicazione  della  localizzazione  e  delle   caratteristiche
  planimetriche  e altimetriche delle successive derivazioni verso le
  utenze servite;
- dati sulle caratteristiche topologiche del  sistema  di  captazione
  (da  invasi,  da sorgenti, da falde sotterranee, da corsi d'acqua),
  del  sistema  di  adduzione  (condotte  a  gravita',  impianti   di
  sollevamento,  opere di sconnessione, materiali impiegati, diametri
  delle tubazioni, tipi di giunti), delle  opere  di  derivazione  (a
  pelo  libero o in pressione), delle opere di sconnessione fra opere
  di adduzione e reti di  distribuzione  (quote  sfioro  e  capacita'
  delle vasche di carico e/o dei serbatoi interrati e/o sopraelevati)
  e  di  ciascuna  delle  reti  di  distribuzione  (se a pelo libero:
  dimensioni della sezione trasversale, pendenze di fondo,  materiali
  impiegati;  se  in  pressione:  rete  a  maglie  aperte  o  chiuse,
  materiali impiegati, diametri  delle  tubazioni,  tipi  di  giunto,
  caratteristiche  di  eventuali  impianti  di  sollevamento inseriti
  lungo la rete o di vasche di carico intermedie,  caratteristiche  e
  localizzazione di valvole, saracinesche).
   Le notizie di cui al punto 2 devono consentire:
- di caratterizzare ciascuna utenza di settore;
-  di  individuare  l'andamento spaziale e temporale (annuo, mensile,
  giornaliero,  orario)  delle   portate   richieste,   prendendo   a
  riferimento  i  valori dei volumi fatturati alle singole utenze e i
  diagrammi delle portate registrate (rispettivamente alle  opere  di
  captazione, alle opere di derivazione poste lungo l'adduttore, alle
  vasche  di carico o ai serbatoi) nel passato, e, in particolare, in
  periodi di siccita' gia' verificatisi;
- di individuare l'esistenza di utenze o di zone di  utenza  in  cui,
  anche  in  periodi  di  disponibilita' alla fonte (a alle fonti) di
  approvvigionamento, si lamentano carenze nella distribuzione.
   Per quanto riguarda il punto 3, infine,  le  indagini  idrologiche
per  la  valutazione delle risorse idriche in periodi di magra devono
consentire la conoscenza dei seguenti elementi caratteristici:
-   diagramma   di   disponibilita'   alla  fonte  o  alle  fonti  di
  approvvigionamento  al  variare  del  periodo  di  ritorno  T,  per
  definizione pari all'inverso della pericolosita' Pd; in particolare
  dovranno  individuarsi  diagrammi  di  disponibilita' relativi agli
  anni di minimo deflusso cui corrispondono periodi  di  ritorno  che
  possono  definirsi  critici  (diagramma  di disponibilita' di fonti
  ordinarie);
- diagrammi di disponibilita' analoghi per fonti  non  utilizzate  in
  via ordinaria, ma che, in periodi di emergenza, possono utilizzarsi
  per le utenze irrigue e/o industriali senza richiedere grossi oneri
  per la captazione e per l'adduzione (diagramma di disponibilita' di
  fondi alternative).
   A  tali  valutazioni  bisogna aggiungere tutte le notizie utili di
cui al punto 4:
- sulle modalita' attuali di gestione di ciascun  sistema  componente
  dello schema;
-   sullo   stato   di   conservazione  delle  reti  di  adduzione  e
  distribuzione (notizie su interventi di manutenzione effettuati  in
  passato   con   indicazione   dei   tipi   di  intervento  e  della
  localizzazione di ciascuno di  essi,  individuazione  di  eventuali
  zone  in  cui  si  registrano  forti  abbassamenti della superficie
  piezometrica, anno di installazione della rete, eventuali  problemi
  di corrosione).
   I  dati  sopra  elencati  possono  essere  raccolti in una "scheda
informativa tipo" suddivisa in quattro parti e compilata, nelle parti
relative ai punti 1, 2 e 4 di cui sopra, in collaborazione con i vari
enti gestori dei sistemi componenti lo schema idrico  considerato  e,
nella  parte relativa al punto 3, sfruttando i risultati dello studio
idrologico.
   In mancanza di dati esaurienti,  soprattutto  sui  consumi,  sara'
compito  degli  enti  gestori installare opportune stazioni di misura
che consentano di avere un quadro esaustivo della situazione attuale.
6.3.2. Criteri di valutazione delle domande idriche e dei  valori  di
       soglia e di crisi per gli usi civili, irrigui e industriali.
   Sfruttando  le  informazioni  raccolte  nella  seconda parte della
scheda  si  catalogano,  innanzi  tutto,   le   utenze   in   civili,
industriali,  irrigue.  Per  ciascuna di dette categorie e' possibile
poi effettuare un confronto fra  i  dati  di  consumo  registrati  in
passato  e  i  dati dei fabbisogni minimi necessari quali si deducono
dal confronto con i consumi registrati per utenze analoghe servite da
reti in buono stato di conservazione e gestite in maniera razionale o
in base a studi di carattere generale reperibili  nella  bibliografia
tecnica sui sistemi acquedottistici.
   L'analisi   di  cui  sopra  consente  di  individuare  l'eventuale
presenza di consumi anomali  da  parte  di  alcune  utenze.  A  dette
anomalie  si  puo'  ovviare  o con una piu' razionale gestione, anche
tariffaria, nel caso che esse siano da  attribuire  a  ingiustificati
sprechi,  o con interventi di manutenzione  ordinaria, se invece sono
da ascrivere a perdite superiori alla norma.
   Al termine dello studio e' possibile individuare, sia per ciascuna
utenza che per il complesso delle utenze servite:
   valori di soglia che, pur limitando al massimo i consumi, siano in
grado di soddisfare i bisogni senza creare reali disagi;
   valori   di  crisi  che  comportino  soglie  di  disagio  comunque
ammissibili, fissate con criteri diversi a seconda del tipo di utenza
considerata  (civile,  irrigua,  industriale),  tenendo  conto  delle
particolari  esigenze locali e comunque col criterio di evitare danni
irreparabili  tenuto  conto  della  durata  di  permanenza  di  detto
disagio.
6.3.3.  Criteri  di  analisi delle caratteristiche e degli effetti di
       recenti siccita' storiche.
   Le notizie raccolte nell'ultima parte della scheda  relative  alle
caratteristiche  e agli effetti di recenti siccita' possono risultare
estremamente utili per procedere a verifiche idrauliche  del  sistema
nel suo complesso.
   Come  e'  ovvio,  dette  verifiche  devono essere effettuate sullo
schema complessivo delle opere,  quale  dedotto  dai  dati  riportati
nella   prima   parte   della   scheda  informativa,  supponendo  una
distribuzione delle richieste, quale si deduce  dalla  seconda  parte
della  stessa  scheda,  e  prendendo  a  riferimento  il diagramma di
disponibilita' verificatosi durante il periodo  di  siccita'  storico
considerato, quale si deduce dalla terza parte della scheda stessa.
   I  risultati  della  verifica  consentono di localizzare le aree a
maggior rischio di deficienza idrica.
   Un'analoga verifica deve essere effettuata anche per le condizioni
di disponibilita' ordinaria.
   Dal confronto fra i risultati ottenuti dalle verifiche precedenti,
e  dalla  conoscenza  dello  stato  di  conservazione   dei   singoli
componenti  lo  schema  e  le  modalita'  di  gestione dei sistemi di
captazione, di adduzione e di distribuzione, e' possibile individuare
le  cause  che  provocano  particolari  disagi  in  alcune   zone   e
riconoscere se gli stessi si sono verificati solo in periodi di defi-
cit  di  alimentazione  o  non  si verifichino con frequenze notevoli
anche in altri periodi.
6.4. Interventi di mitigazione delle deficienze idriche
6.4.1. Tipologia degli interventi
   Una prima distinzione puo' essere fatta fra interventi strutturali
(realizzazione di opere e  impianti)  e  interventi  non  strutturali
(modifiche  delle  norme  di  esercizio,  provvedimenti  normativi  o
tariffari etc.).
   Una ulteriore distinzione puo' essere fatta tra:
1) misure di prevenzione da adottare se le  cause  di  vulnerabilita'
   sono  da  ascrivere  anche  a  erronee  previsioni  su  domanda  e
   disponibilita' in fase di progettazione, o a  sottodimensionamento
   di  alcuni  componenti,  o  a  difetti  di costruzione o a cattiva
   manutenzione o a errata gestione; si tratta di interventi:
- prevalentemente strutturali, capaci di  ridurre  la  vulnerabilita'
  dei  sistemi  idrici  (pluralita'  delle  fonti  di  alimentazione,
  interconnessione, regolazione pluriennale)
- prevalentemente non strutturali, idonei a prevenire le  conseguenze
  dei   deficit   idrici   (assicurazioni,   scelta  di  colture  non
  idroesigenti etc.)
2) misure di emergenza, atte a mitigare gli effetti di una crisi gia'
   in atto; si tratta di interventi  che  riguardano  prevalentemente
   l'esercizio  di  sistemi  idrici  e possono essere distinti in tre
   categorie principali:
-  riduzione  della  domanda,  intesa  sia come azioni intraprese per
  ottenere la riduzione volontaria dei consumi da parte degli  utenti
  (campagne  pubblicitarie,  uso  dello  strumento  tariffario per il
  risparmio idrico etc.),  sia  come  azioni  di  razionamento  delle
  erogazioni da parte dell'Ente gestore;
-  incremento delle disponibilita' idriche, per assicurare, almeno in
  parte, il  soddisfacimento  delle  domande  con  approvvigionamenti
  integrativi  o  con  il ricorso a forme alternative normalmente non
  utilizzate;
- riduzione delle deficienze idriche piu'  gravi  mediante  opportune
  regole  di  esercizio per la ripartizione delle risorse nel tempo e
  tra le varie utenze, preventivamente pianificate.
6.4.2. Criteri di analisi della idoneita'  dei  possibili  interventi
proposti per limitare il livello di vulnerabilita' del sistema idrico
   Dal  raffronto  fra  i  valori di soglia e le disponibilita' delle
fonti ordinarie corrispondenti a diversi periodi di ritorno T  (terza
parte  della  scheda  informativa)  si  puo'  definire  il valore del
periodo di ritorno Temer al verificarsi del quale si puo' parlare  di
emergenza:  in  tal  caso  si possono prendere in considerazione vari
provvedimenti che possono essere  adottati  contemporaneamente  o  in
alternativa.
   Prescindendo  dalla  ottimistica possibilita' di reperire un'altra
fonte di approvvigionamento di qualita' idonea  a  servire  tutte  le
utenze,  comprese  quelle  civili, che non sia gia' sfruttata, in una
prima fase si prendono in esame:
- tutti i provvedimenti tesi alla limitazione dei  consumi,  sino  ai
  valori indicati come "di soglia" e "di crisi";
- gli eventuali interventi gia' collaudati in occasione di precedenti
  periodi  di  siccita'  e  che,  dalle  verifiche  analoghe a quelle
  descritte nel precedente paragrafo 3.3, si sono  dimostrati  idonei
  ad  abbassare,  almeno parzialmente, il grado di vulnerabilita' del
  sistema.
   Nel caso fosse necessario, per alcune utenze industriali  si  puo'
considerare  la  possibilita'  di  ridurre i consumi intervenendo con
modifiche dei sistemi di produzione che  prevedono,  ad  esempio,  il
ricorso  al  riciclo e al riuso delle acque in conformita' con quanto
previsto anche dall'art. 29 (acque per usi industriali)  della  legge
36/94.
   Sia  per  le  utenze  industriali  che  per quelle irrigue si puo'
considerare, infine, la possibilita'  di  ricorrere,  in  periodi  di
emergenza, all'uso di fonti alternative, facilmente captabili, ma che
forniscono  acque  di  qualita'  meno  pregiata di quella delle fonti
ordinarie. In tal caso bisogna effettuare uno studio approfondito per
verificare che l'acqua  eventualmente  addotta  da  detta  fonte  non
comprometta, con le sue caratteristiche chimico-fisiche, i componenti
dei  sistemi di produzione industriale o del sistema di distribuzione
irrigua, e, ancora, che dette caratteristiche non siano nocive per il
tipo di coltivazione effettuato nelle zone irrigue da servire.
   In caso di esito positivo dello studio,  occorre  approfondire  la
tipologia delle opere necessarie a un allacciamento semplice e rapido
di  dette  fonti  ai  gruppi  di  utenze  che dovranno usufruirne nei
periodi  di  emergenza  e  stimarne   la   fattibilita'   con   oneri
accettabili.
   Come  gia'  si  e'  detto,  nell'ipotesi  del  ricorso, in fase di
emergenza, ad una fonte  di  approvvigionamento  alternativa,  devono
essere  individuati  diagrammi  di  richiesta  minimi  e diagrammi di
richiesta di emergenza separati, sia per il  complesso  delle  utenze
civili,  che  in  detta  fase  utilizzera' le acque provenienti dalle
fonti di approvvigionamento ordinarie, sia dal complesso delle utenze
irrigue e industriali, che sara' servito dal sistema di alimentazione
alternativo.
   Per ciascuno dei provvedimenti ipotizzati (riduzione dei  consumi,
interventi gia' collaudati, riduzione dei consumi industriali a mezzo
di  riciclo  e di riuso dell'acqua, ricorso a fonti alternative), con
riferimento al periodo di ritorno Temer,
-  si  mettono  a  raffronto,  rispettivamente,  o  di  diagramma  di
  disponibilita'  delle fonti ordinarie con il valore idrico di crisi
  del complesso delle utenze o, nel caso  si  preveda  l'utilizzo  di
  fonti  alternative,  ciascuno  dei  due diagrammi di disponibilita'
  (delle fonti e delle fonti alternative), con  i  valori  idrici  di
  crisi  corrispondenti  ai  gruppi di utenze servite da ciascuno dei
  sistemi di approvvigionamento;
- e previe verifiche idrauliche, analoghe a quelle descritte al punto
  2. che precede, si riconosce se gli  interventi  previsti  siano  o
  meno  idonei  ad  affrontare  il periodo di crisi corrispondente al
  Temer fissato.
   In  caso  di  esito  negativo,  si  esamina  se   esistono   altre
possibilita'  di  intervento e si valutano gli effetti di ciascuno di
detti interventi.
   Soltanto in caso di verifiche ancora tutte  negative  (livelli  di
vulnerabilita'  comunque  alti,  impossibilita' di approvvigionamenti
integrativi e di trasferimenti  di  risorse  idriche  da  un  sistema
all'altro),  si  ammettono soglie di disagio anche maggiori di quella
posta a base del valore idrico di crisi. In tali casi, come  previsto
dalla  legge  36/94  gli  oneri  piu' gravosi si caricano prima sulle
utenze industriali, poi su quelle irrigue,  e,  solo  da  ultimo,  su
quelle civili.
7.  CRITERI  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO
   DALL'INSIEME  DI  SERVIZI  PUBBLICI  DI  CAPTAZIONE,  ADDUZIONE  E
   DISTRIBUZIONE   DI   ACQUA  AD  USI  CIVILI,  DI  FOGNATURA  E  DI
   DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (art. 4,  comma  1,  lett.f)  della
   legge 5 gennaio 1994, n. 36)
7.1. generalita'
   Il  servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione e/o utilizzazione, adduzione  e  distribuzione
di  acqua  ad  usi  civili, di fognature e di depurazione delle acque
reflue, viene organizzato secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
al capo II della legge.
   La gestione del servizio e'  regolata  dall'autorita'  pubblica  a
tutela del consumatore e degli interessi pubblici connessi con la sa-
lute,  con  la  razionale utilizzazione delle risorse e con la difesa
dell'ambiente,  nel  quadro  dello  sviluppo  socio-economico   delle
popolazioni servite.
   La gestione del servizio avviene assicurando il corretto esercizio
delle  attivita'  di  cui  sopra, anche attraverso l'organizzazione e
l'esercizio delle attivita'  accessorie  e  connesse  che  consentano
l'efficienza  operativa ed economica, la trasparenza delle iniziative
e dei comportamenti, l'affidabilita' qualitativa e  quantitativa,  la
salvaguardia dei sistemi ambientali dai quali l'acqua viene prelevata
ed  ai  quali  viene restituita, la solidarieta' tra soggetti gestori
vicini sia per compensare diversi livelli di ricchezze delle  risorse
anche  a  fronte  di  situazioni  di  emergenza,  sia per contenere i
carichi inquinanti complessivi immessi in corpi ricettori.
   Nei casi in cui nell'ambito ottimale sussistono schemi  idrici  ad
uso  plurimo  devono essere definiti dagli organismi competenti piani
di ripartizione delle risorse fra i  diversi  usi  secondo  le  norme
vigenti  in  una  visione coordinata che assicuri l'uso plurimo delle
risorse stesse garantendo la priorita' per il consumo umano anche  in
casi di emergenza idrica.
7.2. Criteri per la gestione
   L'articolo  9,  comma  1,  della  legge  prescrive che il servizio
idrico integrato deve essere organizzato al  fine  di  garantirne  la
gestione   secondo   criteri   di   efficienza,  di  efficacia  e  di
economicita'.
   A  termine  dell'art.  11  della  legge,  la  regione  adotta  una
convenzione  tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra
gli enti locali interessati ed i soggetti gestori dei servizi  idrici
integrati.
   Oltre  al  rispetto  delle  norme  generali  e  della  convenzione
regionale, il soggetto gestore si  atterra'  ai  criteri  di  seguito
illustrati.
7.2.1. Efficienza ed efficacia della gestione
   L'efficienza  va  intesa  come capacita' di garantire la razionale
utilizzazione delle risorse idriche e dei corpi ricettori nonche'  di
ottimizzare l'impiego delle risorse interne.
   L'efficacia  va intesa come capacita' di garantire la qualita' del
servizio in accordo alla domanda delle  popolazioni  servite  e  alle
esigenze della tutela ambientale.
   L'efficacia della gestione richiede in via prioritaria il rispetto
dei  limiti  imposti  relativi  alla qualita' dell'acqua erogata e di
quella scaricata.
   Sulla base della definizione della domanda idrica e della  domanda
di   smaltimento   dei  reflui,  dipendenti  anche  dalle  specifiche
condizioni fisiche e socioeconomiche caratteristiche  del  bacino  di
utenza,   l'efficacia   della  gestione  deve  tendere  all'integrale
soddisfacimento  delle  condizioni  stesse  con  continuita'  e   con
affidabilita'.  Il  soggetto gestore deve quindi attivarsi affinche',
secondo le condizioni  ed  i  mezzi  previsti  dalla  legge  e  dalla
convenzione  e  relativo  disciplinare che ne regolano i rapporti con
gli enti locali, sia adeguata l'estensione degli impianti per servire
un intero  comprensorio  di  competenza  tenendo  anche  conto  della
salvaguardia dei contesti ambientali.
   Il   gestore   dovra'   altresi'   rispondere   alla   domanda  di
"organizzazione" dell'utenza, espressa in termini  di  regolarita'  e
tempestivita'   della  contabilizzazione  e  della  fatturazione,  di
semplicita' delle procedure amministrative per l'apertura, voltura  e
chiusura  dei  contratti, di rapidita' ed esaustivita' della risposta
alle chiamate di emergenza, di garanzia delle informazioni fornite.
   L'attivita' di gestione deve garantire, tra l'altro:
1. risparmio idrico, attraverso  l'adozione  di  misure  mirate  alla
   riduzione  delle  perdite  in  rete,  al  recupero  dell'acqua non
   contabilizzata, al contenimento degli sprechi alla gestione  della
   domanda in condizioni di scarsita' della risorsa idrica;
2.  coerenza  dei  programmi  di  gestione  con  gli  indirizzi della
   pianificazione di bacino in materia di uso e tutela delle acque  e
   con il piano regolatore generale degli acquedotti;
3.  adozione  di  misure  atte a consentire il riutilizzo delle acque
   reflue, al fine di ridurre sia il consumo delle risorse  pregiate,
   sia l'impatto sui corpi ricettori;
4.  previsione,  nell'ambito  dell'attivita' di pianificazione di cui
   all'art. 8 della legge 36/94, di meccanismi di interscambio idrico
   e/o costituzione di riserve, per la ottimale  distribuzione  delle
   risorse  disponibili  a  fronte  di  situazioni  di carenza idrica
   all'interno del comprensorio servito, in modo da  minimizzare  gli
   effetti di disservizi o di emergenze locali di approvvigionamento;
   analoghi  meccanismi  devono  esser previsti per l'interscambio di
   risorse  tra  comprensori  vicini  serviti  da  diversi   soggetti
   gestori,  sia  per fronteggiare carenze di disponibilita', sia per
   garantire una quota di rifornimento vitale in occasione di  eventi
   eccezionali  che  possono  produrre  l'indisponibilita'  di alcune
   risorse;
5. destinazione delle acque reflue in considerazione della  capacita'
   ricettiva  dei  corpi  idrici,  tenendo  in debito conto eventuali
   impatti ambientali che possono essere indotti  da  tali  scarichi,
   con  eventuale  previsione  di  utilizzo  di postazioni di scarico
   anche non ricadenti nel comprensorio servito dal soggetto gestore.
6. selezione  ed  ottimizzazione  degli  usi  delle  risorse  idriche
   disponibili.
   Il  gestore  del  servizio idrico integrato che ricorra all'uso di
acqua  approvvigionata   con   schemi   plurimi   dovra'   assicurare
l'attivita'  di  gestione  d'intesa  con i soggetti gestori di questi
schemi.
   Il  gestore adotta un sistema di controllo dello stato globale del
servizio attraverso l'attivazione di una  banca  dati  opportunamente
consultabile  anche  da  postazione  remota e da soggetti diversi dal
gestore,  riportante  tutti  gli   elementi   di   conoscenza   sulla
consistenza  delle  risorse  idriche  disponibili,  degli  impianti e
dell'utenza,  del  personale  e  delle  attrezzature,  sui  parametri
caratteristici  che  definiscono  compiutamente  il servizio sotto il
profilo qualitativo e  quantitativo,  sui  risultati  prodotti  dagli
interventi  di  manutenzione  e  di  emergenza,  nonche'  in generale
sull'organizzazione  della  quale  il  soggetto  si  e'  dotato   per
garantire nel tempo il servizio.
   Il  gestore  si  avvale  anche  della collaborazione degli utenti,
predisponendo ad  esempio  appositi  questionari  per  conoscere  gli
effetti della gestione dal punto di vista dell'utente.
   Attraverso un'idonea gestione del sistema di controllo si potranno
individuare le situazioni di crisi, in atto o potenziali, nelle reti,
negli impianti, nell'organizzazione, nelle condizioni di esercizio in
genere.
   Sulla   base   di  elementi  concreti,  conosciuti  gli  strumenti
pianificatori e le condizioni di vincoli per le aree interessate,  il
gestore  deve  dare  concreta attuazione al programma di investimento
definito  a  norma  dll'art.  11  della  legge  n.   36/94   per   il
conseguimento  degli  obiettivi  di risparmio idrico, di manutenzione
mirata delle reti e degli impianti e di realizzazione di nuove opere.
A tal fine gli Enti Locali, nell'affidamento della gestione, dovranno
verificare che il soggetto gestore possieda i requisiti necessari  in
termini  di  capacita' organizzative generali e specifiche competenze
professionali.
   L'efficacia,   sotto   il   profilo   qualitativo   deve    essere
costantemente  verificata  dal  soggetto  gestore a mezzo di esami di
laboratorio estesi anche ai corpi idrici utilizzati per le captazioni
e per le rialimentazioni. Tali controlli sono, in sede di definizione
della  convenzione,  estesi  ai  corpi  ricettori  interessati  dagli
scarichi  in  maniera  commisurata  alle  caratteristiche delle reti,
degli impianti e delle caratteristiche del corpo idrico ricettore.
7.2.2. Economicita' della gestione
   La  gestione  deve  essere  effettuata  con  rigidi   criteri   di
economicita'   e   sara'   finalizzata   ad   assicurare  il  massimo
contenimento dei costi in relazione agli obiettivi prefissati.
   La tariffa, disciplinata dagli artt. 13, 14 e 15  della  legge  n.
36/94,   dovendo   garantire   l'integrale  copertura  dei  costi  di
investimento  e  di  esercizio,  risulta  essere  sostanzialmente  il
parametro indicatore elementare dell'economicita' della gestione, pur
dovendosi  tenere  conto  delle  particolari  condizioni locali nelle
quali il soggetto gestore opera. Saranno  definiti  altri  indicatori
piu'  complessi  riferiti,  ad esempio, alla qualita' del servizio ed
alla produttivita'.
   In presenza di schemi  idrici  ad  uso  plurimo,  la  tariffa  del
servizio  idrico incorpora i costi relativi all'uso degli impianti di
approvvigionamento.
   Al fine di dimostrare la correttezza del suo operato, il  soggetto
gestore  deve  rendicontare le singole voci di costo che concorrono a
formare la spesa complessiva, ponendole  in  relazione  ai  parametri
caratteristici del comprensorio e dell'utenza serviti.
   Ai  fini dell'accettazione degli obblighi e degli impegni previsti
dalla convenzione, il soggetto gestore  verifichera'  se  le  singole
voci di spesa relative ad investimenti per adeguamenti e manutenzioni
siano  ripartiti  equamente  fino  alla  scadenza dell'affidamento in
gestione, dandone espressa dichiarazione.
8.  LIVELLI MINIMI DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI IN CIASCUN
   AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (art. 4, comma 1, lett.g) della legge
   5 gennaio 1994, n. 36)
8.1. Generalita'
   Il gestore del servizio  idrico  integrato  garantisce  i  livelli
minimi dei servizi riportati nei punti che seguono.
   La   convenzione   e   relativo   disciplinare   definiscono,  ove
necessario, i tempi per assicurare  il  raggiungimento  dei  predetti
livelli  minimi  in  relazione  al  programma  di  interventi  di cui
all'art. 11, comma 3, della legge 36/94.
8.2. Alimentazione idrica
8.2.1. Usi domestici
   Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:
a) una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna, non  inferiore
   a 1501/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle
   24  ore.  Il  contratto  con  l'utente  menzionera'  il  numero di
   "dotazioni" assegnato all'utente e ad esso garantito;
b) una portata minima erogata al punto di consegna  non  inferiore  a
   0,10 l/s per ogni unita' abitativa in corrispondenza con il carico
   idraulico di cui alla successiva lettera c);
c)  un  carico  idraulico  di  5  m,  misurato  al punto di consegna,
   relativo al solaio di copertura del piano abitabile piu'  elevato.
   Il  dato  e'  da  riferire  al filo di gronda o all'estradosso del
   solaio di copertura  come  indicato  negli  strumenti  urbanistici
   comunali.  Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il
   gestore dovra'  dichiarare  in  contratto  la  quota  piezometrica
   minima  che  e'  in  grado  di assicurare. Per tali casi e per gli
   edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti
   urbanistici adottati (siano tali edifici non  conformi,  anche  se
   sanati,  o  in  deroga)  il  sollevamento eventualmente necessario
   sara'  a  carico  dell'utente.  I  dispositivi   di   sollevamento
   eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente
   disconnessi  dalla rete, di distribuzione; le reti private debbono
   essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
d) un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al  pi-
   ano  stradale  non  superiore  a  70  m, salvo indicazione diversa
   stabilita in sede di contratto di utenze.
8.2.2. Usi civili non domestici
   Per i consumi civili non domestici, intesi come  consumi  pubblici
(scuole,   ospedali,  caserme,  edifici  pubblici,  centri  sportivi,
mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) e consumi commerciali
(uffici,  negozi,  supermercati,  alberghi,  ristoranti,  lavanderie,
autolavaggi, ecc.) devono essere assicurate una dotazione minima, una
portata  da  definire nel contratto di utenza. Essa non potra' essere
comunque inferiore ai valori che saranno fissati in apposita  tabella
da  allegare  alla  Convenzione.  Si  adottano per i valori di carico
idraulico i criteri di cui al precedente punto 8.2.1.
8.2.3. Usi non potabili
   Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al punto  8.2.1  potranno
essere  ridotte  sino  a  50  l/ab/giorno,  nel  caso  all'utente sia
assicurato, a condizioni  di  convenienza,  l'approvvigionamento  con
reti  separate  anche  di  acqua non potabile per usi diversi, almeno
nella misura occorrente al raggiungimento dei valori  minimi  fissati
al  punto  8.2.1.  Analoghe  riduzioni  sono consentite per le utenze
civili non domestiche di cui al punto 8.2.2, tenuto conto del tipo di
utenza.
8.2.4. Qualita' delle acque potabili
   La qualita' delle acque potabili deve  essere  conforme  a  quanto
previsto  dal D.P.R. 24 gennaio 1988, n. 236. Le convenzioni fra Enti
Locali e gestori prevedono obiettivi, tempi  e  investimenti  per  il
miglioramento  qualitativo  dell'acqua potabile in relazione a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, dello stesso decreto ed ai  valori
guida di cui al relativo allegato I.
8.2.5. Controlli qualitativi
   I  valori  indicati  al  punto  8.2.4  sono  riferiti  al punto di
consegna  all'utente.  Il  gestore  dovra'  inserire  dispositivi  di
controllo  in rete tali da assicurare il monitoraggio e da consentire
di  porre  in  essere  le  azioni  necessarie.  Sono   applicate   le
disposizioni  di cui agli artt. 11, 12 e 13 del DPR 24 maggio 1988 n.
236.
8.2.6. Potabilizzazione
   Gli impianti  di  potabilizzazione  debbono  essere  realizzati  e
gestiti  in  modo  tale  che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla
consegna all'utente, le caratteristiche di cui al punto 8.2.4 in ogni
condizione  di  esercizio.  Anche  nei  casi  in   cui   le   normali
caratteristiche  delle  acque  da  distribuire non lo richiedano, gli
impianti  dovranno   essere   dotati   di   idonei   dispositivi   di
disinfezione.
   Nel  caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano e sia
conveniente sotto il profilo igienico  ed  economico,  e'  consentito
fare  ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete
di distribuzione.
8.2.7. Acque non potabili
   L'eventuale  distribuzione,  con  rete  separata,  di  acqua   non
potabile dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
-  rendere  facilmente  riconoscibile  all'utente tale rete da quelle
  dell'acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che,  in  valori
  assoluti  o  in  concentrazione, possono arrecare danni alla catena
  biologica;
- rendere noto all'utente  in  sede  di  contratto  a  quali  usi  e'
  destinata tale acqua;
-  rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi
  cui tale acqua puo' essere  destinata;  in  mancanza,  tali  limiti
  devono  essere  esplicitamente  previsti  in un'apposita tabella da
  allegare alla convenzione.
8.2.8. Misurazione
   La misurazione dei volumi consegnati all'utente  si  effettua,  di
regola,  al  punto  di  consegna,  mediante  contatori rispondenti ai
requisiti fissati dal Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto  1982,  n.  854,  recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33.
La'  dove  esistono  consegne  a  bocca  tarata   o   contatori   non
rispondenti,  deve  essere programmata l'installazione di contatori a
norma.
   In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma  1,  lettera
c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e
la   misurazione   sono   effettuate   per   utenze  raggruppate,  la
ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata,  a  cura  e
spese  dell'utente,  tramite l'installazione di singoli contatori per
ciascuna unita' abitativa.
   E' fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti  l'opportunita'
di  fare  eseguire  a  sua  cura,  dietro compenso e senza diritto di
esclusivita', le letture parziali e il riparto fra le  sottoutenze  e
comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
   La disciplina degli eventuali contenziosi deve essere prevista nel
Regolamento di utenza.
8.2.9. Continuita' del servizio
   Il  servizio deve essere effettuato con continuita' 24 ore su 24 e
in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza  maggiore  e  durante
gli  interventi  di  riparazione  o  di manutenzione programmata come
sotto disciplinati.
   Il gestore deve organizzarsi per fronteggiare  adeguatamente  tali
situazioni  assicurando  in  ogni  caso  i seguenti livelli minimi di
servizi:
- reperibilita' 24 ore su 24 per recepire tempestivamente  allarmi  o
  segnalazioni;
-  prestazione  di primo intervento con sopralluogo entro 2 ore dalla
  segnalazione;
- riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione  per
  gli  impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN, e
  entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
- controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di
  approvvigionamento;
- adozione di un piano di gestione delle  interruzioni  del  servizio
  approvato  dal  soggetto affidante, che disciplina, tra l'altro, le
  modalita'  di  informativa  agli  Enti  competenti  ed   all'utenza
  interessata, nonche' l'assicurazione della fornitura alternativa di
  una  dotazione  minima per il consumo alimentare. Il predetto piano
  deve comprendere le procedure indicate ai successivi punti 8.2.10 e
  8.2.11.
8.2.10. Crisi idrica da scarsita'
   In caso di prevista scarsita', dovuta  a  fenomeni  naturali  o  a
fattori antropici comunque non dipendenti dall'attivita' di gestione,
il gestore, con adeguato preavviso, deve informarne gli Enti Locali e
proporre  le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali
Enti si  pronunciano  in  merito  eventualmente  prescrivendo  idonee
misure alternative.
   Tali misure possono comprendere:
- invito all'utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi
  non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzioni della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.
   In  ogni  caso  sono  assicurate  quelle condizioni necessarie per
evitare che si creino depressioni nelle condotte.
8.2.11. Crisi qualitativa
   Ove non sia possibile mantenere  i  livelli  qualitativi  entro  i
requisiti  previsti  dalla  legge,  il gestore puo' erogare acqua non
potabile purche' ne dia preventiva e  tempestiva  comunicazione  alle
autorita'  competenti  ed  all'utenza  e comunque subordinatamente al
nulla osta dell'Autorita' Sanitaria Locale.
   Il gestore comunica altresi' all'Ente affidatario responsabile del
coordinamento  individuato  ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, della
legge n. 36/94, nonche' alle Province e ai Comuni  che  detengono  il
potere  di controllo sull'attivita' del gestore, le azioni intraprese
per superare la situazione di  crisi  ed  i  tempi  previsti  per  il
ripristino  della  normalita',  ai  fini dell'esercizio dei poteri di
controllo e dell'adozione di eventuali misure alternative.
   Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 16, 17 e 18 del
DPR 24 maggio 1988, n. 236.
8.2.12. Dotazione
   Per dotazione media pro-capite da erogare all'utenza di un  ambito
territoriale  si  intende il fabbisogno medio giornaliero relativo ai
diversi usi civili rapportato al numero dei residenti,  tenuto  conto
della variabilita' delle presenze e dei consumi non domestici.
   Tale  dato  costituisce  riferimento pianificatorio da prendersi a
base per la quantificazione della risorsa da rendere  disponibile,  e
per  la pianificazione delle infrastrutture, in sede di aggiornamento
del piano regolatore generale degli acquedotti.
8.2.13. Captazione e adduzione
   La qualita' delle acque  alle  opere  di  presa  e'  salvaguardata
mediante  l'adozione  delle  misure di cui al DPR n. 236/88, articoli
nn. 4, 5, 6 e 7. Dei relativi eventuali costi in conto capitale e  di
esercizio si tiene conto nella determinazione del costo del servizio.
   Il  numero  e  la potenzialita' delle risorse devono assicurare un
ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno  di
cui al punto 8.2.12.
8.2.14. Perdite
   La  convenzione  stabilisce  i  tempi e determina gli investimenti
necessari per la riduzione delle perdite nelle reti e negli  impianti
di  adduzione  e  di distribuzione, secondo le modalita' indicate dal
regolamento di cui all'art. 5 comma 2, della Legge 36/94.
8.2.15. Servizio antincendio, fontane, ecc.
   La  dotazione  di  idranti  antincendio,  di  tipo,   densita'   e
ubicazione  tipologica  da stabilirsi in convenzione in aderenza alle
norme vigenti e alle  disposizioni  delle  autorita'  competenti,  e'
considerata parte integrante della rete acquedottistica.
   La   Convenzione  prevede  inoltre  tipo,  densita'  e  ubicazione
tipologica delle utenze comuni (fontane, bocche di lavaggio stradale,
etc.), nonche' le modalita' di misurazione ed il  soggetto  cui  sono
addebitati i consumi.
8.3. Smaltimento
8.3.1. Depurazione
   Gli  scarichi delle acque di fognatura immesse nel corpo ricettore
debbono essere  conformi  ai  requisiti  di  qualita'  fissati  dalle
vigenti  normative.  Nel  caso di fognature miste l'obbligo e' esteso
agli scarichi delle acque meteoriche fino  al  limite  di  diluizione
stabilito  in convenzione, espresso come multiplo della portata media
di tempo asciutto, che consente il rispetto dei limiti normativi.
   Tale limite, in assenza di diverse  e  puntuali  indicazioni,  non
puo' essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto.
8.3.2. Fognatura separata
   Nelle  zone  di  nuova  urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle
preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche  ed
ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.
   In tali zone si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella
rete  nera  se  compatibile  con  il sistema di depurazione adottato.
Vanno inoltre effettuate la grigliatura e la dislocazione delle acque
bianche dimensionando le relative opere  sulla  base  dei  valori  di
portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.
8.3.3. Immissione in fogna
   La  fognatura  nera  o  mista  deve  essere  dotata di pozzetti di
allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi
odori.  Il  posizionamento  della  fognatura  deve  essere  tale   da
permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a
0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti.
8.3.4. Fognature nere
   Le  fognature  nere  debbono  essere  dimensionate,  con  adeguato
franco, per una portata di punta commisurata a  quella  adottata  per
l'acquedotto,  oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle
acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se
previste.
8.3.5. Drenaggio urbano
   Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di  fognatura
bianca  o  mista  debbono  essere  dimensionate  e gestite in modo da
garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale
o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta
ogni cinque anni per ogni singola rete.
8.3.6. Allaccio in fogna
   La convenzione prevede idonee misure per consentire all'utente  di
rivolgersi  ad  un  unico  soggetto  per  la stipula dei contratti di
utenza ed in particolare per le autorizzazioni all'allaccio in  fogna
ai sensi della legge n. 319/76.
   Il gestore deve organizzare il servizio di controllo interno sulle
acque  immesse nella fognatura e verificare la compatibilita' tecnica
degli scarichi con la capacita' del sistema.
8.3.7. Servizio di depurazione
   Il servizio di depurazione  delle  acque  deve  garantire  che  la
qualita'  delle  acque  trattate  risponda  ai  limiti  allo  scarico
prescritti dalle norme vigenti.
   Il gestore deve organizzare un servizio di analisi che consenta di
effettuare le verifiche di  qualita'  nei  termini  prescritti  dalle
vigenti  norme,  a  tal  fine  si  avvale  dei  laboratori  di cui al
successivo paragrafo 8.4.1.
   Nella conduzione degli impianti, il gestore  deve  attenersi  alle
norme   di  esercizio  riportate  nella  deliberazione  del  Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento  del  4
febbraio  1977 pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21/2/1977
ed alle eventuali prescrizioni in materia di igiene e  sicurezza  del
lavoro imposte dalla competente Unita' sanitaria locale e dalle leggi
regionali.
   E'  compito  del gestore riportare i dati quali quantitativi delle
acque e dei fanghi trattati, nonche' quelli  di  funzionamento  delle
sezioni degli impianti, su appositi registri.
   A  cura  del  gestore  verranno  calcolati e riportati in apposito
registro i costi complessivi unitari di trattamento espressi in L/ m3
trattato, L/COD abbattuto e L/ab.eq servito.
   Tutti  gli  impianti debbono essere dotati di idonei misuratori di
portata e di campionatori;  i  relativi  campionamenti  medi  debbono
essere  effettuati secondo quanto previsto dall'allegato I della Dir.
91/271/CEE.
   Per gli impianti con potenzialita' superiore ai  100.000  abitanti
equivalenti  dovra' essere organizzato un centro di telecontrollo che
verifichi le grandezze caratteristiche nei nodi  significativi  della
rete  fognaria di adduzione con le relative stazioni di sollevamento,
e le sezioni di trattamento dell'impianto; sullo scarico finale  deve
essere installato un idoneo campionatore.
8.3.8. Piano di emergenza
   Per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione il gestore
e'  tenuto  ad  adottare  un  piano di emergenza, approvato dall'Ente
affidatario responsabile  del  coordinamento,  individuato  ai  sensi
dell'articolo  9,  comma  3,  della  legge  36/94,  che  consenta  di
effettuare  interventi  sulla  rete  fognaria  e  sugli  impianti  di
depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualita'
dei corpi ricettori.
8.4. Organizzazione del servizio
8.4.1. Laboratorio di analisi
   Il  gestore  dei  servizi idrici integrati assicura, attraverso un
laboratorio di analisi di cui all'art. 26 comma 1 della Legge  36/94,
la  corretta  gestione  di  tutte  le fasi del ciclo del servizio nel
rispetto degli standards fissati nella convenzione.
8.4.2. Segnalazione guasti
   Il servizio telefonico  per  la  raccolta  delle  segnalazioni  di
guasto deve essere assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.
8.4.3. Servizio informazioni
   Il  gestore  assicura  un servizio informazioni per via telefonica
con operatore per un orario di almeno 10 ore  al  giorno  nei  giorni
feriali e di 5 il sabato.
   Il  servizio  puo'  essere  integrato con un servizio telefonico a
risposta automatica, purche' sia  consentito  all'utente  il  ricorso
all'operatore.
8.4.4. Accesso agli sportelli
   Gli sportelli del gestore debbono essere adeguatamente distribuiti
in relazione alle esigenze dell'utenza nel territorio.
   Deve  essere assicurato un orario di apertura non inferiore alle 8
ore giornaliere, nell'intervallo 8,00 - 18,00 nei  giorni  feriali  e
non inferiori alle 4 ore nell'intervallo 8,00 - 13,00 il sabato.
8.4.5. Pagamenti
   Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento
a mezzo:
- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- conto corrente postale.
   Per  il  pagamento  degli  oneri  di  contratto  o  di prestazioni
accessorie deve essere consentito il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario.
   Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione
in caso di morosita' dell'utente  e  la  riprende  entro  due  giorni
lavorativi   dal   pagamento   ovvero   a   seguito   di   intervento
dell'autorita' competente,
8.4.6. Informazione agli utenti
   Il  gestore  rende  pubblici  periodicamente,  con  cadenza almeno
semestrale, i principali dati quali-quantitativi relativi al servizio
erogato.
8.4.7. Reclami
   Il gestore assicura, in tempi da definire in convenzione, risposta
scritta ai reclami degli utenti pervenuti per iscritto.
8.4.8. Penali
   La convenzione prevede i criteri per la determinazione di penali o
rimborsi all'utente da parte del gestore per i disservizi  imputabili
a quest'ultimo.
8.4.9. Lettura e fatturazione
   La  lettura dei contatori e' effettuata almeno due volte all'anno,
prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo.
   La scadenza di fatturazione non puo' essere superiore al semestre.
   E' assicurata all'utente la possibilita' di autolettura.
8.4.10. Variazione degli strumenti urbanistici
   In relazione al disposto dell'articolo 16 della  legge  5  gennaio
1994,  n.  36,  e'  fatto  obbligo  ai  Comuni,  preventivamente alla
adozione di nuovi strumenti urbanistici, di  sentire  il  gestore  in
ordine  alle  conseguenze  derivanti  all'espletamento  del  servizio
idrico integrato ed ai relativi investimenti e costi di esercizio.
   Il Comune, che adotti un nuovo strumento  urbanistico  o  ne  vari
sostanzialmente uno preesistente, provvede alle iniziative necessarie
ai  fini  dell'adeguamento  della  convenzione di gestione per tenere
conto, nella  determinazione  ed  aggiornamento  della  tariffa,  dei
sopraddetti investimenti e costi di esercizio.
8.4.11. Sistema di Qualita'
   Il  soggetto  gestore  deve adottare un Sistema di Qualita' quando
l'utenza servita superi i 100.000 abitanti. Il Sistema, allegato alla
Convenzione, e' redatto conformemente  alle  norme  della  serie  UNI
29000,  relativamente  a  tutte  le  fasi  - dalla progettazione alla
gestione  delle  utenze  -  e  a  tutte  le  componenti  materiali  e
immateriali del servizio.
   Il  Sistema  di  Qualita'  deve  essere  dotato  di  un inventario
informatizzato delle componenti fisiche del sistema, appoggiato ad un
idoneo Sistema Informativo Territoriale, e atto a consentire nel modo
piu' efficace le manovre sul sistema, gli interventi di  riparazione,
la   manutenzione  programmata  e  l'aggiornamento  della  situazione
patrimoniale dei cespiti.
   Il Sistema di  Qualita'  deve  inoltre  comprendere  un  piano  di
manutenzione  programmata  e di rinnovi tali da garantire il continuo
mantenimento in efficienza del sistema affidato al gestore.
9.   CRITERI   ED   INDIRIZZO   PER   LA   GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI
   APPROVVIGIONAMENTO, DI CAPTAZIONE E DI ACCUMULO PER USI DIVERSI DA
   QUELLO PORTABILE (art. 4, comma 1, lett.g) della legge  5  gennaio
   1994, n. 36)
   Fatte salve le situazioni in essere, caratterizzate dall'esistenza
di  Enti gestori di servizi idrici sottoposti a vigilanza statale per
le quali ricorrono le disposizioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
della  Legge  36/94  nei  casi in cui nell'ambito ottimale sussistano
schemi idrici ad uso plurimo  gli  organi  competenti  assicurano  il
coordinamento  e  la programmazione dei prelievi e delle modalita' di
riparto dell'acqua tra i diversi usi ed adottano ogni altra misura di
organizzazione e di  integrazione  delle  funzioni  fra  il  soggetto
gestore di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge e gli enti gestori
di tali schemi idrici.
   Per  quanto e' compatibile con la natura giuridica, le finalita' e
le competenze territoriali degli enti gestori sottoposti a  vigilanza
statale,  in  ciascuno  ambito  territoriale  ottimale  devono essere
garantiti i livelli minimi dei servizi di cui al presente decreto.
   Nei casi di emergenza idrica i piani di ripartizione delle risorse
fra i diversi usi vengono definiti  di  concerto  tra  gli  organismi
competenti  secondo  le  norme  vigenti.  In tal caso resta fermo che
l'uso dell'acqua per il consumo umano e'  prioritario  rispetto  agli
altri  usi  secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge e che
quindi dovranno essere prioritariamente assicurati i  livelli  minimi
fissati per l'uso civile potabile.