(all. 1 - art. 1)
                ATTO DI INTESA IN MATERIA DI DIVIETO
                  DI FUMO NEGLI AMBIENTI CONFINATI
             DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI
   Vista la legge 11 novembre 1975, n. 854, concernente il divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
   Visto l'art. 28 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio  1980,  n.  753,  recante  nuove  norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e  degli  altri
servizi di trasporto;
   Visto  l'art.  25  del  regio  decreto  24 dicembre 1934, n. 2316,
concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza
della maternita' e dell'infanzia;
   Vista la decisione  del  tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio,  sezione  I/  bis,  17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un
proprio indirizzo  giurisprudenziale,  ha  dato  una  interpretazione
estensiva  dell'art.  1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n.
584, nel senso che, ai fini della tutela dei  non  fumatori,  debbano
intendersi  per  "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" non solo
quelli di proprieta' pubblica, ma anche quelli di proprieta' privata,
in relazione  alla  fruibilita'  degli  stessi  da  parte  di  membri
indifferenziati della collettivita' per il servizio che vi si rende o
per l'attivita' che vi si svolge;
   Considerato   che   nella   predetta   decisione   del   tribunale
amministrativo regionale del Lazio si  rileva  che  dall'accoglimento
del  ricorso  discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo
di provvedere concretamente in  maniera  satisfattiva  dell'interesse
fatto valere;
   Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del
Consiglio  di  Stato,  con  la quale e' stata rigettata la domanda di
sospensione   cautelare   della   decisione   sopra    citata,    con
l'argomentazione che "l'obbligo imposto alle amministrazioni intimate
dalla  sentenza  appellata  deve intendersi limitato all'adozione dei
provvedimenti necessari  ad  assicurare  il  divieto  di  fumo  negli
ambienti  chiusi,  di  proprieta'  della  pubblica amministrazione, e
negli altri  locali  pubblici  o  aperti  al  pubblico  nei  quali  i
cittadini  debbono  recarsi  in  funzione dell'utenza di servizi resi
dall'amministrazione";  che  "restano   estranei   all'ambito   della
efficacia  oggettiva  della sentenza appellata i locali di proprieta'
pubblica non aperti al pubblico e quelli di  proprieta'  privata  nei
quali  non  vengono  erogati  servizi dall'amministrazione" e che "il
suddetto obbligo deve ritenersi  operativo  nei  confronti  dei  soli
ambienti  con  riguardo  ai quali le singole amministrazioni intimate
(Ministero della sanita', e comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli  e
Bari)  sono  titolari  di specifici e tipici poteri di ordinanza o di
direttiva intesi  ad  assicurare  l'osservanza  del  divieto  di  cui
all'art. 1 della legge n. 584 del 1975";
   Ritenuta peraltro, l'opportunita', nel dare doveroso adempimento a
quanto  prescritto  dalla  giurisdizione amministrativa di estenderne
gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale,  vale
a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio
(Ministero  della sanita', e comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e
Bari) ma nei confronti sia  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni
naturali  destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, sia delle
regioni a statuto ordinario o speciale e delle province  autonome  di
Trento  e  Bolzano e delle amministrazioni, istituzioni ed aziende da
esse dipendenti o vigilate, nonche', per il tramite  di  queste,  nei
confronti   dei  privati  esercenti  pubblici  servizi  a  titolo  di
concessione o appalto o convenzione o accreditamento;
   Ritenuto che in materia di divieto di  fumo  sia  necessario,  per
Stato  e regioni, svolgere in modo coordinato una attivita' di tutela
della salute dei cittadini poiche' comune e' l'interesse ad apportare
tale tutela in  ogni  ambiente  adibito  a  sede  di  amministrazioni
pubbliche sia regionali che statali;
   Considerato  che  lo  Stato  ha gia' adottato una direttiva che si
estende anche alle amministrazioni  ad  ordinamento  autonomo  e  che
costituisce parte integrante della presente intesa, essendo la stessa
di  contenuto  analogo  a  quella  gia'  trasmessa  inizialmente  dal
Ministero della sanita' in data 23 ottobre 1995, con  nota  prot.  n.
1100/IV/D/14/2863, sotto forma di atto di indirizzo e coordinamento;
   Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Lo  Stato, nella persona del Ministro della sanita', e le regioni,
nella persona del Presidente della Conferenza  dei  presidenti  delle
regioni  e  delle  province  autonome,  nel corso della seduta del 21
dicembre 1995 della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 1995;
   Adottano la seguente intesa:
                               Art. 1.
   Il  presente  atto  di intesa, emanato ai sensi degli articoli 12,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sara' osservato dalle regioni  a  statuto  ordinario  e
speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' dalle
amministrazioni,   istituzioni   ed  aziende  da  esse  dipendenti  o
vigilate.
                               Art. 2.
   Le amministrazioni e gli enti pubblici  destinatari  del  presente
atto  eserciteranno  i  loro  poteri  amministrativi, regolamentari e
disciplinari,  nell'ambito  dei  propri  uffici   e   delle   proprie
strutture,  nonche'  i  loro  poteri  di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sulle aziende e istituzioni  da  esse  dipendenti  e  sulle
aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime
di  concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento,
affinche' sia data piena applicazione al divieto di  fumo  in  luoghi
determinati,  di  cui  alla  legge  11 novembre 1975, n. 584, secondo
l'interpretazione  recepita   nelle   pronunce   della   magistratura
amministrativa citate nel preambolo del presente atto.
                               Art. 3.
   In    particolare    saranno    osservati   i   seguenti   criteri
interpretativi:
     a) il divieto va applicato  in  tutti  i  locali  utilizzati,  a
qualunque  titolo,  dalla  pubblica  amministrazione  e dalle aziende
pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali,  nonche'
dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative
attivita',  sempreche' si tratti - in entrambi i casi - di locali che
in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;
     b) per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la
generalita'  degli  amministrati  e  degli   utenti   accede,   senza
formalita'  e  senza  bisogno  di  particolari  permessi  negli orari
stabiliti;
     c) il divieto va comunque applicato nei  luoghi  nominativamente
indicati  nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorche'
non si  tratti  di  locali  "aperti  al  pubblico"  nel  senso  sopra
precisato  (esempio:  corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi
fini si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine  e  grado
sono comprese quelle universitarie;
     d)  resta  salva  l'autonomia regolamentare e disciplinare delle
amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale  estenzione  del
divieto  a  luoghi  diversi  da  quelli  contemplati  dalla  legge 11
novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e  gli  effetti  propri  dei
rispettivi ordinamenti.
                               Art. 4.
   Per  l'attuazione  del  presente  atto  saranno  curati i seguenti
adempimenti:
     a) nei locali nei quali si applica il divieto  di  fumo  saranno
apposti   cartelli  con  l'indicazione  del  divieto  stesso  nonche'
l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni  applicabili,  del
soggetto   cui   spetta   vigilare   sull'osservanza  del  divieto  e
dell'autorita' cui compete accertare le infrazioni;
     b) i dirigenti  preposti  alle  strutture  amministrative  e  di
servizio  individueranno  in  ciascuna  di esse uno o piu' funzionari
incaricati di procedere alla contestazione di  eventuali  infrazioni,
di  verbalizzarle  e  di  riferirne  all'autorita'  competente,  come
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. I predetti  funzionari
saranno  individuati  sulla  base  di  requisiti  professionali,  con
particolare     riguardo     alla     preparazione     in     materia
giuridico-amministrativa. Le amministrazioni cureranno che gli stessi
funzionari  frequentino  un corso per il conseguimento dell'idoneita'
ad accertare, contestare  e  verbalizzare  violazioni,  corredate  da
sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di divieto di fumare;
     c)  per  i  locali condotti da soggetti privati, il responsabile
della  struttura,  ovvero  il  dipendente  o  collaboratore  da   lui
incaricato,  richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto, e
curera' che le infrazioni siano segnalate ai  pubblici  ufficiali  ed
agenti  competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
     d) a cura  dei  Prefetti  saranno  rilevati  i  dati  in  merito
all'osservanza nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto
di  fumare  e  sul  numero delle infrazioni annualmente contestate; i
dati sono comunicati al Ministro della sanita', che ne  riferisce  in
Parlamento.
    Roma, 21 dicembre 1995
                                    Il Ministro della sanita'
                                            GUZZANTI
p. Il Presidente della Conferenza dei presidenti
    delle regioni e delle province autonome
                    BADALONI