ATTO DI INTESA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI CONFINATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI Vista la legge 11 novembre 1975, n. 854, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto; Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e dell'infanzia; Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I/ bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" non solo quelli di proprieta' pubblica, ma anche quelli di proprieta' privata, in relazione alla fruibilita' degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettivita' per il servizio che vi si rende o per l'attivita' che vi si svolge; Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento del ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera satisfattiva dell'interesse fatto valere; Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale e' stata rigettata la domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata, con l'argomentazione che "l'obbligo imposto alle amministrazioni intimate dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprieta' della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione"; che "restano estranei all'ambito della efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprieta' pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprieta' privata nei quali non vengono erogati servizi dall'amministrazione" e che "il suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimate (Ministero della sanita', e comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975"; Ritenuta peraltro, l'opportunita', nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa di estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanita', e comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei confronti sia di tutte le pubbliche amministrazioni naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, sia delle regioni a statuto ordinario o speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni, istituzioni ed aziende da esse dipendenti o vigilate, nonche', per il tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento; Ritenuto che in materia di divieto di fumo sia necessario, per Stato e regioni, svolgere in modo coordinato una attivita' di tutela della salute dei cittadini poiche' comune e' l'interesse ad apportare tale tutela in ogni ambiente adibito a sede di amministrazioni pubbliche sia regionali che statali; Considerato che lo Stato ha gia' adottato una direttiva che si estende anche alle amministrazioni ad ordinamento autonomo e che costituisce parte integrante della presente intesa, essendo la stessa di contenuto analogo a quella gia' trasmessa inizialmente dal Ministero della sanita' in data 23 ottobre 1995, con nota prot. n. 1100/IV/D/14/2863, sotto forma di atto di indirizzo e coordinamento; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Lo Stato, nella persona del Ministro della sanita', e le regioni, nella persona del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso della seduta del 21 dicembre 1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 1995; Adottano la seguente intesa: Art. 1. Il presente atto di intesa, emanato ai sensi degli articoli 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sara' osservato dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' dalle amministrazioni, istituzioni ed aziende da esse dipendenti o vigilate. Art. 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonche' i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende e istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinche' sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto. Art. 3. In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi: a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonche' dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attivita', sempreche' si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico; b) per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalita' degli amministrati e degli utenti accede, senza formalita' e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorche' non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie; d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estenzione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti. Art. 4. Per l'attuazione del presente atto saranno curati i seguenti adempimenti: a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonche' l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorita' cui compete accertare le infrazioni; b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o piu' funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorita' competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. I predetti funzionari saranno individuati sulla base di requisiti professionali, con particolare riguardo alla preparazione in materia giuridico-amministrativa. Le amministrazioni cureranno che gli stessi funzionari frequentino un corso per il conseguimento dell'idoneita' ad accertare, contestare e verbalizzare violazioni, corredate da sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di divieto di fumare; c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto, e curera' che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) a cura dei Prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della sanita', che ne riferisce in Parlamento. Roma, 21 dicembre 1995 Il Ministro della sanita' GUZZANTI p. Il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome BADALONI