Art. 1. Comma 1. L'Ente Cassa di risparmio di Orvieto e' l'Ente pubblico non economico che residua dal conferimento, effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218, .. (Omissis). Comma 2. L'Ente ha piena capacita' di diritto pubblico e privato ed e' disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. Comma 3. L'Ente ha sede in Orvieto, piazza della Repubblica n. 21, ed ha durata illimitata. Art. 2. Comma 1. L'Ente, oltre alle originarie finalita' di sostenere le categorie sociali piu' bisognose e di contribuire allo sviluppo economico e socio-sanitario del territorio in cui opera, persegue finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, privilegiando la propria tradizionale area di presenza ed attivita'. Comma 2. All'uopo il consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea dei soci provvede ad una programmazione pluriennale diretta alla specificazione dei settori di intervento ed alla definizione di propri progetti da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati. Comma 3. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali l'Ente puo' compiere, in via strumentale operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto. Comma 4. In particolare l'Ente, esclusa ogni forma di gestione diretta, puo': a) promuovere la costituzione o aderire a societa' e consorzi, provvedendo anche all'acquisizione di partecipazioni, sia in Italia che all'estero, esclusi quelli comportanti l'assunzione di responsabilita' illimitata, nonche' di enti che svolgano attivita' strumentali al conseguimento degli scopi statutari; b) promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto privato nell'ambito dei settori di intervento; c) coordinare la propria attivita' istituzionale con quella di societa' o altri enti, pubblici o privati, anche al fine di favorire la conservazione e la gestione dei beni culturali presenti nella propria tradizionale zona territoriale d'intervento. Comma 5. Il perseguimento delle finalita' indicate non deve recare pregiudizio al valore economico del patrimonio dell'Ente. Art. 3. (Omissis). Comma 2. L'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria dovra' avvenire nel rispetto della vigente normativa e dello statuto. (Omissis). Art. 4. (Omissis). Comma 2. Una quota pari almeno al 10% dei proventi lordi di cui alla lettera a) del comma precedente e delle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa' conferitaria di cui al primo comma dell'art. 3. Art. 5. Comma 1. I proventi derivanti dalla eventuale cessione di azioni della societa' conferitaria devono essere investiti nel rispetto della normativa vigente e dello statuto. Comma 2. Gli altri proventi straordinari possono essere impiegati per le destinazioni consentite dalla legge. Art. 8. Comma 1. Il numero massimo dei soci e' di centoventi, di cui trentasei scelti a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, e gli altri a norma dell'art. 9 dello statuto. Comma 2. Tutti i soci comunque eletti, ove non confermati, perdono tale qualita' dopo dieci anni .. (Omissis). Art. 9. Comma 1. Per gli eletti di competenza diretta dell'assemblea, la qualita' di socio si acquista a seguito di elezione da parte della medesima, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci. (Omissis). Comma 5. I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacita' civile, di indiscussa probita' ed onorabilita', annoverabili tra le persone piu' rappresentative delle categorie economiche e professionali, tenuto conto anche delle diverse zone nelle quali l'Ente opera e dei settori d'intervento. Il comune di Orvieto e' socio di diritto. Comma 6. Diventano soci di diritto i consiglieri di amministrazione della societa' conferitaria designati dall'Ente. Comma 7. Non possono essere eletti soci: 1) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso l'Ente o la societa' conferitaria o che abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite; 2) i dipendenti in servizio presso l'Ente o la societa' conferitaria; 3) gli amministratori di enti locali diversi dal comune di Orvieto. Comma 8. Decadono da soci: (Omissis). 2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai punti 1), 2) e 3) del comma precedente. (Omissis). Comma 10. La decadenza dalla qualita' di socio e' dichiarata dal consiglio di amministrazione. (Omissis). Art. 10. Comma 1. I restanti trentasei soci sono designati da enti ed organismi economico - imprenditoriali professionali e da enti territoriali, operando la scelta tra cittadini italiani di piena capacita' civile e di indiscussa probita' ed onorabilita'. (Omissis). Art. 11. Sono invitate a designare persone, entro il dieci per cento dei posti .. (Omissis). (Omissis). 4) Confederazione italiana agricoltori - Orvieto; (Omissis). Art. 13. Comma 1. Sono invitati a designare persone, entro il dieci per cento dei posti che si rendono vacanti ogni anno, con la procedura di cui all'art. 14, i seguenti comuni escluso il comune di Orvieto in quanto gia' rappresentato ai sensi dell'art. 9, quinto comma. (Omissis). 14) Castiglione in Teverina; 15) Lubriano. Comma 2. Senza dover ricorrere a modifica statutaria, saranno inseriti nel predetto elenco, a seguito di delibera consiliare, tutti i comuni in cui la societa' conferitaria avra' aperto sportelli bancari. Art. 14. Comma 1. Ogni anno, il consiglio di amministrazione, determinato il numero dei posti disponibili, invita, nell'ordine, gli enti e gli organismi economico-imprenditoriali, gli organismi professionali e gli enti locali territoriali a designare una terna di nominativi per ciascheduno dei posti vacanti. (Omissis). Art. 15. Comma 1. Con le designazioni, sono indicati i requisiti posseduti dai soggetti compresi nella terna. Comma 2. Il consiglio di amministrazione accerta il possesso dei requisiti indicati dagli articoli 9 e 10 e provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati nella terna. (Omissis). Art. 16. (Omissis). Comma 2. Nessuno puo' avere piu' di una delega. Art. 18. (Omissis). Comma 2. L'assemblea, inoltre, delibera sulle modifiche statutarie sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci. Comma 3. L'acquisto o la cessione di azioni della societa' conferitaria, la liquidazione dell'Ente, sono deliberati, su proposta del consiglio di amministrazione, dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci. Comma 4. L'assemblea esprime parere, su richiesta del consiglio, in ordine ad incorporazioni e fusioni. Art. 20. Comma 1. L'assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la meta' dei soci; in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno trenta soci. (Omissis). Comma 3. Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 9 e dall'art. 18, penultimo comma, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. (Omissis). Art. 21. (Omissis). Comma 2. I membri del consiglio sono eletti dall'assemblea tra i soci e devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una specifica esperienza di almeno cinque anni nei settori d'intervento istituzionale dell'Ente quali amministratori ovvero operatori a livello dirigenziale in enti pubblici o privati, ovvero tra i soggetti esperti nei settori medesimi in quanto docenti universitari di materie giuridiche o economiche, nonche' fra professionisti ed imprenditori che abbiano operato in modo qualificato per almeno cinque anni nell'area di intervento dell'Ente. (Omissis). Art. 22. Comma 1. Non possono far parte del consiglio di amministrazione, e se eletti decadono dalla carica, coloro che, in qualsiasi momento vengano a trovarsi in una delle cause impeditive alla elezione a socio di cui all'art. 9, nonche' il coniuge di dipendente in servizio presso l'Ente o la societa' conferitaria ed i loro parenti sino al secondo grado incluso. (Omissis). Comma 3. Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio e non puo' essere rieletto nel quinquennio successivo. (Omissis). Art. 23. Comma 1. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo. Comma 2. I membri del consiglio scaduti rimangono in carica fino all'entrata in carica dei loro successori, fermo restando il rispetto della normativa in tema di prorogatio. Comma 3. I membri eletti in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori. Tale elezione in sostituzione non viene computata ai fini della rieleggibilita'. Comma 4. Il precetto, di cui al precedente comma, si applica anche al presidente, al vice presidente cosi eletti in sostituzione di altro presidente o vice presidente, decaduto, dimesso o deceduto. Art. 24. Comma 1. Al presidente, al vice presidente e ai membri del consiglio di amministrazione nonche' ai membri del collegio sindacale spetta un'indennita' di carica e la medaglia di presenza, per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, e per lo svolgimento di altre attivita' istituzionali, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci. (Omissis). Art. 25. Comma 1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, su quelle materie non rimesse dalla legge e dallo statuto alla specifica competenza di altro organo. Comma 2. Inoltre il consiglio delibera: 1) sulle proposte di modifica statutaria; 2) sulle proposte di acquisto o cessione di azioni della societa' conferitaria; 3) sulla elezione del presidente e del vice presidente; 4) sulla programmazione pluriennale dell'attivita' d'intervento dell'Ente; 5) sull'esistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione a socio; 6) sulla decadenza di soci, consiglieri e sindaci; 7) sull'affidamento di incarichi ad esperti esterni o sulla costituzione di commissioni tecniche, composte da amministratori e integrate da esperti, aventi specifica professionalita', per la valutazione di progetti di particolare complessita'. Comma 3. Il consiglio di amministrazione, mediante un apposito nucleo di valutazione composto da cinque consiglieri, provvede all'istruttoria dei progetti, ponderando le erogazioni secondo criteri e metodologie disciplinati da norme regolamentari, in attuazione del precetto di cui all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241. Comma 4. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il consiglio di amministrazione puo' strutturarsi in comitati o commissioni da tre a cinque membri, cui sono demandate, non solo in via istruttoria, specifiche competenze consiliari. In particolare, mediante la istituzione di un comitato paritetico con la societa' conferitaria, verra' cosi' curato un costante rapporto di informazione sulla strategia delle gestioni aziendali, acquisendo periodicamente i dati essenziali relativi agli sviluppi dell'attivita' della impresa bancaria. Art. 27. Comma 1. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando e' presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica: nel computo della maggioranza non si tiene conto dei consiglieri che abbiano giustificato presso la presidenza la loro assenza. Comma 2. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente. (Omissis). Comma 5. La funzione di segretario dell a adunanz a e' svolta dal segretario generale di cui all'art. 31, se nominato. In caso di mancata nomina ovvero nell'ipotesi di assenza od impedimento, la funzione di segretario e' svolta dal direttore generale della societa' conferitaria ovvero, in caso di suo impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio. Comma 6. Il presidente e il segretario sottoscrivono il verbale della seduta. Art. 28. (Omissis). Comma 9. Nei casi di improrogabile urgenza il presidente, sentito il segretario generale, potra' adottare ogni provvedimento necessario, di competenza consiliare, sottoponendolo a ratifica nella prima adunanza del consiglio di amministrazione. Art. 29. Comma 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo. I membri supplenti subentrano in sostituzione dei sindaci deceduti, dimessi o decaduti, rimanendo in carica per la parte residua del mandato dei loro predecessori. (Omissis). Comma 3. Almeno uno dei sindaci deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il sindaco iscritto assume la presidenza del collegio; se fanno parte del collegio piu' iscritti assume la presidenza il piu' anziano di .. (Omissis). Comma 4. Il collegio sindacale redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo, che sono allegate al relativo bilancio. Comma 5. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2403, quarto e quinto comma, 2404, primo e terzo comma, codice civile. Comma 6. I sindaci hanno facolta' di partecipare alle riunioni dei comitati e commissioni consiliari. Art. 30. (Omissis). Comma 2. Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere rieletto nel quinquennio successivo. Art. 31. Comma 1. Il consiglio di amministrazione puo' nominare un segretario generale, determinando un suo eventuale compenso, per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e la sovrintendenza dell'attivita' corrente, fornendo all'uopo la dovuta collaborazione al presidente. Comma 2. Il presidente puo' conferire al segretario generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione di determinate delibere, nonche' per la firma della corrispondenza e dei documenti relativi all'ordinaria attivita' dell'Ente. Comma 3. Il segretario generale non puo' essere un socio; finche' l'Ente controlla la societa' conferitaria, di cui all'art. 1 dello statuto, le funzioni di segretario generale sono svolte dal direttore generale della societa' conferitaria. Art. 33. L'Ente, oltre che del direttore generale della societa' conferitaria di cui all'art. 1, di norma si avvale di personale comandato dal la societa' controllata fin tanto che ne ha il controllo, ma in caso di comprovata necessita' puo' anche avere proprio personale, il cui rapporto e' regolato secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. Art. 34. L'Ente, per l'esercizio della propria attivita', ha sede in Orvieto, piazza della Repubblica, n. 21. Art. 35. (Omissis). Comma 2. La liquidazione puo' altresi' essere disposta allorche' la motivata richiesta sia deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 18, penultimo comma, dello statuto. (Omissis). Art. 36. I titolari delle cariche amministrative e di controllo sono soggetti al regime delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente e dal presente statuto: deroghe alla incompatibilita' potranno essere adottate qualora consentite dalla normativa. Art. 37. In forza dei principi della trasparenza e della pubblicita' della gestione amministrativa, l'Ente mediante appositi regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, provvedera' a dare applicazione alla normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi ed alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalita' per la concessione delle provvidenze economiche. Art. 38 (ex art. 37) I membri del consiglio di amministrazione di nomina governativa, ancora in servizio alla data del 18 giugno 1995, rimangono in carica, anche se in una qualifica diversa da quella originaria, sino all'esaurimento del mandato. A loro richiesta, il consiglio di amministrazione puo' anticiparne la scadenza con la scadenza di tutto l'organo consiliare ovvero di taluni altri consiglieri. Art. 39 (ex art. 38) (Omissis). Comma 2. Nel caso che entro sette anni dal conferimento di cui all'art. 1 i soci eletti a norma degli articoli 10-13 non saranno di numero pari a trentasei, si procedera', in deroga all'art. 8, comma 1, alla elezione di soci secondo le procedure indicate dai citati articoli 10-13, in modo che essi complessivamente risultino pari al trenta per cento dei soci eletti a norma dell'art. 9, in applicazione dell'art. 10, secondo comma. Comma 3. Il numero massimo dei soci, previsto dalla modifica introdotta dal precedente art. 8, primo comma, sara' raggiunto con gradualita' nell'arco di almeno cinque anni dalla entrata in vigore del presente statuto. Art. 40. I membri del collegio sindacale, in servizio alla data del 18 giugno 1995, rimangono in carica sino all'esaurimento del loro mandato triennale.