(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
Comma 1.
   L'Ente  Cassa  di  risparmio  di  Orvieto  e'  l'Ente pubblico non
economico che residua dal conferimento,  effettuato  ai  sensi  della
legge 30 luglio 1990 n. 218, .. (Omissis).
Comma 2.
   L'Ente  ha  piena  capacita'  di  diritto pubblico e privato ed e'
disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto.
Comma 3.
   L'Ente ha sede in Orvieto, piazza della Repubblica n.  21,  ed  ha
durata illimitata.
                               Art. 2.
Comma 1.
   L'Ente,  oltre alle originarie finalita' di sostenere le categorie
sociali piu' bisognose e di contribuire  allo  sviluppo  economico  e
socio-sanitario  del  territorio  in cui opera, persegue finalita' di
interesse pubblico e di utilita' sociale nei  settori  della  ricerca
scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, privilegiando
la propria tradizionale area di presenza ed attivita'.
Comma 2.
   All'uopo  il  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  parere
dell'assemblea dei soci provvede ad  una  programmazione  pluriennale
diretta  alla  specificazione  dei  settori  di  intervento  ed  alla
definizione di propri progetti da realizzare direttamente  o  tramite
la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.
Comma 3.
   Per  il  perseguimento  delle  finalita' istituzionali l'Ente puo'
compiere, in via  strumentale  operazioni  finanziarie,  commerciali,
immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.
Comma 4.
   In  particolare  l'Ente,  esclusa  ogni forma di gestione diretta,
puo':
     a) promuovere la costituzione o aderire a societa'  e  consorzi,
provvedendo  anche  all'acquisizione di partecipazioni, sia in Italia
che  all'estero,   esclusi   quelli   comportanti   l'assunzione   di
responsabilita'  illimitata,  nonche'  di enti che svolgano attivita'
strumentali al conseguimento degli scopi statutari;
     b) promuovere l'istituzione di  persone  giuridiche  di  diritto
privato nell'ambito dei settori di intervento;
     c)  coordinare  la propria attivita' istituzionale con quella di
societa' o altri enti, pubblici o privati, anche al fine di  favorire
la  conservazione  e  la  gestione  dei beni culturali presenti nella
propria tradizionale zona territoriale d'intervento.
Comma 5.
   Il  perseguimento  delle  finalita'  indicate  non   deve   recare
pregiudizio al valore economico del patrimonio dell'Ente.
                               Art. 3.
   (Omissis).
Comma 2.
   L'acquisto  e  la  cessione  di azioni della societa' conferitaria
dovra' avvenire nel rispetto della vigente normativa e dello statuto.
   (Omissis).
                               Art. 4.
   (Omissis).
Comma 2.
   Una  quota  pari  almeno  al  10%  dei  proventi lordi di cui alla
lettera a) del comma  precedente  e  delle  rendite  derivanti  dalla
gestione  del patrimonio deve comunque essere accantonata ad apposita
riserva finalizzata  alla  sottoscrizione  di  eventuali  aumenti  di
capitale  della societa' conferitaria di cui al primo comma dell'art.
3.
                               Art. 5.
Comma 1.
   I proventi derivanti dalla  eventuale  cessione  di  azioni  della
societa'  conferitaria  devono  essere  investiti  nel rispetto della
normativa vigente e dello statuto.
Comma 2.
   Gli altri proventi straordinari possono essere  impiegati  per  le
destinazioni consentite dalla legge.
                               Art. 8.
Comma 1.
   Il  numero  massimo  dei  soci  e' di centoventi, di cui trentasei
scelti a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e  14,  e  gli  altri  a
norma dell'art. 9 dello statuto.
Comma 2.
   Tutti  i  soci  comunque  eletti, ove non confermati, perdono tale
qualita' dopo dieci anni .. (Omissis).
                               Art. 9.
Comma 1.
   Per gli eletti di competenza diretta dell'assemblea,  la  qualita'
di  socio  si acquista a seguito di elezione da parte della medesima,
su proposta del consiglio di amministrazione o di  almeno  un  quarto
dei soci.
   (Omissis).
Comma 5.
   I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena
capacita'   civile,   di   indiscussa   probita'   ed   onorabilita',
annoverabili tra le  persone  piu'  rappresentative  delle  categorie
economiche  e  professionali,  tenuto  conto anche delle diverse zone
nelle quali l'Ente opera e dei settori  d'intervento.  Il  comune  di
Orvieto e' socio di diritto.
Comma 6.
   Diventano  soci  di diritto i consiglieri di amministrazione della
societa' conferitaria designati dall'Ente.
Comma 7.
   Non possono essere eletti soci:
    1) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per  inadempienza
alle  loro obbligazioni verso l'Ente o la societa' conferitaria o che
abbiano lite vertente con essi o che ad essi abbiano cagionato  danni
o perdite;
    2)   i  dipendenti  in  servizio  presso  l'Ente  o  la  societa'
conferitaria;
    3) gli amministratori  di  enti  locali  diversi  dal  comune  di
Orvieto.
Comma 8.
   Decadono da soci:
   (Omissis).
    2)  coloro  che  vengano  a trovarsi nelle condizioni previste ai
punti 1), 2) e 3) del comma precedente.
   (Omissis).
Comma 10.
   La decadenza dalla qualita' di socio e' dichiarata  dal  consiglio
di amministrazione.
   (Omissis).
                              Art. 10.
Comma 1.
   I  restanti  trentasei  soci  sono  designati da enti ed organismi
economico - imprenditoriali professionali  e  da  enti  territoriali,
operando la scelta tra cittadini italiani di piena capacita' civile e
di indiscussa probita' ed onorabilita'.
   (Omissis).
                              Art. 11.
   Sono invitate a designare persone, entro il dieci per cento dei
posti .. (Omissis).
   (Omissis).
    4) Confederazione italiana agricoltori - Orvieto;
   (Omissis).
                              Art. 13.
Comma 1.
   Sono  invitati  a  designare persone, entro il dieci per cento dei
posti che si rendono vacanti ogni  anno,  con  la  procedura  di  cui
all'art. 14, i seguenti comuni escluso il comune di Orvieto in quanto
gia' rappresentato ai sensi dell'art. 9, quinto comma.
   (Omissis).
    14) Castiglione in Teverina;
    15) Lubriano.
Comma 2.
  Senza  dover  ricorrere a modifica statutaria, saranno inseriti nel
predetto elenco, a seguito di delibera consiliare, tutti i comuni  in
cui la societa' conferitaria avra' aperto sportelli bancari.
                              Art. 14.
Comma 1.
   Ogni  anno, il consiglio di amministrazione, determinato il numero
dei posti disponibili, invita, nell'ordine, gli enti e gli  organismi
economico-imprenditoriali,  gli  organismi  professionali  e gli enti
locali  territoriali  a  designare  una  terna  di   nominativi   per
ciascheduno dei posti vacanti.
   (Omissis).
                              Art. 15.
Comma 1.
   Con  le  designazioni,  sono  indicati  i  requisiti posseduti dai
soggetti compresi nella terna.
Comma 2.
   Il consiglio di amministrazione accerta il possesso dei  requisiti
indicati dagli articoli 9 e 10 e provvede alla nomina nell'ambito dei
nominativi indicati nella terna.
   (Omissis).
                              Art. 16.
   (Omissis).
Comma 2.
   Nessuno puo' avere piu' di una delega.
                              Art. 18.
   (Omissis).
Comma 2.
   L'assemblea,   inoltre,   delibera   sulle   modifiche  statutarie
sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su  quelle
proposte da almeno un terzo dei soci.
Comma 3.
   L'acquisto o la cessione di azioni della societa' conferitaria, la
liquidazione dell'Ente, sono deliberati, su proposta del consiglio di
amministrazione,  dall'assemblea  con  la maggioranza qualificata dei
2/3 dei soci.
Comma 4.
   L'assemblea esprime parere, su richiesta del consiglio, in  ordine
ad incorporazioni e fusioni.
                              Art. 20.
Comma 1.
   L'assemblea  e'  validamente  costituita,  in  prima convocazione,
quando sono presenti o rappresentati almeno la  meta'  dei  soci;  in
seconda  convocazione,  quando  sono  presenti o rappresentati almeno
trenta soci.
   (Omissis).
Comma 3.
   Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art.  9  e  dall'art.
18,  penultimo  comma, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di
parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
   (Omissis).
                              Art. 21.
   (Omissis).
Comma 2.
   I membri del consiglio sono eletti dall'assemblea  tra  i  soci  e
devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza
fra  persone  che abbiano maturato una specifica esperienza di almeno
cinque anni nei settori d'intervento  istituzionale  dell'Ente  quali
amministratori  ovvero  operatori  a  livello  dirigenziale  in  enti
pubblici o  privati,  ovvero  tra  i  soggetti  esperti  nei  settori
medesimi  in  quanto  docenti  universitari  di  materie giuridiche o
economiche, nonche' fra professionisti ed  imprenditori  che  abbiano
operato  in  modo  qualificato  per  almeno  cinque anni nell'area di
intervento dell'Ente.
   (Omissis).
                              Art. 22.
Comma 1.
   Non possono far parte  del  consiglio  di  amministrazione,  e  se
eletti  decadono  dalla  carica,  coloro  che,  in  qualsiasi momento
vengano a trovarsi in una delle  cause  impeditive  alla  elezione  a
socio di cui all'art. 9, nonche' il coniuge di dipendente in servizio
presso  l'Ente  o  la societa' conferitaria ed i loro parenti sino al
secondo grado incluso.
   (Omissis).
Comma 3.
   Il consigliere che  non  interviene  alle  sedute  per  tre  volte
consecutive  senza giustificato motivo decade dall'ufficio e non puo'
essere rieletto nel quinquennio successivo.
   (Omissis).
                              Art. 23.
Comma 1.
   I  membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque
anni e sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo.
Comma 2.
   I  membri  del  consiglio  scaduti  rimangono   in   carica   fino
all'entrata in carica dei loro successori, fermo restando il rispetto
della normativa in tema di prorogatio.
Comma 3.
   I  membri  eletti  in  sostituzione  di  altri deceduti, dimessi o
decaduti restano in carica quanto avrebbero dovuto  rimanere  i  loro
predecessori.  Tale  elezione  in sostituzione non viene computata ai
fini della rieleggibilita'.
Comma 4.
   Il precetto, di cui al  precedente  comma,  si  applica  anche  al
presidente,  al  vice presidente cosi eletti in sostituzione di altro
presidente o vice presidente, decaduto, dimesso o deceduto.
                              Art. 24.
Comma 1.
   Al presidente, al vice presidente e ai  membri  del  consiglio  di
amministrazione  nonche'  ai  membri  del  collegio  sindacale spetta
un'indennita'  di  carica  e  la  medaglia  di   presenza,   per   la
partecipazione  alle  riunioni  degli  organi  collegiali,  e  per lo
svolgimento di altre attivita' istituzionali, nella misura  stabilita
dall'assemblea dei soci.
   (Omissis).
                              Art. 25.
Comma 1.
   Il  consiglio  di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria gestione, su quelle materie non rimesse dalla  legge  e
dallo statuto alla specifica competenza di altro organo.
Comma 2.
   Inoltre il consiglio delibera:
    1) sulle proposte di modifica statutaria;
    2) sulle proposte di acquisto o cessione di azioni della societa'
conferitaria;
     3) sulla elezione del presidente e del vice presidente;
    4)  sulla  programmazione pluriennale dell'attivita' d'intervento
dell'Ente;
     5) sull'esistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione  a
socio;
     6) sulla decadenza di soci, consiglieri e sindaci;
    7)  sull'affidamento  di  incarichi  ad  esperti  esterni o sulla
costituzione di commissioni tecniche, composte  da  amministratori  e
integrate  da  esperti,  aventi  specifica  professionalita',  per la
valutazione di progetti di particolare complessita'.
Comma 3.
   Il consiglio di amministrazione, mediante un  apposito  nucleo  di
valutazione  composto da cinque consiglieri, provvede all'istruttoria
dei progetti, ponderando le erogazioni secondo criteri e  metodologie
disciplinati  da  norme  regolamentari, in attuazione del precetto di
cui all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Comma 4.
   Nell'esercizio   delle   proprie  attribuzioni,  il  consiglio  di
amministrazione puo' strutturarsi in comitati o commissioni da tre  a
cinque  membri,  cui  sono  demandate,  non  solo in via istruttoria,
specifiche  competenze  consiliari.  In  particolare,   mediante   la
istituzione  di  un comitato paritetico con la societa' conferitaria,
verra' cosi'  curato  un  costante  rapporto  di  informazione  sulla
strategia  delle gestioni aziendali, acquisendo periodicamente i dati
essenziali  relativi  agli  sviluppi  dell'attivita'  della   impresa
bancaria.
                              Art. 27.
Comma 1.
   Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando e'
presente  la  maggioranza  assoluta  dei  componenti  in  carica: nel
computo della maggioranza non si  tiene  conto  dei  consiglieri  che
abbiano giustificato presso la presidenza la loro assenza.
Comma 2.
   Le  riunioni  sono  presiedute  dal  presidente  o, in caso di sua
assenza od impedimento, dal vice presidente.
   (Omissis).
Comma 5.
   La  funzione  di  segretario  dell  a  adunanz  a  e'  svolta  dal
segretario  generale  di  cui  all'art.  31,  se nominato. In caso di
mancata nomina ovvero nell'ipotesi  di  assenza  od  impedimento,  la
funzione  di  segretario  e'  svolta  dal  direttore  generale  della
societa' conferitaria ovvero, in caso di suo impedimento, da  chi  lo
sostituisce nell'ufficio.
Comma 6.
   Il  presidente  e  il  segretario  sottoscrivono  il verbale della
seduta.
                              Art. 28.
   (Omissis).
Comma 9.
   Nei casi  di  improrogabile  urgenza  il  presidente,  sentito  il
segretario  generale,  potra' adottare ogni provvedimento necessario,
di competenza  consiliare,  sottoponendolo  a  ratifica  nella  prima
adunanza del consiglio di amministrazione.
                              Art. 29.
Comma 1.
   Il  collegio  sindacale  si  compone di tre membri effettivi e due
supplenti eletti dall'assemblea dei soci. Essi durano  in  carica  un
quinquennio   e   sono  rieleggibili  solo  per  un  secondo  mandato
consecutivo.  I  membri  supplenti  subentrano  in  sostituzione  dei
sindaci  deceduti,  dimessi  o  decaduti,  rimanendo in carica per la
parte residua del mandato dei loro predecessori.
   (Omissis).
Comma 3.
   Almeno uno dei sindaci deve essere scelto  tra  gli  iscritti  nel
registro  dei  revisori  contabili.  Il  sindaco  iscritto  assume la
presidenza del collegio; se fanno parte del  collegio  piu'  iscritti
assume la presidenza il piu' anziano di .. (Omissis).
Comma 4.
   Il  collegio  sindacale  redige  apposite  relazioni  al  bilancio
preventivo ed al bilancio consuntivo, che sono allegate  al  relativo
bilancio.
Comma 5.
   Al collegio sindacale si applicano le disposizioni contenute negli
articoli  2403,  quarto  e  quinto  comma, 2404, primo e terzo comma,
codice civile.
Comma 6.
   I sindaci hanno facolta' di partecipare alle riunioni dei comitati
e commissioni consiliari.
                              Art. 30.
   (Omissis).
Comma 2.
   Il sindaco  dichiarato  decaduto  non  puo'  essere  rieletto  nel
quinquennio successivo.
                              Art. 31.
Comma 1.
   Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  nominare  un  segretario
generale, determinando un suo eventuale  compenso,  per  l'esecuzione
delle  deliberazioni  consiliari  e  la sovrintendenza dell'attivita'
corrente, fornendo all'uopo la dovuta collaborazione al presidente.
Comma 2.
   Il  presidente  puo'   conferire   al   segretario   generale   la
rappresentanza  necessaria  per l'esecuzione di determinate delibere,
nonche' per la firma della corrispondenza e  dei  documenti  relativi
all'ordinaria attivita' dell'Ente.
Comma 3.
   Il  segretario  generale  non puo' essere un socio; finche' l'Ente
controlla la societa' conferitaria, di cui all'art. 1 dello  statuto,
le funzioni di segretario generale sono svolte dal direttore generale
della societa' conferitaria.
                              Art. 33.
   L'Ente,   oltre   che   del   direttore  generale  della  societa'
conferitaria di cui all'art. 1,  di  norma  si  avvale  di  personale
comandato  dal  la  societa'  controllata  fin  tanto  che  ne  ha il
controllo, ma in caso  di  comprovata  necessita'  puo'  anche  avere
proprio  personale,  il cui rapporto e' regolato secondo le norme del
rapporto di lavoro di diritto privato.
                              Art. 34.
   L'Ente, per  l'esercizio  della  propria  attivita',  ha  sede  in
Orvieto, piazza della Repubblica, n. 21.
                              Art. 35.
   (Omissis).
Comma 2.
   La   liquidazione  puo'  altresi'  essere  disposta  allorche'  la
motivata  richiesta  sia  deliberata  dall'assemblea  dei  soci,   su
proposta  del  consiglio  di  amministrazione, ai sensi dell'art. 18,
penultimo comma, dello statuto.
   (Omissis).
                              Art. 36.
   I titolari  delle  cariche  amministrative  e  di  controllo  sono
soggetti  al  regime  delle incompatibilita' previste dalla normativa
vigente  e  dal  presente  statuto:  deroghe  alla   incompatibilita'
potranno essere adottate qualora consentite dalla normativa.
                              Art. 37.
   In  forza dei principi della trasparenza e della pubblicita' della
gestione  amministrativa,  l'Ente   mediante   appositi   regolamenti
deliberati  dal  consiglio  di  amministrazione,  provvedera'  a dare
applicazione  alla  normativa  in  tema  di  accesso   ai   documenti
amministrativi  ed alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri
e delle modalita' per la concessione delle provvidenze economiche.
                        Art. 38 (ex art. 37)
   I membri del consiglio di amministrazione di  nomina  governativa,
ancora in servizio alla data del 18 giugno 1995, rimangono in carica,
anche  se  in  una  qualifica  diversa  da  quella  originaria,  sino
all'esaurimento del mandato.
   A loro richiesta, il consiglio di amministrazione puo' anticiparne
la scadenza con la scadenza di tutto l'organo  consiliare  ovvero  di
taluni altri consiglieri.
                        Art. 39 (ex art. 38)
   (Omissis).
Comma 2.
   Nel caso che entro sette anni dal conferimento di cui all'art. 1 i
soci eletti a norma degli articoli 10-13 non saranno di numero pari a
trentasei,  si  procedera',  in  deroga  all'art.  8,  comma  1, alla
elezione di soci secondo le procedure indicate  dai  citati  articoli
10-13, in modo che essi complessivamente risultino pari al trenta per
cento  dei soci eletti a norma dell'art. 9, in applicazione dell'art.
10, secondo comma.
Comma 3.
   Il numero massimo dei soci, previsto dalla modifica introdotta dal
precedente art. 8,  primo  comma,  sara'  raggiunto  con  gradualita'
nell'arco  di almeno cinque anni dalla entrata in vigore del presente
statuto.
                              Art. 40.
   I membri del collegio sindacale, in  servizio  alla  data  del  18
giugno  1995,  rimangono  in  carica  sino  all'esaurimento  del loro
mandato triennale.