ALLEGATO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE 1. Domanda di omologazione CEE di un veicolo 1.1 La domanda di omologazione CEE, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE di un veicolo della categoria M, per quanto concerne le sue masse e le sue dimensioni e' presentata dal costruttore del veicolo. 1.2 Un modello di scheda informativa figura nell'appendice 1. 1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato: 1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. 2. Rilascio dell'omologazione CEE per un veicolo 2.1 L'omologazione CEE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE, e' rilasciata se i requisiti richiesti sono soddisfatti. 2.2 Un modello della scheda di omologazione CEE figura nell'appendice 2. 2.3 Un numero di omologazione, conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, sara' assegnato a ciascun tipo di veicolo omologato. Lo stesso Stato membro non assegnera' lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. 3. Modifiche del tipo ed emendamenti alle omologazioni 3.1 In caso di modifiche del tipo approvate a seguito della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 4. Conformita' della produzione 4.1 Come regola generale, le misure atte a garantire la conformita' della produzione saranno prese in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. Appendice 1 Scheda informativa (1) N. .......... conforme dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente l'omologazione CEE di un veicolo relativamente alle masse e alle dimensioni (direttiva 92/21/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CEE. Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Anche le eventuali fotografie dovranno presentare sufficienti dettagli. Qualora sistemi, componenti o entita' tecniche siano dotati di controlli elettronici, occorre fornire informazioni riguardanti le relative prestazioni. 0. Dati generali 0.1. Marca (ragione sociale): ................................. 0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i: .................... 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo (b): ..................................................... 0.3.1. Posizione dell'indicazione: .............................. 0.4. Categoria del veicolo (c): ............................... 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ........................ 0.6. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ............................................. 0.6.1. Sul telaio: .............................................. 0.6.2. Sulla carrozzeria: ....................................... 0.8. Indirizzo/i della/e officina/e di montaggio: ............. 1. Caratteristiche costruttive del veicolo 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .... 1.2. Schema quotato dell'intero veicolo: ...................... 1.3. Numero di assi e di ruote: ............................... 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: ................. 1.3.3. Assi motori (numero, posizione, possibilita' di innesto e di disinnesto di un altro asse): ......................... 1.6. Posizione e disposizione del motore: ..................... 2. Masse e dimensioni (1) (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni) 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (1): .............. 2.3. Carreggiata e lunghezza degli assi: 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (1): ............... 2.3.2. Carreggiata di tutti gli assi (1): ....................... 2.4. Dimensioni del veicolo (fuori tutto): .................... 2.4.1. Per i telai non carrozzati: 2.4.1.1. Lunghezza (1): ........................................... 2.4.1.2. Larghezza (1): ........................................... 2.4.1.2.1. Larghezza massima: ....................................... ____________ (1) I numeri relativi alle voci e le note a pie' di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse. 2.4.1.3 Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): ....... 2.4.1.4. Sbalzo anteriore (1): .................................... 2.4.1.5. Sbalzo posteriore (1): ................................... 2.4.1.5.2. Sbalzo massimo ammesso del punto di aggancio (1): ........ 2.4.1.6. Distanza minima da terra (definita al paragrafo 4.5. della sezione A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE): 2.4.1.6.1. Tra gli assi: ............................................ 2.4.2 Per i telai carrozzati: 2.4.2.1. Lunghezza (1): ........................................... 2.4.2.2. Larghezza (1): ........................................... 2.4.2.3 Altezza (a vuoto) (1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): ....... 2.4.2.4. Sbalzo anteriore (1): .................................... 2.4.2.5. Sbalzo posteriore (1): ................................... 2.4.2.5.2. Sbalzo massimo ammesso del punto di aggancio (nd): ....... 2.4.2.6. Distanza minima da terra (definita al paragrafo 4.5. della sezione A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE): 2.4.2.6.1. Tra gli assi: ............................................ 2.6 Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima: ..... 2.6.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico sul punto di aggancio (massima e minima): .................... 2.8. Massa massima tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore (1) (massima e minima): ...................... 2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico sul punto di aggancio (massima e minima): .................... 2.9. Massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse/gruppo di asse e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore: ............................................. 2.11. Massa massima dei rimorchi trainabili: 2.11.1. Rimorchio autonomo: ...................................... 2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: .............................. 2.11.4. Massa massima del complesso tecnicamente ammessa: ........ 2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: ................. 2.12. Carico verticale statico massima sul punto di aggancio del veicolo trattore per un rimorchio: ....................... 9. Carrozzeria 9.10.3. Sedili: 9.10.3.1. Numero: .................................................. 9.17. Targhette regolamentari: 9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di telaio: ... 9.17.2. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni (campione completo con dimensioni): ..... 11. Collegamenti tra veicoli trattori e rimorchi o semirimorchi: ............................................ 11.1. Classe e tipo del gancio o dei ganci di traino: .......... 11.4. Istruzioni di fissaggio del gancio di traino al veicolo e fotografie o disegni dei punti di aggancio sul veicolo indicato dal costruttore: ................................ Informazioni complementari in caso di limitazione dell'impiego del gancio di traino a talune varianti o versioni del tipo di veicolo: ............................ 11.5. Informazioni relative alle condizioni di attacco di speciali supporti di traino o di bracci di fissaggio (1): .......................................................... Informazioni supplementari in caso di veicoli fuoristrada 2.4.1. Per telai non carrozzati: 2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): .................. gradi. 2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): .................. gradi. 2.4.1.6. Distanza minima da terra (definita nel paragrafo 4.5 della sezione A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE): 2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: 2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: 2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): ................... gradi. 2.4.2. Per telai carrozzati: 2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): ................. gradi. 2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): .................. gradi. 2.4.2.6. Distanza minima da terra (definita nel paragrafo 4.5 della sezione A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE): 2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: 2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: 2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): ................... gradi. 2.15. Capacita' di spunto in salita: ............. % 4.9. Bloccaggio del differenziale: si/no/opzionale (1) ____________ (1) Cancellare le menzioni inutili. Appendice 2 MODELLO (Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)) Scheda di omologazione CEE ______________________ | Timbro | | dell'amministrazione | |______________________| Comunicazione concernente: - l'omologazione (1) - l'estensione dell'omologazione (1) - il rifiuto dell'omologazione (1) - la revoca dell'omologazione (1) di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) con riferimento alla direttiva ../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva ../.../CE. Numero di omologazione: ............................................. Regione dell'estensione: ............................................ Parte I 0.1 Marca (ragione sociale): ................................. 0.2 Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: ......... 0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo /componente/entita' tecnica (1)(2): 0.3.1 Posizione dell'indicazione: .............................. 0.4 Categoria del veicolo (3): ............................... 0.5 Nome e indirizzo del costruttore: ........................ 0.7 In caso di componenti ed entita' tecniche, posizione e modalita' di fissaggio del marchio di omologazione CEE: .......................................................... 0.8 Indirizzo/i dell'officina/e di montaggio: ................ Parte II 1. Informazioni complementari (se attinenti) (vedi addendum): 2. Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove: ........ 3. Data del verbale di prova: ............................... 4. Numero del verbale di prova: ............................. 5. Eventuali osservazioni (vedi addendum): 6. Luogo: ................................................... 7. Data: .................................................... 8. Firma: ................................................... 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso le autorita' competenti in materia di omologazione e ottenibile su richiesta. ____________ (1) Cancellare le menzioni inutili. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, componente o entita' separate oggetto della scheda informativa, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione con il simbolo "?" (ad esempio: ABC??123??). (3) Come definito nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE. Addendum alla scheda di omologazione CEE n. .......... concernente l'omologazione di un veicolo con riferimento alla direttiva 92/21/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/48/CE 1. Informazioni complementari: 1.1. Lunghezza: .......................................... (mm) 1.2. Larghezza: .......................................... (mm) 1.3. Altezza: ............................................ (mm) 1.4. Massa del veicolo in ordine di marcia: .............. (kg) 1.5. Massa massima tecnicamente ammessa: ................. (kg) 1.6. Carichi massimi tecnicamente ammessi sugli assi 1.6.1. 1. Asse: ............................................ (kg) 2. Asse: ............................................ (kg) 3. Asse: ............................................ (kg) 1.7. Numero di posti per passeggeri (senza conducente): ....... 1.7.1. Numero degli eventuali sedili ribaltabili: ............... 1.8. Massa rimorchiabile 1.8.1. Rimorchio senza freno di servizio: .................. (kg) 1.8.2. Rimorchio con freno di servizio: .................... (kg) 1.8.3. Carico verticale tecnicamente ammesso sul punto di aggancio: ........................................... (kg) 1.8.4. Sbalzo posteriore del gancio di traino: ............. (mm) 1.8.5. Foto o disegni dei punti di fissaggio del gancio di traino al veicolo: .............................................. 5. Osservazioni: ALLEGATO II CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, PRESCRIZIONI 1. Campo di applicazione La presente direttiva si applica alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1, quale definita dall'articolo 1. 2. Definizioni 2.1. Le definizioni attinenti riportate in allegato I (comprese la note a pie' di pagina) e nell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE si applicano anche alla presente direttiva. 2.2. Per "massa del carico convenzionale" si intende una massa di 75 kg moltiplicata per il numero dei posti a sedere (compresi i sedili ribaltabili o pieghevoli) progettati dal costruttore. 2.3. Per "eccedenza di portata" si intende la differenza fra la massa massima a pieno tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia aumentata della massa del carico convenzionale. L'eccedenza di portata puo' comprendere la massa delle attrezzature opzionali, quali il tetto apribile, la climatizzazione, il gancio di traino. 2.4. Per "massa del gancio" si intende la massa dell'organo di aggancio e del suo sistema di attacco come precisato dal costruttore del veicolo. 2.5. Per "massimo carico verticale statico sul punto di aggancio" del veicolo si intende il carico verticale tecnicamente ammesso trasmesso, a veicolo fermo, dal rimone del rimorchio all'organo di aggancio del veicolo che passa per il centro del gancio di traino. Tale carico deve essere precisato dal costruttore. 2.6. Per "massa rimorchiabile" si intende la massa del rimorchio trainato escluso il carico verticale sul punto di aggancio del veicolo trainante. 2.7. Per "sedile ribaltabile (pieghevole)" si intende un sedile supplementare, utilizzabile se necessario che, rimanendo generalmente piegato, non occupa spazio. 3. Prescrizioni 3.1. Dimensioni 3.1.1. Le dimensioni massime autorizzate per un veicolo sono le seguenti: 3.1.1.1. Lunghezza: 12 000 mm. 3.1.1.2. Larghezza: 2 500 mm. 3.1.1.3. Altezza: 4 000 mm. 3.2. Masse e carichi per asse. 3.2.1. La somma dei carichi per asse massimi tecnicamente ammessi non deve essere inferiore alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa del veicolo. La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo non deve essere inferiore alla massa del veicolo in ordine di marchia aumentata della massa del carico convenzionale. Quando il veicolo e' caricato fino alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa, conformemente alle voci 3.2.2. e 3.2.3, il carico su ciascun asse non deve superare il carico massimo tecnicamente ammesso su quell'asse. Qualora il veicolo e, contemporaneamente, il suo asse posteriore siano caricati fino alla massa massima tecnicamente ammessa, la massa che grava sull'asse anteriore non deve essere inferiore al 30% della massa massima tecnicamente ammessa del veicolo. 3.2.2. Per la verifica delle prescrizioni riportate nella voce 3.2.1 le masse dei passeggeri, del bagaglio e dell'eccedenza di portata rispetto a quella convenzione devono essere posizionale come prescritto nell'appendice. Il metodo di verifica delle masse e' descritto nell'appendice. Qualora un veicolo sia dotato di sedili mobili, la procedura di verifica si limitera' alla condizione in cui risulti installato il maggior numero di sedili. 3.2.3. Se il veicolo e' destinato a trainare un rimorchio, si provvedera' ad effettuare due verifiche complementari conformemente alla voce 3.2.1, terzo paragrafo, e alla voce 3.2.2. a) compresa la massa massima del gancio di traino e b) comprese sia la massa massima del gancio di traino, sia la massa del carico verticale statico massimo sul punto di aggancio. Per le finalita' di quest'ultima verifica: 3.2.3.1. Il carico massimo tecnicamente ammesso sull'asse o sugli posteriori puo' essere superato del 15% al massimo, e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa del veicolo puo' eccedere del 10% o di 100 kg al massimo, scegliendo il valore puo' basso, da applicarsi unicamente per questo uso particolare, a condizione che la velocita' di esercizio sia inferiore o uguale a 100 km/h. 3.2.3.2. Le summenzionate eccedenze di portata e di massa non saranno prese in considerazione per omologazioni che non facciano seguito alla presente direttiva, sempre che cio' non sia espressamente previsto dalla rispettiva direttiva. 3.2.3.3. Il costruttore dichiarera' sul manuale del proprietario le eventuali limitazioni di velocita' di cui alla voce 3.2.3.1 o altre condizioni di funzionamento. 3.2.4. Qualora il costruttore doti il veicolo di un gancio di traino, egli dovra' apporre sul gancio stesso o nelle sue vicinanze l'indicazione del carico verticale statico massimo ammesso sul punto di aggancio. 3.3. Messa rimorchiabile e carico verticale statico sul gancio di traino. 3.3.1. La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa e' quella dichiarata dal costruttore. 3.3.1.1. La massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un rimorchio munito di freno di servizio. (Ai fini del computo della massa rimorchiabile, non saranno prese in considerazione eventuali eccedenze rispetto alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa del veicolo di cui alla voce 3.2.3.1). 3.3.1.1.1. La massa massima rimorchiabile ammessa del veicolo e' il valore minore delle seguenti masse: a) la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa in base alla costruzione del veicolo e/o alla resistenza del gancio di traino di carico, oppure b) la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo trainante (veicolo a motore), o per i veicoli fuori strada definiti alla direttiva 70/156/CEE, quella messa puo' essere aumentata di 1,5 volte. 3.3.1.1.2. La massa massima tecnicamente ammessa del rimorchio non deve tuttavia in alcun caso superare i 3 500 kg. 3.3.1.2. La massa rimorchiabile di un veicolo destinato a trainare un rimorchio senza freno di servizio. 3.3.1.2.1. La massa rimorchiabile ammessa e' quella di valore minore fra la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa e la meta' della massa del veicolo trainante in ordine di marcia. 3.3.1.2.2. La massa massima tecnicamente ammessa del rimorchio non deve in alcun caso superare i 750 kg. 3.3.2. Il carico verticale statico tecnicamente ammesso sul gancio di traino e' quello dichiarato dal costruttore; esso non deve essere inferiore al 4% della massa massima rimorchiabile ammessa e non deve essere inferiore a 25 kg. Il costruttore deve specificare nel manuale del proprietario il carico verticale statico massimo ammesso sul gancio di traino, i punti in cui deve essere fissato il gancio di traino al veicolo a motore e lo sbalzo massimo ammesso di detto gancio. 3.3.3. Il veicolo a motore trainante un rimorchio deve essere in grado di mettere in moto la combinazione di veicoli sotto carico massimo per cinque volte su una salita con una pendenza di almeno il 12% nell'intervallo di cinque minuti. 3.4. Il numero massimo di sedili per i passeggeri dichiarato dal costruttore non dipendera' dal fatto che il veicolo traini o meno un rimorchio. Appendice Metodo di verifica delle masse e dei carichi per asse dei veicolo a motore della categoria M1 1. Le masse del veicolo sono verificate come segue: 1.1. A vuoto, cioe' in ordine di marcia come alla voce 2.6 dell'appendice 1 dell'allegato I, ma senza conducente. Per gli autocaravan, si tiene conto anche della massa corrispondente al serbatoio d'acqua e del serbatoio del carburante, riempiti al 90% della loro capacita'. 1.2. A pieno carico (nelle condizioni previste ai punti 3.2.1. - 3.2.3 dell'allegato II), tramite calcolo, tenendo presente quanto segue: - il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto nella posizione normale piu' arretrata di guida o a sedere, quale indicata dal costruttore del veicolo, tenendo conto soltanto della regolazione longitudinale del sedile, esclusi i sedili utilizzati a fini diversi dalle normali posizioni di guida o a sedere. In caso di altre possibilita' di regolazione del sedile (verticale, angolare, schienale, ecc.) queste sono regolate nella posizione precisata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore; - le masse da prendere in considerazione sono le seguenti: - una massa di 68 kg per ogni occupante (conducente compreso) - una massa di 7 kg per il bagaglio di ogni occupante (conducente compreso); - la massa per ogni occupante e' applicata verticalmente attraverso un punto collocato ad una distanza di 100 mm anteriormente al punto R (1) nel caso di sedili regolabili longitudinalmente e ad una distanza di 50 mm anteriormente al punto R (a) per tutti gli altri sedili. La massa del bagaglio per ogni occupante e' rappresentata da una forza verticale che passa attraverso il centro della proiezione su un piano orizzontale della massima lunghezza utile del vano bagagli situato nel piano longitudinale mediano del veicolo. Per i veicoli speciali, la massa del bagaglio deve essere sistemata seguendo le indicazioni del costruttore e con l'accordo del servizio tecnico; - eventuali eccedenze rispetto alla massa convenzionale sono distribuite seguendo le indicazioni del costruttore e con l'accordo del servizio tecnico, tenendo conto dei diversi livelli delle attrezzature e delle masse nelle posizioni relative; - per gli autocaravan, la massa del carico in eccedenza deve essere almeno pari a (10 kg x N) + (10 kg x L), dove "L" e' la lunghezza totale dell'autocaravan e "N" e' il numero dei passeggeri, compreso il conducente, dichiarati dal costruttore. La massa del carico eccedente deve essere distribuita seguendo le indicazioni del costruttore, con l'accordo del servizio tecnico, in tutti i vani bagaglio. 1.3. Si determinano quindi le masse ed i carichi per asse specificati nella seguente tabella: _____________________________________________________________________ Condizioni del veicolo _____________________________________________________________________ | | | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) Masse e carichi|a vuoto |a pieno |a pieno |carico |carico per asse | misurati|carico (1) |carico con |massimo|massimo | |(calcolati)|gancio di |ammesso|ammesso | | |traino |sugli |sugli assi | | |caricato |assi |con gancio | | |(calcolati)| |di traino | | | | |caricato _______________|_________|___________|___________|_______|___________ | | | | | Asse anteriore | | | | | _______________|_________|___________|___________|_______|___________ | | | | | Asse posteriore| | | | | _______________|_________|___________|___________|_______|___________ | | | | misurati/| | | | Totale | | | | calcolati| | | | ________|_________|___________|___________|___________________ | | | | < dichiarazione | | | | del costruttore _______________|_________|___________|___________|___________________ (1) Compresa la massa del gancio di traino se il veicolo e' destinato a trainare un rimorchio. _____________________________________________________________________ _____________ (1) Determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato III alla direttiva 77/649/CEE. 2. Risultati delle verifiche (Se alle voci 2.8 e 2.9 della scheda informativa viene attribuito piu' di un valore, i risultati devono essere verificati per ciascun valore). Le verifiche sono giudicate favorevoli se: - le masse ed i carichi per asse del veicolo a vuoto (colonna (a)) corrispondono a quelle dichiarate dal costruttore, con una tolleranza del (piu' o meno) 5% (se tale condizione e' verificata, il valore della massa dichiarato dal costruttore viene assunto per il calcolo delle masse di cui alle colonne (b) e (c)): - le masse ed i carichi per asse nelle condizioni di cui alle colonne (b) e (c) sono inferiori o uguali a quelle massime ammissibili dichiarate dal costruttore; - sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla voce 3.2.1, quarto paragrafo dell'allegato II; - le masse ed i carichi per asse dichiarati dal costruttore sono compatibili con le caratteristiche di carico dei pneumatici previsti per il veicolo a motore tenendo conto di tutti gli eventuali limiti di velocita' per il veicolo trainante come alla voce 3.7.3 dell'allegato IV alla direttiva 92/23/CEE.