(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I
           DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE
1.         Domanda di omologazione CEE di un veicolo
1.1        La domanda di omologazione CEE, conformemente all'articolo
3,  paragrafo  4  della  direttiva  70/156/CEE  di  un  veicolo della
categoria M, per quanto concerne le sue masse e le sue dimensioni  e'
presentata dal costruttore del veicolo.
1.2        Un modello di scheda informativa figura nell'appendice 1.
1.3.       Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione
deve essere presentato:
1.3.1.          un  veicolo  rappresentativo  del  tipo di veicolo da
omologare.
2.         Rilascio dell'omologazione CEE per un veicolo
2.1       L'omologazione CEE, conformemente all'articolo 4, paragrafo
3 della direttiva 70/156/CEE, e' rilasciata se i requisiti  richiesti
sono soddisfatti.
2.2                Un modello della scheda di omologazione CEE figura
nell'appendice 2.
2.3        Un numero di omologazione, conformemente all'allegato  VII
della direttiva 70/156/CEE, sara' assegnato a ciascun tipo di veicolo
omologato.  Lo stesso Stato membro non assegnera' lo stesso numero ad
un altro tipo di veicolo.
3.         Modifiche del tipo ed emendamenti alle omologazioni
3.1         In caso di modifiche del tipo approvate a  seguito  della
presente  direttiva,  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 5
della direttiva 70/156/CEE.
4.         Conformita' della produzione
4.1           Come regola generale, le misure  atte  a  garantire  la
conformita'   della  produzione  saranno  prese  in  accordo  con  le
disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
                             Appendice 1
                Scheda informativa (1) N. ..........
conforme dell'allegato I della  direttiva  70/156/CEE  del  Consiglio
concernente l'omologazione CEE di un veicolo relativamente alle masse
e  alle  dimensioni  (direttiva 92/21/CEE, modificata da ultimo dalla
direttiva 94/78/CEE.
Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono  essere  fornite
in  triplice  copia  ed  includere un indice del contenuto. Eventuali
disegni devono essere forniti in scala  adeguata  e  con  sufficienti
dettagli  in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Anche le
eventuali fotografie dovranno presentare sufficienti dettagli.
Qualora sistemi,  componenti  o  entita'  tecniche  siano  dotati  di
controlli  elettronici,  occorre  fornire informazioni riguardanti le
relative prestazioni.
0.         Dati generali
0.1.       Marca (ragione sociale): .................................
0.2.       Tipo e denominazione/i commerciale/i: ....................
0.3.       Mezzi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo
           (b): .....................................................
0.3.1.     Posizione dell'indicazione: ..............................
0.4.       Categoria del veicolo (c): ...............................
0.5.       Nome e indirizzo del costruttore: ........................
0.6.       Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del
           costruttore: .............................................
0.6.1.     Sul telaio: ..............................................
0.6.2.     Sulla carrozzeria: .......................................
0.8.       Indirizzo/i della/e officina/e di montaggio: .............
1.         Caratteristiche costruttive del veicolo
1.1.       Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....
1.2.       Schema quotato dell'intero veicolo: ......................
1.3.       Numero di assi e di ruote: ...............................
1.3.2.     Numero e posizione degli assi sterzanti: .................
1.3.3.     Assi motori (numero, posizione, possibilita' di innesto e
           di disinnesto di un altro asse): .........................
1.6.       Posizione e disposizione del motore: .....................
2.         Masse e dimensioni (1) (in kg e mm)
           (con eventuale riferimento ai disegni)
2.1.       Interasse o interassi (a pieno carico) (1): ..............
2.3.       Carreggiata e lunghezza degli assi:
2.3.1.     Carreggiata di ciascun asse sterzante (1): ...............
2.3.2.     Carreggiata di tutti gli assi (1): .......................
2.4.       Dimensioni del veicolo (fuori tutto): ....................
2.4.1.     Per i telai non carrozzati:
2.4.1.1.   Lunghezza (1): ...........................................
2.4.1.2.   Larghezza (1): ...........................................
2.4.1.2.1. Larghezza massima: .......................................
____________
(1) I numeri relativi alle voci e le note a pie' di pagina utilizzati
    nella presente scheda informativa corrispondono a quelli
    riportati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci che
    non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono
    omesse.
2.4.1.3    Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili in
           altezza, indicare la posizione normale di marcia): .......
2.4.1.4.   Sbalzo anteriore (1): ....................................
2.4.1.5.   Sbalzo posteriore (1): ...................................
2.4.1.5.2. Sbalzo massimo ammesso del punto di aggancio (1): ........
2.4.1.6.   Distanza minima da terra (definita al paragrafo 4.5. della
           sezione A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE):
2.4.1.6.1. Tra gli assi: ............................................
2.4.2      Per i telai carrozzati:
2.4.2.1.   Lunghezza (1): ...........................................
2.4.2.2.   Larghezza (1): ...........................................
2.4.2.3    Altezza (a vuoto) (1) (per le sospensioni regolabili in
           altezza, indicare la posizione normale di marcia): .......
2.4.2.4.   Sbalzo anteriore (1): ....................................
2.4.2.5.   Sbalzo posteriore (1): ...................................
2.4.2.5.2. Sbalzo massimo ammesso del punto di aggancio (nd): .......
2.4.2.6.   Distanza minima da terra (definita al paragrafo 4.5. della
           sezione A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE):
2.4.2.6.1. Tra gli assi: ............................................
2.6        Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure
           massa del telaio cabinato qualora il costruttore non
           fornisca la carrozzeria (compresi liquido di
           raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi,
           ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima: .....
2.6.1.     Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di
           semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico sul
           punto di aggancio (massima e minima): ....................
2.8.       Massa massima tecnicamente ammessa dichiarata dal
           costruttore (1) (massima e minima): ......................
2.8.1.     Ripartizione di tale massa tra gli assi e, in caso di
           semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico sul
           punto di aggancio (massima e minima): ....................
2.9.       Massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse/gruppo
           di asse e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse
           centrale, carico sul punto di aggancio dichiarato dal
           costruttore: .............................................
2.11.      Massa massima dei rimorchi trainabili:
2.11.1.    Rimorchio autonomo: ......................................
2.11.3.    Rimorchio ad asse centrale: ..............................
2.11.4.    Massa massima del complesso tecnicamente ammessa: ........
2.11.6.    Massa massima del rimorchio non frenato: .................
2.12.      Carico verticale statico massima sul punto di aggancio del
           veicolo trattore per un rimorchio: .......................
9.         Carrozzeria
9.10.3.    Sedili:
9.10.3.1.  Numero: ..................................................
9.17.      Targhette regolamentari:
9.17.1.    Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e
           delle iscrizioni regolamentari e del numero di telaio: ...
9.17.2.    Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e
           delle iscrizioni (campione completo con dimensioni): .....
11.        Collegamenti tra veicoli trattori e rimorchi o
           semirimorchi: ............................................
11.1.      Classe e tipo del gancio o dei ganci di traino: ..........
11.4.      Istruzioni di fissaggio del gancio di traino al veicolo e
           fotografie o disegni dei punti di aggancio sul veicolo
           indicato dal costruttore: ................................
           Informazioni complementari in caso di limitazione
           dell'impiego del gancio di traino a talune varianti o
           versioni del tipo di veicolo: ............................
11.5.      Informazioni relative alle condizioni di attacco di
           speciali supporti di traino o di bracci di fissaggio (1):
           ..........................................................
            Informazioni supplementari in caso di veicoli fuoristrada
2.4.1.     Per telai non carrozzati:
2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): .................. gradi.
2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): .................. gradi.
2.4.1.6.   Distanza minima da terra (definita nel paragrafo 4.5 della
           sezione A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE):
2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:
2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:
2.4.1.7.   Angolo di rampa (nc): ................... gradi.
2.4.2.     Per telai carrozzati:
2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): ................. gradi.
2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): .................. gradi.
2.4.2.6.   Distanza minima da terra (definita nel paragrafo 4.5 della
           sezione A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE):
2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:
2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:
2.4.2.7.   Angolo di rampa (nc): ................... gradi.
2.15.      Capacita' di spunto in salita: ............. %
4.9.       Bloccaggio del differenziale: si/no/opzionale (1)
____________
(1) Cancellare le menzioni inutili.
                             Appendice 2
                               MODELLO
               (Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm))
                     Scheda di omologazione CEE
                                             ______________________
                                            |         Timbro       |
                                            | dell'amministrazione |
                                            |______________________|
Comunicazione concernente:
- l'omologazione (1)
- l'estensione dell'omologazione (1)
- il rifiuto dell'omologazione (1)
- la revoca dell'omologazione (1)
di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) con riferimento
alla direttiva ../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva
 ../.../CE.
Numero di omologazione: .............................................
Regione dell'estensione: ............................................
                           Parte I
0.1        Marca (ragione sociale): .................................
0.2        Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i: .........
0.3        Mezzi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo
           /componente/entita' tecnica (1)(2):
0.3.1      Posizione dell'indicazione: ..............................
0.4        Categoria del veicolo (3): ...............................
0.5        Nome e indirizzo del costruttore: ........................
0.7        In caso di componenti ed entita' tecniche, posizione e
           modalita' di fissaggio del marchio di omologazione CEE:
           ..........................................................
0.8        Indirizzo/i dell'officina/e di montaggio: ................
                            Parte II
1.         Informazioni complementari (se attinenti) (vedi addendum):
2.         Servizio tecnico incaricato di svolgere le prove: ........
3.         Data del verbale di prova: ...............................
4.         Numero del verbale di prova: .............................
5.         Eventuali osservazioni (vedi addendum):
6.         Luogo: ...................................................
7.         Data: ....................................................
8.         Firma: ...................................................
9.         Si allega l'indice del fascicolo di omologazione
           depositato presso le autorita' competenti in materia di
           omologazione e ottenibile su richiesta.
____________
(1) Cancellare le menzioni inutili.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non
    attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, componente o
    entita' separate oggetto della scheda informativa, detti
    caratteri devono essere sostituiti nella documentazione con il
    simbolo "?" (ad esempio: ABC??123??).
(3) Come definito nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
                              Addendum
            alla scheda di omologazione CEE n. ..........
concernente   l'omologazione  di  un  veicolo  con  riferimento  alla
direttiva 92/21/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/48/CE
1.         Informazioni complementari:
1.1.       Lunghezza: .......................................... (mm)
1.2.       Larghezza: .......................................... (mm)
1.3.       Altezza: ............................................ (mm)
1.4.       Massa del veicolo in ordine di marcia: .............. (kg)
1.5.       Massa massima tecnicamente ammessa: ................. (kg)
1.6.       Carichi massimi tecnicamente ammessi sugli assi
1.6.1.     1. Asse: ............................................ (kg)
           2. Asse: ............................................ (kg)
           3. Asse: ............................................ (kg)
1.7.       Numero di posti per passeggeri (senza conducente): .......
1.7.1.     Numero degli eventuali sedili ribaltabili: ...............
1.8.       Massa rimorchiabile
1.8.1.     Rimorchio senza freno di servizio: .................. (kg)
1.8.2.     Rimorchio con freno di servizio: .................... (kg)
1.8.3.     Carico verticale tecnicamente ammesso sul punto di
           aggancio: ........................................... (kg)
1.8.4.     Sbalzo posteriore del gancio di traino: ............. (mm)
1.8.5.     Foto o disegni dei punti di fissaggio del gancio di traino
           al veicolo: ..............................................
5.         Osservazioni:
                             ALLEGATO II
          CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, PRESCRIZIONI
1.         Campo di applicazione
           La presente  direttiva  si  applica  alle  masse  ed  alle
dimensioni  dei  veicoli  a motore della categoria M1, quale definita
dall'articolo 1.
2.         Definizioni
2.1.       Le definizioni attinenti riportate in allegato I (comprese
la  note  a  pie'  di  pagina)  e  nell'allegato  II  alla  direttiva
70/156/CEE si applicano anche alla presente direttiva.
2.2.        Per "massa del carico convenzionale" si intende una massa
di 75 kg moltiplicata per il numero dei posti a  sedere  (compresi  i
sedili ribaltabili o pieghevoli) progettati dal costruttore.
2.3.       Per "eccedenza di portata" si intende la differenza fra la
massa  massima  a  pieno tecnicamente ammessa e la massa in ordine di
marcia aumentata della massa del carico convenzionale. L'eccedenza di
portata puo' comprendere la massa delle attrezzature opzionali, quali
il tetto apribile, la climatizzazione, il gancio di traino.
2.4.       Per "massa del gancio" si intende la massa dell'organo  di
aggancio  e del suo sistema di attacco come precisato dal costruttore
del veicolo.
2.5.              Per  "massimo carico verticale statico sul punto di
aggancio" del veicolo si intende  il  carico  verticale  tecnicamente
ammesso   trasmesso,  a  veicolo  fermo,  dal  rimone  del  rimorchio
all'organo di aggancio del veicolo che passa per il centro del gancio
di traino. Tale carico deve essere precisato dal costruttore.
2.6.      Per "massa rimorchiabile" si intende la massa del rimorchio
trainato escluso il  carico  verticale  sul  punto  di  aggancio  del
veicolo trainante.
2.7.       Per "sedile ribaltabile (pieghevole)" si intende un sedile
supplementare, utilizzabile se necessario che, rimanendo generalmente
piegato, non occupa spazio.
3.         Prescrizioni
3.1.       Dimensioni
3.1.1.       Le dimensioni massime autorizzate per un veicolo sono le
seguenti:
3.1.1.1.   Lunghezza: 12 000 mm.
3.1.1.2.   Larghezza: 2 500 mm.
3.1.1.3.   Altezza: 4 000 mm.
3.2.       Masse e carichi per asse.
3.2.1.     La somma dei carichi per asse massimi tecnicamente ammessi
non  deve  essere  inferiore  alla  massa  massima  a  pieno   carico
tecnicamente ammessa del veicolo.
           La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo non deve
essere  inferiore  alla  massa  del  veicolo  in  ordine  di  marchia
aumentata della massa del carico convenzionale.
           Quando il veicolo e' caricato fino alla  massa  massima  a
pieno  carico  tecnicamente ammessa, conformemente alle voci 3.2.2. e
3.2.3, il carico su ciascun asse non deve superare il carico  massimo
tecnicamente ammesso su quell'asse.
           Qualora  il  veicolo  e,  contemporaneamente,  il suo asse
posteriore  siano  caricati  fino  alla  massa  massima  tecnicamente
ammessa,  la  massa  che  grava  sull'asse  anteriore non deve essere
inferiore  al  30%  della  massa  massima  tecnicamente  ammessa  del
veicolo.
3.2.2.        Per la verifica delle prescrizioni riportate nella voce
3.2.1 le masse dei  passeggeri,  del  bagaglio  e  dell'eccedenza  di
portata  rispetto a quella convenzione devono essere posizionale come
prescritto nell'appendice. Il  metodo  di  verifica  delle  masse  e'
descritto  nell'appendice.  Qualora  un  veicolo sia dotato di sedili
mobili, la procedura di verifica si limitera' alla condizione in  cui
risulti installato il maggior numero di sedili.
3.2.3.         Se il veicolo e' destinato a trainare un rimorchio, si
provvedera' ad effettuare due verifiche  complementari  conformemente
alla voce 3.2.1, terzo paragrafo, e alla voce 3.2.2.
           a) compresa la massa massima del gancio di traino
              e
           b) comprese sia la massa massima del gancio di traino, sia
la  massa del carico verticale statico massimo sul punto di aggancio.
Per le finalita' di quest'ultima verifica:
3.2.3.1.   Il carico massimo tecnicamente ammesso sull'asse  o  sugli
posteriori  puo'  essere  superato  del  15%  al  massimo, e la massa
massima a pieno carico tecnicamente ammessa del veicolo puo' eccedere
del 10% o di 100 kg al massimo, scegliendo il valore puo'  basso,  da
applicarsi unicamente per questo uso particolare, a condizione che la
velocita' di esercizio sia inferiore o uguale a 100 km/h.
3.2.3.2.      Le  summenzionate  eccedenze  di portata e di massa non
saranno prese in considerazione per  omologazioni  che  non  facciano
seguito   alla   presente   direttiva,   sempre   che  cio'  non  sia
espressamente previsto dalla rispettiva direttiva.
3.2.3.3.   Il costruttore dichiarera' sul manuale del proprietario le
eventuali limitazioni di velocita' di cui alla voce 3.2.3.1  o  altre
condizioni di funzionamento.
3.2.4.         Qualora il costruttore doti il veicolo di un gancio di
traino, egli dovra' apporre sul gancio stesso o nelle  sue  vicinanze
l'indicazione  del carico verticale statico massimo ammesso sul punto
di aggancio.
3.3.       Messa rimorchiabile e carico verticale statico sul  gancio
di traino.
3.3.1.         La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa e'
quella dichiarata dal costruttore.
3.3.1.1.   La massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un
rimorchio munito di freno di servizio. (Ai  fini  del  computo  della
massa  rimorchiabile,  non  saranno prese in considerazione eventuali
eccedenze rispetto alla massa massima  a  pieno  carico  tecnicamente
ammessa del veicolo di cui alla voce 3.2.3.1).
3.3.1.1.1.  La  massa massima rimorchiabile ammessa del veicolo e' il
valore minore delle seguenti masse:
           a) la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa  in
base  alla  costruzione del veicolo e/o alla resistenza del gancio di
traino di carico,
           oppure
           b) la  massa  massima  tecnicamente  ammessa  del  veicolo
trainante  (veicolo  a motore), o per i veicoli fuori strada definiti
alla direttiva 70/156/CEE, quella messa puo' essere aumentata di  1,5
volte.
3.3.1.1.2.  La  massa  massima tecnicamente ammessa del rimorchio non
deve tuttavia in alcun caso superare i 3 500 kg.
3.3.1.2.   La massa rimorchiabile di un veicolo destinato a  trainare
un rimorchio senza freno di servizio.
3.3.1.2.1.  La massa rimorchiabile ammessa e' quella di valore minore
fra la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa  e  la  meta'
della massa del veicolo trainante in ordine di marcia.
3.3.1.2.2.  La  massa  massima tecnicamente ammessa del rimorchio non
deve in alcun caso superare i 750 kg.
3.3.2.    Il carico verticale statico tecnicamente ammesso sul gancio
di traino e' quello dichiarato dal costruttore; esso non deve  essere
inferiore  al 4% della massa massima rimorchiabile ammessa e non deve
essere inferiore a 25 kg. Il costruttore deve specificare nel manuale
del proprietario il carico  verticale  statico  massimo  ammesso  sul
gancio  di  traino,  i  punti in cui deve essere fissato il gancio di
traino al veicolo a motore e  lo  sbalzo  massimo  ammesso  di  detto
gancio.
3.3.3.      Il veicolo a motore trainante un rimorchio deve essere in
grado di mettere in moto la  combinazione  di  veicoli  sotto  carico
massimo  per cinque volte su una salita con una pendenza di almeno il
12% nell'intervallo di cinque minuti.
3.4.      Il numero massimo di sedili per i passeggeri dichiarato dal
costruttore  non dipendera' dal fatto che il veicolo traini o meno un
rimorchio.
                              Appendice
Metodo di verifica delle masse e dei carichi per asse dei  veicolo  a
motore della categoria M1
1.         Le masse del veicolo sono verificate come segue:
1.1.            A vuoto, cioe' in ordine di marcia come alla voce 2.6
dell'appendice 1 dell'allegato I, ma senza conducente.
           Per gli autocaravan, si  tiene  conto  anche  della  massa
corrispondente  al  serbatoio d'acqua e del serbatoio del carburante,
riempiti al 90% della loro capacita'.
1.2.       A pieno carico (nelle condizioni previste ai punti  3.2.1.
-  3.2.3  dell'allegato II), tramite calcolo, tenendo presente quanto
segue:
           - il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto
nella posizione normale piu' arretrata di guida  o  a  sedere,  quale
indicata  dal  costruttore  del veicolo, tenendo conto soltanto della
regolazione longitudinale del sedile, esclusi i sedili  utilizzati  a
fini  diversi dalle normali posizioni di guida o a sedere. In caso di
altre possibilita' di regolazione del  sedile  (verticale,  angolare,
schienale,  ecc.)  queste sono regolate nella posizione precisata dal
costruttore del veicolo. Per i sedili  a  sospensione,  la  posizione
verticale  deve  essere  bloccata  in  corrispondenza  della  normale
posizione di guida quale specificata dal costruttore;
           - le masse da prendere in considerazione sono le seguenti:
           - una massa  di  68  kg  per  ogni  occupante  (conducente
compreso)
           -  una  massa  di  7  kg per il bagaglio di ogni occupante
(conducente compreso);
           - la massa per ogni occupante e'  applicata  verticalmente
attraverso un punto collocato ad una distanza di 100 mm anteriormente
al  punto  R (1) nel caso di sedili regolabili longitudinalmente e ad
una distanza di 50 mm anteriormente al punto  R  (a)  per  tutti  gli
altri   sedili.   La   massa  del  bagaglio  per  ogni  occupante  e'
rappresentata da una forza verticale che passa attraverso  il  centro
della  proiezione  su  un  piano  orizzontale della massima lunghezza
utile del vano bagagli situato nel piano  longitudinale  mediano  del
veicolo.
             Per  i  veicoli  speciali,  la  massa  del bagaglio deve
essere sistemata  seguendo  le  indicazioni  del  costruttore  e  con
l'accordo del servizio tecnico;
           -  eventuali  eccedenze  rispetto alla massa convenzionale
sono distribuite  seguendo  le  indicazioni  del  costruttore  e  con
l'accordo  del  servizio  tecnico,  tenendo conto dei diversi livelli
delle attrezzature e delle masse nelle posizioni relative;
           - per gli autocaravan, la massa del  carico  in  eccedenza
deve  essere  almeno pari a (10 kg x N) + (10 kg x L), dove "L" e' la
lunghezza totale dell'autocaravan e "N" e' il numero dei  passeggeri,
compreso il conducente, dichiarati dal costruttore.
             La  massa  del  carico eccedente deve essere distribuita
seguendo le indicazioni del costruttore, con l'accordo  del  servizio
tecnico, in tutti i vani bagaglio.
1.3.             Si determinano quindi le masse ed i carichi per asse
specificati nella seguente tabella:
_____________________________________________________________________
                        Condizioni del veicolo
_____________________________________________________________________
               |         |           |           |       |
               |   (a)   |   (b)     |   (c)     |   (d) |  (e)
Masse e carichi|a vuoto  |a pieno    |a pieno    |carico |carico
per asse       | misurati|carico (1) |carico con |massimo|massimo
               |         |(calcolati)|gancio di  |ammesso|ammesso
               |         |           |traino     |sugli  |sugli assi
               |         |           |caricato   |assi   |con gancio
               |         |           |(calcolati)|       |di traino
               |         |           |           |       |caricato
_______________|_________|___________|___________|_______|___________
               |         |           |           |       |
Asse anteriore |         |           |           |       |
_______________|_________|___________|___________|_______|___________
               |         |           |           |       |
Asse posteriore|         |           |           |       |
_______________|_________|___________|___________|_______|___________
               |         |           |           |
      misurati/|         |           |           |
Totale         |         |           |           |
      calcolati|         |           |           |
       ________|_________|___________|___________|___________________
               |         |           |           | < dichiarazione
               |         |           |           |   del costruttore
_______________|_________|___________|___________|___________________
(1) Compresa la massa del gancio di traino se il veicolo e' destinato
    a trainare un rimorchio.
_____________________________________________________________________
_____________
(1) Determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato III
    alla direttiva 77/649/CEE.
2.         Risultati delle verifiche
           (Se alle voci 2.8 e 2.9  della  scheda  informativa  viene
attribuito  piu'  di  un valore, i risultati devono essere verificati
per ciascun valore).
           Le verifiche sono giudicate favorevoli se:
           - le masse ed i carichi  per  asse  del  veicolo  a  vuoto
(colonna  (a)) corrispondono a quelle dichiarate dal costruttore, con
una  tolleranza  del  (piu'  o  meno)  5%  (se  tale  condizione   e'
verificata,  il  valore  della massa dichiarato dal costruttore viene
assunto per il calcolo delle masse di cui alle colonne (b) e (c)):
           - le masse ed i carichi per asse nelle condizioni  di  cui
alle  colonne  (b)  e  (c)  sono  inferiori o uguali a quelle massime
ammissibili dichiarate dal costruttore;
           - sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla voce 3.2.1,
quarto paragrafo dell'allegato II;
           -  le  masse  ed  i  carichi  per  asse   dichiarati   dal
costruttore  sono  compatibili  con  le caratteristiche di carico dei
pneumatici previsti per il veicolo a motore tenendo  conto  di  tutti
gli  eventuali limiti di velocita' per il veicolo trainante come alla
voce 3.7.3 dell'allegato IV alla direttiva 92/23/CEE.