(all. 1 - art. 1)
                                                       TABELLA XV-bis
                        DIPLOMA UNIVERSITARIO
               PER EDUCATORE NELLE COMUNITA' INFANTILI
   Art.   1   (Afferenza   e   finalita').  -  Il  corso  di  diploma
universitario per educatore nelle comunita' infantili  puo'  afferire
alla  facolta'  di  scienze  della  formazione  e  alla  facolta'  di
psicologia.
   Il  diploma  e'   finalizzato   alla   formazione   di   personale
specializzato  per  le  istituzioni  per bambini da 0 a 3 anni, quali
asili nido comunali, provinciali, aziendali, privati, centri gioco  e
centri di incontro per bambini e genitori.
   Art. 2 (Titoli di ammissione). - Il titolo di ammissione e' quello
previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910.
   Annualmente   l'organismo   didattico   competente  (consiglio  di
diploma) programma il numero delle immatricolazioni. La deliberazione
in  via  definitiva  e'  assunta  dal  senato  accademico  su  parere
vincolante del consiglio di facolta'.
   Art. 3 (Durata e articolazione triennale degli studi). - Gli studi
hanno  durata triennale e si articolano in insegnamenti disciplinari,
esercitazioni pratiche e attivita' di tirocinio e sono finalizzati ad
offrire  una  preparazione  professionale   nel   settore   specifico
dell'educazione della prima infanzia.
   Gli  insegnamenti  del  piano  di  studi  corrispondono  a  trenta
semestralita', corrispondenti a quindici annualita',  e  a  cicli  di
tirocinio per un minimo di trecento ore.
   I   consigli   delle   strutture  didattiche  competenti  potranno
sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri
insegnamenti strettamente affini, con identiche finalita' ed  analogo
contenuto   culturale,   e   comunque   entro   lo   stesso   settore
scientifico-disciplinare.
   Il triennio si conclude con  la  discussione  di  una  tesi  sulle
attivita' di tirocinio.
   Art.  4  (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche   determineranno,   con   apposito   regolamento,   quanto
espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11, della legge n.
341/1990.
   In particolare, il consiglio di facolta':
     a) puo' proporre al senato  accademico  il  numero  di  posti  a
disposizione degli iscritti al primo anno;
     b)  definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il
piano di studi  ufficiale  del  corso  di  diploma,  comprendente  le
denominazioni degli insegnamenti da attivare;
     c)   stabilisce   i   corsi   ufficiali   di   insegnamento  che
costituiscono le singole semestralita' o annualita' corrispondenti, i
cui     nomi     dovranno     essere     desunti     dai      settori
scientifico-disciplinari;
     d)  stabilisce  le  qualificazioni  piu' opportune, quali I, II,
III, istituzioni, avanzato, progredito, nonche' tutte  le  altre  che
giovino  a  differenziare  piu' esattamente il livello ed i contenuti
didattici,   compresa   la   possibilita'    di    biennalizzare    o
trimestralizzare  le  discipline per le quali cio' sia ritenuto utile
ai fini della formazione professionale e  culturale  dello  studente,
anche su istanza dei singoli studenti all'interno dei piani di studio
individuali.
   Art.  5  (Titolo  di  studio  rilasciato  dal corso di diploma). -
Diploma universitario per educatore nelle comunita' infantili.
   Art. 6 (Proseguimento degli studi). - Chi ha conseguito il diploma
universitario per educatore nelle  comunita'  infantili  puo'  essere
ammesso   al   secondo   anno   del   corso   di  laurea  in  scienze
dell'educazione.
   Ai fini del conseguimento di tale laurea,  sono  riconosciuti  gli
insegnamenti  del  corso  di  diploma  seguiti  con esito positivo in
relazione al  sistema  dei  crediti  didattici  determinato  a  norma
dell'art.  11,  comma  secondo, della legge n. 341/1990, a condizione
che essi siano compatibili, anche per i contenuti,  con  i  piani  di
studio  approvati  dal competente organismo didattico per il corso di
studi al quale si chiede l'iscrizione.
                   Corso di diploma universitario
               per educatore nelle comunita' infantili
                          TABELLA DIDATTICA
   Insegnamenti di area pedagogica (settori scientifico  disciplinari
M09A - M09B - M09C - M09D - M09E):
    Pedagogia generale
    Pedagogia speciale
    Pedagogia interculturale
    Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione
    Storia dell'educazione o storia della pedagogia
    Letteratura per l'infanzia
   Insegnamenti di area metodologico-didattica (settori M09A - M09C -
M10C - M11D):
    Didattica generale
    Metodologia della ricerca pedagogica
    Pedagogia sperimentale
    Educazione ambientale
    Metodologia   e   tecnica   del   gioco  e  dell'animazione  (con
esercitazioni pratiche)
    Metodologia e tecnica del lavoro  di  gruppo  (con  esercitazioni
pratiche)
    Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica
    Metodologia delle scienze del comportamento
    Teoria e tecniche della dinamica di gruppo
   Insegnamenti di area psicologica (settori M10A -M11A - M11B):
    Psicologia generale
    Psicologia ambientale
    Psicologia dello sviluppo
    Psicologia dello sviluppo, del linguaggio e della comunicazione o
psicologia sociale
    Psicopedagogia delle differenze individuali
    Tecniche   di   osservazione  del  comportamento  infantile  (con
esercitazioni pratiche)
   Insegnamenti di area socio-antropologica (settori M05X  -  Q05A  -
Q05B):
    Antropologia culturale
    Sociologia
    Sociologia dell'educazione o sociologia dei processi culturali
    Sociologia della famiglia
   Insegnamenti  di area biologico-medica (settori E13X - F19A - F19B
F22A - M10B):
    Biologia generale
    Neuropsichiatria infantile
    Psicobiologia dello sviluppo
    Pediatria preventiva e sociale
    Igiene
   Insegnamenti di area giuridica (settori N01X - N07X):
    Diritto di famiglia
    Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Note
   Gli insegnamenti delle aree pedagogica e metodologico-didattica e'
preferibile che  siano  seguiti  rispettivamente  per  sette  e  otto
semestralita'.
   Gli  insegnamenti  delle  aree  psicologica, socio-antropologica e
biologico-medica e' preferibile che siano seguiti rispettivamente per
cinque, quattro e quattro semestralita'.
   Gli insegnamenti dell'area giuridica devono essere seguiti per due
semestralita'.
   Le attivita' di tirocinio devono svolgersi  prevalentemente  nelle
istituzioni  relative  alla  prima  infanzia  (asili nido e comunita'
infantili). La collaborazione con tali  istituzioni,  l'articolazione
delle  attivita'  di  tirocinio  e  le  modalita'  valutative saranno
regolamentate annualmente dall'organismo didattico competente.
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                               SALVINI