TABELLA XV-bis DIPLOMA UNIVERSITARIO PER EDUCATORE NELLE COMUNITA' INFANTILI Art. 1 (Afferenza e finalita'). - Il corso di diploma universitario per educatore nelle comunita' infantili puo' afferire alla facolta' di scienze della formazione e alla facolta' di psicologia. Il diploma e' finalizzato alla formazione di personale specializzato per le istituzioni per bambini da 0 a 3 anni, quali asili nido comunali, provinciali, aziendali, privati, centri gioco e centri di incontro per bambini e genitori. Art. 2 (Titoli di ammissione). - Il titolo di ammissione e' quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Annualmente l'organismo didattico competente (consiglio di diploma) programma il numero delle immatricolazioni. La deliberazione in via definitiva e' assunta dal senato accademico su parere vincolante del consiglio di facolta'. Art. 3 (Durata e articolazione triennale degli studi). - Gli studi hanno durata triennale e si articolano in insegnamenti disciplinari, esercitazioni pratiche e attivita' di tirocinio e sono finalizzati ad offrire una preparazione professionale nel settore specifico dell'educazione della prima infanzia. Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono a trenta semestralita', corrispondenti a quindici annualita', e a cicli di tirocinio per un minimo di trecento ore. I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalita' ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare. Il triennio si conclude con la discussione di una tesi sulle attivita' di tirocinio. Art. 4 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11, della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta': a) puo' proporre al senato accademico il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno; b) definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralita' o annualita' corrispondenti, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari; d) stabilisce le qualificazioni piu' opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilita' di biennalizzare o trimestralizzare le discipline per le quali cio' sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno dei piani di studio individuali. Art. 5 (Titolo di studio rilasciato dal corso di diploma). - Diploma universitario per educatore nelle comunita' infantili. Art. 6 (Proseguimento degli studi). - Chi ha conseguito il diploma universitario per educatore nelle comunita' infantili puo' essere ammesso al secondo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione. Ai fini del conseguimento di tale laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma secondo, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Corso di diploma universitario per educatore nelle comunita' infantili TABELLA DIDATTICA Insegnamenti di area pedagogica (settori scientifico disciplinari M09A - M09B - M09C - M09D - M09E): Pedagogia generale Pedagogia speciale Pedagogia interculturale Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione Storia dell'educazione o storia della pedagogia Letteratura per l'infanzia Insegnamenti di area metodologico-didattica (settori M09A - M09C - M10C - M11D): Didattica generale Metodologia della ricerca pedagogica Pedagogia sperimentale Educazione ambientale Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione (con esercitazioni pratiche) Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo (con esercitazioni pratiche) Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica Metodologia delle scienze del comportamento Teoria e tecniche della dinamica di gruppo Insegnamenti di area psicologica (settori M10A -M11A - M11B): Psicologia generale Psicologia ambientale Psicologia dello sviluppo Psicologia dello sviluppo, del linguaggio e della comunicazione o psicologia sociale Psicopedagogia delle differenze individuali Tecniche di osservazione del comportamento infantile (con esercitazioni pratiche) Insegnamenti di area socio-antropologica (settori M05X - Q05A - Q05B): Antropologia culturale Sociologia Sociologia dell'educazione o sociologia dei processi culturali Sociologia della famiglia Insegnamenti di area biologico-medica (settori E13X - F19A - F19B F22A - M10B): Biologia generale Neuropsichiatria infantile Psicobiologia dello sviluppo Pediatria preventiva e sociale Igiene Insegnamenti di area giuridica (settori N01X - N07X): Diritto di famiglia Diritto del lavoro e della previdenza sociale Note Gli insegnamenti delle aree pedagogica e metodologico-didattica e' preferibile che siano seguiti rispettivamente per sette e otto semestralita'. Gli insegnamenti delle aree psicologica, socio-antropologica e biologico-medica e' preferibile che siano seguiti rispettivamente per cinque, quattro e quattro semestralita'. Gli insegnamenti dell'area giuridica devono essere seguiti per due semestralita'. Le attivita' di tirocinio devono svolgersi prevalentemente nelle istituzioni relative alla prima infanzia (asili nido e comunita' infantili). La collaborazione con tali istituzioni, l'articolazione delle attivita' di tirocinio e le modalita' valutative saranno regolamentate annualmente dall'organismo didattico competente. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI