(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
   (Omissis).
Comma 4.
   La Cassa di risparmio di Terni e Narni ha  scorporato  la  propria
azienda  bancaria e l'ha conferita alla Cassa di risparmio di Terni e
Narni S.p.a. con atto n. 65175 del notaio Luciano Clerico'  di  Terni
in   data   24   luglio   1992,   in   attuazione   del  progetto  di
ristrutturazione deliberato dal consiglio  di  amministrazione  della
Cassa  stessa  e  approvato  con decreto ministeriale n. 435900 del 3
luglio 1992.
   (Omissis).
                               Art. 2.
Comma 1.
   Nella  continuita'  dello  scopo  originario  e  con   riferimento
principale  al  territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Terni e Narni, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e
di utilita' sociale, attraverso la definizione di progetti, programmi
e iniziative anche pluriennali, preminentemente nei settori:
     a) ricerca scientifica, con particolare  riguardo  ai  contenuti
scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una
positiva ricaduta sulle attivita' produttive;
     b)  arte  e cultura, favorendo segnatamente la salvaguardia e la
valorizzazione del  patrimonio  artistico  territoriale  e  svolgendo
azioni per diffondere la cultura locale;
     c)  tutela  del  diritto alla salute anche attraverso interventi
che privilegino la crescita qualitativa del servizio;
     d)  sviluppo  della  cultura  e  della  formazione   tecnica   e
professionale  e  la diffusione dell'istruzione, della informazione e
delle attivita' di apprendimento;
     e) assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali piu'
deboli.
Comma 2.
   La Fondazione, per rendere  piu'  efficace  il  perseguimento  dei
propri fini, puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per
periodi  di tempo definiti, a singoli settori tra quelli previsti. La
relativa deliberazione e'  demandata  all'organo  competente  per  le
modificazioni statutarie.
Comma 3.
   La  Fondazione  puo' raccordare la propria attivita' con quella di
altri  enti   aventi   analoghe   finalita'   anche   attraverso   la
partecipazione ad istituzioni od organismi di coordinamento nazionali
ed internazionali.
Comma 4.
   La   Fondazione   amministra   la  partecipazione  nella  societa'
conferitaria   e   puo'   compiere   ogni   operazione   finanziaria,
commerciale,  mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti
e  dal  presente  statuto,   per   il   conseguimento   degli   scopi
istituzionali.
   (Omissis).
                               Art. 3.
Comma 1.
   Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
     a)  dal  fondo  di  dotazione,  investito  anche in azioni della
societa' conferitaria e/o della  societa'  nella  quale  quest'ultima
dovesse confluire ed in qualunque altra forma consentita dalla legge;
     b) da fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalita';
    c) proventi dalle dismissioni di partecipazioni.
Comma 2.
   Esso si incrementa per effetto di:
     1) accantonamenti a riserva di qualunque specie;
     2)  liberalita'  a  qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
     3) avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.
Comma 3.
   Alla fine di ciascun esercizio dovra' essere accantonata a riserva
una quota parte del rendimento netto, derivante dall'investimento  in
titoli  di  Stato  o obbligazioni garantite dallo Stato, dei proventi
delle dismissioni di partecipazioni. Tale  quota  non  dovra'  essere
inferiore   al   tasso  di  inflazione  tendenziale  annuo,  rilevato
dall'Istat alla data di chiusura dell'esercizio, applicato alla media
giornaliera  del  capitale  investito  nell'esercizio  stesso.  Detta
riserva   dovra'  essere  investita  sempre  in  titoli  di  Stato  o
obbligazioni garantite dallo Stato.
                               Art. 4.
Comma 1.
   Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
utilizza:
     a) proventi e  rendite  derivanti  dalla  gestione  del  proprio
patrimonio,  detratti  gli accantonamenti di cui al secondo comma del
presente articolo, le spese di funzionamento e le imposte;
     b) eventuali avanzi di gestione e liberalita' non  destinate  ad
incremento del patrimonio;
     c)  proventi  di  natura straordinaria da destinarsi ai sensi di
legge.
   (Omissis).
Comma 4.
   Gli interessi netti maturati sulla quota temporaneamente investita
vanno ad incrementare la riserva stessa.
Comma 5.
   Una quota pari ad 1/15 dei  proventi,  al  netto  delle  spese  di
funzionamento    e    dell'accantonamento   alla   riserva   per   la
sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' conferitaria  di
cui  ai  precedenti commi, e' destinata agli scopi previsti dall'art.
15, primo comma, della legge 11  agosto  1991,  n.  266,  e  relative
disposizioni attuative.
                               Art. 6.
   (Omissis).
Comma 5.
   I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena
capacita'  civile,  di indiscussa probita' e possedere i requisiti di
onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i  partecipanti  al
capitale  delle  banche  e  devono  dare o devono aver dato personali
contributi nel mondo imprenditoriale, in quello della  professione  o
della  cultura,  dell'arte,  dell'istruzione,  della  sanita',  della
ricerca scientifica, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.
   (Omissis).
Comma 10.
   La  qualita'  di  socio  si perde anche per dimissioni che avranno
effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.
   (Omissis).
                               Art. 7.
Comma 1.
   La qualita' di socio ordinario si acquista:
     a) con la elezione da parte dell'assemblea su  designazione  del
consiglio  di  amministrazione  o  di  almeno  1/3 dei soci ordinari,
deliberata  con  il  voto  favorevole  di  2/3  dei  votanti  purche'
rappresentino almeno un terzo dei soci;
     b)  con  dichiarazione  del consiglio di amministrazione, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti  previsti  dal  presente
statuto,     su    designazione,    nell'ordine,    delle    seguenti
amministrazioni:
     b1) comune di Terni n. 6 soci;
     b2) comune di Narni n. 3 soci;
     b3) comune di Amelia n. 1 socio;
     b4) comune di Orvieto n. 1 socio;
     b5) comune di Stroncone n. 1 socio;
     b6) comune di Giove n. 1 socio;
     b7) comune di Calvi n. 1 socio;
     b8) comune di Otricoli n. 1 socio;
     b9) comuni di Arrone, Montefranco n. 1 socio a rotazione secondo
l'ordine indicato;
     b10) comuni di Ferentillo  e  Polino  n.  1  socio  a  rotazione
secondo l'ordine indicato;
     b11) provincia di Terni n. 2 soci;
     b12) regione Umbria n. 1 socio.
   Ciascun  comune  deve  individuare  i  candidati  a  socio  fra  i
cittadini residenti nel proprio territorio; la provincia di  Terni  e
la  regione  dell'Umbria devono individuare i candidati a socio fra i
cittadini residenti nei comuni elencati da b1) a b10);
     c) con dichiarazione del consiglio  di  amministrazione,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei requisiti previsti dal presente
statuto,  su  designazione  dei  seguenti  enti   ed   organismi   ed
istituzioni:
     c1)  camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di
Terni n. 8 soci;
     c2) istituto superiore di ricerche e  formazione  sui  materiali
speciali per le tecnologie avanzate di Terni (ISRIM) n. 2 soci;
     c3) Universita' di Perugia n. 2 soci;
     c4) Curia vescovile di Terni, Narni e Amelia n. 1 socio;
     c5)  Italia  Nostra  (Associazione  nazionale  per la tutela del
patrimonio storico artistico e naturale  della  Nazione)  sezione  di
Terni n. 1 socio;
     c6)   soprintendenza   per   i  beni  ambientali  architettonici
artistici e storici dell'Umbria n. 1 socio;
     c7) provveditorato agli studi di Terni n. 1 socio;
     c8) ordine degli architetti n. 2 soci;
     c9) ordine degli avvocati e procuratori n. 2 soci;
     c10) consiglio provinciale dei consulenti del lavoro n. 2 soci;
     c11)  ordine  dei dottori agronomi e dei dottori forestali della
provincia di Terni n. 1 socio;
     c12) ordine dei dottori commercialisti n.  2  soci  residenti  a
Terni;
     c13) ordine dei farmacisti n. 1 socio;
     c14) collegio dei geometri n. 2 soci;
     c15) ordine degli ingegneri n. 2 soci;
     c16) ordine dei medici chirurghi e odontoiatri n. 2 soci;
     c17) collegio notarile n. 1 socio;
     c18) collegio dei periti industriali n. 1 socio;
     c19) collegio dei ragionieri e periti commerciali n. 2 soci;
     c20) ordine dei veterinari n. 1 socio;
     c21) opera pia pubblica assistenza n. 1 socio;
     c22) azienda ospedaliera S. Maria n. 1 socio;
     c23)  ordine  dei  geologi  n.  1  socio  da individuare tra gli
iscritti residenti nei comuni da b1) a b10).
   La camera di commercio di Terni deve individuare i candidati tra i
titolari e i rappresentanti legali delle ditte  iscritte  al  proprio
registro,  ripartendo le nomine tra le categorie di iscritti; l'ISRIM
deve individuare  i  candidati  tra  il  proprio  personale  docente;
l'Universita'  di Perugia deve individuare i candidati tra il proprio
personale docente residente nei comuni  elencati  da  b1)  a  b10)  o
comunque  residente  in  Umbria  e che svolga la propria attivita' di
insegnamento a Terni; la Curia vescovile di  Terni,  Narni  e  Amelia
deve  individuare il candidato tra le persone appartenenti alla Curia
vescovile medesima; Italia Nostra Sezione di Terni  deve  individuare
il  candidato  tra  i  propri  associati, residenti in uno dei comuni
sopradescritti da b1 a b10; la soprintendenza per i  beni  ambientali
architettonici  artistici e storici deve individuare il candidato tra
il  proprio  personale  con  qualifica  di  funzionario  di   livello
direttivo  residente in Umbria che si occupi del comprensorio ternano
per la tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico;
il provveditorato agli studi deve individuare  il  candidato  tra  il
proprio personale appartenente alla categoria dirigenti; gli ordini e
collegi  professionali  devono  individuare  i candidati tra i propri
iscritti.
Comma 2.
   Il consiglio di amministrazione al 31 marzo di ogni  anno  accerta
il  numero  dei  soci ordinari da nominare per ciascuno dei gruppi di
cui alle lettere a), b), c) del precedente comma e, secondo  l'ordine
di  precedenza  indicato  in ciascuna di esse, provvede per quanto di
sua competenza, invita i soci,  le  amministrazioni,  gli  enti,  gli
organismi  e  le  istituzioni  a  designare  le persone da proporre a
socio.
   (Omissis).
                               Art. 8.
Comma 1.
   L'assemblea dei soci delibera:
     A) le norme che regolano il proprio funzionamento;
     B) la elezione dei soci di sua competenza;
    C) la elezione del presidente, del vice presidente e degli  altri
componenti il consiglio di amministrazione;
     D) la elezione dei revisori;
     E)  le  linee  alle  quali uniformare l'attivita' annuale per il
perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione;
     F)   le   eventuali   proposte   formulate   dal   consiglio  di
amministrazione o da almeno un quarto dei soci;
     G) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
     H) la misura dell'indennita'  di  carica  per  i  componenti  il
consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori;
     I) le modifiche statutarie;
     L)  la cessione delle quote o azioni delle societa' partecipate.
L'assemblea,  inoltre,  esprime   il   parere   sulle   proposte   di
destinazione dell'avanzo di esercizio.
Comma 2.
  La  eleggibilita'  alle  funzioni  di  cui alle lettere C) e D) del
presente articolo e' aperta a tutti i soci in possesso dei  requisiti
prescritti. Potranno tuttavia essere presentate, purche' accompagnate
dalla  firma  di  almeno  20 soci, indicazioni di un candidato od una
lista di candidati da presentarsi dieci giorni prima della data della
assemblea convocata allo scopo.  I  soci  presentatori  non  potranno
firmare  piu'  di una candidatura o lista di candidati e non potranno
essere presenti nelle candidature.
Comma 3.
   Il segretario, preso atto delle candidature pervenute e verificata
la eleggibilita' dei candidati, provvedera'  a  pubblicare,  mediante
deposito  nella segreteria, l'elenco degli stessi almeno sette giorni
prima della data in cui dovra' tenersi l'assemblea. Risultera' eletto
in prima votazione  il  candidato/i  che  avra'/avranno  ottenuto  la
maggioranza  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  del presente statuto;
qualora non fossero coperti tutti i posti disponibili, si  procedera'
ad  una  seconda  votazione,  seduta  stante, con le stesse modalita'
della prima, ammettendo i candidati che  hanno  ottenuto  il  maggior
numero  di  preferenze  e per il numero doppio dei posti disponibili.
Per i posti non assegnati con  la  seconda  votazione  dovra'  essere
indetta una successiva assemblea.
                               Art. 9.
Comma 1.
   L'assemblea  dei  soci  deve  essere  convocata  almeno  due volte
l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che  sono
ad  essa  riservati,  ad  iniziativa del presidente o di chi ne fa le
veci, mediante invio al domicilio dei soci, risultante  dall'apposito
registro,  dei  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  e dei
revisori, venti  giorni  prima  della  data  fissata,  di  un  avviso
contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e
del  luogo  della  riunione  in  prima ed in seconda convocazione. La
seconda convocazione puo' essere tenuta nello stesso giorno stabilito
per la prima, purche' almeno un'ora dopo.
Comma 2.
   L'assemblea inoltre e' convocata dal presidente quando ne sorga la
necessita',  o  quando  gliene  faccia  richiesta  il  collegio   dei
revisori,   il  consiglio,  oppure  quando  gliene  facciano  domanda
motivata per iscritto almeno un quarto  dei  soci;  la  domanda  deve
contenere  l'indicazione  degli  argomenti  da  porre  all'ordine del
giorno.
   (Omissis).
Comma 4.
   Ogni socio puo' farsi rappresentare da altro socio mediante delega
scritta  che  puo'  essere  conferita  non  piu'  di  quattro   volte
consecutive.  Nessun  socio  puo'  essere  portatore  di  piu' di una
delega.
                              Art. 10.
   (Omissis).
Comma 4.
   Per la elezione dei soci, in caso di parita' di voti tra candidati
che  abbiano  conseguito  la  maggioranza stabilita dallo statuto, si
procede  ad  ulteriori  votazioni  per  ballottaggio  a   maggioranza
assoluta  dei  votanti.  Le  deliberazioni  concernenti gli argomenti
previsti alle lettere I) ed L) dell'art. 8  debbono  essere  adottate
con  la  maggioranza  qualificata  di cui al primo comma, lettera a),
dell'art. 7.
Comma 5.
   Le  votazioni  debbono  essere  a  scrutinio  segreto  quando   si
riferiscono a decisioni su persone ovvero quando sia richiesto da 1/3
dei  presenti  alla  assemblea.  In  caso  di  votazione  segreta, la
proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di meta'  dei  votanti
si intendera' respinta.
Comma 6.
   Alle  riunioni  dell'assemblea  interviene  il segretario o in sua
mancanza o impedimento chi lo sostituisce a termini di  statuto,  con
il  compito  di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al
presidente dell'assemblea.
                              Art. 11.
Comma 1.
   Il consiglio di amministrazione e' composto da 9 consiglieri,  dal
presidente, dal vice presidente; tutti eletti dall'assemblea dei soci
nel  proprio seno; durano in carica quattro anni e non possono essere
rieletti consecutivamente per piu' di una volta.
Comma 2.
   I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio, nel rispetto
delle norme di legge vigenti, fintanto che non entrino  in  carica  i
rispettivi successori.
Comma 3.
   I  consiglieri  eletti  in  surrogazione di coloro che venissero a
mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto
avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.
Comma 4.
   I componenti il consiglio  di  amministrazione  devono  essere  in
possesso   dei  requisiti  di  onorabilita'  previsti  dalla  vigente
normativa per i partecipanti al capitale delle banche e  ad  essi  si
applicano  le  norme  dell'art.  2392  del  codice  civile.  Per essi
l'assemblea dei soci tiene conto delle necessita'  di  assicurare  in
consiglio anche la presenza di componenti in possesso di requisiti di
professionalita'   e  competenza  nei  settori  di  intervento  della
Fondazione.
   (Omissis).
                              Art. 12.
   (Omissis).
Comma 2.
   Il consiglio viene altresi'  convocato  quando  il  presidente  lo
ritenga  necessario  o gliene facciano richiesta, indicando l'oggetto
su cui deliberare, almeno 5 consiglieri o il Collegio dei revisori.
                              Art. 13.
   (Omissis).
Comma 4.
   Per le votazioni si procede di norma a dichiarazione palese.
   (Omissis).
Comma 7.
   Alle  riunioni  partecipa  il  segretario,  o  in  sua mancanza od
impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale che  viene
sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.
                              Art. 14.
   (Omissis).
Comma 2.
   Il  consiglio  puo'  delegare  singoli atti o categorie di atti al
presidente, ai consiglieri e  al  segretario  determinando  i  limiti
della delega.
Comma 3.
   Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data
esauriente notizia al consiglio alla prima riunione utile.
Comma 4.
   Sono  di  esclusiva  competenza  del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la  determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
    l'acquisto, la vendita e la accettazione di donazioni;
    l'acquisto  e la cessione di azioni della societa' conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione  relativamente  alle
stesse,  in  conformita'  ed in esecuzione di quanto deliberato dalla
assemblea dei soci;
    la designazione o la nomina di persone a cariche presso  societa'
od enti;
    la  determinazione  delle  modalita'  di  erogazione dei compensi
deliberati  dall'assemblea  dei  soci,  spettanti  ai  componenti  il
consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori;
   l'approvazione del regolamento;
    la  determinazione  e  l'approvazione annuale dei programmi e dei
progetti di cui all'art. 2 e le relative modalita' di  attuazione  in
conformita' alle norme dello statuto e del regolamento, se adottato.
Comma 5.
  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  costituire  comitati  e/o
commissioni tecnici e scientifici,  formati  da  esperti  scelti  fra
persone competenti nei campi d'intervento della Fondazione, chiamando
a farne parte anche elementi esterni al consiglio stesso.
Comma 6.
  Detti  comitati  hanno  compiti  di  consulenza. I loro compiti, la
durata,  le  modalita'  di  funzionamento  nonche'  i  compensi  sono
definiti dal consiglio di amministrazione.
Comma 7.
  I  soci  chiamati  a  far parte di detti comitati e commissioni non
hanno diritto a compenso. Ad  essi  sara'  riconosciuto  soltanto  il
rimborso delle spese sostenute.
                              Art. 15.
   (Omissis).
Comma 2.
   In   situazioni   di   urgenza,  il  presidente  puo'  adottare  i
provvedimenti necessari dei quali deve riferire  al  consiglio  nella
prima riunione.
   (Omissis).
                              Art. 16.
   (Omissis).
Comma 3.
   I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
   (Omissis).
Comma 7.
   Il  revisore  dichiarato  decaduto  non  puo'  essere  eletto  nel
triennio successivo.
                              Art. 17.
Comma 1.
   Le incompatibilita' con altre cariche dei componenti gli organi di
amministrazione e di controllo sono stabilite dal  presente  statuto,
dalla legge o da provvedimenti assunti dall'autorita' di vigilanza in
base alla legge.
Comma 2.
   I  componenti  il  consiglio di amministrazione ed il collegio dei
revisori non possono ricoprire piu'  di  due  cariche  in  organi  di
societa'  od  enti  partecipati  direttamente  o indirettamente dalla
Fondazione.
                              Art. 18.
Comma 1.
   Ai  componenti  il  consiglio  di   amministrazione   spetta   una
indennita'  di  carica,  costituita  da  un  compenso  annuo fisso in
rapporto alle funzioni svolte  e  da  medaglie  di  presenza  per  la
partecipazione   alle   riunioni   degli   organi   collegiali  della
Fondazione, nella misura determinata dalla assemblea dei soci e dalle
direttive delle autorita' competenti  erogata  secondo  modalita'  di
erogazione definite dal consiglio di amministrazione.
   (Omissis).
Comma 4.
  Qualora   l'interessato   ricopra   cariche  in  societa'  ed  enti
partecipati direttamente o  indirettamente  dalla  Fondazione  per  i
quali  percepisca  una remunerazione annua, nel caso in cui il cumulo
dei compensi, compreso quello riconosciuto dalla  Fondazione,  superi
il  triplo  del  compenso  della  Fondazione, il compenso corrisposto
dalla Fondazione si riduce di un importo pari all'eccedenza  fino  al
suo  totale  assorbimento.  In  tale calcolo non si tiene conto delle
medaglie di  presenza  alla  cui  percezione  l'interessato  mantiene
sempre ed in ogni caso il diritto.
                              Art. 19.
Comma 1.
  Il consiglio di amministrazione nomina il segretario e ne determina
funzioni e compenso.
Comma 2.
   Il  segretario  ha la responsabilita' degli uffici e del personale
della Fondazione dei quali si avvale per  lo  svolgimento  delle  sue
attribuzioni.   Egli   partecipa   alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione, con funzioni  consultive  e  propositive,  redige  i
verbali  e  puo' farvi inserire le proprie dichiarazioni ed assistere
alle riunioni dell'assemblea.
Comma 3.
   Provvede  ad  istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio
ed esegue le deliberazioni stesse firmando la  corrispondenza  e  gli
atti  relativi.  Inoltre  compie  ogni  atto per il quale abbia avuto
delega dal consiglio.
Comma 4.
   Qualora la  carica  di  segretario  sia  ricoperta  dal  direttore
generale  della  societa'  conferitaria,  per  la  carica stessa puo'
essere riconosciuto  solo  il  rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute.
                             Titolo III
                              BILANCIO
                              Art. 20.
Comma 1.
   L'esercizio ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno
successivo.
Comma 2.
  Entro   la  prima  decade  del  mese  di  maggio  il  consiglio  di
amministrazione  sottoporra'  all'assemblea  per  l'approvazione   il
bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
Comma 3.
   Entro  il mese di settembre, sentita la relazione del collegio dei
revisori, il consiglio  di  amministrazione  predispone  il  bilancio
consuntivo   dell'esercizio   chiuso   il  30  giugno  precedente  e,
unitamente alla propria relazione sulla evoluzione  della  situazione
tecnica  e  patrimoniale  dell'ente  ed alla proposta di destinazione
dell'avanzo o ripianamento del disavanzo di  gestione,  lo  sottopone
all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Comma 4.
   Entrambi   i   bilanci   sono   trasmessi,   entro   dieci  giorni
dall'approvazione a all'autorita' di vigilanza.
Comma 5.
  A quest'ultima devono essere trasmesse per la relativa approvazione
anche  le  variazioni  del  preventivo  che  intervengono  nel  corso
dell'esercizio.
   (Omissis).
                              Titolo IV
                     LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE
                              Art. 21.
Comma 1.
   La Fondazione puo' essere posta in liquidazione nei casi e secondo
le modalita' previsti dalla legge.
Comma 2.
   In  caso  di  liquidazione  della  Fondazione, il patrimonio netto
residuo, soddisfatte tutte le  obbligazioni,  deve  essere  destinato
alla  realizzazione  di  opere di pubblica utilita' a vantaggio delle
popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, su delibera
dell'assemblea  dei  soci  o,  in  mancanza,  secondo  le   decisioni
dell'autorita' di controllo.
                              Titolo V
                          NORME TRANSITORIE
                              Art. 22.
Comma 1.
   In  deroga  a  quanto  disposto dal presente statuto, i soci della
Cassa di risparmio di Terni e Narni in carica alla data di entrata in
vigore . . . . . . . . . . . . . . . (omissis.).
Comma 2.
   Quando il numero totale dei soci ordinari si sia ridotto a meno di
200, e fino al raggiungimento del  rapporto  di  cui  all'art.  6,  2
comma,  2a  alinea,  il  60%  dei posti che annualmente si renderanno
vacanti saranno reintegrati ad iniziativa dei soggetti e  secondo  le
modalita'  di cui alla lettera a) dell'art. 7; per il restante 40% il
consiglio d'amministrazione invitera' a provvedere i soggetti di  cui
alle  categorie  indicate  alle  lettere  b)  e  c)  cui competono le
designazioni secondo le proporzioni previste  dal  presente  statuto,
con  arrotondamenti all'unita' superiore a rotazione fra le categorie
stesse.
Comma 3.
   Qualora dopo il ventesimo esercizio successivo a quello  in  corso
alla  data  di  approvazione  del  presente  statuto  non  sia  stato
raggiunto il rapporto proporzionale minimo stabilito dalla  norma  di
cui  al  2  comma,  2a  alinea,  dell'art.  6, gli enti indicati alle
lettere b) e c) della medesima norma saranno invitati a completare le
rispettive designazioni, anche in temporanea deroga al numero massimo
dei soci.   In quest'ultima  eventualita'  potranno  essere  nominati
nuovi  soci  ai sensi della lettera a) della suddetta norma solo dopo
che il numero complessivo dei soci in carica e di quelli di  cui  sia
stata  richiesta  la  designazione  si  sia ridotto rispetto a quello
massimo.
Comma 4.
   I componenti del consiglio di amministrazione in carica al momento
dell'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto restano in
carica sino alla  scadenza  del  rispettivo  mandato  in  corso  alla
medesima data.
Comma 5.
  Ai soci in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al
presente  statuto  seguitano ad applicarsi i requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti al momento della loro nomina.
Comma 6.
  Il primo esercizio dopo l'approvazione del presente  statuto  avra'
inizio il 1 gennaio 1996 e terminera' il 30 giugno 1997.
Comma 7.
  Approvato   il   presente   statuto   i  membri  del  consiglio  di
amministrazione di nomina non  assembleare  resteranno  nella  carica
sino alla data del voto sul bilancio relativo all'esercizio 1995. Per
l'effetto essi si presenteranno dimissionari alla assemblea convocata
per  quell'adempimento, fermo ed impregiudicato il potere dei soci di
accettare le proposte dimissioni o di  confermare,  nell'incarico,  i
dimissionari. I membri del consiglio di amministrazione che, in forza
del  disposto di cui al presente comma, risultino confermati, restano
in carica sino alla scadenza del rispettivo  mandato  in  corso  alla
medesima  data. In ordine alle compatibilita' od incompatibilita' dei
membri del consiglio di amministrazione della fondazione di rivestire
cariche nella societa' conferitaria  od  in  quelle  da  quest'ultima
controllate  o  partecipate, ferme restando le disposizioni di legge,
vige il divieto di ricoprire, sino al compimento delle dismissioni di
cui  alla  direttiva  18  novembre  1994,  incarichi  che   prevedano
rappresentativita'  o  funzioni  di  delega sia nella Fondazione come
pure nella conferitaria e nelle controllate o partecipate.