ALLEGATO Art. 1. (Omissis). Comma 4. La Cassa di risparmio di Terni e Narni ha scorporato la propria azienda bancaria e l'ha conferita alla Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.a. con atto n. 65175 del notaio Luciano Clerico' di Terni in data 24 luglio 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto ministeriale n. 435900 del 3 luglio 1992. (Omissis). Art. 2. Comma 1. Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Terni e Narni, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale, attraverso la definizione di progetti, programmi e iniziative anche pluriennali, preminentemente nei settori: a) ricerca scientifica, con particolare riguardo ai contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulle attivita' produttive; b) arte e cultura, favorendo segnatamente la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico territoriale e svolgendo azioni per diffondere la cultura locale; c) tutela del diritto alla salute anche attraverso interventi che privilegino la crescita qualitativa del servizio; d) sviluppo della cultura e della formazione tecnica e professionale e la diffusione dell'istruzione, della informazione e delle attivita' di apprendimento; e) assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali piu' deboli. Comma 2. La Fondazione, per rendere piu' efficace il perseguimento dei propri fini, puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori tra quelli previsti. La relativa deliberazione e' demandata all'organo competente per le modificazioni statutarie. Comma 3. La Fondazione puo' raccordare la propria attivita' con quella di altri enti aventi analoghe finalita' anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organismi di coordinamento nazionali ed internazionali. Comma 4. La Fondazione amministra la partecipazione nella societa' conferitaria e puo' compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, per il conseguimento degli scopi istituzionali. (Omissis). Art. 3. Comma 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito: a) dal fondo di dotazione, investito anche in azioni della societa' conferitaria e/o della societa' nella quale quest'ultima dovesse confluire ed in qualunque altra forma consentita dalla legge; b) da fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalita'; c) proventi dalle dismissioni di partecipazioni. Comma 2. Esso si incrementa per effetto di: 1) accantonamenti a riserva di qualunque specie; 2) liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; 3) avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi. Comma 3. Alla fine di ciascun esercizio dovra' essere accantonata a riserva una quota parte del rendimento netto, derivante dall'investimento in titoli di Stato o obbligazioni garantite dallo Stato, dei proventi delle dismissioni di partecipazioni. Tale quota non dovra' essere inferiore al tasso di inflazione tendenziale annuo, rilevato dall'Istat alla data di chiusura dell'esercizio, applicato alla media giornaliera del capitale investito nell'esercizio stesso. Detta riserva dovra' essere investita sempre in titoli di Stato o obbligazioni garantite dallo Stato. Art. 4. Comma 1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza: a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratti gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo, le spese di funzionamento e le imposte; b) eventuali avanzi di gestione e liberalita' non destinate ad incremento del patrimonio; c) proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge. (Omissis). Comma 4. Gli interessi netti maturati sulla quota temporaneamente investita vanno ad incrementare la riserva stessa. Comma 5. Una quota pari ad 1/15 dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' conferitaria di cui ai precedenti commi, e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative. Art. 6. (Omissis). Comma 5. I candidati devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacita' civile, di indiscussa probita' e possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e devono dare o devono aver dato personali contributi nel mondo imprenditoriale, in quello della professione o della cultura, dell'arte, dell'istruzione, della sanita', della ricerca scientifica, da valutarsi dal consiglio di amministrazione. (Omissis). Comma 10. La qualita' di socio si perde anche per dimissioni che avranno effetto dal ricevimento della relativa comunicazione. (Omissis). Art. 7. Comma 1. La qualita' di socio ordinario si acquista: a) con la elezione da parte dell'assemblea su designazione del consiglio di amministrazione o di almeno 1/3 dei soci ordinari, deliberata con il voto favorevole di 2/3 dei votanti purche' rappresentino almeno un terzo dei soci; b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione, nell'ordine, delle seguenti amministrazioni: b1) comune di Terni n. 6 soci; b2) comune di Narni n. 3 soci; b3) comune di Amelia n. 1 socio; b4) comune di Orvieto n. 1 socio; b5) comune di Stroncone n. 1 socio; b6) comune di Giove n. 1 socio; b7) comune di Calvi n. 1 socio; b8) comune di Otricoli n. 1 socio; b9) comuni di Arrone, Montefranco n. 1 socio a rotazione secondo l'ordine indicato; b10) comuni di Ferentillo e Polino n. 1 socio a rotazione secondo l'ordine indicato; b11) provincia di Terni n. 2 soci; b12) regione Umbria n. 1 socio. Ciascun comune deve individuare i candidati a socio fra i cittadini residenti nel proprio territorio; la provincia di Terni e la regione dell'Umbria devono individuare i candidati a socio fra i cittadini residenti nei comuni elencati da b1) a b10); c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti ed organismi ed istituzioni: c1) camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Terni n. 8 soci; c2) istituto superiore di ricerche e formazione sui materiali speciali per le tecnologie avanzate di Terni (ISRIM) n. 2 soci; c3) Universita' di Perugia n. 2 soci; c4) Curia vescovile di Terni, Narni e Amelia n. 1 socio; c5) Italia Nostra (Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione) sezione di Terni n. 1 socio; c6) soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria n. 1 socio; c7) provveditorato agli studi di Terni n. 1 socio; c8) ordine degli architetti n. 2 soci; c9) ordine degli avvocati e procuratori n. 2 soci; c10) consiglio provinciale dei consulenti del lavoro n. 2 soci; c11) ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Terni n. 1 socio; c12) ordine dei dottori commercialisti n. 2 soci residenti a Terni; c13) ordine dei farmacisti n. 1 socio; c14) collegio dei geometri n. 2 soci; c15) ordine degli ingegneri n. 2 soci; c16) ordine dei medici chirurghi e odontoiatri n. 2 soci; c17) collegio notarile n. 1 socio; c18) collegio dei periti industriali n. 1 socio; c19) collegio dei ragionieri e periti commerciali n. 2 soci; c20) ordine dei veterinari n. 1 socio; c21) opera pia pubblica assistenza n. 1 socio; c22) azienda ospedaliera S. Maria n. 1 socio; c23) ordine dei geologi n. 1 socio da individuare tra gli iscritti residenti nei comuni da b1) a b10). La camera di commercio di Terni deve individuare i candidati tra i titolari e i rappresentanti legali delle ditte iscritte al proprio registro, ripartendo le nomine tra le categorie di iscritti; l'ISRIM deve individuare i candidati tra il proprio personale docente; l'Universita' di Perugia deve individuare i candidati tra il proprio personale docente residente nei comuni elencati da b1) a b10) o comunque residente in Umbria e che svolga la propria attivita' di insegnamento a Terni; la Curia vescovile di Terni, Narni e Amelia deve individuare il candidato tra le persone appartenenti alla Curia vescovile medesima; Italia Nostra Sezione di Terni deve individuare il candidato tra i propri associati, residenti in uno dei comuni sopradescritti da b1 a b10; la soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici deve individuare il candidato tra il proprio personale con qualifica di funzionario di livello direttivo residente in Umbria che si occupi del comprensorio ternano per la tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico; il provveditorato agli studi deve individuare il candidato tra il proprio personale appartenente alla categoria dirigenti; gli ordini e collegi professionali devono individuare i candidati tra i propri iscritti. Comma 2. Il consiglio di amministrazione al 31 marzo di ogni anno accerta il numero dei soci ordinari da nominare per ciascuno dei gruppi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma e, secondo l'ordine di precedenza indicato in ciascuna di esse, provvede per quanto di sua competenza, invita i soci, le amministrazioni, gli enti, gli organismi e le istituzioni a designare le persone da proporre a socio. (Omissis). Art. 8. Comma 1. L'assemblea dei soci delibera: A) le norme che regolano il proprio funzionamento; B) la elezione dei soci di sua competenza; C) la elezione del presidente, del vice presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione; D) la elezione dei revisori; E) le linee alle quali uniformare l'attivita' annuale per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Fondazione; F) le eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci; G) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali; H) la misura dell'indennita' di carica per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori; I) le modifiche statutarie; L) la cessione delle quote o azioni delle societa' partecipate. L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle proposte di destinazione dell'avanzo di esercizio. Comma 2. La eleggibilita' alle funzioni di cui alle lettere C) e D) del presente articolo e' aperta a tutti i soci in possesso dei requisiti prescritti. Potranno tuttavia essere presentate, purche' accompagnate dalla firma di almeno 20 soci, indicazioni di un candidato od una lista di candidati da presentarsi dieci giorni prima della data della assemblea convocata allo scopo. I soci presentatori non potranno firmare piu' di una candidatura o lista di candidati e non potranno essere presenti nelle candidature. Comma 3. Il segretario, preso atto delle candidature pervenute e verificata la eleggibilita' dei candidati, provvedera' a pubblicare, mediante deposito nella segreteria, l'elenco degli stessi almeno sette giorni prima della data in cui dovra' tenersi l'assemblea. Risultera' eletto in prima votazione il candidato/i che avra'/avranno ottenuto la maggioranza di cui all'art. 10, comma 2, del presente statuto; qualora non fossero coperti tutti i posti disponibili, si procedera' ad una seconda votazione, seduta stante, con le stesse modalita' della prima, ammettendo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e per il numero doppio dei posti disponibili. Per i posti non assegnati con la seconda votazione dovra' essere indetta una successiva assemblea. Art. 9. Comma 1. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio al domicilio dei soci, risultante dall'apposito registro, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei revisori, venti giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione puo' essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purche' almeno un'ora dopo. Comma 2. L'assemblea inoltre e' convocata dal presidente quando ne sorga la necessita', o quando gliene faccia richiesta il collegio dei revisori, il consiglio, oppure quando gliene facciano domanda motivata per iscritto almeno un quarto dei soci; la domanda deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. (Omissis). Comma 4. Ogni socio puo' farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta che puo' essere conferita non piu' di quattro volte consecutive. Nessun socio puo' essere portatore di piu' di una delega. Art. 10. (Omissis). Comma 4. Per la elezione dei soci, in caso di parita' di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti. Le deliberazioni concernenti gli argomenti previsti alle lettere I) ed L) dell'art. 8 debbono essere adottate con la maggioranza qualificata di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 7. Comma 5. Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone ovvero quando sia richiesto da 1/3 dei presenti alla assemblea. In caso di votazione segreta, la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di meta' dei votanti si intendera' respinta. Comma 6. Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario o in sua mancanza o impedimento chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea. Art. 11. Comma 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 9 consiglieri, dal presidente, dal vice presidente; tutti eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. Comma 2. I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio, nel rispetto delle norme di legge vigenti, fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori. Comma 3. I consiglieri eletti in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori. Comma 4. I componenti il consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile. Per essi l'assemblea dei soci tiene conto delle necessita' di assicurare in consiglio anche la presenza di componenti in possesso di requisiti di professionalita' e competenza nei settori di intervento della Fondazione. (Omissis). Art. 12. (Omissis). Comma 2. Il consiglio viene altresi' convocato quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, indicando l'oggetto su cui deliberare, almeno 5 consiglieri o il Collegio dei revisori. Art. 13. (Omissis). Comma 4. Per le votazioni si procede di norma a dichiarazione palese. (Omissis). Comma 7. Alle riunioni partecipa il segretario, o in sua mancanza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso. Art. 14. (Omissis). Comma 2. Il consiglio puo' delegare singoli atti o categorie di atti al presidente, ai consiglieri e al segretario determinando i limiti della delega. Comma 3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data esauriente notizia al consiglio alla prima riunione utile. Comma 4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; l'acquisto, la vendita e la accettazione di donazioni; l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, in conformita' ed in esecuzione di quanto deliberato dalla assemblea dei soci; la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' od enti; la determinazione delle modalita' di erogazione dei compensi deliberati dall'assemblea dei soci, spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori; l'approvazione del regolamento; la determinazione e l'approvazione annuale dei programmi e dei progetti di cui all'art. 2 e le relative modalita' di attuazione in conformita' alle norme dello statuto e del regolamento, se adottato. Comma 5. Il consiglio di amministrazione puo' costituire comitati e/o commissioni tecnici e scientifici, formati da esperti scelti fra persone competenti nei campi d'intervento della Fondazione, chiamando a farne parte anche elementi esterni al consiglio stesso. Comma 6. Detti comitati hanno compiti di consulenza. I loro compiti, la durata, le modalita' di funzionamento nonche' i compensi sono definiti dal consiglio di amministrazione. Comma 7. I soci chiamati a far parte di detti comitati e commissioni non hanno diritto a compenso. Ad essi sara' riconosciuto soltanto il rimborso delle spese sostenute. Art. 15. (Omissis). Comma 2. In situazioni di urgenza, il presidente puo' adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione. (Omissis). Art. 16. (Omissis). Comma 3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti. (Omissis). Comma 7. Il revisore dichiarato decaduto non puo' essere eletto nel triennio successivo. Art. 17. Comma 1. Le incompatibilita' con altre cariche dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo sono stabilite dal presente statuto, dalla legge o da provvedimenti assunti dall'autorita' di vigilanza in base alla legge. Comma 2. I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori non possono ricoprire piu' di due cariche in organi di societa' od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione. Art. 18. Comma 1. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennita' di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dalla assemblea dei soci e dalle direttive delle autorita' competenti erogata secondo modalita' di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. (Omissis). Comma 4. Qualora l'interessato ricopra cariche in societa' ed enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione per i quali percepisca una remunerazione annua, nel caso in cui il cumulo dei compensi, compreso quello riconosciuto dalla Fondazione, superi il triplo del compenso della Fondazione, il compenso corrisposto dalla Fondazione si riduce di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alla cui percezione l'interessato mantiene sempre ed in ogni caso il diritto. Art. 19. Comma 1. Il consiglio di amministrazione nomina il segretario e ne determina funzioni e compenso. Comma 2. Il segretario ha la responsabilita' degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con funzioni consultive e propositive, redige i verbali e puo' farvi inserire le proprie dichiarazioni ed assistere alle riunioni dell'assemblea. Comma 3. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio. Comma 4. Qualora la carica di segretario sia ricoperta dal direttore generale della societa' conferitaria, per la carica stessa puo' essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Titolo III BILANCIO Art. 20. Comma 1. L'esercizio ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Comma 2. Entro la prima decade del mese di maggio il consiglio di amministrazione sottoporra' all'assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Comma 3. Entro il mese di settembre, sentita la relazione del collegio dei revisori, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 30 giugno precedente e, unitamente alla propria relazione sulla evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di destinazione dell'avanzo o ripianamento del disavanzo di gestione, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci. Comma 4. Entrambi i bilanci sono trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione a all'autorita' di vigilanza. Comma 5. A quest'ultima devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni del preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio. (Omissis). Titolo IV LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE Art. 21. Comma 1. La Fondazione puo' essere posta in liquidazione nei casi e secondo le modalita' previsti dalla legge. Comma 2. In caso di liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuo, soddisfatte tutte le obbligazioni, deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita' a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario, su delibera dell'assemblea dei soci o, in mancanza, secondo le decisioni dell'autorita' di controllo. Titolo V NORME TRANSITORIE Art. 22. Comma 1. In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Terni e Narni in carica alla data di entrata in vigore . . . . . . . . . . . . . . . (omissis.). Comma 2. Quando il numero totale dei soci ordinari si sia ridotto a meno di 200, e fino al raggiungimento del rapporto di cui all'art. 6, 2 comma, 2a alinea, il 60% dei posti che annualmente si renderanno vacanti saranno reintegrati ad iniziativa dei soggetti e secondo le modalita' di cui alla lettera a) dell'art. 7; per il restante 40% il consiglio d'amministrazione invitera' a provvedere i soggetti di cui alle categorie indicate alle lettere b) e c) cui competono le designazioni secondo le proporzioni previste dal presente statuto, con arrotondamenti all'unita' superiore a rotazione fra le categorie stesse. Comma 3. Qualora dopo il ventesimo esercizio successivo a quello in corso alla data di approvazione del presente statuto non sia stato raggiunto il rapporto proporzionale minimo stabilito dalla norma di cui al 2 comma, 2a alinea, dell'art. 6, gli enti indicati alle lettere b) e c) della medesima norma saranno invitati a completare le rispettive designazioni, anche in temporanea deroga al numero massimo dei soci. In quest'ultima eventualita' potranno essere nominati nuovi soci ai sensi della lettera a) della suddetta norma solo dopo che il numero complessivo dei soci in carica e di quelli di cui sia stata richiesta la designazione si sia ridotto rispetto a quello massimo. Comma 4. I componenti del consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto restano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato in corso alla medesima data. Comma 5. Ai soci in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto seguitano ad applicarsi i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento della loro nomina. Comma 6. Il primo esercizio dopo l'approvazione del presente statuto avra' inizio il 1 gennaio 1996 e terminera' il 30 giugno 1997. Comma 7. Approvato il presente statuto i membri del consiglio di amministrazione di nomina non assembleare resteranno nella carica sino alla data del voto sul bilancio relativo all'esercizio 1995. Per l'effetto essi si presenteranno dimissionari alla assemblea convocata per quell'adempimento, fermo ed impregiudicato il potere dei soci di accettare le proposte dimissioni o di confermare, nell'incarico, i dimissionari. I membri del consiglio di amministrazione che, in forza del disposto di cui al presente comma, risultino confermati, restano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato in corso alla medesima data. In ordine alle compatibilita' od incompatibilita' dei membri del consiglio di amministrazione della fondazione di rivestire cariche nella societa' conferitaria od in quelle da quest'ultima controllate o partecipate, ferme restando le disposizioni di legge, vige il divieto di ricoprire, sino al compimento delle dismissioni di cui alla direttiva 18 novembre 1994, incarichi che prevedano rappresentativita' o funzioni di delega sia nella Fondazione come pure nella conferitaria e nelle controllate o partecipate.