(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
   1. La "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di  Asti"  -  di  seguito
chiamata  anche  "Fondazione"  -  e'  un  ente  con  piena  capacita'
giuridica e autonomia patrimoniale,  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero  del  tesoro e regolato da leggi specifiche, in particolare
dalla legge 30 luglio  1990,  n.  218,  dal  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.
   2.  Essa  e'  la  continuazione  della Cassa di risparmio di Asti,
fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini,  con  il
concorso  del  municipio  di  Asti,  di  opere  pie e di comuni della
provincia e riconosciuta con regio decreto 7 marzo 1843, dalla  quale
e'  stata  scorporata  l'attivita'  creditizia con atto repertorio n.
35599/15900 del notaio Bruno Marchetti di  Asti  in  data  13  luglio
1992,  in  attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal
consiglio di amministrazione della  Cassa  stessa  ed  approvato  con
decreto ministeriale 24 giugno 1992, n.  435834.
   3.  La  Fondazione  ha  la  sua sede in Asti attualmente in piazza
Liberta' n. 23 ed ha durata illimitata.
                               Art. 2.
   1. Nella continuita' dello  scopo  originario  e  con  riferimento
principale  al  territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Asti, la Fondazione  persegue  esclusivamente  fini  di  interesse
pubblico  e  di  utilita'  sociale  preminentemente nei settori della
ricerca scientifica,  della  cultura,  istruzione  ed  educazione  in
genere,  dell'arte  e  della  sanita',  individuando tempo per tempo,
mediante delibere programmatiche, gli specifici settori verso i quali
orientare la propria attivita' prevalente. Essa, inoltre, mantiene le
finalita' originarie di assistenza,  di  beneficenza  e  di  pubblica
utilita'.
  2.  I fini istituzionali di cui al precedente comma sono perseguiti
dalla Fondazione attraverso la definizione  di  propri  programmi  da
realizzarsi sia con la gestione diretta o indiretta di attivita', sia
mediante  la  collaborazione  finanziaria ad iniziative intraprese da
enti, societa' e, in genere, organizzazioni pubbliche o private,  sia
con  erogazioni  di  denaro  o  di  beni direttamente ai beneficiari,
nonche' raccordando la propria attivita' con  quella  di  altri  enti
aventi  analoghe  finalita'  anche  attraverso  la  partecipazione ad
istituzioni  od  organizzazioni   di   coordinamento   nazionali   ed
internazionali.  Fra  le attivita' rientrano anche la realizzazione e
la gestione di strutture universitarie ed ospedaliere.
   3. Le modalita' degli interventi della Fondazione  sono  stabilite
da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
  4.  La  Fondazione, conformenente alle norme vigenti, amministra la
partecipazione nella societa'  conferitaria,  ovvero  nella  societa'
capogruppo  che dovesse controllarla, fintanto che ne e' titolare, ma
non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria.
   5.  La  Fondazione  puo'  compiere  ogni  operazione  finanziaria,
commerciale,  mobiliare ed immobiliare consentita dalla legge, e puo'
possedere partecipazioni in societa' ed enti  ai  sensi  delle  norme
vigenti  purche'  cio'  sia strumentale o connesso con gli scopi o le
attivita'  del  presente  articolo,  o  finalizzato  a  diversificare
l'investimento del proprio patrimonio, e non comporti l'assunzione di
responsabilita' illimitata.
   6.  La Fondazione non puo' contrarre debiti con le societa' di cui
detiene partecipazioni, concedere garanzie  alle  stesse  o  ricevere
garanzie  dalle  stesse  per  un  ammontare superiore al quindici per
cento del proprio patrimonio, secondo  l'ultimo  bilancio  approvato.
L'ammontare  complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie
da essa ricevute o prestate non puo' superare il venti per cento  del
proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.
                               Art. 4.
   Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione
utilizza:
    i  redditi  derivanti  dalla  gestione  del  proprio  patrimonio,
detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti  destinati  a
riserva per il mantenimento dell'integrita' economica del patrimonio;
    le   eventuali   liberalita'  non  destinate  ad  incremento  del
patrimonio.
                               Art. 6.
   1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 14 consiglieri.
   2. Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio
fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto.
   3. I consiglieri vengono nominati:
    n. 4 dall'amministrazione comunale di Asti;
    n. 4 dall'amministrazione provinciale di Asti;
    n.  4  dalla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura di Asti;
    n. 1 dall'amministrazione comunale di Alba;
    n.  1  dall'ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri.
   4. I membri del consiglio devono essere scelti fra le persone piu'
rappresentative  nelle  attivita'   professionali,   scientifiche   e
artistiche,  nonche'  della  societa'  civile. Di esse almeno quattro
devono  possedere  significativi   requisiti   di   professionalita',
competenza  o  rappresentativita' relativi a settori connessi con gli
scopi statutari. Il consiglio di amministrazione  tenendo  conto  dei
settori  di  intervento  prescelti  e  delle  competenze in esso gia'
presenti, indichera' di volta in volta agli enti di cui al precedente
terzo  comma  i  requisiti  di  competenza  o  di  rappresentativita'
richiesti  per  le  persone  da  nominare.  La  nomina  non  comporta
rappresentanza, nell'organo  amministrativo,  degli  enti  dai  quali
proviene  la  nomina  stessa, ne' determina sui nominati alcun potere
d'indirizzo, vigilanza, controllo, revoca od obbligo di riferire.
  5. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i
requisiti di onorabilita' previsti  dalla  vigente  normativa  per  i
partecipanti  al capitale delle banche e quelli di professionalita' o
rappresentativita' richiesti ai sensi del presente statuto.
   6. I componenti del consiglio di amministrazione possono ricoprire
cariche amministrative e di controllo in societa' od enti partecipati
direttamente od indirettamente, con il limite massimo di tre cariche.
   7. Quando gli enti, cui spetta la nomina dei consiglieri,  non  vi
provvedano  entro  due  mesi  dalla richiesta della nomina stessa, da
effettuarsi  dal   presidente   del   consiglio   a   mezzo   lettera
raccomandata,  la  nomina e' demandata in via esclusiva al presidente
del Co.Re.Co. competente e dovra' essere effettuata  entro  due  mesi
dalla richiesta.
                               Art. 9.
   1.  Il consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.
   2. Sono di esclusiva competenza del consiglio di  amministrazione,
oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
     a) la nomina del presidente e del vice presidente;
    b) l'accertamento dei requisiti di onorabilita', professionalita'
e  rappresentativita'  richiesti  dallo statuto per i consiglieri e i
sindaci, nonche' ove prevista, la dichiarazione della loro decadenza;
    c) la nomina e la revoca dei membri del comitato tecnico, nonche'
la nomina e la revoca del direttore o segretario generale;
    d) la determinazione dei settori di  prevalente  attivita'  della
Fondazione,  l'approvazione  del  regolamento  che  ne  disciplina le
modalita' generali  d'intervento,  i  criteri  di  valutazione  delle
iniziative  proposte  da  terzi  e quelli per le erogazioni a fini di
assistenza, beneficenza e pubblica utilita';
    e)  l'amministrazione  del  patrimonio  e  dei  redditi,  nonche'
l'affidamento eventuale a intermediari autorizzati della gestione del
portafoglio,  con  esclusione in ogni caso della partecipazione nella
societa'  conferitaria  o  nella  societa'  capogruppo  che   dovesse
controllarla;
    f)  la  programmazione  dell'attivita'  nei settori d'intervento,
l'indirizzo gestionale e il  riepilogo  dei  risultati  ottenuti,  da
realizzarsi  ogni  anno mediante la predisposizione e l'approvazione,
rispettivamente, dei bilanci preventivi e consuntivi;
     g) la destinazione a patrimonio stabile;
     h) la deliberazione delle modifiche statutarie;
     i) la determinazione della misura delle indennita' di carica per
il presidente, il vice  presidente,  i  componenti  il  consiglio  di
amministrazione,  i componenti il comitato tecnico ed i componenti il
collegio sindacale, nonche' le modalita' di erogazione delle stesse;
     l) la costituzione di associazioni, di fondazioni, di comitati e
di societa'  con  la  relativa  dotazione  patrimoniale,  nonche'  di
commissioni   consultive   o  di  studio,  temporanee  o  permanenti,
determinandone le funzioni, la  composizione,  la  durata  e,  per  i
componenti esterni, i compensi;
     m)   l'acquisto   e   l'accettazione  di  lasciti  testamentari,
donazioni e liberalita' in genere di beni  immobili,  mobili,  mobili
regitrati;
     n)  la  vendita  e  la  donazione  di  immobili,  mobili, mobili
registrati;
     o)  l'acquisto  e  la  cessione   di   azioni   della   societa'
conferitaria e della societa' capogruppo che ne avesse il controllo e
la  rinuncia  all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle
stesse, da effettuarsi a norma di legge;
     p) l'acquisto, la  cessione  e  la  rinuncia  all'esercizio  del
diritto  di  opzione relativamente ad altre partecipazioni o carature
di societa' qualsivogliano;
     q) la designazione e la  nomina  di  persone  a  cariche  presso
societa' od enti;
     r) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi
in genere relativi all'amministrazione di societa' partecipate;
     s)  la  promozione  di  azioni  davanti  a  qualsiasi  autorita'
giurisdizionale, commissione tributaria e la resistenza alle stesse.
                              Art. 10.
   1. Il consiglio di amministrazione viene convocato presso la  sede
della Fondazione od altrove, in Italia, dal presidente o da chi ne fa
le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.
   2.  Gli  amministratori, in numero non inferiore ad un terzo, o il
collegio  sindacale  possono  chiedere   la   convocazione   in   via
straordinaria del consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.
   3.  Di  ogni  convocazione  viene  data  notizia  a  mezzo lettera
raccomandata spedita ai  membri  del  consiglio,  ai  sindaci  ed  al
direttore  almeno  cinque  giorni  interi prima della riunione e, nei
casi  di   urgenza,   mediante   comunicazione   telegrafica   almeno
ventiquattr'ore prima della riunione.
   4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della
maggioranza dei membri in carica.
   5.  Le  riunioni  sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza od impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o  di
impedimento  di  entrambi,  dal consigliere piu' anziano, inteso come
colui  che  fa  parte  da  maggior  tempo  ed  ininterrottamente  del
consiglio; in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano d'eta'.
   6.  Salvo  diverse  determinazioni  del consiglio circa il voto su
persone da esprimere in modo segreto, il voto  e'  espresso  in  modo
palese.   Per  la  validita'  delle  deliberazioni  e'  richiesta  la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ogni caso  di  parita'
del numero dei voti prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni
relative alle modificazioni del presente statuto e del regolamento di
cui  al terzo comma dell'art. 2, nonche' quelle relative alle materie
indicate alla lettera o) dell'art. 9, sono assunte con la maggioranza
di due terzi, arrotondata all'unita' superiore,  dei  componenti  del
consiglio in carica.
   7.  Alle  riunioni partecipa il direttore o il segretario generale
se nominato o, in loro assenza od impedimento chi li sostituisce, con
il compito di redigere il verbale e di  sottoscriverlo  unitamente  a
chi presiede l'adunanza.
   8.  In  caso  di assenza od impedimento del direttore o segretario
generale, o dei  loro  sostituti,  le  funzioni  di  segretario  sono
esercitate da un membro del consiglio designato dal consiglio stesso.
                              Art. 11.
   1.  Il  comitato  tecnico  e'  composto  dal  presidente, dal vice
presidente, dal direttore o, se nominato, dal segretario generale, da
tre membri scelti fra i consiglieri nonche', all'occorrenza, da altri
membri del consiglio e/o  membri  esterni  in  qualita'  di  esperti,
questi ultimi senza voto deliberativo.
   2.  Il comitato tecnico delibera in ordine agli adempimenti per la
realizzazione dei programmi di attivita'  secondo  le  determinazioni
del  consiglio  di  amministrazione e provvede all'individuazione dei
destinatari delle erogazioni nei limiti ed in conformita' ai  criteri
fissati dal consiglio stesso.
   3.  Il  comitato  tecnico  si  riunisce  tutte  le  volte  che  il
presidente o tre dei suoi membri lo ritengano necessario.
   Le modalita' di convocazione sono stabilite dal comitato stesso.
   4. Presiede le riunioni il presidente del consiglio o, in caso  di
sua assenza od impedimento, il vice presidente; in caso di assenza od
impedimento di entrambi, il membro del comitato definito piu' anziano
secondo i criteri di cui all'art. 10.
   5. Per la validita' della riunione e' necessaria la presenza della
maggioranza   dei   membri   in   carica.   Per  la  validita'  delle
deliberazioni e' richiesta la maggioranza dei voti presenti. In  caso
di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.
   6.  Il  direttore  o  il segretario generale cura la redazione del
verbale di ciascuna seduta,  che  deve  essere  sottoscritto  da  chi
presiede e dal direttore o segretario generale.
   In  caso  di assenza od impedimento del direttore o del segretario
generale, o dei  loro  sostituti,  le  funzioni  di  segretario  sono
esercitate da un membro del comitato stesso.
   7.  I  verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito
libro tenuto a norma di legge.
   8. Dell'attivita'  svolta  dal  comitato  viene  informato  almeno
trimestralmente il consiglio di amministrazione.
                              Art. 15.
    I  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  e  il collegio
sindacale sono soggetti alle incompatibilita' stabilite dalla legge e
da eventuali decreti del Ministro  del  tesoro  con  le  deroghe  ivi
previste.
                              Art. 16.
   1.  Il  direttore  e'  nominato dal consiglio di amministrazione e
partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio.
   In alternativa alla nomina del direttore, le sue funzioni  possono
essere  delegate ad un consigliere della Fondazione che, in tal caso,
assumera' la qualifica di segretario generale e durera' in carica per
la durata del mandato di consigliere.
   Il compenso  per  tali  mansioni,  tranne  l'ipotesi  nella  quale
direttore  della  Fondazione sia stato nominato il direttore generale
della societa'  conferitaria,  sara'  determinato  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il collegio sindacale.
   2. In particolare il direttore o il segretario generale:
     a)  provvede  ad  istruire  gli  atti  per  le deliberazioni del
consiglio e del comitato tecnico, disponendo per  l'esecuzione  delle
deliberazioni stesse;
     b)  sovraintende a tutta l'attivita' della Fondazione ed e' capo
del personale;
     c) esegue tutti gli atti per i  quali  abbia  avuto  delega  dal
consiglio;
     d)  firma  la corrispondenza e gli atti ordinari con facolta' di
delega al personale.
   3. In caso di assenza od impedimento, il direttore  e'  sostituito
da  altro  nominativo  designato  dal consiglio con i poteri che allo
stesso sara' ritenuto demandargli.
   4. Di fronte ai terzi la firma di  chi  sostituisce  il  direttore
ovvero  il  segretario  generale  fa piena prova della sua assenza od
impedimento.
                              Art. 19.
   1. L'esercizio ha inizio il  1  agosto  e  termina  il  31  luglio
dell'anno successivo.
   2.  I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono sottoposti
dal  direttore  o   dal   segretario   generale   al   consiglio   di
amministrazione ed al collegio sindacale almeno quindici giorni prima
della data fissata per la loro approvazione.
   3. Il consiglio di amministrazione entro il mese di maggio di ogni
anno   predispone   ed   approva   il  bilancio  preventivo  relativo
all'esercizio successivo.
   4. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal termine  di
chiusura   dell'esercizio,   sulla  base  del  progetto  di  bilancio
predisposto  dal  direttore  o  dal  segretario  generale,  vista  la
relazione  del collegio sindacale, approva il bilancio dell'esercizio
chiuso il 31 luglio e la relazione che  illustra  la  politica  degli
accantonamenti   e   degli  investimenti  orientata  al  mantenimento
dell'integrita' del patrimonio della Fondazione ed al rispetto  della
disposizione  sulla  riserva  finalizzata  di  cui  all'art. 3, terzo
comma.
   5.  La  relazione  al  bilancio  consuntivo  e'  corredata  da  un
resoconto  circa  le  finalita', le modalita' attuative e i risultati
conseguiti  dagli  interventi  di  maggiore  rilevanza,  in  corso  o
conclusi nell'esercizio.
   6.  I bilanci di cui ai precedenti commi 3) e 4), deliberati dagli
organi copetenti, sono inviati entro dieci giorni dalla  delibera  di
approvazione  al  Ministero  del  tesoro  e  si  intendono  approvati
trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.
   7. Dopo l'approvazione ministeriale  del  bilancio  consuntivo  il
resoconto ad esso allegato viene pubblicizzato.
   8.  Il  consiglio  di  amministrazione  delibera  le variazioni di
preventivo che intervengono in corso di  esercizio,  trasmettendo  al
Ministro  del tesoro per l'approvazione quelle che determinano storni
di importo superiore al 10%  delle  entrate  ovvero  diminuzioni  del
patrimonio  superiori  all'1% dello stesso. L'approvazione si intende
concessa a termini dal comma sesto.
                              Art. 22.
                      Disposizioni transitorie
   I componenti del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio
sindacale  della Fondazione in carica alla data di approvazione delle
modifiche statutarie di cui al decreto ministeriale . . . . . . . . .
del . . . . . restano ciascuno nel proprio ufficio fino alla scadenza
dei rispettivi  mandati  in  corso  alla  data  medesima,  nonostante
qualsiasi contraria disposizione contenuta nel presente statuto.
   All'atto   dell'entrata  in  vigore  delle  modificazioni  di  cui
all'art. 6 del presente statuto  il  consigliere  in  piu'  derivante
dall'aumento  del  numero  da 13 a 14, viene assegnato alla camera di
commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura  di  Asti,  mentre
quelli  la  cui  nomina, a norma del precedente testo statutario, era
demandata all'ACRI, soggetto abolito dalle modificazioni  di  cui  al
citato  art.  6,  saranno nominati, nell'ordine, dall'amministrazione
comunale  di  Asti  e  dall'amministrazione  provinciale   di   Asti,
allorquando  cesseranno  dall'incarico  per  decorrenza  dei termini,
ovvero per morte, dimissioni od altre cause.
   Le norme relative alla determinazione dei  settori  di  prevalente
attivita'   della   Fondazione,  alla  programmazione  dell'attivita'
istituzionale  nonche'  quelle  del   regolamento   sulle   modalita'
d'intervento   esplicano  il  loro  effetto  a  decorrere  dal  primo
esercizio successivo a quello in  corso  alla  data  di  approvazione
delle  modifiche  statutarie  di  cui  al  comma precedente. Le norme
stesse non si applicano  con  riferimento  ai  programmi  e  progetti
d'intervento,  anche  pluriennali,  in  corso  di realizzazione, gia'
deliberati ovvero in fase istruttoria alla suddetta data.