ALLEGATO Art. 1. 1. La "Fondazione Cassa di risparmio di Asti" - di seguito chiamata anche "Fondazione" - e' un ente con piena capacita' giuridica e autonomia patrimoniale, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato da leggi specifiche, in particolare dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto. 2. Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio di Asti, fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini, con il concorso del municipio di Asti, di opere pie e di comuni della provincia e riconosciuta con regio decreto 7 marzo 1843, dalla quale e' stata scorporata l'attivita' creditizia con atto repertorio n. 35599/15900 del notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa ed approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1992, n. 435834. 3. La Fondazione ha la sua sede in Asti attualmente in piazza Liberta' n. 23 ed ha durata illimitata. Art. 2. 1. Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Asti, la Fondazione persegue esclusivamente fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della cultura, istruzione ed educazione in genere, dell'arte e della sanita', individuando tempo per tempo, mediante delibere programmatiche, gli specifici settori verso i quali orientare la propria attivita' prevalente. Essa, inoltre, mantiene le finalita' originarie di assistenza, di beneficenza e di pubblica utilita'. 2. I fini istituzionali di cui al precedente comma sono perseguiti dalla Fondazione attraverso la definizione di propri programmi da realizzarsi sia con la gestione diretta o indiretta di attivita', sia mediante la collaborazione finanziaria ad iniziative intraprese da enti, societa' e, in genere, organizzazioni pubbliche o private, sia con erogazioni di denaro o di beni direttamente ai beneficiari, nonche' raccordando la propria attivita' con quella di altri enti aventi analoghe finalita' anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali. Fra le attivita' rientrano anche la realizzazione e la gestione di strutture universitarie ed ospedaliere. 3. Le modalita' degli interventi della Fondazione sono stabilite da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. 4. La Fondazione, conformenente alle norme vigenti, amministra la partecipazione nella societa' conferitaria, ovvero nella societa' capogruppo che dovesse controllarla, fintanto che ne e' titolare, ma non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria. 5. La Fondazione puo' compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalla legge, e puo' possedere partecipazioni in societa' ed enti ai sensi delle norme vigenti purche' cio' sia strumentale o connesso con gli scopi o le attivita' del presente articolo, o finalizzato a diversificare l'investimento del proprio patrimonio, e non comporti l'assunzione di responsabilita' illimitata. 6. La Fondazione non puo' contrarre debiti con le societa' di cui detiene partecipazioni, concedere garanzie alle stesse o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare superiore al quindici per cento del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non puo' superare il venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. Art. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza: i redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati a riserva per il mantenimento dell'integrita' economica del patrimonio; le eventuali liberalita' non destinate ad incremento del patrimonio. Art. 6. 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da 14 consiglieri. 2. Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto. 3. I consiglieri vengono nominati: n. 4 dall'amministrazione comunale di Asti; n. 4 dall'amministrazione provinciale di Asti; n. 4 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti; n. 1 dall'amministrazione comunale di Alba; n. 1 dall'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 4. I membri del consiglio devono essere scelti fra le persone piu' rappresentative nelle attivita' professionali, scientifiche e artistiche, nonche' della societa' civile. Di esse almeno quattro devono possedere significativi requisiti di professionalita', competenza o rappresentativita' relativi a settori connessi con gli scopi statutari. Il consiglio di amministrazione tenendo conto dei settori di intervento prescelti e delle competenze in esso gia' presenti, indichera' di volta in volta agli enti di cui al precedente terzo comma i requisiti di competenza o di rappresentativita' richiesti per le persone da nominare. La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo, degli enti dai quali proviene la nomina stessa, ne' determina sui nominati alcun potere d'indirizzo, vigilanza, controllo, revoca od obbligo di riferire. 5. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e quelli di professionalita' o rappresentativita' richiesti ai sensi del presente statuto. 6. I componenti del consiglio di amministrazione possono ricoprire cariche amministrative e di controllo in societa' od enti partecipati direttamente od indirettamente, con il limite massimo di tre cariche. 7. Quando gli enti, cui spetta la nomina dei consiglieri, non vi provvedano entro due mesi dalla richiesta della nomina stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio a mezzo lettera raccomandata, la nomina e' demandata in via esclusiva al presidente del Co.Re.Co. competente e dovra' essere effettuata entro due mesi dalla richiesta. Art. 9. 1. Il consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2. Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: a) la nomina del presidente e del vice presidente; b) l'accertamento dei requisiti di onorabilita', professionalita' e rappresentativita' richiesti dallo statuto per i consiglieri e i sindaci, nonche' ove prevista, la dichiarazione della loro decadenza; c) la nomina e la revoca dei membri del comitato tecnico, nonche' la nomina e la revoca del direttore o segretario generale; d) la determinazione dei settori di prevalente attivita' della Fondazione, l'approvazione del regolamento che ne disciplina le modalita' generali d'intervento, i criteri di valutazione delle iniziative proposte da terzi e quelli per le erogazioni a fini di assistenza, beneficenza e pubblica utilita'; e) l'amministrazione del patrimonio e dei redditi, nonche' l'affidamento eventuale a intermediari autorizzati della gestione del portafoglio, con esclusione in ogni caso della partecipazione nella societa' conferitaria o nella societa' capogruppo che dovesse controllarla; f) la programmazione dell'attivita' nei settori d'intervento, l'indirizzo gestionale e il riepilogo dei risultati ottenuti, da realizzarsi ogni anno mediante la predisposizione e l'approvazione, rispettivamente, dei bilanci preventivi e consuntivi; g) la destinazione a patrimonio stabile; h) la deliberazione delle modifiche statutarie; i) la determinazione della misura delle indennita' di carica per il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione, i componenti il comitato tecnico ed i componenti il collegio sindacale, nonche' le modalita' di erogazione delle stesse; l) la costituzione di associazioni, di fondazioni, di comitati e di societa' con la relativa dotazione patrimoniale, nonche' di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e, per i componenti esterni, i compensi; m) l'acquisto e l'accettazione di lasciti testamentari, donazioni e liberalita' in genere di beni immobili, mobili, mobili regitrati; n) la vendita e la donazione di immobili, mobili, mobili registrati; o) l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria e della societa' capogruppo che ne avesse il controllo e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge; p) l'acquisto, la cessione e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente ad altre partecipazioni o carature di societa' qualsivogliano; q) la designazione e la nomina di persone a cariche presso societa' od enti; r) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di societa' partecipate; s) la promozione di azioni davanti a qualsiasi autorita' giurisdizionale, commissione tributaria e la resistenza alle stesse. Art. 10. 1. Il consiglio di amministrazione viene convocato presso la sede della Fondazione od altrove, in Italia, dal presidente o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno. 2. Gli amministratori, in numero non inferiore ad un terzo, o il collegio sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare. 3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata spedita ai membri del consiglio, ai sindaci ed al direttore almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica almeno ventiquattr'ore prima della riunione. 4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. 5. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere piu' anziano, inteso come colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano d'eta'. 6. Salvo diverse determinazioni del consiglio circa il voto su persone da esprimere in modo segreto, il voto e' espresso in modo palese. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ogni caso di parita' del numero dei voti prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e del regolamento di cui al terzo comma dell'art. 2, nonche' quelle relative alle materie indicate alla lettera o) dell'art. 9, sono assunte con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unita' superiore, dei componenti del consiglio in carica. 7. Alle riunioni partecipa il direttore o il segretario generale se nominato o, in loro assenza od impedimento chi li sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente a chi presiede l'adunanza. 8. In caso di assenza od impedimento del direttore o segretario generale, o dei loro sostituti, le funzioni di segretario sono esercitate da un membro del consiglio designato dal consiglio stesso. Art. 11. 1. Il comitato tecnico e' composto dal presidente, dal vice presidente, dal direttore o, se nominato, dal segretario generale, da tre membri scelti fra i consiglieri nonche', all'occorrenza, da altri membri del consiglio e/o membri esterni in qualita' di esperti, questi ultimi senza voto deliberativo. 2. Il comitato tecnico delibera in ordine agli adempimenti per la realizzazione dei programmi di attivita' secondo le determinazioni del consiglio di amministrazione e provvede all'individuazione dei destinatari delle erogazioni nei limiti ed in conformita' ai criteri fissati dal consiglio stesso. 3. Il comitato tecnico si riunisce tutte le volte che il presidente o tre dei suoi membri lo ritengano necessario. Le modalita' di convocazione sono stabilite dal comitato stesso. 4. Presiede le riunioni il presidente del consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, il vice presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il membro del comitato definito piu' anziano secondo i criteri di cui all'art. 10. 5. Per la validita' della riunione e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza dei voti presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede. 6. Il direttore o il segretario generale cura la redazione del verbale di ciascuna seduta, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal direttore o segretario generale. In caso di assenza od impedimento del direttore o del segretario generale, o dei loro sostituti, le funzioni di segretario sono esercitate da un membro del comitato stesso. 7. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. 8. Dell'attivita' svolta dal comitato viene informato almeno trimestralmente il consiglio di amministrazione. Art. 15. I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono soggetti alle incompatibilita' stabilite dalla legge e da eventuali decreti del Ministro del tesoro con le deroghe ivi previste. Art. 16. 1. Il direttore e' nominato dal consiglio di amministrazione e partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio. In alternativa alla nomina del direttore, le sue funzioni possono essere delegate ad un consigliere della Fondazione che, in tal caso, assumera' la qualifica di segretario generale e durera' in carica per la durata del mandato di consigliere. Il compenso per tali mansioni, tranne l'ipotesi nella quale direttore della Fondazione sia stato nominato il direttore generale della societa' conferitaria, sara' determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. 2. In particolare il direttore o il segretario generale: a) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio e del comitato tecnico, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse; b) sovraintende a tutta l'attivita' della Fondazione ed e' capo del personale; c) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio; d) firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facolta' di delega al personale. 3. In caso di assenza od impedimento, il direttore e' sostituito da altro nominativo designato dal consiglio con i poteri che allo stesso sara' ritenuto demandargli. 4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore ovvero il segretario generale fa piena prova della sua assenza od impedimento. Art. 19. 1. L'esercizio ha inizio il 1 agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo. 2. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono sottoposti dal direttore o dal segretario generale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione. 3. Il consiglio di amministrazione entro il mese di maggio di ogni anno predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. 4. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal termine di chiusura dell'esercizio, sulla base del progetto di bilancio predisposto dal direttore o dal segretario generale, vista la relazione del collegio sindacale, approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 luglio e la relazione che illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti orientata al mantenimento dell'integrita' del patrimonio della Fondazione ed al rispetto della disposizione sulla riserva finalizzata di cui all'art. 3, terzo comma. 5. La relazione al bilancio consuntivo e' corredata da un resoconto circa le finalita', le modalita' attuative e i risultati conseguiti dagli interventi di maggiore rilevanza, in corso o conclusi nell'esercizio. 6. I bilanci di cui ai precedenti commi 3) e 4), deliberati dagli organi copetenti, sono inviati entro dieci giorni dalla delibera di approvazione al Ministero del tesoro e si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. 7. Dopo l'approvazione ministeriale del bilancio consuntivo il resoconto ad esso allegato viene pubblicizzato. 8. Il consiglio di amministrazione delibera le variazioni di preventivo che intervengono in corso di esercizio, trasmettendo al Ministro del tesoro per l'approvazione quelle che determinano storni di importo superiore al 10% delle entrate ovvero diminuzioni del patrimonio superiori all'1% dello stesso. L'approvazione si intende concessa a termini dal comma sesto. Art. 22. Disposizioni transitorie I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Fondazione in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie di cui al decreto ministeriale . . . . . . . . . del . . . . . restano ciascuno nel proprio ufficio fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data medesima, nonostante qualsiasi contraria disposizione contenuta nel presente statuto. All'atto dell'entrata in vigore delle modificazioni di cui all'art. 6 del presente statuto il consigliere in piu' derivante dall'aumento del numero da 13 a 14, viene assegnato alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti, mentre quelli la cui nomina, a norma del precedente testo statutario, era demandata all'ACRI, soggetto abolito dalle modificazioni di cui al citato art. 6, saranno nominati, nell'ordine, dall'amministrazione comunale di Asti e dall'amministrazione provinciale di Asti, allorquando cesseranno dall'incarico per decorrenza dei termini, ovvero per morte, dimissioni od altre cause. Le norme relative alla determinazione dei settori di prevalente attivita' della Fondazione, alla programmazione dell'attivita' istituzionale nonche' quelle del regolamento sulle modalita' d'intervento esplicano il loro effetto a decorrere dal primo esercizio successivo a quello in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie di cui al comma precedente. Le norme stesse non si applicano con riferimento ai programmi e progetti d'intervento, anche pluriennali, in corso di realizzazione, gia' deliberati ovvero in fase istruttoria alla suddetta data.