(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                        ELENCHI DELLE ENTRATE
                     EX ARTT. 41 E 116, COMMA 2,
                  DEL D.R.P. 28 GENNAIO 1988, N. 43
PREMESSA:
   Si  precisa  che  la medesima quota non dovra' apparire su elenchi
diversi.
   Per gli elenchi analitici (da 1 a 18), deve  essere  indicata  una
riga per ciascun articolo (o documento nel caso delle deleghe e degli
atti  in  corso);  sono  obbligatorie  le totalizzazioni per comune e
concessione.
   Sull'ultima pagina di tutti gli elenchi, oltre alla  dichiarazione
di   conformita'  alle  risultanze  contabili,  deve  essere  apposta
l'indicazione del numero di pagine che  costituiscono  l'elenco  ("Il
presente elenco e' composto di nnnn pagine").

     ---->  Vedere elenchi da Pag. 6 a Pag. 25 della G.U.  <----