(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
Comma 1.
   La "Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania"  -  in
appresso  denominata  Fondazione  - e' un ente con piena capacita' di
diritto pubblico e di diritto  privato,  ha  autonomia  statutaria  e
finanziaria, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro ed
e'  disciplinato  dalla  legge  30  luglio  1990, n. 218, dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dal presente statuto.
   (Omissis).
                               Art. 2.
  (Omissis).
  La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e
progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare direttamente
o tramite la collaborazione di altri soggetti interessati. Al fine di
rendere piu' efficace la propria azione e per  sovvenire  in  maniera
organica e programmata le esigenze del territorio di operativita', la
Fondazione  puo'  limitare la propria attivita' transitoriamente, per
periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori o sottosettori,  tra
quelli  previsti  nello  statuto,  individuati  nel  regolamento  che
disciplina l'attivita' erogativa e la ripartizione dei fondi.
Comma 3.
   Conformemente agli scopi originari della  Cassa  di  risparmio  di
Calabria  e  di Lucania, la Fondazione mantiene altresi' le finalita'
di assistenza e tutela  alle  categorie  sociali  piu'  deboli  a  ..
(omissis).
  (Omissis).
Comma 10.
  La  Fondazione  puo'  realizzare gli scopi statutari anche mediante
l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione nonche'  la
realizzazione di strutture stabili.
                               Art. 3.
   (Omissis).
Comma 3.
  Gli investimenti del patrimonio devono essere effettuati secondo il
criterio della diversificazione del rischio.
Comma 4.
   Le  variazioni del patrimonio iniziale non comportano modifica del
presente statuto.
                               Art. 4.
Comma 1.
   La   Fondazione   provvede   alla   realizzazione   degli    scopi
istituzionali con:
     a)  i  proventi  e  le rendite del proprio patrimonio, dopo aver
detratto le spese di funzionamento;
    b) .. (omissis);
    c) .. (omissis).
Comma 2.
   La Fondazione destina un quindicesimo dei proventi  netti  di  cui
alla  lettera  a) del primo comma alla costituzione di fondi speciali
.. (omissis).
   Comma 3.
   L'acquisto  o  la  cessione,  da parte della Fondazione, di azioni
della  societa'  conferitaria,   devono   avvenire,   salvo   diversa
autorizzazione  del  Ministro  del  tesoro, in conformita' con quanto
previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356.
                               Art. 6.
   (Omissis).
Comma 2.
   I   consiglieri   devono   essere   scelti   secondo   criteri  di
professionalita' e competenza preferibilmente fra persone che abbiano
maturato una adeguata esperienza  nei  settori  di  intervento  della
Fondazione  e che siano, di norma, nate o residenti o domiciliate nel
territorio della Calabria e della Basilicata; essi durano  in  carica
quattro  anni  dalla  data  della  nomina e possono essere nuovamente
nominati.
   (Omissis).
Comma 5.
   Non possono ricoprire la  carica  di  consigliere  e  se  nominati
decadono coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti
dal  presente  statuto,  i  dipendenti  in servizio della Fondazione,
della societa' conferitaria e delle societa' o enti controllati dalla
stessa societa' conferitaria o dalla Fondazione, nonche'  il  coniuge
di  detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso.
La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio  di
amministrazione.
   (Omissis).
Comma 7.
   Qualora  l'ente  cui  spetta  la  nomina non vi provveda, entro il
termine previsto dalla vigente disciplina della proroga degli  organi
amministrativi,  il  consigliere  viene  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione per la durata di cui al secondo  comma  del  presente
articolo.
Comma 8.
   La  nomina  non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo
della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina  stessa  ne'
determina  sui  nominati  alcun  potere  di  indirizzo,  vigilanza  o
controllo, revoca od obbligo di riferire.
  (Omissis).
Comma 10.
   Il consiglio di amministrazione nomina il presidente  e  due  vice
presidenti  nell'ambito  dei propri componenti. I due vice presidenti
sono di norma nati o residenti o  domiciliati  l'uno  in  Calabria  e
l'altro  in Basilicata. Il presidente ed i due vice presidenti durano
in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.
                               Art. 9.
  (Omissis).
Comma 3.
   Sono di esclusiva competenza del consiglio e  non  possono  essere
delegate,  oltre  le  materie  stabilite  dalla  legge,  le decisioni
concernenti:
    la nomina del Presidente e dei vice  presidenti,  la  nomina  dei
consiglieri  e  sindaci  in caso di inerzia degli enti competenti, la
nomina dei componenti del comitato tecnico e scientifico, nonche'  la
nomina  del  segretario  generale  e  del vice segretario generale da
effettuarsi  con  il  voto  favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio;
    (omissis).
   la determinazione della misura e delle modalita' di erogazione dei
compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti  ai  componenti
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche' ai
componenti del comitato tecnico e scientifico;
    l'adozione  e  la  modifica  del  regolamento, da effettuarsi nel
rispetto della normativa vigente, con la  maggioranza  di  due  terzi
arrotondata alla unita' superiore dei componenti in carica;
    gli  interventi  di  qualsiasi  genere,  durata  ed  importo,  da
realizzarsi nei settori individuati nel  regolamento  con  i  redditi
derivanti dalle attivita' nelle quali e' investito il patrimonio;
    l'assunzione  di  pubblici  servizi in regime di concessione e la
realizzazione di strutture stabili, da deliberarsi con la maggioranza
di due terzi arrotondata alla  unita'  superiore  dei  componenti  in
carica.
                              Art. 10.
   (Omissis).
Comma 7.
  Il  presidente,  almeno  sessanta giorni prima della scadenza della
carica  dei  singoli  consiglieri,  provvede  a  darne  comunicazione
all'ente  cui  spetta  procedere  alla  nomina, indicando il settore,
previamente individuato dal consiglio di amministrazione,  nel  quale
il  nominando  deve  aver  maturato i requisiti di professionalita' e
competenza.
                              Art. 11.
   (Omissis).
Comma 3.
   Qualora l'ente cui spetta la nomina  non  vi  provveda,  entro  il
termine  previsto dalla vigente disciplina della proroga degli organi
amministrativi,   il   sindaco   e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione.
Comma 4.
   I  sindaci  devono  essere  iscritti  nel  registro  dei  revisori
contabili istituito presso il Ministero di  grazia  e  giustizia.  Ad
essi si richiedono i requisiti di onorabilita' previsti dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per gli esponenti
di enti creditizi.
   (Omissis).
Comma 6.
   In  ogni  caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che
entrino in carica i loro  successori,  fatte  salve  le  prescrizioni
dettate   dalla   vigente   disciplina  della  proroga  degli  organi
amministrativi.
   (Omissis).
                              Art. 12.
Comma 1.
  Il consiglio  di  amministrazione  nomina  un  comitato  tecnico  e
scientifico.
Comma 2.
  Il comitato tecnico e scientifico effettua la valutazione tecnica e
scientifica  dei progetti relativi ad interventi di qualsiasi genere,
durata ed importo, da realizzarsi nei  settori  di  attivita'  con  i
redditi  degli  investimenti  del  patrimonio,  e  rilascia  motivato
parere. Il comitato tecnico e scientifico, inoltre, svolge  un  ruolo
di consulenza sulle altre questioni ad esso soottoposte dal consiglio
di amministrazione.
Comma 3.
  Il  comitato  tecnico e scientifico e' composto da un minimo di tre
ad un massimo di sette componenti e dura in  carica  fino  alla  data
fissata dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.
Comma 4.
  I   componenti   devono   possedere   riscontrabili   requisiti  di
onorabilita'  e  di   indiscussa   competenza   maturata   attraverso
un'esperienza  di  almeno  un quinquennio nell'esercizio di attivita'
professionali o di insegnamento, attinenti ai settori.
Comma 5.
  I membri del consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale
non possono far parte del comitato tecnico e scientifico.
Comma 6.
  Il  comitato  tecnico  e  scientifico  nomina  nel  proprio seno il
presidente ed indica chi lo sostituisce  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento.
Comma 7.
  Le  funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale o da
chi lo sostituisce a norma dell'art. 14.
Comma 8.
  Le  sedute  sono  convocate  dal  presidente   del   consiglio   di
amministrazione  anche  su  richiesta  del  presidente  del  comitato
tecnico e scientifico.  I  verbali  delle  sedute  sono  firmati  dal
presidente del comitato tecnico e scientifico e dal segretario.
Comma 9.
  Per la validita' delle sedute e delle deliberazioni e' richiesta la
maggioranza dei componenti.
Comma 10.
  Ai  componenti  del  comitato  tecnico  e  scientifico  compete una
medaglia di presenza oltre il  rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute  per  ragioni del loro ufficio. La misura della medaglia di
presenza e' determinata dal consiglio di amministrazione, sentito  il
collegio sindacale.
                            Art. 12-bis.
   Per  i  componenti  il consiglio di amministrazione ed il collegio
sindacale si applicano le disposizioni in materia di cumulo con altre
cariche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre  1990,
n.  356,  se  ed  in  quanto  stabilite  con decreto del Ministro del
tesoro.
                               Art. 5.
  (Omissis).
Comma 3.
  Il bilancio preventivo:
    costituisce  lo  strumento  di  programmazione  e  di   indirizzo
dell'attivita' della Fondazione;
    fissa  i  limiti  di spesa con distinto riferimento alle spese di
funzionamento ed a quelle  direttamente  destinate  al  perseguimento
delle finalita' istituzionali.
   (Omissis).
Comma 6.
   La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento della
gestione  e la politica degli accantonamenti e degli investimenti con
particolare riguardo al  mantenimento  della  sostanziale  integrita'
economica del patrimonio della Fondazione.
   (Omissis).
                          NORME TRANSITORIE
                               Art. 1.
  Il vice presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro
n.  242287  del  12  marzo 1993, in carica alla data di deliberazione
delle modifiche al  presente  statuto,  resta  in  carica  presso  la
Fondazione   fino   alla   scadenza   del  proprio  mandato  nonche',
eventualmente, delle proroghe previste dalle norme vigenti. In deroga
all'art.  6,   primo   comma   dello   statuto,   il   consiglio   di
amministrazione  e'  composto da sedici membri fino alla scadenza del
mandato del vice presidente come sopra identificato.
                               Art. 2.
  Le disposizioni dell'art. 6, secondo comma  dello  statuto  avranno
esecuzione  a  partire  dalle  nomine successive alla loro entrata in
vigore.