Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bivongi" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Bivongi" e' riservata ai vini rosso, riserva, novello rosato e bianco, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Art. 2. I vini "Bivongi" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione indicata per ciascuno di essi: "Bivongi" rosso e rosato: Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco) e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%; Nocera, Calabrese (localmente detto anche Nero d'Avola o Mantonico nero) per i territori ove e' raccomandato o autorizzato e Castiglione per i territori ove e' raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%. Possono concorrere alla composizione ampelografica, dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 10%. Possono altresi' concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 15%. "Bivongi" bianco: Greco bianco, Guardavalle (localmente detto anche Uva greca) per i territori ove e' raccomandato o autorizzato e Montonico (localmente detto anche Mantonico bianco) per i territori ove e' raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%; Malvasia bianca e Ansonica per i territori ove e' raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%. Possono concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 30%. Il vino a denominazione di origine controllata "Bivongi" rosso puo' essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bivongi" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bivongi" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni di buona esposizione e giacitura collinare e pedocollinare, con esclusione dei fondovalle e di quelli al disopra degli 800 metri sul livello del mare. E' vietata ogni pratica di forzatura. I sesti di impianto, le forme di allevamento, con esclusione di quelli di tipo espanso, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti ed i reimpianti di vigneto in coltura specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro non dovra' essere inferiore alle 4 mila unita' e la produzione media per ceppo non dovra' superare rispettivamente i 3 ed i 3,250 chilogrammi per le uve a bacca nera e quelle a bacca bianca. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bivongi" non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i tipi rosso e rosato ed a tonnellate 13 per il tipo bianco. Nella coltura promiscua le rese non dovranno superare rispettivamente i 4 ed i 5 chilogrammi per ceppo. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati. Tale esubero della resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata "Bivongi". La regione Calabria, puo' modificare dette rese ai sensi dell'art. 10 della legge n. 164/92, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nonche' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e Catanzaro. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% ed al tipo bianco del 10,5%. Le uve destinate alla produzione del tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva devono assicurare al vino stesso un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali, costanti e tradizionali della zona o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata "Bivongi" rosso puo' essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli. Art. 6. I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Bivongi" rosso: colore: rosso piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, caratteristico, delicato; sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Bivongi" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico; sapore: secco, gradevole, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Bivongi" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: secco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. Il tipo rosso riserva, ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%. Art. 7. I vini "Bivongi" rosso, rosato e bianco non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia ad esclusione del tipo novello. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Bivongi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto delle norme vigenti. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Bivongi" deve figurare l'annata di produzione delle uve. Art. 8. Per il tipo rosso riserva immesso al consumo in contenitori di vetro di capacita' non superiore ad 1,5 litri e' obbligatoria la tappatura di sughero. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a litri 0,375 e' ammessa anche la tappatura metallica a vite.