(all. 1 - art. 1)
                 Disciplinare di produzione dei vini
          a denominazione di origine controllata "Bivongi"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Bivongi" e' riservata  ai
vini  rosso,  riserva,  novello  rosato e bianco, che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
                               Art. 2.
   I vini "Bivongi" devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  da
vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella
proporzione indicata per ciascuno di essi:
  "Bivongi" rosso e rosato:
    Gaglioppo   (localmente  detto  anche  Magliocco)  e  Greco  nero
(localmente detto anche Maglioccone), da soli o  congiuntamente,  dal
30 al 50%;
    Nocera,   Calabrese   (localmente  detto  anche  Nero  d'Avola  o
Mantonico nero) per i territori ove e' raccomandato o  autorizzato  e
Castiglione  per  i  territori  ove e' raccomandato o autorizzato, da
soli o congiuntamente, dal 30 al 50%.
   Possono concorrere alla composizione ampelografica,  dei  vigneti,
nell'ambito  aziendale, destinati alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati  rispettivamente  per
le  province  di  Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del
10%.
   Possono altresi' concorrere alla  composizione  ampelografica  dei
vigneti,  nell'ambito  aziendale,  destinati alla produzione di detti
vini  i  vitigni  a   bacca   bianca   raccomandati   o   autorizzati
rispettivamente  per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino
ad un massimo del 15%.
    "Bivongi" bianco:
    Greco bianco, Guardavalle (localmente detto anche Uva greca)  per
i territori ove e' raccomandato o autorizzato e Montonico (localmente
detto  anche  Mantonico bianco) per i territori ove e' raccomandato o
autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%;
    Malvasia bianca e Ansonica per i territori ove e' raccomandato  o
autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%.
   Possono  concorrere  alla  composizione ampelografica dei vigneti,
nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detto vino  altri
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per
le  province  di  Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del
30%.
   Il vino a denominazione di  origine  controllata  "Bivongi"  rosso
puo' essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate alla produzione dei vini della denominazione di
origine controllata "Bivongi" devono essere prodotte  nella  zona  di
produzione  che  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei
comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica,
Riace, Stignano e Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle
in provincia di Catanzaro.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata
"Bivongi" devono essere quelle tradizionali  della  zona  o  comunque
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni  di  buona
esposizione e giacitura collinare e pedocollinare, con esclusione dei
fondovalle  e  di  quelli  al disopra degli 800 metri sul livello del
mare.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   I sesti di impianto, le forme di allevamento,  con  esclusione  di
quelli  di  tipo  espanso,  ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e
misti, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   Per  i  nuovi  impianti  ed  i  reimpianti  di  vigneto in coltura
specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro non dovra' essere
inferiore alle 4 mila unita' e la  produzione  media  per  ceppo  non
dovra' superare rispettivamente i 3 ed i 3,250 chilogrammi per le uve
a bacca nera e quelle a bacca bianca.
   La  resa  massima  di uva ammessa per la produzione dei vini della
denominazione  di  origine  controllata  "Bivongi"  non  deve  essere
superiore   a   tonnellate  12  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per i tipi rosso e rosato ed a  tonnellate  13  per  il
tipo bianco.
   Nella   coltura   promiscua   le   rese   non   dovranno  superare
rispettivamente i 4 ed i 5 chilogrammi per ceppo.
   A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi  del
20%  i  limiti  massimi  sopra  indicati. Tale esubero della resa non
potra' essere commercializzato come vino a denominazione  di  origine
controllata "Bivongi".
   La regione Calabria, puo' modificare dette rese ai sensi dell'art.
10   della  legge  n.  164/92,  dandone  immediata  comunicazione  al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali  -  Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nonche' alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di  Reggio
Calabria e Catanzaro.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare ai tipi
rosso e rosato  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale
dell'11,5% ed al tipo bianco del 10,5%.
   Le uve destinate alla produzione del tipo rosso designabile con la
menzione  aggiuntiva  riserva  devono  assicurare  al  vino stesso un
titolo alcolometrico minimo naturale del 12%.
                               Art. 5.
   Le operazioni  di  vinificazione,  ivi  compreso  l'invecchiamento
obbligatorio  dei  vini  di  cui  all'art. 2 devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali,  costanti e tradizionali della zona o comunque atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 70%.
   Qualora  superi  questo  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
   Il  tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve
essere sottoposto ad un periodo  di  invecchiamento  obbligatorio  di
almeno  2  anni  a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione
delle uve.
   La denominazione  di  origine  controllata  "Bivongi"  rosso  puo'
essere  utilizzata  per designare il vino novello ottenuto da uve che
rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare   di   produzione  seguendo  le  vigenti  norme  per  la
preparazione dei vini novelli.
                               Art. 6.
   I vini di cui all'art. 2,  all'atto  dell'immissione  al  consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Bivongi" rosso:
    colore:  rosso  piu'  o  meno  intenso,  tendente  al granato con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, caratteristico, delicato;
    sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Bivongi" rosato:
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: secco, gradevole, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Bivongi" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: secco, armonico, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  di modificare con proprio decreto i limiti minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco.
   Il tipo rosso riserva, ottenuto da uve aventi  le  caratteristiche
di  cui  all'art.  4 e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio cui
all'art. 5, all'atto dell'immissione al  consumo  deve  possedere  un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.
                               Art. 7.
   I vini "Bivongi" rosso, rosato e bianco non possono essere immessi
al  consumo  prima  del mese di gennaio dell'anno successivo a quello
della vendemmia ad esclusione del tipo novello.
   Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Bivongi"  e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,
ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto,  selezionato  e
similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente
provengono  le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto
nel rispetto delle norme vigenti.
   Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti  i  vini  "Bivongi"
deve figurare l'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
   Per  il  tipo  rosso  riserva immesso al consumo in contenitori di
vetro di capacita' non superiore ad  1,5  litri  e'  obbligatoria  la
tappatura di sughero. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a
litri 0,375 e' ammessa anche la tappatura metallica a vite.