ALLEGATO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO TITOLO I Norme generali Art. 1 Principi direttivi e finalita' L'Universita' degli Studi di Milano (d'ora in avanti Universita') e' un'istituzione pubblica di alta cultura, con propria personalita' giuridica, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana. Essa opera sulla base del medesimo dettato costituzionale che garantisce liberta' di ricerca e di insegnamento nelle arti e nelle scienze, ed e' dotata di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Sua finalita' primaria e' la promozione della cultura, della ricerca, delle professionalita' di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona con il contributo, nelle rispettive responsabilita', di tutte le sue componenti, professori, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, studenti. Essa cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Sede primaria della ricerca scientifica, ne promuove e ne favorisce lo svolgimento, ad essa collegando le diverse attivita' didattiche. L'Universita' concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. L'Universita' adegua a tali principi il proprio ordinamento e le proprie strutture, perseguendo in conformita' ad essi le proprie finalita' e ad essi attenendosi nei confronti sia degli organi e delle strutture interne, sia delle diverse componenti e dei singoli che ne fanno parte. L'Universita' si articola in strutture scientifiche, didattiche e di servizio, cosi' come sono definite nel presente Statuto. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalita' istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro compiti istituzionali l'Universita' assicura a tali organi e strutture l'autonomia, anche regolamentare, secondo le norme del presente Statuto. L'Universita' prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attivita' e di pubblicita' e di controllo di legittimita' dei propri atti. Art. 2 Liberta' di ricerca L'Universita' afferma il ruolo essenziale della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. A tal fine essa favorisce la ricerca autonomamente proposta dalle strutture dell'ateneo e dai singoli professori e ricercatori e ne promuove lo svolgimento. L'Universita' assicura ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche piena liberta' ed autonomia nell'organizzazione della ricerca. Essa garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne. L'Universita' destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio anche grazie ad apporti esterni, una quota dei finanziamenti allo svolgimento e al potenziamento della ricerca scientifica. La relativa ripartizione avviene con le modalita' definite nel presente Statuto, nel rispetto delle esigenze delle diverse aree scientifiche. Art. 3 Liberta' e finalita' dell'insegnamento L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e l'andamento dell'attivita' didattica. L'Universita' provvede a tutti livelli di formazione universitaria intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti. Essa garantisce il raggiungimento di questo obiettivo attraverso le sue strutture didattiche e merce' lo sviluppo di apposite attivita' di servizio, anche in collaborazione con altri enti, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione, secondo le norme regolamentari dei singoli organi e strutture. In particolare essa assicura la qualita' e l'efficacia della propria attivita' di formazione garantendo una stretta connessione tra ricerca e insegnamento e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti. L'Universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati e diplomati. L'Universita' puo' altresi' esercitare attivita' culturali e formative destinate a soggetti esterni, purche' coerenti con le sue finalita' e di conseguente livello. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica e al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attivita'. Art. 4 Accordi di collaborazione L'Universita', per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione scientifica e didattica, puo' concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Tali accordi si possono concretare nella istituzione di consorzi interuniversitari, nella partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni dell'Universita'. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l'Universita' puo' svolgere prestazioni per conto terzi. Queste iniziative, che sottolineano il contributo dell'Universita' al progresso sociale, culturale ed economico, come ogni altra iniziativa di ricerca, si conformano alle finalita' istituzionali, che pongono in primo piano il rispetto della persona umana e la sua formazione. Art. 5 Finanziamenti Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale. Art. 6 Principi organizzativi e di amministrazione L'Universita' si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilita', trasparenza e semplificazione delle procedure. L'universita' garantisce la pubblicita' degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e con le modalita' definite dalla apposita regolamentazione. L'Universita', per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, si avvale di strutture gestionali, tecniche ed amministrative articolate in distinte unita' organizzative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti con periodici controlli valutativi. L'Universita' riconosce alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Questa puo' essere piena o parziale secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme del Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. L'Universita' assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa, a cio' provvedendo con i mezzi piu' idonei. L'Universita' provvede altresi' affinche' sia data conoscenza all'esterno degli aspetti piu' rilevanti della propria attivita' e di ogni informazione utile. L'Universita' promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale tecnico ed amministrativo e ne valorizza le competenze. L'Universita' assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunita' di cui alla legge 10.4.1991, n.125, istituendo allo scopo gli organi previsti dalla normativa e dagli accordi contrattuali in vigore. Art. 7 Liberta' di riunione e uso degli spazi universitari L'Universita' garantisce la liberta' di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita universitaria, secondo le modalita' fissate nel Regolamento generale d'ateneo. L'Universita' favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali. L'uso degli spazi universitari per le attivita' di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni e' disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento generale d'ateneo, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione universitaria. Art. 8 Principi di comportamento I professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilita', al raggiungimento dei fini propri dell'Universita'. Il presente Statuto determina le modalita' della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo. I singoli componenti della comunita' universitaria sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti degli organi collegiali e ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'istituzione. Art. 9 Attivita' culturali, sportive e ricreative L'Universita', ai sensi della normativa in vigore, promuove e favorisce attivita' culturali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'ateneo. TITOLO II Autonomia statutaria e regolamentare Art. 10 Statuto Il presente Statuto, che regola l'autonomia dell'Universita' degli Studi di Milano, e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9.5.1989, n. 168. Lo Statuto e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sono allegati allo Statuto gli elenchi delle Facolta', dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Diploma, dei Corsi di Dottorato, delle Scuole di specializzazione, dei Dipartimenti e degli Istituti attivati presso l'ateneo. Le variazioni di tali elenchi, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalle norme in vigore e dal presente Statuto, non costituiscono modifiche dello Statuto stesso e sono disposte con decreto rettorale. Art. 11 Regolamento generale d'ateneo Il Regolamento generale d'ateneo contiene, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 12, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'ateneo. Il Regolamento e' predisposto, anche con l'ausilio di competenze interne all'amministrazione universitaria, dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. Il testo risultante e' trasmesso alle Facolta', ai Dipartimenti e alla Conferenza degli studenti che faranno pervenire entro 60 giorni le loro eventuali osservazioni. Il Senato accademico, sentito nuovamente il Consiglio di amministrazione in caso di modifiche, assume la delibera definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Espletate le procedure di legge, il Regolamento e' emanato con decreto rettorale. Art. 12 Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' La gestione finanziaria e contabile e' disciplinata dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Tale Regolamento viene emanato dal Rettore, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, delle Facolta' e dei Dipartimenti, espletate le procedure di legge. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure. Art. 13 Regolamento didattico d'ateneo Il Regolamento didattico d'ateneo disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali l'Universita' rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresi' gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attivita' formative di cui all'art. 6 della legge 19.11.1990, n. 341 e i servizi di sostegno alla didattica di cui all'art. 12 della legge 2.12.1991, n. 390. Il Regolamento didattico e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, secondo le proposte delle Facolta', sentite le singole strutture didattiche interessate e la Conferenza degli studenti. Esso viene inviato al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'approvazione. Nel caso il Ministero non si pronunci entro 180 giorni dal ricevimento, il Regolamento si intende approvato ed e' emanato con decreto del Rettore. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure. Art. 14 Regolamento per il tutorato Il Regolamento istitutivo del tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 341/1990 e' emanato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti, e costituisce appendice del Regolamento didattico. I servizi di tutorato per ciascuna Facolta' sono definiti nei rispettivi regolamenti. Art. 15 Regolamenti di Facolta' I Regolamenti di Facolta' determinano, in conformita' al Regolamento didattico d'ateneo, alle norme stabilite nel Regolamento generale d'ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, le modalita' di esercizio della rispettiva autonomia didattica, secondo quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. I Regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli di Facolta' e approvati dal Senato accademico, cui spetta accertare che non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni di legge o con lo Statuto o con i Regolamenti d'ateneo. Il Senato accademico puo' chiederne con atto motivato il riesame. Le eventuali modifiche sono approvate con le medesime procedure. Art. 16 Regolamenti delle strutture e dei servizi I Regolamenti delle strutture e dei centri di servizio, dotati ai sensi del presente Statuto di autonomia, contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, previo esame del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, che possono richiederne con atto motivato il riesame e cui spetta accertare che non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni di legge o con lo Statuto o con i Regolamenti d'ateneo. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure. TITOLO III Organi di governo Art. 17 Rettore 1. Il Rettore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. Spetta in particolare al Rettore: a) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilita'; c) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; d) esercitare l'autorita' disciplinare secondo le normative vigenti; e) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'ateneo; f) emanare i decreti e gli atti di sua competenza; g) assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile; h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 2. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione; dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta. E' nominato con decreto del Ministro. 3. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Le votazioni successive alla prima dovranno tenersi in giorni non consecutivi. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. 4. L'elettorato attivo e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori dell'ateneo, nonche' dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo eletti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione. 5. Il Rettore designa un Prorettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Negli organi accademici il Prorettore non ha diritto di voto se e' presente il Rettore. Il Rettore puo' designare uno o piu' delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza. 6. Il Rettore, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, puo' avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni all'Universita' con funzioni istruttorie e consultive. 7. Il Rettore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attivita' didattica, ivi compreso l'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche' senza oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Universita'. 8. Il Prorettore puo' avvalersi della limitazione dell'attivita' didattica, comprensiva dell'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche' senza oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Universita', qualora la giustifichino l'entita' degli incarichi attribuitigli. La limitazione e' autorizzata dal Rettore. Art. 18 Il Senato accademico 1. Nel quadro dell'autonomia universitaria e nel rispetto del potere di proposta, delle prerogative e dell'autonomia specifica proprie delle singole strutture didattiche e scientifiche, il Senato accademico definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'ateneo, programmandone le fasi, e sovrintende al coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche. In particolare, il Senato accademico: a) elabora e approva, sentiti per quanto di loro competenza il Consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e per la ricerca e la Conferenza degli studenti, i piani di sviluppo dell'Universita' e ne verifica le fasi di attuazione; b) definisce gli obiettivi e le priorita' da perseguire nella predisposizione del bilancio di previsione dell'ateneo e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio; c) provvede al coordinamento delle attivita' e dei servizi didattici dell'ateneo; d) favorisce lo sviluppo delle attivita' scientifiche dell'ateneo e ne promuove il coordinamento; propone l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e provvede alla relativa ripartizione, sentiti, per quanto di competenza, la Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica e i Comitati di area di cui al successivo punto 7; e) sentite le Facolta' interessate o su loro proposta, determina l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle Facolta' e ne dispone, con periodicita' almeno triennale, le eventuali variazioni in conformita' con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca; effettua l'attribuzione dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione; f) definisce, sulla base delle proposte avanzate dalle singole Facolta', la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici; g) delibera, sentita la Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica, la costituzione, la modificazione e l'eventuale disattivazione dei Dipartimenti, degli Istituti e delle altre strutture per la ricerca, nonche' in merito alle questioni di afferenza di professori e ricercatori; h) delibera l'attivazione delle nuove Facolta', dei nuovi Corsi di Diploma, di Laurea e di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e delle altre iniziative didattiche e delle connesse strutture di servizio; i) delibera i Regolamenti di propria competenza e esercita i compiti di verifica previsti dallo Statuto sui Regolamenti di Facolta' e delle altre strutture autonome; l) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole; m) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 2. Il Senato accademico e' composto: a) dal Rettore; b) dal Prorettore, con le modalita' previste al punto 5 dell'art. 17; c) dai Presidi di Facolta'; d) dal Direttore amministrativo, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato; e) da quattro professori di ruolo di I fascia, quattro professori di ruolo di II fascia, quattro ricercatori confermati, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti rispettivamente, con voto limitato ad una sola preferenza, dai professori di I fascia, dai professori di II fascia e dai ricercatori nell'ambito di ciascuna delle seguenti Facolta' o gruppi di Facolta': 1) Scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) Medicina e chirurgia; 3) Giurisprudenza, Economia, Lettere e filosofia, Scienze politiche; 4) Agraria, Farmacia, Medicina veterinaria; f) dal Presidente della Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica; g) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico e amministrativo; h) da sei rappresentanti eletti degli studenti. Partecipano inoltre alle riunioni relative agli argomenti di cui al punto 1, lett. a), su invito del Rettore: un rappresentante della Regione Lombardia, designato dal Presidente della Giunta Regionale; un rappresentante del Comune di Milano, designato dal Sindaco; un rappresentante della Provincia di Milano, designato dal Presidente della Giunta Provinciale. I rappresentanti dei suddetti enti non possono essere dipendenti dell'Universita'. Il numero dei rappresentanti degli studenti e' ridotto a cinque nel caso in cui abbia partecipato alle relative votazioni meno dell'8% degli aventi diritto. La nomina dei componenti non di diritto del Senato e' disposta con decreto rettorale. 3. I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'ateneo, una sola volta. 4. Per le materie di cui alle lettere c), d), f), h) i) del punto 1, nonche' per l'elaborazione delle parti dei Regolamenti concernenti il funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche e la posizione dei professori e ricercatori, e' richiesta, ai fini della validita' delle delibere, anche la maggioranza della componente docente (rettore o prorettore, presidi, professori, ricercatori) presente alla seduta. Le attribuzioni di posti di nuova istituzione di cui alla lettera e) sono deliberate dalla sola componente docente. 5. Il Senato si riunisce su convocazione del Rettore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Rettore e' tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. 6. Il Senato accademico puo' istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio. D'intesa con il Consiglio d'amministrazione, il Senato accademico puo' istituire una o piu' commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del Senato sono trasmessi anche i verbali del Consiglio e viceversa. Non e' consentito - eccetto che per il rettore, il prorettore e il direttore amministrativo - fare parte contemporaneamente del Senato e del Consiglio d'amministrazione. 7. Sono organi consultivi del Senato accademico la Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica e i Comitati di area. La Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica elabora relazioni periodiche sull'andamento e le condizioni della ricerca nell'ateneo e sull'impiego dei mezzi ad essa destinati; formula proposte circa le esigenze complessive e l'utilizzo delle risorse d'ateneo per la ricerca; esprime pareri sull'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti e Istituti, sull'istituzione di Dottorati di ricerca, sulla costituzione di Centri di ricerca e di servizi di interesse della ricerca e sulle loro eventuali modifiche; esamina le relazioni annuali sull'attivita' scientifica predisposte secondo quanto stabilito dal presente statuto dalle singole strutture dell'ateneo; si pronuncia su ogni altra materia attinente alle sue competenze che le venga sottoposta dal Rettore e dal Senato accademico. La Commissione e' formata in relazione alle seguenti aree scientifico-disciplinari cui fanno riferimento i professori e i ricercatori dell'ateneo: 1) Scienze matematiche; 2) Scienze fisiche; 3) Scienze chimiche; 4) Scienze geologiche; 5) Scienze biologiche; 6) Scienze informatiche; 7) Scienze mediche; 8) Scienze agrarie; 9) Scienze veterinarie; 10) Scienze farmaceutiche e farmacologiche; 11) Scienze giuridiche; 12) Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; 13) Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 14) Scienze economiche e statistiche; 15) Scienze politiche e sociologiche. Ciascuna area costituisce un distinto collegio elettorale. L'appartenenza alle singole aree e' determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari con decreto rettorale, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati. I Comitati di area formulano le proposte di distribuzione all'interno delle singole aree dei fondi per la ricerca loro destinati dal Senato accademico. Fatto salvo quanto disposto dal punto 8 del successivo art. 55 ai fini della prima costituzione degli organi in questione, le dimensioni di ciascun Comitato di area e delle rappresentanze delle aree nella Commissione d'ateneo per la ricerca sono stabilite dal Senato accademico sulla base del numero dei professori e dei ricercatori che afferiscono ad ogni area. In ogni area l'elettorato attivo e passivo e' attribuito indistintamente, con voto singolo, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati. I componenti della Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica e dei Comitati di area durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. La presidenza di ciascun Comitato di area e' assunta dal primo degli eletti. La Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica elegge nel suo ambito il presidente e designa il segretario. Essa e' convocata dal presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. I verbali della Commissione sono trasmessi al Senato accademico. Per il lavoro istruttorio e di reperimento e elaborazione della documentazione, ove non si possa far fronte con personale in servizio, la Commissione puo' far ricorso a collaboratori ed esperti esterni. Art. 19 Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende al reperimento delle risorse finanziarie e alla gestione amministrativa ed economico-patrimoniale e a quella del personale tecnico ed amministrativo, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali la legge e lo Statuto attribuiscono autonomia finanziaria e di spesa. 2. In particolare il Consiglio di amministrazione: a) delibera sulla base delle priorita' indicate dal Senato accademico il bilancio di previsione dell'ateneo e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo; b) esprime il proprio parere sui piani di sviluppo dell'ateneo e ne segue, per quanto di competenza, le fasi di attuazione; c) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorita' indicate dal Senato accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi; d) destina, coerentemente con le priorita' e i criteri stabiliti dal Senato accademico e nel rispetto della pianta organica di cui al successivo art. 45, il personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio; e) determina, sentiti il Senato accademico e la Conferenza degli studenti, la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici; f) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ateneo, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni; gli atti relativi diventano esecutivi previa autorizzazione del rappresentante locale dell'autorita' di governo; g) gestisce le risorse finanziarie, deliberando sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio; h) approva i contratti e le convenzioni, quando non di competenza di altri soggetti; i) vigila sul funzionamento dei servizi generali e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ateneo; l) delibera o esprime il proprio parere sui Regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dallo Statuto; m) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. Il Consiglio di amministrazione e' costituito: a) dal Rettore; b) dal Prorettore, con le modalita' previste al punto 5 dell'art. 17; c) dal Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato; d) da otto professori o ricercatori confermati, dei quali almeno due professori di I fascia, almeno due professori di II fascia, almeno uno ricercatore confermato, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno; essi sono eletti in un unico collegio, con voto limitato a due preferenze, dai professori di I fascia, dai professori di II fascia e dai ricercatori; non piu' di due degli eletti possono appartenere alla medesima Facolta' e) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico ed amministrativo; f) da tre rappresentanti eletti degli studenti; g) da un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, designato dal Ministro; h) dal Direttore generale delle entrate della Lombardia, o da un suo delegato. I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'ateneo, una sola volta. 4. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, puo' designare, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fino a due altri membri scelti fra esperti con qualificate competenze negli ambiti operativi di interesse del Consiglio. Possono inoltre fare parte del Consiglio fino a quattro rappresentanti di enti territoriali o di altri enti pubblici e privati che concorrano al finanziamento dell'Universita' o delle sue sedi gemmate entro i parametri definiti d'intesa fra il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui gli enti finanziatori siano piu' di quattro, le designazioni sono definite d'intesa tra gli stessi. Qualora, a seguito delle designazioni di cui ai due commi precedenti, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione risulti superiore a 20, il numero dei rappresentanti degli studenti e' elevato a 4. I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti dell'ateneo. La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio e' disposta con decreto rettorale. Art. 20 Collegio dei Revisori dei conti Il Rettore, sentito il Consiglio d'amministrazione, nomina il Collegio dei revisori dei conti, composto da esperti in materia giuscontabile, i quali esercitano il controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ateneo, accertandone la regolarita'. Dei membri del Collegio, (cinque effettivi e due supplenti) nominati con mandato triennale, uno e' scelto tra i magistrati della Corte dei Conti, due (uno effettivo e uno supplente) fra i dirigenti del Ministero del Tesoro, due (uno effettivo e uno supplente) fra i dirigenti del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica. Le scelte sono effettuate previe intese con le amministrazioni d'appartenenza. Gli altri due membri effettivi sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Il Collegio e' presieduto dal magistrato della Corte dei Conti. I membri supplenti partecipano ai lavori del Consiglio in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale trasmessa alla Corte dei Conti unitamente al consuntivo stesso. I componenti il Collegio possono essere immediatamente confermati per una sola volta. Il presidente del Collegio o un suo delegato assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione. Art. 21 Conferenza degli studenti La Conferenza degli studenti e' composta da studenti eletti a scrutinio segreto, in distinti collegi elettorali, dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facolta' e nei rispettivi Consigli di Corso di Laurea e di Diploma: 5 per le Facolta' con non piu' di 2 mila iscritti; 7 per quelle fino a 5 mila iscritti; 9 per quelle fino a 10 mila iscritti; 11 per quelle con piu' di 10 mila iscritti. L'elettorato passivo e' riservato ai medesimi rappresentanti. L'elezione non ha luogo e la designazione e' automatica nel caso in cui gli aventi diritto all'elettorato attivo siano in numero pari o inferiore a quello previsto per la rispettiva rappresentanza nella Conferenza. Valgono per i componenti della Conferenza degli studenti i requisiti per l'eleggibilita', l'eventuale rieleggibilita' limitatamente ad un secondo mandato e la decadenza anticipata a seguito del conseguimento della laurea o del diploma previsti per le rappresentanze studentesche nei Consigli di Facolta', di Laurea e di Diploma, Consigli di cui i componenti della Conferenza degli Studenti continuano a far parte. Fanno inoltre parte della Conferenza degli Studenti gli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.S.U.). Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Conferenza puo' indirizzare richieste e formulare proposte al Senato accademico ed al Consiglio d'amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente. La Conferenza si da' un proprio regolamento da approvarsi da parte del Senato accademico. Il Consiglio d'amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Conferenza degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento generale d'ateneo. Art. 22 Consulta Universita' degli Studi-Enti locali Ferme restando le competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e all'art. 1, punto 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare le opportune forme di raccordo con gli enti territoriali ed esaminare i problemi di comune interesse, e' costituito uno specifico organo consultivo di cui fanno parte di diritto il Rettore, il Presidente della Giunta regionale della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano, il Presidente della Amministrazione provinciale di Milano, i Sindaci e i Presidenti delle Amministrazioni provinciali delle citta' ove siano collocate sedi gemmate dell'Universita'. L'ulteriore composizione delle rappresentanze nella Consulta, il suo eventuale allargamento ad altri soggetti e le modalita' del suo funzionamento sono definite dal Rettore d'intesa con le predette autorita', sentiti il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e la Conferenza degli studenti. La Consulta e' convocata dal Rettore almeno una volta all'anno. Art. 23 Nucleo di valutazione Il Nucleo di valutazione, organo autonomo istituito con decreto del Rettore, misura con scadenza periodica, secondo le prescrizioni di legge, anche su base comparativa, l'efficienza operativa delle strutture e dei servizi per la ricerca e per la didattica e della gestione tecnico-amministrativa dell'Universita', tenuto particolarmente conto delle risorse investite. Il Nucleo e' composto da esperti di alta qualificazione, in maggioranza non dipendenti dell'ateneo, designati dal Rettore, in relazione alle esigenze e agli obiettivi richiesti, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, organi ai quali il Nucleo e' tenuto a trasmettere le proprie relazioni annuali. Collabora per quanto richiesto con il Nucleo un organo di referenza interno, designato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, comprensivo di un servizio preposto alla raccolta e al coordinamento degli elementi informativi, anche di carattere comparativo, nazionale e internazionale necessari. I responsabili delle varie strutture sono comunque tenuti a fornire al Nucleo di valutazione tutte le informazioni richieste. All'atto della costituzione del Nucleo viene fissata la durata del mandato, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Le risultanze valutative fornite dal Nucleo costituiscono elementi imprescindibili di considerazione da parte degli organi di governo anche ai fini dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della dislocazione delle risorse dell'ateneo. TITOLO IV Strutture e attivita' didattiche e scientifiche Art. 24 Facolta' 1. La Facolta' opera quale struttura fondamentale per lo svolgimento delle attivita' didattiche. Essa ha compiti di programmazione, promozione e coordinamento in funzione delle esigenze scientifiche, culturali e formative degli ambiti disciplinari che in essa confluiscono e dei piani di sviluppo complessivi dell'ateneo. Alla Facolta' afferiscono i professori e i ricercatori che ricoprono i posti ad essa assegnati dall'Universita' secondo la normativa in vigore e l'art. 18, punto 1, lettera e), del presente Statuto. La Facolta': a) conferisce i titoli di studio, indirizzando e coordinando l'insieme dei corsi relativi e verificandone l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione; b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi dell'ateneo, anche con riferimento al contesto istituzionale e sociale e agli enti e alle realta' operanti negli ambiti di sua pertinenza; c) avanza, per quanto di sua competenza, richieste e proposte con riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, personale, dotazioni, e procede alla suddivisione delle diverse risorse rese disponibili dagli organi di governo dell'ateneo, anche assumendo specifici compiti organizzativi e di servizio; d) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle delibere degli organi di governo dell'ateneo. 2. Sono organi della Facolta': a) il Preside; b) il Consiglio di Facolta'. 3. Il Preside rappresenta la Facolta', convoca e presiede il Consiglio di Facolta', cura l'attuazione delle sue delibere, coordina i servizi generali di competenza della Facolta'. Ha compiti di vigilanza sulle attivita' didattiche e sui servizi che fanno capo alla Facolta', nonche' i compiti delegati eventualmente attribuitigli dal Rettore. Nomina, sulla base delle proposte dei professori ufficiali e previa approvazione dei Consigli delle strutture didattiche interessate, le commissioni per gli esami di profitto. Nomina le commissioni per gli esami di laurea e di diploma e ne fissa il calendario. Il Preside e' eletto dal Consiglio di Facolta' tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta. L'elezione del Preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. A partire dalla quarta e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. La seduta per l'elezione del Preside e' convocata e presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo della Facolta' con maggiore anzianita' accademica. In relazione agli oneri ed all'impegno del suo incarico, il Preside puo' richiedere per il periodo del mandato la limitazione dell'attivita' didattica, ivi compreso l'esonero temporaneo dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche' senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Universita'. La limitazione e l'esonero sono concessi con provvedimento del Rettore, su delibera del Senato accademico. Per i casi di temporaneo impedimento o assenza il Preside puo' delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia. Il Preside puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il Consiglio di Facolta' o ai Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea o di Diploma secondo le norme indicate nel Regolamento di Facolta'. 4. Il Consiglio di Facolta' delibera sulle materie di competenza della Facolta' come individuate al precedente comma 1. In particolare il Consiglio: a) avanza proposte e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea e di diploma, di corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di attivita' culturali e formative secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990, sentiti i Consigli di Corso di Laurea e di Diploma per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei Dipartimenti; b) propone al Senato accademico le eventuali modifiche del Regolamento didattico d'ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto; c) delibera la destinazione dei posti di ruolo vacanti di professore, e le modalita' di copertura, procede alle relative chiamate e prende atto delle conseguenti afferenze a Dipartimenti o Istituti; d) delibera la destinazione dei nuovi posti di ricercatore, e, sentiti i Consigli di Dipartimento o di Istituto interessati, in merito al trasferimento dei ricercatori e degli assistenti del ruolo a esaurimento; e) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei Consigli di corso di studio interessati, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture; f) determina, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentito l'interessato, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti di afferenza, alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca; g) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi che interessino i corsi di studio di pertinenza della Facolta'; h) delibera la utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della Facolta'; i) delibera il Regolamento di Facolta', secondo le procedure di cui all'art. 15 del presente Statuto. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza degli studenti. La rappresentanza dei ricercatori e' eletta con mandato triennale, in numero pari alla media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra il 20% dei ricercatori e il 20% dei professori in servizio presso la Facolta'; essa non e' comunque inferiore a 3 unita'. Ciascun ricercatore puo' esprimere un numero di preferenze non superiore a 1/3, con arrotondamento in eccesso, della rappresentanza da eleggere; non puo' esprimere piu' di 10 preferenze quando essa sia superiore a 30. I singoli Regolamenti di Facolta' possono stabilire, per la determinazione della partecipazione dei ricercatori, percentuali e criteri diversi da quelli sopra indicati, purche' la loro adozione non comporti effetti riduttivi sulla entita' relativa. I rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio in numero pari al 15% del Consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. Gli studenti eletti nel Consiglio di Facolta' sono rieleggibili per un secondo mandato purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi, a seguito del conseguimento della laurea o del diploma, l'eletto decade e viene sostituito con le modalita' stabilite al punto 3 dell'art. 50. I singoli Regolamenti di Facolta' determinano le modalita' dell'eventuale partecipazione al Consiglio, a titolo consultivo, per questioni specifiche, dei responsabili delle strutture tecniche di interesse della Facolta'. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facolta' sono fissate nel Regolamento di Facolta'. Salvo diversa indicazione da parte dei Regolamenti di Facolta', i compiti di segretario vengono assolti dal professore di I fascia con la minore anzianita' di ruolo. Fermo restando che la determinazione degli insegnamenti da attivare e' materia che il Consiglio tratta nella sua composizione plenaria, gli studenti non partecipano alle riunioni che comportino deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti, le chiamate, i conferimenti di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti di professore, le modalita' di copertura, le chiamate dei professori e le questioni attinenti alle persone dei professori sono prese in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. I Regolamenti di Facolta' determinano l'eventuale costituzione di organi interni che agevolino la gestione ordinaria della Facolta' e il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi corsi di laurea e di diploma istituiti presso la Facolta'. Art. 25 Corsi di Laurea 1. Nelle Facolta' comprendenti piu' Corsi di Laurea, sono istituiti i Consigli di Corso di Laurea che svolgono compiti di coordinamento delle attivita' didattiche finalizzate al conseguimento del titolo di studio e ne assicurano il funzionamento. Spetta ai Consigli fissare e coordinare gli obiettivi didattici del rispettivo Corso, valutare l'andamento delle attivita' e verificarne annualmente l'efficienza e la funzionalita'; formulare proposte e pareri in merito alle discipline attinenti il Corso di Laurea e proporne l'eventuale attivazione o la disattivazione; formulare proposte in ordine alla destinazione dei posti vacanti; proporre l'attivazione di corsi a contratto e di attivita' di apprendimento e perfezionamento linguistico; proporre l'attivazione di eventuali corsi di orientamento e di attivita' didattiche di sostegno; esaminare ed approvare i piani di studio presentati dagli studenti e formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti. I Consigli di Corso di Laurea possono assumere funzioni deliberative su delega della Facolta', secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facolta'. 2. Il Consiglio di Corso di Laurea e' costituito da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al Corso di Laurea, dai docenti supplenti e con affidamento, dai professori a contratto ex art. 100 del DPR 11.7.1980, n. 382, dai professori a contratto ex art. 25 del medesimo DPR che abbiano, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 35, la responsabilita' di un corso ufficiale, da un numero di ricercatori afferenti al Corso di Laurea indicato da ciascun regolamento di Facolta' e comunque non inferiore a quello risultante dalla applicazione di quanto previsto per il calcolo della rappresentanza dei ricercatori in Consiglio di Facolta' al punto 4 dell'art. 24 del presente statuto, da una rappresentanza degli studenti. Le afferenze dei docenti sono determinate dal Consiglio di Facolta' al momento della chiamata, ovvero, con il consenso degli interessati, in sede di programmazione dei compiti didattici. I Regolamenti di Facolta' stabiliscono le opportune forme di coordinamento per gli insegnamenti comuni a piu' Corsi di Laurea della medesima Facolta', ivi compresa la partecipazione di professori e ricercatori a piu' Consigli di Corso di Laurea. I rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio in numero pari al 15% del Consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. Gli studenti eletti nel Consiglio di Corso di Laurea sono rieleggibili per un secondo mandato purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea, l'eletto decade e viene sostituito con le modalita' stabilite al punto 3 dell'art. 50 del presente statuto. I singoli Regolamenti di Facolta' possono estendere la partecipazione al Consiglio agli altri professori a contratto ex art. 25 del DPR n. 382/1980, ai docenti di corsi pareggiati, a rappresentanze dei titolari di contratto a tempo indeterminato per attivita' di apprendimento e perfezionamento linguistico. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni e' stabilita' dal Regolamento di Facolta'; in ogni caso gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. 3. Ogni Consiglio di Corso di Laurea elegge nel suo seno tra i professori di ruolo di I fascia un Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive. Il Presidente sovrintende e coordina le attivita' del rispettivo Corso. Dura in carica tre anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta. Salvo diversa indicazione da parte dei Regolamenti di Facolta', i compiti di segretario vengono assolti dal professore di I fascia con la minore anzianita' di ruolo. Art. 26 Corsi di Diploma E' demandato ai Regolamenti delle singole Facolta' definire le modalita' di costituzione e di funzionamento dei Corsi di Diploma, per i quali varranno comunque, per quanto applicabili, le medesime norme previste per i Consigli di Corso di Laurea. Art. 27 Dipartimenti 1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca scientifica in settori disciplinari omogenei per fini o per metodo coltivati dai professori e dai ricercatori, della medesima Facolta' o di piu' Facolta', che in esso confluiscono. Il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della liberta' e della autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento; puo' assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalita' universitarie, consulenze e prestazioni nel campo disciplinare ad esso proprio, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il Dipartimento concorre, in collaborazione con i Consigli di Facolta', di Laurea e di Diploma e con gli organi direttivi delle Scuole di specializzazione interessati, allo svolgimento delle attivita' didattiche dirette al conseguimento dei relativi titoli di studio. Il Dipartimento propone l'istituzione di corsi di Dottorato di ricerca, eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le attivita' relative. In relazione ai propri piani e programmi di sviluppo della ricerca, il Dipartimento formula proposte ai Consigli di Facolta' in merito alla richiesta e alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e esprime pareri sulle chiamate dei professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari compresi nel Dipartimento. Il Dipartimento avanza agli organi di governo dell'ateneo le proprie richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo dell'attivita' di ricerca e al concorso che esso presta allo svolgimento delle attivita' didattiche. Il Dipartimento esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonche' dalle disposizioni degli organi centrali di governo dell'ateneo. Il Dipartimento e' un centro di spesa dotato di piena autonomia finanziaria ed amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Statuto e dispone di personale tecnico, amministrativo ed ausiliario per il suo funzionamento, secondo le norme stabilite nel Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il Dipartimento dispone e il suo Direttore e' responsabile dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. La normativa generale riguardante l'ordinamento dei Dipartimenti e' stabilita nel Regolamento generale di ateneo; la normativa specifica e' contenuta nel Regolamento interno di ciascun Dipartimento, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto. Il Dipartimento programma le spese di gestione e di sviluppo dei servizi, tenendo conto delle esigenze dei vari settori disciplinari e fatta salva la possibilita' di mettere a disposizione a richiesta una quota parte dei fondi di competenza del Dipartimento per accertate esigenze di singoli professori e ricercatori. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di spesa imposti dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e l'assolvimento di eventuali contributi per spese generali, secondo le modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca, con servizi e strutture comuni. I professori e i ricercatori che liberamente vi aderiscono designano un coordinatore. Fatte salve l'unita' del Dipartimento, le prerogative del Consiglio e le responsabilita' del Direttore, le sezioni possono usufruire di assegnazioni specifiche sui fondi del Dipartimento, determinate in relazione al numero dei professori e dei ricercatori che vi aderiscono. 2. L'istituzione di un Dipartimento avviene con decreto del Rettore, in base alla richiesta motivata - comprensiva dell'indicazione degli spazi e delle risorse disponibili - dei proponenti, sentite le Facolta' di appartenenza degli stessi, su delibera del Senato accademico, previo esame da parte della Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica e parere conforme del Consiglio di Amministrazione. Ciascuna proposta di istituzione di un Dipartimento deve offrire garanzie della sua coerenza e funzionalita' rispetto ai fini scientifici indicati e rispecchiare criteri di economicita' e di uso razionale dei servizi e delle risorse. Qualora non sussistano piu' le condizioni per il funzionamento di un Dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il Senato accademico puo', sentiti il Consiglio del Dipartimento e quello della Facolta' o delle Facolta' interessate e la Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica, disporne la disattivazione, su parere conforme del Consiglio d'amministrazione. All'atto della costituzione del Dipartimento devono afferirvi almeno 15 componenti, di cui almeno 10 professori di ruolo. Le successive richieste di afferenza, indirizzate al Rettore e al Direttore di Dipartimento e per conoscenza al Preside della Facolta' di appartenenza, vanno presentate all'atto dell'entrata in servizio dai professori e dai ricercatori di nuova nomina o trasferiti; entro la data di ogni anno stabilita dal Regolamento generale d'ateneo dai professori e dai ricercatori gia' in servizio. Il Dipartimento approva le richieste di afferenza; gli eventuali casi controversi sono sottoposti al Senato accademico. A ciascun Dipartimento compete l'assegnazione di un organico di personale tecnico e amministrativo e di un segretario amministrativo, il quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, e' responsabile della gestione amministrativa del Dipartimento e da' esecuzione alle deliberazioni di sua competenza assunte dagli organi del Dipartimento. Le assegnazioni sono disposte dal Rettore in base alle richieste del Dipartimento, su delibera del Consiglio di amministrazione, nel quadro dei criteri generali dettati dal Senato accademico. Ad ogni Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio d'amministrazione, sulla base dei parametri fissati dal Senato accademico tenendo conto del numero dei professori e ricercatori e della natura dei settori disciplinari compresi nel Dipartimento. Vi si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi. 3. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore, e, ove prevista dal Regolamento interno del Dipartimento, la Giunta. 4. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attivita' del Dipartimento, e esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Fanno parte del Consiglio tutti i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento, il segretario amministrativo, i coordinatori generali e i coordinatori delle aree tecnico-scientifica, socio-sanitaria, elaborazione dati e delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento, una rappresentanza del personale non docente e una rappresentanza degli iscritti al Dottorato di ricerca. La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei Dottorati di ricerca e le questioni riguardanti i compiti didattici sono riservate ai professori e ai ricercatori. La formulazione dei pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo e' riservata ai componenti della fascia corrispondente e di quella superiore. 5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attivita' del Dipartimento; ha la responsabilita', in solido con il segretario amministrativo, della gestione contabile e amministrativa del Dipartimento; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento e' eletto a scrutinio segreto dai professori e dai ricercatori che fanno parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Direttore dura in carica tre anni e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. A partire dalla seconda e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento e' convocata e presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo con maggiore anzianita' accademica. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalita' di nomina di un Vice-direttore. 6. La Giunta, ove costituita, e' un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita i compiti previsti dal Regolamento. Le modalita' specifiche di composizione, elezione e funzionamento della Giunta sono fissate dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti. Art. 28 Istituti 1. L'Istituto e' la struttura unitaria che raggruppa professori e ricercatori di settori disciplinari affini della medesima Facolta' che svolgono la propria attivita' di ricerca con finalita' autonome o in gruppi limitati. E' condizione per l'esistenza di un Istituto la afferenza di almeno tre professori di ruolo di discipline omogenee per fini o per metodi e la disponibilita' di personale e di strutture idonee allo svolgimento dei suoi fini istituzionali e all'erogazione dei servizi essenziali per la ricerca e la didattica, nel rispetto dei criteri di economicita' e di uso razionale delle risorse. L'Istituto concorre con le strutture tecniche e organizzative di cui dispone, in collaborazione con i Consigli di Facolta', di Laurea e di Diploma e con gli organi direttivi delle Scuole di specializzazione interessati, allo svolgimento delle attivita' didattiche. Nelle Facolta' abilitate al rilascio del titolo di dottore di ricerca o consorziate a questo fine, l'Istituto concorre, per quanto di sua competenza, alla promozione e all'organizzazione delle relative attivita'. L'Istituto puo' svolgere prestazioni per conto terzi, congrue con i fini dell'istituzione universitaria, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Le dotazioni finanziarie dell'Istituto sono costituite da stanziamenti diretti a carico del bilancio universitario deliberati dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri fissati dal Senato accademico e da quote attribuite nella misura determinata dai Consigli di Facolta'. Vi si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente all'Istituto e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi. L'utilizzazione dei fondi assegnati con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, alle condizioni previste dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. L'Istituto programma annualmente le spese generali e per i servizi comuni, tenendo equamente conto delle esigenze delle varie discipline e fatta salva la possibilita' di mettere a disposizione, a richiesta, una quota parte dei fondi disponibili in comune per accertate esigenze specifiche di singoli professori e ricercatori. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del presente Statuto, l'Istituto si configura come un centro di spesa dotato di parziale autonomia amministrativa, finanziaria e contabile ed e' sottoposto ai conseguenti obblighi stabiliti dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. L'Istituto dispone, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale tecnico, amministrativo e ausiliario, assegnato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico. Le richieste di personale e di spazi sono effettuate dall'Istituto, su parere conforme del Consiglio di Facolta'. La disattivazione di un Istituto, nel caso non sussistano piu' le ragioni sufficienti per la sua esistenza, e' disposta dal Senato accademico, sentiti il Consiglio d'Istituto e il Consiglio di Facolta' interessati e la Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica. La normativa generale per l'ordinamento degli Istituti e' contenuta nel Regolamento generale di ateneo. Norme piu' specifiche possono essere comprese nei Regolamenti delle singole Facolta'. 2. Sono organi dell'Istituto il Consiglio d'Istituto e il Direttore. Il Consiglio d'Istituto viene costituito secondo le corrispondenti norme, per quanto applicabili, previste per il Consiglio di Dipartimento. Il Direttore e' eletto di norma tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di Facolta'. Al Direttore si applicano le norme sulla rieleggibilita' previste per il Direttore di Dipartimento. 3. Ferme restando le differenze, in termini dimensionali e di organizzazione della ricerca, tra Dipartimenti e Istituti, e mantenendo l'individualita' di questi ultimi ad ogni altro effetto, l'Universita' favorisce la gestione accorpata di alcune loro funzioni e servizi al fine di assicurare una piu' congrua utilizzazione degli spazi, delle risorse e della ripartizione del personale. Art. 29 Dottorato di ricerca I Corsi di Dottorato di ricerca, istituiti in ottemperanza alla normativa in vigore, sono coordinati dai rispettivi Collegi dei docenti, i compiti e la composizione dei quali sono disciplinati dal Regolamento generale d'ateneo e, per quanto di loro competenza, dai singoli Regolamenti di Facolta' e di Dipartimento. Art. 30 Scuole di specializzazione Le Scuole di specializzazione, secondo la normativa e nella tipologia previste dagli ordinamenti in vigore, sono istituite dal Rettore su proposta delle Facolta' interessate, con delibera del Senato accademico, previo parere conforme del Consiglio di amministrazione. La programmazione delle attivita' viene approvata dal Senato accademico e, per gli aspetti organizzativi e contabili, dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione dell'elenco dei docenti da parte delle Facolta' interessate, secondo le procedure indicate dal Regolamento generale d'ateneo e dai Regolamenti delle Facolta' interessate e delle singole scuole. Gli aspetti organizzativi e contabili sono definiti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' nominato dal Rettore, di norma fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, su proposta di quest'ultimo, approvata dal Consiglio di Facolta'; dura in carica tre anni e non e' immediatamente confermabile piu' di una volta, salvo disposizioni particolari del Regolamento di Facolta', funzionali con caratteristiche specifiche della Scuola, e previa ratifica del Senato accademico. Non si puo' essere contemporaneamente direttori di piu' scuole di specializzazione. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalita' fissate nel Regolamento generale dell'ateneo e nei Regolamenti delle singole scuole. I Regolamenti delle scuole sono emanati dal Rettore, su delibera del Senato accademico, previa deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio della Scuola, sentito il Consiglio di amministrazione e acquisito il parere della Facolta' o delle Facolta' proponenti. Il Regolamento generale d'ateneo puo' fissare disposizioni particolari per le scuole di specializzazione dell'area sanitaria funzionali con quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti. Art. 31 Attivita' proprie della Facolta' di Medicina e chirurgia La Facolta' di Medicina e chirurgia e' tenuta ad assolvere compiti di assistenza e cura in funzione delle proprie attivita' istituzionali. Lo svolgimento di tali compiti da parte del personale universitario operante in strutture sanitarie e' rigorosamente collegato a esigenze didattiche e scientifiche e non deve comportare sacrifici per queste ultime in termini di impegno orario. Il rispetto dei criteri di economicita' e produttivita' dell'assistenza non deve parimenti costituire impedimento al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita', con specifico riferimento alla ricerca clinica. La formazione del medico affidata alle strutture didattiche della Facolta' avviene nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalle norme europee e dagli ordinamenti didattici. L'Universita' puo' istituire propri Policlinici universitari, anche mediante il ricorso a strumenti giuridico-finanziari idonei, inclusa la costituzione di societa' con partner pubblici o privati operanti nel settore sanitario. In assenza di Policlinici universitari, la disponibilita' di strutture assistenziali e' garantita mediante rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private, disciplinati da idonei strumenti giuridici ed economico-finanziari. Il Regolamento della Facolta' di Medicina e chirurgia disciplina l'organizzazione della didattica dei Corsi di Laurea e di Diploma in distinti Poli universitari, operanti presso gli enti convenzionati e comprensivi dell'intero percorso formativo finalizzato al titolo di studio. Nei Poli dovra' essere privilegiato il convenzionamento di aree funzionali omogenee, organizzate in unita' didattico-assistenziali coerenti con l'ordinamento didattico. Nella attribuzione di compiti e responsabilita' assistenziali al personale universitario deve essere garantita, nel quadro degli ordinamenti didattici della Facolta' e delle esigenze di funzionamento delle strutture assistenziali, la piena valorizzazione delle professionalita' sia dei professori di ruolo che dei ricercatori. L'apporto alla didattica da parte di personale del Servizio sanitario nazionale e' consentito, secondo le disposizioni di legge vigenti, nel rispetto degli obblighi istituzionali prioritari dell'Universita'. Art. 32 Borse di studio Il Regolamento generale d'ateneo definisce la normativa riguardante l'istituzione di premi di studio e di borse per ricerca destinate a laureati e laureandi da conferire, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore, su fondi del bilancio universitario anche mediante l'utilizzo di risorse messe a disposizione allo scopo da Dipartimenti o Istituti o provenienti da enti esterni. Art. 33 Esami Le normative riguardanti le prove di laurea, di diploma, di specializzazione e di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni, le modalita' di attribuzione dei voti sono stabilite per gli aspetti generali dal Regolamento didattico d'ateneo, per gli aspetti specifici dai singoli Regolamenti di Facolta'. La votazione finale degli esami di laurea e' espressa in centodecimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione (comunque non meno di sette). La votazione finale degli esami di diploma e di specializzazione e' espressa in settantesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione (comunque non meno di cinque). La votazione degli esami di profitto e' espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione (comunque non meno di due, tra i quali il titolare dell'insegnamento o un altro professore ufficiale con funzioni di presidente). Quando il numero dei commissari per gli esami di profitto sia ampliato in relazione al carico didattico, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni nelle forme stabilite da ciascun Regolamento di Facolta', sotto la responsabilita' del presidente della commissione, in presenza dello stesso o di altro professore di ruolo componente della commissione che lo sostituisce. Devono essere comunque garantite la pubblicita' delle prove orali e la possibilita' di verifica di quelle scritte. Nei casi in cui sia insufficiente il personale di ruolo, possono essere chiamati a far parte delle commissioni per gli esami di profitto cultori della materia esterni, dotati della necessaria qualificazione, proposti dal titolare dell'insegnamento. Il Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' fissa i criteri per la determinazione dell'eventuale compenso ai componenti esterni. Art. 34 Servizi didattici integrativi L'Universita' promuove, anche con la costituzione di apposite strutture di servizio, attivita' di orientamento e di sostegno rivolte: - agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori in modo da meglio motivarne le iscrizioni anche in relazione alle previsioni di impiego nei diversi settori; - agli studenti iscritti, organizzando le forme di tutorato previste dallo specifico regolamento istitutivo di cui all'art. 14 e dai singoli Regolamenti di Facolta', nonche' cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio; - ai diplomati e ai laureati, con corsi ed iniziative di perfezionamento e di aggiornamento funzionali ai diversi esiti professionali. Rientra tra le competenze dell'Universita' l'attivazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di attivita' culturali e formative esterne e di corsi per la formazione permanente e ricorrente. Art. 35 Collaborazioni esterne Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, l'Universita' puo' ricorrere a incarichi e consulenze affidate a persone esterne di adeguata qualificazione. Ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della legge 28.12.1995, n. 549, i contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'art. 25 del DPR n. 382/1980, possono essere stipulati, su richiesta motivata delle Facolta', previa proposta dei Consigli dei Corsi di studio e delle Scuole interessati, anche per l'attivazione di corsi ufficiali su insegnamenti non fondamentali o caratterizzanti. Sono attivabili con tale procedura, nei limiti numerici stabiliti dal Senato accademico, insegnamenti di natura specialistica e tecnico-applicativa, funzionali ai rispettivi curricula, per i quali non si possa provvedere altrimenti. Le proposte delle Facolta', comprensive del curriculum dello studioso od esperto col quale attivare il contratto, sono sottoposte all'approvazione del Senato accademico. Alla copertura delle spese si provvede con apposito stanziamento del bilancio universitario, eventualmente integrato con fondi di competenza delle Facolta'. Art. 36 Valutazione della didattica Le Facolta' sono tenute a stabilire nei loro Regolamenti le modalita' con cui assicurare la verifica periodica della funzionalita', dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attivita' d'insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento, nelle forme piu' opportune e con le dovute garanzie, delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti. Le Facolta' istituiscono apposite Commissioni per la didattica, operanti a livello di Facolta' o di singolo Corso di Laurea, secondo quanto disposto dai vari Regolamenti di Facolta', comprensive di professori, ricercatori e rappresentanti degli studenti. Le Commissioni per la didattica hanno compiti di osservatorio permanente dell'andamento del corso di studio, sul quale riferiscono periodicamente al Consiglio di Facolta' o al Consiglio di Corso di Laurea di cui fanno parte, e avanzano proposte di intervento in materia, anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. Le Commissioni si pronunciano sulla utilizzazione dei fondi destinati al potenziamento della didattica. TITOLO V Centri di ricerca e strutture di servizio Art. 37 Centri interdipartimentali di ricerca Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di professori e ricercatori afferenti a piu' Dipartimenti e/o Istituti, il Senato accademico puo' disporre, su richiesta delle strutture interessate, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica, la costituzione mediante decreto rettorale di centri interdipartimentali di ricerca. L'istituzione dei centri puo' essere connessa alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o a altre ricerche che l'Universita' svolga sulla base di contratti o convenzioni. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attivita' devono essere garantite dai Dipartimenti e/o dagli Istituti che hanno promosso la costituzione del centro, cui compete altresi' di definire nella proposta costitutiva la composizione degli organi preposti al suo coordinamento. Le risorse per il funzionamento possono provenire anche da enti esterni, secondo la normativa stabilita nel Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono fissate nel Regolamento generale d'ateneo. Il Direttore del Centro e' tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attivita' svolta al Senato accademico, che acquisisce al riguardo il parere della Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica, previa valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati da parte dei Consigli delle strutture scientifiche interessate. Art. 38 Centri di servizio interdipartimentali e d'ateneo Per la gestione e la utilizzazione di apparati tecnico-scientifici e di servizi di particolare complessita' di uso comune a piu' strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione possono deliberare, per le parti di loro competenza, su proposta delle strutture interessate, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e d'ateneo, assicurando le necessarie risorse finanziarie e di personale. Ai Centri di servizio sono preposti: un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti delle strutture interessate, e un Direttore, scelto di norma fra i coordinatori generali e i coordinatori dell'area di riferimento del centro. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di detti Centri sono fissate nel Regolamento generale d'ateneo. Ciascun Centro e' disciplinato da uno specifico regolamento emanato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Il regolamento determina il grado di autonomia finanziaria, piena o parziale, del Centro. Il Direttore del Centro e' tenuto a trasmettere al Senato accademico e al Consiglio d'amministrazione una relazione annuale sull'attivita' svolta, approvata dal Comitato tecnico-scientifico. Art. 39 Centri di ricerca convenzionati Presso l'Universita' possono istituirsi, su proposta dei professori e ricercatori interessati, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su parere favorevole dei Consigli di Dipartimento o d'Istituto e dei Consigli di Facolta' interessati e del Senato accademico, sentita la Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica, Centri di ricerca che fruiscano di finanziamenti provenienti da enti pubblici o da privati, secondo la normativa generale stabilita nei Regolamenti d'ateneo. Contestualmente all'istituzione e alla presentazione del piano finanziario per il primo triennio, viene approvato il regolamento specifico del Centro, che ne stabilisce le finalita', la durata, la composizione degli organi (Comitato scientifico e Direttore) le modalita' di funzionamento. Le eventuali modifiche del regolamento del Centro sono soggette alla medesima procedura. Il Direttore del Centro e' tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta al Senato accademico, che acquisisce al riguardo il parere della Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica. Art. 40 Centri e consorzi interuniversitari L'Universita' puo' partecipare alla costituzione di Centri di ricerca o di servizi interuniversitari e a Consorzi interuniversitari per il perseguimento di finalita' comuni sulla base di atti convenzionali da approvarsi dal Senato accademico e dal Consiglio d'amministrazione per quanto di rispettiva pertinenza, su proposta delle strutture interessate, secondo la normativa specifica fissata nel Regolamento generale d'ateneo. L'Universita' puo' altresi' partecipare a consorzi o societa' consortili di ricerca, a fondazioni e a associazioni per il perseguimento di finalita' connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalita' e entro i limiti fissati dal Regolamento generale d'ateneo e dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 41 Sistema bibliotecario d'ateneo L'Universita' promuove lo sviluppo del sistema bibliotecario d'ateneo, inteso come insieme delle strutture di servizio, comprensive di un organo collegiale di indirizzo e di una struttura operativa di coordinamento e di servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 42, responsabili del patrimonio bibliotecario e della gestione dell'accesso alle informazioni documentali. Una quota annua sui fondi di competenza del bilancio universitario viene attribuita al funzionamento e al potenziamento delle strutture che fanno parte del Sistema bibliotecario d'ateneo. Fatte salve l'autonomia scientifica e le specifiche forme organizzative delle singole strutture bibliotecarie, l'Universita' ne favorisce il coordinamento anche mediante l'accorpamento di funzioni e servizi, la distribuzione piu' razionale delle risorse, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto. Il Regolamento generale d'ateneo individua sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento, le tipologie delle strutture bibliotecarie operanti nell'ateneo. Si possono prevedere biblioteche operanti come autonome strutture di servizio. Le Biblioteche autonome sono rette da specifici Regolamenti predisposti dalle Facolta' o dai Dipartimenti interessati, d'intesa con i reponsabili del servizio e approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Ad esse compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dal Senato accademico, cui si aggiungono gli eventuali contributi diretti da parte delle Facolta', dei Dipartimenti e degli Istituti che usufruiscono dei suoi servizi, nonche' gli eventuali stanziamenti di enti esterni o di privati. Le biblioteche in questione godono di autonomia finanziaria nei limiti stabiliti dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dispongono di personale dell'area delle biblioteche, tecnico, dell'area elaborazione dati, amministrativo e ausiliario assegnato dal Consiglio di amministrazione. Il Direttore, responsabile dell'organizzazione del servizio, del personale e della gestione amministrativo-contabile, appartenente all'area delle biblioteche di livello non inferiore all'ottavo, e' nominato dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo. Il Direttore della biblioteca, nelle questioni attinenti il funzionamento della stessa, partecipa alle riunioni del Consiglio della struttura di riferimento: a titolo consultivo al Consiglio di Facolta', con diritto di voto al Consiglio di Dipartimento e al Consiglio d'Istituto. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate da un Consiglio scientifico, costituito da componenti della o delle strutture di riferimento e dal Direttore, presieduto da un professore di ruolo, che esercita le funzioni di Direttore scientifico. Al Consiglio compete l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della struttura. Le norme generali riguardanti il funzionamento e i servizi delle biblioteche sono contenute nel Regolamento generale d'ateneo; norme piu' specifiche potranno essere contenute nei Regolamenti delle Facolta' e dei Dipartimenti. Le biblioteche interfacolta', interdipartimentali e interistituto vengono costituite mediante convenzione fra le strutture proponenti, che provvedono alla predisposizione di un regolamento interno di funzionamento, approvato dal Senato accademico e dal Consiglio d'amministrazione. Il Regolamento generale d'ateneo stabilisce sia le condizioni in base alle quali le biblioteche di maggiori dimensioni godono di autonomia finanziaria, sia quelle minime, in termini di patrimonio, acquisti annui e servizi resi, necessarie ai fini della attribuzione di finanziamenti diretti sul bilancio universitario e di personale specifico dell'area bibliotecaria. Il Regolamento stabilisce la normativa cui attenersi nella gestione dei fondi librari che non hanno i requisiti minimi di cui sopra. Ferma restando l'autonomia propria di ciascuna struttura e la varieta' delle relative tipologie, il sistema bibliotecario d'ateneo deve comunque configurarsi come un insieme di servizi coordinati e integrati, funzionali alle esigenze scientifiche e didattiche delle diverse aree disciplinari. Art. 42 Commissione d'ateneo per le biblioteche E' istituita la Commissione d'ateneo per le biblioteche, con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici e delle strutture bibliotecarie e predispone relazioni periodiche sulle condizioni del sistema bibliotecario d'ateneo. La Commissione provvede alla classificazione delle biblioteche operanti nell'ateneo entro la tipologia di cui al precedente articolo e alla valutazione periodica del loro funzionamento; elabora e sottopone all'approvazione del Senato accademico le norme generali di gestione del materiale bibliografico e documentario e le linee di indirizzo e sviluppo del servizio bibliotecario d'ateneo, cui le singole strutture devono attenersi; esprime parere obbligatorio in ordine alla ripartizione annua di risorse al sistema bibliotecario; definisce le iniziative di formazione e di aggiornamento degli addetti ai servizi bibliotecari e documentari e svolge ogni altra funzione riferita al sistema bibliotecario stabilita dagli organi di governo dell'ateneo. Il Regolamento generale d'ateneo determina la composizione della Commissione, presieduta da un professore di ruolo designato dal Senato accademico, garantendo una rappresentanza equilibrata delle varie aree disciplinari e dei diversi tipi di strutture bibliotecarie operanti nell'ateneo. Della Commissione fa parte una rappresentanza degli studenti designata dalla Conferenza degli studenti. Il Regolamento generale d'ateneo determina la costituzione, nella forma prevista per i centri di servizio d'ateneo, di cui all'art. 38, di una struttura operativa per l'attuazione degli indirizzi dell'ateneo in materia sotto il profilo tecnico-bibliotecario e ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale addetto alle biblioteche. Art. 43 Comitato per lo sport universitario E' costituito presso l'Universita' degli Studi di Milano il Comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo delle varie attivita'. Compongono il Comitato: - il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente; - due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale; - un docente designato dal Senato accademico ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio di amministrazione; - due studenti designati dalla Conferenza degli studenti; - il Direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attivita' sportive deliberati dal Comitato, nonche' la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, agli enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'. TITOLO VI Organizzazione amministrativa e del personale Art. 44 Il Direttore amministrativo 1. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di quattro anni, rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, ad un dirigente dell'Universita' ovvero di altro ateneo o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con decreto motivato del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilita' grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo. 2. Il Direttore amministrativo e' a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e svolge una attivita' generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo dell'ateneo, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Universita'. Competono al Direttore amministrativo: - la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dai Regolamenti d'ateneo, dei criteri generali di organizzazione degli uffici e l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo; - la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo; - il coordinamento e la verifica delle attivita' dei dirigenti e dei responsabili delle strutture dipendenti dall'amministrazione centrale; - la stipula dei contratti e delle convenzioni, ad eccezione di quelli di competenza del Rettore o di altri soggetti; - l'adozione dei provvedimenti di spesa per quanto di competenza; - l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 3. Il Direttore amministrativo puo' proporre la nomina di un Vice-direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti o qualifiche equiparate in servizio presso l'Universita'. Il Vice-direttore amministrativo vicario e' nominato con decreto del Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore amministrativo. In caso di cessazione del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente piu' anziano nel ruolo. Art. 45 Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo L'Universita' definisce, nel rispetto della normativa vigente, la pianta organica del personale dirigente, tecnico ed amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. Essa e' disposta dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, preso atto delle indicazioni del Nucleo di valutazione, ed e' soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle esigenze sopravvenute. Il riferimento alla pianta organica e' requisito indispensabile per l'attribuzione di personale alle singole strutture e per la determinazione delle relative qualifiche. Art. 46 Dirigenti e responsabilita' dirigenziali 1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'ateneo sono organizzati in divisioni; queste si articolano in unita' operative quali uffici e sezioni. Alle divisioni sono preposti dirigenti e coordinatori generali del ruolo speciale in servizio presso l'ateneo, nominati dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo. 2. In caso di temporanea mancanza di elementi in possesso della necessaria qualifica, le funzioni di capo divisione possono essere attribuite dal Direttore amministrativo a personale dell'Universita' idoneo a coprire temporaneamente l'incarico. I dirigenti ed i coordinatori generali del ruolo speciale collaborano con il Direttore amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilita', provvedendo autonomamente, per le strutture cui sono preposti, alla organizzazione del lavoro finalizzato al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. A questo scopo organizzano le risorse umane e strumentali a disposizione, individuano i responsabili dei singoli procedimenti, verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttivita', assolvendo ogni altra incombenza loro demandata in base alla normativa in vigore, al presente Statuto e ai Regolamenti. 3. Le eventuali rotazioni o sostituzioni a capo delle divisioni di dirigenti e di coordinatori generali sono vincolate alla valutazione periodica dei risultati raggiunti e all'obiettivo della migliore valorizzazione delle competenze specifiche in relazione ai singoli ambiti di servizio. Gli atti di competenza dei dirigenti e dei coordinatori generali possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore amministrativo per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati. 4. L'incarico di capo divisione puo' essere revocato, previa contestazione all'interessato, in caso di inadempienze gravi o di reiterata inosservanza delle direttive ricevute. Art. 47 Personale in servizio presso le strutture decentrate Le modalita' di impiego del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso Dipartimenti, Istituti e Centri di servizio non dipendenti direttamente dall'amministrazione centrale, sono determinate, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti, dal Direttore della struttura, secondo criteri di funzionalita' ed efficienza, sulla base delle indicazioni del rispettivo Consiglio. Art. 48 Aggiornamento delle professionalita' Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, l'Universita' opera per la migliore utilizzazione delle capacita' e per l'incremento delle professionalita' di tutto il proprio personale tecnico ed amministrativo, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme piu' adeguate di aggiornamento, impostate secondo piani pluriennali, con programmi annuali di iniziative, quali corsi, incontri, conferenze. TITOLO VII Disposizioni finali Art. 49 Designazioni elettive 1. Ad esclusione dei casi in cui sia altrimenti specificato dallo Statuto, le designazioni elettive avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unita' superiore. In caso di parita' di voti risultera' eletto: per i docenti e per il personale tecnico ed amministrativo il piu' anziano nel ruolo (a parita' il piu' anziano d'eta'), per gli studenti il piu' anziano d'eta'. 2. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'ateneo, la votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 3. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo art. 50, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato; quelle per Preside di Facolta' con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato; quelle per Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e di Diploma, Direttore di Dipartimento, Direttore di Istituto, Direttore di Scuola di specializzazione con anticipo di almeno 2 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Vi provvede, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, il professore di I fascia, o in mancanza, di II fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianita' nel ruolo (a parita' di anzianita' di ruolo il piu' anziano di eta'). Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione si svolgono di norma nella stessa data; esse sono indette dal Rettore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. Le elezioni, ove previste, delle rappresentanze dei ricercatori nei Consigli di Facolta', di Corso di Laurea e di Diploma, sono indette, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, dal Preside o dal Presidente del Corso di Laurea o di Diploma, con anticipo di almeno 2 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, sentite le rappresentanze uscenti. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Facolta', di Corso di Laurea e di Diploma sono indette di norma in un'unica tornata dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. L'entrata in carica degli studenti eletti avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica. 4. Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo centrali dell'ateneo l'elettorato passivo e' attribuito, nel rispettivo collegio, a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalita' previste dal Regolamento generale d'ateneo 5. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale d'ateneo e nei Regolamenti delle singole strutture. Art. 50 Funzionamento degli organi 1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. 2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, e' triennale. 3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Facolta', nei Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista; qualora essa riguardi un componente della Conferenza degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella medesima rappresentanza di Facolta'. Nelle more non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Rettore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Prorettore. Ove riguardi le cariche di Preside di Facolta', di Presidente di Consiglio di Corso di Laurea o di Diploma, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Istituto, di Direttore di Scuola di Specializzazione, si provvede secondo le modalita' definite dal Regolamento generale d'ateneo e dai Regolamenti delle singole strutture. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le cariche di Rettore, di Preside di Facolta', di Presidente di Consiglio di Corso di Laurea o di Diploma, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Istituto, di Direttore di Scuola di specializzazione, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine gia' previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilita'. 4. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, purche' esso risulti composto dai due terzi degli aventi diritto. 5. L'adunanza degli organi collegiali e' valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati. Per la validita' delle adunanze del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione e' comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto. 6. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 7. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per piu' di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui e' membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze studentesche nei Consigli di Facolta', di Corso di Laurea e di Diploma e alle rappresentanze degli enti esterni. Art. 51 Silenzio-assenso Nei casi in cui e' richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 60 giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto puo' procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine. Art. 52 Indennita' Il Consiglio d'amministrazione determina, in conformita' alla normativa vigente, la misura delle indennita' di funzione dovute: - al Rettore; - al Direttore amministrativo; - al personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e ai titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale; - ai Revisori dei conti; - ai componenti il Nucleo di valutazione; - ai Presidi di Facolta' (salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del DPR 382/80 e dell'esonero temporaneo dall'obbligo di tenere il corso annuale, previsto dal punto 3 dell'art. 24 del presente Statuto); - ai Direttori di Dipartimento (qualora non si avvalgano della limitazione dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del DPR 382/80). Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre, in conformita' alla normativa vigente, la misura delle indennita' dovute per la partecipazione agli organi centrali di governo dell'Universita', nonche' di quelle da destinare a dipendenti investiti di particolari funzioni o responsabilita'. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti del Consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta sentito il Senato accademico. Art. 53 Calendario accademico L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di ottobre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data. La data d'avvio dei corsi e' stabilita dalle singole Facolta'. Art. 54 Revisioni dello Statuto e del Regolamento generale d'ateneo Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento generale d'ateneo il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, la Conferenza degli studenti, i singoli Consigli di Facolta' e di Dipartimento. Qualora non sia stata formulata direttamente dal Senato accademico, la proposta viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sul suo accoglimento, al caso avanzando proposte di modifica da trasmettere, unitamente al testo originario al Consiglio di amministrazione, alla Conferenza degli Studenti, ai Consigli di Facolta' e ai Consigli di Dipartimento, perche' si pronuncino entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il Senato accademico assume la delibera definitiva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per lo Statuto, con la maggioranza assoluta degli stessi per il Regolamento generale d'ateneo. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento generale d'ateneo sono emanate dal Rettore ed entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla loro pubblicazione. TITOLO VIII Norme transitorie Art. 55 Esecutivita' di norme statutarie e costituzione dei nuovi organi 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Rettore, sentito il Senato accademico, indice e fa svolgere, in prima applicazione, le elezioni per la costituzione delle rappresentanze dei ricercatori nei Consigli di Facolta', nella proporzione stabilita dall'art. 24, punto 4. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto i Consigli degli Istituti sono integrati con la presenza dei ricercatori afferenti agli Istituti stessi. 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto i Consigli di Corso di Laurea si costituiscono come stabilito dal primo comma del punto 2 dell'art. 25. 4. Nel caso in cui lo Statuto entri in vigore ad anno accademico inoltrato, dopo il 30 aprile, l'anticipo minimo col quale indire le elezioni dei Presidi di Facolta', dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea e di Diploma, dei Direttori di Istituto e dei Direttori di Scuola di specializzazione, il cui mandato scada al termine dell'anno accademico in corso, e' ridotto a 45 giorni. Qualora, a causa della tardiva entrata in vigore dello Statuto, le elezioni debbano svolgersi dopo l'inizio del nuovo anno accademico, i mandati in corso sono prorogati fino all'emanazione del decreto rettorale di nomina dei nuovi eletti. 5. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore indice e fa svolgere le elezioni per la designazione dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione ed avvia le pratiche per ottenere la designazione del rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nel Consiglio di amministrazione. 6. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Rettore indice e fa svolgere le elezioni per la designazione delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Facolta' e nei Consigli di Corso di Laurea e di Diploma. Entro i successivi 60 giorni il Rettore convoca le elezioni per la designazione dei componenti la Conferenza degli studenti. La prima riunione della Conferenza degli studenti e' presieduta dallo studente che ha ricevuto il piu' alto numero di voti, a parita' di voti dal piu' anziano d'eta'. 7. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nella nuova composizione prevista dal presente Statuto si costituiscono entro 30 giorni dalle elezioni di cui ai due punti precedenti. Entro i 45 giorni successivi il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione definiscono d'intesa la misura minima dei finanziamenti richiesti agli enti esterni ai fini di una loro rappresentanza nel Consiglio di amministrazione. 8. Entro 90 giorni dall'entrata in funzione del Senato accademico nella composizione prevista dal presente Statuto, il Rettore indice e fa svolgere le elezioni per la costituzione della Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica e dei Comitati di area. In prima applicazione i Comitati di area sono formati da un minimo di cinque a un massimo di nove membri in rapporto con il numero dei professori e dei ricercatori che afferiscono all'area (cinque fino a 200, sette fino a 400, nove oltre 400). Entrano a far parte della Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica il primo eletto delle aree fino a 100 componenti, i primi due eletti delle aree fino a 200, i primi tre eletti delle aree fino a 400, i primi quattro eletti delle aree oltre i 400. La Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica si costituisce entro i successivi 30 giorni e provvede nella sua prima seduta alla elezione del Presidente, membro di diritto del Senato accademico. 9. Qualora lo Statuto entri in vigore ad anno accademico inoltrato, i termini temporali per indire e far svolgere le elezioni indicate nel presente articolo potranno essere prolungati di un massimo di 60 giorni per ovviare all'eventuale accavallarsi con periodi non favorevoli ai relativi adempimenti. 10. In mancanza del Regolamento generale di ateneo, contenente norme per tutte le designazioni elettive, i Regolamenti elettorali necessari all'espletamento delle procedure elettive sopra previste sono emanati dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. 11. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi. La norma non si applica alle rappresentanze studentesche. 12. Il Senato accademico puo' rinviare di un anno in tutto o in parte l'esecutivita' delle norme riguardanti il Calendario accademico, di cui all'art. 53, nel caso in cui la data di entrata in vigore dello Statuto non garantisca i tempi necessari per organizzare la loro applicazione. Art. 56 Regolamenti 1. Entro sei mesi dalla costituzione del Senato accademico nella configurazione prevista dal presente Statuto, gli organi competenti provvedono alla predisposizione del Regolamento didattico d'ateneo. In attesa, rimangono in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Universita' approvato il 4 novembre 1926, con le successive modificazioni. 2. Entro un anno dalla loro costituzione, gli organi competenti predispongono il Regolamento generale d'ateneo e il Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Entro i successivi sei mesi sono predisposti gli altri regolamenti previsti dallo Statuto. I Regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano a valere i Regolamenti vigenti. In attesa della normativa stabilita dal Regolamento generale d'ateneo, gli statuti dei centri di servizio gia' attivati sono convertiti in Regolamenti degli stessi. Art. 57 Scadenze dei mandati in corso 1. Considerate le funzioni che il presente Statuto, ai fini della prima applicazione delle sue norme, attribuisce al Rettore, il relativo mandato iniziato il 1 novembre 1993 e' prolungato fino al 30 settembre 1997. Nel caso in cui le elezioni per il nuovo mandato si siano gia' svolte o debbano comunque svolgersi con le preesistenti modalita', la durata del mandato dell'eletto e' ridotta ad un anno accademico, fino al 30 settembre successivo, periodo entro il quale si provvede secondo le nuove modalita' previste dallo Statuto. 2. Salvo quanto stabilito ai punti 5, 6 e 7 dell'art. 55, tutti gli altri mandati in atto all'entrata in vigore del presente Statuto proseguono fino alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento delle relative elezioni o designazioni. 3. Salvo che per i Direttori di Dipartimento, per i quali continua ad applicarsi in materia di rieleggibilita' la normativa in vigore, i mandati in corso all'entrata in vigore del presente Statuto, qualora non si sommino, senza soluzione di continuita', ad uno o piu' mandati assolti in precedenza, non vengono computati ai fini della non rieleggibilita' o della non ridesignabilita' nei casi in cui queste sono previste. Qualora si sommino, l'insieme dei mandati consecutivi assolti viene computato al medesimo fine come un mandato. Art. 58 Ente o fondazione di sostegno Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, gli organi centrali di governo dell'Universita' verificano la possibilita' che si costituisca un ente (eventualmente nella forma di una fondazione) che si impegni a sostenere le attivita' istituzionali dell'Universita', e in particolare quelle di ricerca e di perfezionamento post lauream, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari. La struttura e le modalita' di funzionamento dell'ente, qualora si costituisca, saranno definite, per quanto di competenza dell'Universita', da un apposito articolo dello Statuto, che ne definira' altresi' le modalita' di rappresentanza rispetto agli organi di governo centrale dell'ateneo. Art. 59 Verifica delle strutture organizzative della ricerca Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ove non vengano nel frattempo promulgate nuove norme legislative al riguardo, il Senato accademico promuove una verifica complessiva delle modalita' di organizzazione e gestione della ricerca e delle connesse attivita' istituzionali nell'ateneo, al fine di predisporre un piano operativo organico sulle relative strutture. Art. 60 Norme abrogative 1. Con la costituzione del Senato accademico e della Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica, la Commissione d'ateneo costituita ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 382/1980 e' soppressa e le sue competenze sono trasferite, secondo quanto specificato all'art. 18, ai due organi suddetti. 2. Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e da quanto previsto dai successivi Regolamenti. ----------- Allegato A FACOLTA' - Agraria - Economia - Farmacia - Giurisprudenza - Lettere e filosofia - Medicina e chirurgia - Medicina veterinaria - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Como - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Varese - Scienze politiche ----------- Allegato B CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA UNIVERSITARIO Facolta' di Agraria - Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie - Corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari - Diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Diploma universitario in tecnologie alimentari Facolta' di Economia - Corso di laurea in economia e commercio - Diploma universitario in commercio estero - Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese - Diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese Facolta' di Farmacia - Corso di laurea in farmacia - Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche - Diploma universitario in tecnologie farmaceutiche Facolta' di Giurisprudenza - Corso di laurea in giurisprudenza - Corso di laurea in giurisprudenza (secondo corso) - Corso di laurea in giurisprudenza (sede di Como) Facolta' di Lettere e filosofia - Corso di laurea in filosofia - Corso di laurea in lettere - Corso di laurea in lingue e letterature straniere - Corso di laurea in lingue e letterature straniere (secondo corso) - Corso di laurea in storia Facolta' di Medicina e chirurgia - Corso di laurea in medicina e chirurgia - Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - Diploma universitario in logopedia - Diploma universitario in ortottista ed assistente in oftalmologia - Diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Diploma universitario in scienze infermieristiche - Diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi - Diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico - Diploma universitario per terapisti della riabilitazione Facolta' di Medicina veterinaria - Corso di laurea in medicina veterinaria - Corso di laurea in scienze della produzione animale - Diploma universitario in produzioni animali Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano - Corso di laurea in chimica - Corso di laurea in chimica industriale - Corso di laurea in fisica - Corso di laurea in informatica - Corso di laurea in informatica (con sede a Crema) - Corso di laurea in matematica - Corso di laurea in scienza dei materiali - Corso di laurea in scienze ambientali - Corso di laurea in scienze biologiche - Corso di laurea in scienze geologiche - Corso di laurea in scienze naturali - Diploma universitario in informatica - Diploma universitario in scienza dei materiali Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Como - Corso di laurea in chimica - Corso di laurea in fisica - Corso di laurea in matematica Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Varese - Corso di laurea in scienze biologiche Facolta' di Scienze politiche - Corso di laurea in scienze politiche - Diploma universitario in servizio sociale - Diploma universitario in statistica Interfacolta' - Corso di laurea in biotecnologie, articolato negli indirizzi: biotecnologie agrarie vegetali (Facolta' di Agraria) biotecnologie farmaceutiche (Facolta' di Farmacia) biotecnologie mediche (Facolta' di Medicina e chirurgia) biotecnologie veterinarie (Facolta' di Medicina veterinaria) biotecnologie industriali (Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano) ----------- Allegato C SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Facolta' di Agraria - Bovinicoltura - Coltivazioni irrigue Facolta' di Farmacia - Endocrinologia sperimentale - Farmacia ospedaliera - Farmacologia - Scienza e tecnologia cosmetiche - Sintesi chimica - Tossicologia Facolta' di Giurisprudenza - Diritto e procedura penale - Diritto ed economia delle Comunita' Europee Facolta' di Lettere e filosofia - Archeologia - Psicologia del ciclo della vita - Psicologia sociale applicata - Storia dell'arte Facolta' di Medicina e chirurgia - Allergologia ed immunologia clinica - Anatomia patologica - Anatomia patologica (seconda scuola) - Anestesia e rianimazione - Anestesia e rianimazione (seconda scuola) - Audiologia - Biochimica e chimica clinica - Cardiochirurgia - Cardiologia - Cardiologia (seconda scuola) - Chemioterapia - Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso - Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica - Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica (seconda scuola) - Chirurgia generale - Chirurgia maxillo-facciale - Chirurgia pediatrica - Chirurgia plastica e ricostruttiva - Chirurgia plastica e ricostruttiva (seconda scuola) - Chirurgia toracica - Chirurgia vascolare - Chirurgia vascolare (seconda scuola) - Criminologia clinica - Dermatologia e venereologia - Ematologia - Ematologia (seconda scuola) - Endocrinologia e malattie del ricambio - indirizzo malattie del ricambio e diabetologia - Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola) - Farmacologia - Fisica sanitaria - Foniatria - Gastroenterologia ed endoscopia digestiva - Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (seconda scuola) - Genetica medica - Geriatria - Ginecologia e ostetricia - Ginecologia e ostetricia (seconda scuola) - Ginecologia e ostetricia (terza scuola) - Idrologia medica - Igiene - Igiene e medicina preventiva - Malattie del fegato e del ricambio - Malattie dell'apparato respiratorio - Malattie dell'apparato respiratorio (seconda scuola) - Malattie infettive - Medicina del lavoro - Medicina dello sport - Medicina fisica e riabilitazione - Medicina interna - Medicina interna (seconda scuola) - Medicina legale e delle assicurazioni - Medicina nucleare - Medicina tropicale - Microbiologia e virologia - Microchirurgia e chirurgia sperimentale - Nefrologia - Neurochirurgia - Neurologia - Neuropatologia - Neuropsichiatria infantile - Odontostomatologia - Odontostomatologia (seconda scuola) - Oftalmologia - Oftalmologia (seconda scuola) - Oncologia - Ortognatodonzia - Ortopedia e traumatologia - Ortopedia e traumatologia (seconda scuola) - Otorinolaringoiatria - Otorinolaringoiatria (seconda scuola) - Pediatria - Pediatria (seconda scuola) - Pediatria (terza scuola) - Pediatria preventiva e puericultura - Psichiatria - Psicologia clinica - Psicologia del ciclo della vita - Radiologia - Reumatologia - Scienza dell'alimentazione - Statistica sanitaria - Urologia Facolta' di Medicina veterinaria - Alimentazione animale - Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati - Clinica bovina - Diritto e legislazione veterinaria - Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici - Igiene e tecnologia del latte e derivati - Igiene e tecnologia delle carni - Medicina e chirurgia del cavallo - Miglioramento genetico degli animali domestici - Patologia e clinica degli animali d'affezione - Patologia suina - Sanita' pubblica veterinaria - Scienza e medicina degli animali da laboratorio - Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano - Applicazioni biotecnologiche - Fisica sanitaria - Genetica applicata - Scienza e tecnologia dei materiali - Sintesi chimica - Sistemi per l'elaborazione dell'informazione - Tecnologie chimiche di processo Facolta' di Scienze politiche - Diritto ed economia delle Comunita' Europee ----------- Allegato D DOTTORATI DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ATENEO - Applicazioni tecnologiche e metodologie sperimentali in chirurgia - Astronomia - Biochimica - Biologia cellulare (biologia cellulare e molecolare) - Biologia vegetale - Biologia vegetale e produttivita' della pianta coltivata - Biotecnologia degli alimenti - Biotecnologie applicate alla farmacologia e biotecnologie cellulari e molecolari applicate al settore biomedico - Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e zootecniche - Chemioterapia - Chimica, biochimica ed ecologia degli antiparassitari - Chimica del farmaco - Chimica industriale - Chirurgia sperimentale e dei trapianti - Clinica bovina - Controllo della qualita' totale nelle produzioni zootecniche degli alimenti di origine animale - Diagnostica per immagini - Diritto amministrativo - Diritto costituzionale - Diritto internazionale - Diritto processuale civile - Diritto processuale penale comparato - Discipline ecclesiasticistiche - Ecologia agraria - Ematologia sperimentale - Farmacologia e tossicologia - Farmacoterapia sperimentale - Filologia e storia del mondo classico - Filosofia - Filosofia analitica e teoria generale del diritto - Fisica - Fisiologia umana - Fisiopatologia cardiovascolare - Fisiopatologia chirurgica - Fisiopatologia chirurgica cardiovascolare - Fisiopatologia clinica - Fisiopatologia dell'invecchiamento - Fisiopatologia, farmacologia e terapia del dolore - Francesistica - Gastroenterologia - Genio rurale - Glottologia e filologia - Informatica - Informatica - L'Europa tra istanze nazionali e sopranazionali dal secolo XIX al 1989 - Letterature slave comparate - Matematica - Matematica computazionale e ricerca operativa - Metodologia clinica - Metodologia della ricerca in psicologia - Microbiologia del farmaco e del cosmetico - Nutrizione sperimentale e clinica - Patologia cardiovascolare - Patologia comparata degli animali domestici e selvatici - Patologia dell'apparato respiratorio - Psichiatria e scienze relazionali - Psicobiologia - Relazioni internazionali - Sanita' pubblica - Scienze anatomo-patologiche - Scienze biologiche e molecolari applicate alla odontostomatologia - Scienze chimiche - Scienze della terra - Scienze endocrinologiche e metaboliche - Scienze farmacognostiche - Scienze fisiologiche - Scienze genetiche - Scienze intensivologiche - Scienze medico-legali - Scienze microbiologiche - Scienze morfologiche - Scienze naturalistiche e ambientali - Scienze neurologiche - Scienze zootecniche - Sociologia - Sociologia del diritto - Statistica biomedica - Storia della lingua e letteratura italiana - Storia della metodologia medica (storia della medicina) - Storia e critica dei beni artistici e ambientali - Storia medievale - Storia (storia della societa' europea) - Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo - Tossicologia dell'ambiente e dell'alimentazione - Zoocolture: produzione ed igiene. ----------- Allegato E DIPARTIMENTI - Dipartimento di Biologia - Dipartimento di Biologia e genetica per le scienze mediche - Dipartimento di Chimica e biochimica medica - Dipartimento di Chimica fisica ed elettrochimica - Dipartimento di Chimica inorganica, metallorganica e analitica - Dipartimento di Chimica organica e industriale - Dipartimento di Chimica strutturale e stereochimica inorganica - Dipartimento di Economia e politica agraria, agro-alimentare e ambientale - Dipartimento di Economia politica e aziendale - Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica - Dipartimento di Filosofia - Dipartimento di Fisica - Dipartimento di Fisiologia delle piante coltivate e chimica agraria - Dipartimento di Fisiologia e biochimica generali - Dipartimento di Genetica e di biologia dei microrganismi - Dipartimento Giuridico - politico - Dipartimento di Matematica - Dipartimento di Scienze dell'ambiente e del territorio - Dipartimento di Scienze della terra - Dipartimento di Scienze dell'informazione - Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche - Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche - Dipartimento di Scienze molecolari agroalimentari - Dipartimento di Sociologia - Dipartimento di Storia della societa' e delle istituzioni ----------- Allegato F ISTITUTI Facolta' di Agraria - Agronomia - Coltivazioni arboree - Entomologia agraria - Idraulica agraria - Ingegneria agraria - Patologia vegetale - Zootecnia generale Facolta' di Economia - Economia politica - Metodi quantitativi per le scienze economiche e aziendali Facolta' di Farmacia - Chimica farmaceutica e tossicologica - Chimica organica - Endocrinologia - Fisiologia generale e chimica biologica - Scienze farmacologiche della Facolta' di Farmacia Facolta' di Giurisprudenza - Diritto civile - Diritto commerciale - Diritto del lavoro - Diritto internazionale - Diritto penale e processuale penale - Diritto processuale civile - Diritto pubblico - Diritto romano - Filosofia e sociologia del diritto - Scienze economiche e statistiche - Scienze giuridiche - Storia del diritto italiano - Studi giuridici Facolta' di Lettere e filosofia - Anglistica - Archeologia - Discipline musicologiche e dello spettacolo - Filologia classica - Filologia moderna - Geografia umana - Germanistica - Glottologia e lingue orientali - Lingua e letteratura francese e dei paesi francofoni - Lingue e letterature dell'Europa orientale - Lingue e letterature iberiche e iberoamericane - Paleografia, biblioteconomia e archivistica - Papirologia - Pedagogia - Psicologia - Storia antica - Storia dell'arte medioevale e moderna - Storia medioevale e moderna Facolta' di Medicina e chirurgia - Anatomia patologica - Anatomia umana normale - Anestesiologia e rianimazione - Audiologia - Cardiologia - Chirurgia d'urgenza - Chirurgia generale - Chirurgia generale e cardiovascolare - Chirurgia generale e chirurgia dell'apparato digerente - Chirurgia generale e oncologia chirurgica - Chirurgia generale e toraco-polmonare - Chirurgia plastica - Chirurgia sperimentale e dei trapianti - Chirurgia vascolare e angiologia - Clinica medica generale e terapia medica - Clinica neurologica - Clinica oculistica - Clinica odontoiatrica - Clinica ortopedica - Clinica ostetrica e ginecologica I - Clinica ostetrica e ginecologica II - Clinica otorinolaringoiatrica I - Clinica otorinolaringoiatrica II - Clinica psichiatrica - Dermatologia - Discipline odontostomatologiche - Fisiologia umana I - Fisiologia umana II - Igiene - Igiene e medicina preventiva - Istologia, embriologia e neurocitologia - Malattie dell'apparato cardiovascolare e respiratorio - Medicina del lavoro - Medicina interna - Medicina interna e fisiopatologia medica - Medicina interna, malattie infettive e immunopatologia - Medicina legale e delle assicurazioni - Microbiologia - Neurochirurgia - Patologia e clinica dell'apparato locomotore - Patologia generale - Pediatria - Psicologia - Scienze biomediche "Ospedale L. Sacco" - Scienze biomediche "Ospedale San Gerardo dei Tintori" di Monza - Scienze biomediche "Ospedale San Paolo" - Scienze dermatologiche - Scienze endocrine della Facolta' di Medicina e Chirurgia - Scienze mediche - Scienze medico-chirurgiche "San Donato" - Scienze neurologiche e psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza - Scienze radiologiche - Statistica medica e biometria - Storia della medicina - Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio - Urologia - Virologia Facolta' di Medicina veterinaria - Alimentazione animale - Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia - Anatomia patologica veterinaria e patologia aviare - Clinica chirurgica veterinaria - Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria - Farmacologia e tossicologia veterinaria - Fisiologia veterinaria e biochimica - Ispezione degli alimenti di origine animale - Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria - Medicina legale e legislazione veterinaria - Microbiologia e immunologia veterinaria - Patologia generale veterinaria - Patologia speciale e clinica medica veterinaria - Radiologia veterinaria - Zootecnica Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano - Farmacologia - Fisica generale applicata Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Como - Scienze matematiche, fisiche e chimiche Facolta' di Scienze politiche - Diritto del lavoro e politica sociale - Diritto e politica internazionale - Lingue straniere - Scienze statistiche e matematiche