(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
 
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
 
                              TITOLO I
                           Norme generali
                               Art. 1
                   Principi direttivi e finalita'
L'Universita'  degli Studi di Milano (d'ora in avanti Universita') e'
un'istituzione pubblica di alta  cultura,  con  propria  personalita'
giuridica,  ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica
italiana. Essa opera sulla base del medesimo  dettato  costituzionale
che  garantisce  liberta'  di  ricerca e di insegnamento nelle arti e
nelle scienze, ed e'  dotata  di  autonomia  scientifica,  didattica,
organizzativa,  finanziaria e contabile. Sua finalita' primaria e' la
promozione della cultura, della ricerca,  delle  professionalita'  di
grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona con
il  contributo,  nelle  rispettive  responsabilita',  di tutte le sue
componenti,   professori,   ricercatori,   personale    tecnico    ed
amministrativo, studenti. Essa cura, nel libero confronto delle idee,
lo  sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Sede
primaria della ricerca scientifica, ne promuove  e  ne  favorisce  lo
svolgimento,  ad  essa  collegando  le  diverse attivita' didattiche.
L'Universita' concorre alla formazione culturale degli studenti e  ne
cura  la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione
delle norme per il diritto  allo  studio  ed  organizzando  i  propri
servizi  didattici,  di sostegno e di orientamento in modo da rendere
effettivo e proficuo lo studio universitario.
L'Universita' adegua a tali principi  il  proprio  ordinamento  e  le
proprie  strutture,  perseguendo  in  conformita'  ad essi le proprie
finalita' e ad essi attenendosi nei  confronti  sia  degli  organi  e
delle  strutture  interne, sia delle diverse componenti e dei singoli
che ne fanno parte.
L'Universita' si articola in strutture scientifiche, didattiche e  di
servizio,  cosi'  come  sono definite nel presente Statuto. Esse sono
organizzate in modo da favorire  il  raggiungimento  delle  finalita'
istituzionali  cui  sono  ordinate.  In  relazione  ai  loro  compiti
istituzionali  l'Universita'  assicura  a  tali  organi  e  strutture
l'autonomia,  anche  regolamentare,  secondo  le  norme  del presente
Statuto.
L'Universita'  prevede  forme  di  programmazione,  coordinamento   e
valutazione  delle  proprie attivita' e di pubblicita' e di controllo
di legittimita' dei propri atti.
                               Art. 2
                         Liberta' di ricerca
L'Universita' afferma il ruolo essenziale della ricerca scientifica e
tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento
di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico
e sociale.  A  tal  fine  essa  favorisce  la  ricerca  autonomamente
proposta  dalle  strutture  dell'ateneo  e  dai  singoli professori e
ricercatori e ne promuove lo svolgimento.
L'Universita' assicura ai singoli professori e  ricercatori  ed  alle
strutture     scientifiche     piena     liberta'     ed    autonomia
nell'organizzazione  della  ricerca.  Essa  garantisce  l'accesso  ai
finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati
tecnici  secondo  le  norme  di legge e le disposizioni regolamentari
interne.
L'Universita' destina  annualmente,  nella  misura  consentita  dalle
risorse  a  disposizione nel proprio bilancio anche grazie ad apporti
esterni,  una  quota  dei  finanziamenti  allo   svolgimento   e   al
potenziamento  della  ricerca  scientifica.  La relativa ripartizione
avviene con le modalita' definite nel presente Statuto, nel  rispetto
delle esigenze delle diverse aree scientifiche.
                               Art. 3
               Liberta' e finalita' dell'insegnamento
L'Universita'  garantisce  la  liberta'  di  insegnamento dei singoli
docenti  e  l'autonomia  delle  diverse  strutture  cui  compete   di
assicurare,  nel  rispettivo  ambito,  l'organizzazione e l'andamento
dell'attivita' didattica.
L'Universita' provvede a tutti livelli  di  formazione  universitaria
intesi  alla  preparazione  ed  alla  specializzazione  delle diverse
figure  professionali  e  scientifiche  previste  dagli   ordinamenti
didattici vigenti.
Essa  garantisce  il raggiungimento di questo obiettivo attraverso le
sue strutture didattiche e merce' lo sviluppo di  apposite  attivita'
di  servizio,  anche  in  collaborazione  con  altri  enti,  attuando
opportune  forme  di  programmazione,  coordinamento  e  valutazione,
secondo le norme regolamentari dei singoli organi e strutture.
In  particolare essa assicura la qualita' e l'efficacia della propria
attivita'  di  formazione  garantendo  una  stretta  connessione  tra
ricerca   e   insegnamento   e  favorendo  ogni  forma  opportuna  di
informazione, di  orientamento,  di  appoggio  alla  didattica  e  di
sostegno agli studenti. L'Universita' assume le opportune iniziative,
anche  in  collaborazione  con  altri  enti,  al  fine di orientare e
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro  dei  propri  laureati  e
diplomati. L'Universita' puo' altresi' esercitare attivita' culturali
e formative destinate a soggetti esterni, purche' coerenti con le sue
finalita' e di conseguente livello.
I  docenti  sono  tenuti  all'osservanza  dei  doveri accademici e di
quanto disposto dagli organi collegiali in materia  di  coordinamento
della  didattica e al fine di realizzare il diritto all'apprendimento
degli studenti e il regolare funzionamento delle attivita'.
                               Art. 4
                      Accordi di collaborazione
L'Universita', per il raggiungimento dei propri  fini  istituzionali,
allo  scopo  di  utilizzare  e  promuovere  ogni  forma  opportuna  e
legittima di cooperazione scientifica e  didattica,  puo'  concludere
accordi  con  le  amministrazioni  dello  Stato e con enti pubblici e
privati  italiani,  comunitari,  stranieri  e  internazionali.   Tali
accordi   si   possono   concretare  nella  istituzione  di  consorzi
interuniversitari, nella partecipazione a consorzi, nella stipula  di
contratti  e  convenzioni  e  in  ogni altra forma compatibile con la
natura e le funzioni dell'Universita'. Nei settori di sua  competenza
e  nel  rispetto  dei  propri compiti e caratteri, l'Universita' puo'
svolgere prestazioni per conto terzi.
Queste iniziative, che sottolineano il contributo dell'Universita' al
progresso sociale, culturale ed economico, come ogni altra iniziativa
di ricerca, si conformano alle finalita' istituzionali,  che  pongono
in primo piano il rispetto della persona umana e la sua formazione.
                               Art. 5
                            Finanziamenti
Le   fonti  di  finanziamento  dell'Universita'  sono  costituite  da
trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di enti pubblici  e
privati,  da entrate proprie.
Le  entrate  proprie  sono costituite da tasse, contributi e da forme
autonome di finanziamento, quali contributi  volontari,  proventi  di
attivita',  rendite,  frutti  e  alienazioni  del patrimonio, atti di
liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni.
Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti
e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a
forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di
bilancio su scala pluriennale.
                               Art. 6
             Principi organizzativi e di amministrazione
L'Universita' si organizza secondo criteri di autonomia,  efficienza,
responsabilita', trasparenza e semplificazione delle procedure.
L'universita'  garantisce  la  pubblicita' degli atti e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di  legge
e con le modalita'  definite dalla apposita regolamentazione.
L'Universita',  per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, si
avvale di strutture gestionali, tecniche ed amministrative articolate
in  distinte  unita'  organizzative,  responsabili,  nel  settore  di
competenza,  dei  vari  procedimenti  e  degli adempimenti attuativi,
misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti  con
periodici controlli valutativi.
L'Universita'    riconosce    alle    proprie   strutture   autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile. Questa puo' essere  piena  o
parziale  secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme del
Regolamento  d'ateneo  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita'.
L'Universita'  assicura  al  proprio interno ampia informazione delle
decisioni  adottate  e  della   documentazione   relativa,   a   cio'
provvedendo  con i mezzi piu' idonei. L'Universita' provvede altresi'
affinche'  sia  data  conoscenza  all'esterno  degli   aspetti   piu'
rilevanti della propria attivita' e di ogni informazione utile.
L'Universita'  promuove adeguate forme di aggiornamento professionale
del proprio personale tecnico ed amministrativo  e  ne  valorizza  le
competenze.
L'Universita'  assicura  la piena attuazione del principio delle pari
opportunita' di cui alla  legge  10.4.1991,  n.125,  istituendo  allo
scopo   gli   organi   previsti   dalla  normativa  e  dagli  accordi
contrattuali in vigore.
                               Art. 7
         Liberta' di riunione e uso degli spazi universitari
L'Universita' garantisce la liberta' di  riunione  nei  propri  spazi
alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla
vita  universitaria,  secondo  le  modalita'  fissate nel Regolamento
generale  d'ateneo.
L'Universita' favorisce  lo  svolgimento  di  congressi,  convegni  e
iniziative scientifiche e culturali.
L'uso  degli  spazi  universitari  per  le attivita' di cui ai  commi
precedenti o su richiesta di enti esterni e' disposto sulla  base  di
una  apposita  normativa contenuta nel Regolamento generale d'ateneo,
in  corrispondenza  con  esigenze  di  accertato  livello,  che   non
contrastino   con  la  natura  e  il  funzionamento  dell'istituzione
universitaria.
                               Art. 8
                      Principi di comportamento
I professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo e
gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere,  nell'ambito
delle  rispettive  responsabilita', al raggiungimento dei fini propri
dell'Universita'. Il presente Statuto determina  le  modalita'  della
loro  partecipazione,  tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di
governo.
I singoli componenti della comunita'  universitaria  sono  tenuti  ad
osservare  le  norme  del  presente Statuto e dei diversi regolamenti
degli  organi  collegiali  e  ad  assumere  all'interno  degli  spazi
universitari  e  nei  rapporti reciproci comportamenti consoni con la
natura e le funzioni dell'istituzione.
                               Art. 9
             Attivita' culturali, sportive e ricreative
L'Universita',  ai  sensi  della  normativa  in  vigore,  promuove  e
favorisce attivita' culturali, sportive e ricreative per gli studenti
e  per  il  proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche
risorse  e  attraverso  apposite  forme  organizzative  definite  nel
presente Statuto e nel Regolamento generale d'ateneo.
                              TITOLO II
                Autonomia statutaria e regolamentare
                               Art. 10
                               Statuto
Il  presente  Statuto,  che regola l'autonomia dell'Universita' degli
Studi di Milano, e' adottato ai sensi degli articoli  6  e  16  della
legge 9.5.1989, n. 168.
Lo  Statuto  e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
ufficiale.
Sono  allegati  allo Statuto gli elenchi delle Facolta', dei Corsi di
Laurea, dei Corsi di Diploma, dei Corsi di Dottorato, delle Scuole di
specializzazione, dei Dipartimenti e degli Istituti  attivati  presso
l'ateneo.  Le variazioni di tali elenchi, a seguito dell'espletamento
delle procedure  previste  dalle  norme  in  vigore  e  dal  presente
Statuto,  non  costituiscono  modifiche  dello  Statuto stesso e sono
disposte con decreto rettorale.
                               Art. 11
                    Regolamento generale d'ateneo
Il   Regolamento   generale   d'ateneo   contiene,    salvo    quanto
specificamente     riservato     al    Regolamento    d'ateneo    per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo
art. 12, le norme di attuazione  di  quanto  stabilito  nel  presente
Statuto  e  ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale
dell'ateneo.
Il Regolamento e' predisposto,  anche  con  l'ausilio  di  competenze
interne  all'amministrazione  universitaria,  dal  Senato accademico,
sentito il Consiglio  di  amministrazione.  Il  testo  risultante  e'
trasmesso  alle  Facolta',  ai  Dipartimenti  e alla Conferenza degli
studenti  che  faranno  pervenire  entro  60 giorni le loro eventuali
osservazioni. Il Senato accademico, sentito nuovamente  il  Consiglio
di   amministrazione   in  caso  di  modifiche,  assume  la  delibera
definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  Espletate  le
procedure di legge, il Regolamento e' emanato con decreto rettorale.
                               Art. 12
             Regolamento d'ateneo per l'amministrazione,
                    la finanza e la contabilita'
La  gestione  finanziaria e contabile e' disciplinata dal Regolamento
d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e  la  contabilita'.  Tale
Regolamento  viene emanato dal Rettore, previa delibera a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito  il
parere  del  Senato  accademico,  delle  Facolta' e dei Dipartimenti,
espletate le procedure di legge.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
                               Art. 13
                   Regolamento didattico d'ateneo
Il Regolamento  didattico  d'ateneo  disciplina  l'ordinamento  degli
studi  in  base  ai  quali  l'Universita'  rilascia titoli con valore
legale. Esso elenca altresi' gli insegnamenti attivabili in relazione
ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i
corsi e  le  attivita'  formative  di  cui  all'art.  6  della  legge
19.11.1990,  n.  341  e  i  servizi di sostegno alla didattica di cui
all'art. 12 della legge 2.12.1991, n. 390.
Il Regolamento didattico e' deliberato, a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,   dal   Senato  accademico,  secondo  le  proposte  delle
Facolta', sentite le singole strutture didattiche  interessate  e  la
Conferenza   degli   studenti.   Esso   viene  inviato  al  Ministero
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  per
l'approvazione.  Nel  caso  il  Ministero  non  si pronunci entro 180
giorni dal ricevimento, il Regolamento si  intende  approvato  ed  e'
emanato con decreto del Rettore.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
                               Art. 14
                     Regolamento per il tutorato
Il  Regolamento  istitutivo  del tutorato ai sensi dell'art. 13 della
legge n. 341/1990 e' emanato, a maggioranza assoluta dei  componenti,
dal  Senato  accademico,  sentita  la  Conferenza  degli  studenti, e
costituisce  appendice  del  Regolamento  didattico.  I  servizi   di
tutorato   per   ciascuna   Facolta'  sono  definiti  nei  rispettivi
regolamenti.
                               Art. 15
                       Regolamenti di Facolta'
I Regolamenti di Facolta' determinano, in conformita' al  Regolamento
didattico  d'ateneo,  alle  norme  stabilite nel Regolamento generale
d'ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, le  modalita'
di  esercizio  della  rispettiva  autonomia didattica, secondo quanto
stabilito nel comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
I Regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti,
dai  rispettivi  Consigli  di  Facolta'  e   approvati   dal   Senato
accademico,  cui  spetta accertare che non contengano disposizioni in
contrasto con prescrizioni  di  legge  o  con  lo  Statuto  o  con  i
Regolamenti  d'ateneo.  Il  Senato accademico puo' chiederne con atto
motivato il riesame.
Le eventuali modifiche sono approvate con le medesime procedure.
                               Art. 16
              Regolamenti delle strutture e dei servizi
I  Regolamenti  delle  strutture  e dei centri di servizio, dotati ai
sensi del presente Statuto  di  autonomia,  contenenti  l'indicazione
degli  scopi,  degli  organi  e  delle  regole di funzionamento, sono
approvati  dai  rispettivi  consigli  a  maggioranza   assoluta   dei
componenti.
I  Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, previo esame del
Senato accademico e del Consiglio  di  amministrazione,  che  possono
richiederne  con  atto motivato il riesame e cui spetta accertare che
non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni di legge  o
con lo Statuto o con i Regolamenti d'ateneo.
Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
                             TITOLO III
                          Organi di governo
                               Art. 17
                               Rettore
1. Il Rettore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza,
assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e
rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
Spetta in particolare al Rettore:
a)  convocare  e  presiedere  il Senato accademico ed il Consiglio di
amministrazione e  sovrintendere  alla  esecuzione  delle  rispettive
deliberazioni;
b)   vigilare   sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi
dell'Universita'  impartendo  direttive  -  nell'ambito  dei   poteri
conferitigli   dalla   legge  e  dallo  Statuto  -  per  la  corretta
applicazione delle norme di legge, dello Statuto  e  dei  Regolamenti
autonomi,  per  l'efficiente  funzionamento  delle  strutture  e  dei
servizi e per la determinazione delle relative responsabilita';
c)  curare  l'osservanza  delle   norme   concernenti   l'ordinamento
universitario;
d) esercitare l'autorita' disciplinare secondo le normative vigenti;
e)  presentare  all'inizio  di  ogni  anno  accademico  una relazione
pubblica sullo stato dell'ateneo;
f) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
g) assumere, in caso di necessita'  e  di  indifferibile  urgenza,  i
necessari  provvedimenti,  i  quali,  se  di  competenza  del  Senato
accademico o del Consiglio di  amministrazione,  sono  da  sottoporre
alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;
h)  esercitare  tutte  le  altre  attribuzioni che gli sono demandate
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo e  fuori  ruolo  di
prima  fascia  che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal
senso in caso di elezione; dura in carica quattro anni e puo'  essere
rieletto una sola volta.
E' nominato con decreto del Ministro.
3.  Il  Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto nelle prime tre votazioni. Le votazioni successive alla prima
dovranno tenersi in  giorni  non  consecutivi.  In  caso  di  mancata
elezione,  si  procede  con  il  sistema  del  ballottaggio tra i due
candidati che  nell'ultima  votazione  abbiano  ottenuto  il  maggior
numero di voti.
E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4.  L'elettorato attivo e' costituito dai professori di ruolo e fuori
ruolo e dai ricercatori dell'ateneo, nonche' dai rappresentanti degli
studenti e del personale tecnico e amministrativo eletti  nel  Senato
accademico e nel Consiglio di amministrazione.
5.  Il Rettore designa un Prorettore scelto tra i professori di ruolo
di prima fascia, che lo supplisce  nelle  sue  funzioni  in  caso  di
impedimento o di assenza.
Negli  organi  accademici  il Prorettore non ha diritto di voto se e'
presente il Rettore.
Il Rettore puo' designare uno o piu' delegati alla  verifica  e  alla
firma di atti di sua competenza.
6. Il Rettore, per esigenze cui non si possa far fronte con personale
in  servizio, puo' avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori
anche esterni all'Universita' con funzioni istruttorie e consultive.
7. Il Rettore ha  diritto,  a  richiesta,  per  il  periodo  del  suo
mandato,  alla  limitazione  dell'attivita'  didattica,  ivi compreso
l'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche'  senza
oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Universita'.
8.  Il  Prorettore  puo'  avvalersi  della limitazione dell'attivita'
didattica, comprensiva dell'esonero dall'obbligo di svolgere il corso
ufficiale,   purche'   senza   oneri    aggiuntivi    sul    bilancio
dell'Universita',  qualora la giustifichino l'entita' degli incarichi
attribuitigli. La limitazione e' autorizzata dal Rettore.
                               Art. 18
                        Il Senato accademico
1. Nel quadro dell'autonomia universitaria e nel rispetto del  potere
di  proposta,  delle  prerogative  e dell'autonomia specifica proprie
delle  singole  strutture  didattiche  e  scientifiche,   il   Senato
accademico   definisce   le   linee   di  intervento  e  di  sviluppo
dell'ateneo, programmandone le fasi, e sovrintende  al  coordinamento
delle attivita' didattiche e scientifiche.
In particolare, il Senato accademico:
a)  elabora  e  approva,  sentiti  per  quanto  di loro competenza il
Consiglio di  amministrazione,  le  strutture  didattiche  e  per  la
ricerca   e  la  Conferenza  degli  studenti,  i  piani  di  sviluppo
dell'Universita' e ne verifica le fasi di attuazione;
b) definisce  gli  obiettivi  e  le  priorita'  da  perseguire  nella
predisposizione  del  bilancio  di  previsione  dell'ateneo  e  nella
distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
c) provvede al coordinamento delle attivita' e dei servizi  didattici
dell'ateneo;
d)  favorisce  lo sviluppo delle attivita' scientifiche dell'ateneo e
ne promuove  il  coordinamento;  propone  l'ammontare  dei  fondi  da
iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e provvede alla relativa
ripartizione,  sentiti,  per  quanto  di  competenza,  la Commissione
d'ateneo per la ricerca scientifica e i Comitati di area  di  cui  al
successivo punto 7;
e)  sentite  le  Facolta'  interessate  o su loro proposta, determina
l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle Facolta' e
ne  dispone,  con  periodicita'  almeno   triennale,   le   eventuali
variazioni  in  conformita'  con  gli  ordinamenti didattici e con le
connesse  esigenze  didattiche  e di ricerca; effettua l'attribuzione
dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione;
f) definisce,  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dalle  singole
Facolta',  la  suddivisione della quota dei contributi a carico degli
studenti destinata al potenziamento delle  strutture  e  dei  servizi
didattici;
g)   delibera,   sentita  la  Commissione  d'ateneo  per  la  ricerca
scientifica,  la  costituzione,  la   modificazione   e   l'eventuale
disattivazione   dei  Dipartimenti,  degli  Istituti  e  delle  altre
strutture per  la  ricerca,  nonche'  in  merito  alle  questioni  di
afferenza di professori e ricercatori;
h)  delibera  l'attivazione  delle nuove Facolta', dei nuovi Corsi di
Diploma, di Laurea e di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e
delle altre iniziative  didattiche  e  delle  connesse  strutture  di
servizio;
i)  delibera i Regolamenti di propria competenza e esercita i compiti
di verifica previsti dallo Statuto  sui  Regolamenti  di  Facolta'  e
delle altre strutture autonome;
l)  assume,  nell'ambito  delle  norme di legge in vigore, iniziative
atte a garantire un equilibrato rapporto tra  risorse  disponibili  e
numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
m)  svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e
dai Regolamenti.
2. Il Senato accademico e' composto:
 a) dal Rettore;
 b) dal Prorettore, con le modalita' previste al  punto  5  dell'art.
17;
 c) dai Presidi di Facolta';
 d)  dal Direttore amministrativo, che funge da segretario, assistito
per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato;
 e) da quattro professori di ruolo di I fascia, quattro professori di
ruolo di II  fascia,  quattro  ricercatori  confermati,  che  abbiano
optato  o  che optino per il tempo pieno, eletti rispettivamente, con
voto limitato ad una sola preferenza, dai professori di I fascia, dai
professori di II fascia e dai  ricercatori  nell'ambito  di  ciascuna
delle seguenti Facolta' o gruppi di Facolta': 1) Scienze matematiche,
fisiche  e  naturali;  2)  Medicina  e  chirurgia; 3) Giurisprudenza,
Economia,  Lettere  e  filosofia,  Scienze  politiche;  4)   Agraria,
Farmacia, Medicina veterinaria;
 f)   dal  Presidente  della  Commissione  d'ateneo  per  la  ricerca
scientifica;
 g)  da  tre  rappresentanti   eletti   del   personale   tecnico   e
amministrativo;
 h) da sei rappresentanti eletti degli studenti.
Partecipano  inoltre  alle riunioni relative agli argomenti di cui al
punto 1, lett. a), su invito del Rettore:
 un rappresentante della Regione Lombardia, designato dal  Presidente
della Giunta Regionale;
 un rappresentante del Comune di Milano, designato dal Sindaco;
 un   rappresentante   della   Provincia  di  Milano,  designato  dal
Presidente della Giunta Provinciale.
I  rappresentanti  dei  suddetti  enti  non possono essere dipendenti
dell'Universita'.
Il numero dei rappresentanti degli studenti e' ridotto a  cinque  nel
caso  in  cui  abbia partecipato alle relative votazioni meno dell'8%
degli aventi diritto.
La nomina dei componenti non di diritto del Senato  e'  disposta  con
decreto rettorale.
3.  I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni
e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni  e  possono
essere   rieletti,   purche'   abbiano  conservato  i  requisiti  per
l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'ateneo, una  sola
volta.
4.  Per le materie di cui alle lettere c), d), f), h) i) del punto 1,
nonche' per l'elaborazione delle parti dei Regolamenti concernenti il
funzionamento   delle   strutture  didattiche  e  scientifiche  e  la
posizione dei professori e ricercatori, e' richiesta, ai  fini  della
validita'  delle  delibere,  anche  la  maggioranza  della componente
docente (rettore  o  prorettore,  presidi,  professori,  ricercatori)
presente  alla  seduta. Le attribuzioni di posti di nuova istituzione
di cui alla lettera e) sono deliberate dalla sola componente docente.
5. Il Senato si riunisce su convocazione del Rettore,  che  ne  fissa
l'ordine  del  giorno,  o quando ne faccia richiesta almeno un quarto
dei suoi membri. In tal caso il Rettore e' tenuto  alla  convocazione
entro  quindici  giorni,  ponendo all'ordine del giorno l'argomento o
gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
6. Il Senato  accademico  puo'  istituire  commissioni  permanenti  o
temporanee   con   funzioni   istruttorie,   anche   con  l'eventuale
partecipazione di esperti esterni, ove non si possa  far  fronte  con
personale in servizio.
D'intesa  con  il  Consiglio  d'amministrazione, il Senato accademico
puo' istituire una o piu' commissioni paritetiche  per  l'istruttoria
delle  decisioni  che  interessano entrambi gli organi. Ai membri del
Senato sono trasmessi anche i verbali del Consiglio e viceversa.
Non e' consentito - eccetto che per il rettore, il  prorettore  e  il
direttore amministrativo - fare parte contemporaneamente del Senato e
del Consiglio d'amministrazione.
7.  Sono  organi  consultivi  del  Senato  accademico  la Commissione
d'ateneo per la ricerca scientifica e i Comitati di area.
La Commissione d'ateneo per la ricerca scientifica elabora  relazioni
periodiche sull'andamento e le condizioni della ricerca nell'ateneo e
sull'impiego  dei  mezzi ad essa destinati; formula proposte circa le
esigenze complessive e  l'utilizzo  delle  risorse  d'ateneo  per  la
ricerca;  esprime  pareri  sull'attivazione  e  la  disattivazione di
Dipartimenti e Istituti, sull'istituzione di  Dottorati  di  ricerca,
sulla  costituzione  di  Centri  di ricerca e di servizi di interesse
della ricerca e sulle loro eventuali modifiche; esamina le  relazioni
annuali   sull'attivita'   scientifica   predisposte  secondo  quanto
stabilito dal presente statuto dalle singole  strutture  dell'ateneo;
si  pronuncia su ogni altra materia attinente alle sue competenze che
le venga sottoposta dal Rettore e dal Senato accademico.
La  Commissione  e'  formata  in   relazione   alle   seguenti   aree
scientifico-disciplinari  cui  fanno  riferimento  i  professori  e i
ricercatori dell'ateneo: 1) Scienze matematiche; 2) Scienze  fisiche;
3) Scienze chimiche; 4) Scienze geologiche; 5) Scienze biologiche; 6)
Scienze  informatiche;  7)  Scienze  mediche;  8) Scienze agrarie; 9)
Scienze veterinarie; 10) Scienze farmaceutiche e farmacologiche;  11)
Scienze       giuridiche;      12)      Scienze      dell'antichita',
filologico-letterarie e  storico-artistiche;  13)  Scienze  storiche,
filosofiche,  pedagogiche  e  psicologiche;  14) Scienze economiche e
statistiche; 15) Scienze politiche e sociologiche.
Ciascuna  area   costituisce   un   distinto   collegio   elettorale.
L'appartenenza  alle  singole  aree  e'  determinata  sulla  base dei
settori scientifico-disciplinari con decreto rettorale, tenuto  conto
delle eventuali opzioni degli interessati.
I Comitati di area formulano le proposte di distribuzione all'interno
delle singole aree dei fondi per la ricerca loro destinati dal Senato
accademico.
Fatto  salvo  quanto  disposto  dal punto 8 del successivo art. 55 ai
fini  della  prima  costituzione  degli  organi  in   questione,   le
dimensioni  di  ciascun Comitato di area e delle rappresentanze delle
aree nella Commissione d'ateneo per la  ricerca  sono  stabilite  dal
Senato  accademico  sulla  base  del  numero  dei  professori  e  dei
ricercatori che afferiscono ad ogni area.
In  ogni  area  l'elettorato   attivo   e   passivo   e'   attribuito
indistintamente,  con  voto  singolo,  ai professori di ruolo e fuori
ruolo e ai ricercatori confermati.  I  componenti  della  Commissione
d'ateneo  per la ricerca scientifica e dei Comitati di area durano in
carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
La presidenza di ciascun Comitato di area e' assunta dal primo  degli
eletti.
La  Commissione  d'ateneo  per  la ricerca scientifica elegge nel suo
ambito il presidente e designa il segretario. Essa e'  convocata  dal
presidente,  che  ne  fissa  l'ordine  del giorno, o quando ne faccia
richiesta almeno un quinto  dei  suoi  componenti.  I  verbali  della
Commissione  sono  trasmessi  al  Senato  accademico.  Per  il lavoro
istruttorio e di reperimento e elaborazione della documentazione, ove
non si possa far fronte con personale  in  servizio,  la  Commissione
puo' far ricorso a collaboratori ed esperti esterni.
                               Art. 19
                   Il Consiglio di amministrazione
1.  Il  Consiglio di amministrazione sovrintende al reperimento delle
risorse   finanziarie   e    alla    gestione    amministrativa    ed
economico-patrimoniale   e   a   quella   del  personale  tecnico  ed
amministrativo, fatte salve le competenze delle strutture didattiche,
di  ricerca  e  di  servizio  alle  quali  la  legge  e  lo   Statuto
attribuiscono autonomia finanziaria e di spesa.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) delibera sulla base delle priorita' indicate dal Senato accademico
il  bilancio di previsione dell'ateneo e le sue variazioni ed approva
il conto consuntivo;
b) esprime il proprio parere sui piani di sviluppo dell'ateneo  e  ne
segue, per quanto di competenza, le fasi di attuazione;
c)  delibera,  coerentemente  con  i  piani  di sviluppo e secondo le
priorita' indicate dal Senato accademico,  sulla  destinazione  delle
risorse per l'edilizia e sull'uso  degli spazi;
d)  destina, coerentemente con le priorita' e i criteri stabiliti dal
Senato accademico e nel rispetto della  pianta  organica  di  cui  al
successivo  art.  45,  il  personale  tecnico  ed amministrativo alle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
e) determina, sentiti il Senato  accademico  e  la  Conferenza  degli
studenti,  la  misura  delle  tasse  e  dei contributi a carico degli
studenti e stabilisce, su proposta del Senato accademico, sentita  la
Conferenza   degli   studenti,   la   quota  parte  da  destinare  al
potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
f) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio  mobiliare  ed
immobiliare  dell'ateneo,  ivi  compresa  l'accettazione di lasciti e
donazioni;   gli   atti   relativi   diventano    esecutivi    previa
autorizzazione del rappresentante locale dell'autorita' di governo;
g)  gestisce le risorse finanziarie, deliberando sui provvedimenti da
cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
h) approva i contratti e le convenzioni, quando non di competenza  di
altri soggetti;
i)   vigila   sul   funzionamento   dei   servizi  generali  e  sulla
conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ateneo;
l)  delibera  o  esprime  il  proprio  parere  sui   Regolamenti   di
competenza, secondo le norme stabilite dallo Statuto;
m)  svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo
Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio di amministrazione e' costituito:
 a) dal Rettore;
 b) dal Prorettore, con le modalita' previste al  punto  5  dell'art.
17;
 c)  dal  Direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di
segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui
designato;
 d) da otto professori o ricercatori confermati, dei quali almeno due
professori di I fascia, almeno due professori di  II  fascia,  almeno
uno  ricercatore  confermato,  che abbiano optato o che optino per il
tempo pieno; essi sono eletti in un unico collegio, con voto limitato
a due preferenze, dai professori di I fascia, dai  professori  di  II
fascia  e  dai  ricercatori;  non  piu'  di  due degli eletti possono
appartenere alla medesima Facolta'
 e)  da  tre  rappresentanti  eletti   del   personale   tecnico   ed
amministrativo;
 f) da tre rappresentanti eletti degli studenti;
 g)  da  un  rappresentante  del  Ministero  dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, designato dal Ministro;
 h) dal Direttore generale delle entrate della Lombardia, o da un suo
delegato.
I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano  in  carica
tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
I  rappresentanti  degli studenti durano in carica due anni e possono
essere  rieletti,  purche'  abbiano  conservato   i   requisiti   per
l'eleggibilita'  previsti dal Regolamento generale d'ateneo, una sola
volta.
4. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, puo' designare, con
delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti,  fino  a
due  altri membri scelti fra esperti con qualificate competenze negli
ambiti operativi di interesse del Consiglio.
Possono   inoltre   fare   parte   del   Consiglio   fino  a  quattro
rappresentanti di enti  territoriali  o  di  altri  enti  pubblici  e
privati  che concorrano al finanziamento dell'Universita' o delle sue
sedi gemmate entro  i  parametri  definiti  d'intesa  fra  il  Senato
accademico  e  il  Consiglio  di amministrazione. Nel caso in cui gli
enti  finanziatori  siano  piu'  di  quattro,  le  designazioni  sono
definite d'intesa tra gli stessi.
Qualora, a seguito delle designazioni di cui ai due commi precedenti,
il  numero  dei  componenti  il  Consiglio di amministrazione risulti
superiore a 20,  il  numero  dei  rappresentanti  degli  studenti  e'
elevato a 4.
I  membri  non  elettivi  del Consiglio non possono essere dipendenti
dell'ateneo.
La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio e' disposta con
decreto rettorale.
                               Art. 20
                   Collegio dei Revisori dei conti
Il   Rettore,  sentito  il  Consiglio  d'amministrazione,  nomina  il
Collegio dei revisori dei  conti,  composto  da  esperti  in  materia
giuscontabile,   i  quali  esercitano  il  controllo  sulla  gestione
finanziaria e contabile dell'ateneo, accertandone la regolarita'.
Dei membri del Collegio, (cinque effettivi e due supplenti)  nominati
con mandato triennale, uno e' scelto tra i magistrati della Corte dei
Conti,  due  (uno  effettivo  e  uno  supplente)  fra i dirigenti del
Ministero del Tesoro, due (uno  effettivo  e  uno  supplente)  fra  i
dirigenti  del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica
e tecnologica.  Le  scelte  sono  effettuate  previe  intese  con  le
amministrazioni  d'appartenenza.  Gli altri due membri effettivi sono
scelti tra gli  iscritti  al  Registro  dei  revisori  contabili.  Il
Collegio e' presieduto dal magistrato della Corte dei Conti.
I  membri  supplenti  partecipano  ai lavori del Consiglio in caso di
assenza o impedimento dei membri effettivi.
Il Collegio presenta  una  relazione  sul  conto  consuntivo  annuale
trasmessa alla Corte dei Conti unitamente al consuntivo stesso.
I componenti il Collegio possono essere immediatamente confermati per
una  sola volta. Il presidente del Collegio o un suo delegato assiste
senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.
                               Art. 21
                      Conferenza degli studenti
La Conferenza  degli  studenti  e'  composta  da  studenti  eletti  a
scrutinio segreto, in distinti collegi elettorali, dai rappresentanti
degli  studenti  eletti  nei  Consigli  di  Facolta' e nei rispettivi
Consigli di Corso di Laurea e di Diploma: 5 per le Facolta'  con  non
piu'  di  2 mila iscritti; 7 per quelle fino a 5 mila iscritti; 9 per
quelle fino a  10 mila iscritti; 11 per quelle con piu'  di  10  mila
iscritti.    L'elettorato    passivo   e'   riservato   ai   medesimi
rappresentanti.  L'elezione  non  ha  luogo  e  la  designazione   e'
automatica  nel  caso in cui gli aventi diritto all'elettorato attivo
siano in numero pari o inferiore a quello previsto per la  rispettiva
rappresentanza nella Conferenza.
Valgono  per i componenti della Conferenza degli studenti i requisiti
per l'eleggibilita', l'eventuale rieleggibilita' limitatamente ad  un
secondo mandato e la decadenza anticipata a seguito del conseguimento
della   laurea   o   del   diploma  previsti  per  le  rappresentanze
studentesche nei Consigli  di  Facolta',  di  Laurea  e  di  Diploma,
Consigli   di  cui  i  componenti  della  Conferenza  degli  Studenti
continuano a far parte. Fanno inoltre parte  della  Conferenza  degli
Studenti  gli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di
amministrazione e nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto  per
il Diritto allo Studio Universitario (I.S.U.).
Oltre  ad  esprimere  i  pareri  previsti  dal presente Statuto e dai
Regolamenti, la Conferenza puo'  indirizzare  richieste  e  formulare
proposte al Senato accademico ed al Consiglio d'amministrazione, alle
quali   tali  organi  sono  tenuti  a  rispondere  motivatamente.  La
Conferenza si da' un proprio regolamento da approvarsi da  parte  del
Senato accademico.
Il  Consiglio  d'amministrazione  assicura  i  mezzi  necessari  allo
svolgimento delle funzioni  della  Conferenza  degli  studenti  nelle
forme stabilite dal Regolamento generale d'ateneo.
                               Art. 22
            Consulta Universita' degli Studi-Enti locali
Ferme  restando le competenze del Comitato regionale di coordinamento
di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e all'art.   1,
punto  2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare le
opportune forme di raccordo con gli enti territoriali ed esaminare  i
problemi  di  comune  interesse,  e'  costituito uno specifico organo
consultivo di cui fanno parte di diritto il  Rettore,  il  Presidente
della Giunta regionale della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano,
il  Presidente della Amministrazione provinciale di Milano, i Sindaci
e i Presidenti delle Amministrazioni  provinciali  delle  citta'  ove
siano collocate sedi gemmate dell'Universita'.
L'ulteriore  composizione delle rappresentanze nella Consulta, il suo
eventuale allargamento ad altri  soggetti  e  le  modalita'  del  suo
funzionamento  sono  definite  dal  Rettore  d'intesa con le predette
autorita',  sentiti   il   Senato   accademico,   il   Consiglio   di
amministrazione e la Conferenza degli studenti.
La Consulta e' convocata dal Rettore almeno una volta all'anno.
                               Art. 23
                        Nucleo di valutazione
Il  Nucleo  di valutazione, organo autonomo istituito con decreto del
Rettore, misura con scadenza periodica, secondo  le  prescrizioni  di
legge,  anche  su  base  comparativa,  l'efficienza  operativa  delle
strutture e dei servizi per la ricerca e per  la  didattica  e  della
gestione      tecnico-amministrativa     dell'Universita',     tenuto
particolarmente conto delle risorse investite.
Il  Nucleo  e'  composto  da  esperti  di  alta  qualificazione,   in
maggioranza  non  dipendenti  dell'ateneo,  designati dal Rettore, in
relazione alle esigenze e agli obiettivi richiesti, sentiti il Senato
accademico e il Consiglio di  amministrazione,  organi  ai  quali  il
Nucleo   e'  tenuto  a  trasmettere  le  proprie  relazioni  annuali.
Collabora per quanto richiesto con il Nucleo un organo  di  referenza
interno,  designato  dal  Rettore,  sentiti il Senato accademico e il
Consiglio di amministrazione, comprensivo  di  un  servizio  preposto
alla raccolta e al coordinamento degli elementi informativi, anche di
carattere   comparativo,  nazionale  e  internazionale  necessari.  I
responsabili delle varie strutture sono comunque tenuti a fornire  al
Nucleo di valutazione tutte le informazioni richieste.
All'atto  della  costituzione  del Nucleo viene fissata la durata del
mandato,   comunque   non   superiore   a   tre   anni,   rinnovabile
consecutivamente una sola volta.
Le  risultanze  valutative  fornite dal Nucleo costituiscono elementi
imprescindibili di considerazione da parte degli  organi  di  governo
anche  ai  fini  dell'elaborazione  dei  piani  di  sviluppo  e della
dislocazione delle risorse dell'ateneo.
                              TITOLO IV
           Strutture e attivita' didattiche e scientifiche
                               Art. 24
                              Facolta'
1. La Facolta' opera quale struttura fondamentale per lo  svolgimento
delle  attivita'  didattiche.  Essa  ha  compiti  di  programmazione,
promozione e coordinamento in funzione delle  esigenze  scientifiche,
culturali   e   formative  degli  ambiti  disciplinari  che  in  essa
confluiscono e dei piani di sviluppo complessivi dell'ateneo.
Alla  Facolta' afferiscono i professori e i ricercatori che ricoprono
i posti ad essa assegnati dall'Universita' secondo  la  normativa  in
vigore e l'art. 18, punto 1, lettera e), del presente Statuto.
La Facolta':
a)   conferisce  i  titoli  di  studio,  indirizzando  e  coordinando
l'insieme dei  corsi  relativi  e  verificandone  l'efficienza  e  la
funzionalita',  anche  mediante  l'utilizzo di opportuni parametri di
valutazione;
b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo e  coopera
con  proposte e pareri alla determinazione dei programmi dell'ateneo,
anche con riferimento al contesto istituzionale e sociale e agli enti
e alle realta' operanti negli ambiti di sua pertinenza;
c) avanza, per quanto di sua competenza,  richieste  e  proposte  con
riguardo  alle esigenze di spazi, attrezzature, personale, dotazioni,
e procede alla suddivisione delle diverse  risorse  rese  disponibili
dagli  organi  di  governo  dell'ateneo,  anche  assumendo  specifici
compiti organizzativi e di servizio;
d) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  che  le  sono  demandate
dall'ordinamento    universitario,    dal   presente   Statuto,   dai
regolamenti, dalle delibere degli organi di governo dell'ateneo.
2. Sono organi della Facolta':
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facolta'.
3.  Il  Preside  rappresenta  la  Facolta',  convoca  e  presiede  il
Consiglio di Facolta', cura l'attuazione delle sue delibere, coordina
i  servizi  generali  di  competenza  della  Facolta'.  Ha compiti di
vigilanza sulle attivita' didattiche e sui  servizi  che  fanno  capo
alla Facolta', nonche' i compiti delegati eventualmente attribuitigli
dal  Rettore.  Nomina,  sulla  base  delle  proposte  dei  professori
ufficiali  e  previa  approvazione  dei  Consigli   delle   strutture
didattiche  interessate,  le  commissioni  per gli esami di profitto.
Nomina le commissioni per gli esami di laurea e di diploma e ne fissa
il calendario.
Il Preside e' eletto dal Consiglio di Facolta' tra  i  professori  di
ruolo  e  fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino
per il tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato con decreto del
Rettore. Dura in carica tre anni e non e' immediatamente rieleggibile
piu' di una volta.
L'elezione del Preside avviene a  scrutinio  segreto,  a  maggioranza
assoluta  degli  aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni.  A
partire dalla quarta  e'  sufficiente  la  maggioranza  assoluta  dei
presenti.  La  seduta  per  l'elezione  del  Preside  e'  convocata e
presieduta dal professore di prima fascia  di  ruolo  o  fuori  ruolo
della Facolta' con maggiore anzianita' accademica.
In  relazione  agli oneri ed all'impegno del suo incarico, il Preside
puo'  richiedere  per  il  periodo   del   mandato   la   limitazione
dell'attivita'   didattica,   ivi   compreso   l'esonero   temporaneo
dall'obbligo di svolgere il  corso  ufficiale,  purche'  senza  oneri
aggiuntivi   per  il  bilancio  dell'Universita'.  La  limitazione  e
l'esonero sono concessi con provvedimento del  Rettore,  su  delibera
del Senato accademico.
Per  i  casi  di  temporaneo  impedimento  o  assenza il Preside puo'
delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia.
Il Preside puo' affidare lo  svolgimento  di  particolari  compiti  a
componenti  il  Consiglio di Facolta' o ai Presidenti dei Consigli di
Corso  di  Laurea  o  di  Diploma  secondo  le  norme  indicate   nel
Regolamento di Facolta'.
4.  Il  Consiglio  di  Facolta'  delibera sulle materie di competenza
della Facolta' come individuate al precedente comma 1.
In particolare il Consiglio:
a) avanza proposte e delibera  in  merito  alla  istituzione  e  alla
attivazione  di  corsi di laurea e di diploma, di corsi di dottorato,
di scuole di specializzazione,  di  corsi  di  perfezionamento  e  di
aggiornamento,  di  corsi  di orientamento e di attivita' culturali e
formative  secondo  quanto  previsto  dall'art.  6  della  legge   n.
341/1990,  sentiti  i  Consigli  di  Corso di Laurea e di Diploma per
quanto  di  loro  pertinenza  e  fatte  salve   le   competenze   dei
Dipartimenti;
b)   propone   al   Senato  accademico  le  eventuali  modifiche  del
Regolamento didattico d'ateneo, secondo quanto disposto dall'art.  13
del presente statuto;
c) delibera la destinazione dei posti di ruolo vacanti di professore,
e le modalita' di copertura, procede alle relative chiamate e  prende
atto delle conseguenti afferenze a Dipartimenti o Istituti;
d)  delibera  la  destinazione  dei  nuovi  posti  di ricercatore, e,
sentiti i Consigli di Dipartimento  o  di  Istituto  interessati,  in
merito  al trasferimento dei ricercatori e degli assistenti del ruolo
a esaurimento;
e) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei Consigli di
corso di studio interessati, la programmazione  didattica,  definendo
gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture;
f)  determina,  nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentito
l'interessato, gli impegni didattici e i  compiti  organizzativi  dei
professori  e  dei  ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi,
sentiti i Dipartimenti e gli Istituti di afferenza, alla fruizione di
periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
g) avanza proposte  ed  esprime  pareri  su  contratti,  convenzioni,
consorzi  che  interessino  i  corsi  di  studio  di pertinenza della
Facolta';
h) delibera la  utilizzazione  e  la  destinazione  delle  risorse  a
disposizione della Facolta';
i)  delibera  il Regolamento di Facolta', secondo le procedure di cui
all'art. 15 del presente Statuto.
Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e  fuori
ruolo,  da  una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza
degli studenti.
La rappresentanza dei ricercatori e' eletta con mandato triennale, in
numero pari alla media aritmetica, arrotondata per  eccesso,  tra  il
20%  dei  ricercatori  e  il 20% dei professori in servizio presso la
Facolta';  essa  non  e'  comunque  inferiore  a  3  unita'.  Ciascun
ricercatore  puo'  esprimere  un numero di preferenze non superiore a
1/3, con arrotondamento in eccesso, della rappresentanza da eleggere;
non puo' esprimere piu' di 10 preferenze quando essa sia superiore  a
30.
I   singoli   Regolamenti  di  Facolta'  possono  stabilire,  per  la
determinazione della partecipazione dei  ricercatori,  percentuali  e
criteri  diversi  da  quelli sopra indicati, purche' la loro adozione
non comporti effetti riduttivi sulla entita' relativa.
I rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio in  numero
pari  al  15% del Consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione
meno del 10% degli aventi diritto il  numero  dei  rappresentanti  e'
ridotto  proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a
5. La rappresentanza studentesca non viene considerata  ai  fini  del
computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute.  Gli
studenti  eletti  nel  Consiglio di Facolta' sono rieleggibili per un
secondo  mandato  purche'  abbiano   conservato   i   requisiti   per
l'eleggibilita'  previsti dal Regolamento generale  d'ateneo. In caso
di perdita dei requisiti  soggettivi,  a  seguito  del  conseguimento
della laurea o del diploma, l'eletto decade e viene sostituito con le
modalita' stabilite al punto 3 dell'art. 50.
I   singoli   Regolamenti   di   Facolta'  determinano  le  modalita'
dell'eventuale partecipazione al Consiglio, a titolo consultivo,  per
questioni  specifiche,  dei  responsabili delle strutture tecniche di
interesse della Facolta'.
Le  procedure  di  convocazione  e  le  norme  di  funzionamento  del
Consiglio di Facolta' sono fissate nel Regolamento di Facolta'. Salvo
diversa  indicazione  da parte dei Regolamenti di Facolta', i compiti
di segretario vengono assolti dal  professore  di  I  fascia  con  la
minore anzianita' di ruolo.
Fermo  restando  che la determinazione degli insegnamenti da attivare
e' materia che il Consiglio tratta nella sua  composizione  plenaria,
gli   studenti   non   partecipano   alle   riunioni  che  comportino
deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti, le  chiamate,  i
conferimenti  di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle
persone  dei  professori  e   dei   ricercatori.   Le   deliberazioni
riguardanti  la destinazione dei posti di professore, le modalita' di
copertura, le chiamate dei professori e le questioni  attinenti  alle
persone  dei  professori  sono  prese  in  sedute  con partecipazione
limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.
I Regolamenti di Facolta'  determinano  l'eventuale  costituzione  di
organi  interni  che agevolino la gestione ordinaria della Facolta' e
il coordinamento delle  istanze  e  delle  proposte  provenienti  dai
diversi corsi di laurea e di diploma istituiti presso la Facolta'.
                               Art. 25
                           Corsi di Laurea
1. Nelle Facolta' comprendenti piu' Corsi di Laurea, sono istituiti i
Consigli  di  Corso  di  Laurea che svolgono compiti di coordinamento
delle attivita' didattiche finalizzate al conseguimento del titolo di
studio e ne assicurano il funzionamento.
Spetta ai Consigli fissare e coordinare gli obiettivi  didattici  del
rispettivo  Corso, valutare l'andamento delle attivita' e verificarne
annualmente l'efficienza e la  funzionalita';  formulare  proposte  e
pareri  in  merito  alle  discipline  attinenti  il Corso di Laurea e
proporne  l'eventuale  attivazione  o  la  disattivazione;  formulare
proposte  in  ordine  alla  destinazione  dei posti vacanti; proporre
l'attivazione di corsi a contratto e di attivita' di apprendimento  e
perfezionamento  linguistico;  proporre  l'attivazione  di  eventuali
corsi  di  orientamento  e  di  attivita'  didattiche  di   sostegno;
esaminare  ed approvare i piani di studio presentati dagli studenti e
formulare ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica
e  l'organizzazione  degli  insegnamenti,  secondo  quanto  stabilito
dall'ordinamento  universitario  nazionale,  dallo  Statuto   e   dai
regolamenti.
I  Consigli di Corso di Laurea possono assumere funzioni deliberative
su  delega  della  Facolta',  secondo  quanto  stabilito  in  ciascun
Regolamento di Facolta'.
2.  Il  Consiglio  di  Corso  di  Laurea  e'  costituito  da  tutti i
professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al Corso di  Laurea,  dai
docenti  supplenti  e  con affidamento, dai professori a contratto ex
art. 100 del DPR 11.7.1980, n. 382, dai  professori  a  contratto  ex
art. 25 del medesimo DPR che abbiano, ai sensi di quanto stabilito al
comma  2  del  successivo  art.  35,  la  responsabilita' di un corso
ufficiale, da un numero di ricercatori afferenti al Corso  di  Laurea
indicato  da ciascun regolamento di Facolta' e comunque non inferiore
a quello risultante dalla applicazione  di  quanto  previsto  per  il
calcolo della rappresentanza dei ricercatori in Consiglio di Facolta'
al  punto  4 dell'art. 24 del presente statuto, da una rappresentanza
degli studenti.
Le afferenze dei docenti sono determinate dal Consiglio  di  Facolta'
al momento della chiamata, ovvero, con il consenso degli interessati,
in  sede  di  programmazione  dei compiti didattici. I Regolamenti di
Facolta' stabiliscono le opportune forme  di  coordinamento  per  gli
insegnamenti  comuni  a piu' Corsi di Laurea della medesima Facolta',
ivi compresa la partecipazione di professori  e  ricercatori  a  piu'
Consigli di Corso di Laurea.
I  rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio in numero
pari al 15% del Consiglio. Nel caso in cui partecipi  alla  votazione
meno  del  10%  degli  aventi diritto il numero dei rappresentanti e'
ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore  a
5.  La  rappresentanza  studentesca non viene considerata ai fini del
computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute.  Gli
studenti eletti nel Consiglio di Corso di  Laurea  sono  rieleggibili
per  un  secondo  mandato  purche' abbiano conservato i requisiti per
l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'ateneo.  In  caso
di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della
laurea, l'eletto decade e viene sostituito con le modalita' stabilite
al punto 3 dell'art. 50 del presente statuto.
I singoli Regolamenti di Facolta' possono estendere la partecipazione
al  Consiglio agli altri professori a contratto ex art. 25 del DPR n.
382/1980, ai  docenti  di  corsi  pareggiati,  a  rappresentanze  dei
titolari   di  contratto  a  tempo  indeterminato  per  attivita'  di
apprendimento e perfezionamento linguistico.
La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni
e' stabilita' dal Regolamento di Facolta';  in ogni caso gli studenti
partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione
di quelle concernenti  la  destinazione  a  concorso  dei  posti,  le
chiamate  e  le  questioni relative alle persone dei professori e dei
ricercatori.
3. Ogni Consiglio di Corso di  Laurea  elegge  nel  suo  seno  tra  i
professori  di  ruolo di I fascia un Presidente. L'elezione avviene a
scrutinio segreto, a maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto  in
prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni
successive.  Il  Presidente  sovrintende  e coordina le attivita' del
rispettivo  Corso.  Dura  in  carica  tre  anni  accademici  e non e'
immediatamente  rieleggibile  piu'  di  una  volta.   Salvo   diversa
indicazione  da  parte  dei  Regolamenti  di  Facolta',  i compiti di
segretario vengono assolti dal professore di I fascia con  la  minore
anzianita' di ruolo.
                               Art. 26
                          Corsi di Diploma
E'  demandato  ai  Regolamenti  delle  singole  Facolta'  definire le
modalita' di costituzione e di funzionamento dei  Corsi  di  Diploma,
per  i  quali  varranno comunque, per quanto applicabili, le medesime
norme previste per i Consigli di Corso di Laurea.
                               Art. 27
                            Dipartimenti
1. Il  Dipartimento  e'  la  struttura  organizzativa  della  ricerca
scientifica  in  settori  disciplinari omogenei per fini o per metodo
coltivati dai professori  e dai ricercatori, della medesima  Facolta'
o di piu' Facolta', che in esso confluiscono.
Il  Dipartimento  coordina  i  mezzi e le risorse a disposizione e ne
assicura la razionale utilizzazione nel  rispetto  della  liberta'  e
della  autonomia  scientifica  dei singoli e dei gruppi eventualmente
costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio  comuni
e  ne  cura  il funzionamento; puo' assolvere a compiti di ricerca su
contratto o convenzione e  svolgere,  nel  rispetto  delle  finalita'
universitarie,  consulenze  e  prestazioni  nel campo disciplinare ad
esso proprio, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite  nel
Regolamento   d'ateneo   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
Il  Dipartimento  concorre,  in  collaborazione  con  i  Consigli  di
Facolta',  di  Laurea  e  di Diploma e con gli organi direttivi delle
Scuole  di  specializzazione  interessati,  allo  svolgimento   delle
attivita'  didattiche dirette al conseguimento dei relativi titoli di
studio. Il Dipartimento propone l'istituzione di corsi  di  Dottorato
di  ricerca,  eventualmente  in  concorso  con  altre strutture, e ne
organizza le attivita' relative.
In relazione  ai propri piani e programmi di sviluppo della  ricerca,
il  Dipartimento  formula  proposte ai Consigli di Facolta' in merito
alla richiesta e alla destinazione dei posti di professore di ruolo e
di ricercatore e esprime pareri  sulle  chiamate  dei  professori  di
ruolo   per   i   settori   scientifico-disciplinari   compresi   nel
Dipartimento.
Il Dipartimento avanza agli organi di governo dell'ateneo le  proprie
richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle
esigenze  gestionali  e  di  sviluppo  dell'attivita' di ricerca e al
concorso che esso presta allo svolgimento delle attivita' didattiche.
Il Dipartimento esercita tutte le altre  attribuzioni  che  gli  sono
demandate  dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai
Regolamenti, nonche' dalle  disposizioni  degli  organi  centrali  di
governo dell'ateneo.
Il  Dipartimento  e'  un  centro  di  spesa dotato di piena autonomia
finanziaria ed amministrativa ai sensi  dell'art.  6,  comma  4,  del
presente  Statuto  e  dispone di personale tecnico, amministrativo ed
ausiliario per il suo funzionamento, secondo le norme  stabilite  nel
Regolamento   d'ateneo   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.  Il  Dipartimento  dispone  e  il  suo   Direttore   e'
responsabile  dei  locali  e dei beni avuti in uso all'atto della sua
costituzione o acquisiti successivamente.
La normativa generale riguardante l'ordinamento dei  Dipartimenti  e'
stabilita  nel Regolamento generale di ateneo; la normativa specifica
e'  contenuta  nel  Regolamento  interno  di  ciascun   Dipartimento,
predisposto   secondo  quanto  previsto  dall'art.  16  del  presente
Statuto.
Il Dipartimento programma le spese di  gestione  e  di  sviluppo  dei
servizi, tenendo conto delle esigenze dei vari settori disciplinari e
fatta salva la possibilita' di mettere a disposizione a richiesta una
quota  parte  dei  fondi di competenza del Dipartimento per accertate
esigenze di singoli professori e ricercatori.
L'utilizzazione  dei  fondi  attribuiti  con  destinazione  specifica
compete  all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di
spesa imposti dal  Regolamento  d'ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza  e  la  contabilita' e l'assolvimento di eventuali contributi
per spese generali, secondo le modalita' definite dal Regolamento del
Dipartimento.
Il  Dipartimento  puo'  articolarsi  in  sezioni,  corrispondenti   a
particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di
ricerca, con servizi e strutture comuni. I professori e i ricercatori
che  liberamente vi aderiscono designano un coordinatore. Fatte salve
l'unita'  del  Dipartimento,  le  prerogative  del  Consiglio  e   le
responsabilita'  del  Direttore,  le  sezioni  possono  usufruire  di
assegnazioni specifiche sui fondi del  Dipartimento,  determinate  in
relazione   al  numero  dei  professori  e  dei  ricercatori  che  vi
aderiscono.
2. L'istituzione di un Dipartimento avviene con decreto del  Rettore,
in  base alla richiesta motivata - comprensiva dell'indicazione degli
spazi e delle  risorse  disponibili  -  dei  proponenti,  sentite  le
Facolta'  di  appartenenza  degli  stessi,  su  delibera  del  Senato
accademico, previo esame da parte della Commissione d'ateneo  per  la
ricerca    scientifica   e   parere   conforme   del   Consiglio   di
Amministrazione. Ciascuna proposta di istituzione di un  Dipartimento
deve  offrire garanzie della sua coerenza e funzionalita' rispetto ai
fini scientifici indicati e rispecchiare criteri di economicita' e di
uso razionale dei servizi e delle risorse.
Qualora non sussistano piu' le condizioni per il funzionamento di  un
Dipartimento   in  relazione  ai  suoi  fini  istitutivi,  il  Senato
accademico puo', sentiti il Consiglio del Dipartimento e quello della
Facolta' o delle Facolta' interessate e la Commissione  d'ateneo  per
la  ricerca  scientifica,    disporne  la  disattivazione,  su parere
conforme del Consiglio d'amministrazione.
All'atto della costituzione del Dipartimento devono afferirvi  almeno
15  componenti,  di  cui almeno 10 professori di ruolo. Le successive
richieste di afferenza, indirizzate al  Rettore  e  al  Direttore  di
Dipartimento   e   per   conoscenza  al  Preside  della  Facolta'  di
appartenenza, vanno presentate all'atto dell'entrata in servizio  dai
professori  e  dai ricercatori di nuova nomina o trasferiti; entro la
data di ogni anno stabilita dal  Regolamento  generale  d'ateneo  dai
professori  e  dai  ricercatori  gia'  in  servizio.  Il Dipartimento
approva le richieste di afferenza;  gli  eventuali  casi  controversi
sono sottoposti al Senato accademico.
A  ciascun  Dipartimento  compete  l'assegnazione  di  un organico di
personale tecnico e amministrativo e di un segretario amministrativo,
il    quale    provvede     agli     adempimenti     di     carattere
amministrativo-contabile,     e'    responsabile    della    gestione
amministrativa del Dipartimento e da' esecuzione  alle  deliberazioni
di   sua   competenza  assunte  dagli  organi  del  Dipartimento.  Le
assegnazioni sono disposte dal Rettore in  base  alle  richieste  del
Dipartimento,  su  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione, nel
quadro dei criteri generali dettati dal Senato accademico.
Ad ogni Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico
del bilancio universitario stabilita dal Consiglio d'amministrazione,
sulla base dei parametri fissati dal Senato accademico tenendo  conto
del  numero  dei  professori e ricercatori e della natura dei settori
disciplinari  compresi  nel  Dipartimento.    Vi  si  aggiungono  gli
eventuali   contributi   e  stanziamenti  diretti  specificamente  al
Dipartimento e le quote sui proventi delle  eventuali  prestazioni  a
pagamento effettuate per conto terzi.
3.  Sono  organi  del  Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il
Direttore, e, ove prevista dal Regolamento interno del  Dipartimento,
la Giunta.
4.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  e'  l'organo  di  indirizzo,  di
programmazione e di coordinamento dell'attivita' del Dipartimento,  e
esercita  a  tal  fine   tutte le attribuzioni che gli sono conferite
dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Fanno parte del Consiglio tutti i  professori  e  i  ricercatori  che
afferiscono   al   Dipartimento,   il  segretario  amministrativo,  i
coordinatori    generali    e    i    coordinatori     delle     aree
tecnico-scientifica,   socio-sanitaria,  elaborazione  dati  e  delle
biblioteche eventualmente in servizio  presso  il  Dipartimento,  una
rappresentanza  del  personale non docente e una rappresentanza degli
iscritti al Dottorato di ricerca.
La partecipazione alle deliberazioni concernenti  la  formazione  dei
collegi dei Dottorati di ricerca e le questioni riguardanti i compiti
didattici  sono  riservate  ai  professori  e  ai  ricercatori.    La
formulazione dei pareri relativi  alle  chiamate  dei  professori  di
ruolo  e'  riservata  ai  componenti della fascia corrispondente e di
quella superiore.
5. Il Direttore ha la  rappresentanza  del  Dipartimento,  convoca  e
presiede  il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi
deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta,  le
attivita'  del  Dipartimento; ha la responsabilita', in solido con il
segretario amministrativo, della gestione contabile e  amministrativa
del    Dipartimento;    vigila    nell'ambito   di   sua   competenza
sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti;  esercita
tutte  le  attribuzioni  che  gli  sono  conferite dalle leggi, dallo
Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento  e'  eletto  a  scrutinio  segreto  dai
professori  e  dai  ricercatori  che  fanno  parte  del  Consiglio di
Dipartimento tra i professori di ruolo di I fascia  a tempo pieno  ed
e'  nominato con decreto del Rettore. Il Direttore dura in carica tre
anni e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta.
L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli  aventi
diritto  al  voto  nella  prima votazione. A partire dalla seconda e'
sufficiente la maggioranza  assoluta  dei  presenti.  La  seduta  per
l'elezione  del  Direttore del Dipartimento e' convocata e presieduta
dal  professore  di  prima fascia di ruolo o fuori ruolo con maggiore
anzianita' accademica.
Il Regolamento del Dipartimento stabilisce  le modalita' di nomina di
un Vice-direttore.
6. La Giunta, ove costituita, e' un organo esecutivo che coadiuva  il
Direttore ed esercita i compiti previsti dal Regolamento.
Le  modalita'  specifiche  di  composizione, elezione e funzionamento
della Giunta sono fissate dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
                               Art. 28
                              Istituti
1. L'Istituto e' la struttura unitaria  che  raggruppa  professori  e
ricercatori  di  settori  disciplinari affini della medesima Facolta'
che svolgono la propria attivita' di ricerca con finalita' autonome o
in gruppi limitati. E' condizione per l'esistenza di un  Istituto  la
afferenza  di  almeno  tre professori di ruolo di discipline omogenee
per fini o per metodi e la disponibilita' di personale e di strutture
idonee allo svolgimento dei suoi fini istituzionali e  all'erogazione
dei  servizi  essenziali  per la ricerca e la didattica, nel rispetto
dei criteri di economicita' e di uso razionale delle risorse.
L'Istituto concorre con le strutture tecniche e organizzative di  cui
dispone, in collaborazione con i Consigli di Facolta', di Laurea e di
Diploma  e  con gli organi direttivi delle Scuole di specializzazione
interessati,  allo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche.  Nelle
Facolta'  abilitate  al  rilascio  del titolo di dottore di ricerca o
consorziate a questo fine, l'Istituto concorre,  per  quanto  di  sua
competenza,  alla  promozione  e  all'organizzazione  delle  relative
attivita'. L'Istituto puo'  svolgere  prestazioni  per  conto  terzi,
congrue  con  i  fini  dell'istituzione  universitaria,  nei limiti e
secondo   le   norme   stabilite   dal   Regolamento   d'ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Le   dotazioni   finanziarie   dell'Istituto   sono   costituite   da
stanziamenti diretti a carico del bilancio  universitario  deliberati
dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri fissati dal Senato
accademico  e  da  quote  attribuite  nella  misura  determinata  dai
Consigli di Facolta'. Vi si aggiungono  gli  eventuali  contributi  e
stanziamenti  diretti  specificamente  all'Istituto  e  le  quote sui
proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto
terzi.
L'utilizzazione  dei  fondi  assegnati  con  destinazione   specifica
compete all'assegnatario o agli assegnatari, alle condizioni previste
dal  Regolamento  d'ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza e la
contabilita'.
L'Istituto programma annualmente le spese generali e  per  i  servizi
comuni, tenendo equamente conto delle esigenze delle varie discipline
e fatta salva la possibilita' di mettere a disposizione, a richiesta,
una  quota  parte  dei  fondi  disponibili  in  comune  per accertate
esigenze specifiche di singoli professori e ricercatori.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del presente Statuto, l'Istituto  si
configura  come  un  centro  di  spesa  dotato  di parziale autonomia
amministrativa,  finanziaria  e  contabile  ed   e'   sottoposto   ai
conseguenti   obblighi   stabiliti   dal   Regolamento  d'ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
L'Istituto  dispone,  per  l'espletamento  delle proprie funzioni, di
personale  tecnico,  amministrativo  e  ausiliario,   assegnato   dal
Consiglio   di   amministrazione  sulla  base  dei  criteri  generali
stabiliti dal Senato accademico.   Le richieste  di  personale  e  di
spazi sono effettuate dall'Istituto, su parere conforme del Consiglio
di Facolta'.
La  disattivazione  di  un  Istituto, nel caso non sussistano piu' le
ragioni sufficienti per la sua  esistenza,  e'  disposta  dal  Senato
accademico,  sentiti  il  Consiglio  d'Istituto  e  il  Consiglio  di
Facolta'  interessati  e  la  Commissione  d'ateneo  per  la  ricerca
scientifica.
La  normativa  generale per l'ordinamento degli Istituti e' contenuta
nel Regolamento generale di ateneo.  Norme  piu'  specifiche  possono
essere comprese nei Regolamenti delle singole Facolta'.
2. Sono organi dell'Istituto il Consiglio d'Istituto e il Direttore.
Il  Consiglio  d'Istituto  viene costituito secondo le corrispondenti
norme,  per  quanto  applicabili,  previste  per  il   Consiglio   di
Dipartimento.
Il  Direttore  e'  eletto  di norma tra i professori di ruolo a tempo
pieno, secondo le modalita' stabilite dal  Regolamento  di  Facolta'.
Al Direttore si applicano le norme sulla rieleggibilita' previste per
il Direttore di Dipartimento.
3.  Ferme  restando  le  differenze,  in  termini  dimensionali  e di
organizzazione  della  ricerca,  tra  Dipartimenti  e   Istituti,   e
mantenendo  l'individualita'  di questi ultimi ad ogni altro effetto,
l'Universita' favorisce la gestione accorpata di alcune loro funzioni
e servizi al fine di assicurare una piu' congrua utilizzazione  degli
spazi, delle risorse e della ripartizione del personale.
                               Art. 29
                        Dottorato di ricerca
I  Corsi  di  Dottorato  di  ricerca,  istituiti in ottemperanza alla
normativa in vigore,  sono  coordinati  dai  rispettivi  Collegi  dei
docenti,  i compiti e la composizione dei quali sono disciplinati dal
Regolamento generale d'ateneo e, per quanto di loro  competenza,  dai
singoli Regolamenti di Facolta' e di Dipartimento.
                               Art. 30
                     Scuole di specializzazione
Le Scuole di specializzazione, secondo la normativa e nella tipologia
previste  dagli  ordinamenti in vigore, sono istituite dal Rettore su
proposta  delle  Facolta'  interessate,  con  delibera   del   Senato
accademico, previo parere conforme del Consiglio di amministrazione.
La   programmazione   delle  attivita'  viene  approvata  dal  Senato
accademico  e,  per  gli  aspetti  organizzativi  e  contabili,   dal
Consiglio  di  amministrazione,  previa  approvazione dell'elenco dei
docenti da parte delle Facolta'  interessate,  secondo  le  procedure
indicate  dal  Regolamento  generale d'ateneo e dai Regolamenti delle
Facolta'  interessate   e   delle   singole   scuole.   Gli   aspetti
organizzativi   e   contabili   sono  definiti  dal  Regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.
Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e'
nominato dal Rettore, di norma fra i professori di  ruolo  che  fanno
parte  del  Consiglio  della  Scuola,  su  proposta  di quest'ultimo,
approvata dal Consiglio di Facolta'; dura in carica tre anni e non e'
immediatamente confermabile piu' di  una  volta,  salvo  disposizioni
particolari    del    Regolamento   di   Facolta',   funzionali   con
caratteristiche specifiche della Scuola, e previa ratifica del Senato
accademico. Non si puo' essere contemporaneamente direttori  di  piu'
scuole di specializzazione.
Il  Consiglio  della  Scuola  e'  composto  da  tutti  i  titolari di
insegnamento, dai professori a contratto, da una rappresentanza degli
specializzandi, secondo le modalita' fissate nel Regolamento generale
dell'ateneo e nei Regolamenti delle singole scuole.
I Regolamenti delle scuole sono emanati dal Rettore, su delibera  del
Senato  accademico,  previa  deliberazione a maggioranza assoluta del
Consiglio della Scuola, sentito il  Consiglio  di  amministrazione  e
acquisito il parere della Facolta' o delle Facolta' proponenti.
Il   Regolamento   generale   d'ateneo   puo'   fissare  disposizioni
particolari per le scuole  di  specializzazione  dell'area  sanitaria
funzionali   con   quanto   previsto   dalle  normative  nazionali  e
comunitarie vigenti.
                               Art. 31
      Attivita' proprie della Facolta' di Medicina e chirurgia
La Facolta' di Medicina e chirurgia e' tenuta ad assolvere compiti di
assistenza e cura in funzione delle proprie attivita'  istituzionali.
Lo  svolgimento  di tali compiti da parte del personale universitario
operante in strutture sanitarie e' rigorosamente collegato a esigenze
didattiche e scientifiche e non deve comportare sacrifici per  queste
ultime  in  termini  di  impegno  orario.  Il rispetto dei criteri di
economicita'  e  produttivita'  dell'assistenza  non  deve  parimenti
costituire  impedimento  al  raggiungimento  dei  fini  istituzionali
dell'Universita', con specifico riferimento alla ricerca clinica.
La formazione del medico affidata  alle  strutture  didattiche  della
Facolta'   avviene   nel   rispetto   degli  standard  qualitativi  e
quantitativi  definiti  dalle  norme  europee  e  dagli   ordinamenti
didattici.
L'Universita'  puo'  istituire propri Policlinici universitari, anche
mediante il ricorso a strumenti giuridico-finanziari idonei,  inclusa
la  costituzione  di societa' con partner pubblici o privati operanti
nel settore sanitario. In assenza  di  Policlinici  universitari,  la
disponibilita'  di  strutture  assistenziali  e'  garantita  mediante
rapporti  convenzionali  con   istituzioni   pubbliche   e   private,
disciplinati da idonei strumenti giuridici ed economico-finanziari.
Il  Regolamento  della  Facolta'  di  Medicina e chirurgia disciplina
l'organizzazione della didattica dei Corsi di Laurea e di Diploma  in
distinti  Poli universitari, operanti presso gli enti convenzionati e
comprensivi dell'intero percorso formativo finalizzato al  titolo  di
studio.  Nei  Poli  dovra' essere privilegiato il convenzionamento di
aree     funzionali     omogenee,     organizzate      in      unita'
didattico-assistenziali coerenti con l'ordinamento didattico.
Nella  attribuzione  di  compiti  e  responsabilita' assistenziali al
personale universitario  deve  essere  garantita,  nel  quadro  degli
ordinamenti   didattici   della   Facolta'   e   delle   esigenze  di
funzionamento delle strutture assistenziali, la piena  valorizzazione
delle   professionalita'   sia   dei  professori  di  ruolo  che  dei
ricercatori.
L'apporto alla didattica da parte di personale del Servizio sanitario
nazionale e' consentito, secondo le disposizioni  di  legge  vigenti,
nel     rispetto     degli    obblighi    istituzionali    prioritari
dell'Universita'.
                               Art. 32
                           Borse di studio
Il  Regolamento  generale d'ateneo definisce la normativa riguardante
l'istituzione di premi di studio e di borse per ricerca  destinate  a
laureati  e  laureandi  da  conferire,  in aggiunta a quelle previste
dalla normativa in vigore, su fondi del bilancio universitario  anche
mediante  l'utilizzo  di  risorse  messe a disposizione allo scopo da
Dipartimenti o Istituti o provenienti da enti esterni.
                               Art. 33
                                Esami
Le  normative  riguardanti  le  prove  di  laurea,  di  diploma,   di
specializzazione  e di profitto degli studenti, la composizione delle
relative commissioni, le modalita'  di  attribuzione  dei  voti  sono
stabilite   per   gli  aspetti  generali  dal  Regolamento  didattico
d'ateneo, per  gli  aspetti  specifici  dai  singoli  Regolamenti  di
Facolta'.
La votazione finale degli esami di laurea e' espressa in centodecimi,
qualunque  sia  il numero dei componenti la commissione (comunque non
meno di sette). La votazione finale  degli  esami  di  diploma  e  di
specializzazione e' espressa in settantesimi, qualunque sia il numero
dei  componenti  la  commissione  (comunque non meno di cinque).   La
votazione  degli  esami  di  profitto  e'  espressa  in   trentesimi,
qualunque  sia  il numero dei componenti la commissione (comunque non
meno di due, tra i quali il titolare  dell'insegnamento  o  un  altro
professore ufficiale con funzioni di presidente).
Quando  il  numero  dei  commissari  per  gli  esami  di profitto sia
ampliato in relazione al carico  didattico,  le  commissioni  possono
articolarsi  in  sottocommissioni  nelle  forme  stabilite da ciascun
Regolamento di Facolta',  sotto  la  responsabilita'  del  presidente
della  commissione, in presenza dello stesso o di altro professore di
ruolo componente della commissione che lo sostituisce. Devono  essere
comunque garantite la pubblicita' delle prove orali e la possibilita'
di verifica di quelle scritte.
Nei  casi  in  cui  sia  insufficiente il personale di ruolo, possono
essere chiamati a far  parte  delle  commissioni  per  gli  esami  di
profitto  cultori  della  materia  esterni,  dotati  della necessaria
qualificazione,   proposti   dal   titolare   dell'insegnamento.   Il
Regolamento   d'ateneo   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita' fissa i criteri per la  determinazione    dell'eventuale
compenso ai componenti esterni.
                               Art. 34
                    Servizi didattici integrativi
L'Universita'   promuove,  anche  con  la  costituzione  di  apposite
strutture di  servizio,  attivita'  di  orientamento  e  di  sostegno
rivolte:
-  agli  studenti  degli  ultimi anni delle scuole medie superiori in
modo da meglio  motivarne  le  iscrizioni  anche  in  relazione  alle
previsioni di impiego nei diversi settori;
-  agli studenti iscritti, organizzando le forme di tutorato previste
dallo specifico regolamento istitutivo  di  cui  all'art.  14  e  dai
singoli  Regolamenti  di  Facolta',  nonche'  cicli  e  iniziative  a
carattere introduttivo o intensivo per colmare  le  eventuali  lacune
nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio;
-   ai   diplomati   e  ai  laureati,  con  corsi  ed  iniziative  di
perfezionamento  e  di  aggiornamento  funzionali  ai  diversi  esiti
professionali.
Rientra  tra  le  competenze dell'Universita' l'attivazione, anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e  privati,  di  attivita'
culturali e formative esterne e di corsi per la formazione permanente
e ricorrente.
                               Art. 35
                       Collaborazioni esterne
Nel  rispetto  delle  normative  vigenti, per esigenze connesse con i
suoi fini  istituzionali  alle  quali  non    possa  far  fronte  con
personale  in  servizio,  l'Universita'  puo' ricorrere a incarichi e
consulenze affidate a persone esterne di adeguata qualificazione.
Ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della legge 28.12.1995, n.  549,  i
contratti  con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica
o professionale previsti dall'art. 25 del DPR n.   382/1980,  possono
essere  stipulati,  su  richiesta    motivata  delle Facolta', previa
proposta dei Consigli dei Corsi di studio e delle Scuole interessati,
anche per  l'attivazione  di  corsi  ufficiali  su  insegnamenti  non
fondamentali  o  caratterizzanti. Sono attivabili con tale procedura,
nei limiti numerici stabiliti dal Senato accademico, insegnamenti  di
natura  specialistica e tecnico-applicativa, funzionali ai rispettivi
curricula, per  i  quali  non  si  possa  provvedere  altrimenti.  Le
proposte delle Facolta', comprensive del curriculum dello studioso od
esperto   col   quale   attivare   il   contratto,   sono  sottoposte
all'approvazione del Senato accademico. Alla copertura delle spese si
provvede  con  apposito  stanziamento  del  bilancio   universitario,
eventualmente integrato con fondi di competenza delle Facolta'.
                               Art. 36
                     Valutazione della didattica
Le  Facolta'  sono    tenute  a  stabilire  nei  loro  Regolamenti le
modalita'  con   cui   assicurare   la   verifica   periodica   della
funzionalita', dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del
complesso  delle  attivita' d'insegnamento delle strutture didattiche
che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni
elemento informativo e propositivo utile,  compreso  il  rilevamento,
nelle   forme   piu'  opportune  e  con  le  dovute  garanzie,  delle
valutazioni espresse individualmente dagli studenti.
Le Facolta'  istituiscono  apposite  Commissioni  per  la  didattica,
operanti  a livello di Facolta' o di singolo Corso di Laurea, secondo
quanto disposto dai vari  Regolamenti  di  Facolta',  comprensive  di
professori, ricercatori e rappresentanti degli studenti.
Le  Commissioni  per  la  didattica  hanno  compiti  di  osservatorio
permanente dell'andamento del corso di studio, sul quale  riferiscono
periodicamente  al  Consiglio  di Facolta' o al Consiglio di Corso di
Laurea di cui fanno parte,  e  avanzano  proposte  di  intervento  in
materia,   anche  alla  luce  delle  carenze  e  degli  inconvenienti
eventualmente  riscontrati.  Le  Commissioni  si  pronunciano   sulla
utilizzazione dei fondi  destinati al potenziamento della didattica.
                              TITOLO V
              Centri di ricerca e strutture di servizio
                               Art. 37
                Centri interdipartimentali di ricerca
Per  attivita' di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata
pluriennale  e  che  coinvolgano  le  attivita'   di   professori   e
ricercatori  afferenti  a  piu'  Dipartimenti e/o Istituti, il Senato
accademico puo' disporre, su richiesta delle  strutture  interessate,
previa   delibera   del  Consiglio  di  amministrazione,  sentita  la
Commissione d'ateneo per  la  ricerca  scientifica,  la  costituzione
mediante  decreto rettorale di centri interdipartimentali di ricerca.
L'istituzione dei centri puo' essere connessa alla  partecipazione  a
progetti  scientifici  promossi da enti pubblici di ricerca o a altre
ricerche  che  l'Universita'  svolga  sulla  base  di   contratti   o
convenzioni.
Le  risorse  di  personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento
dell'attivita' devono essere garantite  dai  Dipartimenti  e/o  dagli
Istituti  che  hanno promosso la costituzione del centro, cui compete
altresi' di definire nella proposta costitutiva la composizione degli
organi preposti al suo coordinamento. Le risorse per il funzionamento
possono  provenire  anche  da  enti  esterni,  secondo  la  normativa
stabilita  nel Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'.
Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e  il  funzionamento
dei centri sono fissate nel Regolamento generale d'ateneo.
Il Direttore del Centro e' tenuto a trasmettere una relazione annuale
sull'attivita'   svolta  al  Senato  accademico,  che  acquisisce  al
riguardo  il  parere  della  Commissione  d'ateneo  per  la   ricerca
scientifica, previa valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi
prefissati   da  parte  dei  Consigli  delle  strutture  scientifiche
interessate.
                               Art. 38
          Centri di servizio interdipartimentali e d'ateneo
Per la gestione e la utilizzazione di apparati tecnico-scientifici  e
di servizi di particolare complessita' di uso comune a piu' strutture
didattiche  e  di  ricerca  dell'ateneo,  il  Senato accademico ed il
Consiglio di amministrazione possono deliberare, per le parti di loro
competenza, su proposta delle strutture interessate, la  costituzione
di  Centri di servizio interdipartimentali e d'ateneo, assicurando le
necessarie risorse finanziarie e di personale.
Ai Centri di servizio sono preposti: un Comitato  tecnico-scientifico
composto   da   rappresentanti  delle  strutture  interessate,  e  un
Direttore,  scelto  di  norma  fra  i  coordinatori  generali   e   i
coordinatori  dell'area di riferimento del centro.
Le  modalita'  per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento
di detti Centri sono fissate nel Regolamento generale d'ateneo.
Ciascun Centro e' disciplinato da uno specifico  regolamento  emanato
dal   Senato  accademico  e  dal  Consiglio  di  amministrazione.  Il
regolamento determina il grado  di  autonomia  finanziaria,  piena  o
parziale, del Centro.
Il  Direttore del Centro e' tenuto a trasmettere al Senato accademico
e al Consiglio d'amministrazione una relazione annuale sull'attivita'
svolta, approvata dal Comitato tecnico-scientifico.
                               Art. 39
                   Centri di ricerca convenzionati
Presso l'Universita' possono istituirsi, su proposta dei professori e
ricercatori interessati, con decreto rettorale, previa  deliberazione
del Consiglio d'amministrazione, su parere favorevole dei Consigli di
Dipartimento  o  d'Istituto  e dei Consigli di Facolta' interessati e
del Senato accademico, sentita la Commissione d'ateneo per la ricerca
scientifica,   Centri  di  ricerca  che  fruiscano  di  finanziamenti
provenienti da enti pubblici  o  da  privati,  secondo  la  normativa
generale stabilita nei Regolamenti d'ateneo.
Contestualmente   all'istituzione  e  alla  presentazione  del  piano
finanziario per il primo triennio,  viene  approvato  il  regolamento
specifico  del  Centro, che ne stabilisce le finalita', la durata, la
composizione degli  organi  (Comitato  scientifico  e  Direttore)  le
modalita'  di  funzionamento.  Le eventuali modifiche del regolamento
del Centro sono soggette alla medesima procedura.
Il Direttore del Centro e' tenuto a trasmettere una relazione annuale
sull'attivita'  scientifica  svolta   al   Senato   accademico,   che
acquisisce  al  riguardo  il parere della Commissione d'ateneo per la
ricerca scientifica.
                               Art. 40
                 Centri e consorzi interuniversitari
L'Universita' puo' partecipare alla costituzione di Centri di ricerca
o di servizi interuniversitari e a Consorzi interuniversitari per  il
perseguimento di finalita' comuni sulla base di atti convenzionali da
approvarsi  dal  Senato  accademico e dal Consiglio d'amministrazione
per quanto di rispettiva  pertinenza,  su  proposta  delle  strutture
interessate,  secondo  la normativa specifica fissata nel Regolamento
generale d'ateneo.
L'Universita'  puo'  altresi'  partecipare  a  consorzi  o   societa'
consortili   di  ricerca,  a  fondazioni  e  a  associazioni  per  il
perseguimento   di   finalita'   connesse   alle   proprie   funzioni
istituzionali,  secondo  le  modalita'  e  entro i limiti fissati dal
Regolamento  generale  d'ateneo  e  dal  Regolamento   d'ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                               Art. 41
                   Sistema bibliotecario d'ateneo
L'Universita'   promuove   lo   sviluppo  del  sistema  bibliotecario
d'ateneo,  inteso  come  insieme   delle   strutture   di   servizio,
comprensive  di  un organo collegiale di indirizzo e di una struttura
operativa di coordinamento e di servizio, secondo quanto previsto  al
successivo art. 42, responsabili del patrimonio bibliotecario e della
gestione  dell'accesso alle informazioni documentali. Una quota annua
sui fondi di competenza del bilancio universitario  viene  attribuita
al  funzionamento  e al potenziamento delle strutture che fanno parte
del Sistema bibliotecario d'ateneo.
Fatte  salve  l'autonomia   scientifica   e   le   specifiche   forme
organizzative delle singole strutture bibliotecarie, l'Universita' ne
favorisce  il coordinamento anche mediante l'accorpamento di funzioni
e  servizi,  la  distribuzione  piu'  razionale  delle  risorse,   la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto.
Il  Regolamento  generale  d'ateneo  individua  sulla base di criteri
oggettivi,  riferiti   alle   dimensioni   e   alle   condizioni   di
funzionamento,  le  tipologie  delle strutture bibliotecarie operanti
nell'ateneo. Si possono prevedere biblioteche operanti come  autonome
strutture di servizio.
Le   Biblioteche   autonome   sono  rette  da  specifici  Regolamenti
predisposti dalle Facolta' o dai Dipartimenti  interessati,  d'intesa
con  i  reponsabili  del servizio e approvati dal Senato accademico e
dal Consiglio di  amministrazione.  Ad  esse  compete  una  dotazione
finanziaria  annua  a carico del bilancio universitario stabilita dal
Consiglio di amministrazione, sulla base  dei  criteri  definiti  dal
Senato accademico, cui si aggiungono gli eventuali contributi diretti
da  parte  delle  Facolta',  dei  Dipartimenti  e  degli Istituti che
usufruiscono dei suoi servizi, nonche' gli eventuali stanziamenti  di
enti  esterni  o  di  privati.  Le biblioteche in questione godono di
autonomia finanziaria nei limiti stabiliti dal  Regolamento  d'ateneo
per  l'amministrazione,  la finanza e la contabilita' e dispongono di
personale   dell'area   delle   biblioteche,    tecnico,    dell'area
elaborazione   dati,   amministrativo   e  ausiliario  assegnato  dal
Consiglio di amministrazione.
Il Direttore,  responsabile  dell'organizzazione  del  servizio,  del
personale  e  della  gestione  amministrativo-contabile, appartenente
all'area delle biblioteche di livello non  inferiore  all'ottavo,  e'
nominato  dal  Rettore  su proposta del Direttore amministrativo.  Il
Direttore   della   biblioteca,   nelle   questioni   attinenti    il
funzionamento  della  stessa,  partecipa  alle riunioni del Consiglio
della struttura di riferimento: a titolo consultivo al  Consiglio  di
Facolta',  con  diritto  di  voto  al  Consiglio di Dipartimento e al
Consiglio d'Istituto.
Le funzioni di indirizzo e di coordinamento  sono  esercitate  da  un
Consiglio   scientifico,  costituito  da  componenti  della  o  delle
strutture di riferimento e dal Direttore, presieduto da un professore
di ruolo, che esercita  le  funzioni  di  Direttore  scientifico.  Al
Consiglio compete l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
della struttura.
Le  norme  generali  riguardanti  il  funzionamento e i servizi delle
biblioteche sono contenute nel Regolamento generale  d'ateneo;  norme
piu'  specifiche  potranno  essere  contenute  nei  Regolamenti delle
Facolta' e dei Dipartimenti.
Le biblioteche  interfacolta',  interdipartimentali  e  interistituto
vengono  costituite mediante convenzione fra le strutture proponenti,
che provvedono alla predisposizione  di  un  regolamento  interno  di
funzionamento,  approvato  dal  Senato  accademico  e  dal  Consiglio
d'amministrazione.
Il Regolamento generale d'ateneo stabilisce sia le condizioni in base
alle quali le biblioteche di maggiori dimensioni godono di  autonomia
finanziaria,  sia  quelle  minime, in termini di patrimonio, acquisti
annui e servizi  resi,  necessarie  ai  fini  della  attribuzione  di
finanziamenti  diretti  sul  bilancio  universitario  e  di personale
specifico  dell'area  bibliotecaria.  Il  Regolamento  stabilisce  la
normativa  cui  attenersi  nella  gestione  dei fondi librari che non
hanno i requisiti minimi di cui sopra.
Ferma  restando  l'autonomia  propria  di  ciascuna  struttura  e  la
varieta'  delle relative tipologie, il sistema bibliotecario d'ateneo
deve comunque configurarsi come un insieme di  servizi  coordinati  e
integrati,  funzionali  alle esigenze scientifiche e didattiche delle
diverse aree disciplinari.
                               Art. 42
               Commissione d'ateneo per le biblioteche
E' istituita la Commissione d'ateneo per le biblioteche, con  compiti
di    indirizzo,   programmazione   e   coordinamento   del   sistema
bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei  confronti
degli  organi accademici e delle strutture bibliotecarie e predispone
relazioni  periodiche  sulle  condizioni  del  sistema  bibliotecario
d'ateneo.  La  Commissione  provvede   alla   classificazione   delle
biblioteche  operanti  nell'ateneo  entro  la  tipologia  di  cui  al
precedente  articolo  e   alla   valutazione   periodica   del   loro
funzionamento;   elabora  e  sottopone  all'approvazione  del  Senato
accademico le norme generali di gestione del materiale  bibliografico
e  documentario  e  le  linee  di  indirizzo  e sviluppo del servizio
bibliotecario d'ateneo, cui le singole  strutture  devono  attenersi;
esprime  parere  obbligatorio  in  ordine  alla ripartizione annua di
risorse  al  sistema  bibliotecario;  definisce  le   iniziative   di
formazione e di aggiornamento degli addetti ai servizi bibliotecari e
documentari   e  svolge  ogni  altra  funzione  riferita  al  sistema
bibliotecario stabilita dagli organi di governo dell'ateneo.
Il Regolamento generale  d'ateneo  determina  la  composizione  della
Commissione,  presieduta  da  un  professore  di  ruolo designato dal
Senato accademico, garantendo una  rappresentanza  equilibrata  delle
varie aree disciplinari e dei diversi tipi di strutture bibliotecarie
operanti  nell'ateneo.  Della Commissione fa parte una rappresentanza
degli studenti designata dalla Conferenza degli studenti.
Il Regolamento generale d'ateneo  determina  la  costituzione,  nella
forma  prevista  per  i  centri di servizio d'ateneo, di cui all'art.
38, di una  struttura  operativa  per  l'attuazione  degli  indirizzi
dell'ateneo  in  materia  sotto il profilo tecnico-bibliotecario e ai
fini della formazione e dell'aggiornamento del personale addetto alle
biblioteche.
                               Art. 43
                 Comitato per lo sport universitario
E' costituito presso l'Universita' degli Studi di Milano il  Comitato
per  lo  sport  universitario, con lo scopo di promuovere l'attivita'
sportiva degli studenti e del personale universitario, sovrintendendo
agli indirizzi di  gestione  degli  impianti  a  disposizione  ed  ai
programmi di sviluppo delle varie attivita'.
Compongono il Comitato:
- il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
-  due  membri  designati dagli enti sportivi universitari legalmente
riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli  studenti  su
base nazionale e internazionale;
- un docente designato dal Senato accademico ed un rappresentante del
personale   tecnico-amministrativo   designato   dal   Consiglio   di
amministrazione;
-  due studenti designati dalla Conferenza degli studenti;
- il Direttore amministrativo o un suo delegato, anche  con  funzioni
di segretario.
L'attuazione  e  la  realizzazione  dei  programmi  di sviluppo delle
attivita' sportive deliberati dal Comitato, nonche' la gestione degli
impianti sportivi universitari sono affidati,  mediante  convenzione,
agli  enti  legalmente  riconosciuti che perseguono come finalita' la
pratica e la diffusione dello sport universitario e  l'organizzazione
di  manifestazioni  sportive  universitarie  a  carattere nazionale e
internazionale. Questi  presentano  ogni  anno  una  relazione  sulle
attivita'  svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione
dall'Universita'.
                              TITOLO VI
            Organizzazione amministrativa e del personale
                               Art. 44
                     Il Direttore amministrativo
1.  L'incarico  di Direttore amministrativo, per la durata di quattro
anni, rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su
proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, ad  un  dirigente
dell'Universita'  ovvero  di  altro ateneo o di altra amministrazione
pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
L'incarico puo' essere revocato  prima  della  scadenza  con  decreto
motivato  del  Rettore,  sentito  il  Consiglio  di amministrazione e
previa contestazione  all'interessato,  in  caso  di  responsabilita'
grave  per  i  risultati della gestione amministrativa o di reiterata
inosservanza delle direttive degli organi di governo.
2. Il Direttore  amministrativo  e'  a  capo  degli  uffici  e  delle
strutture  amministrative centrali e svolge una attivita' generale di
indirizzo,  di  coordinamento  e  di  controllo  nei  confronti   del
personale  tecnico ed amministrativo dell'ateneo, in applicazione dei
piani  e  degli  obiettivi   definiti   dagli   organi   di   governo
dell'Universita'.
Competono al Direttore amministrativo:
- la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dai Regolamenti
d'ateneo,  dei  criteri  generali  di  organizzazione  degli uffici e
l'adozione    degli    atti     di     gestione     del     personale
tecnico-amministrativo;
-  la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto
e dal Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la  finanza  e  la
contabilita',  del  documento  di  bilancio  preventivo annuale e del
conto consuntivo;
- il coordinamento e la verifica delle attivita' dei dirigenti e  dei
responsabili    delle   strutture   dipendenti   dall'amministrazione
centrale;
- la stipula dei contratti  e  delle  convenzioni,  ad  eccezione  di
quelli di competenza del Rettore o di altri soggetti;
- l'adozione dei provvedimenti di spesa per quanto di competenza;
-  l'esercizio  di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3.  Il  Direttore  amministrativo  puo'  proporre  la  nomina  di  un
Vice-direttore  con  funzioni  vicarie, indicandolo tra i dirigenti o
qualifiche  equiparate   in   servizio   presso   l'Universita'.   Il
Vice-direttore  amministrativo  vicario  e'  nominato con decreto del
Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o  alla  cessazione
del mandato del Direttore amministrativo.
In  caso  di cessazione del Direttore amministrativo, le sue funzioni
sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente  piu'
anziano nel ruolo.
                               Art. 45
  Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo
L'Universita'  definisce,  nel  rispetto  della normativa vigente, la
pianta organica del personale dirigente,  tecnico  ed  amministrativo
necessario  al  perseguimento  dei propri fini istituzionali. Essa e'
disposta dal Consiglio di amministrazione,  su  parere  conforme  del
Senato  accademico,  preso  atto  delle  indicazioni  del  Nucleo  di
valutazione, ed e' soggetta a revisioni periodiche per  tenere  conto
delle esigenze sopravvenute.
Il  riferimento  alla pianta organica e' requisito indispensabile per
l'attribuzione  di  personale  alle  singole  strutture  e   per   la
determinazione delle relative qualifiche.
                               Art. 46
              Dirigenti e responsabilita' dirigenziali
1.  I  servizi  amministrativi  e  tecnici  centrali dell'ateneo sono
organizzati in divisioni; queste si articolano  in  unita'  operative
quali uffici e sezioni.
Alle  divisioni  sono  preposti dirigenti e coordinatori generali del
ruolo speciale in servizio presso l'ateneo, nominati dal Rettore,  su
proposta del Direttore amministrativo.
2.  In  caso  di  temporanea  mancanza  di elementi in possesso della
necessaria qualifica, le funzioni di capo  divisione  possono  essere
attribuite  dal Direttore amministrativo a personale dell'Universita'
idoneo a coprire temporaneamente l'incarico.
I dirigenti ed i coordinatori generali del ruolo speciale collaborano
con  il  Direttore  amministrativo,  nell'ambito   delle   rispettive
competenze  e  responsabilita',  provvedendo  autonomamente,  per  le
strutture  cui  sono  preposti,  alla   organizzazione   del   lavoro
finalizzato  al  raggiungimento  degli  obiettivi  loro  assegnati. A
questo  scopo  organizzano  le  risorse   umane   e   strumentali   a
disposizione,  individuano  i  responsabili dei singoli procedimenti,
verificano periodicamente il carico di  lavoro  e  la  produttivita',
assolvendo   ogni  altra  incombenza  loro  demandata  in  base  alla
normativa in vigore, al presente Statuto e ai Regolamenti.
3. Le eventuali rotazioni o sostituzioni a capo  delle  divisioni  di
dirigenti  e di coordinatori generali sono vincolate alla valutazione
periodica dei risultati  raggiunti  e  all'obiettivo  della  migliore
valorizzazione  delle  competenze  specifiche in relazione ai singoli
ambiti di servizio.
Gli atti di competenza dei  dirigenti  e  dei  coordinatori  generali
possono   essere  soggetti  ad  avocazione  da  parte  del  Direttore
amministrativo  per  particolari  motivi  di  necessita'  ed  urgenza
specificamente indicati.
4.   L'incarico  di  capo  divisione  puo'  essere  revocato,  previa
contestazione all'interessato, in caso di  inadempienze  gravi  o  di
reiterata inosservanza delle direttive ricevute.
                               Art. 47
        Personale in servizio presso le strutture decentrate
Le  modalita'  di  impiego del personale tecnico ed amministrativo in
servizio presso Dipartimenti,  Istituti  e  Centri  di  servizio  non
dipendenti    direttamente    dall'amministrazione   centrale,   sono
determinate,  nell'ambito  delle  mansioni  ad  esso  spettanti,  dal
Direttore  della  struttura,  secondo  criteri  di  funzionalita'  ed
efficienza, sulla base delle indicazioni del rispettivo Consiglio.
                               Art. 48
                Aggiornamento delle professionalita'
Nel  rispetto  delle  norme  che   regolano   lo   stato   giuridico,
l'Universita'  opera  per la migliore utilizzazione delle capacita' e
per l'incremento delle professionalita' di tutto il proprio personale
tecnico ed amministrativo, organizzando a questo fine, anche  tramite
opportuni   servizi,  le    forme  piu'  adeguate  di  aggiornamento,
impostate  secondo  piani  pluriennali,  con  programmi  annuali   di
iniziative, quali corsi, incontri, conferenze.
                             TITOLO VII
                         Disposizioni finali
                               Art. 49
                        Designazioni elettive
1.  Ad  esclusione  dei  casi in cui sia altrimenti specificato dallo
Statuto, le designazioni elettive avvengono con voto  limitato  a  un
terzo  dei  nominativi  da  eleggere,  con  arrotondamento all'unita'
superiore. In caso di  parita'  di  voti  risultera'  eletto:  per  i
docenti  e per il personale tecnico ed amministrativo il piu' anziano
nel ruolo (a parita' il piu' anziano d'eta'),  per  gli  studenti  il
piu' anziano d'eta'.
2.  Se  non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze
studentesche, per la cui designazione  valgono  le  norme  specifiche
previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'ateneo, la
votazione  e'  valida  se  vi abbia preso parte almeno un terzo degli
aventi diritto.
3. Tutte le  designazioni  elettive,  salvo  quelle  studentesche  ed
eccettuate  quelle  conseguenti  a  cessazione  anticipata, di cui al
punto 3  del  successivo  art.  50,  si  svolgono  entro  il  termine
dell'anno accademico conclusivo del mandato.
Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi
rispetto  alla  scadenza  del mandato; quelle per Preside di Facolta'
con anticipo di almeno 3 mesi rispetto  alla  scadenza  del  mandato;
quelle  per Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e di Diploma,
Direttore di Dipartimento, Direttore di Istituto, Direttore di Scuola
di specializzazione con anticipo  di  almeno  2  mesi  rispetto  alla
scadenza  del mandato. Vi provvede, con comunicazione scritta a tutti
gli interessati, il professore di I fascia,  o  in  mancanza,  di  II
fascia,  compreso  tra  gli  aventi  diritto  al relativo voto con la
maggiore anzianita' nel ruolo (a parita' di anzianita'  di  ruolo  il
piu' anziano di eta').
Le  elezioni  per  la designazione delle rappresentanze dei docenti e
del personale tecnico e amministrativo nel Senato  accademico  e  nel
Consiglio  di amministrazione si svolgono di norma nella stessa data;
esse sono indette dal Rettore, sentiti  gli  organi  in  carica,  con
anticipo  di  almeno  3  mesi  rispetto  alla  scadenza  del mandato,
inviandone comunicazione  scritta a tutti gli interessati.
Le elezioni, ove previste, delle rappresentanze dei  ricercatori  nei
Consigli  di Facolta', di Corso di Laurea e di Diploma, sono indette,
con comunicazione scritta a tutti gli interessati, dal Preside o  dal
Presidente del Corso di Laurea o di Diploma, con anticipo di almeno 2
mesi  rispetto  alla  scadenza dei mandati, sentite le rappresentanze
uscenti.
Le elezioni per la designazione degli studenti nel Senato accademico,
nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Facolta', di  Corso
di  Laurea e di Diploma sono indette di norma in un'unica tornata dal
Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno
3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme  di
comunicazione  agli  interessati.  L'entrata in carica degli studenti
eletti avviene in corso d'anno. Fino alla  nomina  dei  nuovi  eletti
sono prorogati quelli in carica.
4.  Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli
organi  di  governo  centrali  dell'ateneo  l'elettorato  passivo  e'
attribuito,  nel  rispettivo  collegio,  a  chi abbia preventivamente
presentato la propria candidatura secondo le modalita'  previste  dal
Regolamento generale d'ateneo
5.  Le  restanti  norme  che  disciplinano lo svolgimento delle varie
tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale d'ateneo e
nei Regolamenti delle singole strutture.
                               Art. 50
                     Funzionamento degli organi
1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
2. La durata  dei  mandati  elettivi  o  su  designazione  in  organi
collegiali  e  in  commissioni,  ove  non sia specificamente indicata
nello Statuto o nel regolamento di riferimento, e' triennale.
3. In caso di  cessazione  anticipata  del  mandato  per  dimissioni,
trasferimento,  perdita  di requisiti soggettivi o altro, si provvede
al rinnovo  entro  90  giorni.  Qualora  la  cessazione  riguardi  un
rappresentante degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di
amministrazione,  nei  Consigli di Facolta', nei Consigli di Corso di
Laurea e di Diploma, subentra il primo dei non eletti nella  medesima
lista;  qualora  essa  riguardi  un componente della Conferenza degli
studenti,  subentra  il  primo  dei   non   eletti   nella   medesima
rappresentanza  di  Facolta'.  Nelle  more  non  e'  pregiudicata  la
validita' della composizione dell'organo.
Qualora  la cessazione anticipata riguardi il mandato di Rettore,  le
funzioni  vicarie    fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono
svolte  dal  Prorettore.  Ove  riguardi  le  cariche  di  Preside  di
Facolta', di Presidente di Consiglio di Corso di Laurea o di Diploma,
di  Direttore di Dipartimento, di Direttore di Istituto, di Direttore
di Scuola di  Specializzazione,  si  provvede  secondo  le  modalita'
definite  dal  Regolamento  generale d'ateneo e dai Regolamenti delle
singole strutture.
L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno.  Nel
caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le  cariche  di
Rettore,  di Preside di Facolta', di Presidente di Consiglio di Corso
di Laurea o di Diploma, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di
Istituto, di Direttore di Scuola di specializzazione, il mandato  del
neo-eletto  ha  la  durata  ordinaria  prevista  dallo Statuto per la
rispettiva  carica,  aggiungendovi  lo  scorcio  di  anno  accademico
successivo  all'elezione.  Negli altri casi il mandato del neo-eletto
dura  fino  al  termine  gia'  previsto  per  la   durata   ordinaria
dell'organo,  senza  che  il  periodo  venga  computato ai fini della
eventuale non rieleggibilita'.
4. La mancata designazione di membri di un organo collegiale  non  ne
inficia il valido insediamento, purche' esso risulti composto dai due
terzi degli aventi diritto.
5.  L'adunanza  degli  organi  collegiali e' valida quando gli aventi
diritto siano stati convocati per iscritto nei termini  previsti  dal
regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi,
detratti  gli  eventuali assenti giustificati. Per la validita' delle
adunanze del Senato accademico e del Consiglio  d'amministrazione  e'
comunque   richiesta  la  presenza  della  maggioranza  degli  aventi
diritto.
6. Salvo diverse disposizioni di legge o  del  presente  Statuto,  le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
7.   Decade   dal  mandato  chiunque  non  partecipi  senza  motivata
giustificazione per piu' di tre volte consecutive ovvero sia  assente
ingiustificato  alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di
cui e' membro eletto o  designato.  La  norma  non  si  applica  alle
rappresentanze  studentesche  nei  Consigli  di Facolta', di Corso di
Laurea e di Diploma e alle rappresentanze degli enti esterni.
                               Art. 51
                          Silenzio-assenso
Nei casi in cui e' richiesto il parere  di  un  organo  collegiale  e
questo  non  abbia  provveduto entro 60 giorni, l'organo responsabile
della  delibera  o  della   emanazione   dell'atto   puo'   procedere
prescindendo  dal  parere  stesso,  ovvero  reiterare la richiesta di
parere, assegnando un ulteriore termine.
                               Art. 52
                             Indennita'
Il  Consiglio  d'amministrazione  determina,  in   conformita'   alla
normativa vigente, la misura delle indennita' di funzione dovute:
- al Rettore;
- al Direttore amministrativo;
-  al  personale  delle  aree  dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del
Decreto legislativo  3.2.1993,  n.  29  e  ai  titolari  di  funzioni
equiparate presso l'amministrazione centrale;
- ai Revisori dei conti;
- ai componenti il Nucleo di valutazione;
-  ai  Presidi  di  Facolta'  (salvo  che  questi  si avvalgano delle
limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13,  2  comma  del  DPR
382/80  e  dell'esonero  temporaneo  dall'obbligo  di tenere il corso
annuale, previsto dal punto 3 dell'art. 24 del presente Statuto);
- ai Direttori  di  Dipartimento  (qualora  non  si  avvalgano  della
limitazione  dell'attivita'  didattica  ex  art. 13, 2 comma del DPR
382/80).
Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre, in conformita' alla
normativa  vigente,  la  misura  delle  indennita'  dovute   per   la
partecipazione  agli  organi  centrali  di  governo dell'Universita',
nonche' di quelle da destinare a dipendenti investiti di  particolari
funzioni  o  responsabilita'.  Nel  caso  in  cui le indennita' siano
destinate ai componenti del Consiglio di amministrazione, la delibera
sulla relativa entita' e' assunta sentito il Senato accademico.
                               Art. 53
                        Calendario accademico
L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere  nazionale,  ha
inizio  il primo di ottobre. Tutti i mandati elettivi e i termini per
le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e
per il calendario accademico  fanno  riferimento  a  questa  medesima
data. La data d'avvio dei corsi e' stabilita dalle singole Facolta'.
                               Art. 54
     Revisioni dello Statuto e del Regolamento generale d'ateneo
Possono   avanzare   proposte   di  revisione  dello  Statuto  e  del
Regolamento generale d'ateneo il Rettore, il  Senato  accademico,  il
Consiglio di amministrazione, la Conferenza degli studenti, i singoli
Consigli di Facolta' e di Dipartimento.
Qualora  non  sia stata formulata direttamente dal Senato accademico,
la proposta viene trasmessa  a  quest'ultimo  che  delibera  sul  suo
accoglimento,  al caso avanzando proposte di modifica da trasmettere,
unitamente al testo originario al Consiglio di amministrazione,  alla
Conferenza  degli  Studenti, ai Consigli di Facolta' e ai Consigli di
Dipartimento, perche' si pronuncino entro sessanta giorni.  Trascorso
tale  termine, il Senato accademico assume la delibera definitiva con
la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per lo Statuto,  con
la  maggioranza  assoluta  degli  stessi  per il Regolamento generale
d'ateneo.
Le modifiche dello Statuto e del Regolamento generale  d'ateneo  sono
emanate  dal  Rettore  ed  entrano  in  vigore  all'inizio  dell'anno
accademico successivo alla loro pubblicazione.
                             TITOLO VIII
                          Norme transitorie
                               Art. 55
  Esecutivita' di norme statutarie e costituzione dei nuovi organi
1.  Entro  30  giorni  dall'entrata in vigore del presente Statuto il
Rettore, sentito il Senato accademico, indice e fa svolgere, in prima
applicazione, le elezioni per la  costituzione  delle  rappresentanze
dei ricercatori nei Consigli di Facolta', nella proporzione stabilita
dall'art. 24, punto 4.
2.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in vigore del presente Statuto i
Consigli  degli  Istituti  sono  integrati  con   la   presenza   dei
ricercatori afferenti agli Istituti stessi.
3.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in vigore del presente Statuto i
Consigli di Corso di Laurea si costituiscono come stabilito dal primo
comma del punto 2 dell'art. 25.
4. Nel caso in cui lo Statuto entri  in  vigore  ad  anno  accademico
inoltrato,  dopo  il 30 aprile, l'anticipo minimo col quale indire le
elezioni dei Presidi di Facolta',  dei  Presidenti  di  Consiglio  di
Corso  di  Laurea  e  di  Diploma,  dei  Direttori  di Istituto e dei
Direttori di Scuola di specializzazione,  il  cui  mandato  scada  al
termine dell'anno accademico in corso, e' ridotto a 45 giorni.
Qualora,  a  causa della tardiva entrata  in vigore dello Statuto, le
elezioni debbano svolgersi dopo l'inizio del nuovo anno accademico, i
mandati in corso  sono  prorogati  fino  all'emanazione  del  decreto
rettorale di nomina dei nuovi eletti.
5.  Entro  150 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il
Rettore indice e fa svolgere le  elezioni  per  la  designazione  dei
rappresentanti  dei  docenti e del personale tecnico e amministrativo
nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione ed avvia  le
pratiche   per   ottenere  la  designazione  del  rappresentante  del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e  Tecnologica
nel Consiglio di amministrazione.
6.  Entro  150  giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il
Rettore indice e fa svolgere le elezioni per  la  designazione  delle
rappresentanze  studentesche  nel Senato accademico, nel Consiglio di
amministrazione, nei Consigli di Facolta' e nei Consigli di Corso  di
Laurea  e di Diploma. Entro i successivi 60 giorni il Rettore convoca
le elezioni per la designazione dei componenti  la  Conferenza  degli
studenti.  La  prima  riunione  della  Conferenza  degli  studenti e'
presieduta dallo studente che ha ricevuto  il  piu'  alto  numero  di
voti, a parita' di voti dal piu' anziano d'eta'.
7. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nella nuova
composizione  prevista dal presente Statuto si costituiscono entro 30
giorni dalle elezioni di cui ai due punti precedenti.
Entro i 45 giorni successivi il Senato accademico e il  Consiglio  di
amministrazione   definiscono   d'intesa   la   misura   minima   dei
finanziamenti richiesti  agli  enti  esterni  ai  fini  di  una  loro
rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.
8.  Entro  90  giorni  dall'entrata in funzione del Senato accademico
nella composizione prevista dal presente Statuto, il Rettore indice e
fa  svolgere  le  elezioni  per  la  costituzione  della  Commissione
d'ateneo per la ricerca scientifica e dei Comitati di area.
In prima applicazione i Comitati di area sono formati da un minimo di
cinque  a  un  massimo  di  nove membri in rapporto con il numero dei
professori e dei ricercatori che afferiscono all'area (cinque fino  a
200, sette fino a 400, nove oltre 400).
Entrano  a  far  parte  della  Commissione  d'ateneo  per  la ricerca
scientifica il primo eletto delle aree fino a 100 componenti, i primi
due eletti delle aree fino a 200, i primi tre eletti delle aree  fino
a 400, i primi quattro eletti delle aree oltre i 400.
La  Commissione  d'ateneo  per  la ricerca scientifica si costituisce
entro i successivi 30 giorni e provvede nella sua prima  seduta  alla
elezione del Presidente, membro di diritto del Senato accademico.
9. Qualora lo Statuto entri in vigore ad anno accademico inoltrato, i
termini  temporali per indire e far svolgere le elezioni indicate nel
presente articolo potranno essere prolungati  di  un  massimo  di  60
giorni   per  ovviare  all'eventuale  accavallarsi  con  periodi  non
favorevoli ai relativi adempimenti.
10. In mancanza del Regolamento generale di ateneo, contenente  norme
per   tutte   le  designazioni  elettive,  i  Regolamenti  elettorali
necessari all'espletamento delle procedure  elettive  sopra  previste
sono emanati dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio
di amministrazione.
11. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i
mandati  elettivi  abbiano  inizio  ad  anno  accademico  avviato, lo
scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata  ordinaria
degli   stessi.   La   norma   non  si  applica  alle  rappresentanze
studentesche.
12. Il Senato accademico puo' rinviare di un anno in tutto o in parte
l'esecutivita' delle norme riguardanti il Calendario  accademico,  di
cui  all'art.  53, nel caso in cui la data di entrata in vigore dello
Statuto non garantisca i tempi  necessari  per  organizzare  la  loro
applicazione.
                               Art. 56
                             Regolamenti
1.  Entro  sei  mesi  dalla  costituzione del Senato accademico nella
configurazione prevista dal presente Statuto, gli  organi  competenti
provvedono  alla  predisposizione del Regolamento didattico d'ateneo.
In  attesa,  rimangono  in  vigore,  per   quanto   applicabili,   le
disposizioni  sugli  ordinamenti  didattici  contenute  nello Statuto
dell'Universita' approvato il 4  novembre  1926,  con  le  successive
modificazioni.
2.  Entro  un  anno  dalla  loro  costituzione, gli organi competenti
predispongono il  Regolamento  generale  d'ateneo  e  il  Regolamento
d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Entro i
successivi  sei  mesi sono predisposti gli altri regolamenti previsti
dallo Statuto.
I Regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo  la  loro  emanazione.
Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano a valere
i Regolamenti vigenti.
In   attesa   della  normativa  stabilita  dal  Regolamento  generale
d'ateneo, gli statuti dei  centri  di  servizio  gia'  attivati  sono
convertiti in Regolamenti degli stessi.
                               Art. 57
                    Scadenze dei mandati in corso
1.  Considerate  le  funzioni  che il presente Statuto, ai fini della
prima applicazione  delle  sue  norme,  attribuisce  al  Rettore,  il
relativo mandato iniziato il 1 novembre 1993 e' prolungato fino al 30
settembre 1997.
Nel caso in cui le elezioni per il nuovo mandato si siano gia' svolte
o debbano comunque svolgersi con le preesistenti modalita', la durata
del  mandato dell'eletto e' ridotta ad un anno accademico, fino al 30
settembre successivo, periodo entro il quale si provvede  secondo  le
nuove modalita' previste dallo Statuto.
2.  Salvo  quanto stabilito ai punti 5, 6 e 7 dell'art. 55, tutti gli
altri mandati in atto all'entrata  in  vigore  del  presente  Statuto
proseguono  fino  alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al
momento delle relative elezioni o designazioni.
3. Salvo che per i Direttori di Dipartimento, per i quali continua ad
applicarsi in materia di rieleggibilita' la normativa  in  vigore,  i
mandati  in corso all'entrata in vigore del presente Statuto, qualora
non si sommino, senza soluzione di continuita', ad uno o piu' mandati
assolti in precedenza,  non  vengono  computati  ai  fini  della  non
rieleggibilita'  o  della non ridesignabilita' nei casi in cui queste
sono previste. Qualora si sommino, l'insieme dei mandati  consecutivi
assolti viene computato al medesimo fine come un mandato.
                               Art. 58
                    Ente o fondazione di sostegno
Entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del presente Statuto, gli
organi   centrali   di   governo   dell'Universita'   verificano   la
possibilita' che si costituisca un ente (eventualmente nella forma di
una fondazione) che si impegni a sostenere le attivita' istituzionali
dell'Universita',   e   in   particolare   quelle  di  ricerca  e  di
perfezionamento  post  lauream,   anche   tramite   l'erogazione   di
contributi finanziari.
La  struttura  e  le modalita' di funzionamento dell'ente, qualora si
costituisca,   saranno   definite,   per   quanto    di    competenza
dell'Universita',  da  un  apposito  articolo  dello  Statuto, che ne
definira' altresi'  le  modalita'  di  rappresentanza  rispetto  agli
organi di governo centrale dell'ateneo.
                               Art. 59
        Verifica delle strutture organizzative della ricerca
Entro  quattro  anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ove
non vengano nel  frattempo  promulgate  nuove  norme  legislative  al
riguardo,  il  Senato  accademico  promuove  una verifica complessiva
delle modalita' di organizzazione e gestione della  ricerca  e  delle
connesse  attivita' istituzionali nell'ateneo, al fine di predisporre
un piano operativo organico sulle relative strutture.
                               Art. 60
                          Norme abrogative
1. Con la costituzione del  Senato  accademico  e  della  Commissione
d'ateneo   per   la  ricerca  scientifica,  la  Commissione  d'ateneo
costituita ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 382/1980 e'  soppressa  e
le   sue  competenze  sono  trasferite,  secondo  quanto  specificato
all'art. 18, ai due organi suddetti.
2. Sono soppresse  tutte  le  norme  interne  e  le  disposizioni  in
precedenza  emanate  in  contrasto  con  quanto disposto dal presente
Statuto e da quanto previsto dai successivi Regolamenti.
 
                             -----------
 
                                                           Allegato A
                              FACOLTA'
- Agraria
- Economia
- Farmacia
- Giurisprudenza
- Lettere e filosofia
- Medicina e chirurgia
- Medicina veterinaria
- Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano
- Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Como
- Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Varese
- Scienze politiche
 
                             -----------
 
                                                           Allegato B
             CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
Facolta' di Agraria
- Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie
- Corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari
-  Diploma  universitario  in  gestione  tecnica  e amministrativa in
agricoltura
- Diploma universitario in tecnologie alimentari
Facolta' di Economia
- Corso di laurea in economia e commercio
- Diploma universitario in commercio estero
- Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese
- Diploma universitario in statistica e informatica per  la  gestione
delle imprese
Facolta' di Farmacia
- Corso di laurea in farmacia
- Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
- Diploma universitario in tecnologie farmaceutiche
Facolta' di Giurisprudenza
- Corso di laurea in giurisprudenza
- Corso di laurea in giurisprudenza (secondo corso)
- Corso di laurea in giurisprudenza (sede di Como)
Facolta' di Lettere e filosofia
- Corso di laurea in filosofia
- Corso di laurea in lettere
- Corso di laurea in lingue e letterature straniere
- Corso di laurea in lingue e letterature straniere (secondo corso)
- Corso di laurea in storia
Facolta' di Medicina e chirurgia
- Corso di laurea in medicina e chirurgia
- Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria
- Diploma universitario in logopedia
- Diploma universitario in ortottista ed assistente in oftalmologia
- Diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale
- Diploma universitario in scienze infermieristiche
- Diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi
- Diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico
- Diploma universitario per terapisti della riabilitazione
Facolta' di Medicina veterinaria
- Corso di laurea in medicina veterinaria
- Corso di laurea in scienze della produzione animale
- Diploma universitario in produzioni animali
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano
- Corso di laurea in chimica
- Corso di laurea in chimica industriale
- Corso di laurea in fisica
- Corso di laurea in informatica
- Corso di laurea in informatica (con sede a Crema)
- Corso di laurea in matematica
- Corso di laurea in scienza dei materiali
- Corso di laurea in scienze ambientali
- Corso di laurea in scienze biologiche
- Corso di laurea in scienze geologiche
- Corso di laurea in scienze naturali
- Diploma universitario in informatica
- Diploma universitario in scienza dei materiali
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Como
- Corso di laurea in chimica
- Corso di laurea in fisica
- Corso di laurea in matematica
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Varese
- Corso di laurea in scienze biologiche
Facolta' di Scienze politiche
- Corso di laurea in scienze politiche
- Diploma universitario in servizio sociale
- Diploma universitario in statistica
Interfacolta'
- Corso di laurea in biotecnologie, articolato negli indirizzi:
   biotecnologie agrarie vegetali (Facolta' di Agraria)
   biotecnologie farmaceutiche (Facolta' di Farmacia)
   biotecnologie mediche (Facolta' di Medicina e chirurgia)
   biotecnologie veterinarie (Facolta' di Medicina veterinaria)
   biotecnologie   industriali   (Facolta'  di  Scienze  matematiche,
fisiche e  naturali - Sede di Milano)
 
                             -----------
 
                                                           Allegato C
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Facolta' di Agraria
- Bovinicoltura
- Coltivazioni irrigue
Facolta' di Farmacia
- Endocrinologia sperimentale
- Farmacia ospedaliera
- Farmacologia
- Scienza e tecnologia cosmetiche
- Sintesi chimica
- Tossicologia
Facolta' di Giurisprudenza
- Diritto e procedura penale
- Diritto ed economia delle Comunita' Europee
Facolta' di Lettere e filosofia
- Archeologia
- Psicologia del ciclo della vita
- Psicologia sociale applicata
- Storia dell'arte
Facolta' di Medicina e chirurgia
- Allergologia ed immunologia clinica
- Anatomia patologica
- Anatomia patologica (seconda scuola)
- Anestesia e rianimazione
- Anestesia e rianimazione (seconda scuola)
- Audiologia
- Biochimica e chimica clinica
- Cardiochirurgia
- Cardiologia
- Cardiologia (seconda scuola)
- Chemioterapia
- Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
-   Chirurgia   dell'apparato   digerente   ed  endoscopia  digestiva
chirurgica
-  Chirurgia  dell'apparato   digerente   ed   endoscopia   digestiva
chirurgica (seconda scuola)
- Chirurgia generale
- Chirurgia maxillo-facciale
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia plastica e ricostruttiva
- Chirurgia plastica e ricostruttiva (seconda scuola)
- Chirurgia toracica
- Chirurgia vascolare
- Chirurgia vascolare (seconda scuola)
- Criminologia clinica
- Dermatologia e venereologia
- Ematologia
- Ematologia (seconda scuola)
-  Endocrinologia  e  malattie  del ricambio - indirizzo malattie del
ricambio e diabetologia
- Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)
- Farmacologia
- Fisica sanitaria
- Foniatria
- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (seconda scuola)
- Genetica medica
- Geriatria
- Ginecologia e ostetricia
- Ginecologia e ostetricia (seconda scuola)
- Ginecologia e ostetricia (terza scuola)
- Idrologia medica
- Igiene
- Igiene e medicina preventiva
- Malattie del fegato e del ricambio
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Malattie dell'apparato respiratorio (seconda scuola)
- Malattie infettive
- Medicina del lavoro
- Medicina dello sport
- Medicina fisica e riabilitazione
- Medicina interna
- Medicina interna (seconda scuola)
- Medicina legale e delle assicurazioni
- Medicina nucleare
- Medicina tropicale
- Microbiologia e virologia
- Microchirurgia e chirurgia sperimentale
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Neuropatologia
- Neuropsichiatria infantile
- Odontostomatologia
- Odontostomatologia (seconda scuola)
- Oftalmologia
- Oftalmologia (seconda scuola)
- Oncologia
- Ortognatodonzia
- Ortopedia e traumatologia
- Ortopedia e traumatologia (seconda scuola)
- Otorinolaringoiatria
- Otorinolaringoiatria (seconda scuola)
- Pediatria
- Pediatria (seconda scuola)
- Pediatria (terza scuola)
- Pediatria preventiva e puericultura
- Psichiatria
- Psicologia clinica
- Psicologia del ciclo della vita
- Radiologia
- Reumatologia
- Scienza dell'alimentazione
- Statistica sanitaria
- Urologia
Facolta' di Medicina veterinaria
- Alimentazione animale
-  Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo
dei prodotti derivati
- Clinica bovina
- Diritto e legislazione veterinaria
- Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici
- Igiene e tecnologia del latte e derivati
- Igiene e tecnologia delle carni
- Medicina e chirurgia del cavallo
- Miglioramento genetico degli animali domestici
- Patologia e clinica degli animali d'affezione
- Patologia suina
- Sanita' pubblica veterinaria
- Scienza e medicina degli animali da laboratorio
-  Tecnologia  e patologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano
- Applicazioni biotecnologiche
- Fisica sanitaria
- Genetica applicata
- Scienza e tecnologia dei materiali
- Sintesi chimica
- Sistemi per l'elaborazione dell'informazione
- Tecnologie chimiche di processo
Facolta' di Scienze politiche
- Diritto ed economia delle Comunita' Europee
 
                             -----------
 
                                                           Allegato D
    DOTTORATI DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'ATENEO
- Applicazioni tecnologiche e metodologie sperimentali in chirurgia
- Astronomia
- Biochimica
- Biologia cellulare (biologia cellulare e molecolare)
- Biologia vegetale
- Biologia vegetale e produttivita' della pianta coltivata
- Biotecnologia degli alimenti
- Biotecnologie applicate alla farmacologia e biotecnologie cellulari
e molecolari applicate al settore biomedico
- Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e zootecniche
- Chemioterapia
- Chimica, biochimica ed ecologia degli antiparassitari
- Chimica del farmaco
- Chimica industriale
- Chirurgia sperimentale e dei trapianti
- Clinica bovina
- Controllo della qualita' totale nelle produzioni zootecniche  degli
alimenti di origine animale
- Diagnostica per immagini
- Diritto amministrativo
- Diritto costituzionale
- Diritto internazionale
- Diritto processuale civile
- Diritto processuale penale comparato
- Discipline ecclesiasticistiche
- Ecologia agraria
- Ematologia sperimentale
- Farmacologia e tossicologia
- Farmacoterapia sperimentale
- Filologia e storia del mondo classico
- Filosofia
- Filosofia analitica e teoria generale del diritto
- Fisica
- Fisiologia umana
- Fisiopatologia cardiovascolare
- Fisiopatologia chirurgica
- Fisiopatologia chirurgica cardiovascolare
- Fisiopatologia clinica
- Fisiopatologia dell'invecchiamento
- Fisiopatologia, farmacologia e terapia del dolore
- Francesistica
- Gastroenterologia
- Genio rurale
- Glottologia e filologia
- Informatica
- Informatica
-  L'Europa  tra istanze nazionali e sopranazionali dal secolo XIX al
1989
- Letterature slave comparate
- Matematica
- Matematica computazionale e ricerca operativa
- Metodologia clinica
- Metodologia della ricerca in psicologia
- Microbiologia del farmaco e del cosmetico
- Nutrizione sperimentale e clinica
- Patologia cardiovascolare
- Patologia comparata degli animali domestici e selvatici
- Patologia dell'apparato respiratorio
- Psichiatria e scienze relazionali
- Psicobiologia
- Relazioni internazionali
- Sanita' pubblica
- Scienze anatomo-patologiche
- Scienze biologiche e molecolari applicate alla odontostomatologia
- Scienze chimiche
- Scienze della terra
- Scienze endocrinologiche e metaboliche
- Scienze farmacognostiche
- Scienze fisiologiche
- Scienze genetiche
- Scienze intensivologiche
- Scienze medico-legali
- Scienze microbiologiche
- Scienze morfologiche
- Scienze naturalistiche e ambientali
- Scienze neurologiche
- Scienze zootecniche
- Sociologia
- Sociologia del diritto
- Statistica biomedica
- Storia della lingua e letteratura italiana
- Storia della metodologia medica (storia della medicina)
- Storia e critica dei beni artistici e ambientali
- Storia medievale
- Storia (storia della societa' europea)
- Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo
- Tossicologia dell'ambiente e dell'alimentazione
- Zoocolture: produzione ed igiene.
 
                             -----------
 
                                                           Allegato E
                            DIPARTIMENTI
- Dipartimento di Biologia
- Dipartimento di Biologia e genetica per le scienze mediche
- Dipartimento di Chimica e biochimica medica
- Dipartimento di Chimica fisica ed elettrochimica
- Dipartimento di Chimica inorganica, metallorganica e analitica
- Dipartimento di Chimica organica e industriale
- Dipartimento di Chimica strutturale e stereochimica inorganica
-  Dipartimento  di  Economia  e  politica agraria, agro-alimentare e
ambientale
- Dipartimento di Economia politica e aziendale
- Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia medica
- Dipartimento di Filosofia
- Dipartimento di Fisica
- Dipartimento di Fisiologia delle piante coltivate e chimica agraria
- Dipartimento di Fisiologia e biochimica generali
- Dipartimento di Genetica e di biologia dei microrganismi
- Dipartimento Giuridico - politico
- Dipartimento di Matematica
- Dipartimento di Scienze dell'ambiente e del territorio
- Dipartimento di Scienze della terra
- Dipartimento di Scienze dell'informazione
- Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche
- Dipartimento di Scienze e tecnologie biomediche
- Dipartimento di Scienze molecolari agroalimentari
- Dipartimento di Sociologia
- Dipartimento di Storia della societa' e delle istituzioni
 
                             -----------
 
                                                           Allegato F
                              ISTITUTI
Facolta' di Agraria
- Agronomia
- Coltivazioni arboree
- Entomologia agraria
- Idraulica agraria
- Ingegneria agraria
- Patologia vegetale
- Zootecnia generale
Facolta' di Economia
- Economia politica
- Metodi quantitativi per le scienze economiche e aziendali
Facolta' di Farmacia
- Chimica farmaceutica e tossicologica
- Chimica organica
- Endocrinologia
- Fisiologia generale e chimica biologica
- Scienze farmacologiche della Facolta' di Farmacia
Facolta' di Giurisprudenza
- Diritto civile
- Diritto commerciale
- Diritto del lavoro
- Diritto internazionale
- Diritto penale e processuale penale
- Diritto processuale civile
- Diritto pubblico
- Diritto romano
- Filosofia e sociologia del diritto
- Scienze economiche e statistiche
- Scienze giuridiche
- Storia del diritto italiano
- Studi giuridici
Facolta' di Lettere e filosofia
- Anglistica
- Archeologia
- Discipline musicologiche e dello spettacolo
- Filologia classica
- Filologia moderna
- Geografia umana
- Germanistica
- Glottologia e lingue orientali
- Lingua e letteratura francese e dei paesi francofoni
- Lingue e letterature dell'Europa orientale
- Lingue e letterature iberiche e iberoamericane
- Paleografia, biblioteconomia e archivistica
- Papirologia
- Pedagogia
- Psicologia
- Storia antica
- Storia dell'arte medioevale e moderna
- Storia medioevale e moderna
Facolta' di Medicina e chirurgia
- Anatomia patologica
- Anatomia umana normale
- Anestesiologia e rianimazione
- Audiologia
- Cardiologia
- Chirurgia d'urgenza
- Chirurgia generale
- Chirurgia generale e cardiovascolare
- Chirurgia generale e chirurgia dell'apparato digerente
- Chirurgia generale e oncologia chirurgica
- Chirurgia generale e toraco-polmonare
- Chirurgia plastica
- Chirurgia sperimentale e dei trapianti
- Chirurgia vascolare e angiologia
- Clinica medica generale e terapia medica
- Clinica neurologica
- Clinica oculistica
- Clinica odontoiatrica
- Clinica ortopedica
- Clinica ostetrica e ginecologica I
- Clinica ostetrica e ginecologica II
- Clinica otorinolaringoiatrica I
- Clinica otorinolaringoiatrica II
- Clinica psichiatrica
- Dermatologia
- Discipline odontostomatologiche
- Fisiologia umana I
- Fisiologia umana II
- Igiene
- Igiene e medicina preventiva
- Istologia, embriologia e neurocitologia
- Malattie dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
- Medicina del lavoro
- Medicina interna
- Medicina interna e fisiopatologia medica
- Medicina interna, malattie infettive e immunopatologia
- Medicina legale e delle assicurazioni
- Microbiologia
- Neurochirurgia
- Patologia e clinica dell'apparato locomotore
- Patologia generale
- Pediatria
- Psicologia
- Scienze biomediche "Ospedale L. Sacco"
- Scienze biomediche "Ospedale San Gerardo dei Tintori" di Monza
- Scienze biomediche "Ospedale San Paolo"
- Scienze dermatologiche
- Scienze endocrine della Facolta' di Medicina e Chirurgia
- Scienze mediche
- Scienze medico-chirurgiche "San Donato"
-    Scienze    neurologiche    e   psichiatriche   dell'infanzia   e
dell'adolescenza
- Scienze radiologiche
- Statistica medica e biometria
- Storia della medicina
- Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
- Urologia
- Virologia
Facolta' di Medicina veterinaria
- Alimentazione animale
- Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia
- Anatomia patologica veterinaria e patologia aviare
- Clinica chirurgica veterinaria
- Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria
- Farmacologia e tossicologia veterinaria
- Fisiologia veterinaria e biochimica
- Ispezione degli alimenti di origine animale
- Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
- Medicina legale e legislazione veterinaria
- Microbiologia e immunologia veterinaria
- Patologia generale veterinaria
- Patologia speciale e clinica medica veterinaria
- Radiologia veterinaria
- Zootecnica
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Milano
- Farmacologia
- Fisica generale applicata
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Sede di Como
- Scienze matematiche, fisiche e chimiche
Facolta' di Scienze politiche
- Diritto del lavoro e politica sociale
- Diritto e politica internazionale
- Lingue straniere
- Scienze statistiche e matematiche