Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", seguita obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, rispettivamente in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon anche nella tipologia Passito: Sauvignon in misura non inferiore al 90%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Malvasia di Candia, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay. "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia anche nella tipologia Spumante: Malvasia di Candia in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da (Malvasia di Candia), Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay. "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot anche nella tipologia Spumante: Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100% "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay anche nella tipologia Spumante: Chardonnay in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Pinot Bianco, Pinot Nero e Pinot Grigio. "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa: Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco e Ancellotta. "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco Rosso: Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo e Malbo Gentile. "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco Rosato: Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino e Malbo Gentile. Le uve devono essere vinificate in bianco. "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimenente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Merlot. "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino: Marzemino in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile. "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile anche nella tipologia Novello: Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Croatina e Sgavetta. "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco: Sauvignon in misura compresa tra il 40% e l'80%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve proveniente da Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot Bianco e Pinot Grigio. Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco prodotto nella zona di origine piu' antica, delimitata all'art. 3, puo' recare la qualificazione "Classico" purche' abbia in ambito aziendale la seguente base ampelografica: Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolina) nella misura minima dell'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot Bianco e Pinot Grigio. Art. 3. Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto, i territori amministrativi dei seguenti comuni ricadenti nella provincia di Reggio Emilia: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e in parte i Comuni di Reggio Emilia, Casina e S. Ilario d'Enza. In particolare la zona di produzione e' cosi delimitata: partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla via Emilia in prossimita' del Villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimita' di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Bibbiano seguendolo fino alla localita' Roncaglio dove si immette sulla strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada raggiunge la localita' Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso Sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso Sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio-Rivalta, indi in prossimita' di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in localita' Cristo con la strada Reggio Emilia-Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la localita' Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimita' della localita' S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in localita' Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in localita' Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in localita' Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata conduce a Bergogno dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimita' di localita' Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco con la menzione "Classico" devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea e in parte i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia. La descrizione della zona e' la seguente: partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le localita' Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est porta a Canali e che passando in prossimita' di quota 83, quota 77, giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa localita' toccando quote 78 e 76, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino giunge in localita' Molini. Da questa localita', la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla localita' Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla localita' Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimita' di quota 228, la localita' di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de' Vezzoli, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima localita' incontra il confine comunale di Albinea- Viano. Segue il predetto confine fino a C. Verra ove, poco oltre, incontra il confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio. Art. 4. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon: 10%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot: 10,5%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot Spumante: 9,50%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay: 10,5%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay Spumante: 9,50%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia: 10%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia Spumante: 9,50%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco: 10%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Spumante: 9,50%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico: 10%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa: 10%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco: 9,50%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon: 11%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino: 10,5%; "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile: 10,5%. Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Emilia Romagna, con proprio provvedimento, potra' stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente. Art. 5. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Negli impianti che verranno realizzati ed iscritti all'albo dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola (Guyot, Casarsa, Sylvoz, Cordone speronato, Cortina semplice e altre che si dovessero ritenere idonee in futuro) e a filare con parete produttiva sdoppiata (G.D.C. o doppia cortina). Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la distanza interfilare non potra' essere inferiore a m 2,50 e non superiore a m 3,00 (con tolleranza di 20 cm per entrambi i limiti). La distanza tra le piante lungo il filare non potra' essere superiore a m 2,50. La densita' di piantagione non potra' essere inferiore a 1.350 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la distanza interfilare dovra' essere pari a m 4 (con tolleranza di 20 cm). La distanza tra le piante lungo il filare non potra' essere superiore a m 1,50. La densita' di piantagione non potra' essere inferiore 1. 660 viti per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso. Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati: "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon 150 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia 160 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot 150 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonney 150 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa 160 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco 160 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino 160 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon 150 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile 160 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco 160 q.li per Ha; "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico 150 q.li per Ha. Fatte salve le caratteristiche qualitative delle uve, la resa massima di uva ammessa nei nuovi impianti per la produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" non deve essere mediamente superiore a 3,5 Kg per metro lineare di parete produttiva singola e a 3,0 Kg per metro lineare di parete produttiva sdoppiata per Pinot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon e Bianco Classico. Inoltre la resa massima non deve essere mediamente superiore a 4,0 Kg per metro lineare di parete produttiva singola e a 3,2 Kg per metro lineare di parete produttiva sdoppiata per Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Marzemino, Malbo Gentile, Malvasia e Bianco. Le rese, sia a metro lineare che ad ettaro, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la D.O.C. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", seguita dal riferimento al nome dei vitigni, puo' essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La menzione "Riserva", unitamente all'annata di produzione, e' riservata al vino tranquillo Cabernet-Sauvignon con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 8 mesi in fusti di legno) a decorrere dal primo novembre dello stesso anno della vendemmia. Art. 7. Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma, l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nei territori delle province di Parma e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purche' dimostrino di aver vinificato con continuita' le uve provenienti dalla zona di produzione del "Colli di Scandiano e di Canossa" gia' "Bianco di Scandiano" Doc nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. La dolcificazione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" puo' essere effettuata con mosto d'uva o con mosto d'uva parzialmente fermentato ottenuto dalle uve previste per i singoli vini provenienti da vigneti iscritti all'Albo o con mosto concentrato rettificato. La dolcificazione per la presa di spuma e la frizzantatura devono avvenire con: mosto d'uva proveniente dalle uve previste per i singoli vini provenienti da vigneti iscritti all'Albo dei Vigneti; mosto d'uva parzialmente fermentato proveniente dalle uve previste per i singoli vini iscritti all'Albo dei Vigneti; mosto d'uva concentrato proveniente dalle uve previste per i singoli vini iscritti all'Albo dei Vigneti; mosto d'uva concentrato rettificato. Il quantitativo di mosto concentrato rettificato impiegato nella presa di spuma e nella frizzantatura deve essere conteggiato nella resa massima di uva per ettaro fermi restando i limiti di resa uva vino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. Art. 8. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon: colore: giallo paglierino piu o meno carico; odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato; sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot Spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli; odore: caratteristico, delicato, fine; sapore: sapido, fresco, armonico,asciutto, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; zuccheri residui: secondo normativa CE; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, vellutato, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay Spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino chiaro; odore: caratteristico, delicato, fine; sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; zuccheri residui: secondo normativa CE; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia: colore: paglierino piu' o meno carico; odore: caratteristico, anche intenso; sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%; acidita'totale minima: 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia Spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno carico; odore: caratteristico anche intenso; sapore: aromatico, armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; zuccheri residui: secondo normativa CE; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco anche Classico: colore: paglierino piu' o meno carico; odore: caratteristico, gradevolmente aromatico; sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno carico; odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico; sapore: caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; zuccheri residui: secondo normativa CE; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa: colore: rubino, con densita' ottica a 520 nm. da 3,00 a 5,00 (tolleranza massima in piu' o in meno del 10%); odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato; sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%; acidita' totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco Rosso e Rosato: colore: rosso con densita' ottica a 520 nm. da 2,00 a 4,00; rosato con densita' ottica a 520 nm. da 0,20 a 1,00 con tonalita' (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima: 0,80 (tolleranza massima in piu' o in meno del 10%); odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco; sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille per la tipologia "rosso" e 15 per mille per la tipologia "rosato". E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet-Sauvignon: colore: rosso rubino con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 5,00 (tolleranza massima in piu' o in meno del 10%); odore: caratteristico, gradevolmente erbaceo ed etereo; sapore: armonico, leggermente erbaceo, lievemente tannico, secco, tranquillo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. Tale vino puo' essere prodotto con la menzione "Riserva" come previsto dal precedente art. 6. "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino: colore: rosso rubino con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 4,50 (tolleranza massima in piu' o in meno del 10%); odore: caratteristico, intenso; sapore: lievemente erbaceo, gradevole, pieno, secco, abboccato, amabile, dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%; acidita' totale minima: 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile: colore: rosso rubino con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 5,00 (tolleranza massima in piu' o in meno del 10%); odore: caratteristico, intenso; sapore: caratteristico, gradevole, pieno, lievemente erbaceo, secco, abboccato, amabile, dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%; acidita' totale minima: 5,00 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile Novello Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve. All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso con densita' ottica a 520 nm. d 3 a 5,50 (tolleranza massima in piu' o in meno del 10%); odore: vinoso intenso fruttato; sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace (zuccheri riduttori residui massimo lo gr/l.); titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per tutela e la valorizzazione delle donominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidita' totale minima. Art. 9. La tipologia "Colli di Scandiano e di Canossa" passito e' riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Sauvignon per il 90% La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca). Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 11,00. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Colli di Scandiano e di Canossa" passito deve avvenire dopo che le stesse sono state sottoposte a parziale appassimento secondo i seguenti metodi: sulla pianta con vendemmia tardiva, su graticci o in locali termoigrocondizionati onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 16 per cento. Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" passito, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: delicato, caratteristico, armonico; gradevole, fine; sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10%; acidita totale minima: non inferiore a 4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: non inferiore a 20 grammi/litro. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa" passito puo' essere immesso al consumo a decorrere dal 1 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia di cui almeno uno in botte. Nella fase di invecchiamento e' ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata Art. 10. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia. Art. 11. I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacita' inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero anche a fungo ancorato nel rispetto delle condizioni e delle deroghe di cui ai decreti ministeriali 7 luglio 1993, 10 maggio 1995 e successive modifiche. I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Marzerino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglia di vetro con tappo di sughero. I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco Rosso e Rosato, Malbo Gentile nella tipologia frizzante, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a tre litri.