(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano  e  di
Canossa"  e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che
rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La  denominazione  di origine controllata "Colli di Scandiano e di
Canossa", seguita obbligatoriamente da una  delle  specificazioni  di
cui appresso, e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati
ottenuti  da  uve  provenienti dai vigneti aventi, rispettivamente in
ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon anche nella  tipologia
Passito:
    Sauvignon  in  misura  non  inferiore  al 90%; per il complessivo
rimanente possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve
provenienti  da  Malvasia  di  Candia,  Pinot  Bianco,  Pinot Grigio,
Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia anche  nella  tipologia
Spumante:
    Malvasia  di  Candia  in  misura  non  inferiore  all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le  uve  provenienti  da  (Malvasia  di  Candia), Pinot Bianco, Pinot
Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
   "Colli di Scandiano e di  Canossa"  Pinot  anche  nella  tipologia
Spumante:
    Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay anche nella tipologia
Spumante:
    Chardonnay  in  misura  non inferiore all'85%; per il complessivo
rimanente possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve
provenienti da Pinot Bianco, Pinot Nero e Pinot Grigio.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa:
    Lambrusco  Grasparossa  in  misura  non inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le  uve  provenienti  da  Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Montericco e
Ancellotta.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco Rosso:
    Lambrusco Montericco in misura  non  inferiore  all'85%;  per  il
complessivo  rimanente  possono concorrere, da sole o congiuntamente,
le  uve  provenienti  da  Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Grasparossa,
Lambrusco Salammo e Malbo Gentile.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco Rosato:
    Lambrusco  Montericco  in  misura  non  inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le  uve  provenienti  da  Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Grasparossa,
Lambrusco Salamino e Malbo Gentile. Le uve devono  essere  vinificate
in bianco.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon:
    Cabernet  Sauvignon  in  misura  non  inferiore  all'85%;  per il
complessivo rimenente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Merlot.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino:
    Marzemino  in  misura  non  inferiore all'85%; per il complessivo
rimanente possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve
provenienti da Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.
   "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  Malbo  Gentile anche nella
tipologia Novello:
    Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%; per il complessivo
rimanente possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve
provenienti da Croatina e Sgavetta.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco:
    Sauvignon  in  misura  compresa  tra  il  40%  e  l'80%;  per  il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le  uve proveniente da Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot
Bianco e Pinot Grigio.
   Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa"  Bianco  prodotto  nella
zona  di  origine  piu' antica, delimitata all'art. 3, puo' recare la
qualificazione  "Classico"  purche'  abbia  in  ambito  aziendale  la
seguente base ampelografica:
    Sauvignon  (localmente  detto Spergola o Spergolina) nella misura
minima dell'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere,  da
sole  o  congiuntamente,  le  uve  provenienti da Malvasia di Candia,
Trebbiano Romagnolo, Pinot Bianco e Pinot Grigio.
                               Art. 3.
   Le uve destinate  alla  produzione  di  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere
prodotte  nella  zona  che   comprende,   in   tutto,   i   territori
amministrativi  dei  seguenti  comuni  ricadenti  nella  provincia di
Reggio Emilia: Albinea, Quattro Castella,  Bibbiano,  Montecchio,  S.
Polo   d'Enza,  Canossa,  Vezzano  sul  Crostolo,  Viano,  Scandiano,
Castellarano e Casalgrande e in parte  i  Comuni  di  Reggio  Emilia,
Casina e S. Ilario d'Enza.
   In  particolare la zona di produzione e' cosi delimitata: partendo
a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del
confine comunale di Montecchio con il  torrente  Enza,  la  linea  di
delimitazione  segue,  in  direzione nord-est, il confine comunale di
Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro.
Prosegue con tale strada, verso est, fino  ad  immettersi  sulla  via
Emilia  in  prossimita'  del Villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia
verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario  d'Enza
in  prossimita' di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il
confine comunale di Montecchio. Segue il  predetto  confine  fino  ad
incontrare  il  confine  comunale  di  Bibbiano  seguendolo fino alla
localita' Roncaglio dove si  immette  sulla  strada  provinciale  che
conduce  a  Roncina.  Segue la predetta strada raggiunge la localita'
Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare  via  Inghilterra
seguendola  fino  all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso
Sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo  da  Sassoferrato,
che  segue  fino  ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa
verso Sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta  a
Rivalta.  Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la
statale  Reggio-Rivalta,  indi  in  prossimita'  di  quota  101,4, la
delimitazione prosegue con la strada che si  congiunge  in  localita'
Cristo  con  la strada Reggio Emilia-Albinea. Prosegue verso nord-est
toccando la localita' Case Camorani, indi segue il tracciato stradale
che, in direzione est, porta a Canali e  giunge  a  Case  Oleari.  La
linea  di  delimitazione  prosegue quindi lungo il tracciato stradale
che in direzione sud est passa per Case Tacoli, Villa  Veneri  e,  in
localita' Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano
che  segue  in  direzione  Fogliano  fino a Bosco. Da questo punto la
linea di  delimitazione  prosegue  in  direzione  nord-est  lungo  il
confine  comunale  di  Scandiano,  lo  segue  fino  ad incontrarsi in
prossimita' della localita' S. Donnino con  il  confine  comunale  di
Casalgrande.  Segue  il  predetto  confine  fino  ad  incontrarsi  in
localita' Veggia con il confine comunale di  Castellarano  che  segue
fino  a  congiungersi  con  il  Torrente Tresinaro a quota 171 da cui
inizia il confine comunale di Viano.  Prosegue  verso  sud  con  tale
confine  indi  risalendo  a nord in localita' Monte Duro si congiunge
con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che  segue  risalendo
sempre  verso  nord  fino  a congiungersi in localita' Bettola con la
strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con  la
strada  comunale,  che  passando  da  Paullo e Costaferrata conduce a
Bergogno dove si ricongiunge con il confine comunale di  Canossa.  La
delimitazione  segue  verso sud tale confine risalendo poi a nord per
congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue  poi
seguendo  il  Torrente  Enza  fino  a  congiungersi in prossimita' di
localita' Sconnavacca con il  confine  comunale  di  Montecchio,  che
segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da
cui la delimitazione ha avuto inizio.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino a denominazione di
origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco  con  la
menzione "Classico" devono essere prodotte nella zona di origine piu'
antica  comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea
e in parte i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano  e
Reggio Emilia.
   La  descrizione della zona e' la seguente: partendo da ovest della
provincia di Reggio Emilia, dal punto  di  congiunzione  del  confine
comunale   di   Albinea,  con  il  Torrente  Crostolo,  la  linea  di
delimitazione segue, in direzione nord-est, detto  torrente  fino  ad
incontrare  la  strada  che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi
con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la  linea  di
delimitazione  prosegue  in  territorio  di Reggio Emilia seguendo la
strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e  toccando  nell'ordine  le
localita'  Cristo  e  Case Camorani, indi segue il tracciato stradale
che, in direzione est porta a Canali e che passando in prossimita' di
quota 83, quota 77, giunge a Case Oleari. La linea  di  delimitazione
prosegue  quindi  lungo  il  tracciato stradale che, in direzione sud
est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localita' Osteria,  si
congiunge  con  la  statale  che  conduce  a  Scandiano  che segue in
direzione di Fogliano fino a Bosco.  Da  questo  punto  la  linea  di
delimitazione  prosegue  in  direzione  nord-est  lungo  il tracciato
stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad  incontrare  il  canale
Secchia.  Segue  il  suddetto  canale fino a Madonna della Neve e, da
questa localita' toccando quote 78 e 76, prosegue lungo il  tracciato
stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino giunge in localita'
Molini.  Da  questa  localita',  la  linea  di delimitazione segue il
canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di  Castellarano  la
linea  segue  la  strada  comunale  che,  passando per il cimitero di
Castellarano giunge alla localita' Barcaiuoli e di qui,  seguendo  la
strada  vicinale  esistente  raggiunge  Case  Piloni  ed il Rio di S.
Valentino. Risale il corso del rio fino  alla  localita'  Scuole  ove
imbocca  il  tracciato  stradale  che,  passando  per  Ca'  de Prodi,
Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti  e  proseguendo  in  direzione  sud
passa  per  la  Minghetta  e  raggiunge, deviando verso nord-ovest in
prossimita' di quota 228, la localita' di S. Polo (sede  comunale  di
Viano).  Proseguendo  poi  lo  stesso tracciato stradale, la linea di
delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de' Vezzoli, Regnano, Ca' di
Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima localita'
incontra il confine comunale di Albinea-  Viano.  Segue  il  predetto
confine fino a C. Verra ove, poco oltre, incontra il confine comunale
Vezzano-Albinea  che  segue  fino ad incontrare il Torrente Crostolo,
punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
                               Art. 4.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  di
cui   all'art.   2  del  presente  disciplinare,  i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot: 10,5%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot Spumante: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay: 10,5%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay Spumante: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia Spumante: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Spumante: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon: 11%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino: 10,5%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile: 10,5%.
   Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche  sfavorevoli,  la
regione  Emilia Romagna, con proprio provvedimento, potra' stabilire,
di anno in  anno  prima  della  vendemmia,  un  titolo  alcolometrico
volumico  minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello
stabilito nel  precedente  comma,  fermi  restando  i  limiti  minimi
previsti dalla normativa vigente.
                               Art. 5.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa"  devono  essere
atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Negli  impianti  che verranno realizzati ed iscritti all'albo dopo
l'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare,   le   forme   di
allevamento  ammesse  sono  quelle  a  filare  con  parete produttiva
singola (Guyot, Casarsa, Sylvoz, Cordone speronato, Cortina  semplice
e  altre  che  si dovessero ritenere idonee in futuro) e a filare con
parete produttiva sdoppiata (G.D.C. o doppia cortina).
   Per  i  sistemi a filare con parete produttiva singola la distanza
interfilare non potra' essere inferiore a m 2,50 e non superiore a  m
3,00 (con tolleranza di 20 cm per entrambi i limiti). La distanza tra
le  piante  lungo  il filare non potra' essere superiore a m 2,50. La
densita' di piantagione non potra' essere inferiore a 1.350 viti  per
ettaro.
   Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la distanza
interfilare  dovra'  essere  pari a m 4 (con tolleranza di 20 cm). La
distanza tra le piante lungo il filare non potra' essere superiore  a
m 1,50. La densita' di piantagione non potra' essere inferiore 1. 660
viti per ettaro.
   E'  vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
   Ferme restando le caratteristiche delle uve, la  resa  massima  di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Scandiano
e  di  Canossa"  non  deve  essere  superiore  ai  limiti  di seguito
specificati:
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon 150 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia 160 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot 150 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonney 150 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa 160  q.li
per Ha;
    "Colli  di  Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco 160 q.li
per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino 160 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon 150 q.li per
Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile 160 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco 160 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico  150  q.li  per
Ha.
   Fatte  salve  le  caratteristiche  qualitative  delle uve, la resa
massima di uva ammessa nei nuovi impianti per la produzione dei  vini
"Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  non  deve  essere  mediamente
superiore a 3,5 Kg per metro lineare di parete produttiva singola e a
3,0 Kg per metro lineare di parete produttiva  sdoppiata  per  Pinot,
Cabernet  Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon e Bianco Classico. Inoltre
la resa massima non deve essere mediamente superiore  a  4,0  Kg  per
metro  lineare  di  parete  produttiva  singola  e a 3,2 Kg per metro
lineare di parete produttiva  sdoppiata  per  Lambrusco  Grasparossa,
Lambrusco Montericco, Marzemino, Malbo Gentile, Malvasia e Bianco.
   Le  rese,  sia  a  metro lineare che ad ettaro, anche nelle annate
favorevoli, devono essere riportate nei limiti di cui  sopra  purche'
la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
   Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito  del  20%
in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la D.O.C.
   La  resa  massima  di uva in vino per la produzione dei vini e dei
mosti  parzialmente  fermentati  di  cui  all'art.  2  del   presente
disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti
i vini.
   Qualora  la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre
il 75%, la parte eccedente  non  ha  diritto  alla  denominazione  di
origine   controllata,   oltre   il   75%   decade  il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
   La  denominazione  di origine controllata "Colli di Scandiano e di
Canossa", seguita dal riferimento al nome dei  vitigni,  puo'  essere
utilizzata  per  produrre  il vino spumante ottenuto con mosto e vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga  a  mezzo
di  fermentazione  in  autoclave  o in bottiglia in ottemperanza alle
vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
   La menzione "Riserva", unitamente  all'annata  di  produzione,  e'
riservata al vino tranquillo Cabernet-Sauvignon con un invecchiamento
minimo  di  24  mesi  (di  cui  almeno  8  mesi  in fusti di legno) a
decorrere dal primo novembre dello stesso anno della vendemmia.
                               Art. 7.
   Le  operazioni  di  elaborazione  dei  mosti  e   dei   vini,   di
vinificazione  ivi  compresa  la  presa  di  spuma,  l'affinamento in
bottiglia,  la  spumantizzazione  e  l'invecchiamento  devono  essere
effettuate  nell'ambito  del  territorio  della  provincia  di Reggio
Emilia.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  consentire  che  le  suddette  operazioni  siano
effettuate in stabilimenti situati nei territori  delle  province  di
Parma  e  Modena  a  condizione  che le ditte interessate ne facciano
richiesta e dimostrino di aver  effettuato  le  dette  operazioni  da
almeno  cinque  anni e producano tradizionalmente i vini in questione
utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di  cui
all'art.  3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche
enologiche tradizionali  leali  e  costanti  in  uso  nel  territorio
stesso.
   Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
del  vino  "Colli  di  Scandiano e di Canossa" Bianco Classico devono
essere effettuate nell'ambito della  zona  di  produzione  delimitata
all'art.  3  e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi
anche parzialmente in tale zona.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  consentire,  in  deroga  a  quanto  previsto dal
precedente  comma,  la  vinificazione  delle   uve   destinate   alla
produzione  del  "Colli  di Scandiano e di Canossa" Bianco Classico a
quelle aziende produttrici singole e/o associate  site  al  di  fuori
della  predetta  zona  di vinificazione, ma all'interno della zona di
cui al primo comma del presente articolo, purche' dimostrino di  aver
vinificato   con   continuita'  le  uve  provenienti  dalla  zona  di
produzione del "Colli di Scandiano e  di  Canossa"  gia'  "Bianco  di
Scandiano"  Doc  nei  cinque  anni precedenti l'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione.
   La dolcificazione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa"  puo'
essere  effettuata  con  mosto  d'uva  o con mosto d'uva parzialmente
fermentato ottenuto dalle uve previste per i singoli vini provenienti
da vigneti iscritti all'Albo o con mosto concentrato rettificato.
   La  dolcificazione per la presa di spuma e la frizzantatura devono
avvenire con:
    mosto d'uva proveniente dalle uve previste  per  i  singoli  vini
provenienti da vigneti iscritti all'Albo dei Vigneti;
    mosto   d'uva   parzialmente  fermentato  proveniente  dalle  uve
previste per i singoli vini iscritti all'Albo dei Vigneti;
    mosto d'uva concentrato proveniente  dalle  uve  previste  per  i
singoli vini iscritti all'Albo dei Vigneti;
    mosto d'uva concentrato rettificato.
   Il  quantitativo  di mosto concentrato rettificato impiegato nella
presa di spuma e nella frizzantatura deve  essere  conteggiato  nella
resa  massima  di  uva per ettaro fermi restando i limiti di resa uva
vino.
   Nella vinificazione  sono  ammesse  soltanto  pratiche  enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche e l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite  dalle
norme comunitarie e nazionali.
                               Art. 8.
   I vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon:
    colore: giallo paglierino piu o meno carico;
    odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
    sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo,
sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot Spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico, delicato, fine;
    sapore: sapido, fresco, armonico,asciutto, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: secondo normativa CE;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay:
    colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
    odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, vellutato, morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay Spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, delicato, fine;
    sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: secondo normativa CE;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: caratteristico, anche intenso;
    sapore:  aromatico,  dolce,  amabile,  abboccato,  secco, fresco,
armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita'totale minima: 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia Spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: caratteristico anche intenso;
    sapore: aromatico, armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: secondo normativa CE;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco anche Classico:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
    sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco,  fresco
armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Bianco Spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
    sapore:  caratteristico,  sapido,  fresco,  armonico,  di  giusto
corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: secondo normativa CE;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa:
    colore: rubino, con densita' ottica a 520  nm.  da  3,00  a  5,00
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
    sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli  di  Scandiano  e  di Canossa" Lambrusco Montericco Rosso e
Rosato:
    colore:  rosso  con  densita'  ottica  a  520 nm. da 2,00 a 4,00;
rosato con densita' ottica a 520 nm. da 0,20  a  1,00  con  tonalita'
(D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima: 0,80 (tolleranza massima in piu'
o in meno del 10%);
    odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
    sapore:  caratteristico,  fresco,  gradevole, armonico, di giusto
corpo, abboccato, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto  minimo:  18  per  mille  per  la  tipologia
"rosso" e 15 per mille per la tipologia "rosato".
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet-Sauvignon:
    colore:  rosso  rubino  con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 5,00
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: caratteristico, gradevolmente erbaceo ed etereo;
    sapore: armonico, leggermente erbaceo, lievemente tannico, secco,
tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
   Tale vino puo' essere prodotto  con  la  menzione  "Riserva"  come
previsto dal precedente art. 6.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino:
    colore:  rosso  rubino  con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 4,50
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: lievemente erbaceo, gradevole, pieno,  secco,  abboccato,
amabile, dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile:
    colore:  rosso  rubino  con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 5,00
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: caratteristico,  gradevole,  pieno,  lievemente  erbaceo,
secco, abboccato, amabile, dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5,00 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile Novello
   Deve  essere  ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla
macerazione carbonica delle uve.
   All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
    colore:  rosso  con  densita'  ottica  a  520  nm.  d  3  a  5,50
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: vinoso intenso fruttato;
    sapore:  sapido,  tranquillo, talvolta vivace (zuccheri riduttori
residui massimo lo gr/l.);
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato nazionale per tutela e la valorizzazione delle
donominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini  di  modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi
riferiti all'estratto secco netto e all'acidita' totale minima.
                               Art. 9.
   La  tipologia  "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  passito  e'
riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Sauvignon per il 90%
   La  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 40% (resa riferita all'uva fresca).
   Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento  devono  essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
   Le  uve  destinate  all'appassimento  devono  assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 11,00.
   La vinificazione delle uve  destinate  alla  produzione  del  vino
"Colli  di  Scandiano e di Canossa" passito deve avvenire dopo che le
stesse sono  state  sottoposte  a  parziale  appassimento  secondo  i
seguenti metodi: sulla pianta con vendemmia tardiva, su graticci o in
locali  termoigrocondizionati  onde  assicurare  al  vino derivato un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 16 per cento.
   Il vino "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  passito,  all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
    odore: delicato, caratteristico, armonico; gradevole, fine;
    sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10%;
    acidita totale minima: non inferiore a 4,5 grammi/litro;
    estratto secco netto minimo: non inferiore a 20 grammi/litro.
   E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini, modificare con proprio decreto l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
   Il vino "Colli di Scandiano e  di  Canossa"  passito  puo'  essere
immesso  al  consumo  a  decorrere  dal  1  novembre del secondo anno
successivo a quello della vendemmia di cui almeno uno in botte.
   Nella fase di invecchiamento e' ammesso il taglio con  i  vini  di
diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata
                              Art. 10.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Colli di Scandiano  e  di  Canossa"  e'  vietato
l'uso  di  qualificazioni  diverse  da  quelle  previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore,
extra, fine scelto, selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere,
cascina  ed  altri  termini  similari,  sono consentite in osservanza
delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.
                              Art. 11.
   I vini a denominazione di origine controllata "Colli di  Scandiano
e   di   Canossa"  Sauvignon,  Pinot,  Chardonnay,  Malvasia,  Bianco
Classico,  Bianco,  Lambrusco  Grasparossa,   Lambrusco   Montericco,
Marzemino  e  Malbo  Gentile,  previsti dal presente disciplinare nel
tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacita'  inferiori
a  5  litri,  possono  essere immessi al consumo solo in bottiglie di
vetro chiuse con tappo di sughero anche a fungo ancorato nel rispetto
delle condizioni e delle deroghe di cui  ai  decreti  ministeriali  7
luglio 1993, 10 maggio 1995 e successive modifiche.
   I  vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano
e  di  Canossa"  Sauvignon,  Pinot,  Chardonnay,   Malvasia,   Bianco
Classico,   Bianco,   Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco  Montericco,
Marzerino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti  dal  presente
disciplinare   nella   tipologia   tranquillo,   se  confezionati  in
recipienti di capacita' inferiore a 5 litri, possono  essere  immessi
al consumo solo in bottiglia di vetro con tappo di sughero.
   I  vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano
e  di  Canossa"  Malvasia,   Bianco   Classico,   Bianco,   Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Montericco Rosso e Rosato, Malbo Gentile nella
tipologia  frizzante,  devono  essere  imbottigliati in recipienti di
vetro fino a tre litri.