(all. 1 - art. 1)
                            ------------
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
             di origine controllata "Contessa Entellina"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine controllata "Contessa Entellina" e'
riservata ai  vini  bianchi,  rossi  e  rosati  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Contessa Entellina" bianco;
    "Contessa Entellina" Grecanico;
    "Contessa Entellina" Chardonnay;
    "Contessa Entellina" Sauvignon;
    "Contessa Entellina" Ansonica;
    "Contessa Entellina" rosso;
    "Contessa Entellina" Cabernet-Sauvignon;
    "Contessa Entellina" Merlot;
    "Contessa Entellina" Pinot nero;
    "Contessa Entellina" rosso riserva;
    "Contessa Entellina" rosato;
    "Contessa Entellina" Ansonica vendemmia tardiva.
                               Art. 2.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Contessa  Entellina"
bianco,  rosso  e  rosato  e'  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve
provenienti da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la  seguente
composizione ampelografica:
   "Contessa Entellina" bianco:
    Ansonica  (o  Inzolia)  non meno del 50%, la restante percentuale
deve  essere  rappresentata,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  dai
vitigni,  presenti  in  ambito  aziendale,  Catarratto bianco lucido,
Grecanico dorato, Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Pinot bianco
e Grillo; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve  di
altri   vitigni,  presenti  in  ambito  aziendale,  raccomandati  e/o
autorizzati per la provincia di Palermo, fino ad un massimo del 15%.
   La denominazione di origine controllata "Contessa Entellina",  con
la  menzione  di  uno dei seguenti vitigni "Chardonnay", "Grecanico",
"Sauvignon",  "Ansonica"  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da   uve
provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente
vitigno.   Possono   concorrere   altri   vitigni   raccomandati  e/o
autorizzati  per  la  provincia  di  Palermo,  presenti   in   ambito
aziendale, fino ad un massimo del 15%;
   "Contessa Entellina" rosso e rosato:
    Calabrese  e/o  Syrah  non  meno del 50%, la restante percentuale
deve  essere  rappresentata,  congiuntamente  o  disgiuntamente,   da
vitigni,  presenti nell'ambito aziendale, a bacca nera non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo.
   La denominazione di origine controllata "Contessa Entellina",  con
la  menzione  di  uno  dei  seguenti vitigni "Cabernet", "Sauvignon",
"Pinot nero"  e  "Merlot"  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve
provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente
vitigno.   Possono   concorrere   altri   vitigni   raccomandati  e/o
autorizzati  per  la  provincia  di  Palermo,  presenti   in   ambito
aziendale, fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine controllata  "Contessa  Entellina"  bianco,  rosso  e  rosato
devono   provenire  da  vigneti  coltivati  all'interno  dei  confini
territoriali del  comune  di  Contessa  Entellina,  in  provincia  di
Palermo.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata  "Contessa
Entellina"  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a
spalliera  semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento
a tendone,  e  comunque  devono  essere  atte  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
   E'  vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
come  pratica  di  soccorso   effettuata   non   oltre   il   periodo
dell'invaiatura.
   Per   i  nuovi  impianti  ed  i  reimpianti  e'  consentito  usare
esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.
   La resa massima di uve  ammesse  per  la  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata "Contessa Entellina" non deve
essere superiore a ton. 12 per ettaro.
   Nelle annate favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Contessa Entellina" devono essere riportati  nei  limiti
di  cui  sopra,  purche'  la  produzione globale non superi del 20% i
limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva-vino  per  i
quantitativi di cui trattasi.
   Per  tutte  le  tipologie  le  rese  massime dell'uva in vino, non
dovranno essere superiori  al  70%.  Qualora  la  resa  superi  detto
limite,  ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine controllata. Oltre detto limite  decade  il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e
l'affinamento  qualora   obbligatori,   debbono   essere   effettuate
nell'intero   territorio   amministrativo   del  comune  di  Contessa
Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi.
   E' tuttavia in  facolta'  del  Ministero  delle  risorse  agricole
alimentari  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle  denominazioni  di  origine,  di  consentire  su
richiesta  delle  ditte  interessate  che  le operazioni di cui sopra
siano effettuate nel territorio del comune di Marsala,  a  condizione
che  le  ditte  interessate presentino richiesta motivata e corredata
dal  parere  degli  organi  tecnici  della  regione   Sicilia   sulla
rispondenza  tecnica  degli  impianti di vinificazione e che le ditte
interessate dimostrino che la vinificazione di uve provenienti  dalla
zona  di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente gia'
prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
   Le   operazioni   di   imbottigliamento  dei  suddetti  vini  sono
consentite nel territorio delle  province  di  Palermo,  Agrigento  e
Trapani.
   Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale  di  10,5  gradi
per  i  vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno, e per
il vino rosato,  e  di  11,0  gradi  per  i  vini  rossi,  anche  con
riferimento al nome di vitigno.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina"
possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.
   I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina"
tipologia rosso, con o senza  menzione  di  vitigno,  possono  essere
qualificati con la menzione "riserva", qualora siano stati sottoposti
ad  un periodo di maturazione e affinamento obbligatorio di almeno 24
mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno
sei mesi in recipienti di legno.
   Il  vino  a  denominazione  di   origine   controllata   "Contessa
Entellina"  Ansonica,  proveniente  da  uve  che  abbiano  subito  un
appassimento  sulla  pianta  e  che  sia  stato   ottenuto   da   una
vinificazione  in  recipienti  di  legno,  nonche'  sottoposto  ad un
affinamento di almeno 6  mesi  in  fusti  di  legno  della  capacita'
massima   di  litri  500,  puo'  utilizzare  la  menzione  "vendemmia
tardiva".
   Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 13 e devono essere raccolte non prima del
1 ottobre. Il prodotto cosi' ottenuto non potra'  essere  immesso  al
consumo  prima  di  18  mesi  a decorrere dal 1 novembre dell'anno di
vendemmia.
   La resa dell'uva appassita al momento  della  vendemmia  non  deve
superare gli 80 q.li per ettaro.
   La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60%.
                               Art. 6.
   I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina"
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
   "Contessa Entellina" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno  intenso,  talvolta  con  riflessi
verdolini;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: secco, vivace, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Contessa Entellina" Grecanico:
    colore:  paglierino  piu'  o  meno intenso, talvolta con riflessi
verdolini;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: secco, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Contessa Entellina" Chardonnay:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Contessa Entellina" Sauvignon:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: caratteristico, armonico, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  "Contessa Entellina" Ansonica:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: pieno, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  "Contessa Entellina" rosso:
    colore:  rosso  rubino,  talvolta  con riflessi granato specie se
invecchiato;
    odore: vinoso, caratteristico, intenso;
    sapore: asciutto, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  "Contessa Entellina" Cabernet-Sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  "Contessa Entellina" Merlot:
    colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  "Contessa Entellina" Pinot nero:
    colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  "Contessa Entellina" rosso riserva:
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore:  asciutto,  corposo,  vellutato,  talvolta  con piacevole
retrogusto amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  "Contessa Entellina" rosato:
    colore: rosato talvolta con riflessi aranciati;
    odore: fine, caratteristico, intenso;
    sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  "Contessa Entellina" Ansonica vendemmia tardiva:
    colore: paglierino carico tendente al dorato;
    odore: gradevole profumato;
    sapore: morbido, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Per tutte le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in fusti di
legno puo' notarsi la presenza di sapore di legno.
   E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine, di modificare con proprio  decreto  i
limiti  minimi  sopraindicati  per ciascun vino relativi all'acidita'
totale ed all'estratto secco.
                               Art. 7.
   Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Contessa Entellina" le specificazioni di  colore  (bianco,  rosso  e
rosato),  qualora  riportate,  e  quelle  relative al vitigno debbono
figurare immediatamente al di sotto  dell'indicazione  "denominazione
di  origine controllata" con caratteri le cui dimensioni non superino
quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.
   Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Contessa Entellina", con o senza la menzione del
vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
   E'  consentito  l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano  riferimento  alle  "vigne"   dalle   quali   effettivamente
provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato
esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne  siano  indicate
ed  evidenziate  separatamente  all'atto  della denuncia all'albo dei
vigneti e  che  le  uve  da  esse  provenienti  ed  i  vini  da  esse
separatamente  ed  unicamente ottenuti siano distintamente indicate e
caricati rispettivamente nella denuncia annuale di  produzione  delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
   E'   consentito  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni,  aree,
zone e localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti.
   Per le tipologie amabile, abboccato e dolce della denominazione di
origine   controllata   "Contessa  Entellina"  vendemmia  tardiva  e'
obbligatoria la loro indicazione in etichetta.
   I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina"
devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
                               Art. 8.
   I  vini  a  denominazione   di   origine   controllata   "Contessa
Entellina",  con o senza menzione di vitigno, qualora confezionati in
recipienti di vetro di capacita' inferiore o eguale a 3 litri  devono
essere immessi al consumo con tappo di sughero.
   E' vietato l'uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto
inferiore e/o uguale a litri 0,375 e' ammesso il tappo a vite.