------------ Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Contessa Entellina" bianco; "Contessa Entellina" Grecanico; "Contessa Entellina" Chardonnay; "Contessa Entellina" Sauvignon; "Contessa Entellina" Ansonica; "Contessa Entellina" rosso; "Contessa Entellina" Cabernet-Sauvignon; "Contessa Entellina" Merlot; "Contessa Entellina" Pinot nero; "Contessa Entellina" rosso riserva; "Contessa Entellina" rosato; "Contessa Entellina" Ansonica vendemmia tardiva. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" bianco, rosso e rosato e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Contessa Entellina" bianco: Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, presenti in ambito aziendale, Catarratto bianco lucido, Grecanico dorato, Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Pinot bianco e Grillo; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Contessa Entellina", con la menzione di uno dei seguenti vitigni "Chardonnay", "Grecanico", "Sauvignon", "Ansonica" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%; "Contessa Entellina" rosso e rosato: Calabrese e/o Syrah non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, da vitigni, presenti nell'ambito aziendale, a bacca nera non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo. La denominazione di origine controllata "Contessa Entellina", con la menzione di uno dei seguenti vitigni "Cabernet", "Sauvignon", "Pinot nero" e "Merlot" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" bianco, rosso e rosato devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina, in provincia di Palermo. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a spalliera semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque devono essere atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura. Per i nuovi impianti ed i reimpianti e' consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata. La resa massima di uve ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" non deve essere superiore a ton. 12 per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. Per tutte le tipologie le rese massime dell'uva in vino, non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento qualora obbligatori, debbono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Contessa Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi. E' tuttavia in facolta' del Ministero delle risorse agricole alimentari forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di consentire su richiesta delle ditte interessate che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio del comune di Marsala, a condizione che le ditte interessate presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente gia' prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio delle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale di 10,5 gradi per i vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno, e per il vino rosato, e di 11,0 gradi per i vini rossi, anche con riferimento al nome di vitigno. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno. I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" tipologia rosso, con o senza menzione di vitigno, possono essere qualificati con la menzione "riserva", qualora siano stati sottoposti ad un periodo di maturazione e affinamento obbligatorio di almeno 24 mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno. Il vino a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" Ansonica, proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonche' sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacita' massima di litri 500, puo' utilizzare la menzione "vendemmia tardiva". Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13 e devono essere raccolte non prima del 1 ottobre. Il prodotto cosi' ottenuto non potra' essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di vendemmia. La resa dell'uva appassita al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li per ettaro. La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60%. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Contessa Entellina" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini; odore: delicato, fruttato, caratteristico; sapore: secco, vivace, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Contessa Entellina" Grecanico: colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Contessa Entellina" Chardonnay: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Contessa Entellina" Sauvignon: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: caratteristico, armonico, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Contessa Entellina" Ansonica: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fruttato, caratteristico; sapore: pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Contessa Entellina" rosso: colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se invecchiato; odore: vinoso, caratteristico, intenso; sapore: asciutto, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Contessa Entellina" Cabernet-Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Contessa Entellina" Merlot: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Contessa Entellina" Pinot nero: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,50 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Contessa Entellina" rosso riserva: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: caratteristico, intenso; sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Contessa Entellina" rosato: colore: rosato talvolta con riflessi aranciati; odore: fine, caratteristico, intenso; sapore: asciutto, fragrante, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Contessa Entellina" Ansonica vendemmia tardiva: colore: paglierino carico tendente al dorato; odore: gradevole profumato; sapore: morbido, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Per tutte le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in fusti di legno puo' notarsi la presenza di sapore di legno. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidita' totale ed all'estratto secco. Art. 7. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" le specificazioni di colore (bianco, rosso e rosato), qualora riportate, e quelle relative al vitigno debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione "denominazione di origine controllata" con caratteri le cui dimensioni non superino quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina", con o senza la menzione del vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina. E' consentito altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti. Per le tipologie amabile, abboccato e dolce della denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" vendemmia tardiva e' obbligatoria la loro indicazione in etichetta. I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina", con o senza menzione di vitigno, qualora confezionati in recipienti di vetro di capacita' inferiore o eguale a 3 litri devono essere immessi al consumo con tappo di sughero. E' vietato l'uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,375 e' ammesso il tappo a vite.