TABELLA XXV-bis - DIPLOMA IN BIOLOGIA 1. Il diploma in biologia puo' essere istituito nelle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il diploma universitario in biologia ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare autonome valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988. 2. La durata degli studi del corso di diploma e' fissata in tre anni; il corso puo' essere articolato in indirizzi. 3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. E' da considerare affine il corso di laurea in scienze biologiche. 4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in biologia sono esercitate dai consigli di facolta', che deliberano su proposta del consiglio del corso di diploma, nei casi in cui questo e' costituito. 5. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in biologia alle direttive indicate nei commi che seguono. 6. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni unita' didattica comprende 40 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non piu' di tre unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 13 settimane di effettiva attivita' didattica. 7. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive 30 unita' didattiche e non piu' di 16 esami. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. 8. Il regolamento didattico di ateneo o, in mancanza, lo statuto, dovranno prevedere, nel triennio un totale di 30 unita' didattiche. Di queste, 14, comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli: a) area matematica: due unita' didattiche dovranno essere scelte tra le seguenti discipline: istituzioni di matematiche, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, calcolo delle probabilita' e statistica matematica, statistica per le scienze biologiche; b) area fisica: due unita' didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti al settore della fisica. Le unita' didattiche di questa area dovranno comprendere la frequenza attiva ad un laboratorio; c) area chimica: tre unita' didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti ai settori C03X chimica generale ed inorganica e C05X chimica organica; d) area biologica: 23 unita' didattiche, di cui sette saranno destinate a discipline comuni a tutti gli studenti, scelte all'interno dei settori E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale. Le restanti 16 unita' didattiche saranno destinate agli indirizzi, la cui apertura dovra' essere subordinata alle risorse didattiche disponibili. Di esse sei saranno destinate a non meno di tre discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo, che saranno scelte nei settori scientifico-disciplinari, in modo da perseguire la professionalita' voluta e con il vincolo di appartenenza ad almeno tre settori distinti. Sei unita' didattiche saranno destinate a discipline di indirizzo a carattere spiccatamente pratico; le restanti quattro unita', a concorrenza delle 23 totali saranno destinate a discipline di indirizzo a scelta dello studente. Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel manifesto degli studi, le materie, sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati. Queste materie potranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari previsti per il triennio di base e per il biennio del corso di laurea nonche' fra altre discipline attivate nell'Ateneo. L'indirizzo seguito dallo studente e' riportato nel certificato di diploma ma cio' non comporta limitazioni all'attivita' professionale o all'accesso a corsi post-diplomam. 9. Le unita' didattiche del corso di diploma in biologia potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche. 10. Le strutture didattiche determineranno le modalita' dell'esame finale di diploma. 11. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI