(all. 1 - art. 1)
                TABELLA XXV-bis - DIPLOMA IN BIOLOGIA
   1. Il diploma in biologia puo' essere istituito nelle facolta'  di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
   Il  diploma  universitario  in  biologia  ha  lo  scopo di formare
tecnici di livello universitario  in  grado  di  effettuare  autonome
valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite
nell'ambito  delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito
esso fornisce la formazione universitaria  triennale  prevista  dalla
direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.
   2.  La  durata  degli studi del corso di diploma e' fissata in tre
anni;
il corso puo' essere articolato in indirizzi.
   3.  L'articolazione  del  corso  di  diploma,  la   programmazione
dell'accesso,   i   piani  di  studio  con  i  relativi  insegnamenti
fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme  di  tutorato,
le  prove  di  valutazione  della  preparazione  degli  studenti,  la
propedeuticita'   degli   insegnamenti,   il   riconoscimento   degli
insegnamenti  seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono
determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste  dal
secondo  comma  dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. E'
da considerare affine il corso di laurea in scienze biologiche.
   4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento  didattico  di
ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di
cui  al  comma  precedente  in  relazione al diploma in biologia sono
esercitate dai consigli di facolta', che deliberano su  proposta  del
consiglio del corso di diploma, nei casi in cui questo e' costituito.
   5.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo,  il  regolamento delle
strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione,
lo statuto debbono attenersi,  per  quanto  concerne  il  diploma  in
biologia alle direttive indicate nei commi che seguono.
   6.   Gli  insegnamenti  sono  organizzati  sulla  base  di  unita'
didattiche. Ogni unita' didattica comprende  40  ore  complessive  di
lezioni,    esercitazioni    e   sperimentazioni,   con   particolare
accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una  o
due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per
non  piu' di tre unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere
articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno  comprendente
almeno 13 settimane di effettiva attivita' didattica.
   7.  Per  l'ammissione  all'esame  di  diploma  e'  necessario aver
superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi
di base, agli insegnamenti  caratterizzanti  eventuali  indirizzi,  e
agli  insegnamenti  opzionali, per complessive 30 unita' didattiche e
non piu' di 16 esami.  Parte  dell'attivita'  pratica  potra'  essere
svolta   anche   presso   laboratori   e   centri  esterni  sotto  la
responsabilita' del docente del corso,  previa  stipula  di  apposite
convenzioni.
   8.  Il regolamento didattico di ateneo o, in mancanza, lo statuto,
dovranno prevedere, nel triennio un totale di 30  unita'  didattiche.
Di   queste,  14,  comuni  a  tutti  gli  studenti,  dovranno  essere
distribuite rispettando i seguenti vincoli:
    a)  area matematica: due unita' didattiche dovranno essere scelte
tra le seguenti discipline: istituzioni di  matematiche,  laboratorio
di  programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, calcolo
delle probabilita' e statistica matematica, statistica per le scienze
biologiche;
    b)  area  fisica:  due  unita'  didattiche  dovranno  comprendere
discipline appartenenti al settore della fisica. Le unita' didattiche
di  questa  area  dovranno  comprendere  la  frequenza  attiva  ad un
laboratorio;
    c) area  chimica:  tre  unita'  didattiche  dovranno  comprendere
discipline   appartenenti   ai   settori  C03X  chimica  generale  ed
inorganica e C05X chimica organica;
    d) area biologica: 23 unita' didattiche,  di  cui  sette  saranno
destinate   a   discipline   comuni  a  tutti  gli  studenti,  scelte
all'interno dei settori E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A
Zoologia, E02B Anatomia comparata,  E03A  Ecologia,  E04A  Fisiologia
generale,  E04B  Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica,
E12X Microbiologia generale.
   Le restanti 16 unita' didattiche saranno destinate agli indirizzi,
la cui apertura dovra' essere  subordinata  alle  risorse  didattiche
disponibili.  Di  esse  sei  saranno  destinate  a  non  meno  di tre
discipline comuni a tutti gli studenti dello  stesso  indirizzo,  che
saranno  scelte  nei  settori  scientifico-disciplinari,  in  modo da
perseguire  la  professionalita'  voluta  e   con   il   vincolo   di
appartenenza ad almeno tre settori distinti.
   Sei  unita' didattiche saranno destinate a discipline di indirizzo
a carattere spiccatamente pratico;  le  restanti  quattro  unita',  a
concorrenza  delle  23  totali  saranno  destinate  a  discipline  di
indirizzo a scelta dello studente.
   Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel  manifesto
degli  studi,  le  materie,  sia  obbligatorie  che  a  scelta  dello
studente, da inserire negli indirizzi attivati.
   Queste materie potranno  essere  scelte  all'interno  dei  settori
scientifico-disciplinari  previsti  per  il triennio di base e per il
biennio del corso di laurea nonche'  fra  altre  discipline  attivate
nell'Ateneo.
   L'indirizzo seguito dallo studente e' riportato nel certificato di
diploma  ma cio' non comporta limitazioni all'attivita' professionale
o all'accesso a corsi post-diplomam.
   9. Le unita' didattiche del corso di diploma in biologia  potranno
essere  mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea
in scienze biologiche.
   10. Le strutture didattiche determineranno le modalita' dell'esame
finale di diploma.
   11. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno
appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14
della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono
meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante
opportune qualificazioni.
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                               SALVINI