Titolo I DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE, OPERATIVITA' E PATRIMONIO Art. 1. Denominazione La Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, di seguito chiamata anche Fondazione, e' Ente avente piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, regolato dalla disciplina normativa sugli Enti conferenti e dal presente statuto, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio di Bra, a sua volta originata dal Monte di Pieta' sorto in virtu' di Regie Patenti 28 gennaio 1763 per disposizione 3 febbraio 1762 della benemerita Giovanna Ottavia Operti. Con progetto approvato dal Ministero del tesoro (decreto n. 436225 del 20 dicembre 1991) e' stata istituita la Cassa di risparmio di Bra S.p.a, alla quale e' stata conferita l'Azienda bancaria. Art. 2. Sede e durata La Fondazione ha sede in Bra, piazza Carlo Alberto, ed ha durata illimitata. Art. 3. S c o p i Nella continuita' dello scopo originario della Cassa di risparmio di Bra, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale, preminentemente nei settori dell'arte e della cultura, della sanita' e dell'istruzione, nonche' mantiene le finalita' originarie di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli, diffondendo e promuovendo lo spirito di previdenza, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio in cui opera. Al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operativita', l'Ente definisce, attraverso apposite delibere periodiche programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai guali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Programmi e progetti di intervento potranno essere realizzati direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati interessati. La Fondazione puo' realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione ed assumere, in seguito a lasciti e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni culturali e sociali. Art. 4. Operativita' La Fondazione amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione della societa' bancaria acquisita a seguito del conferimento di cui all'art. 1, e puo' compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie o opportune per il conseguimento dei propri fini. La Fondazione puo' assumere e cedere partecipazioni in enti e societa', sia in Italia sia all'estero, che svolgano qualunque tipo di attivita', purche' tali partecipazioni siano strumentali al conseguimento degli scopi dell'ente. Al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 13, quinto comma del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, non puo' possedere partecipazioni di controllo in imprese bancarie diverse da quella costituita in attuazione del progetto di cui al precedente art. 1. La Fondazione non puo' esercitare l'impresa bancaria. Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione puo' valersi, fino a quando detiene il controllo della societa' bancaria, di personale distaccato da quest'ultima. Art. 5. Patrimonio Il patrimonio della Fondazione e' costituito, inizialmente, dai beni della Cassa di risparmio di Bra non oggetto del conferimento di cui al terzo comma dell'art. 1 e della partecipazione acquisita per effetto del conferimento di cui all'art. 1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa, di norma, per effetto di: accantonamenti a riserva di qualunque specie; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplecitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; avanzi di gestione non destinati ad erogazione. La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri di economicita' e destina i relativi proventi al conseguimento dei propri scopi. Nella gestione e diversificazione del patrimonio la Fondazione tiene presente anche l'obiettivo di mantenere il controllo dell'Azienda bancaria conferitaria. La Fondazione puo', entro il limite pari al 10% del valore del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato, contrarre debiti ed anche concedere garanzie per terzi, ricevere garanzie dalle societa' in cui detiene partecipazioni. L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute o prestate non puo' comunque superare il 20% del patrimonio come sopra determinato. L'acquisto da parte della Fondazione di azioni della societa' bancaria di cui all'art. 1 dovra' avvenire in conformita' con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990. La cessione da parte della Fondazione di azioni della societa' bancaria conferitaria potra' avvenire sia in conformita' delle disposizioni innanzi citate sia secondo guanto disposto dall'art. 8 della Direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994. Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della societa' bancaria costituiscono proventi di natura straordinaria; ove non siano destinati alle riserve di cui all'art. 14, quarto comma ovvero a finalita' gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione e la conservazione di strutture stabili attinenti gli scopi di cui all'art. 3. Titolo II O R G A N I Art. 6. Sono organi della Fondazione: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio sindacale. Art. 7. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' composto da nove consiglieri. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti e restano in carica fino a scadenza del loro mandato di consigliere. I consiglieri vengono nominati come segue: due dall'amministrazione comunale di Bra, fra cittadini residenti nel comune da almeno un triennio; uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo, sempre fra cittadini residenti nel comune di Bra da almeno un triennio; uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, ugualmente fra cittadini residenti in Bra da almeno un triennio; uno dalle amministrazioni dei comuni di Sommariva Perno, di Ceresole, di Santa Vittoria d'Alba, di Sanfre' e di Baldissero, a turno tra di loro in ordine di anzianita' di apertura delle filiali della S.p.a. conferitaria; due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane (A.C.R.I) scelti preferibilmente fra i residenti nei comuni di Bra o comuni sedi della filiale Cassa di risparmio di Bra S.p.a.; uno dall'Associazione delle Fondazioni delle casse di risparmio piemontesi scelto fra i cittadini residenti nel comune di Bra da almeno un triennio. Inoltre il consiglio coopta un membro scegliendolo, preferibilmente, fra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato assistenziali aventi sede ed operanti nel comune di Bra ed inserite nei registro regionale di cui alla legge n. 266/1991. La nomina di ciascun consigliere e' fatta su liste di tre nomi approvate dal consiglio e comunicate dal presidente della Fondazione all'Organo cui compete la nomina a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno sessanta giorni prima dello spirare del mandato del consigliere in scadenza. I consiglieri non rappresentano gli enti dai quali sono stati nominati, non possono essere vincolati da mandati ne' essere revocati. I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra le persone piu' rappresentative nelle attivita' economiche, professionali, artistiche, culturali. I consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti, dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2382 dei codice civile. Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di professionalita' previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche o un'esperienza professionale di almeno un triennio in qualita' di amministratore della Fondazione Cassa di risparmio di Bra. Non possono far parte del consiglio di amministrazione: a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale; b) i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria, di altre societa' collegate o controllate dalla Fondazione o dalla stessa societa' conferitaria, nonche' il coniuge di detti dipendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso; c) coloro che abbiano causato danni o perdite alla Fondazione o alla societa' conferitaria, abbiano vertenze con essa ovvero che perdano la cittadinanza italiana. d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere comunale nei comuni ove la Cassa partecipata e' presente con proprie filiali; o) coloro che siano stati o siano amministratori di enti ai quali e' attribuito il diritto di nomina. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' previste dallo statuto saranno immediatamente dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione e se ne provochera' la sostituzione ad iniziativa del presidente. Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilita' previste da norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilita' derivi dal cumulo con altre cariche e sia superabile attraverso l'opzione per una di esse, si intende che, qualora l'opzione non sia esercitata entro i termini previsti, il consigliere ovvero il sindaco interessato decade automaticamente dalla sua carica nella Fondazione. Art. 8. Durata, decadenza Tutti i componenti il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. Il presidente ed il vice presidente durano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri, salvo diverse disposizioni legislative. I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il consigliere viene nominato mediante cooptazione da parte del consiglio per la durata dell'intero mandato quinquennale. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provochera' la sostituzione ad iniziativa del presidente. Il consigliere dichiarato decaduto non puo' essere nominato o rieletto nel quinquennio successivo. Art. 9. Poteri del consiglio Il consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e provvede alla sorveglianza ed al funzionamento della Fondazione. Il consiglio puo' delegare al presidente, a chi ne fa le veci, al personale dipendente o al personale distaccato di cui all'ultimo comma dell'art. 4 il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti. Non possono essere delegate dal consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge le decisioni concernenti: a) la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; b) la determinazione del programma e dei progetti di intervento nell'ambito dell'attivita' istituzionale della Fondazione; c) la determinazione dei criteri e delle modalita' degli interventi erogativi legati alle finalita' istituzionali; d) le modifiche dello statuto; e) L'emanazione di norme regolamentari per l'attivazione dello statuto; f) la nomina del presidente e del vice presidente; g) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio dl amministrazione e il collegio sindacale; h) la verifica dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per l'esercizio della carica da parte degli amministratori e dei sindaci e ogni deliberazione conseguente; i) la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, la determinazione delle loro funzioni, composizione, durata e compensi; l) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e di opere d'arte; m) l'acquisto e la cessione di azioni della Cassa di risparmio di Bra S.p.a, la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, la costituzione di vincoli nonche' ogni altra operazione che determini la perdita, anche temporanea, del diritto di voto, operazioni tutte da effettuare a norma di legge, nonche' gli indirizzi e le strategie per l'amministrazione della suddetta partecipazione; n) l'acquisto e/o la cessione di altre partecipazioni; o) l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle societa' partecipate; p) la determinazione formale e convenzionale di patti ed accordi in genere, relativi all'amministrazione di societa' partecipate; q) la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' ed enti. Le modifiche dello statuto e del regolamento devono ottenersi, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata di unita' superiore, dei componenti in carica. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti dei consiglio di amministrazione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione non puo' assumere cariche di consigliere di amministrazione o di sindaco effettivo in piu' di tre societa' partecipate direttamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza. Art. 10. Riunioni, deliberazioni Il consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, di regola, una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto, indicando gli argomenti su cui deliberare, almeno tre componenti in carica o il collegio sindacale. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, devono essere spediti almeno cinque giorni interi prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma almeno un giorno prima. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le deliberazioni sono assunte con il voto palese, fatta eccezione per quelle attinenti elezioni o designazioni a cariche e riguardanti gli organi della Fondazione che si effettueranno sempre per schede segrete. Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Ugualmente si votera' per schede segrete per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'acquisto o la cessione di partecipazioni, comprese quelle nella societa' bancaria conferitaria, o allo scioglimento della Fondazione. Per tutte le predette deliberazioni sara' necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal consigliere anziano. Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea il piu' anziano di eta'. Fino a quando la Fondazione detiene la partecipazione di controllo della societa' bancaria Cassa di risparmio di Bra S.p.a. alle riunioni del consiglio di amministrazione, intervengono con funzioni consultive il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale della banca conferitaria, con la possibilita' per essi di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno piena prova. Le funzioni di segretario possono essere attribuite dal consiglio anche a persona che non rivesta la carica di componente dei consiglio stesso. Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta la funzione di segretario verra' svolta da un consigliere di amministrazione designato da chi presiede l'adunanza. Art. 11. Presidente Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attivita' della Fondazione. In caso di a'ssenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi il consigliere che, a norma dell'art. 10, e' qualificato anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Nei casi di urgenza, il presidente puo' prendere ogni determinazione di competenza del consiglio di amministrazione al quale riferisce nella prima successiva riunione. Il presidente puo' delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, a componenti il consiglio di amministrazione, al personale dipendente o distaccato presso la Fondazione stessa. Per singoli atti o categorie di atti potranno essere conferite procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione. Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli componenti il consiglio, provvede a dare comunicazione all'Ente od all'Organo cui spetta procedere alla nomina indicando, nei casi previsti all'art. 7, il settore individuato dal consiglio nel quale il nominativo deve aver maturato i requisiti di professionalita' e di competenza. Art. 12. Collegio sindacale Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405, 2407 del codice civile. Ad essi si applicano le norme degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. Di essi, uno e' nominato dall'amministrazione comunale di Bra e due dall'associazione tra le Casse di risparmio italiane. I nominati dall'ACRI devono essere residenti nei comuni sede di filiale della banca partecipata ed almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Assume la carica di presidente del collegio il sindaco iscritto all'Albo dei revisori ufficiali dei conti; se fanno parte del collegio piu' revisori ufficiali dei conti, il piu' anziano in carica e, in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. I componenti del collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive dei collegio o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provochera' la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione. Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato nel triennio successivo. Il collegio, all'atto dell'insediamento, potra' delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro. Ciascun membro del collegio sindacale non puo' assumere cariche di amministratore o di sindaco effettivo in piu' di tre societa' partecipate direttamente della Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza. Sessanta giorni prima della data di scadenza dell'incarico a sindaco l'Ente cui spetta la nomina verra' sollecitato a provvedere con lettera raccomandata a firma del presidente del consiglio di amministrazione. Qualora l'Ente sia inadempiente si procedera' alla sostituzione del sindaco scaduto secondo la normativa di legge in materia di proroga degli organi di controllo tempo per tempo vigente. Art. 13. Rimunerazione organi sociali Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un'indennita' di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi. L'ammontare complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun amministratore e a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma, non potra' superare il doppio del compenso annuo piu' alto corrisposto per le predette cariche. Qualora uno dei compensi si riferisca a carica ricoperta nella S.p.a. conferitaria l'ammontare complessivo dei compensi annuali non potra' superare del 50% il compenso annuo piu' alto corrisposto per le predette cariche. L'ammontare eccedente detta soglia deve essere riversato alla Fondazione. Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rispetto delle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta altresi' il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Titolo III BILANCIO Art. 14. L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione prevista dal successivo secondo comma, al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione. Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione, sentita la relazione del collegio sindacale, approva il bilancio consuntivo. L'Ente, fino a quando mantiene il controllo della societa' bancaria, accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della conferitaria una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione in misura non inferiore al 10%. Tale riserva sara' investita temporaneamente in titoli emessi dalla societa' bancaria stessa o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno destinati: a) una quota pari a un decimo alla costituzione di una riserva statutaria; b) per una quota pari a un quindicesimo alla costituzione di fondi speciali presso la regione per l'istituzione di centri di servizio per l'organizzazione del volontariato ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni; c) per la relativa parte, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione, avuto riguardo al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perfezionamento delle finalita' istituzionali. Nel bilancio preventivo il consiglio di amministrazione evidenzia le linee direttrici che informeranno l'attivita' istituzionale, alla luce anche di specifici progetti di "missione". I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero del tesoro e si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. Titolo IV SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE Art. 15. La Fondazione si scioglie oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 anche per deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dal Ministro del tesoro. In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verra' effettuata da uno o piu' liquidatori nominati dal consiglio di amministrazione, secondo le norme del libro I, titolo II, capo Il, del codice civile e relative disposizioni di attuazione. Resta ferma l'applicabilita' del terzo comma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di' liquidazione verra' destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilita' a vantaggio delle popolazioni dei comuni che nominano consiglieri o attribuito ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione, sempre a vantaggio delle popolazioni come innanzi individuate. Le deliberazioni appositamente assunte dal consiglio di amministrazione sono sottoposte ad approvazione del Ministro del tesoro. Titolo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 16. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data di deliberazione delle modifiche del presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, compatibilmente con le previsioni di' cui all'art. 7. Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui all'art. 7 dello statuto. Gli amministratori ed i sindaci che, alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, si trovano in una causa di incompatibilita', di cui all'art. 7, comma 10, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. La priorita' nella nomina della carica di amministratore che si rendera' vacante alla prima cessazione del mandato di uno dei due amministratori di soppressa nomina da parte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo spettera' all'Associazione della Fondazione delle casse di risparmio piemontesi.