AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio
1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro in intestazione, il giorno 27 giugno 1996 alle
ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e
organizzazioni sindacali di categoria di:
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - CONF.S.A.L - C.I.S.A.L. - RSU:
SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS-SUNAS-SOI - UNIONQUADRI - C.G.I.L./SANITA' -
C.I.S.L./FISOS. - U.I.L./SANITA' - R.d.B./CUB C.I.S.N.A.L. -
Federazione nazionale: FIALS-CISAS/ SANITA'-CONF.S.A.L./SANITA' -
CONFE.DIR. (con riserva) - U.S.P.P.I. (con riserva).
Al termine della riunione le parti concordano l'unito testo di
accordo per la stipula del Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti del
comparto sanita'.
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale - parte economica biennio
1996-1997
Art. 1.
Retribuzione tabellare
1. I benefici economici del presente contratto si applicano al
personale gia' in servizio presso le aziende ed enti alla data del 1
gennaio 1996 od assunto successivamente, anche con rapporto a tempo
determinato, secondo i criteri di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL
stipulato il 1 settembre 1995.
2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari
stabiliti dall'art. 41, comma 4, del citato CCNL sono incrementati
nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle
singole decorrenze:
Posizione
funzionale
e livello 1-1-1996 1-11-1996 1-7-1997
__ __ __ __
I L. 53.000 L. 60.000 L. 38.000
II L. 56.000 L. 64.000 L. 40.000
III L. 59.000 L. 68.000 L. 42.000
IV L. 62.000 L. 71.000 L. 45.000
V L. 66.000 L. 76.000 L. 47.000
VI L. 70.000 L. 80.000 L. 50.000
VII L. 76.000 L. 87.000 L. 55.000
VIII L. 83.000 L. 94.000 L. 59.000
3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, cioe' dal 1 luglio
1997 sono rideterminati nei seguenti importi:
I .................................................... L. 9.261.000
II ................................................... L. 10.467.000
III .................................................. L. 11.697.000
IV ................................................... L. 12.865.000
V .................................................... L. 14.409.000
VI ................................................... L. 15.771.000
VII .................................................. L. 18.179.000
VIII ................................................. L. 20.535.000
4. A decorrere dalle date sottoindicate, lo stipendio tabellare dei
dipendenti inquadrati nel livello economico VIII-bis e' incrementato
nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle
singole decorrenze:
1 gennaio 1996 ....................................... L. 89.000
1 novembre 1996 ...................................... L. 107.000
1 luglio 1997 ........................................ L. 64.000
A regime, cioe' dal 1 luglio 1997, il predetto stipendio tabellare
annuo e' fissato in L. 23.247.000.
5. I benefici di cui al presente articolo hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dai commi
2 e 4. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile si considerano soltanto gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art. 2.
Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione
del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro.
1. La disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
legato alle posizioni di lavoro e' confermata anche per la vigenza
del presente contratto con le precisazioni e le modifiche di cui ai
seguenti commi.
2. In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5, comma
3, lettera e) del CCNL del 1 settembre 1995, il fondo previsto
dall'art. 43, comma 2, punto 1), del medesimo CCNL, in base ai
modelli organizzativi adottati dall'azienda o ente, puo' essere
destinato in parte al finanziamento del fondo per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e del fondo per
compensare particolari posizioni di lavoro in relazione alla
qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilita'
previsti dal citato art. 43, comma 2, punti 2) e 3). L'eventuale
trasferimento della quota di fondo del compenso per lavoro
straordinario al fondo del comma 4 del presente articolo e'
irreversibile. Le aziende ed enti, nel caso che in sede di
contrattazione decentrata sia stata utilizzata la predetta facolta',
per far fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio
sopravvenute, provvederanno mediante il ricorso agli strumenti
previsti dall'art. 18, comma 2 del CCNL del 1 settembre 1995 o con i
riposi sostitutivi di cui all'art. 10, comma 6, del D.P.R. n.
384/1990.
3. Le indennita' previste dall'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1
settembre 1995 sono aumentate di L. 5.000 mensili fisse lorde, a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
4. Il fondo costituito dal 1 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 43,
comma 2, punto 3), del succitato CCNL, per l'anno 1997 e'
incrementato di una somma pari allo 0,58% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1995 e di una ulteriore somma pari allo
0,50% dello stesso monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a
valere per l'anno 1998. L'incremento del fondo e' finalizzato ad un
aumento corrispondente del numero dei beneficiari dell'indennita'
maggiorata di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilita' di cui agli articoli 45, comma 3 e seguenti e 49,
comma 4, del CCNL del 1 settembre 1995. La corresponsione
dell'indennita' citata ai nuovi beneficiari decorre dal 1 luglio 1997
e si applica con le stesse modalita', condizioni e valori economici
previsti dall'art. 45 indicato, mentre il numero massimo dei
beneficiari risulta incrementato in conseguenza degli stanziamenti
previsti dal presente articolo.
5. Gli incrementi attribuiti dal presente contratto al fondo del
comma 4 operano solo per l'anno di riferimento consolidandosi per gli
anni successivi, ferme rimanendo le possibilita' di trasferimento di
risorse previste dal presente articolo e dall'art. 43, comma 2, punti
1) e 2), del CCNL del 1 settembre 1995.
Art. 3.
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione per l'incremento
del fondo destinato alla produttivita' collettiva
1. Ai sensi degli articoli 4, comma 8, e 1, comma 1, del D.Lgs. n.
502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le aziende
ed enti, a decorrere dal 1 gennaio 1997 sulla base del consuntivo
1996, incrementano il fondo di cui all'art. 46, comma 1, punto 2),
del CCNL del 1 settembre 1995, dell'1% - come tetto massimo - del
monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, in
presenza:
a) di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo
le modalita' stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la
formazione dei bilanci di previsione annuale;
ovvero:
b) della realizzazione annuale di programmi - correlati ad
incrementi qualitativi e quantitativi di attivita' del personale -
concordati tra regioni e singoli enti ed aziende e finalizzati al
raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine non
superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce delle
variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione
del bilancio stesso.
2. Il sistema di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, si
inquadra nel processo di innovazione delle aziende ed enti che
richiede:
razionalizzazione dei servizi di cui al titolo I del D.Lgs. n.
29/1993;
ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni
organiche;
attivazione dei centri di costo;
istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione.
3. Il fondo previsto dall'art. 46, comma 1, punto 2), del CCNL del
1 settembre 1995 si consolida nel suo ammontare per gli anni
successivi, ferme rimanendo le possibilita' di trasferimento a detto
fondo di risorse provenienti da quelli di cui agli articoli 43 e 46,
comma 1, punto 1), dello stesso CCNL.
4. Per la vigenza del presente contratto, il fondo di cui al comma
1 e' incrementato con le risorse aggiuntive ed i risparmi di gestione
previsti nel presente articolo solo a consuntivo e, pertanto, per gli
esercizi successivi devono essere nuovamente verificate le condizioni
per la conferma dell'incremento stesso.
Art. 4.
Rischio radiologico
1. Il fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), del CCNL del 1
settembre 1995, ove sono confluite le risorse dell'art. 54 del D.P.R.
n. 384/1990, e' destinato anche ad applicare i benefici dell'art. 5
della legge 24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei soggetti ivi
previsti. L'indennita' di cui all'art. 5, comma 4, della citata legge
n. 724/1994 - ricompresa tra quelle previste dall'art. 44 del CCNL
del 1 settembre 1995 - e' corrisposta, in base alle vigenti
disposizioni, mediante utilizzo delle predette risorse confluite nel
fondo stesso.
Art. 5.
Norma finale
1. Rimangono in vigore tutte le clausole della parte II del CCNL
del 1 settembre 1995, relative al trattamento economico, non
modificate dal presente contratto di rinnovo, compresi l'art. 51 - i
cui effetti sono estesi a tutta la vigenza del biennio 1996-1997 - e
l'art. 53, comma 3.
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Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte
con il presente accordo realizzano un delicato bilanciamento tra i
rispettivi interessi, tenuto conto delle risorse finanziarie rese
disponibili per la tornata contrattuale.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le
conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle due aree della
dirigenza del comparto sanita', fossero incoerenti con i principi di
cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti
contrattuali di contenuto economico concettualmente corrispondenti
con riferimento alla struttura della retribuzione dei dipendenti
delle tre aree, fatte salve le specificita' delle aree dirigenziali,
esse si incontreranno per pervenire alla necessaria armonizzazione
del presente contratto.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti, richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta n.
3 allegata al CCNL del 1 settembre 1995, riconoscono la necessita' di
pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina
del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base
volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi cosi'
come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di
assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per
l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in
attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 254/1996.
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Dichiarazione a verbale n. 1
La scrivente rappresentanza sindacale unitaria nel rilevare che
l'intervento delle regioni, dalla medesima auspicato in fase di
trattativa, si e' tradotto in un finanziamento aggiuntivo che,
ancorche' inferiore a quanto richiesto, ha costituito la necessaria
premessa per superare le divergenze fra le parti in termini di
recupero salariale, ribadisce che e' necessario garantire le pari
opportunita' di base fra i lavoratori di tutte le regioni ed impegna
pertanto le autorita' regionali affinche' tale essenziale fondo sia
messo effettivamente a disposizione del comparto. A Tale scopo gli
organismi decentrati della scrivente rappresentanza sindacale
vigileranno e denunceranno tutte le situazioni strumentali tese ad
impedirne una corretta applicazione.
Roma, 16 aprile 1996
S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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Dichiarazione a verbale n. 2
La scrivente rappresentanza sindacale unitaria indipendentemente da
quanto comunemente sottoscritto nella dichiarazione congiunta n. 1
ribadisce che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si
realizzeranno nelle due aree della dirigenza del comparto sanita',
fossero incoerenti con i risultati normoeconomici espressi nel
presente (e nel precedente del 1 settembre 1995) CCNL e comportassero
soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali
concettualmente corrispondenti con riferimento alla struttura delle
retribuzioni ed all'attivita' professionale intraospedaliera o libera
professione dei dipendenti delle tre aree, si riserva di denunciare
l'accordo per la medesima parte e di riaprire immediatamente le
relative vertenze al fine di addivenire ad idonea soluzione.
Roma, 16 aprile 1996
S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
Dichiarazione a verbale n. 3
La scrivente rappresentanza sindacale unitaria impegna l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale a dare immediatamente corso alla
convocazione della commissione di cui all'art. 35 del contratto 1
settembre 1995, composta da rappresentanti dell'A.RA.N., del
Ministero della sanita', delle regioni e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di elaborare,
tenendo anche conto di quanto indicato dalle piattaforme sindacali,
un nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti e
pervenire quindi ad una revisione dell'ordinamento.
Revisione che dovra' tenere in debito conto:
della necessita' di garantire agli operatori lo sviluppo della
carriera, avuto riguardo anche di quanto gia' effettuato in tal
senso, negli ultimi anni, negli altri ex comparti del P.I.;
della posizione giuridico-economica dei profili del ruolo
sanitario di cui ai decreti emanati dal Ministero della sanita', ai
sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione ai nuovi
percorsi formativi;
della posizione giuridico-economica di quelle professioni il cui
status professionale e' regolamentato con legislazione ad hoc, gia'
riconosciuta in altri comparti;
dell'individuazione di nuovi profili del ruolo tecnico e
amministrativo emergenti, connessi alle innovazioni tecnologiche che
comportano altresi' la riconversione professionale e l'aggiornamento
del personale esistente con la relativa soppressione dei profili
obsoleti.
Roma, 16 aprile 1996
S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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Dichiarazione a verbale n. 4
La scrivente rappresentanza sindacale unitaria ribadisce che
l'incremento stabilito all'art. 2, comma 4, del fondo costituito dal
1 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 43, comma 2, punto 3), del CCNL 1
settembre 1995 per l'anno 1997 e l'ulteriore aumento dello stesso
monte salari a valere per l'anno 1998, finalizzati ad un aumento
corrispondente del numero dei beneficiari dell'indennita' maggiorata
di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilita' di cui all'art. 45, comma 3, del CCNL del 1 settembre
1995, in quanto capitolato contrattuale, devono essere integrali e
non debbono essere oggetto di variazione discrezionale di
destinazione in sede regionale ed aziendale.
Roma, 16 aprile 1996
S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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Dichiarazione a verbale n. 5
La scrivente rappresentanza sindacale unitaria auspica che nelle
trattative decentrate aziendali vengano stabilite procedure tese ad
incentivare la piena attuazione del part-time anche riservando
eventualmente parte dei posti resisi disponibili in pianta organica a
seguito di quiescenza.
Roma, 16 aprile 1996
S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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Dichiarazione a verbale n. 6
La scrivente rappresentanza sindacale unitaria ritiene
indispensabile che entro il 31 maggio 1996 si definisca tra le OO.SS.
e l'A.R.A.N. un protocollo di relazioni sindacali in analogia a
quanto previsto per le regioni all'art. 10, comma 4, del CCNL 1
settembre 1995 del presente comparto.
Si sollecita altresi' l'A.RA.N. all'immediata costituzione ed
entrata in funzione della conferenza nazionale prevista all'art. 10,
comma 5, del CCNL 1 settembre 1995 del presente comparto.
Roma, 16 aprile 1996
S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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Dichiarazione a verbale n. 1
La federazione ritiene che le giuste rivendicazioni professionali
delle diverse categorie ad iniziare dagli infermieri generici,
operatori tecnici, infermieri professionali, tecnici sanitari,
ostetriche, assistenti sociali, personale della riabilitazione,
assistenti sanitari, capo sala, operatori coordinatori di tutti i
ruoli, dirigenti infermieristici, personale amministrativo, possano
trovare realizzazione solo con le innovazioni da introdurre
nell'ordinamento professionale, quindi, nella riscrittura del D.P.R.
n. 761/1979 a cura della commissione prevista dall'art. 35 del CCNL e
piu' in particolare:
eliminazione di figure professionali obsolete, non piu' richieste
nella nuova organizzazione del lavoro, quali i coadiutori
amministrativi (passaggio al VI livello);
unificazione, in un solo livello, dei tre riferiti al direttivi
amministrativi;
allineamento professionale degli assistenti amministrativi;
unificazione di figure professionali a parita' di funzioni, in
un'unica posizione funzionale, eliminando la disparita' di
inquadramento tra il VI ed il VII livello per assistenti sociali,
ostetriche, assistenti sanitari, personale della riabilitazione;
allineamento professionale degli infermieri generici e
puericultrici;
unificazione di figure professionali a parita' di funzioni, in un
unica posizione funzionale, eliminando la disparita' di inquadramento
tra il III, IV e V livello per gli operatori tecnici;
riqualificazione dei commessi, portieri ed uscieri;
estrapolazione, dal contratto del comparto, del personale
infermieristico e tecnico sanitario dirigenziale e successiva
collocazione nel contratto della dirigenza, alla pari della dirigenza
degli altri ruoli;
individuazione di nuove professionalita'.
Federazione nazionale
FIALS - C.I.S.A.L. Sanita' - Conf.S.A.L. Sanita'
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Dichiarazione a verbale n. 2
La federazione ritiene indispensabile ed improcrastinabile, con la
decorrenza degli effetti ex art. 35 del CCNL, che le figure
dell'infermiere generico e della puericultrice trovino la giusta
collocazione professionale e retributiva in rapporto alle funzioni di
fatto.
La federazione si ritiene insoddisfatta sia per la mancata
equiparazione dell'indennita' professionale percepita dagli
infermieri generici e puericultrici, dagli operatori tecnici sanitari
e di riabilitazione, dal personale amministrativo, a quella
corrisposta alle altre figure professionali infermieristiche e sia
per la non differenziazione della stessa indennita' professionale tra
le figure di coordinamento di tutti i ruoli e quelle di base.
Federazione nazionale
FIALS C.I.S.A.L. Sanita' - Conf.S.A.L. Sanita'
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Dichiarazione a verbale n. 3
La federazione, pur esprimendo forti perplessita' sul finanziamento
previsto dall'art. 3 relativo alle risorse aggiuntive e risparmi di
gestione delle aziende USL ed ospedaliere per l'incremento del fondo
destinato alla produttivita' collettiva, ritiene che nell'ambito
dell'osservatorio istituito a livello regionale, debbano ricercarsi
tutte le soluzioni atte a far si che la misura dell'1% del monte
salari annuo, calcolato con riferimento al 1995 in presenza di avanzi
di amministrazione e pareggio di bilancio, ovvero, della
realizzazione annuale di programmi di rientro, venga gestita
concretamente nell'ambito della contrattazione decentrata aziendale e
che le stesse regioni impartiscano precise direttive alle aziende USL
ed ospedaliere per la massima trasparenza dei propri bilanci.
Federazione nazionale
FIALS C.I.S.A.L. Sanita' - Conf.S.A.L. Sanita'
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Dichiarazione a verbale della CISNAL
La CISNAL dichiara di non condividere le previsioni dell'art. 46,
comma 1, punto 2), che riconduce il concretizzarsi dell'incremento
dell'1% del fondo dall'articolo stesso previsto a risultanze
contabili (avanzo di amministrazione e pareggio di bilancio) ed alla
realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento del pareggio
di bilancio, evidenziando la riferibilita' di tali obblighi alla sola
parte datoriale.
A giudizio della CISNAL, l'incremento non puo' e non deve essere
condizionato da possibili inadempienze datoriali.
La norma contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che
economico, individua diritti e doveri per il dipendente ma non puo'
trasferire a carico degli stessi negativita' ed oneri conseguenti
mancati od incompleti adempimenti riferibili alla sola sfera di
competenza di parte datoriale.