(all. 1 - art. 1)
AGENZIA   PER   LA   RAPPRESENTANZA   NEGOZIALE    DELLE    PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
  A  seguito  della  registrazione da parte della Corte dei conti del
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7  maggio
1996  di  autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro in intestazione, il giorno 27  giugno  1996  alle
ore  10  presso  la  sede  dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  ed  i rappresentanti delle seguenti confederazioni e
organizzazioni sindacali di categoria di:
   C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. -  CONF.S.A.L  -  C.I.S.A.L.  -  RSU:
SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS-SUNAS-SOI - UNIONQUADRI - C.G.I.L./SANITA' -
C.I.S.L./FISOS.   -   U.I.L./SANITA'   -  R.d.B./CUB  C.I.S.N.A.L.  -
Federazione  nazionale:  FIALS-CISAS/  SANITA'-CONF.S.A.L./SANITA'  -
CONFE.DIR. (con riserva) - U.S.P.P.I.  (con riserva).
  Al  termine  della  riunione  le  parti concordano l'unito testo di
accordo per la stipula del Contratto collettivo nazionale  di  lavoro
relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti del
comparto sanita'.
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
   del   Servizio  sanitario  nazionale  -  parte  economica  biennio
   1996-1997
                               Art. 1.
                       Retribuzione tabellare
  1. I benefici economici del  presente  contratto  si  applicano  al
personale  gia' in servizio presso le aziende ed enti alla data del 1
gennaio 1996 od assunto successivamente, anche con rapporto  a  tempo
determinato,  secondo i criteri di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL
stipulato il 1 settembre 1995.
  2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi  tabellari
stabiliti  dall'art.  41,  comma 4, del citato CCNL sono incrementati
nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di  loro  alle
singole decorrenze:
 
  Posizione
  funzionale
  e livello          1-1-1996    1-11-1996    1-7-1997
     __                 __           __          __
 
    I               L. 53.000    L. 60.000    L. 38.000
    II              L. 56.000    L. 64.000    L. 40.000
    III             L. 59.000    L. 68.000    L. 42.000
    IV              L. 62.000    L. 71.000    L. 45.000
    V               L. 66.000    L. 76.000    L. 47.000
    VI              L. 70.000    L. 80.000    L. 50.000
    VII             L. 76.000    L. 87.000    L. 55.000
    VIII            L. 83.000    L. 94.000    L. 59.000
 
  3.  I  nuovi  stipendi tabellari annui a regime, cioe' dal 1 luglio
1997 sono rideterminati nei seguenti importi:
I ....................................................  L.  9.261.000
II ...................................................  L. 10.467.000
III ..................................................  L. 11.697.000
IV ...................................................  L. 12.865.000
V ....................................................  L. 14.409.000
VI ...................................................  L. 15.771.000
VII ..................................................  L. 18.179.000
VIII .................................................  L. 20.535.000
 4. A decorrere dalle date sottoindicate, lo stipendio tabellare  dei
dipendenti  inquadrati nel livello economico VIII-bis e' incrementato
nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di  loro  alle
singole decorrenze:
   1 gennaio 1996 .......................................  L.  89.000
   1 novembre 1996 ......................................  L. 107.000
   1 luglio 1997 ........................................  L.  64.000
  A  regime, cioe' dal 1 luglio 1997, il predetto stipendio tabellare
annuo e' fissato in L. 23.247.000.
  5.  I  benefici  di  cui  al  presente   articolo   hanno   effetto
integralmente  sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale  cessato  o  che  cessera'  dal  servizio,  con  diritto  a
pensione,  nel  periodo  di  vigenza  del presente contratto di parte
economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dai commi
2  e  4.   Agli   effetti   dell'indennita'   premio   di   servizio,
dell'indennita'  sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista
dall'art.  2122  del  codice  civile  si  considerano  soltanto   gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
                               Art. 2.
Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione
   del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro.
  1.  La  disciplina  per il finanziamento del trattamento accessorio
legato alle posizioni di lavoro e' confermata anche  per  la  vigenza
del  presente  contratto con le precisazioni e le modifiche di cui ai
seguenti commi.
  2. In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5, comma
3, lettera e) del CCNL  del  1  settembre  1995,  il  fondo  previsto
dall'art.  43,  comma  2,  punto  1),  del  medesimo CCNL, in base ai
modelli organizzativi  adottati  dall'azienda  o  ente,  puo'  essere
destinato in parte al finanziamento del fondo per la remunerazione di
particolari  condizioni  di disagio, pericolo o danno e del fondo per
compensare  particolari  posizioni  di  lavoro  in   relazione   alla
qualificazione  professionale  e valorizzazione delle responsabilita'
previsti dal citato art. 43, comma 2,  punti  2)  e  3).  L'eventuale
trasferimento   della   quota   di  fondo  del  compenso  per  lavoro
straordinario  al  fondo  del  comma  4  del  presente  articolo   e'
irreversibile.   Le  aziende  ed  enti,  nel  caso  che  in  sede  di
contrattazione decentrata sia stata utilizzata la predetta  facolta',
per   far  fronte  ad  eventuali  particolari  esigenze  di  servizio
sopravvenute,  provvederanno  mediante  il  ricorso  agli   strumenti
previsti  dall'art. 18, comma 2 del CCNL del 1 settembre 1995 o con i
riposi sostitutivi di  cui  all'art.  10,  comma  6,  del  D.P.R.  n.
384/1990.
  3.  Le indennita' previste dall'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1
settembre 1995 sono aumentate di L.  5.000  mensili  fisse  lorde,  a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
  4.  Il  fondo costituito dal 1 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 43,
comma  2,  punto  3),  del  succitato  CCNL,  per  l'anno   1997   e'
incrementato  di  una  somma  pari  allo 0,58% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1995 e di una ulteriore somma pari  allo
0,50% dello stesso monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a
valere  per  l'anno 1998. L'incremento del fondo e' finalizzato ad un
aumento corrispondente del  numero  dei  beneficiari  dell'indennita'
maggiorata  di  qualificazione  professionale  e valorizzazione delle
responsabilita' di cui agli articoli 45, comma 3  e  seguenti  e  49,
comma   4,   del   CCNL  del  1  settembre  1995.  La  corresponsione
dell'indennita' citata ai nuovi beneficiari decorre dal 1 luglio 1997
e si applica con le stesse modalita', condizioni e  valori  economici
previsti   dall'art.  45  indicato,  mentre  il  numero  massimo  dei
beneficiari risulta incrementato in  conseguenza  degli  stanziamenti
previsti dal presente articolo.
  5.  Gli  incrementi  attribuiti dal presente contratto al fondo del
comma 4 operano solo per l'anno di riferimento consolidandosi per gli
anni successivi, ferme rimanendo le possibilita' di trasferimento  di
risorse previste dal presente articolo e dall'art. 43, comma 2, punti
1) e 2), del CCNL del 1 settembre 1995.
                               Art. 3.
     Risorse aggiuntive e risparmi di gestione per l'incremento
          del fondo destinato alla produttivita' collettiva
  1.  Ai sensi degli articoli 4, comma 8, e 1, comma 1, del D.Lgs. n.
502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le  aziende
ed  enti,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1997 sulla base del consuntivo
1996, incrementano il fondo di cui all'art. 46, comma  1,  punto  2),
del  CCNL  del  1  settembre 1995, dell'1% - come tetto massimo - del
monte salari  annuo  calcolato  con  riferimento  all'anno  1995,  in
presenza:
    a)  di  avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo
le modalita' stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo  per  la
formazione dei bilanci di previsione annuale;
  ovvero:
    b)  della  realizzazione  annuale  di  programmi  -  correlati ad
incrementi qualitativi e quantitativi di attivita'  del  personale  -
concordati  tra  regioni  e  singoli enti ed aziende e finalizzati al
raggiungimento  del  pareggio  di  bilancio  entro  un  termine   non
superiore  ad  un  triennio,  pareggio  da  valutarsi alla luce delle
variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione
del bilancio stesso.
  2. Il sistema di utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma  1,  si
inquadra  nel  processo  di  innovazione  delle  aziende  ed enti che
richiede:
   razionalizzazione dei servizi di cui al titolo  I  del  D.Lgs.  n.
29/1993;
   ridefinizione  delle  strutture  organizzative  e  delle dotazioni
organiche;
   attivazione dei centri di costo;
   istituzione ed attivazione dei  servizi  di  controllo  interno  o
nuclei di valutazione.
  3.  Il fondo previsto dall'art. 46, comma 1, punto 2), del CCNL del
1 settembre  1995  si  consolida  nel  suo  ammontare  per  gli  anni
successivi,  ferme rimanendo le possibilita' di trasferimento a detto
fondo di risorse provenienti da quelli di cui agli articoli 43 e  46,
comma 1, punto 1), dello stesso CCNL.
  4.  Per la vigenza del presente contratto, il fondo di cui al comma
1 e' incrementato con le risorse aggiuntive ed i risparmi di gestione
previsti nel presente articolo solo a consuntivo e, pertanto, per gli
esercizi successivi devono essere nuovamente verificate le condizioni
per la conferma dell'incremento stesso.
                               Art. 4.
                         Rischio radiologico
  1. Il fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), del CCNL  del  1
settembre 1995, ove sono confluite le risorse dell'art. 54 del D.P.R.
n.  384/1990,  e' destinato anche ad applicare i benefici dell'art. 5
della legge 24 dicembre 1994, n.  724, nei confronti dei soggetti ivi
previsti. L'indennita' di cui all'art. 5, comma 4, della citata legge
n. 724/1994 - ricompresa tra quelle previste dall'art.  44  del  CCNL
del  1  settembre  1995  -  e'  corrisposta,  in  base  alle  vigenti
disposizioni, mediante utilizzo delle predette risorse confluite  nel
fondo stesso.
                               Art. 5.
                            Norma finale
  1.  Rimangono  in  vigore tutte le clausole della parte II del CCNL
del  1  settembre  1995,  relative  al  trattamento  economico,   non
modificate  dal presente contratto di rinnovo, compresi l'art. 51 - i
cui effetti sono estesi a tutta la vigenza del biennio 1996-1997 -  e
l'art. 53, comma 3.
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                    Dichiarazione congiunta n. 1
  Le  parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte
con il presente accordo realizzano un delicato  bilanciamento  tra  i
rispettivi  interessi,  tenuto  conto  delle risorse finanziarie rese
disponibili per la tornata contrattuale.
  Conseguentemente le parti  concordano  che,  nel  caso  in  cui  le
conclusioni  contrattuali  che  si realizzeranno nelle due aree della
dirigenza del comparto sanita', fossero incoerenti con i principi  di
cui  sopra  e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti
contrattuali di contenuto  economico  concettualmente  corrispondenti
con  riferimento  alla  struttura  della  retribuzione dei dipendenti
delle tre aree, fatte salve le specificita' delle aree  dirigenziali,
esse  si  incontreranno  per pervenire alla necessaria armonizzazione
del presente contratto.
                    Dichiarazione congiunta n. 2
  Le parti, richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta  n.
3 allegata al CCNL del 1 settembre 1995, riconoscono la necessita' di
pervenire,  una volta chiariti i termini applicativi della disciplina
del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base
volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi  cosi'
come  previsto  dall'art.  4  del  D.Lgs.  n.    124/1993, al fine di
assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale.
                     Dichiarazione congiunta n. 3
  Le  parti  convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per
l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi  sindacali  in
attuazione dell'art. 2 del D.L.  n. 254/1996.
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                    Dichiarazione a verbale n. 1
  La  scrivente  rappresentanza  sindacale  unitaria nel rilevare che
l'intervento delle regioni,  dalla  medesima  auspicato  in  fase  di
trattativa,  si  e'  tradotto  in  un  finanziamento  aggiuntivo che,
ancorche' inferiore a quanto richiesto, ha costituito  la  necessaria
premessa  per  superare  le  divergenze  fra  le  parti in termini di
recupero salariale, ribadisce che e'  necessario  garantire  le  pari
opportunita'  di base fra i lavoratori di tutte le regioni ed impegna
pertanto le autorita' regionali affinche' tale essenziale  fondo  sia
messo  effettivamente  a  disposizione del comparto. A Tale scopo gli
organismi  decentrati  della   scrivente   rappresentanza   sindacale
vigileranno  e  denunceranno  tutte le situazioni strumentali tese ad
impedirne una corretta applicazione.
   Roma, 16 aprile 1996
               S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
                  F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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                    Dichiarazione a verbale n. 2
  La scrivente rappresentanza sindacale unitaria indipendentemente da
quanto comunemente sottoscritto nella dichiarazione  congiunta  n.  1
ribadisce  che,  nel  caso  in cui le conclusioni contrattuali che si
realizzeranno nelle due aree della dirigenza  del  comparto  sanita',
fossero  incoerenti  con  i  risultati  normoeconomici  espressi  nel
presente (e nel precedente del 1 settembre 1995) CCNL e comportassero
soluzioni    difformi    rispetto    agli    istituti    contrattuali
concettualmente  corrispondenti  con riferimento alla struttura delle
retribuzioni ed all'attivita' professionale intraospedaliera o libera
professione dei dipendenti delle tre aree, si riserva  di  denunciare
l'accordo  per  la  medesima  parte  e  di riaprire immediatamente le
relative vertenze al fine di addivenire ad idonea soluzione.
   Roma, 16 aprile 1996
               S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
                  F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
                    Dichiarazione a verbale n. 3
  La scrivente rappresentanza sindacale  unitaria  impegna  l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  a  dare immediatamente corso alla
convocazione della commissione di cui all'art.  35  del  contratto  1
settembre   1995,   composta   da  rappresentanti  dell'A.RA.N.,  del
Ministero della sanita', delle  regioni  e  da  rappresentanti  delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie,  con  il compito di elaborare,
tenendo anche conto di quanto indicato dalle  piattaforme  sindacali,
un nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti e
pervenire quindi ad una revisione dell'ordinamento.
  Revisione che dovra' tenere in debito conto:
  della  necessita'  di  garantire  agli  operatori lo sviluppo della
carriera, avuto riguardo anche  di  quanto  gia'  effettuato  in  tal
senso, negli ultimi anni, negli altri ex comparti del P.I.;
   della   posizione   giuridico-economica   dei  profili  del  ruolo
sanitario di cui ai decreti emanati dal Ministero della  sanita',  ai
sensi  dell'art.  6  del  D.Lgs.  n.  502/1992, in relazione ai nuovi
percorsi formativi;
   della posizione giuridico-economica di quelle professioni  il  cui
status  professionale  e' regolamentato con legislazione ad hoc, gia'
riconosciuta in altri comparti;
   dell'individuazione  di  nuovi  profili  del   ruolo   tecnico   e
amministrativo  emergenti, connessi alle innovazioni tecnologiche che
comportano altresi' la riconversione professionale e  l'aggiornamento
del  personale  esistente  con  la  relativa soppressione dei profili
obsoleti.
    Roma, 16 aprile 1996
               S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
                  F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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                    Dichiarazione a verbale n. 4
  La  scrivente  rappresentanza  sindacale  unitaria  ribadisce   che
l'incremento  stabilito all'art. 2, comma 4, del fondo costituito dal
1 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 43, comma 2, punto 3), del CCNL  1
settembre  1995  per  l'anno  1997 e l'ulteriore aumento dello stesso
monte salari a valere per l'anno  1998,  finalizzati  ad  un  aumento
corrispondente  del numero dei beneficiari dell'indennita' maggiorata
di    qualificazione    professionale    e    valorizzazione    delle
responsabilita' di cui all'art. 45, comma 3, del CCNL del 1 settembre
1995,  in  quanto  capitolato contrattuale, devono essere integrali e
non  debbono  essere   oggetto   di   variazione   discrezionale   di
destinazione in sede regionale ed aziendale.
   Roma, 16 aprile 1996
               S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
                  F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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                    Dichiarazione a verbale n. 5
  La  scrivente  rappresentanza  sindacale unitaria auspica che nelle
trattative decentrate aziendali vengano stabilite procedure  tese  ad
incentivare  la  piena  attuazione  del  part-time  anche  riservando
eventualmente parte dei posti resisi disponibili in pianta organica a
seguito di quiescenza.
   Roma, 16 aprile 1996
               S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
                  F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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                    Dichiarazione a verbale n. 6
  La   scrivente   rappresentanza    sindacale    unitaria    ritiene
indispensabile che entro il 31 maggio 1996 si definisca tra le OO.SS.
e  l'A.R.A.N.  un  protocollo  di  relazioni  sindacali in analogia a
quanto previsto per le regioni all'art.  10,  comma  4,  del  CCNL  1
settembre 1995 del presente comparto.
  Si  sollecita  altresi'  l'A.RA.N.  all'immediata  costituzione  ed
entrata in funzione della conferenza nazionale prevista all'art.  10,
comma 5, del CCNL 1 settembre 1995 del presente comparto.
   Roma, 16 aprile 1996
               S.N.A.T.O.S.S. - A.D.A.S.S. - F.A.S.E.
                  F.A.P.A.S. - S.U.N.A.S. - S.O.I.
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                    Dichiarazione a verbale n. 1
  La  federazione  ritiene che le giuste rivendicazioni professionali
delle  diverse  categorie  ad  iniziare  dagli  infermieri  generici,
operatori   tecnici,   infermieri  professionali,  tecnici  sanitari,
ostetriche,  assistenti  sociali,  personale  della   riabilitazione,
assistenti  sanitari,  capo  sala,  operatori coordinatori di tutti i
ruoli, dirigenti infermieristici, personale  amministrativo,  possano
trovare   realizzazione   solo   con  le  innovazioni  da  introdurre
nell'ordinamento professionale, quindi, nella riscrittura del  D.P.R.
n. 761/1979 a cura della commissione prevista dall'art. 35 del CCNL e
piu' in particolare:
   eliminazione  di figure professionali obsolete, non piu' richieste
nella  nuova  organizzazione   del   lavoro,   quali   i   coadiutori
amministrativi (passaggio al VI livello);
   unificazione,  in  un  solo livello, dei tre riferiti al direttivi
amministrativi;
   allineamento professionale degli assistenti amministrativi;
   unificazione di figure professionali a  parita'  di  funzioni,  in
un'unica   posizione   funzionale,   eliminando   la   disparita'  di
inquadramento tra il VI ed il VII  livello  per  assistenti  sociali,
ostetriche, assistenti sanitari, personale della riabilitazione;
   allineamento    professionale    degli   infermieri   generici   e
puericultrici;
   unificazione di figure professionali a parita' di funzioni, in  un
unica posizione funzionale, eliminando la disparita' di inquadramento
tra il III, IV e V livello per gli operatori tecnici;
   riqualificazione dei commessi, portieri ed uscieri;
   estrapolazione,   dal   contratto   del  comparto,  del  personale
infermieristico  e  tecnico  sanitario  dirigenziale   e   successiva
collocazione nel contratto della dirigenza, alla pari della dirigenza
degli altri ruoli;
   individuazione di nuove professionalita'.
                        Federazione nazionale
          FIALS - C.I.S.A.L. Sanita' - Conf.S.A.L. Sanita'
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                    Dichiarazione a verbale n. 2
  La  federazione ritiene indispensabile ed improcrastinabile, con la
decorrenza  degli  effetti  ex  art.  35  del  CCNL,  che  le  figure
dell'infermiere  generico  e  della  puericultrice  trovino la giusta
collocazione professionale e retributiva in rapporto alle funzioni di
fatto.
  La  federazione  si  ritiene  insoddisfatta  sia  per  la   mancata
equiparazione    dell'indennita'    professionale   percepita   dagli
infermieri generici e puericultrici, dagli operatori tecnici sanitari
e  di  riabilitazione,  dal  personale   amministrativo,   a   quella
corrisposta  alle  altre  figure professionali infermieristiche e sia
per la non differenziazione della stessa indennita' professionale tra
le figure di coordinamento di tutti i ruoli e quelle di base.
                        Federazione nazionale
           FIALS C.I.S.A.L. Sanita' - Conf.S.A.L. Sanita'
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                    Dichiarazione a verbale n. 3
  La federazione, pur esprimendo forti perplessita' sul finanziamento
previsto  dall'art.  3 relativo alle risorse aggiuntive e risparmi di
gestione delle aziende USL ed ospedaliere per l'incremento del  fondo
destinato  alla  produttivita'  collettiva,  ritiene  che nell'ambito
dell'osservatorio istituito a livello regionale,  debbano  ricercarsi
tutte  le  soluzioni  atte  a  far si che la misura dell'1% del monte
salari annuo, calcolato con riferimento al 1995 in presenza di avanzi
di  amministrazione   e   pareggio   di   bilancio,   ovvero,   della
realizzazione   annuale   di  programmi  di  rientro,  venga  gestita
concretamente nell'ambito della contrattazione decentrata aziendale e
che le stesse regioni impartiscano precise direttive alle aziende USL
ed ospedaliere per la massima trasparenza dei propri bilanci.
                        Federazione nazionale
           FIALS C.I.S.A.L. Sanita' - Conf.S.A.L. Sanita'
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                Dichiarazione a verbale della CISNAL
  La CISNAL dichiara di non condividere le previsioni  dell'art.  46,
comma  1,  punto  2), che riconduce il concretizzarsi dell'incremento
dell'1%  del  fondo  dall'articolo  stesso  previsto   a   risultanze
contabili  (avanzo di amministrazione e pareggio di bilancio) ed alla
realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento del pareggio
di bilancio, evidenziando la riferibilita' di tali obblighi alla sola
parte datoriale.
  A giudizio della CISNAL, l'incremento non puo' e  non  deve  essere
condizionato da possibili inadempienze datoriali.
  La   norma   contrattuale,  sia  sotto  il  profilo  giuridico  che
economico, individua diritti e doveri per il dipendente ma  non  puo'
trasferire  a  carico  degli  stessi negativita' ed oneri conseguenti
mancati od incompleti  adempimenti  riferibili  alla  sola  sfera  di
competenza di parte datoriale.