Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colline Saluzzesi" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione di vitigni: Pelaverga, Nebbiolo, Barbera da soli o congiuntamente minimo il 60%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici autorizzati e raccomandati per la provincia di Cuneo fino ad un massimo del 40%. La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" seguita da una delle seguenti specificazioni: Pelaverga, Quagliano, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la d.o.c. "Colline Saluzzesi" comprende per intero in provincia di Cuneo il territorio dei comuni di Pagno e Piasco e parzialmente il territorio dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Manta, Verzuolo, Busca, Brondello, Castellar e Saluzzo. Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo dall'intersezione della s.s. n. 589 dei Laghi di Avigliana con la via Umberto I in Costigliole Saluzzo, percorre a sud la predetta strada statale sino a che questa incontra la circonvallazione di Busca; indi segue la circonvallazione suddetta perimetrando il concentrico di Busca sino all'intersezione con il torrente Talu'; dall'intersezione la delimitazione percorre a S-W il torrente Talu' sino a che questo incontra il confine comunale tra Dronero e Busca. Da questo punto la delimitazione percorre a nord la carrareccia per Cascina Margaria (q. 563) per raggiungere in linea retta Cascina Galliano a q. 689 indi immettersi (sempre a Nord) sulla carrareccia per Tetto Buco passando per Cascina San Romano - sino a q. 687. Successivamente la delimitazione segue a N.-E. la carrareccia per il Colletto di Rossana sino ad incontrare la provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in direzione di cascina Muratori sino a che questa interseca la strada dell'Eremo di Busca in prossimita' di q. 627, indi percorre a nord la strada dell'Eremo sino a quota 806. Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per q. 848, sale a nord il predetto confine comunale, poi il confine comunale tra Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il confine comunale con Piasco. Da qui la delimitazione segue ad ovest il confine comunale tra Rossana e Piasco e successivamente a nord il confine comunale tra Venasca e Piasco sino all'intersezione dei confini comunali tra Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad ovest per breve tratto, il confine comunale tra Pagno e Venasca e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed in ultimo, ancora, il confine comunale tra Brondello ed Isasca sino a che questo interseca il Rio di Isasca. Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta il Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale del Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po in prossimita' di San Michele (q. 943). Da qui la delimitazione segue a N.-E. il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po, successivamente quello tra Revello e Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310. Da questo punto percorre a N.-E. per breve tratto il confine comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la via Morra. La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le quote 322 e 326 sino ad incontrare il torrente Bronda in comune di Castellar che percorre a sud sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimita' di quota 353. Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra Pagno e Castellar, Castellar e Saluzzo per immettersi successivamente sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimita' di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimita' della Consolata. Da qui la delimitazione si immette ad est sulla strada della Collina di Saluzzo percorrendo in successione via S. Martino, via Pusterla e via S. Chiara sino al Castello a quota 500 per poi scendere per via S. Bernardino ad Est sino ad incontrare la strada Vecchia di Manta a quota 350. Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via Vecchia di Manta sino all'abitato di Manta e dall'abitato di Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei Laghi di Avigliana con la quale si identifica, percorrendola a sud, sino all'intersezione in Costigliole Saluzzo con la via Umberto I. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitate dal precedente art. 3 e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni di fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. E' vietata ogni pratica di irrigazione e di forzatura. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti: Titolo alcolometrico Resa uva volumico minimo Vini tonn/Ha naturale -- -- -- "Colline Saluzzesi" ....... 10 9,5 "Colline Saluzzesi" Pelaverga....... 9 9,5 "Colline Saluzzesi" Quagliano....... 9 9,5 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uve/vino per i quantitativi di cui trattasi. Art. 5. Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini di cui all'art. 2 e le operazioni di spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo. La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" Quagliano puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme legislative. La spumantizzazione del vino "Colline Saluzzesi" Quagliano deve avvenire entro il territorio della provincia di Cuneo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini a DOC "Colline Saluzzesi" le proprie peculiari caratteristiche. Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto; Art. 6. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Colline Saluzzesi": colore: rosso rubino; odore: fruttato, vinoso, intenso caratteristico; sapore: fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 18 per mille. "Colline Saluzzesi" Pelaverga: colore: rosso tenue; odore: fine, delicato, fragrante, delicatamente fruttato con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico; sapore: secco, armonico, morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 18 per mille. "Colline Saluzzesi" Quagliano: colore: rosso tenue; odore: delicatamente vinoso con sentore di viola e con aroma gradevole e caratteristico; sapore: amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo, fruttato, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% di cui almeno 5,5 svolti; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 18 per mille. "Colline Saluzzesi" Quagliano spumante: colore: rosso tendente al violaceo; spuma: fine e persistente; odore: delicatamente vinoso con sentore di viola, gradevolmente caratteristico; sapore: gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno 7 effettivi; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 18 per mille. E' facolta' del Ministero per le Risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. E' altresi' vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, cascine, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Per i vini di cui all'art. 2, la designazione "Colline Saluzzesi" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovra' precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno e dovra' essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno. I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacita' inferiore a 60 lt debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacita' di lt 0,375, lt 0,75, lt 1 e lt 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di sughero. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.