(all. 1 - art. 1)
           Proposta di riconoscimento della denominazione
         di origine controllata dei vini "Colline Saluzzesi"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine controllata "Colline Saluzzesi", e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La  denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" senza
alcuna specificazione e' riservata ai  vini  rossi  ottenuti  da  uve
provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la seguente
composizione di vitigni:  Pelaverga,  Nebbiolo,  Barbera  da  soli  o
congiuntamente minimo il 60%.
   Possono  concorrere  alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca rossa non aromatici autorizzati e raccomandati per la provincia
di Cuneo fino ad un massimo del 40%.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colline   Saluzzesi"
seguita  da  una delle seguenti specificazioni: Pelaverga, Quagliano,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di   vigneti   costituiti
esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
                               Art. 3.
  La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad
essere designati con la  d.o.c.  "Colline  Saluzzesi"  comprende  per
intero  in  provincia  di  Cuneo  il territorio dei comuni di Pagno e
Piasco  e  parzialmente  il  territorio  dei  Comuni  di  Costigliole
Saluzzo, Manta, Verzuolo, Busca, Brondello, Castellar e Saluzzo.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    da una linea che partendo dall'intersezione della s.s. n. 589 dei
Laghi  di  Avigliana  con  la  via  Umberto I in Costigliole Saluzzo,
percorre a sud la predetta strada statale sino a che questa  incontra
la circonvallazione di Busca; indi segue la circonvallazione suddetta
perimetrando  il  concentrico  di  Busca sino all'intersezione con il
torrente Talu'; dall'intersezione la delimitazione percorre a S-W  il
torrente  Talu'  sino  a  che questo incontra il confine comunale tra
Dronero e Busca.
   Da questo punto la delimitazione percorre a  nord  la  carrareccia
per  Cascina Margaria (q. 563) per raggiungere in linea retta Cascina
Galliano a q. 689 indi immettersi (sempre a Nord)  sulla  carrareccia
per Tetto Buco passando per Cascina San Romano - sino a q. 687.
   Successivamente  la delimitazione segue a N.-E. la carrareccia per
il  Colletto  di  Rossana   sino   ad   incontrare   la   provinciale
Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca
in  direzione  di  cascina  Muratori  sino  a che questa interseca la
strada dell'Eremo di Busca in prossimita' di q. 627, indi percorre  a
nord la strada dell'Eremo sino a quota 806.
   Da  questo  punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta
il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per q. 848, sale  a
nord  il  predetto  confine  comunale,  poi  il  confine comunale tra
Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il  confine
comunale con Piasco.
   Da  qui  la  delimitazione  segue ad ovest il confine comunale tra
Rossana e Piasco e successivamente a nord  il  confine  comunale  tra
Venasca  e  Piasco  sino  all'intersezione  dei  confini comunali tra
Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad ovest per breve tratto,  il
confine  comunale  tra  Pagno  e Venasca e successivamente quello tra
Brondello e Venasca ed in ultimo, ancora,  il  confine  comunale  tra
Brondello ed Isasca sino a che questo interseca il Rio di Isasca.
   Da  questo  punto  la  delimitazione  raggiunge  in linea retta il
Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale  del  Colletto
sino  alla  sua  intersezione con il confine comunale tra Brondello e
Martiniana Po in prossimita' di San Michele (q. 943).
   Da qui la delimitazione segue a  N.-E.  il  confine  comunale  tra
Brondello  e  Martiniana  Po,  successivamente  quello  tra Revello e
Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il
confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.
   Da questo punto percorre a  N.-E.  per  breve  tratto  il  confine
comunale  tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la via
Morra.
   La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le quote
322 e 326  sino  ad  incontrare  il  torrente  Bronda  in  comune  di
Castellar  che  percorre  a  sud  sino  alla  sua intersezione con il
confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimita' di quota 353.
   Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra Pagno  e
Castellar,  Castellar  e Saluzzo per immettersi successivamente sulla
strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimita'
di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimita' della Consolata.
   Da qui la delimitazione si  immette  ad  est  sulla  strada  della
Collina  di  Saluzzo  percorrendo  in successione via S. Martino, via
Pusterla e via S. Chiara  sino  al  Castello  a  quota  500  per  poi
scendere  per  via  S. Bernardino ad Est sino ad incontrare la strada
Vecchia di Manta a quota 350.
   Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via Vecchia  di
Manta  sino  all'abitato  di  Manta e dall'abitato di Manta la strada
comunale che scende sulla s.s. dei Laghi di Avigliana con la quale si
identifica, percorrendola a sud, sino all'intersezione in Costigliole
Saluzzo con la via Umberto I.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata "Colline
Saluzzesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
delimitate dal precedente art. 3 e, comunque atte  a  conferire  alle
uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono   pertanto   da   considerarsi  idonei  i  terreni  collinari
soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con  l'esclusione  dei
terreni di fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
   E' vietata ogni pratica di irrigazione e di forzatura.
   Le   rese   massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  ed  i
titoli  alcolometrici  volumici  minimi  naturali  delle relative uve
destinate  alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente   le
seguenti:
                                                 Titolo alcolometrico
                                  Resa uva          volumico minimo
       Vini                        tonn/Ha             naturale
        --                            --                  --
"Colline Saluzzesi"          .......  10                  9,5
"Colline Saluzzesi" Pelaverga.......   9                  9,5
"Colline Saluzzesi" Quagliano.......   9                  9,5
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colline Saluzzesi" devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra  purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uve/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini di
cui all'art. 2 e le operazioni  di  spumantizzazione,  devono  essere
effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo.
   La   denominazione  di  origine  controllata  "Colline  Saluzzesi"
Quagliano puo' essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante
ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal
presente   disciplinare  di  produzione  seguendo  le  vigenti  norme
legislative.  La  spumantizzazione  del  vino   "Colline   Saluzzesi"
Quagliano deve avvenire entro il territorio della provincia di Cuneo.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire  ai  vini  a  DOC  "Colline  Saluzzesi"  le  proprie
peculiari caratteristiche.
   Per  i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 70%.
   Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non
oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto;
                               Art. 6.
   I vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  "Colline Saluzzesi":
    colore: rosso rubino;
    odore: fruttato, vinoso, intenso caratteristico;
    sapore: fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
  "Colline Saluzzesi" Pelaverga:
    colore: rosso tenue;
    odore:  fine,  delicato,  fragrante,  delicatamente  fruttato con
sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico;
    sapore: secco,  armonico,  morbido.  Nel  tipo  amabile,  fresco,
delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
  "Colline Saluzzesi" Quagliano:
    colore: rosso tenue;
    odore:  delicatamente  vinoso  con  sentore  di viola e con aroma
gradevole e caratteristico;
    sapore: amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo,  fruttato,
talvolta vivace;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 10% di cui almeno
5,5 svolti;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
   "Colline Saluzzesi" Quagliano spumante:
    colore: rosso tendente al violaceo;
    spuma: fine e persistente;
    odore: delicatamente vinoso con sentore di  viola,  gradevolmente
caratteristico;
    sapore: gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno
7 effettivi;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero per le Risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto,  i  limiti  minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
   E'  altresi'  vietato  l'impiego  di  indicazioni  geografiche che
facciano riferimento  a  Comuni,  frazioni,  aree,  cascine,  zone  e
localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o  ragioni  sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
   Per i vini di cui all'art. 2, la designazione "Colline  Saluzzesi"
immediatamente  seguita  dalla  dicitura  "denominazione  di  origine
controllata",  dovra'  precedere  immediatamente  in   etichetta   la
specificazione  relativa  al  vitigno  e  dovra'  essere  riportata a
caratteri di uguale colore e  di  dimensioni  superiori  o  uguali  a
quelli utilizzati per indicare il vitigno.
   I  vini  di  cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di
capacita' inferiore a 60 lt debbono  essere  immessi  al  consumo  in
bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacita' di lt 0,375,
lt  0,75,  lt 1 e lt 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere
chiuse con tappo di sughero.
   Le  operazioni  di  imbottigliamento  devono   essere   effettuate
nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.