FUSIONI E SCISSIONI (1) Sezione I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa. L'articolo 57 del testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) sottopone le fusioni e le scissioni cui partecipano banche all'esame della Banca d'Italia, che le autorizza quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. L'autorizzazione e' condizione per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione, cui fanno seguito la pubblicazione dello stesso, l'approvazione da parte di ciascuna delle societa' interessate e infine, trascorso il termine abbreviato per l'eventuale opposizione dei creditori, l'attuazione dell'operazione. ------------ (1) Capitolo pubblicato in G.U. L'intervento autorizzativo della Banca d'Italia si pone in una fase antecedente all'avvio del procedimento civilistico; in tal modo, si evitano eventuali turbative al mercato che potrebbero verificarsi nell'intervallo temporale tra l'annuncio al pubblico dell'operazione e la decisione sull'autorizzazione. E' quindi necessario che le banche che intendono dar luogo a processi di fusione o di scissione informino preventivamente la Banca d'Italia. Nel rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa dei soggetti bancari risultanti dalle operazioni. Rimane impregiudicata la valutazione, ai sensi della legge n. 287/1990, dell'impatto sull'assetto concorrenziale delle aree di mercato ove sono insediate le banche interessate. Le banche valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle fusioni e delle scissioni che intendono effettuare. L'esito di tali operazioni dipende infatti dai relativi vantaggi e costi, che devono essere preventivamente analizzati con consapevolezza e chiarezza di intenti. 2. Fonti normative. La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."): - art. 31, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultano societa' per azioni; - art. 36, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultano banche popolari o banche costituite in forma di societa' per azioni; - art. 57, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; - art. 159, commi 1 e 2, che, con riferimento ai rapporti con le regioni a statuto speciale, dispone che in materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia e che, nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 31, 36 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. 3. Definizioni. Ai fini delle presente disciplina si definiscono: - "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; - "capogruppo", la capogruppo di un gruppo bancario, come disciplinata dal capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza; - "societa' finanziarie", le societa' finanziarie iscritte nell'elenco generale dell'art. 106 del T.U.; - "societa' strumentali", le societa' svolgenti in via esclusiva o principale le attivita', comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici, che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' di un gruppo bancario; - "fusioni", le operazioni che, a norma dell'art. 2501 del codice civile, si eseguono mediante la costituzione di una societa' nuova o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre; - "scissioni", le operazioni che, a norma 2504-septies del codice civile, si eseguono mediante il trasferimento dell'intero patrimonio di una societa' a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima ovvero mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una societa' a una o piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. 4. Ambito di applicazione. Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle capogruppo di gruppi bancari. Sezione II FUSIONI 1. Premessa. All'aumento dimensionale che di norma si realizza con la fusione si riconnettono vantaggi legati alla diversificazione dell'attivita' e a un migliore utilizzo della capacita' produttiva aziendale. Sotto il profilo dei costi rilevano, in particolare, le possibili difficolta' di integrazione fra le strutture organizzative dei soggetti partecipanti all'operazione. L'attuazione di una fusione richiede pertanto un'attenta valutazione dei relativi vantaggi e costi per verificarne la convenienza economica. A tal fine si rende opportuna la redazione di un progetto industriale, in cui siano rappresentati i profili economici dell'operazione e le fasi in cui si dovra' articolare il processo di concentrazione. Affinche' la banca risultante da una fusione acquisti una propria identita' organizzativa e operativa e' necessario, infatti, il completamento di un processo di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle aziende preesistenti. Lo sviluppo del processo e' scandito da fasi che si susseguono in un ordine necessariamente sequenziale, in cui risultano di fondamentale importanza la definizione di un nuovo assetto organizzativo e la riformulazione delle strategie operative. 2. Procedura autorizzativa. La richiesta di autorizzazione alla fusione e' inoltrata alla Banca d'Italia dalle banche interessate o, in caso di incorporazione, dalla banca incorporante prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501- bis del codice civile. Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la richiesta di autorizzazione e' inoltrata tramite la capogruppo. La richiesta e' corredata di una relazione che contenga l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione e dei relativi vantaggi e costi. In particolare, con riferimento alla banca risultante dalla fusione, la relazione fornisce adeguati elementi informativi sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa, sulle procedure informatico-contabili e sul personale. La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori elementi informativi. Nella relazione vanno inoltre indicate le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporti. Quando alla fusione partecipano banche per le quali sussistono aspetti problematici con riferimento alla situazione tecnica o alla struttura organizzativa, la relazione deve specificare come l'operazione consenta il superamento delle anomalie gestionali. Qualora alla fusione partecipino societa' finanziarie o societa' strumentali, vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di queste ultime. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e' subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi della banca che risulta dalla fusione. In particolare, vengono considerati: - la capacita' di rispettare le regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, di trasformazione delle scadenze; - il livello dei costi, fissi e per il personale; - l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni, con riguardo al sistema di controlli interni e all'integrazione dei flussi informativi. Nel rilascio dell'autorizzazione alle fusioni a cui partecipino banche caratterizzate da aspetti problematici, la Banca d'Italia puo' consentire deroghe a singole regole di vigilanza prudenziale, per periodi di tempo limitati. 3. Banche popolari e banche di credito cooperativo. Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni e le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultano societa' per azioni sono autorizzate con riferimento all'interesse dei creditori ovvero a esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema. Le fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultano banche popolari o banche costituite in forma di societa' per azioni sono autorizzate nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilita'. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando in relazione all'oggetto delle modificazioni gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 4. Regioni a statuto speciale. Nei casi di fusioni in cui l'autorizzazione sia di competenza di regioni a statuto speciale, si applica, ai fini del rilascio del parere vincolante stabilito dall'art. 159, comma 2, del T.U., la procedura autorizzativa prevista dal paragrafo 2. In tali casi le banche trasmettono alla Banca d'Italia la relazione indicata dal predetto paragrafo 2. Per le modalita' di esercizio dei poteri attribuiti a regioni a statuto speciale, si rinvia alla disciplina prevista dalle leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione. 5. Succursali di banche extracomunitarie. La fusione fra succursali di banche extracomunitarie gia' insediate in Italia che fa seguito alla fusione tra le rispettive case madri richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia. Si applica, in questo caso, la disciplina prevista nella sezione III del capitolo IV. Nel caso in cui, per effetto di una fusione che abbia interessato la casa madre, la succursale di una banca extracomunitaria gia' insediata in Italia cambi la propria denominazione assumendo quella di un soggetto non autorizzato a operare in Italia, si applica la disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di banche extracomunitarie, prevista nella sezione VIII del capitolo relativo all'autorizzazione all'attivita' bancaria. Sezione III SCISSIONI La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca interessata prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2504-octies del codice civile. Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la richiesta di autorizzazione e' inoltrata tramite la capogruppo. La richiesta e' corredata di una relazione contenente la descrizione degli elementi patrimoniali che vengono trasferiti e l'illustrazione degli obiettivi economico-organizzativi che si intendono perseguire attraverso la scissione. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi delle banche risultanti dalla scissione. Si applica la procedura autorizzativa prevista dal paragrafo 2 della sezione II per le fusioni. L'autorizzazione non verra' rilasciata qualora dalla scissione possano derivare configurazioni di gruppo "orizzontale" che contrastino con la trasparenza e la riconoscibilita' dei rapporti di gruppo e con le esigenze della vigilanza consolidata. Nel caso in cui, per effetto della scissione, si costituiscano nuove banche, si applica la disciplina relativa all'autorizzazione all'attivita' bancaria. Sezione IV TERMINI E PROCEDURA La Banca d'Italia si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste. Il termine e' interrotto nei casi di richiesta di ulteriori elementi informativi; dalla data di ricezione dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di sessanta giorni. Nei casi di fusioni o di scissioni per i quali la Banca d'Italia richieda elementi informativi a un'autorita' di vigilanza di un paese estero, il termine di sessanta giorni e' sospeso. La Banca d'Italia comunica la sospensione del termine alle banche interessate. Ottenuta l'autorizzazione, si puo' dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile e dal T.U., che prevede: - il deposito del progetto di fusione o di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese e la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale (art. 2501-bis c.c.); - la redazione, da parte degli organi amministrativi delle societa' interessate, di una situazione patrimoniale (art. 2501-ter c.c.) e di una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto (art. 2501-quater c.c.); - la redazione di una relazione da parte di uno o piu' esperti per ciascuna societa' (art. 2501-quinquies c.c.); - il deposito, nella sede di ciascuna societa' durante i trenta giorni precedenti l'assemblea e finche' l'operazione sia deliberata, dei predetti atti (progetto, situazioni patrimoniali, relazioni degli amministratori e degli esperti), unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi corredati delle relazioni degli amministratori e dei sindaci e dell'eventuale relazione di certificazione (art. 2501-sexies c.c.); - l'approvazione, da parte delle assemblee straordinarie, del progetto di fusione o di scissione (art. 2502 c.c.); - il deposito della delibera assembleare di approvazione del progetto per l'omologazione da parte del tribunale, l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale (art. 2502-bis c.c.). Nel caso in cui l'operazione comporti modifiche statutarie, per il deposito della delibera assembleare e' necessario che sia intervenuto l'accertamento della Banca d'Italia (articoli 56 e 61, comma 3, T.U.) (1); - la stipula dell'atto di fusione o di scissione, trascorso il termine di quindici giorni dall'iscrizione ovvero dalla pubblicazione della delibera per l'opposizione dei creditori e degli obbligazionisti (articoli 57, comma 3, 2503 e 2503-bis c.c.); - il deposito dell'atto finale per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2504 c.c.). Le banche tengono costantemente informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura (2); esse sono tenute a inviare alla Banca d'Italia le delibere assembleari e l'atto finale, comunicando il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese. La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni agli albi previsti dall'art. 13 ovvero dall'art. 64 del T.U. ------------ (1) Cfr. capitolo VII delle Istruzioni di vigilanza. (2) Deve essere trasmessa alla Banca d'Italia anche copia del provvedimento di autorizzazione del competente organo regionale, qualora previsto.