(all. 1 - art. 1)
                       FUSIONI E SCISSIONI (1)
                              Sezione I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa.
   L'articolo 57 del testo unico in  materia  bancaria  e  creditizia
(d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) sottopone le fusioni e le scissioni
cui  partecipano  banche  all'esame  della  Banca  d'Italia,  che  le
autorizza quando non contrastino  con  il  criterio  di  una  sana  e
prudente gestione.
   L'autorizzazione e' condizione per l'iscrizione nel registro delle
imprese  del progetto di fusione o di scissione, cui fanno seguito la
pubblicazione dello stesso, l'approvazione da parte di ciascuna delle
societa' interessate e infine, trascorso il  termine  abbreviato  per
l'eventuale opposizione dei creditori, l'attuazione dell'operazione.
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   (1) Capitolo pubblicato in G.U.
   L'intervento  autorizzativo  della  Banca  d'Italia si pone in una
fase antecedente all'avvio del procedimento civilistico; in tal modo,
si evitano eventuali turbative al mercato che potrebbero  verificarsi
nell'intervallo  temporale tra l'annuncio al pubblico dell'operazione
e la decisione  sull'autorizzazione.  E'  quindi  necessario  che  le
banche  che  intendono dar luogo a processi di fusione o di scissione
informino preventivamente la Banca d'Italia.
   Nel rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia fa  riferimento
alla   situazione   tecnica  e  organizzativa  dei  soggetti  bancari
risultanti dalle operazioni. Rimane impregiudicata la valutazione, ai
sensi   della   legge   n.   287/1990,   dell'impatto    sull'assetto
concorrenziale  delle  aree  di  mercato ove sono insediate le banche
interessate.
   Le banche  valutano  con  particolare  attenzione  la  convenienza
economica  delle  fusioni e delle scissioni che intendono effettuare.
L'esito di tali operazioni dipende infatti dai  relativi  vantaggi  e
costi,    che    devono   essere   preventivamente   analizzati   con
consapevolezza e chiarezza di intenti.
2. Fonti normative.
   La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni  del  d.lgs.  1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di seguito denominato "T.U."):
    -  art.  31,  comma  1,  il  quale prevede che la Banca d'Italia,
nell'interesse dei creditori ovvero  per  esigenze  di  rafforzamento
patrimoniale   ovvero   a  fini  di  razionalizzazione  del  sistema,
autorizza le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni
ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da  cui
risultano societa' per azioni;
    -  art.  36,  comma  1,  il  quale  prevede che la Banca d'Italia
autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano  ragioni
di  stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di
diversa natura da cui risultano banche popolari o  banche  costituite
in forma di societa' per azioni;
    -  art.  57,  comma  1,  il  quale  prevede che la Banca d'Italia
autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte  banche
quando  non  contrastino  con  il  criterio  di  una  sana e prudente
gestione;
    -  art. 159, commi 1 e 2, che, con riferimento ai rapporti con le
regioni a statuto speciale, dispone  che  in  materia  creditizia  le
valutazioni  di  vigilanza  sono riservate alla Banca d'Italia e che,
nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 31, 36  e  57
sono  attribuiti  alla  competenza  delle  regioni, la Banca d'Italia
esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Definizioni.
   Ai fini delle presente disciplina si definiscono:
    - "banche  autorizzate  in  Italia",  le  banche  italiane  e  le
succursali in Italia di banche extracomunitarie;
    -  "capogruppo",  la  capogruppo  di  un  gruppo  bancario,  come
disciplinata dal capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza;
    -  "societa'  finanziarie",  le  societa'  finanziarie   iscritte
nell'elenco generale dell'art. 106 del T.U.;
    -  "societa' strumentali", le societa' svolgenti in via esclusiva
o principale le attivita', comprese quelle di gestione di immobili  e
di   servizi   anche  informatici,  che  hanno  carattere  ausiliario
dell'attivita' delle societa' di un gruppo bancario;
    - "fusioni", le operazioni che, a norma dell'art. 2501 del codice
civile, si eseguono mediante la costituzione di una societa' nuova  o
mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre;
    - "scissioni", le operazioni che, a norma 2504-septies del codice
civile,  si eseguono mediante il trasferimento dell'intero patrimonio
di  una  societa'  a  piu'  societa',   preesistenti   o   di   nuova
costituzione,  e  l'assegnazione  delle  loro  azioni o quote ai soci
della prima ovvero mediante il trasferimento di parte del  patrimonio
di  una  societa'  a  una  o  piu'  societa', preesistenti o di nuova
costituzione, e l'assegnazione delle loro  azioni  o  quote  ai  soci
della prima.
4. Ambito di applicazione.
   Le  presenti  disposizioni si applicano alle banche autorizzate in
Italia e alle capogruppo di gruppi bancari.
                             Sezione II
                               FUSIONI
1. Premessa.
   All'aumento dimensionale che di norma si realizza con  la  fusione
si  riconnettono vantaggi legati alla diversificazione dell'attivita'
e a un migliore utilizzo della capacita' produttiva aziendale.  Sotto
il   profilo   dei  costi  rilevano,  in  particolare,  le  possibili
difficolta'  di  integrazione  fra  le  strutture  organizzative  dei
soggetti partecipanti all'operazione.
   L'attuazione   di   una   fusione   richiede  pertanto  un'attenta
valutazione  dei  relativi  vantaggi  e  costi  per  verificarne   la
convenienza  economica. A tal fine si rende opportuna la redazione di
un  progetto  industriale,  in  cui  siano  rappresentati  i  profili
economici  dell'operazione  e  le fasi in cui si dovra' articolare il
processo di concentrazione.
   Affinche' la banca risultante da una fusione acquisti una  propria
identita'  organizzativa  e  operativa  e'  necessario,  infatti,  il
completamento di un processo di omogeneizzazione  delle  strutture  e
degli assetti delle aziende preesistenti.
   Lo  sviluppo del processo e' scandito da fasi che si susseguono in
un  ordine  necessariamente  sequenziale,   in   cui   risultano   di
fondamentale   importanza   la   definizione   di  un  nuovo  assetto
organizzativo e la riformulazione delle strategie operative.
2. Procedura autorizzativa.
   La richiesta di autorizzazione  alla  fusione  e'  inoltrata  alla
Banca d'Italia dalle banche interessate o, in caso di incorporazione,
dalla  banca  incorporante prima del deposito del progetto di fusione
per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art.  2501-
bis del codice civile.
   Nel  caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la richiesta di
autorizzazione e' inoltrata tramite la capogruppo.
   La  richiesta  e'  corredata  di  una   relazione   che   contenga
l'illustrazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire con
l'operazione e dei relativi vantaggi e  costi.  In  particolare,  con
riferimento   alla  banca  risultante  dalla  fusione,  la  relazione
fornisce adeguati  elementi  informativi  sulla  situazione  tecnica,
sulla  struttura organizzativa, sulle procedure informatico-contabili
e sul personale.
   La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori elementi informativi.
   Nella relazione vanno  inoltre  indicate  le  eventuali  modifiche
statutarie che l'operazione comporti.
   Quando  alla  fusione  partecipano  banche per le quali sussistono
aspetti problematici con riferimento alla situazione tecnica  o  alla
struttura   organizzativa,   la   relazione   deve  specificare  come
l'operazione consenta il superamento delle anomalie gestionali.
   Qualora alla fusione partecipino societa' finanziarie  o  societa'
strumentali,  vanno  trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati
di queste ultime.
   Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca  d'Italia  e'
subordinato  alla  verifica dei profili tecnici e organizzativi della
banca che risulta dalla fusione. In particolare, vengono considerati:
    - la capacita' di rispettare le regole prudenziali in materia  di
adeguatezza   patrimoniale,   di   concentrazione   dei   rischi,  di
trasformazione delle scadenze;
    - il livello dei costi, fissi e per il personale;
    -  l'adeguatezza  della  struttura   organizzativa   alle   nuove
dimensioni,   con   riguardo   al  sistema  di  controlli  interni  e
all'integrazione dei flussi informativi.
   Nel rilascio dell'autorizzazione alle fusioni  a  cui  partecipino
banche caratterizzate da aspetti problematici, la Banca d'Italia puo'
consentire  deroghe  a  singole  regole di vigilanza prudenziale, per
periodi di tempo limitati.
3. Banche popolari e banche di credito cooperativo.
   Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni  e  le
fusioni  alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultano
societa' per azioni sono autorizzate  con  riferimento  all'interesse
dei  creditori ovvero a esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero
a fini di razionalizzazione del sistema.
   Le fusioni tra banche di credito cooperativo e banche  di  diversa
natura  da cui risultano banche popolari o banche costituite in forma
di societa' per azioni sono autorizzate nell'interesse dei  creditori
e qualora sussistano ragioni di stabilita'.
   Le  deliberazioni  assembleari  sono  assunte  con  le maggioranze
previste dagli statuti per le  modificazioni  statutarie;  quando  in
relazione  all'oggetto  delle  modificazioni  gli  statuti  prevedano
maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata.  E'  fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
4. Regioni a statuto speciale.
   Nei  casi  di fusioni in cui l'autorizzazione sia di competenza di
regioni a statuto speciale, si applica,  ai  fini  del  rilascio  del
parere  vincolante  stabilito  dall'art.  159,  comma 2, del T.U., la
procedura autorizzativa prevista dal paragrafo 2.  In  tali  casi  le
banche  trasmettono  alla  Banca  d'Italia  la relazione indicata dal
predetto paragrafo 2.
   Per le modalita' di esercizio dei poteri attribuiti  a  regioni  a
statuto  speciale,  si  rinvia  alla  disciplina prevista dalle leggi
costituzionali e dalle relative norme di attuazione.
5. Succursali di banche extracomunitarie.
   La  fusione  fra  succursali  di  banche   extracomunitarie   gia'
insediate  in  Italia  che  fa seguito alla fusione tra le rispettive
case  madri  richiede  un'autorizzazione  della  Banca  d'Italia.  Si
applica, in questo caso, la disciplina prevista nella sezione III del
capitolo IV.
   Nel  caso in cui, per effetto di una fusione che abbia interessato
la casa madre, la  succursale  di  una  banca  extracomunitaria  gia'
insediata  in  Italia cambi la propria denominazione assumendo quella
di un soggetto non autorizzato a operare in  Italia,  si  applica  la
disciplina  concernente  lo  stabilimento  della  prima succursale di
banche extracomunitarie, prevista nella  sezione  VIII  del  capitolo
relativo all'autorizzazione all'attivita' bancaria.
                             Sezione III
                              SCISSIONI
   La  richiesta  di  autorizzazione e' inoltrata alla Banca d'Italia
dalla banca interessata prima del deposito del progetto di  scissione
per  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai  sensi dell'art.
2504-octies del codice civile.
   Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la richiesta  di
autorizzazione e' inoltrata tramite la capogruppo.
   La   richiesta   e'  corredata  di  una  relazione  contenente  la
descrizione degli elementi  patrimoniali  che  vengono  trasferiti  e
l'illustrazione   degli   obiettivi  economico-organizzativi  che  si
intendono perseguire attraverso la scissione.
   Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla  verifica  dei
profili   tecnici  e  organizzativi  delle  banche  risultanti  dalla
scissione.  Si  applica  la  procedura  autorizzativa  prevista   dal
paragrafo 2 della sezione II per le fusioni.
   L'autorizzazione  non  verra'  rilasciata  qualora dalla scissione
possano  derivare  configurazioni   di   gruppo   "orizzontale"   che
contrastino  con la trasparenza e la riconoscibilita' dei rapporti di
gruppo e con le esigenze della vigilanza consolidata.
   Nel caso in cui, per effetto  della  scissione,  si  costituiscano
nuove  banche,  si  applica la disciplina relativa all'autorizzazione
all'attivita' bancaria.
                             Sezione IV
                         TERMINI E PROCEDURA
   La Banca d'Italia si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di
ricezione   della   domanda   di   autorizzazione   corredata   delle
informazioni  richieste.  Il  termine  e'  interrotto  nei  casi   di
richiesta  di ulteriori elementi informativi; dalla data di ricezione
dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di sessanta giorni.
   Nei casi di fusioni o di scissioni per i quali la  Banca  d'Italia
richieda elementi informativi a un'autorita' di vigilanza di un paese
estero,  il  termine di sessanta giorni e' sospeso. La Banca d'Italia
comunica la sospensione del termine alle banche interessate.
   Ottenuta  l'autorizzazione,  si  puo'  dar  luogo  alla  procedura
stabilita dal codice civile e dal T.U., che prevede:
    -  il  deposito  del  progetto  di  fusione  o  di  scissione per
l'iscrizione nel registro delle imprese e la  sua  pubblicazione  per
estratto nella Gazzetta Ufficiale (art. 2501-bis c.c.);
   -  la  redazione,  da  parte  degli  organi  amministrativi  delle
societa' interessate, di una situazione patrimoniale  (art.  2501-ter
c.c.) e di una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo
giuridico ed economico, il progetto (art. 2501-quater c.c.);
    -  la  redazione  di una relazione da parte di uno o piu' esperti
per ciascuna societa' (art. 2501-quinquies c.c.);
    - il deposito, nella sede di ciascuna societa' durante  i  trenta
giorni  precedenti l'assemblea e finche' l'operazione sia deliberata,
dei predetti atti (progetto, situazioni patrimoniali, relazioni degli
amministratori e degli esperti), unitamente ai bilanci  degli  ultimi
tre  esercizi  corredati  delle  relazioni degli amministratori e dei
sindaci  e   dell'eventuale   relazione   di   certificazione   (art.
2501-sexies c.c.);
    -  l'approvazione,  da  parte  delle assemblee straordinarie, del
progetto di fusione o di scissione (art. 2502 c.c.);
    - il deposito della  delibera  assembleare  di  approvazione  del
progetto  per l'omologazione da parte del tribunale, l'iscrizione nel
registro delle imprese e la pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale (art. 2502-bis c.c.). Nel caso in cui l'operazione comporti
modifiche statutarie, per il deposito della delibera  assembleare  e'
necessario  che  sia  intervenuto l'accertamento della Banca d'Italia
(articoli 56 e 61, comma 3, T.U.) (1);
    - la stipula dell'atto di fusione o di  scissione,  trascorso  il
termine di quindici giorni dall'iscrizione ovvero dalla pubblicazione
della    delibera   per   l'opposizione   dei   creditori   e   degli
obbligazionisti (articoli 57, comma 3, 2503 e 2503-bis c.c.);
    - il deposito dell'atto  finale  per  l'iscrizione  nel  registro
delle imprese (art. 2504 c.c.).
   Le  banche tengono costantemente informata la Banca d'Italia sugli
sviluppi della procedura (2); esse sono tenute a inviare  alla  Banca
d'Italia  le delibere assembleari e l'atto finale, comunicando il suo
deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.
   La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni  agli  albi
previsti dall'art. 13 ovvero dall'art. 64 del T.U.
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   (1) Cfr. capitolo VII delle Istruzioni di vigilanza.
   (2)  Deve  essere  trasmessa  alla  Banca d'Italia anche copia del
provvedimento di  autorizzazione  del  competente  organo  regionale,
qualora previsto.