MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E AUMENTI DI CAPITALE (1) Sezione I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa. Lo statuto e' l'atto che regola i rapporti tra soci e con i terzi e che definisce le linee fondamentali in materia di assetti organizzativi e operativi dell'impresa bancaria. L'autonomia dell'assemblea nella definizione del testo statutario trova un limite nelle esigenze di vigilanza. Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia attribuisce infatti alla Banca d'Italia il compito di accertare che le scelte effettuate negli statuti dalle banche e dalle capogruppo di gruppi bancari non contrastino con il principio della sana e prudente gestione. Il provvedimento di accertamento e' condizione per dar corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese. Il provvedimento e' rilasciato solo successivamente all'approvazione della modificazione dello statuto da parte dell'assemblea dei soci. (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nelle presenti istruzioni sono individuati gli argomenti ritenuti rilevanti ai fini della sana e prudente gestione e sono enunciati i criteri di valutazione della vigilanza. La Banca d'Italia puo' comunque richiedere la rimozione o la riformulazione di norme statutarie qualora nella concreta applicazione delle regole si rilevi che le scelte effettuate rappresentano un ostacolo alla funzionalita' aziendale. Per i progetti di modificazione degli statuti che incidono sugli argomenti di maggiore rilevanza e' previsto l'invio di un'informativa preventiva. Una specifica informativa preventiva e' altresi' prevista per gli aumenti di capitale delle banche e delle capogruppo di gruppi bancari. 2. Fonti normative. La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."): art. 51, che dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei terinini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto; art. 56, che prevede che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione; art. 61, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia accerti che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso; art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le societa' capogruppo di gruppi bancari secondo le modalita' e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Si richiama inoltre l'art. 159, commi 1 e 2, del T.U., il quale, con riferimento ai rapporti con le regioni a statuto speciale, dispone che in materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia e che, nei casi in cui i provvedimenti previsti dall'art. 56 del T.U. sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. 3. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si definiscono: "banche italiane", le banche aventi sede in Italia (art. 1, comma 2, lettera a), del T.U.); "capogruppo", la capogruppo di un gruppo bancario, come definita nel capitolo LII (1) delle istruzioni di vigilanza; "modificazione dello statuto", ogni mutamento del contenuto dello statuto effettuato anche attraverso l'inserimento di nuove clausole, la modificazione o la soppressione di quelle esistenti; "aumento di capitale", l'operazione di aumento del capitale sociale effettuata tramite l'emissione di nuove azioni, l'aumento del valore nominale delle azioni in circolazione ovvero mediante l'emissione di obbligazioni convertibili o di "warrants"; "emissioni straordinarie delle banche a capitale variabile", gli aumenti di capitale effettuati sulla base del prezzo e delle modalita' deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci; "emissioni ordinarie delle banche a capitale variabile", gli aumenti di capitale effettuati sulla base del prezzo fissato dal consiglio di amministrazione. 4. Destinatari della disciplina. Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari. Sezione II MODIFICAZIONI DELLO STATUTO 1. Modificazioni dello statuto. 1.1 Procedura. Le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia, entro 10 giorni, copia del verbale delle rispettive assemblee straordinarie nelle quali e' stata deliberata la modifica dello statuto (1). La Banca d'Italia valuta che le modifiche approvate non contrastino con la sana e prudente gestione e rilascia il provvedimento di accertamento entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non e' stato rilasciato il provvedimento di accertamento. Avvenute l'omologazione da parte del tribunale e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia quattro copie a stampa dello statuto, di cui una firmata su ogni foglio dal legale rappresentante (2). 1.2 Oggetto e criteri di valutazione. Nell'esame delle modifiche statutarie la Banca d'Italia verifica che non vi siano elementi che possano essere di ostacolo ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale ovvero che possano determinare incertezze nel pubblico. Oggetto di valutazione sono quindi: la denominazione; l'oggetto sociale; il capitale sociale, le azioni e il limite al possesso di azioni; la composizione, il funzionamento e i poteri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; le attribuzioni del Presidente; i poteri e le attribuzioni del direttore generale e dell'amministratore delegato; i termini di approvazione del bilancio (3). Nel caso di banche caratterizzate da aspetti problematici con riferimento ai profili tecnici o alla struttura organizzativa, la valutazione viene effettuata avendo riguardo alla specifica situazione della banca. Indicazioni puntuali sui criteri di valutazione seguiti sono contenute nell'allegato A. La Banca d'Italia puo' richiedere la rimozione o la riformulazione di norme statutarie qualora nella concreta applicazione delle regole si rilevi che le scelte effettuate rappresentano un ostacolo alla funzionalita' aziendale. 2. Informativa preventiva. A fini informativi, le banche e le capogruppo inviano alla Banca d'Italia i progetti di modificazione dello statuto concernenti gli argomenti espressamente indicati nel precedente paragrafo 1.2 (4). La comunicazione va effettuata entro 10 giomi dall'approvazione delle proposte di modifica statutaria da parte del consiglio di amministrazione e comunque prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. Nell'informativa vengono specificate le esigenze aziendali che hanno originato la proposta da sottoporre all'approvazione dei soci. La Banca d'Italia si riserva di formulare eventuali osservazioni in relazione ai riflessi che il progetto di modifica statutaria puo' determinare sulla situazione tecnica e organizzativa della banca o del gruppo; tali osservazioni costituiscono un elemento di valutazione per il consiglio di amministrazione prima di sottoporre il progetto di modifica all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci. (1) Nell'assunzione della delibera di variazione statutaria l'organo deliberante valuta l'opportunita di conferire al presidente del consiglio di amministrazione una delega espressa per apportare alla delibera stessa limitate variazioni eventualmente richieste dall'organo di vigilanza. (2) E' opportuno che nello statuto vengano riportati gli estremi degli atti che hanno variato il testo. (3) Gli statuti delle banche di credito cooperativo devono inoltre essere conformi alla specifica disciplina contenuta nel capitolo LVIII delle istruzioni di vigilanza. (4) Le banche di credito cooperativo inviano i progetti di modifica statutaria, oltre che per gli argomenti indicati nel precedente paragrafo 1.2, anche per quelli che sono oggetto di specifica disciplina per le banche della categoria (cfr. cap. LVIII delle istruzioni di vigilanza). L'informativa non va resa se le modifiche sono coerenti con il testo predisposto dagli organismi di categoria e concordato con la Banca d'Italia. 3. Regioni a statuto speciale. Le banche a carattere locale aventi sede legale in regioni a statuto speciale per le quali e' previsto un intervento delle regioni in materia di modifiche statutarie, si attengono, nei confronti della Banca d'Italia, alle medesime modalita' di segnalazione previste nel precedente paragrafo 2. La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla regione competente attenendosi ai medesimi criteri di valutazione individuati in via generale. Avvenute l'omologazione da parte del tribunale e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, le banche interessate trasmettono alla Banca d'Italia quattro copie a stampa dello statuto, di cui una firmata su ogni foglio dal legale rappresentante, nonche' copia del provvedimento rilasciato dal competente organo regionale (1). Sezione III AUMENTI DI CAPITALE 1. Informativa preventiva. Le banche e le capogruppo inviano alla Banca d'Italia un'informativa sulle operazioni di aumento del capitale sociale almeno 60 giorni prima di sottoporre l'argomento all'approvazione dell'assemblea dei soci. Su motivata richiesta, la Banca d'Italia puo' consentire una riduzione dei termini. Nell'informativa vanno illustrati: le modalita' e i tempi di attuazione dell'operazione; gli obiettivi perseguiti, quali, ad esempio, le esigenze di finanziamento di societa' del gruppo, nuovi investimenti partecipativi, modifiche degli assetti proprietari, ecc.; gli effetti che l'operazione determina sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In ogni caso, vanno indicati: a) la stima del flusso di reddito aggiuntivo riveniente dalle previste forme di investimento e/o di impiego dei nuovi mezzi finanziari; la relativa proiezione va effettuata sulla base delle ipotesi di rendimento medio degli impieghi e degli investimenti, in relazione ai programmi operativi delle banche o delle capogruppo; b) il prevedibile deflusso di denaro per la remunerazione complessiva del capitale aggiuntivo, stimato in relazione alla politica dei dividendi che le banche o le capogruppo intendono seguire. Le informazioni acquisite entrano a far parte del complessivo patrimonio informativo a disposizione della Banca d'Italia ai fini del monitoraggio della situazione tecnica degli intermediari. Nel caso in cui l'aumento di capitale comporti la modifica dello statuto, l'informativa sull'operazione assorbe l'obbligo previsto dalla precedente sezione II, paragrafo 2. Resta ferma la procedura prevista per il rilascio del provvedimento di accertamento. 2. Banche a capitale variabile. L'informativa preventiva va resa dalle banche a capitale variabile per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie, secondo le modalita' indicate nel precedente paragrafo. La medesima informativa non e' dovuta nel caso di emissioni ordinarie, a meno che tali emissioni non si configurino come specifiche campagne, deliberate dal consiglio di amministrazione, di ampliamento della base sociale e di aumento della dotazione patrimoniale. (1) E' opportuno che nello statuto vengano riportati gli estremi degli atti che hanno variato il testo. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che solo la forma dell'emissione straordinaria, prevedendo il diritto di opzione, e' in grado di salvaguardare la corretta formazione dei prezzi sui mercati ufficiali. In relazione a cio', e' opportuno che le banche popolari con azioni quotate si astengano dall'effettuare emissioni ordinarie se non per l'acquisizione di nuovi elementi al sodalizio e comunque si limitino all'assegnazione di una sola azione al richiedente. Le esigenze di patrimonializzazione dovrebbero di norma essere soddisfatte tramite emissioni straordinarie.