(all. 1 - art. 1)
                     MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
                      E AUMENTI DI CAPITALE (1)
                              Sezione I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa.
   Lo statuto e' l'atto che regola i rapporti tra soci e con i  terzi
e   che  definisce  le  linee  fondamentali  in  materia  di  assetti
organizzativi e operativi dell'impresa bancaria.
   L'autonomia dell'assemblea nella definizione del testo  statutario
trova  un  limite  nelle  esigenze di vigilanza. Il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia attribuisce infatti alla Banca
d'Italia il compito di  accertare  che  le  scelte  effettuate  negli
statuti  dalle  banche  e  dalle  capogruppo  di  gruppi  bancari non
contrastino con il principio della sana e prudente gestione.
   Il provvedimento di accertamento e' condizione per  dar  corso  al
procedimento   per   l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese.  Il
provvedimento e'  rilasciato  solo  successivamente  all'approvazione
della modificazione dello statuto da parte dell'assemblea dei soci.
   (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
   Nelle  presenti istruzioni sono individuati gli argomenti ritenuti
rilevanti ai fini della sana e prudente gestione e sono  enunciati  i
criteri  di  valutazione  della  vigilanza.  La  Banca  d'Italia puo'
comunque  richiedere  la  rimozione  o  la  riformulazione  di  norme
statutarie qualora nella concreta applicazione delle regole si rilevi
che le scelte effettuate rappresentano un ostacolo alla funzionalita'
aziendale.
   Per  i  progetti di modificazione degli statuti che incidono sugli
argomenti di maggiore rilevanza e' previsto l'invio di un'informativa
preventiva.
   Una specifica informativa preventiva e' altresi' prevista per  gli
aumenti  di  capitale  delle  banche  e  delle  capogruppo  di gruppi
bancari.
2. Fonti normative.
   La materia e' regolata dalle  seguenti  disposizioni  del  decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):
    art. 51, che dispone che le banche inviino alla  Banca  d'Italia,
con  le  modalita'  e nei terinini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto;
    art. 56, che  prevede  che  la  Banca  d'Italia  accerti  che  le
modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana
e prudente gestione;
    art.  61,  comma 3, che prevede che la Banca d'Italia accerti che
lo statuto della capogruppo e le sue  modificazioni  non  contrastino
con la gestione sana e prudente del gruppo stesso;
    art.  66,  commi  1  e 2, che prevede obblighi informativi per le
societa' capogruppo di  gruppi  bancari  secondo  le  modalita'  e  i
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
   Si  richiama  inoltre l'art. 159, commi 1 e 2, del T.U., il quale,
con riferimento ai  rapporti  con  le  regioni  a  statuto  speciale,
dispone  che  in  materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono
riservate alla Banca d'Italia e che, nei casi in cui i  provvedimenti
previsti  dall'art. 56 del T.U. sono attribuiti alla competenza delle
regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di  vigilanza,  un  parere
vincolante.
3. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
    "banche italiane", le banche aventi sede in Italia (art. 1, comma
2, lettera a), del T.U.);
    "capogruppo",  la capogruppo di un gruppo bancario, come definita
nel capitolo LII (1) delle istruzioni di vigilanza;
    "modificazione dello statuto", ogni mutamento del contenuto dello
statuto effettuato anche attraverso l'inserimento di nuove  clausole,
la modificazione o la soppressione di quelle esistenti;
    "aumento  di  capitale",  l'operazione  di  aumento  del capitale
sociale effettuata tramite l'emissione di nuove azioni, l'aumento del
valore  nominale  delle  azioni  in  circolazione   ovvero   mediante
l'emissione di obbligazioni convertibili o di "warrants";
    "emissioni  straordinarie delle banche a capitale variabile", gli
aumenti  di  capitale  effettuati  sulla  base  del  prezzo  e  delle
modalita' deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci;
    "emissioni  ordinarie  delle  banche  a  capitale variabile", gli
aumenti di capitale effettuati sulla  base  del  prezzo  fissato  dal
consiglio di amministrazione.
4. Destinatari della disciplina.
   Le  presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle
capogruppo di gruppi bancari.
                             Sezione II
                     MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
1. Modificazioni dello statuto.
1.1 Procedura.
   Le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca  d'Italia,  entro
10 giorni, copia del verbale delle rispettive assemblee straordinarie
nelle quali e' stata deliberata la modifica dello statuto (1).
   La   Banca   d'Italia   valuta  che  le  modifiche  approvate  non
contrastino  con  la  sana  e  prudente  gestione   e   rilascia   il
provvedimento  di  accertamento entro 60 giorni dal ricevimento della
documentazione.
   Non si puo'  dare  corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese se non e' stato rilasciato il provvedimento di
accertamento.
   Avvenute  l'omologazione  da  parte  del tribunale e la successiva
iscrizione nel registro delle imprese,  le  banche  e  le  capogruppo
trasmettono alla Banca d'Italia quattro copie a stampa dello statuto,
di cui una firmata su ogni foglio dal legale rappresentante (2).
1.2 Oggetto e criteri di valutazione.
   Nell'esame  delle  modifiche statutarie la Banca d'Italia verifica
che non vi siano elementi  che  possano  essere  di  ostacolo  ad  un
ordinato  svolgimento  della  gestione  aziendale  ovvero che possano
determinare incertezze nel pubblico.
   Oggetto di valutazione sono quindi:  la  denominazione;  l'oggetto
sociale;  il  capitale  sociale, le azioni e il limite al possesso di
azioni; la composizione, il funzionamento e i poteri del consiglio di
amministrazione  e  del  comitato  esecutivo;  le  attribuzioni   del
Presidente;  i  poteri  e  le  attribuzioni  del direttore generale e
dell'amministratore  delegato; i termini di approvazione del bilancio
(3).
   Nel caso di banche  caratterizzate  da  aspetti  problematici  con
riferimento  ai  profili  tecnici  o alla struttura organizzativa, la
valutazione  viene  effettuata   avendo   riguardo   alla   specifica
situazione della banca.
   Indicazioni  puntuali  sui  criteri  di  valutazione  seguiti sono
contenute nell'allegato A.
   La Banca d'Italia puo' richiedere la rimozione o la riformulazione
di norme statutarie qualora nella concreta applicazione delle  regole
si  rilevi  che  le  scelte effettuate rappresentano un ostacolo alla
funzionalita' aziendale.
2. Informativa preventiva.
   A fini informativi, le banche e le capogruppo inviano  alla  Banca
d'Italia  i  progetti  di modificazione dello statuto concernenti gli
argomenti espressamente indicati nel precedente paragrafo 1.2 (4).
   La comunicazione va effettuata entro  10  giomi  dall'approvazione
delle  proposte  di  modifica  statutaria  da  parte del consiglio di
amministrazione  e   comunque   prima   della   data   prevista   per
l'approvazione    formale   da   parte   dell'assemblea   dei   soci.
Nell'informativa vengono specificate le esigenze aziendali che  hanno
originato la proposta da sottoporre all'approvazione dei soci.
   La  Banca  d'Italia si riserva di formulare eventuali osservazioni
in relazione ai riflessi che il progetto di modifica statutaria  puo'
determinare  sulla  situazione  tecnica e organizzativa della banca o
del  gruppo;  tali  osservazioni   costituiscono   un   elemento   di
valutazione  per  il consiglio di amministrazione prima di sottoporre
il progetto di modifica all'approvazione dell'assemblea straordinaria
dei soci.
   (1)  Nell'assunzione  della  delibera  di  variazione   statutaria
l'organo  deliberante valuta l'opportunita di conferire al presidente
del consiglio di amministrazione una delega  espressa  per  apportare
alla  delibera  stessa  limitate  variazioni  eventualmente richieste
dall'organo di vigilanza.
   (2) E' opportuno che nello statuto vengano riportati  gli  estremi
degli atti che hanno variato il testo.
   (3) Gli statuti delle banche di credito cooperativo devono inoltre
essere  conformi  alla  specifica  disciplina  contenuta nel capitolo
LVIII delle istruzioni di vigilanza.
   (4) Le  banche  di  credito  cooperativo  inviano  i  progetti  di
modifica  statutaria,  oltre  che  per  gli  argomenti  indicati  nel
precedente paragrafo 1.2,  anche  per  quelli  che  sono  oggetto  di
specifica  disciplina  per le banche della categoria (cfr. cap. LVIII
delle istruzioni di vigilanza).  L'informativa  non  va  resa  se  le
modifiche  sono  coerenti con il testo predisposto dagli organismi di
categoria e concordato con la Banca d'Italia.
3. Regioni a statuto speciale.
   Le banche a carattere locale  aventi  sede  legale  in  regioni  a
statuto speciale per le quali e' previsto un intervento delle regioni
in materia di modifiche statutarie, si attengono, nei confronti della
Banca  d'Italia, alle medesime modalita' di segnalazione previste nel
precedente paragrafo 2.
   La  Banca  d'Italia  rilascia  il  parere  vincolante alla regione
competente attenendosi ai medesimi criteri di valutazione individuati
in via generale.
   Avvenute l'omologazione da parte del  tribunale  e  la  successiva
iscrizione   nel   registro  delle  imprese,  le  banche  interessate
trasmettono alla Banca d'Italia quattro copie a stampa dello statuto,
di cui una firmata su ogni foglio dal legale rappresentante,  nonche'
copia  del  provvedimento  rilasciato dal competente organo regionale
(1).
                             Sezione III
                         AUMENTI DI CAPITALE
1. Informativa preventiva.
   Le  banche  e  le   capogruppo   inviano   alla   Banca   d'Italia
un'informativa  sulle  operazioni  di  aumento  del  capitale sociale
almeno 60 giorni prima  di  sottoporre  l'argomento  all'approvazione
dell'assemblea  dei  soci.  Su  motivata richiesta, la Banca d'Italia
puo' consentire una riduzione dei termini.
   Nell'informativa vanno illustrati:
    le modalita' e i tempi di attuazione dell'operazione;
    gli obiettivi perseguiti,  quali,  ad  esempio,  le  esigenze  di
finanziamento    di   societa'   del   gruppo,   nuovi   investimenti
partecipativi, modifiche degli assetti proprietari, ecc.;
    gli  effetti  che   l'operazione   determina   sulla   situazione
patrimoniale, economica e finanziaria. In ogni caso, vanno indicati:
     a)  la  stima  del flusso di reddito aggiuntivo riveniente dalle
previste forme  di  investimento  e/o  di  impiego  dei  nuovi  mezzi
finanziari;  la  relativa  proiezione  va effettuata sulla base delle
ipotesi di rendimento medio degli impieghi e degli  investimenti,  in
relazione ai programmi operativi delle banche o delle capogruppo;
     b)  il  prevedibile  deflusso  di  denaro  per  la remunerazione
complessiva  del  capitale  aggiuntivo,  stimato  in  relazione  alla
politica  dei  dividendi  che  le  banche  o  le capogruppo intendono
seguire.
   Le informazioni acquisite entrano  a  far  parte  del  complessivo
patrimonio  informativo  a  disposizione della Banca d'Italia ai fini
del monitoraggio della situazione tecnica degli intermediari.
   Nel caso in cui l'aumento di capitale comporti la  modifica  dello
statuto,  l'informativa  sull'operazione  assorbe  l'obbligo previsto
dalla precedente sezione II, paragrafo 2. Resta  ferma  la  procedura
prevista per il rilascio del provvedimento di accertamento.
2. Banche a capitale variabile.
   L'informativa preventiva va resa dalle banche a capitale variabile
per   gli   aumenti   di   capitale   effettuati   tramite  emissioni
straordinarie,  secondo  le   modalita'   indicate   nel   precedente
paragrafo.
   La  medesima  informativa  non  e'  dovuta  nel  caso di emissioni
ordinarie,  a  meno  che  tali  emissioni  non  si  configurino  come
specifiche  campagne, deliberate dal consiglio di amministrazione, di
ampliamento  della  base  sociale  e  di  aumento   della   dotazione
patrimoniale.
   (1)  E'  opportuno che nello statuto vengano riportati gli estremi
degli atti che hanno variato il testo.
   Si richiama l'attenzione  sulla  circostanza  che  solo  la  forma
dell'emissione straordinaria, prevedendo il diritto di opzione, e' in
grado  di salvaguardare la corretta formazione dei prezzi sui mercati
ufficiali. In relazione a cio', e' opportuno che le  banche  popolari
con  azioni  quotate si astengano dall'effettuare emissioni ordinarie
se non per l'acquisizione di nuovi elementi al sodalizio  e  comunque
si  limitino  all'assegnazione  di una sola azione al richiedente. Le
esigenze  di  patrimonializzazione   dovrebbero   di   norma   essere
soddisfatte tramite emissioni straordinarie.