(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
          Costituzione e denominazione - Norme applicabili
   L'Ente  Cassa  di  risparmio  di  Prato, di seguito chiamato anche
Ente, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, e' sottoposto
alla vigilanza' del Ministero del tesoro ed e'  regolato,  oltre  che
dal  presente  statuto,  dalle  norme contenute nella legge 30 luglio
1990, n. 218, dal decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  356  e
comunque dalle norme vigenti in materia.
   L'Ente, che proviene dalla Cassa di risparmio di Prato, costituita
nel 1830 come "privata societa' anonima" da 60 benemeriti cittadini e
divenuta  autonoma  con regio decreto del 13 ottobre 1882, n. 732, ha
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria  alla  societa'  per
azioni  denominata "Cassa di risparmio di Prato S.p.a.", partecipata,
in qualita' di socio di maggioranza, dal Monte dei Paschi  di  Siena,
in  applicazione della legge 30 luglio 1990 n. 218, con atto n. 18679
del 14 agosto 1992 notaio Sordi ed in  conformita'  del  decreto  del
Ministro del tesoro n. 436232 del 13 agosto 1992.
   In seguito al progetto di ristrutturazione del Monte dei Paschi di
Siena, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 8 agosto
1995,  l'Ente  ha  provveduto a cedere, in data 12 ottobre 1995, alla
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., l'intero pacchetto  azionario
corrispondente  alla  partecipazione  nella  societa' conferitaria e,
quindi, a partecipare alla costituzione, avvenuta il 30 ottobre  1995
con  atto  notaio  Sordi  di  Prato,  di  una  nuova Banca denominata
CARIPRATO  Cassa  di  risparmio  di  Prato  S.p.a.,   assumendo   una
partecipazione pari al 21%.
                               Art. 3.
                         Scopi ed attivita'
   L'Ente  nella  continuita'  degli  scopi  originari della Cassa di
risparmio, indicata  all'art.  1,  persegue  finalita'  di  interesse
pubblico  e  di  utilita'  sociale con preminente riguardo ai settori
della ricerca scientifica, della tutela dell'ambiente, della sanita',
dell'istruzione, dell'arte e della cultura; potra' inoltre perseguire
finalita' di assistenza e di  tutela  delle  categorie  sociali  piu'
deboli;   si  propone  in  tal  modo  di  contribuire  allo  sviluppo
economico, sociale e culturale del territorio in cui opera.
   Nell'ambito degli scopi di  cui  sopra  l'Ente  puo'  tra  l'altro
acquistare,  gestire  e curare raccolte d'arte, collezioni in genere,
beni culturali storici ed artistici, immobili storici, artistici e di
interesse ambientale, nonche' promuovere, istituire e gestire,  anche
in collaborazione, fondazioni ed enti morali aventi scopi analoghi.
   L'Ente  puo'  promuovere  ed  effettuare il coordinamento di altri
enti aventi analoghe affinita' e raccordare con gli stessi la propria
attivita', anche  attraverso  la  partecipazione  ad  istituzioni  ed
organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.
   Per  il  raggiungimento  dei suddetti scopi l'Ente puo', in quanto
ritenuto necessario od opportuno dai  propri  organi  amministrativi,
compiere tutti gli atti e le operazioni, anche finanziarie, mobiliari
ed  immobiliari,  connesse  e strumentali agli scopi stessi, comprese
quelle editoriali, nonche' accettare donazioni e lasciti  e  compiere
atti di comodato attivo e passivo.
   Al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire
in  maniera  organica  e programmata alle esigenze del territorio nel
quale  opera,  l'Ente   definisce,   attraverso   apposite   delibere
periodiche, programmi anche pluriennali di intervento, individuando i
settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.
   L'Ente,  ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356,
amministra la propria  partecipazione  nella  societa'  bancaria  cui
partecipa  e nella societa' cui appartengono le azioni con diritto di
voto nell'assemblea ordinaria della societa' partecipata stessa.
   L'Ente non puo'  esercitare  l'attivita'  bancaria  ne'  possedere
partecipazioni  di  controllo  in  societa'  bancarie  o  finanziarie
diverse dalle societa' di  cui  al  precedente  comma  se  non  nelle
ipotesi  ed  alle  condizioni  stabilite  dalle  norme  legislative e
regolamenti tempo per tempo vigenti. L'Ente puo' acquisire o detenere
altre partecipazioni, anche  di  controllo,  purche'  strumentali  al
conseguimento delle sue finalita' istituzionali.
   L'ammontare  dei  debiti  contratti con ciascun ente o societa' al
cui capitale l'Ente partecipi e delle garanzie dal medesimo  ricevute
dagli  stessi  non  puo'  eccedere un decimo del patrimonio dell'Ente
medesimo.
   L'ammontare globale dei debiti contratti e delle garanzie prestate
e ricevute non puo'  eccedere  il  venti  per  cento  del  patrimonio
dell'Ente.
                               Art. 4.
                             Patrimonio
   Il  patrimonio  dell'Ente  si  e'  costituito  inizialmente con la
partecipazione nella societa' di cui al comma secondo del  precedente
art.  1,  come risulta dalla delibera di conferimento assunta in data
22 maggio 1992. Esso di norma si incrementa per effetto di:
     a) accantonamenti a riserva di qualunque specie;
     b) fondi patrimoniali a fronte di liberalita' a qualsiasi titolo
pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
     c) avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
   L'Ente amministra il suo patrimonio con criteri di economicita'  e
destina  i  relativi  proventi,  detratte  le spese di funzionamento,
eventuali  accantonamenti  prudenziali  e,  fermo   restando   quanto
previsto  dai  successivi quarto e quinto comma, al conseguimento dei
propri scopi.
   L'Ente puo' destinare per un periodo di tempo prestabilito  taluni
beni  facenti  parte  del proprio patrimonio ed i relativi proventi a
specifiche finalita', nell'ambito  dei  propri  scopi  istituzionali,
anche  con separate gestioni, nei casi di cui al primo comma, lettera
b), del presente articolo.
   L'Ente,  non  avendo  il  controllo  della  societa'  partecipata,
potra',  a  giudizio del consiglio di amministrazione, accantonare ad
apposita riserva, finalizzata ad aumenti del capitale della  societa'
partecipata,  una  quota dei dividendi derivanti dalla partecipazione
nella societa'  di  cui  all'art.  3,  comma  sesto,  in  misura  non
inferiore al 10%. Tale riserva puo' essere investita in titoli emessi
dalla  medesima  societa'  partecipata  e/o  in  titoli  di  Stato  o
garantiti dallo Stato.
   Una quota pari ad un quindicesimo dei  proventi,  al  netto  delle
spese  di  funzionamento e dell'eventuale accantonamento a riserva di
cui al comma quarto del presente articolo, e'  destinata  agli  scopi
previsti  dall'art.  15,  primo comma, della legge 11 agosto 1991, n.
266, e relative disposizioni attuative.
   I  proventi  straordinari  ove non siano destinati alla riserva di
cui al precedente  comma  quarto  del  presente  articolo,  ovvero  a
finalita' gestionali dell'Ente, sono utilizzati esclusivamente per la
realizzazione   di   strutture   stabili   attinenti   alla   ricerca
scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanita'.
   Per  il  raggiungimento  dei  propri  scopi  istituzionali  l'Ente
utilizza:
    proventi  e  rendite  derivanti  dalla  gestione  del  patrimonio
detratte le spese di funzionamento  e  gli  eventuali  accantonamenti
destinati  alla  riserva e di cui al comma terzo, quarto e quinto del
presente articolo;
    eventuali liberalita' non destinate al patrimonio.
                              Art. 11.
                         Assemblea dei soci
   L'assemblea dei soci delibera su:
     a) l'approvazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo,
e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione;
     b) la nomina dei consiglieri,  previa  determinazione  del  loro
numero,   e   la   loro   eventuale   revoca   nonche'   l'azione  di
responsabilita' contro gli amministratori;
     c) la nomina dei componenti del collegio dei  revisori,  nonche'
l'eventuale azione di responsabilita' nei confronti dei componenti di
tale collegio;
     d) l'elezione dei soci di sua pertinenza nell'adunanza destinata
all'approvazione  del bilancio consuntivo a norma del successivo art.
29 e la decadenza dalla qualita' di socio,  nei  casi  non  riservati
alla competenza del consiglio di amministrazione;
     e)   le   eventuali   proposte   formulate   dal   consiglio  di
amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci;
     f) lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.
   L'assemblea esprime inoltre  il  proprio  parere  sulle  modifiche
statutarie.
                              Art. 19.
                    Consiglio di amministrazione
   Il consiglio di amministrazione e' composto da un numero di membri
non  inferiore  a  dodici e non superiore a quindici, ivi compresi il
presidente ed il vice presidente.
   Il presidente ed il vice presidente vengono eletti  dal  consiglio
di  amministrazione  fra  i propri componenti, il cui mandato non sia
scaduto, durano in carica cinque esercizi e possono essere confermati
per la durata massima complessiva corrispondente a due mandati.
   I consiglieri vengono eletti dall'assemblea  fra  i  soci,  previa
determinazione  del  loro numero, durano in carica quattro esercizi e
non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due mandati.
   I consiglieri vengono eletti secondo i criteri di professionalita'
e competenza tenendo conto della necessita' di  assicurare  anche  la
presenza   di   amministratori  che  abbiano  maturato  una  adeguata
esperienza nei settori di interveno dell'Ente.
   Non possono essere eletti consiglieri coloro che fanno  parte  del
consiglio  di  amministrazione  o  del  collegio  dei  revisori della
societa' partecipata e delle societa' ed enti che con essa compongono
il gruppo creditizio.
   I membri eletti in sostituzione di coloro che  vengano  a  mancare
per  qualsiasi  causa  restano  in  carica  quanto  avrebbero  dovuto
rimanervi i loro predecessori.
   I  consiglieri  rimangono  nell'ufficio fino all'entrata in carica
dei loro successori.
   Il  consiglio  di  amministrazione  dichiara  la   decadenza   del
consigliere  che  abbia perso la qualita' di socio ai sensi dell'art.
10, comma secondo e terzo, ovvero che  non  intervenga  alle  sedute,
senza giustificato motivo, per piu' di tre volte consecutive.
                              Art. 20.
                Indennita' di carica e rimborsi spese
   L'assemblea    dei    soci,   su   proposta   del   consiglio   di
amministrazione, determina la misura delle  indennita'  di  carica  e
delle   medaglie   di  presenza  spettanti  al  presidente,  al  vice
presidente e ai consiglieri.
   Il consiglio di  amministrazione  puo'  peraltro  determinare  dei
compensi  a  favore  degli  amministratori  investiti  di particolari
incarichi.
   Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta  il  rimborso
delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
                              Art. 26.
                        Collegio dei revisori
   Presso  l'Ente  e'  istituito  un collegio di tre revisori, con le
attribuzioni stabilite dagli articoli 2403, 2404,  2405  e  2407  del
codice civile.
   I  revisori sono nominati dall'assemblea dei soci con le modalita'
prescritte  per  la  nomina  degli  amministratori.  Almeno  uno  dei
componenti  il  collegio  deve essere iscritto nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti. Assume la presidenza del collegio il  componente
iscritto  nel  ruolo  dei  revisori  ufficiali  dei conti; in caso di
pluralita' di iscritti, il piu' anziano  in  carica  e,  in  caso  di
nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'.
   Ai  revisori  si  applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
   La  carica  di   revisore   e'   incompatibile   con   quella   di
amministratore  o  di  sindaco  della  societa'  partecipata  o delle
societa' facenti parte del gruppo creditizio.
   I revisori restano in carica per la durata di tre esercizi e  sono
liberamente  rieleggibili.  I revisori scaduti rimangono nell'ufficio
fino a che non entrino in carica i loro successori.
   Ai revisori, oltre al rimborso anche in misura  forfettaria  delle
spese  sostenute in ragione della carica, spetta un emolumento annuo,
oltre   alla   medaglia   di   presenza,   nella   misura   stabilita
dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.
                              Art. 27.
             Pluralita' di cariche e cumulo di compensi
   Il  presidente,  il  vice  presidente,  i consiglieri e i revisori
dell'Ente, oltre a tali cariche, possono ricoprire contemporaneamente
cariche in organi amministrativi e di controllo delle societa' di cui
al settimo comma dell'art. 3 e in non piu' di tre altre  societa'  od
enti  partecipati  direttamente  o  indirettamente da queste ultime o
dall'Ente stesso; l'assunzione di tali cariche deve  essere  comunque
autorizzata dal consiglio di amministrazione.
   I  relativi compensi sono cumulabili con quelli previsti dall'art.
20 nel limite del doppio del  compenso  piu'  alto  previsto  per  le
predette cariche; l'importo eccedente tale limite deve essere versato
all'Ente.