Art. 1. Costituzione e denominazione - Norme applicabili L'Ente Cassa di risparmio di Prato, di seguito chiamato anche Ente, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, e' sottoposto alla vigilanza' del Ministero del tesoro ed e' regolato, oltre che dal presente statuto, dalle norme contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e comunque dalle norme vigenti in materia. L'Ente, che proviene dalla Cassa di risparmio di Prato, costituita nel 1830 come "privata societa' anonima" da 60 benemeriti cittadini e divenuta autonoma con regio decreto del 13 ottobre 1882, n. 732, ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio di Prato S.p.a.", partecipata, in qualita' di socio di maggioranza, dal Monte dei Paschi di Siena, in applicazione della legge 30 luglio 1990 n. 218, con atto n. 18679 del 14 agosto 1992 notaio Sordi ed in conformita' del decreto del Ministro del tesoro n. 436232 del 13 agosto 1992. In seguito al progetto di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 8 agosto 1995, l'Ente ha provveduto a cedere, in data 12 ottobre 1995, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., l'intero pacchetto azionario corrispondente alla partecipazione nella societa' conferitaria e, quindi, a partecipare alla costituzione, avvenuta il 30 ottobre 1995 con atto notaio Sordi di Prato, di una nuova Banca denominata CARIPRATO Cassa di risparmio di Prato S.p.a., assumendo una partecipazione pari al 21%. Art. 3. Scopi ed attivita' L'Ente nella continuita' degli scopi originari della Cassa di risparmio, indicata all'art. 1, persegue finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale con preminente riguardo ai settori della ricerca scientifica, della tutela dell'ambiente, della sanita', dell'istruzione, dell'arte e della cultura; potra' inoltre perseguire finalita' di assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli; si propone in tal modo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera. Nell'ambito degli scopi di cui sopra l'Ente puo' tra l'altro acquistare, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali storici ed artistici, immobili storici, artistici e di interesse ambientale, nonche' promuovere, istituire e gestire, anche in collaborazione, fondazioni ed enti morali aventi scopi analoghi. L'Ente puo' promuovere ed effettuare il coordinamento di altri enti aventi analoghe affinita' e raccordare con gli stessi la propria attivita', anche attraverso la partecipazione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Ente puo', in quanto ritenuto necessario od opportuno dai propri organi amministrativi, compiere tutti gli atti e le operazioni, anche finanziarie, mobiliari ed immobiliari, connesse e strumentali agli scopi stessi, comprese quelle editoriali, nonche' accettare donazioni e lasciti e compiere atti di comodato attivo e passivo. Al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio nel quale opera, l'Ente definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. L'Ente, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, amministra la propria partecipazione nella societa' bancaria cui partecipa e nella societa' cui appartengono le azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa' partecipata stessa. L'Ente non puo' esercitare l'attivita' bancaria ne' possedere partecipazioni di controllo in societa' bancarie o finanziarie diverse dalle societa' di cui al precedente comma se non nelle ipotesi ed alle condizioni stabilite dalle norme legislative e regolamenti tempo per tempo vigenti. L'Ente puo' acquisire o detenere altre partecipazioni, anche di controllo, purche' strumentali al conseguimento delle sue finalita' istituzionali. L'ammontare dei debiti contratti con ciascun ente o societa' al cui capitale l'Ente partecipi e delle garanzie dal medesimo ricevute dagli stessi non puo' eccedere un decimo del patrimonio dell'Ente medesimo. L'ammontare globale dei debiti contratti e delle garanzie prestate e ricevute non puo' eccedere il venti per cento del patrimonio dell'Ente. Art. 4. Patrimonio Il patrimonio dell'Ente si e' costituito inizialmente con la partecipazione nella societa' di cui al comma secondo del precedente art. 1, come risulta dalla delibera di conferimento assunta in data 22 maggio 1992. Esso di norma si incrementa per effetto di: a) accantonamenti a riserva di qualunque specie; b) fondi patrimoniali a fronte di liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio; c) avanzi di gestione non destinati ad erogazione. L'Ente amministra il suo patrimonio con criteri di economicita' e destina i relativi proventi, detratte le spese di funzionamento, eventuali accantonamenti prudenziali e, fermo restando quanto previsto dai successivi quarto e quinto comma, al conseguimento dei propri scopi. L'Ente puo' destinare per un periodo di tempo prestabilito taluni beni facenti parte del proprio patrimonio ed i relativi proventi a specifiche finalita', nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche con separate gestioni, nei casi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo. L'Ente, non avendo il controllo della societa' partecipata, potra', a giudizio del consiglio di amministrazione, accantonare ad apposita riserva, finalizzata ad aumenti del capitale della societa' partecipata, una quota dei dividendi derivanti dalla partecipazione nella societa' di cui all'art. 3, comma sesto, in misura non inferiore al 10%. Tale riserva puo' essere investita in titoli emessi dalla medesima societa' partecipata e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'eventuale accantonamento a riserva di cui al comma quarto del presente articolo, e' destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative. I proventi straordinari ove non siano destinati alla riserva di cui al precedente comma quarto del presente articolo, ovvero a finalita' gestionali dell'Ente, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanita'. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Ente utilizza: proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio detratte le spese di funzionamento e gli eventuali accantonamenti destinati alla riserva e di cui al comma terzo, quarto e quinto del presente articolo; eventuali liberalita' non destinate al patrimonio. Art. 11. Assemblea dei soci L'assemblea dei soci delibera su: a) l'approvazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo, e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione; b) la nomina dei consiglieri, previa determinazione del loro numero, e la loro eventuale revoca nonche' l'azione di responsabilita' contro gli amministratori; c) la nomina dei componenti del collegio dei revisori, nonche' l'eventuale azione di responsabilita' nei confronti dei componenti di tale collegio; d) l'elezione dei soci di sua pertinenza nell'adunanza destinata all'approvazione del bilancio consuntivo a norma del successivo art. 29 e la decadenza dalla qualita' di socio, nei casi non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione; e) le eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci; f) lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio. L'assemblea esprime inoltre il proprio parere sulle modifiche statutarie. Art. 19. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' composto da un numero di membri non inferiore a dodici e non superiore a quindici, ivi compresi il presidente ed il vice presidente. Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, il cui mandato non sia scaduto, durano in carica cinque esercizi e possono essere confermati per la durata massima complessiva corrispondente a due mandati. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero, durano in carica quattro esercizi e non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due mandati. I consiglieri vengono eletti secondo i criteri di professionalita' e competenza tenendo conto della necessita' di assicurare anche la presenza di amministratori che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di interveno dell'Ente. Non possono essere eletti consiglieri coloro che fanno parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori della societa' partecipata e delle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. I membri eletti in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. I consiglieri rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che abbia perso la qualita' di socio ai sensi dell'art. 10, comma secondo e terzo, ovvero che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per piu' di tre volte consecutive. Art. 20. Indennita' di carica e rimborsi spese L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, determina la misura delle indennita' di carica e delle medaglie di presenza spettanti al presidente, al vice presidente e ai consiglieri. Il consiglio di amministrazione puo' peraltro determinare dei compensi a favore degli amministratori investiti di particolari incarichi. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Art. 26. Collegio dei revisori Presso l'Ente e' istituito un collegio di tre revisori, con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile. I revisori sono nominati dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per la nomina degli amministratori. Almeno uno dei componenti il collegio deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Assume la presidenza del collegio il componente iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; in caso di pluralita' di iscritti, il piu' anziano in carica e, in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. Ai revisori si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. La carica di revisore e' incompatibile con quella di amministratore o di sindaco della societa' partecipata o delle societa' facenti parte del gruppo creditizio. I revisori restano in carica per la durata di tre esercizi e sono liberamente rieleggibili. I revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori. Ai revisori, oltre al rimborso anche in misura forfettaria delle spese sostenute in ragione della carica, spetta un emolumento annuo, oltre alla medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione. Art. 27. Pluralita' di cariche e cumulo di compensi Il presidente, il vice presidente, i consiglieri e i revisori dell'Ente, oltre a tali cariche, possono ricoprire contemporaneamente cariche in organi amministrativi e di controllo delle societa' di cui al settimo comma dell'art. 3 e in non piu' di tre altre societa' od enti partecipati direttamente o indirettamente da queste ultime o dall'Ente stesso; l'assunzione di tali cariche deve essere comunque autorizzata dal consiglio di amministrazione. I relativi compensi sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 20 nel limite del doppio del compenso piu' alto previsto per le predette cariche; l'importo eccedente tale limite deve essere versato all'Ente.