Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" e' riservata al vino bianco, gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" puo' essere prodotto anche nella tipologia "Superiore" a condizione che risponda ai particolari requisiti stabiliti, al riguardo, dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino, dal 95 al 100%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Sassari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" devono provenire dal territorio geograficamente definito "Gallura". Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinita' d'Agulto, Viddalba in provincia di Sassari e l'intero territorio dei comuni di Budoni e S. Teodoro in provincia di Nuoro. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico e ubicati a quota non superiore a mt 500 s.l.m. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per non oltre due interventi prima della invaiatura. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro. La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" non deve essere superiore alle 10 tonnellate. Per la tipologia "Superiore" tale resa non deve essere superiore a 9 tonnellate. La produzione media non deve essere superiore a kg 3 per ceppo per entrambe le tipologie. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" puo' essere utilizzata la mensione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipenti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento. Art. 5. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% e del 12% per la tipologia "superiore". Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata all'art. 3; l'imbottigliamento deve essere effettuato esclusivamente nell'ambito della regione Sardegna. Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" non puo' essere immesso al consumo prima del 15 gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli; odore: profumo sottile intenso, delicato; sapore: alcolico, morbito, retrogusto leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; residuo zuccherino massimo: 5 g/l.; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche di modificare con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale del 12% che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 13% puo' portare in etichetta la qualificazione "superiore". Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" deve essere sottoposto, nella fase di produzione, ad un'analisi chimico-fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento. Art. 8. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione di diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresa gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.