(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
            REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA
        PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI
              INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
                              TITOLO I
                             DEFINIZIONI
    Per i termini, le definizioni e le  tolleranze  dimensionali,  si
rimanda  a  quanto  emanato  con decreto del Ministro dell'interno 30
novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
    Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:
    -  AUDITORI  E  SALE  CONVEGNO:  locali  destinati  a   concerti,
      conferenze, congressi e simili;
    -  CINEMA-TEATRI:  locali  destinati prevalentemente a proiezioni
      cinematografiche ed attrezzi con scena per  lo  svolgimento  di
      rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
    -  CINEMATOGRAFI:  locali, con o senza semplice pedana, destinati
      prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
    - CIRCHI: locali destinati  alla  presentazione  al  pubblico  di
      manifestazioni  di  abilita',  forza  e  coraggio,  con o senza
      l'intervento di animali feroci o domestici;
    - LOCALI: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo
      spettacolo  e  trattenimento,  compresi  i   servizi   vari   e
      disimpegni  ad  esse  annessi; convenzionalmente si considerano
      anche le attivita' di cui all'art. 1, comma 1,  lettere  i)  ed
      l);
    -  LOCALI  DI  TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed
      attrazioni  varie,  aree  ubicate  in  esercizi   pubblici   ed
      attrezzate per accogliere spettacoli;
    - LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attivita' non
      rientranti  nel  campo  di  applicazione  del presente decreto,
      utilizzati  occasionalmente  per  intrattenimenti  e   pubblici
      spettacoli;
    -   LUOGHI   ALL'APERTO:   luoghi  ubicati  in  delimitati  spazi
      all'aperto attrezzati con impianti  appositamente  destinati  a
      spettacoli  o  intrattenimenti  e con strutture apposite per lo
      stazionamento del pubblico;
    - SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere  ad
      uno  spettacolo,  ad  una  proiezione  cinematografica,  ad una
      audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
    - SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali  destinati  a  trattenimenti
      danzanti;
    -  SCENA:  area  destinata alla rappresentazione di spettacoli al
      pubblico; la  scena  comprende  il  palcoscenico,  gli  scenari
      nonche'  tutte  le altre attrezzature ed allestimenti necessari
      all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di  spettacoli
      in genere.
    La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala puo'
essere:
       a)  di  tipo  separato dalla sala, quando e' separata rispetto
          alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti
          al fuoco e l'unica apertura con la sala e'  costituita  dal
          boccascena;
       b)  di  tipo  integrato  nella sala, quando non esiste nessuna
          separazione  tra  l'area  scenica  e  quella  destinata  al
          pubblico.
    -  SPAZIO  CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
      una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non
      deve costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e
      deve avere caratteristiche tali da garantire la  permanenza  di
      persone  con  ridotte o impedite capacita' motorie in attesa di
      soccorsi;
    -  SPETTACOLI  VIAGGIANTI  E  PARCHI  DI   DIVERTIMENTI:   luoghi
      destinati    ad   attivita'   spettacolari,   trattenimenti   o
      attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto,
      ovvero in parchi permanenti;
    - TEATRI: locali in cui  si  presentano  al  pubblico  spettacoli
      lirici,   drammatici,  coreografici,  di  rivista  e  varieta',
      caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali  destinati  a
      riprese   cinematografiche   e/o  televisive  con  presenza  di
      pubblico;
    -  TEATRI  TENDA:  locali  con  copertura  a  tenda  destinati  a
      spettacoli vari.
                              TITOLO II
         DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI
    2.1 UBICAZIONE
    2.1.1 GENERALITA'
    I   locali  al  chiuso,  destinati  a  trattenimenti  e  pubblici
    spettacoli, possono essere ubicati:
    a) in edifici isolati dagli altri;
    b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
    c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora  in
       essi   si   svolgano   attivita'   soggette  ai  controlli  di
       prevenzione incendi, queste ultime devono  essere  limitate  a
       quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,
       94,  e  95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta
       Ufficiale  n.  98  del  9   aprile   1982),   fermo   restando
       l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi
       per le specifiche attivita'.
    2.1.2 SCELTA DELL'AREA
    In  sede  progettuale,  deve  essere assicurato il rispetto delle
distanze  di  sicurezza  esterne  dagli   insediamenti   circostanti,
previste  dalle  specifiche  regolamentazioni di prevenzione incendi,
relative alle attivita' in essi svolte.
    2.1.3 ACCESSO ALL'AREA
    Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili  del
Fuoco,  gli  accessi  all'area  ove  sorgono  i  locali oggetto della
presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi:
    - larghezza: 3,5 m;
    - altezza libera: 4 m;
    - raggio di volta: 13 m;
    - pendenza non superiore al 10%;
    - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore  e  12
      sull'asse posteriore; passo 4 m).
    L'eventuale  utilizzo  degli spazi esterni, di pertinenza del lo-
cale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, puo' essere consentito a
condizione che non siano pregiudicati  l'accesso  e  la  manovra  dei
mezzi  di  soccorso  e  non  costituiscano  ostacolo  al deflusso del
pubblico.
    Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12  m,  deve
essere  assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio delle
autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una  qualsiasi  finestra  o
balcone che consenta l'accesso ad ogni piano.
    Qualora  non  sia  possibile  soddisfare  i  requisiti  di cui al
presente punto, devono  essere  adottate  misure  atte  a  consentire
l'operativita' dei soccorsi.
    2.1.4 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
    I  locali  al  chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo
piano interrato, fino alla quota  di  -10  m  rispetto  al  piano  di
riferimento.
    I  predetti  locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10
m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico
a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre  di  uscite  ubicate
lungo  il  perimetro  che  immettano  direttamente  in  luoghi sicuri
dinamici.
    2.2 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI
    2.2.1 GENERALITA'
    I teatri di capienza superiore a 2000  spettatori  devono  essere
ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera a).
    I  locali  ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e
c), devono essere separati da attivita' non pertinenti ed  a  diversa
destinazione  mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90
senza comunicazioni.
    In uno stesso edificio possono coesistere  piu'  locali,  ubicati
anche su piani diversi, purche' ciascuno di tali locali sia dotato di
ingressi e di vie di uscita indipendenti.
    2.2.2 COMPLESSI MULTISALA
    E' consentito che:
    a)  piu'  locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma
       1, lettere b), d), e), f), siano serviti  da  un  unico  atrio
       purche'  separati  da strutture resistenti al fuoco almeno REI
       60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti  di  vie
       di uscita indipendenti.
    b)  piu'  locali,  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed un
       unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c),  di
       capienza  non superiore a 1000 spettatori e con scena separata
       dalla sala, siano serviti da un unico atrio alle condizioni di
       cui alla precedente lettera a);
    c) piu' locali, di cui all'art. 1, comma  1,  lettere  a)  e  c),
       siano serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni:
       -  siano  separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI
         90;
       - non comunichino tra loro direttamente;
       - siano provvisti di vie di uscita indipendenti;
       - la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori;
       - la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
       - i locali  siano  ubicati  esclusivamente  fuori  terra,  non
         sovrapposti fra loro, ed il pavimento delle singole sale sia
         a  quota  non  superiore  a  7,5  m  rispetto  al  piano  di
         riferimento;
       - la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.
    2.2.3 COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITA'
    E' consentito che:
    a)  i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
       e), comunichino con le attivita' indicate ai punti 85, 86 e 89
       del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta  Ufficiale
       n. 98 del 9 aprile 1982), purche' pertinenti, tramite filtro a
       prova  di  fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI
       30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini
       del computo delle vie di uscita. Salvo quanto  disposto  nelle
       specifiche  disposizioni  di prevenzione incendi, le strutture
       di separazione devono possedere caratteristiche di  resistenza
       al fuoco non inferiori a REI 60;
    b)  i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
       e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali alle
       condizioni di cui alla precedente  lettera  a);  salvo  quanto
       disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi,
       le  strutture  di separazioni devono possedere caratteristiche
       di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90;
    c) i locali, di cui all'art. 1, comma  1,  lettere  a),  b),  c),
       comunichino  con le attivita' indicate al punto 84 del decreto
       ministeriale  16  febbraio  1982,  purche'  pertinenti,   alle
       condizioni di cui alla precedente lettera a);
    d)  i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
       e), f), comunichino con le sale consumazione di  ristoranti  e
       simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
    e)  i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
       e), f), comunichino  con  sale  giuochi,  purche'  pertinenti,
       tramite  porte  resistenti  al  fuoco  almeno  REI  60;  dette
       comunicazioni non  possono  essere  considerate  ai  fini  del
       computo delle vie di uscita.
    I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi
alle  attivita'  indicate  al  punto  84  del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni  riportate
al  punto  8.4  del  decreto  del Ministro dell'interno 9 aprile 1994
(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).
    2.2.4 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI
    In un locale sono ammessi soltanto gli  ambienti  necessari  alla
sua  gestione  ed  amministrazione, nonche' l'abitazione del custode.
Quest'ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale con
strutture resistenti al fuoco al meno REI 90 e  puo'  avere  un'unica
porta  di  comunicazione  con gli stessi, purche' resistente al fuoco
almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura.
    All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che  qualora
non  siano  destinati  esclusivamente  al servizio del locale, devono
essere dotati di uscite dirette su pubblica  via  o  piazza,  da  non
computarsi tra le uscite destinate allo sfollamento degli spettatori.
    Sono  consentiti  all'interno  del  locale  spazi  allestiti  per
l'esposizione o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso
nel locale, alle seguenti condizioni:
    a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e
       disposti in modo tale da non costituire ostacolo  al  deflusso
       del pubblico;
    b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m2;
    c)  qualora  abbiano  superficie  complessiva  superiore a 10 m2,
       l'area di pertinenza dovra' essere protetta  con  impianto  di
       spegnimento a pioggia (impianto sprinkler).
    2.3 STRUTTURE E MATERIALI
    2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
    I  requisiti  di  resistenza  al fuoco degli elementi strutturali
vanno valutati secondo  le  prescrizioni  e  le  modalita'  di  prova
stabilite  dalla  circolare  del  Ministero dell'interno n. 91 del 14
settembre 1961, prescindendo dal tipo di  materiale  impiegato  nella
realizzazione   degli   elementi  medesimi  (calcestruzzo,  laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.).
    Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da  adottare
per  i  vari  tipi  di materiali suddetti, nonche' la classificazione
degli edifici in funzione del carico  d'incendio,  vanno  determinati
con  le  tabelle  e  con  le modalita' specificate nella circolare n.
91/61, tenendo conto delle disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro  dell'interno  6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio  per
locali aventi strutture portanti in legno.
    Le  strutture  portanti e quelle separanti dei locali inseriti in
edifici  pluripiano  devono  comunque  possedere  caratteristiche  di
resistenza  al  fuoco,  rispettivamente  R  e  REI,  non inferiori ai
seguenti valori:
         ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO           R        REI
         fino a 12 m                                60         60
         superiore a 12 m e fino a 24 m             90         90
         superiore a 24 m                          120         90
    I requisiti di resistenza al fuoco  delle  porte  e  degli  altri
elementi  di  chiusura  vanno valutati ed attestati in conformita' al
decreto  del  Ministro  dell'interno  14  dicembre   1993   (Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
    Per  le  strutture  di  pertinenza delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative di
prevenzione incendi.
    2.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
    Le caratteristiche di reazione  al  fuoco  dei  materiali  devono
essere le seguenti:
    a)  negli  atri,  nei  corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei
       passaggi in  genere  e  nelle  vie  di  esodo,  e'  consentito
       l'impiego  dei  materiali  di classe 1 in ragione, al massimo,
       del 50% della loro superficie totale  (pavimento  +  pareti  +
       soffitti   +  proiezioni  orizzontali  delle  scale);  per  le
       restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
    b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che i  materiali  di
       rivestimento  dei  pavimenti siano di classe 2 e che gli altri
       materiali di rivestimento siano di classe 1;
    c) i materiali suscettibili di  prendere  fuoco  su  entrambe  le
       facce  (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione
       al fuoco non superiore a 1;
    d)  le  poltrone  ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1
       IM;
    e) i sedili non imbottiti costituiti  da  materiali  combustibili
       devono essere di classe non superiore a 2;
    f)  i  materiali  isolanti  in  vista,  con  componente  isolante
       direttamente esposto alle fiamme, devono essere di  classe  di
       reazione  al  fuoco  non  superiore a 1; nel caso di materiale
       isolante in vista, con componente  isolante  non  direttamente
       esposto  alle  fiamme,  sono  ammesse le classi di reazione al
       fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
    g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle  varie
       classi  di  reazione al fuoco, devono essere messi in opera in
       aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con  materiale
       incombustibile  eventuali  intercapedini.  Ferme  restando  le
       limitazioni di cui alla precedente lettera a),  e'  consentita
       l'installazione  di  controsoffitti  nonche'  di  materiali di
       rivestimento e di materiali isolanti in vista,  posti  non  in
       aderenza  agli elementi costruttivi, purche' abbiano classe di
       reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo
       conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione
       alle possibili fonti di innesco;
    h) i materiali di  cui  alle  lettere  precedenti  devono  essere
       omologati  ai  sensi  del decreto del Ministro dell'interno 26
       giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  25  agosto
       1984);
    i)  qualora  siano  previsti  effettivi accorgimenti migliorativi
       delle condizioni globali di sicurezza dei  locali  rispetto  a
       quanto  previsto  dal presente decreto, quali efficaci sistemi
       di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti  di  rivelazione
       automatica   degli   incendi   e/o   impianti  di  spegnimento
       automatico, puo' consentirsi l'impiego di materiali di  classe
       1,  2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indi-
       cate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e  materiali
       di  rivestimento  posti non in aderenza per i quali e' ammessa
       esclusivamente la classe  1,  nonche'  delle  poltrone  e  dei
       mobili  imbottiti  per  i  quali  e' ammessa esclusivamente la
       classe 1 IM;
    l) e' consentita la posa in opera, a  parete  e  a  soffitto,  di
       rivestimenti   lignei  opportunamente  trattati  con  prodotti
       vernicianti omologati  di  classe  1  di  reazione  al  fuoco,
       secondo  le  modalita'  e le indicazioni contenute nel decreto
       del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale  n.
       66 del 19 marzo 1992);
    m)  per  il  palcoscenico  e  la  sala e' ammesso il pavimento in
       legno; negli altri ambienti tale tipo di pavimento puo' essere
       consentito  purche'  stabilmente  aderente  a  strutture   non
       combustibili o rivestite con materiali di classe 0;
    n)  e' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed
       interni;
    o) i lucernari devono avere vetri retinati  oppure  costruiti  in
       vetrocemento  o con materiali combustibili purche' di classe 1
       di reazione al fuoco;
    p)  i  materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
       devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione di
       materiali isolanti combustibili all'interno  di  intercapedini
       delimitate    da    strutture    realizzate    con   materiali
       incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
    2.3.3 MATERIALE SCENICO
    Per la  realizzazione  degli  scenari  fissi  e  mobili  (quinte,
velari,   tendaggi  e  simili)  e'  ammesso  l'impiego  di  materiali
combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
    E' consentito l'impiego di materiali di classe superiore  a  2  a
condizione  che  siano  previsti  effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza  della  scena,  quali  efficaci
sistemi  di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico.
    In alternativa  la  classe  di  reazione  al  fuoco  puo'  essere
attribuita   senza   l'esecuzione   dei   metodi  di  preparazione  e
manutenzione  di  cui  all'allegato  6  al   decreto   del   Ministro
dell'interno  26  giugno  1984,  con  la  produzione  della  relativa
documentazione probante.
    Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di
prova la cui validita' e' comunque limitata a sei mesi con  l'obbligo
di  non  effettuare  lavaggi  o  altre operazioni di manutenzione che
possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.
    Nei locali con scena di tipo integrato nella  sala,  i  materiali
allestiti  nell'area  scenica  devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore a 1.
    2.3.4 MATERIALI DI COPERTURA
    I materiali impiegati nella copertura  dei  locali  devono  avere
caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto previsto al punto
2.3.2.
    E'  consentito  che  il  materiali dei tendoni dei circhi, teatri
tenda e strutture similari sia di classe di  reazione  al  fuoco  non
superiore a 2.
                             TITOLO III
          DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA
    3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
    Nei  locali,  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti in
settori con non piu' di 160 posti, con un massimo  di  16  posti  per
fila e di 10 file.
    Quando  la distanza tra gli schienali delle file e' di almeno 1,1
m, i posti a sedere possono essere  distribuiti  in  settori  di  300
posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.
    I  settori  devono  essere  separati  l'uno  dall'altro  mediante
passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2
m.
    Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere  lasciato
un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.
    Su  conforme parere dell'autorita' competente, si puo' consentire
che file al massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti laterali
della sala.
    Nei locali con capienza non superiore a 150 posti  e'  consentita
una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m.
    In  galleria,  tra  la  balaustra  e  la prima fila antistante di
posti, deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a
0,6 m, misurato a sedile abbassato.
    L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.
    Nei locali, di cui all'art.  1,  comma  1,  lettere  e),  f),  la
distribuzione   dei   posti  a  sedere,  pur  realizzata  secondo  le
necessita', non deve in ogni caso costituire impedimenti ed  ostacoli
all'esodo delle persone in caso di emergenza.
    3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE
       La  distanza  tra  lo  schienale  di  una  fila di posti ed il
corrispondente schienale della fila successiva deve essere di  almeno
di 0,8 m.
    La  larghezza  di  ciascun  posto deve essere almeno di 0,5 m con
braccioli e di 0,45 m senza braccioli.
    Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al  suolo
ed  avere  sedile  del tipo a ribaltamento automatico o per gravita'.
Quando la distanza tra gli schienali di file successive e' di  almeno
1,1 m e' consentito che il sedile sia del tipo fisso.
    Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
    Nei  locali  non  provvisti  di posti a sedere fissi, puo' essere
concesso l'impiego temporaneo di sedie purche' collegate  rigidamente
tra  loro  in file. Ciascuna fila non puo' contenere piu' di 10 sedie
in gruppi di 10 file, per complessivi 500  posti  al  chiuso  e  1300
all'aperto per locale.
    E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi
e nei corridoi.
    3.3. SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI
    Nessun spettatore puo' sostare nei passaggi esistenti nella sala.
    Nei  locali,  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) il numero dei  posti  in  piedi  autorizzati  sia  fissato  in
       ragione  di  35  spettatori  ogni 10 m2 di superficie all'uopo
       destinata;
    b) i posti in piedi siano computati agli effetti della  larghezza
       delle uscite;
    c)  le  aree  siano  disposte  soltanto posteriormente ai posti a
       sedere, in modo  da  lasciare  sempre  liberi  i  percorsi  di
       ingresso e di uscita.
                              TITOLO IV
             MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA
    4.1 AFFOLLAMENTO
    L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
    a)  nei  locali,  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
       d), g), h), pari al numero dei posti  a  sedere  ed  in  piedi
       autorizzati,  compresi  quelli  previsti  per  le  persone con
       ridotte o impedite capacita' motorie;
    b) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), e f), pari
       a quanto risulta dal  calcolo  in  base  ad  una  densita'  di
       affollamento di:
       - 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;
       - 1,2 persone per metro quadrato all'aperto.
    La  densita'  di  affollamento  dovra'  tenere  conto dei vincoli
previsti da regolamenti igienico-sanitari.
    4.2 CAPACITA' DI DEFLUSSO
    La  capacita'  di deflusso per i locali al chiuso non deve essere
superiore ai seguenti valori:
    a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 1
       m rispetto al piano di riferimento;
    b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno
       7,5 m rispetto al piano di riferimento;
    c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di  sotto
       di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
    La  capacita' di deflusso per i locali all'aperto non deve essere
superiore a 250.
    4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA
    4.3.1 GENERALITA'
    Ogni locale deve essere provvisto di un sistema di vie di  uscita
dimensionato  in  base  al  massimo  affollamento  previsto  ed  alle
capacita' di  deflusso  sopra  stabilite,  che,  attraverso  percorsi
indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno.
    I  percorsi  del  sistema  di vie di uscita comprendono corridoi,
vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno,  scale,  rampe  e
passaggi in genere.
    L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a
2 m.
    La  larghezza  utile  dei percorsi deve essere misurata deducendo
l'ingombro di  eventuali  elementi  sporgenti  con  esclusione  degli
estintori.  Tra  gli  elementi sporgenti non vanno considerati quelli
posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza  non
superiore ad 8 cm.
    Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare
gradini  per  superare  dislivelli, gli stessi devono avere pedate ed
alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e
non superiore a 18 cm (alzata),  ed  essere  segnalati  con  appositi
dispositivi luminosi.
    Le  uscite  dalla  sala  devono essere distribuite con criteri di
uniformita' e di  simmetria  rispetto  all'asse  longitudinale  della
stessa.   Qualora  cio'  risulti  impossibile,  deve  provvedersi  ad
assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno  studio  del
movimento  del  pubblico  in uscita e con conseguente dimensionamento
dei corridoi di disimpegno interni.
    La pendenza di corridoi e passaggi non puo' essere  superiore  al
12%.  Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove
e' prevista la presenza di persone con ridotte o  impedite  capacita'
motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%.
    Quando  il  pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza
deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.
    I pavimenti in genere ed i  gradini  in  particolare  non  devono
avere  superfici  sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di uscita
esposte alle intemperie  devono  essere  tenute  sgombre  da  neve  e
ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.
    Superfici  vetrate  e  specchi  non  devono  essere installati se
possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
    Le vie di uscita devono essere tenute sgombre  da  materiali  che
possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
    Gli  eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale
o nelle loro immediate vicinanze, ed, in  ogni  caso,  devono  essere
ubicati  in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori,
non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del
pubblico.
    4.3.2 NUMERO DELLE USCITE
    Il numero delle uscite, che dal locale adducono in  luogo  sicuro
all'esterno,  deve  essere  non  inferiore  a tre. Dette uscite vanno
ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.
    Per i locali di capienza non  superiore  a  150  persone  possono
essere previste due sole uscite.
    Le  uscite  devono  essere  dotate  di  porte  apribili nel verso
dell'esodo con un sistema a semplice spinta.
    Nella determinazione  del  numero  delle  uscite  possono  essere
computati  i  vani  di  ingresso purche' dotati di porte apribili nel
verso dell'esodo.
    Nei complessi multisala, ogni sala deve essere  provvista  di  un
proprio  sistema indipendente di vie di uscita. E' consentito che gli
ingressi alle singole sale dall'atrio comune vengano computati  nella
determinazione  del  numero  delle  uscite purche' siano protetti con
porte resistenti al fuoco  di  caratteristiche  almeno  REI  30,  con
apertura   nel   verso   dell'esodo   e   dotate  di  dispositivo  di
autochiusura.
    4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
    La larghezza di ogni singola via di uscita deve  essere  multipla
del  modulo  di  uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli
(1,2 m).
    La larghezza totale delle  uscite  da  ogni  piano,  espressa  in
numero   di  moduli  di  uscita,  e'  determinata  dal  rapporto  tra
l'affollamento previsto al piano e la capacita' di deflusso relativa.
    Per i locali che occupano piu'  di  due  piani  fuori  terra,  la
larghezza  totale  delle  vie di uscita che immettono su luogo sicuro
all'aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due
piani  consecutivi,  con  riferimento  a   quelli   aventi   maggiore
affollamento.
    Per  i locali con capienza non superiore a 150 persone e' ammesso
che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un  minimo  di
0,9 m, purche' conteggiate come un modulo.
    4.3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
    Per  i  locali  al  chiuso,  la lunghezza massima del percorso di
uscita, misurata a partire dall'interno  della  sala,  fino  a  luogo
sicuro,  o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti di cui
al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m  se  in
presenza  di  efficaci  impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti di rivelazione automatica degli incendi.
    Per i locali distribuiti su piu' piani fuori terra,  qualora  per
le  caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia possibile
il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi
di uscita di maggior lunghezza alle seguenti condizioni:
    1) i locali devono essere ubicati in  edifici  con  non  piu'  di
       quattro piani fuori terra;
    2)  le  scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono
       essere di tipo protetto con caratteristiche di  resistenza  al
       fuoco  conformi  a  quanto  previsto  al punto 2.3.1, e devono
       immettere direttamente su luogo sicuro all'esterno;
    3)  la  lunghezza  del  percorso al piano per raggiungere la piu'
       vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m.
    I percorsi interni alla sala,  fino  alle  uscite  dalla  stessa,
vanno  calcolati  in  linea  diretta, non considerando la presenza di
arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da  punti  di  riferimento
che  garantiscano  l'intera  copertura della sala ai fini dell'esodo,
nel rispetto dei seguenti criteri:
    a)  da  ciascuno  dei  predetti  punti  devono  essere  garantiti
       percorsi  alternativi;  si  considerano  tali  quelli  che,  a
       partire da ciascun punto di  riferimento,  formano  un  angolo
       maggiore di 45 gradi;
    b)  qualora  la  condizione di cui alla precedente lettera a) non
       sia rispettata, la lunghezza del percorso,  misurata  fino  al
       punto  dove  c'e' disponibilita' di percorso alternativo, deve
       essere limitata a 15 m.
    A titolo esemplificativo,  si  riporta,  nelle  tavole  allegate,
l'individuazione di tali punti relativamente a sale servite da uscite
distribuite con criteri di uniformita' e simmetria.
    Quando  un  percorso  di esodo, a servizio di un'area riservata a
persone con limitate o ridotte capacita' motorie,  ha  una  lunghezza
fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o piu' rampe di
scale, deve essere utilizzato con spazi calmi.
    4.4  PORTE
    Le  porte  situate  sulle  vie di uscita devono aprirsi nel verso
dell'esodo a semplice  spinta.  Esse  vanno  previste  a  uno  o  due
battenti.  I  battenti  delle  porte,  quando sono aperti, non devono
ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
    Le porte che danno sulle scale non  devono  aprirsi  direttamente
sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza.
    I  serramenti  delle  porte  di uscita devono essere provvisti di
dispositivi a barre di comando tali da consentire  che  la  pressione
esercitata  dal  pubblico  sul  dispositivo di apertura, posto su uno
qualsiasi  dei  battenti,  comandi  in  modo  sicuro  l'apertura  del
serramento.
    Le porte devono essere di costruzione robusta.
    Le  superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da
materiali di sicurezza.
    4.5 SCALE
    4.5.1 GENERALITA'
    Le scale devono avere struttura resistente al fuoco in  relazione
a quanto previsto al punto 2.3.1.
    4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI
    I  gradini  devono  essere a pianta rettangolare, avere pedate ed
alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30  cm
(pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).
    Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purche' la pedata sia
di  almeno  30  cm  misurata  a  40  cm  dal  montante centrale o dal
parapetto interno.
    Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non  piu'  di
quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2
m.
    I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.
    Nessuna  sporgenza  deve  esistere  nelle  pareti delle scale per
un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.
    I corrimano lungo le pareti non devono sporgere piu' di 8 cm e le
loro estremita' devono essere arrotondate verso il basso o rientrare,
con raccordo, verso le pareti stesse.
    Le  scale  di  larghezza  superiore a 3 m devono essere dotate di
corrimano centrale.
    Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi  i  lati,  devono
avere  ringhiere  o  balaustre  alte almeno 1 m, atte a sopportare le
sollecitazioni derivanti  da  un  rapido  deflusso  del  pubblico  in
situazioni di emergenza o di panico.
    4.5.3 VENTILAZIONE
    I vani scala devono essere provvisti superiormente di apertura di
aerazione  con  superficie  non  inferiore  a  1  m2,  con sistema di
apertura degli infissi comandato  automaticamente  da  rivelatori  di
incendio  o  manualmente  in  prossimita' dell'entrata alle scale, in
posizione segnalata.
    4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
    Quando sia  prevista  la  realizzazione  di  scale  di  sicurezza
esterne,  le  stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto
riportati:
    a)  possono  essere  utilizzate   in   edifici   aventi   altezza
       antincendio non superiore a 24 m;
    b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione
       al fuoco;
    c)  la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,
       compresi  gli  eventuali  infissi,  deve  possedere,  per  una
       larghezza  pari  alla  proiezione della scala, incrementata di
       2,5 m per ogni lato,  requisiti  di  resistenza  al  fuoco  di
       almeno REI 60.
    In  alternativa  la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle
pareti  dell'edificio  e  collegarsi  alle  porte  di  piano  tramite
passerelle  protette  con  setti  laterali,  a  tutta altezza, aventi
requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
    4.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI
    Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le  disposizioni
antincendio   previste   al   punto  2.5  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n.   148  del
27 giugno 1987).
    Gli  ascensori  e  i montacarichi non devono essere utilizzati in
caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio.
    Negli edifici di altezza  antincendio  superiore  a  24  m,  deve
essere  previsto  almeno  un  ascensore  antincendio  da  realizzarsi
secondo quanto  disposto  al  punto  6.8  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  9  aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994).
    Le eventuali  scale  mobili  non  vanno  computate  ai  fini  del
dimensionamento delle vie di uscita.
    Occorre  prevedere  un  sistema  automatico che comandi il blocco
delle scale mobili nonche'  il  riporto  al  piano  di  uscita  degli
ascensori in caso di incendio.
                              TITOLO V
                DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA
    5.1 DISPOSIZIONI GENERALI
    Le  scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala,
devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli  attrezzi
necessari  per  lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati
in modo da  non  ingombrare  i  passaggi  e  rendere  accessibili  le
attrezzature ed i mezzi antincendio.
    I  depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione
con la scena e con le aree  riservate  al  pubblico,  fatto  salvo  i
magazzini  di servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari
e le attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono comunicare
direttamente con la scena tramite porte resistenti al fuoco REI 90  e
restare   aperti   per   il  tempo  strettamente  necessario  per  lo
spostamento dei materiali.
    I camerini  ed  i  locali  riservati  agli  artisti  non  possono
comunicare direttamente con la scena.
    L'uso  nella  rappresentazione  di fuochi di artificio, di fiamme
libere e di spari con armi, deve essere  oggetto  di  valutazione  da
parte  dell'autorita'  competente  e  non  puo' essere autorizzato in
mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.
    E' vietato fumare nella scena e sue  dipendenze,  salvo  che  per
esigenze sceniche.
    Eventuali  scarti  e  residui  di  lavori  effettuati sulla scena
dovranno essere rimossi prima della rappresentazione  e  comunque  al
termine dei lavori.
    Nei  teatri  con  scena  di  tipo separato dalla sala, al fine di
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili  del  Fuoco,
deve  essere  assicurata  l'accessibilita'  alla zona comprendente la
scena ed i locali di servizio annessi. In particolare:
    a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori,  il  corpo
       di  fabbrica  contenente  la  scena  ed  i  locali di servizio
       annessi, deve essere attestato  su  luoghi  scoperti  per  una
       frazione non inferiore al 50% del suo perimetro.
    b)  nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori, il
       corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio
       annessi, deve essere  attestato  su  spazi  scoperti  per  una
       frazione non inferiore ad un terzo del suo perimetro.
    Nei  teatri  con scena di tipo integrato nella sala devono essere
in ogni caso osservati i requisiti minimi per l'accesso  all'area  di
cui al punto 2.1.3.
    5.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA
    5.2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEPARAZIONE TRA SCENA E SALA
    Nei  teatri  con  scena  di  tipo  separato, la parte di edificio
contenente la scena deve  essere  separata  dai  locali  di  servizio
annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI
90.
    L'unica  apertura  ammessa  nella struttura di separazione con la
sale e' il boccascena.
    Sono consentiti passaggi di servizio con la sala  purche'  muniti
di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90,
provviste di dispositivo di autochiusura.
    La  separazione  rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra
riportate, deve essere prevista  qualora  il  teatro  abbia  capienza
superiore  a  1000  spettatori  o  il  palcoscenico  abbia superficie
superiore a 150 m2; la scena deve essere in ogni  caso  separata  dai
locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90.
    Nei   teatri   con  capienza  superiore  a  1000  spettatori,  il
boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.
    L'installazione  del sipario di sicurezza non e' obbligatorio nei
luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1000  spettatori,
nei  quali  solo  saltuariamente  vengono effettuate rappresentazioni
teatrali, purche' il palcoscenico abbia superficie  inferiore  a  150
m2.
    5.2.2 ALTEZZA DELLA SCENA
    Al  fine  di  impedire  che  i  prodotti  della combustione di un
eventuale  incendio,  sviluppatosi  nell'area  della  scena,  possano
invadere  la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata,
rispetto al punto piu' alto della copertura della sala.
    In ogni caso la  copertura  della  scena,  avente  superficie  di
palcoscenico  superiore  a 150 m2, deve essere sopraelevata, rispetto
al punto piu' alto della copertura della sala, di almeno 2 m.
    In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore  a
150  m2,  e'  consentito che la copertura della scena sia allo stesso
livello  della  copertura  della  sala  purche'   a   soffitto,   tra
palcoscenico  ed  area riservata al pubblico, sia installato un setto
di  altezza  non  inferiore   a   1,5   m,   incombustibile   e   con
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30.
    5.2.3 CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO
    Ad  eccezione  dei  magazzini di servizio, che possono comunicare
direttamente con la scena alle condizioni di cui al punto 5.1,  tutti
i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, devono comunicare
con   quest'ultima   attraverso   corridoi   di   disimpegno  situati
all'interno della scena.
    Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di  disimpegno  devono
essere  munite  di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate di
dispositivo di autochiusura. La  larghezza  di  detti  corridoi  deve
essere  sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse e non
puo' essere inferiore a 1,5 m per quelli al piano  del  palcoscenico,
ed a 1,2 m per gli altri piani.
    I  corridoi,  direttamente  o attraverso passaggi e scale, devono
condurre all'esterno con percorso di lunghezza non inferiore a quella
stabilita  al  punto  4.3.4  se  dispongono  di  almeno  due   uscite
contrapposte,  o  non  superiore  a  15  m  se dispongono di una sola
uscita.
    Il  numero  delle  scale  deve  essere  stabilito  in   relazione
all'importanza    della  scena  ed  alle  necessita'  funzionali e di
sicurezza.
    Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere  provvisti
di  uscite  dotate  di  porte  resistenti  al fuoco almeno REI 60 con
dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o
su di una via di uscita protetta in modo da poter  essere  utilizzate
dal  personale  di  scena in caso di emergenza e dai Vigili del Fuoco
per l'attacco di un incendio dall'esterno.
    5.2.4 SIPARIO DI SICUREZZA
    5.2.4.1 Caratteristiche
    Il  sipario  di  sicurezza  deve  costituire   una   separazione,
incombustibile,  resistente  al  fuoco  REI  60,  tra  la  sala  e il
palcoscenico.
    Esso  deve  funzionare  di  regola  a  discesa  verticale,   deve
chiudersi  con  velocita'  non  minore  a 0,25 m/s e resistere ad una
pressione di almeno 45 daN/m2, senza che si  verifichino  inflessioni
che possano compromettere il suo funzionamento.
    Il  sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta
sul piano del palcoscenico in  corrispondenza  del  muro  tagliafuoco
sottostante.
    5.2.4.2 Comando del sipario di sicurezza
    I  comandi  del  sipario  di  sicurezza  devono essere ubicati in
posizione tale da consentire la facile e sicura manovra,  assicurando
la completa visibilita' del sipario stesso durante la discesa.
    Devono  essere  previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul
palcoscenico e l'altro fuori della scena.
    5.3.4.3 Protezione del sipario di sicurezza
    Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena
mediante un impianto di raffreddamento a pioggia a  comando  manuale.
Detto  comando  deve  essere ubicato negli stessi punti dei quadri di
manovra del sipario.
    La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore
a 2 l/min per metro quadrato del sipario  ed  essere  distribuita  in
modo omogeneo su tutta l'area del sipario.
    5.2.5 SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE
    La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione
fumi e calore, realizzato a regola d'arte.
    I  dispositivi  di  comando  manuale  del  sistema  devono essere
ubicati in posizione segnalata e protetta in caso di incendio.
    5.2.6 LOCALI DI SERVIZIO ALLA SCENA
    5.2.6.1 Camerini e cameroni
    I camerini ed i cameroni devono essere  ubicati  esternamente  ai
muri perimetrali della scena.
    Le  comunicazioni  dei  camerini  e  cameroni  con la scena e con
l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi di  disimpegno  e  le
scale previste al punto 5.2.3.
    Nessuna   installazione,  neppure  provvisoria,  di  camerini  e'
consentita  nella  scena  propriamente   detta,   ivi   compreso   il
sottopalco,  salvo  che  quest'ultimo  sia  dotato  di proprie uscite
dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio
di classe REI 120.
    5.2.6.2 Depositi e laboratori
    I depositi e i laboratori a servizio  del  teatro  devono  essere
ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.
    Ciascuno  dei  suddetti  locali  deve disporre di accesso diretto
dall'esterno e costituire compartimento antincendio di classe  almeno
REI 60.
    Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che
per  i  magazzini  di servizio destinati a contenere gli scenari e le
attrezzature dello spettacolo in corso, di cui al punto 5.1.
    I suddetti locali devono  disporre  di  aerazione  diretta  verso
l'esterno  mediante  aperture  di superficie non inferiore ad 1/40 di
quella in pianta.
    La superficie massima lorda di ciascun locale non  potra'  essere
superiore a:
    - 1000 m2, se ubicati ai piani fuori terra;
    - 500 m2, se ubicati ai piani interrati.
    Se  il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di
30 Kg/m2 di legna standard, gli stessi  devono  essere  protetti  con
impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).
    I  depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori
del volume del fabbricato.
    Ogni deposito deve  essere  dotato  di  almeno  un  estintore  di
capacita'  estinguente  non  inferiore  a 21A, 89B, C, ogni 150 m2 di
superficie.
    5.2.7 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
    Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 m2, oltre
alle attrezzature mobili e fisse di estinzione previste al titolo XV,
devono essere protette  con  impianto  di  spegnimento  automatico  a
pioggia (impianto sprinkler).
    5.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA
    L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di
uscita,  deve  tenere  conto,  oltre  che  del  pubblico, anche degli
artisti e del  personale  di  servizio  alla  scena,  qualora  l'area
riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo.
    La  lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del
20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4.
    Il  numero  di  uscite  dalla  sala  e   quelle   che   immettono
sull'esterno  non  possono  essere  in  ogni caso inferiori a tre, di
larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna.
    Lo spazio riservato al pubblico deve distare  almeno  2  m  dalla
scena.
    Gli  scenari  devono essere di tipo fisso e di classe di reazione
al fuoco non superiore a 1.
    La sala deve essere dotata di un efficace sistema di  evacuazione
fumi.
                              TITOLO VI
        DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINA DI PROIEZIONE
    Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del
numero  e  dell'ingombro  degli  apparecchi  installati ed in modo da
consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di  manutenzione.
Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno.
    Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
    Le   feritoie  di  proiezione,  di  spia  e  dei  riflettori  del
palcoscenico, ove installati, devono essere munite  di  cristalli  di
idoneo  spessore  e  devono avere dimensioni limitate alle necessita'
funzionali.
    L'accesso  dall'interno  del   locale   deve   avvenire   tramite
disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco
REI 30.
    Presso  ogni  cabina  deve  essere  tenuto  almeno  un  estintore
portatile di capacita' estinguente minima 21A, 89B, C.
    Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione,
non necessitano di essere permanentemente presidiate  dall'operatore,
che  in  ogni  caso  deve  essere  reperibile  all'interno del locale
durante la proiezione.
    E' consentito installare un apparecchio di proiezione di  formato
ridotto  in un punto qualsiasi del locale, purche' distante dai posti
riservati agli spettatori ed in posizione tale da non  ostacolare  in
alcun modo il deflusso del pubblico.
                             TITOLO VII
       CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI
    7.1 UBICAZIONE
    Il  luogo  di  installazione  degli impianti in questione, di cui
all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere  scelto  in
modo  da  consentire  l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di
soccorso e la possibilita' di sfollamento delle  persone  verso  aree
adiacenti.
    Le  strade  per  l'allontanamento  del  pubblico devono avere una
larghezza globale pari almeno alla meta' della larghezza  complessiva
delle  uscite  dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile
in due sensi.
    In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve  essere
interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.
    L'area   destinata   all'installazione   di   circhi,  parchi  di
divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita  di  energia
elettrica,  telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli
automezzi antincendio.
    7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI
    I tendoni e le attrazioni devono  essere  dislocati  in  modo  da
ridurre al minimo la possibilita' di propagazione di un incendio.
    In  ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe
non deve essere inferiore a 6 m.
    Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i  tendoni
non  devono  ostruire  i passaggi per le persone verso luoghi sicuri.
Nel caso in  cui  essi  fiancheggino  tali  passaggi,  devono  essere
protetti e segnalati.
    7.3 SCUDERIE
    Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali
debbono essere separati dalla sala.
    7.4 DEPOSITI E LABORATORI
    Depositi   ed   eventuali   laboratori   devono   essere  ubicati
all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.
    7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
    I liquidi infiammabili devono essere  tenuti  in  contenitori  di
sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.
    Gli  spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le
carovane  non  devono  essere  utilizzati  per  depositare  materiale
combustibile  o  infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa
la vegetazione e devono essere  adottati  gli  accorgimenti  atti  ad
evitarne  la  crescita,  quando  essa  possa  rappresentare  pericolo
d'incendio.
    I contenitori di g.p.l.,  sia  pieni  che  vuoti,  devono  essere
custoditi   in  conformita'  alle  specifiche  norme  di  prevenzione
incendi.
    E' vietato l'impiego di gas infiammabile  per  il  gonfiaggio  di
palloni in vendita o in esposizione.
    E'  proibito  l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli
effetti speciali durante  gli  spettacoli  a  meno  che  non  vengano
adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.
    7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO
    Le  aree  destinate  all'installazione  di  circhi  e  spettacoli
viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.
    Le aree destinate a  parchi  di  divertimento  permanenti  devono
essere  forniti  di  una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza
reciproca non superiore a 60 m.
    7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
       I  progetti  delle  strutture  dei  tendoni dei circhi e delle
attivita' spettacolari, dei trattenimenti e  delle  attrazioni  dello
spettacolo  viaggiante,  devono  essere approvati, precedentemente al
loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo  1968,  n.  337,  e
prevedere  eventuali  limitazioni  d'impiego  incluse quelle relative
alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
    Tali   progetti,   corredati   di   planimetrie   indicanti    la
distribuzione  dei  posti  per  il  pubblico e le vie di uscita, e di
documentazione  relativa  alla  conformita'  degli  impianti  e   dei
materiali,  devono  essere  tenuti  a  disposizione  degli  organi di
controllo  locali,  unitamente  ad  una  dichiarazione  di   corretta
installazione  e  montaggio delle strutture e degli impianti, redatta
di  volta  in   volta   dall'esercente,   autorizzato   all'esercizio
dell'attivita' ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.
    Con  periodicita'  annuale  ogni struttura deve essere oggetto di
una verifica da parte di  tecnico  abilitato  sulla  idoneita'  delle
strutture  portanti,  apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli
esiti  di  detta  verifica  dovranno  essere  oggetto   di   apposita
certificazione  da  tenere  a  disposizione degli organi di controllo
locali.
    Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
                             TITOLO VIII
                  TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI
    8.1 UBICAZIONE
    L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve
essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1.
    8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI
    L'area scenica, essendo in  tali  strutture  del  tipo  integrato
nella sala, dovra' osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.
    I  camerini  devono essere dislocati in un'area diversa da quella
della scena e le comunicazioni  degli  stessi  con  la  scena  e  con
l'esterno,   devono  avvenire  esclusivamente  a  mezzo  di  passaggi
autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno.
    La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m,
onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.
    Nell'impossibilita'  di  realizzare  un   efficace   sistema   di
evacuazione  fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini,
se ubicati all'interno del tendone, con un un impianto di spegnimento
ad acqua frazionata a comando manuale.
    8.3 DEPOSITI E LABORATORI
    Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione
di materiale scenico devono essere sistemati all'esterno  del  teatro
tenda.
    8.4 IMPIANTI ANTINCENDIO
    L'area  di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di
almeno un idrante DN 70.
    Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto
idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo
XV.
    8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
    I  progetti  relativi  a  teatri  tenda  e  strutture   similari,
approvati   dall'autorita'   competente,   corredati  di  planimetrie
indicanti la distribuzione dei posti per il  pubblico  e  le  vie  di
uscita,  e di documentazione relativa alla conformita' degli impianti
e  dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di
controllo  locali,  unitamente  ad  una  dichiarazione  di   corretta
installazione  e  montaggio delle strutture e degli impianti, redatta
di  volta  in   volta   dall'esercente,   autorizzato   all'esercizio
dell'attivita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
    Con  periodicita'  annuale  ogni struttura deve essere oggetto di
una verifica da parte di  tecnico  abilitato  sulla  idoneita'  delle
strutture  portanti,  apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli
esiti  di  detta  verifica  dovranno  essere  oggetto   di   apposita
certificazione  da  tenere  a  disposizione degli organi di controllo
locali.
    Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
                              TITOLO IX
                      LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO
    L'installazione  all'aperto,  anche  provvisoria,  di   strutture
destinate  ad  accogliere  il  pubblico  o  gli  artisti  deve essere
rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.
    L'eventuale installazione di tribune deve  essere  conforme  alle
vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
    Per  i  luoghi  e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed
esclusi dal campo di applicazione  del  presente  decreto  in  quanto
prive  di  specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico,
e' fatto obbligo di produrre, alle autorita' competenti  al  rilascio
della  licenza  di  esercizio,  la  idoneita' statica delle strutture
allestite e la  dichiarazione  d'esecuzione  a  regola  d'arte  degli
impianti  elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonche'
l'approntamento e l'idoneita' dei mezzi antincendio.
                              TITOLO X
                           LOCALI MULTIUSO
    Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali
multiuso,  fatto  salvo  quanto  previsto  da  specifiche  norme   di
prevenzione incendi.
    Nel  caso  di  utilizzo  di  impianti sportivi per lo svolgimento
occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si  applicano  le  norme
previste  per  i  suddetti  impianti  quando  vengano  utilizzati per
manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.
                              TITOLO XI
  LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE
    Per i locali, di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  con
capienza    non   superiore   a   100   persone,   utilizzati   anche
occasionalmente per  spettacoli,  trattenimenti  e  riunioni,  devono
comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato rel-
ative   all'esodo  del  pubblico,  alla  statica  delle  strutture  e
all'esecuzione a regola d'arte  degli  impianti  installati,  la  cui
idoneita',  da  esibire  ad ogni controllo, dovra' essere accertata e
dichiarata da tecnici abilitati.
                             TITOLO XII
                AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
    12.1 CLASSIFICAZIONE
    Le  aree  e  gli  impianti  a  rischio   specifico   sono   cosi'
classificati:
    - depositi;
    - impianti tecnologici;
    - autorimesse.
    12.2 DEPOSITI
    Si  intendono  depositi  o  magazzini gli ambienti destinati alla
conservazione di materiali occorrenti all'esercizio dei locali ed  ai
servizi amministrativi.
    I  depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti
norme, con esclusione di quelli gia' trattati ai punti 5.1, 5.2, 6.2,
7.4  e  8.3,  devono  essere  realizzati  con  strutture  portanti  e
separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60.
    Essi  devono essere aerati direttamente dall'esterno mediante ap-
erture di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta; devono
avere  accesso  dall'esterno  e  possono  comunicare  con  gli  altri
ambienti  dei  locali a mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI
60, munite di dispositivo di autochiusura.
    12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI
    12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
    Gli impianti di produzione di calore funzionanti  a  combustibile
solido,  liquido  e  gassoso  dovranno essere realizzati nel rispetto
delle specifiche normative di prevenzione incendi.
    12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
    Gli impianti di  condizionamento  e  ventilazione  devono  essere
progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri:
    A) IMPIANTI CENTRALIZZATI
    Le  unita'  di  trattamento  dell'aria e i gruppi frigoriferi non
possono essere installati nei locali ove  sono  ubicati  impianti  di
produzione calore.
    I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati   con  strutture  di  separazione  di  caratteristiche  di
resistenza  al  fuoco  non  inferiori  a  REI  60,   aventi   accesso
direttamente  dall'esterno  o  tramite  disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche, munito di porte REI  60  dotate  di  dispositivo  di
autochiusura.
    L'aerazione  nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi
non deve essere inferiore  a  quella  indicata  dal  costruttore  dei
gruppi  stessi,  con una superficie minima non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta del locale.
    Nei gruppi  frigoriferi  devono  essere  utilizzati  come  fluidi
frigorigeni  prodotti  non  infiammabili  e  non  tossici.  I  gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di  ammoniaca  possono
essere  installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche  alimentate
a gas.
    Le    centrali   frigorifere   destinate   a   contenere   gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare
le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti  di
produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
    Non  e'  consentito  utilizzare  aria di ricircolo proveniente da
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
    B) CONDOTTE
    Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0  di
reazione  al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere
di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
    Le condotte non devono attraversare:
    - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
    - vani scala e vani ascensore;
    - locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e  di
      scoppio.
    L'attraversamento dei soprarichiamati locali puo' tuttavia essere
ammesso  se  le  condotte  sono  racchiuse in strutture resistenti al
fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
    Qualora le  condotte  attraversino  strutture  che  delimitano  i
compartimenti,    nelle   condotte   deve   essere   installata,   in
corrispondenza degli  attraversamenti,  almeno  una  serranda  avente
resistenza  al  fuoco pari a quella della struttura che attraversano,
azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
    Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio  attorno  alle
condotte  deve  essere  sigillato  con  materiale  di classe 0, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
    C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO
    Ogni impianto deve essere dotato di  un  dispositivo  di  comando
manuale,  situato  in  un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso di incendio.
    Inoltre, gli impianti a ricircolo  d'aria,  a  servizio  di  piu'
compartimenti,  devono  essere muniti, all'interno delle condotte, di
rivelatori  di  fumo  che  comandino  automaticamente  l'arresto  dei
ventilatori  e  la  chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento
dei rivelatori deve essere  segnalato  nella  centrale  di  controllo
degli   impianti  di  rivelazione  e  segnalazione  automatica  degli
incendi.
    L'intervento dei dispositivi, sia  manuali  che  automatici,  non
deve   consentire   la   rimessa  in  marcia  dei  ventilatori  senza
l'intervento manuale dell'operatore.
    D) IMPIANTI LOCALIZZATI
    E' consentito il condizionamento  dell'aria  a  mezzo  di  armadi
condizionatori,  purche'  il fluido refrigerante non sia infiammabile
ne' tossico. E'  comunque  escluso  l'impiego  di  apparecchiature  a
fiamma libera.
    12.4 AUTORIMESSE
    I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f),   possono   essere   attigui,   sottostanti  e  sovrastanti  alle
autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative  di  prevenzione
incendi.
                             TITOLO XIII
                         IMPIANTI ELETTRICI
    13.1 GENERALITA'
    Gli  impianti  elettrici  devono essere realizzati in conformita'
alla legge 1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale  n.  77  del  23
marzo 1968).
    In  particolare  ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi gli
impianti elettrici:
    -  non  devono  costituire  causa  primaria  di  incendio  o   di
      esplosione;
    -  non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
      degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura  deve
      essere  compatibile  con  la  specifica  destinazione d'uso dei
      singoli locali;
    - devono essere suddivisi in modo che  un  eventuale  guasto  non
      provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
    -  devono  disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
      "protette" e devono riportare chiare indicazioni  dei  circuiti
      cui si riferiscono.
    I  seguenti  sistemi  di  utenza  devono  disporre di impianti di
sicurezza:
       a) illuminazione;
       b) allarme;
       c) rivelazione;
       d) impianti di estinzione degli incendi;
       e) ascensori antincendio.
    La rispondenza  alle  vigenti  norme  di  sicurezza  deve  essere
attestata  con  la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successivi regolamenti di applicazione.
    13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
    L'alimentazione  di   sicurezza   deve   essere   automatica   ad
interruzione  breve  (<  o  = 0,5 s) per gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione; ad interruzione media  (<  o  =  15  s)  per
ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.
    Il  dispositivo  di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
    L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza  deve  consentire  lo
svolgimento  in  sicurezza  del  soccorso  e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
    - rivelazione e allarme: 30 minuti;
    - illuminazione di sicurezza: 1 ora;
    - ascensori antincendio: 1 ora;
    - impianti idrici antincendio: 1 ora.
    L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme  alle
regole tecniche vigenti.
    L'impianto  di  illuminazione  di  sicurezza  deve  assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza
dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non  inferiore  a  2
lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
    Sono  ammesse  singole lampade con alimentazione autonoma purche'
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
    13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
    Il quadro elettrico generale deve  essere  ubicato  in  posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
                             TITOLO XIV
                         SISTEMA DI ALLARME
    I  locali  devono essere muniti di un sistema di allarme acustico
realizzato  mediante  altoparlanti  con  caratteristiche  idonee   ad
avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di
incendio.  Il  comando  di  attivazione  del  sistema di allarme deve
essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
                              TITOLO XV
            MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
    15.1 GENERALITA'
    Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono
essere realizzati a regola d'arte  ed  in  conformita'  a  quanto  di
seguito indicato.
    15.2 ESTINTORI
    Tutti  i  locali  devono  essere  dotati di un adeguato numero di
estintori portatili.
    Gli  estintori  devono  essere  distribuiti  in   modo   uniforme
nell'area  da proteggere, e' comunque necessario che almeno alcuni si
trovino:
    - in prossimita' degli accessi;
    - in vicinanza di aree di maggior pericolo.
    Gli estintori  devono  essere  ubicati  in  posizione  facilmente
accessibile   e   visibile;   appositi  cartelli  segnalatori  devono
facilitarne  l'individuazione,  anche  a  distanza.   Gli   estintori
portatili  devono  essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di
pavimento, o frazione, con un minimo  di  due  estintori  per  piano,
fatto  salvo  quanto  specificatamente  previsto  in  altri punti del
presente allegato.
    Gli estintori portatili dovranno avere capacita' estinguente  non
inferiore  a  13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
    15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
    15.3.1 NASPI
    Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi:
    - locali, di cui all'art. 1,  comma  1,  lettere  a)  e  c),  con
      capienza non superiore a 150 persone;
    - locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con
      capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.
    Ogni  naspo  deve  essere  corredato  da una tubazione semirigida
lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.
    Il numero e la posizione dei naspi  devono  essere  prescelti  in
modo  da  consentire  il  raggiungimento, con il getto, di ogni punto
dell'area protetta.
    I naspi  possono  essere  collegati  alla  normale  rete  idrica,
purche'   questa   sia   in  grado  di  alimentare  in  ogni  momento
contemporaneamente,  oltre  all'utenza  normale,  i  due   naspi   in
condizione idraulicamente piu' sfavorevole, assicurando a ciascuno di
essi  una  portata  non  inferiore  a  35  l/min ed una pressione non
inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
    L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore  a  60
min.
    Qualora  la  rete  idrica  non  sia in grado di assicurare quanto
sopra  prescritto,  deve  essere  predisposta   un'alimentazione   di
riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
    15.3.2 IDRANTI DN 45.
    Devono  essere installati impianti idrici antincendio con idranti
nei seguenti casi:
    -  locali,  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettere a) e c), con
      capienza superiore a 150 persone;
    - locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con
      capienza superiore a 600 persone.
    Gli impianti devono essere costituiti da una  rete  di  tubazioni
preferibilmente  ad  anello, con montanti disposti nelle gabbie delle
scale o comunque in posizione protetta; dai  montanti  devono  essere
derivati gli idranti DN 45.
    Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
    a)  al  bocchello  della  lancia  dell'idrante  posizionato nelle
       condizioni piu' sfavorevoli  di  altimetria  e  distanza  deve
       essere assicurata una portata non inferiore a 120 l/min ed una
       pressione residua di almeno 2 bar;
    b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti
       in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni
       punto dell'area protetta, con un minimo di due idranti;
    c)  l'impianto  idrico  deve  essere dimensionato in relazione al
       contemporaneo funzionamento del seguente numero di idranti:
       - n. 2 idranti per locali di  superficie  complessiva  fino  a
         5000 m2;
       -  n.  4  idranti  per locali di superficie complessiva fino a
         10.000 m2;
       - n. 6 idranti per locali di superficie complessiva  superiore
         a 10.000 m2;
    d)   gli   idranti  devono  essere  ubicati  in  posizioni  utili
       all'accessibilita' ed all'operativita' in caso d'incendio;
    e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
    f) le tubazioni di alimentazione e  quelle  costituenti  la  rete
       devono essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.
    15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE VV.F.
    Devono  prevedersi  attacchi di mandata DN 70 per il collegamento
con le autopompe VV.F., nel seguente numero:
    - n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con
      oltre tre piani fuori terra;
    - n. 1 negli altri casi.
    Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili  e
facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.
    15.3.4 IMPIANTO IDRAULICO ESTERNO
       In prossimita' dei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a),  di  capienza  superiore  a 1000 spettatori, e di tutti gli altri
locali elencati all'art. 1, comma 1, di  capienza  superiore  a  2000
spettatori,   deve   essere   installato  all'esterno,  in  posizione
facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante
DN 70, da utilizzare per il rifornimento dei  mezzi  dei  Vigili  del
Fuoco.  Tale  idrante deve assicurare una portata non inferiore a 460
l/min per almeno 60 min, con una pressione residua non inferiore a  3
bar.
    15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE
    Qualora  l'acquedotto  pubblico  non  garantisca con continuita',
nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve  essere  realizzata  una
riserva   idrica  alimentata  dall'acquedotto  e/o  altre  fonti,  di
capacita'  tale   da   assicurare   un'autonomia   di   funzionamento
dell'impianto,  nell'ipotesi  di  cui  ai  precedenti  punti 15.3.2 e
15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti.
    Il  gruppo  di  pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere, in tal caso, costituito  da  elettropompa  provvista  di
alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno
ad  azionamento automatico; in alternativa a quest'ultimo puo' essere
installata una motopompa di riserva ad avviamento automatico.
    15.3.6 ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITA'
    Per  i  teatri  di  capienza   superiore   a   2000   spettatori,
l'alimentazione  della  rete antincendio deve essere del tipo ad alta
affidabilita'.
    Affinche' un'alimentazione sia considerata ad alta  affidabilita'
puo' essere realizzata in uno dei seguenti modi:
    - una riserva virtualmente inesauribile;
    - due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacita' singola sia
      pari   a  quella  minima  richiesta  dall'impianto,  dotati  di
      rincalzo;
    - due tronchi di  acquedotto  che  non  interferiscano  fra  loro
      nell'erogazione,  non  siano  alimentati dalla stessa sorgente,
      salvo che virtualmente inesauribile.
    Tale alimentazione deve essere collegata  alla  rete  antincendio
tramite  due  gruppi  di  pompaggio,  composti  da  una o piu' pompe,
ciascuno dei quali in grado di assicurare  le  prestazioni  richieste
secondo una delle seguenti modalita':
    - una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
    -  due  elettropompe,  ciascuna  con  portata pari alla meta' del
      fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata  pari  al
      fabbisogno totale;
    - due motopompe, una di riserva all'altra;
    -  due  elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
      elettriche indipendenti.
    Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
    15.4 IMPIANTO  DI  SPEGNIMENTO  AUTOMATICO  A  PIOGGIA  (IMPIANTO
SPRINKLER)
    Oltre  che  nei  casi  previsti  ai punti precedenti, deve essere
installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia  (impianto
sprinkler)   a   protezione  degli  ambienti  con  carico  d'incendio
superiore a 50 kg/m2 di legna standard.
    Gli  impianti  idrici  ed  i  relativi  erogatori  devono  essere
realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.
                             TITOLO XVI
   IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI
    Oltre  che  nei  casi  previsti  ai punti precedenti, deve essere
installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a
30 kg/m2 di legna standard.
    Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo  le
norme UNI 9795.
                             TITOLO XVII
                      SEGNALETICA DI SICUREZZA
    Si   applicano  le  vigenti  disposizioni  sulla  segnaletica  di
sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza  antincendio,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.  524
(Gazzetta   Ufficiale   n.   218  del  10  agosto  1982)  nonche'  le
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.
    In  particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere
installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre  accesa
durante   l'esercizio   dell'attivita',   ed  inoltre  alimentata  in
emergenza.
    In particolare la cartellonistica deve indicare:
    - le porte delle uscite di sicurezza;
    - i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
    - l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.
    Alle attivita' a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si
applicano  le  disposizioni  sulla   cartellonistica   di   sicurezza
contenute nelle relative normative.
                            TITOLO XVIII
                      GESTIONE DELLA SICUREZZA
    18.1 GENERALITA'
    Il  responsabile  dell'attivita', o persona da lui delegata, deve
provvedere affinche' nel corso dell'esercizio non vengano alterate le
condizioni di sicurezza, ed in particolare:
    a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti  costantemente
       sgombri  da  qualsiasi  materiale che possa ostacolare l'esodo
       delle persone e costituire pericolo per la propagazione di  un
       incendio;
    b)  prima  dell'inizio  di  qualsiasi  manifestazione deve essere
       controllata la funzionalita' del sistema di vie di uscita,  il
       corretto  funzionamento  dei  serramenti  delle porte, nonche'
       degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
    c) devono essere  mantenuti  efficienti  i  presidi  antincendio,
       eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
    d)   devono  mantenersi  costantemente  efficienti  gli  impianti
       elettrici, in conformita' a quanto  previsto  dalle  normative
       vigenti;
    e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di
       sicurezza  degli  impianti  di ventilazione, condizionamento e
       riscaldamento;
    f) devono essere presi opportuni provvedimenti  di  sicurezza  in
       occasione  di  situazioni  particolari,  quali  manutenzioni e
       risistemazioni;
    g) deve  essere  fatto  osservare  il  divieto  di  fumare  negli
       ambienti ove tale divieto e' previsto per motivi di sicurezza;
    h)  nei  depositi  e  nei laboratori, i materiali presenti devono
       essere  disposti  in   modo   da   consentirne   una   agevole
       ispezionabilita'.
    18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO
    I    servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di
necessita' tramite rete telefonica.
    La procedura di  chiamata  deve  essere  chiaramente  indicata  a
fianco  di  ciascun  apparecchio  telefonico,  dal  quale  questa sia
possibile.
    18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
    Occorre che  tutto  il  personale  dipendente  sia  adeguatamente
informato  sui  rischi  prevedibili,  sulle  misure  da osservare per
prevenire gli incendi e sul comportamento  da  adottare  in  caso  di
incendio.
    Il  responsabile  dovra'  inoltre  curare  che alcuni dipendenti,
addetti  in  modo  permanente  al  servizio  del  locale   (portieri,
macchinisti,  etc.),  siano  in  grado  di  portare il piu' pronto ed
efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.
    18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA
    Negli  atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono
essere collocate in vista  le  planimetrie  dei  locali,  recanti  la
disposizione  dei  posti,  l'ubicazione  dei  servizi  ad  uso  degli
spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire  per  raggiungere
le scale e le uscite.
    Planimetrie  ed  istruzioni  adeguate  dovranno  altresi'  essere
collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a  servizio  della
stessa.
    All'ingresso  del  locale deve essere disponibile una planimetria
generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
    - delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
    - dei mezzi e degli impianti di estinzione;
    - dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
    -  dei  dispositivi  di  arresto  degli  impianti   elettrici   e
      dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
    -  dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative
      destinazioni d'uso.
    18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO
    Tutti gli adempimenti necessari per una corretta  gestione  della
sicurezza  antincendio  devono  essere  pianificati  in  un  apposito
documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che
specifichi in particolare:
    - i controlli;
    - gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
    - gli interventi manutentivi;
    - l'informazione e l'addestramento al personale;
    - le istruzioni per il pubblico;
    - le procedure da attuare in caso di incendio.
    18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
    Il responsabile dell'attivita', o personale da lui incaricato, e'
tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione  sui
seguenti   impianti   ed  attrezzature,  finalizzate  alla  sicurezza
antincendio:
    - sistema di allarme ed impianti di  rivelazione  e  segnalazione
      automatica degli incendi;
    - attrezzature ed impianti di spegnimento;
    - sistema di evacuazione fumi e calore;
    - impianti elettrici di sicurezza;
    -  porte  ed  elementi  di  chiusura  per i quali e' richiesto il
      requisito di resistenza al fuoco.
    Inoltre deve  essere  oggetto  di  registrazione  l'addestramento
antincendio fornita al personale.
    Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in
occasione dei controlli dell'autorita' competente.
                             TITOLO XIX
                  ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI
    I  locali  esistenti,  di  cui all'art. 5, devono essere adeguati
alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti:
    - impianti elettrici;
    - impianti tecnologici;
    -  sistema  di  allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione
      automatica degli incendi.
    Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza,  di  cui
al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in
vigore   della  presente  decreto,  con  l'esclusione  del  piano  di
sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio  che
devono  essere  predisposti entro un anno, fatto salvo, in ogni caso,
quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.    626,
di  recepimento  della direttiva 89/391/CEE e successive modifiche ed
integrazioni.

      ---->  Vedere TAVOLE da Pag. 34 a Pag. 36 del S.O.  <----