ALLEGATO Art. 6. Finanziamento delle attivita' Comma 1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: i redditi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota non inferiore al 10% dei redditi lordi ad una riserva finalizzata alle sottoscrizioni di aumenti di capitale della Societa' bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di funzionamento; gli eventuali avanzi di gestione e le liberalita' non destinati ad incremento del patrimonio. Comma 2. La Fondazione destina una quota, non inferiore ad un quindicesimo dei propri redditi, al netto delle spese di gestione e dell'accantonamento a riserva sopra precisato, al perseguimento dell'interesse pubblico di solidarieta' sociale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. Art. 14. Composizione, requisiti e decadenza (Omissis). Comma 2. I componenti il consiglio devono essere scelti tra i soci, persone fisiche, devono avere piena capacita' civile, indiscussa probita', possedere i requisiti di onorabilita' previsti dalla legge per gli esponenti degli enti creditizi e devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e di competenza, preferibilmente tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dello statuto sociale. (Omissis).