(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
               NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA
         VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL CONTROLLO E LA BONIFICA
                    DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI.
PREMESSA
   La presente normativa si applica:
a)  alle  aree  ed  agli edifici industriali in cui la contaminazione
   proviene dalla lavorazione  dell'amianto  o  di  prodotti  che  lo
   contengono (quindi siti industriali dismessi);
b)  alle  altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto
   e' determinato dalla presenza di locali adibiti  a  stoccaggio  di
   materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.
   Ai  fini  della  bonifica  le  situazioni  di  queste aree possono
risultare  molto  diverse  fra  di  loro  anche  in  relazione   alla
differente tipologia industriale.
   In  considerazione  di  cio'  per  ogni  intervento  dovra' essere
presentato alla Azienda U.S.L. competente per territorio il piano  di
lavoro di cui all'art. 34 del D.Lg.vo 277/91 con i seguenti allegati:
- Autorizzazione discarica (copia)
- Autorizzazione trasportatore (copia)
-  Nominativi  del  personale  impiegato in cantiere con i rispettivi
  certificati di idoneita' medica.
A - SOPRALLUOGO RICOGNITIVO
   Lo scopo del sopralluogo e' quello di evidenziare le situazioni di
presenza residuale di amianto e di manufatti contenenti amianto.
   Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi.
   a)  -  presenza  o  meno  di  residui  di  manufatti   (non   piu'
        commerciabili)  e  quindi  da  considerare  come  rifiuti  da
        smaltire  (indicare  le  quantita'  in  metri   cubi   e   in
        tonnellate);
   b)  -  presenza  o  meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la
        tipologia (rottami, polveri)  dello  sfrido  -  (indicare  le
        quantita' in metri cubi e in tonnellate);
   c)  -  presenza  o  meno  di residui di polveri contenenti amianto
        presenti in eventuali impianti di abbattimento  (indicare  le
        quantita' in chilogrammi).
B  -  CAROTAGGIO  DEI  TERRENI  PER  EVIDENZIARE  EVENTUALI MATERIALI
INTERRATI
   I sondaggi:
a) - dovranno essere eseguiti prendendo  ogni  possibile  precauzione
     atta  ad  evitare  il  sollevamento  di  polveri nel corso della
     perforazione;
b) - saranno condotti  per  le  profondita'  ritenute  necessarie  in
     relazione  alla particolare situazione del sito da investigare e
     quindi la lunghezza degli stessi dovra'  essere  stabilita  caso
     per caso;
c)  -  dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10
     cm. di diametro, che dovranno essere sigillate e  opportunamente
     conservate per il prelievo dei campioni da analizzare.
C - ANALISI DEI MATERIALI EVIDENZIATI DURANTE LE FASI "A" e "B"
   I  metodi  di  analisi dei materiali raccolti durante le attivita'
ricognitive di cui ai  punti  A  e  B,  sono  quelli  indicati  negli
allegati tecnici al D.M. 6/9/94.
D - LE OPERAZIONI DI BONIFICA
   Le  operazioni  di  bonifica dovranno tener conto di quanto emerso
durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in
tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate  caso  per  caso  in
relazione alle particolari situazioni.
   In  linea  di  massima  dovranno  essere  eseguite per fasi la cui
effettiva successione nel piano di lavoro dovra' tenere  conto  della
specifica situazione:
   I   FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;
   II  FASE: bonifica degli edifici;
   III   FASE:   bonifica  delle  reti  fognarie  e  delle  fosse  di
             decantazione;
   IV  FASE: bonifica dei terreni.
PRIMA FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento.
Seguire le procedure previste dal DM 6/9/94 - punto 7).
SECONDA FASE: bonifica degli edifici.
   La bonifica  di  questi  siti  deve  permettere  di  rimuovere  le
eventuali  polveri  depositate ed i materiali contenenti amianto come
emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti A/B/C).
   I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere  raccolti  e
smaltiti secondo procedure "ad hoc" in funzione della classificazione
attribuita alle diverse tipologie di rifiuto.
   Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti
nell'area  non  sono  individuabili  materiali contenenti amianto (fa
eccezione la eventuale copertura in lastre  o  ondulati  di  amianto-
cemento),  la  bonifica  si fonda su una preventiva aspirazione delle
polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri  assoluti
e su di un lavaggio con idropulitrice od altra idonea strumentazione.
   Il  lavaggio  sara'  effettuato  in  modo  accurato  allo scopo di
rimuovere completamente le polveri depositate.
   Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in  quiete
per  sette  giorni;  successivamente  si  procedera'  ad  un accurato
lavaggio dei pavimenti con acqua.
   Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad  esempio
con   idropulitrici   od   altra   idonea   strumentazione,  verranno
convogliate, dopo il passaggio in  pozzetti  di  filtraggio,  ad  una
vasca  di  raccolta  e  decantazione,  prima  dell'invio  al  sistema
fognario; dovra' essere rispettato il valore  limite  previsto  dalla
normativa vigente.
   Al   fine   della  bonifica  la  vasca,  tutti  i  pozzetti  e  le
canalizzazioni verranno bonificati ed il materiale  risultante,  dopo
l'analisi  per  la  caratterizzazione  del rifiuto, verra' inviato in
idonea discarica.
   Al termine delle  operazioni  di  lavaggio  verra'  effettuato  un
controllo  da  parte  dei competenti Organi territoriali di vigilanza
prima di procedere ad un ulteriore trattamento di tutte le  superfici
con idonei materiali incapsulanti.
   Tutti  gli  addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare
tute ad un pezzo del tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari,
nonche' respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita.
   Essi  dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/
lavoro del tipo previsto dal Decreto Ministeriale del 6/9/94.
- Indicazione delle modalita' di lavoro:
-  Delimitazione  dell'area  di  cantiere  con  nastro  bicolore   ed
  apposizione della prescritta cartellonistica di legge.
-  Intervento  di  pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei
  strumenti atti a rimuovere amianto  minimizzandone  la  dispersione
  ambientale.
-  Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo
  smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica).
   Il personale operera' indossando indumenti - tute  con  cappuccio,
guanti  e calzari a perdere - Le vie respiratorie saranno protette da
maschere a filtro assoluto tipo P3.
   Il personale operante uscira' dalla zona  di  lavoro  seguendo  il
percorso specificato nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e piu'
precisamente:
   a)   -   spogliatoio   sporco:   svestizione   degli  indumenti  e
        collocazione degli stessi in appositi sacchi;
   b)  -  locale  docce  -  doccia  praticata  tenendo  indossata  la
        maschera;
   c) - chiusa d'aria - l'operaio si toglie la maschera;
   d)  -  spogliatoio pulito - deposito maschera e vestizione con gli
        indumenti personali.
   Nel caso siano presenti materiali  contenenti  amianto  utilizzati
per  la costruzione degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si
dovranno attivare procedure piu' rigorose da valutare caso  per  caso
nell'ambito del piano di lavoro.
TERZA   FASE:   bonifica   delle  reti  fognarie  e  delle  fosse  di
decantazione.
   Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la
bonifica dovra' essere effettuata come segue:
a - nel caso in cui i  materiali  siano  sotto  forma  di  melme  (ad
    esempio  dopo  la  bonifica  degli  edifici  con idropulitura) si
    procedera' ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e
    sistemi in depressione;
b - nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovra'
    essere realizzato il sistema di copertura  in  depressione  cosi'
    come previsto per la "Quarta fase: bonifica dei terreni".
   Nel  caso a) il personale dovra' seguire le procedure previste dal
D.M. 6/9/94 punto 7 "Rimozione delle lastre in cemento-amianto".
   Nel caso b) il personale dovra' seguire  quanto  indicato  per  la
"Quarta fase bonifica dei terreni".
QUARTA FASE: bonifica dei terreni
   Sulla base della indagine di carotaggio si effettuera' la bonifica
del  suolo  nei  casi  in  cui  sia  previsto  un riutilizzo del sito
industriale che renda necessaria una  escavazione  del  suolo  stesso
(fondazioni o altro).
   Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione
superficiale  esistente  ed  in  assenza di particolari situazioni di
rischio derivanti  dall'assetto  idrogeologico  del  territorio,  gli
eventuali  rifiuti  interrati  di  amianto  risultanti dal carotaggio
potranno non essere rimossi dall'area.
   In  questo  caso  dovra'  comunque  essere data comunicazione alle
Aziende  U.S.L.  competenti  per  territorio  chi   vincoleranno   il
riutilizzo  del  sito  stesso  per  utilizzazioni  diverse  da quella
conservativa alla rimozione dell'amianto residuale.
   La bonifica del suolo si eseguira' attuando  la  installazione  di
due  sale tecniche spostabili realizzate con strutture in carpenteria
metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato  spessore.
Le  sale  saranno  mantenute  in  depressione  attraverso  gruppi  di
aspirazione a filtrazione assoluta.
   La prima sala avra' le dimensioni di  metri  20  per  10  e  sara'
adibita  alla decontaminazione ed al "condizionamento" dei cassoni di
trasporto prima di essere allontanati. Le  dimensioni  della  seconda
sala  saranno  stabilite  in funzione delle dimensioni dei cassoni di
trasporto per consentirne una gestione corretta.
   Il personale operera' indossando indumenti  a  perdere  (tute  col
cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno protette da
maschere a filtro assoluto tipo P3.
   Il  personale  operante  uscira'  dalla zona di lavoro seguendo il
dettato del D.M. del 6 settembre 1994.
MONITORAGGI
   Durante tutte e  quattro  le  fasi  si  effettueranno  i  seguenti
monitoraggi:
1  -  Il  personale  impegnato  nelle  operazioni  di bonifica verra'
    monitorato secondo quando disposto dal D.Lg.vo 277/91.
2 - All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica,
    dovra' essere garantito un monitoraggio  ambientale  delle  fibre
    aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica.
   I  criteri e le modalita' del monitoraggio sono quelli indicati al
punto 5a.11 del DM 6/9/94.
E  -  CERTIFICAZIONE  DELLA  RESTITUIBILITA'  DEL  SITO   INDUSTRIALE
BONIFICATO
   Per   certificare  la  restituibilita'  del  sito  bonificato,  si
adotteranno i criteri previsti nei punti 6a)  e  6b)  del  DM  6/9/94
eventualmente  adeguandoli  caso  per  caso alla particolarita' della
situazione.