(all. 1 - art. 1)
                                                         TABELLA N. 1
     ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
     ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
    ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1996.
    Data, luogo della firma,    Data di entrata in vigore      Pagina
             titolo
               -                            -                     -
             538.
26 gennaio - 15 marzo -
28 maggio - 13 ottobre 1993, Luanda
   Scambio di note tra Italia ed      13 ottobre 1993             9
   Angola che integra e modifica
   il Protocollo finanziario di
   "Commodity Aid" del 17 luglio
   1987
             539.
26 maggio 1995, Firenze
   Accordo in materia di ricerca      21 maggio 1996             25
   e sviluppo nel settore
   dell'energia tra il Ministro
   dell'industria, del commercio
   e dell'artigianato italiano
   ed il Dipartimento dell'Energia
   degli Stati Uniti d'America
             540.
26 ottobre 1995, New York
   Memorandum d'Intesa tra Italia     16 maggio 1996             35
   ed il Programma delle Nazioni
   Unite per lo Sviluppo
   concernente il programma per
   la promozione dello sviluppo
   umano a livello locale in
   Mozambico
             541.
5 marzo - 12 marzo 1996,
New York
   Scambio di Lettere tra Italia      12 marzo 1996              55
   e l'Organizzazione delle
   Nazioni Unite riguardo i
   privilegi per i partecipanti al
   seminario: "Rimessa in funzione
   dell'apparato amministrativo in
   situazione di conflitto, Roma
   13-15 marzo 1996"
             542.
3 gennaio - 28 marzo 1996,
Roma/Ankara
   Scambio di Note tra Italia e        8 luglio 1996             69
   Turchia relativo al
   trattamento delle navi nei
   rispettivi porti
             543.
25 marzo - 3 aprile 1996, Lubiana
   Scambio di Note tra Italia e       17 luglio 1996              77
   Slovenia per il riconoscimento
   reciproco delle patenti di
   guida, con allegata tabella di
   equipollenza
             544.
10 - 18 aprile 1996, Roma
   Scambio di Lettere tra Italia       3 luglio 1996             85
   e Ungheria per la
   costituzione di una "Sezione
   per la tutela degli interessi
   italiani in Iraq" presso
   l'Ambasciata d'Ungheria a
   Baghdad
                                                         TABELLA N. 2
     ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
     ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
              REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
    Data, luogo della firma,            Data di entrata in vigore
             titolo
               -                                     -
Accordo di collaborazione turistica           14 dicembre 1995
   tra Italia e Giordania (Amman           G.U. n. 18 del 23 gennaio
   18 luglio 1988)                         1996
   (Vedi legge n. 225 del 30 luglio
   1990 nel S.O. n. 54 alla G.U.
   n. 186 del 10 agosto 1990).
Accordo per la promozione e                    1 maggio 1994
   protezione degli investimenti tra       G.U. n. 71 del 25 marzo
   Italia ed Egitto (Il Cairo 2 marzo      1996
   1989)
   (Vedi legge n. 201 del 4 marzo
   1994 nel S.O. n. 52 alla G.U.
   n. 71 del 26 marzo 1994).
Convezione tra Italia e Bangladesh             7 luglio 1996
   per evitare le doppie imposizioni       G.U. n. 177 del 30
   in materia di imposte sul reddito       luglio 1996
   e per prevenire le evasioni fiscali,
   con Protocollo (Roma 20 marzo 1990)
   (Vedi legge n. 301 del 5 luglio 1995
   nel S.O. n. 91 alla G.U. n. 172 del
   25 luglio 1995).
Accordo culturale tra Italia e Vietnam        28 luglio 1996
   (Roma 18 maggio 1990)                   G.U. n. 174 del 26
   (Vedi legge n. 138 del 6 marzo          luglio 1996
   1996 nel S.O. n. 52 alla G.U.
   n. 68 del 21 marzo 1996).
Accordo di collaborazione, culturale,         24 luglio 1996
   scientifica e tecnologica tra           G.U. n. 137 del 13
   Italia e Singapore (Singapore           giugno 1996
   30 luglio 1990)
   (Vedi legge n. 140 del 6 marzo
   1996 nel S.O. n. 52 alla G.U.
   n. 68 del 21 marzo 1996).
Accordo tra Italia e Tunisia in materia       13 gennaio 1995
   di trasporti internazionali su          G.U. n. 167 del 18
   strada (Tunisi 28 novembre 1990)        luglio 1996
   (Vedi legge n. 476 del 26 ottobre
   1995 nel S.O. n. 135 alla G.U.
   n. 268 del 16 novembre 1995).
Accordo di cooperazione scientifica e         11 aprile 1994
   tecnologica tra Italia e Cile (Roma     G.U. n. 278 del 28
   15 aprile 1991)                         novembre 1996
   (Vedi legge n. 159 del 24 febbraio
   1994 nel S.O. n. 43 alla G.U.
   n. 56 del 9 marzo 1996).
Trattato di amicizia e collaborazione         14 febbraio 1996
   tra Italia e Ungheria (Budapest         G.U. n. 55 del 6 marzo
   6 luglio 1991)                          1996
   (Vedi legge n. 75 dell'8 marzo
   1995 nel S.O. n. 32 alla G.U.
   n. 65 del 18 marzo 1996).
Accordo tra Italia e San Marino per la         1 maggio 1996
   modifica della Convenzione in           G.U. n. 101 del 2 maggio
   materia di sicurezza sociale del        1996
   10 luglio 1974 (Roma 21 dicembre
   1991)
   (Vedi legge n. 48 del 31 gennaio
   1996 nel S.O. n. 22 alla G.U.
   n. 33 del 9 febbraio 1996).
Accordo tra Italia e Argentina sulla           3 aprile 1996
   cooperazione nella lotta contro il      G.U. n. 112 del 15
   terrorismo, il traffico illecito        maggio 1996
   internazionale di sostanze
   stupefacenti e la criminalita'
   organizzata (Roma 6 ottobre 1992)
   (Vedi legge n. 50 del 31 gennaio
   1996 nel S.O. n. 22 alla G.U.
   n. 33 del 9 febbraio 1996).
Accordo tra Italia e Austria sulla             1 agosto 1995
   cooperazione transfrontaliera           G.U. n. 132 dell'8
   delle collettivita' territoriali        giugno 1995
   (Vienna 27 gennaio 1993)
   (Vedi legge n. 76 dell'8 marzo
   1995 nel S.O. n. 32 alla G.U.
   n. 65 del 18 marzo 1995).
Accordo tra Italia e Germania sul             23 febbraio 1996
   riconoscimento di equipollenze          G.U. n. 101 del 2 maggio
   nell'ambito dell'istruzione             1996
   superiore, con Scambio di Note
   (Bonn 20 settembre 1993)
   (Vedi legge n. 49 del 31 gennaio
   1996 nel S.O. n. 22 alla G.U.
   n. 33 del 9 febbraio 1996).
Accordo tra Italia e Organizzazione           26 febbraio 1996
   delle Nazioni Unite per lo              G.U. n. 66 del 19 marzo
   Sviluppo Industriale (UNIDO) sulle      1996
   disposizioni amministrative per il
   centro internazionale per la scienza
   e l'alta tecnologia, con Scambio di
   Lettere (Vienna 9 novembre 1993)
   (Vedi legge n. 51 del 15 febbraio
   1995 nella G.U. n. 48 del 27 febbraio
   1995).
Accordo sulla navigabilita' aerea tra         24 marzo 1994
   Italia e Polonia, con annesso           G.U. n. 136 del 12
   (Varsavia 24 marzo 1994)                febbraio 1996
   (Vedi legge n. 70 dell'8 febbraio
   1996 nel S.O. n. 37 alla G.U.
   n. 44 del 22 febbraio 1996).
                                538.
        Luanda, 26 gennaio/15 marzo/28 maggio/13 ottobre 1993
               Scambio di Note costituenti in Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
               e il Governo della Repubblica di Angola
          che integra e modifica il Protocollo finanziario
                di "Commodity Aid" del 17 luglio 1987
                (Entrata in vigore: 13 ottobre 1993)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         Ambasciata d'Italia
                            Nota Verbale
                                                     26.01.93 N. 0077
   L'Ambasciata  d'Italia  presenta  i  suoi complimenti al Ministero
degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola ed ha  l'onore  di  far
riferimento  al  Protocollo  Finanziario  del Commodity Aid firmato a
Roma il 17.07.1989,  sulla  base  del  quale  e'  stato  recentemente
avviato  l'iter  procedurale per la fornitura delle prime tranches di
beni per un valore di circa 10 miliardi di Lire italiane.
   Al fine di rendere piu' celeri e facili le ulteriori procedure  di
utilizzo  del  Commodity  Aid,  il  Governo  italiano  propone  i due
seguenti emendamenti al testo del citato Protocollo:
   A) al punto 5 dell'art. 3. dopo: "la societa' inviera' i contratti
al Banco Nacional de Angola che" si propone di inserire:   "li  fara'
firmare per conformita' al Perito italiano e";
   B)  al  punto  4 dell'allegato n. 2 "CLAUSOLE CONTRATTUALI", dopo:
"Verbale di  consegna  al  destinatario",  si  propone  di  inserire:
"oppure al responsabile".
   Conformemente  a  quanto  previsto  dall'art. 9 del Protocollo, le
Parti possono proporre emendamenti al testo ed agli allegati mediante
scambio di note.
   L'Ambasciata d'Italia sara' quindi particolarmente grata a codesto
Ministero se vorra', nel  caso  sia  d'accordo  con  gli  emendamenti
proposti, far cortesemente pervenire una Nota di risposta.
   L'Ambasciata   d'Italia   coglie   l'occasione  per  esprimere  al
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola i sensi della
sua piu' alta stima.
Luanda, 20 gennaio 1993.
____________________
Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica d'Angola
- Direzione Europa -
LUANDA
------
e p.c.
- Comitato di Gestione del Commodity Aid -
Ministero del Commercio
della Repubblica d'Angola
___________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------
                    Repubblica Popolare d'Angola
                    Ministero degli Affari Esteri
Nota Verbale n. 00144  16.01  D.E. - M.R.E.93  15.3.93
   Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica   d'Angola
presenta  i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di
inviare la risposta agli  emendamenti  sollecitati  relativamente  ai
punti  5  dell'art.  3  e 4 dell'art. 2 relativa alla Nota Verbale n.
0077 del 26 gennaio 1993.
1 - Per quanto  riguarda  il  punto  5  dell'art.  3  del  Protocollo
Finanziario citiamo:
   "I  contratti  per la fornitura di beni e servizi connessi saranno
   stipulati dalla societa', per delega  delle  competenti  autorita'
   del   Governo   della  Republica  d'Angola,  in  conformita'  alle
   disposizioni di cui all'allegato 2.
   La Societa' inviera' i contratti al Banco Nacional de Angola  che,
   con  l'emissione  della  lettera di credito irrevocabile, dara' le
   istruzioni  necessarie  alla  Banca  Agente   italiana   ai   fini
   dell'esecuzione di ogni operazione.
   In  merito  al  contenuto  appena citato il Ministero degli Affari
   Esteri, non intravede alcuna necessita' di inserire nella proposta
   "lo fara' firmare al Perito italiano per conformita'".
   Si  deve  precisare  che  in  questo  punto  si  tratta  di   mera
   trasmissione  bancaria nella quale il Comitato di Gestione, di cui
   il Perito italiano e' membro, non partecipa.
   Tutti i passi  precedenti  all'elaborazione  dell'emissione  della
   lettera  di  credito  irrevocabile, sono da considerare di estrema
   importanza, nonche' il punto di partenza di tutto  il  lavoro  del
   Perito,  sia  quale  membro  del  Comitato  di  Gestione, sia come
   funzionario del  Ministero  degli  Affari  Esteri  italiano  nella
   missione che gli e' stata attribuita.
   D'altro  canto  esistono in questo protocollo disposizioni in base
alle quali il Perito potra' esercitare il suo ruolo in funzione delle
specificita' della sua designazione, che si trascrivono di seguito:
a) punto 1, 2, 3, 4 dell'art. 3.
   2  -  Relativamente  al  punto   4   dell'allegato   2   "clausole
contrattuali", si concorda con l'inserimento o al Responsabile "visto
che  lo  stesso  non  altera  l'utilizzo finale dei beni da importare
nell'ambito del programma".
   Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola  coglie
l'occasione  per  esprimere all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua
piu' alta stima.
Luanda, 5 marzo 1993.
All'Ambasciata d'Italia
LUANDA
------
Comitato di Gestione del Programma
di Commodity Aid
Ministero del Commercio
___________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------
                         Ambasciata d'Italia
                            Nota Verbale
                                                     28.05.93 N. 0622
   L'Ambasciata d'Italia presenta i  suoi  complimenti  al  Ministero
degli  Affari  Esteri  della Repubblica d'Angola ed ha l'onore di far
riferimento al Protocollo Finanziario del  Commodity  Aid  firmato  a
Roma il 17.07.1989.
   L'Ambasciata    d'Italia   ha   preso   nota   con   soddisfazione
dell'accettazione da parte angolana relativo al punto 4 dell'allegato
n. 2 "Clausole Contrattuali", come da Nota Verbale  n.    00144/16.01
D.E.-M.R.E. 93 del 15.03.1993.
   L'Ambasciata  d'Italia  concorda  inoltre  con  il  Governo  della
Repubblica d'Angola nel lasciar decadere  l'emendamento  relativo  al
punto  n.  5  dell'art.  3,  precedentemente  sollecitato con la Nota
Verbale n. 0077 del 26.01.1993.
   Allo  stesso  tempo  il Governo italiano reputa opportuno inserire
nel Protocollo Finanziario, piu' concretamente  nell'art.  3,  alcune
modifiche  formulate  sulla base dell'esperienza di questo primo anno
di attivita' del programma.
   Il Governo italiano propone quindi una nuova versione dell'art.  3
del  Protocollo  di  cui  si  allega  una  copia  e in cui sono stati
sottolineati gli emendamenti rispetto alla versione attuale.
   Il  Governo  italiano  propone  infine,  allo  scopo  di   evitare
possibili  controversie  relative  al  pagamento  delle operazioni di
scarico  delle  merci  del  settore  dei  trasporti  (a  carico   del
fornitore)  e  relative  al  saldo delle spese doganali (a carico del
beneficiario), di sostituire la dicitura "CIF  destino"  ove  compaia
nel testo dell'Accordo, con una delle seguenti diciture:
- "Reso banchina (non sdoganato) del settore di...":
- "Reso non sdoganato - dogana di...
  scaricamento a carico del venditore".
   L'Ambasciata  d'Italia,  nel  confidare  in  una  rapida e cortese
formalizzazione degli emendamenti proposti,  coglie  l'occasione  per
esprimere  al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola
i sensi della sua piu' alta stima.
Luanda, 27 maggio 1993.
Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica d'Angola
- Direzione Europa Occidentale -
LUANDA
-------
e p.c.
Alla Segretaria di Stato della Cooperazione
Al Comitato di Gestione del Commodity Aid  Ministerio  del  Commercio
___________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------
                    Repubblica Popolare d'Angola
                    Ministero degli Affari Esteri
Nota Verbale n. 00524  10.38  D.E. - M.R.E. 93
   Il   Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  d'Angola
presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore  di
notificare la ricezione della Nota Verbale n. 0622 del 28 maggio 1993
per la quale si ringrazia.
   Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola informa
che,  dopo  un'analisi  minuziosa  del  contenuto  della  stessa nota
relativamente alle modifiche proposte all'art. 3 e alla  sostituzione
della   dicitura   "CIF  destino",  questo  Ministero  e'  pienamente
d'accordo  con  le  modifiche  proposte  da  codesta  Ambasciata   al
Protocollo  Finanziario del Commodity Aid firmato a Roma il 17 luglio
1989.
   Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola  coglie
l'occasione  per  esprimere all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua
piu' alta stima.
Luanda, 13 ottobre 1993.
All'Ambasciata d'Italia
LUANDA
------
___________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------
                                539.
                       Firenze, 26 maggio 1995
              Accordo in materia di ricerca e sviluppo
      nel settore dell'energia tra il Ministero dell'industria
     del commercio e dell'artigianato della Repubblica Italiana
     e il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America
                 (Entrata in vigore: 21 maggio 1996)
  ACCORDO IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ENERGIA
    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                      DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  E
      IL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
                            PREMESSO CHE:
-    Il  Governo  degli  Stati  Uniti  d'America  ed il Governo della
   Repubblica  Italiana  sono  parti  dell'Accordo  di   cooperazione
   scientifica  e  tecnologica  sottoscritto  il  1 aprile 1988 e dei
   successivi emendamenti e rinnovi;
-   Il Dipartimento dell'Energia  degli  Stati  Uniti  d'America  (di
   seguito  denominato  "DOE")  ed  il  Ministero dell'Industria, del
   Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana (di seguito
   denominato "MICA) entrambe di seguito denominate  "le  Parti",  in
   data  5 dicembre 1985 hanno sottoscritto un memorandum d'intesa in
   materia di ricerca  e  di  sviluppo  nel  campo  dell'energia  (di
   seguito denominato "l'Accordo del 1985") e gli accordi integrativi
   del  2  maggio  1990  sulle consultazioni di politica energetica e
   sulla cooperazione congiunta e lo scambio di informazioni  scaduti
   il 5.12.1991;
-    Le  Parti  ritengono  che  le  attivita'  di cooperazione per la
   ricerca,  lo  sviluppo,  lo   scambio   di   informazioni   e   la
   consultazione  in  materia di politica energetica, svolte ai sensi
   dell'Accordo del 1985 e degli accordi integrativi del  1990  siano
   state reciprocamente proficue;
-  Le Parti hanno un comune interesse a proseguire le attivita' poste
   in essere in virtu' di protocolli attuativi dell'Accordo del 1985,
   non  ancora  completati,  nonche'  ad  avviare  nuove attivita' di
   cooperazione in materia di ricerca e sviluppo in base ad un  nuovo
   Accordo;
                 CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
                               ART. 1
   La cooperazione oggetto del presente Accordo e' finalizzata a:
-   continuare  nel  reciproco  interesse  delle  Parti,  lo  scambio
  bilanciato  di  informazioni  sulle  tecnologie  nei  vari  settori
  energetici,  quali  fonti  fossili,  fonti  rinnovabili, efficienza
  energetica,  nucleare  e  altre  discipline  di  base   riguardanti
  l'energia;
- svolgere, in tali campi, attivita' congiunte di ricerca, sviluppo e
  pianificazione  che  saranno esplicitate negli Allegati di Progetto
  del presente Accordo;
- continuare le consultazioni periodiche  bilaterali  in  materia  di
  politica  energetica  come  definita nell'Accordo integrativo del 2
  maggio 1990.
                               ART. 2
   La  cooperazione quivi prevista comprende in via esemplificativa e
non esclusiva:
1. scambio periodico di  informazioni  scientifiche  e  tecniche,  di
   risultati  e  di  metodologie  di  ricerca  e sviluppo, secondo le
   modalita' che saranno stabilite di comune accordo dai Coordinatori
   di cui all'Art. 3;
2. organizzazione di seminari e convegni su temi energetici scelti di
   comune accordo fra quelli di cui all'Art. 1, secondo le  modalita'
   che saranno decise dai Coordinatori;
3.  visite  di esperti presso centri o progetti di ricerca energetica
   dell'altra Parte, su invito dell'istituto ospitante;
4. scambio di materiali, strumenti, componenti  e  apparecchiature  a
   fini di sperimentazione;
5.   scambio  di  personale  per  la  partecipazione  alle  attivita'
   concordate  di  ricerca  e   sviluppo,   dimostrazione,   analisi,
   progettazione, sperimentazione e formazione;
6.  progetti congiunti sotto forma di sperimentazioni, prove, analisi
   di progetto ed altre attivita' di cooperazione tecnica;
7.  finanziamento  congiunto  di  specifici  progetti  di  ricerca  e
   sviluppo  che  possono  essere  avviati  in collegamento con altre
   qualificate persone fisiche o giuridiche, secondo le modalita' che
   saranno stabilite dai Coordinatori;
8.  finanziamento  congiunto  di  attivita'  di  dimostrazione  e  di
   diffusione dei risultati dei progetti e
9.  altre  forme  di  cooperazione  che  possano  essere  proposte  e
   concordate per iscritto dalle Parti.
                               ART. 3
1.  Ciascuna  delle  Parti  designa  un  Coordinatore  incaricato  di
   sovrintendere  all'attuazione del presente Accordo. I Coordinatori
   si riuniranno, in base alle modalita'  che  saranno  fissate,  per
   valutare tutti gli aspetti della cooperazione oggetto del presente
   Accordo.  Le  riunioni  avranno luogo alternativamente negli Stati
   Uniti e in Italia.
2. Ai Coordinatori e' affidato il compito di approvare e  controllare
   tutte  le  attivita'  di cooperazione portate avanti in virtu' del
   presente Accordo.
3. I Coordinatori esamineranno e valuteranno eventuali nuove proposte
   di attivita', nonche' lo  stato  della  cooperazione  oggetto  del
   presente  Accordo,  impartiranno  opportuni  pareri e direttive ai
   sottocomitati di cui al paragrafo 4 del  presente  articolo  e  ai
   direttori  di  progetto  delle  attivita'  sviluppate in forza del
   presente  Accordo.  Su  richiesta  delle  Parti,  i   Coordinatori
   potranno  dare  consigli  per  lo  sviluppo  ed  il  futuro  delle
   attivita' di cooperazione specificate nel presente Accordo.
4. Qualora lo ritengano opportuno, i Coordinatori  costituiranno  dei
   sottocomitati nei vari settori di cooperazione al fine di favorire
   l'attuazione degli eventuali progetti.
                               ART. 4
1.  Le  proposte di cooperazione relative al presente Accordo possono
   essere sottoposte all'approvazione dei Coordinatori da  una  delle
   Parti o dai suoi rappresentanti designati.
2.   Ogni   attivita'   di   cooperazione  che  venga  approvata  dai
   Coordinatori sara' descritta in un apposito Allegato  di  Progetto
   del  presente  Accordo.  Gli  Allegati  conterranno  le  procedure
   dettagliate per la realizzazione dell'attivita' di cooperazione e,
   in via esemplificativa e non esclusiva, l'indicazione dell'entita'
   del contributo di ciascuna delle Parti (costi e  ripartizione  dei
   costi),  le  sue  responsabilita'  ed  i  programmi cronologici di
   attivita'.
3. Nessuna attivita' di cooperazione potra'  essere  avviata  finche'
   l'Allegato di progetto non sia stato concordato dalle Parti.
4.  Ogni  Allegato  di  Progetto concordato dalle Parti e' soggetto e
   vincolato alle disposizioni del presente Accordo.
5. I Protocolli Attuativi di Progetto, che sono stati sottoscritti  a
   norma  dell'Accordo  del 1985 e non sono stati completati, restano
   in vigore in virtu' del presente Accordo.
                               ART. 5
   Per gli scambi di apparecchiature da attuarsi  in  conformita'  al
presente Accordo, si applicano le seguenti disposizioni.
1. Di comune accordo, apparecchiature per attivita' congiunte possono
   essere  messe  a  disposizione da una delle Parti. In tal caso, la
   Parte fornitrice deve trasmettere, nel piu' breve tempo possibile,
   un elenco dettagliato delle apparecchiature che  saranno  messe  a
   disposizione, accompagnato dalle specifiche e dalla documentazione
   tecnica riguardanti l'uso, la manutenzione e la riparazione.
2.  Le  apparecchiature  e  le  necessarie  parti di ricambio messe a
   disposizione per le  attivita'  congiunte  restano  di  proprieta'
   della  Parte  fornitrice  e,  salvo  diverso  accordo,  le saranno
   restituite al termine dell'attivita'.
3. Le apparecchiature messe a disposizione in conformita' al presente
   Accordo potranno  entrare  in  servizio  soltanto  con  il  previo
   accordo delle Parti.
4.  La  Parte  ospitante  predisporra'  i  locali  necessari  per  le
   apparecchiature, provvedera' alle utenze  (elettricita',  acqua  e
   gas)  e, di norma, fornira' i materiali da sperimentare, in base a
   requisiti tecnici stabiliti di comune accordo.
5.  Le  responsabilita'  e  le   spese   per   il   trasporto   delle
   apparecchiature  e  dei  materiali per via aerea o marittima dagli
   Stati Uniti al porto autorizzato di entrata in Italia piu'  vicino
   alla destinazione finale, nonche' per la salvaguardia delle stesse
   e  la copertura assicurativa durante il trasporto saranno a carico
   del DOE.
6.  Le  responsabilita'  e  le   spese   per   il   trasporto   delle
   apparecchiature   e  dei  materiali  per  via  aerea  o  marittima
   dall'Italia al porto autorizzato di entrata negli USA piu'  vicino
   alla  destinazione  finale, nonche' la salvaguardia delle stesse e
   la copertura assicurativa durante il trasporto  saranno  a  carico
   delle  organizzazioni  italiane  designate  dal  MICA per ciascuno
   Annesso.
7. Le apparecchiature fornite conformemente al presente  Accordo  per
   lo  svolgimento  di attivita' comuni hanno carattere scientifico e
   non commerciale e ciascuna delle Parti fara' tutto  quanto  e'  in
   suo potere per ottenerne l'esenzione doganale.
                               ART. 6
   Per  gli  scambi  di  personale  da attuarsi ai sensi del presente
Accordo, si applicano le seguenti disposizioni.
1. Ogni qualvolta sia previsto uno  scambio  di  personale,  ciascuna
   delle  Parti  scegliera'  personale  con  capacita'  e  competenze
   adeguate per lo svolgimento delle attivita' oggetto  dell'Accordo.
   Detti scambi di personale devono essere preventivamente concordati
   per  iscritto  mediante  scambio  di  lettere  fra  le  Parti  con
   riferimento al presente Accordo ed alle eventuali disposizioni  in
   materia di proprieta' intellettuale.
2.  Ciascuna  delle  Parti  provvede al pagamento dei compensi, delle
   assicurazioni e delle indennita' dovute al proprio personale o  ai
   consulenti esterni.
3.  Salvo  diversamente  convenuto,  ciascuna delle Parti provvede al
   pagamento delle  spese  di  viaggio  e  di  alloggio  del  proprio
   personale  e dei consulenti esterni durante il soggiorno presso il
   centro della Parte ospitante.
4. Ciascuna delle Parti mettera' a disposizione del personale  e  dei
   consulenti  esterni  (e  delle relative famiglie) dell'altra Parte
   alloggi  che   siano   mutualmente   accettabili,   su   base   di
   reciprocita'.
5.  Ciascuna  delle  Parti prestera' tutta l'assistenza necessaria al
   personale  ed  ai  consulenti   esterni   dell'altra   Parte   per
   l'espletamento delle formalita' amministrative.
6.  Il  personale  ed  i  consulenti  esterni di ciascuna delle Parti
   dovranno rispettare le norme di  lavoro  e  di  sicurezza  vigenti
   presso il sito ospitante.
                               ART. 7
1.  Salvo  diversamente  convenuto,  tutte  le  spese derivanti dalle
   attivita' di cooperazione oggetto  del  presente  Accordo  sono  a
   carico della Parte che le sosterra'.
2.  Ciascuna  delle Parti svolgera' le attivita' oggetto del presente
   Accordo e degli Allegati ai sensi  delle  sue  leggi  e  dei  suoi
   regolamenti  vigenti, le attivita' di cui al presente Accordo e ai
   relativi Allegati sono subordinate alla disponibilita' di  risorse
   adeguate.
3.  Ciascuna  delle  parti  fara'  tutto  quanto e' in suo potere per
   ottenere i permessi e  le  licenze  previsti  dalle  leggi  e  dai
   regolamenti vigenti ai fini dell'attuazione del presente Accordo e
   dei relativi Allegati.
                               ART. 8
   Le disposizioni in materia di tutela e sfruttamento dei diritti di
   proprieta'    intellettuale    risultanti   dalle   attivita'   di
   cooperazione oggetto del presente Accordo e quelle riguardanti  la
   salvaguardia  delle informazioni e delle apparecchiature a fini di
   sicurezza nazionale, sono riportate  negli  Allegati  1  e  2  del
   presente Accordo, i quali ne costituiscono parte integrante.
                               ART. 9
1.  Il  presente  Accordo  ha  effetto  al momento in cui le Parti si
   saranno  scambiata  notifica,   attraverso   canali   diplomatici,
   dell'avvenuto  espletamento  delle  relative  procedure  di  legge
   all'uopo previste. Esso avra' durata di cinque (5)  anni  e  sara'
   tacitamente  rinnovabile  per  altri  cinque  anni, salvo disdetta
   comunicata per iscritto da una delle Parti  all'altra  almeno  sei
   (6) mesi prima della scadenza dello stesso.
2.  Il  presente  Accordo  puo'  essere emendato o rinnovato mediante
   accordo  scritto  delle  Parti.  Esso  puo'  essere  risolto   con
   preavviso  scritto  di  una  delle  Parti  un (1) anno prima della
   scadenza. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i  diritti  e
   gli  interessi  che,  prima di tale scadenza, possano essere stati
   acquisiti o maturati da una delle  Parti  ai  sensi  del  presente
   Accordo.
3. Tutte le attivita' e le sperimentazioni che non risultassero ulti-
   mate  all'atto  della  scadenza  o  della risoluzione del presente
   Accordo possono continuare fino alla loro ultimazione.
Fatto a Firenze, in duplice copia, nella lingua inglese  e  italiana,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in data 26 maggio 1995.
per il                                  per il
Ministero dell'Industria, Commercio     Dipartimento dell'Energia
      e Artigianato della                       degli
      Repubblica Italiana               Stati Uniti d'America
                             "ALLEGATO I
                      Proprieta' intellettuale
       In conformita' all'articolo VIII del presente Accordo:
   Le   Parti   assicurano  adeguata  ed  efficace  protezione  della
proprieta'  intellettuale  prodotta  o  fornita  in  conformita'   al
presente  Accordo  ed  alle  relative  intese di attuazione. Le Parti
convengono  di  notificarsi  reciprocamente  e  tempestivamente  ogni
invenzione  o  lavoro  protetti  da  diritti  d'autore  ai  sensi del
presente Accordo e di perseguire tempestivamente protezione per detta
proprieta' intellettuale.
   I diritti di tale proprieta' intellettuale saranno  allocati  come
previsto dal presente Allegato.
                            I. OBIETTIVI
A.  Il presente Allegato si applica ad ogni attivita' di cooperazione
   intrapresa  ai  sensi  del  presente   Accordo,   eccetto   quanto
   diversamete convenuto dalle Parti o da chi da esse designato.
B. Ai fini del presente Accordo, "Proprieta' Intellettuale" stara' ad
   indicare  quanto  definito  nell'articolo  2 della Convenzione che
   istituisce    l'Organizzazione    Mondiale    della     Proprieta'
   Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
C.  Il  presente  allegato  tratta  della  allocazione  dei  diritti,
   interessi e royalty tra le Parti. Ciascuna  Parte  garantira'  che
   l'altra  percepisca i diritti di proprieta' intellettuale allocati
   ai sensi del presente  Allegato,  attraverso  l'esazione  di  tali
   diritti  dai  suoi  stessi  partecipanti  con l'uso di contratti o
   altri  strumenti  legali,  se  del  caso.  Il  presente  Allegato,
   parimenti, non altera o pregiudica l'allocazione tra una Parte e i
   suoi cittadini, che verra' determinata dalla legislazione e proce-
   dure di quella Parte.
D. Le controversie relative alla proprieta' intellettuale generata ai
   sensi del presente Accordo, saranno risolte attraverso discussioni
   fra  le  partecipanti  istituzioni  interessate o, se del caso, le
   Parti o chi da esse designato.
E. La denuncia o la scadenza del presente Accordo non influiscono sui
   diritti ed obblighi di cui al presente Allegato.
                     II ALLOCAZIONE DEI DIRITTI
A. A ciascuna  Parte  sara'  garantita  la  facolta'  non  esclusiva,
   irrevocabile,  libera  da  royalty  in tutti i Paesi, di tradurre,
   riprodurre  e  distribuire  pubblicamente   articoli   tratti   da
   periodici  scientifici  e  tecnici,  relazioni  e  libri originati
   direttamente dall'attivita' di cooperazione a seguito del presente
   Accordo.  Tutte le copie pubblicamente distribuite di  un'opera  i
   cui  diritti  d'autore  siano  tutelati,  prodotta  ai sensi della
   presente norma, dovranno indicare il nome degli autori a meno  che
   un autore esplicitamente declini dall'essere nominato.
B.  I  diritti  relativi  a  tutti i tipi di proprieta' intellettuale
   diversi da  quelli  indicati  nella  precedente  sezione  II  (A),
   saranno allocati come di seguito:
   1.  I  ricercatori  ospiti,  per esempio, scienziati ospiti con lo
      scopo di incrementare la loro formazione, riceveranno  ai  fini
      dei  diritti  d'autore  in  conformita'  all'ordinamento  delle
      istituzioni ospitanti, il trattamento  riservato  ai  cittadini
      del  Paese  a cui le istituzioni appartengono. Inoltre, ad ogni
      ricercatore ospitante a  cui  sia  riconosciuto  il  titolo  di
      inventore,   sara'   applicato   il  trattamento  riservato  ai
      cittadini del Paese ospitante per quanto si riferisce alle roy-
      alty percepite dalle  istituzioni  ospitanti  a  seguito  della
      concessione di tale proprieta'.
   2.  (a)  Relativamente  alla  proprieta'  intellettuale creata nel
          contesto di  ricerche  congiunte,  per  esempio  quando  le
          parti,  le  istituzioni  partecipanti  o il personale hanno
          convenuto in anticipo sulle finalita' del lavoro, le  Parti
          o  i  loro  partecipanti  ne  condivideranno  i  costi  e i
          profitti, e congiuntamente  ne  elaboreranno  un  piano  di
          gestione  tecnologica  insieme con un programma di ricerca.
          Riguardo  l'allocazione  dei  diritti  di  tale  proprieta'
          intellettuale,  il  piano  di  gestione  tecnologica dovra'
          considerare i contributi  di  ciascuna  Parte  e  dei  suoi
          partecipanti,   i   profitti  derivanti  dalla  concessione
          esclusiva per territorio o per settore di uso, i  requisiti
          imposti  dalla  legislazione  del  Paese  delle parti e gli
          altri fattori che si ritengano opportuni.
      (b) Se le Parti o i loro partecipanti  non  addivengono  ad  un
          Accordo  su  un  certo  piano di gestione tecnologica in un
          tempo ragionevole che non superi i sei mesi a decorrere dal
          momento in cui una parte e' edotta  della  creazione  della
          proprieta'   intellettuale  in  questione,  ciascuna  Parte
          potra' designare un concessionario  con  diritti  mondiali.
          Ciascuna Parte informera' l'altra della designazione di cui
          al  presente  paragrafo  con  due  mesi di anticipo: quando
          entrambe le Parti (o i  loro  concessionari)  sfruttano  la
          proprieta'  intellettuale  in un Paese dovranno condividere
          in egual misura il ragionevole costo della protezione della
          proprieta' intellettuale in quel Paese.
      (c)  Uno  specifico  programma  di  ricerca  sara'  considerato
          programma  di  ricerca  congiunta ai fini della allocazione
          dei diritti di proprieta' intellettuale soltanto quando  e'
          designato   tale   nella  relativa  intesa  di  attuazione;
          diversamente  l'allocazione  dei  diritti   di   proprieta'
          intellettuale sara' in conformita' al paragrafo II (B) (1).
      (d)  Nonostante quanto enunciato nei paragrafi II (B) (2) (a) e
          (b), se  un  certo  tipo  di  proprieta'  intellettuale  e'
          disponibile ai sensi della legislazione di una Parte ma non
          di  quella  dell'altra,  alla  Parte  la  cui  legislazione
          consente tale  tipo  di  protezione  spettano  mondialmente
          tutti   i  diritti  ed  interessi,  a  meno  che  le  Parti
          concordino  diversamente.  Agli   individui   a   cui   sia
          riconosciuto   il  titolo  di  inventore  della  proprieta'
          intellettuale spettano non di meno  le  royalty  risultanti
          dalla concessione della proprieta' intellettuale.
         III INFORMAZIONI RISERVATE CONCERNENTI IL COMMERCIO
   Nel caso che informazioni concernenti il commercio, identificate a
tempo opportuno come riservate, siano fornite o prodotte ai sensi del
presente Accordo, ciascuna Parte ed i suoi partecipanti proteggeranno
tali   informazioni   ai   sensi   delle  leggi,  norme  e  procedure
amministrative. Sono definite riservate le  informazioni  concernenti
il commercio qualora la persona che le detiene possa da esse derivare
profitto economico o possa trarne vantaggi concorrenziali ai danni di
coloro  che  non  le  detengono,  qualora  le  informazioni non siano
generalmente note o disponibili pubblicamente presso altre  fonti,  e
il  possessore  non  abbia  in  precedenza  messo  a  disposizione le
informazioni senza imporre a tempo opportuno un obbligo a  mantenerle
riservate".
                            "ALLEGATO II
                  OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA
   Ai  sensi  del  presente Accordo, entrambe le Parti convengono che
non saranno fornite informazioni o apparecchiature che necessitino di
protezione nell'interesse  della  difesa  nazionale  o  dei  rapporti
esteri  di ciascuna Parte e classificate ai sensi delle leggi e norme
nazionali. Nel caso che, nel corso delle  attivita'  di  cooperazione
avviate a seguito del presente Accordo, si identifichino informazioni
o   apparecchiature  ritenute,  o  che  potrebbero  essere  ritenute,
suscettibili  della  protezione  di  cui  sopra,   lo   si   portera'
immediatamente  all'attenzione  dei  funzionari  a cio' preposti e le
Parti si consulteranno per definire le idonee misure di sicurezza che
esse  dovranno  concordare  per  iscritto  ed   applicare   a   dette
informazioni  ed  apparecchiature  ed  emenderanno,  se lo riterranno
opportuno, il presente Accordo incorporando dette misure".
                                540.
                      New York, 26 ottobre 1995
    Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
         ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
             concernente il programma per la promozione
         dello sviluppo umano a livello locale in Mozambico
                 (Entrata in vigore: 16 maggio 1996)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
FONDO FIDUCIARIO UNDP PER LO SVILUPPO SOCIALE SOSTENIBILE, LA
         PACE ED IL SOSTEGNO A PAESI IN SITUAZIONI SPECIALI
PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO UMANO A LIVELLO
                         LOCALE IN MOZAMBICO
MEMORANDOM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
          IL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO
   CONSIDERANDO che il Programma delle Nazioni Unite per lo  Sviluppo
(di seguito denominato UNDP), in base al consenso formatosi nel corso
dello 'Special Event' sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
tenutosi  a  Copenaghen  il  7  marzo  1995  nell'ambito  del Vertice
Mondiale sullo Sviluppo Sociale  (di  seguito  denominato  WSSD),  ha
costituito  il  Fondo Fiduciario per lo Sviluppo Sociale Sostenibile,
la Pace ed il Sostegno ai Paesi in Situazioni  Speciali  (di  seguito
denominato  Fondo  Fiduciario) mirante a dare appoggio ai governi dei
paesi in via  di  sviluppo  che  desiderano  mettere  in  pratica  la
Dichiarazione ed il Piano d'Azione WSSD;
   CONSIDERANDO che l'UNDP amministra il Fondo Fiduciario che prevede
la  possibilita'  di  avvalersi,  per l'esecuzione e l'attuazione dei
programmi finanziati con  il  Fondo  Fiduciario  stesso  anche  degli
organi  del  Sistema  delle  Nazioni  Unite, compreso l'Ufficio delle
Nazioni Unite per  i  Servizi  ai  Progetti  (di  seguito  denominato
UNOPS);
   CONSIDERANDO  che  il  Regolamento  del  Fondo  Fiduciario prevede
l'istituzione di Comitati Consultivi per agevolare la  partecipazione
attiva dei paesi donatori in tutte le fasi dei programmi cui ciascuno
di questi donatori contribuisce;
   CONSIDERANDO   che   i  programmi  finanziati  mediante  il  Fondo
Fiduciario dovranno essere stabiliti per mezzo di  accordi  specifici
tra  i  paesi  beneficiari,  l'UNDP  ed  il  donatore,  nei quali gli
obiettivi specifici del programma, i metodi di lavoro,  le  modalita'
di  realizzazione  e  le attivita' saranno determinati in conformita'
con i principi generali approvati al WSSD;
   CONSIDERANDO  che il Governo della Repubblica italiana (di seguito
denominato Italia) e' impegnato a  promuovere  la  cooperazione  allo
sviluppo  sociale,  con  particolare  attenzione  per i programmi che
dimostrino di poter favorire direttamente ed  in  modo  tangibile,  i
processi  di pace e di democratizzazione nei paesi in via di sviluppo
colpiti da conflitti e da forti tensioni  sociali,  e  che  in  varie
occasioni  ha dimostrato il suo impegno riguardo alle attivita' delle
Nazioni Unite per lo  Sviluppo  Umano  e  per  lo  Sviluppo  Sociale,
incluso  il  contributo  al finanziamento nell'ambito del WSSD di uno
'Special Event' sulla cooperazione internazionale ed il finanziamento
di programmi come il programma dell'UNDP Prodere in America Centrale;
   CONSIDERANDO che l'Italia e' inoltre  impegnata  a  rafforzare  la
cooperazione  tra l'Unione Europea e le Nazioni Unite, in particolare
attraverso i programmi  per  lo  sviluppo  umano  e  la  cooperazione
decentrata;
   CONSIDERANDO  che  l'UNDP  e' impegnato a dare appoggio ai governi
dei paesi in via di sviluppo interessati  a  promuovere  lo  sviluppo
sociale  in  conformita' con la Dichiarazione ed il Piano d'Azione di
Copenaghen e che il suo mandato comprende anche il coordinamento  del
Sistema  Operativo  per  lo Sviluppo delle Nazioni Unite, compresa la
gestione della rete dei Coordinatori Residenti delle  Nazioni  Unite,
nonche' la collaborazione interagenziale con le Agenzie specializzate
delle Nazioni Unite;
   CONSIDERANDO che l'UNOPS ha esperienza nella gestione dei progetti
che  hanno  dimostrato  particolare  efficacia  nel  dare appoggio ai
processi di pace, alle istituzioni democratiche ed alla ricostruzione
e che hanno favorito  la  reintegrazione  sociale  delle  popolazioni
vittime  dei  conflitti;  e  che  ha  dato  prova  del suo impegno di
appoggiare il ruolo di coordinamento  dell'UNDP,  compreso  il  pieno
supporto al ruolo del Coordinatore Residente;
   CONSIDERANDO  che  il governo del Mozambico ha espresso la propria
volonta' di realizzare, con l'appoggio  dell'UNDP  e  dell'UNOPS,  un
programma di cooperazione internazionale denominato "Programma per la
promozione  dello  sviluppo  umano a livello locale in Mozambico" (di
seguito denominato il Programma)  volto  a  mettere  in  pratica  gli
obiettivi  della Dichiarazione e del Piano d'Azione di Copenaghen nel
quadro del processo di consolidamento della pace e del  rafforzamento
delle  istituzioni  democratiche mediante il decentramento politico e
amministrativo e la partecipazione attiva delle comunita'  locali  ai
programmi di sviluppo sociale;
   CONSIDERANDO che il Programma puo' pertanto essere finanziato come
ausiliario del Fondo Fiduciario;
L'Italia e l'UNDP hanno raggiunto la seguente intesa:
L'Italia   si  impegna  ad  appoggiare  il  Programma  attraverso  un
contributo finanziario al Fondo Fiduciario.
Il Programma dara' appoggio ai processi di consolidamento della  pace
e  di  democratizzazione  mediante la promozione dello sviluppo umano
nelle province di Manica, Maputo e Sofala.  A  livello  nazionale  il
Programma  svolgera' attivita' volte a consolidare il decentramento e
la democratizzazione e promuovera' l'applicazione in  altre  province
dei metodi e dei risultati elaborati dal Programma.
Il  Programma  promuovera'  inoltre la cooperazione decentrata per lo
sviluppo umano. Cio' puo' includere la cooperazione  delle  comunita'
mozambicane  con  le  comunita'  locali  italiane  o con le autorita'
locali di altri paesi.
Il Programma in Mozambico sara' collegato  a  livello  internazionale
con  altri  programmi finanziati con il Fondo Fiduciario, mediante lo
scambio di esperienze e la disponibilita' reciproca di informazioni.
Gli obiettivi generali ed i cambi di  attivita'  del  Programma  sono
quelli  previsti nell'Annesso allegato. Le principali caratteristiche
e le  modalita'  organizzative  del  Programma  sono  anche  indicate
nell'Annesso;   queste   includono   l'istituzione   di  un  Comitato
Consultivo UNDP/Italia/UNOPS.
Gli  accordi  specifici  del  presente  Memorandum  d'Intesa  saranno
incorporati  in un documento di Programma in linea con il Capitolo II
del Regolamento del Fondo Fiduciario in quanto strumenti per la messa
in opera del Programma. Le attivita' saranno pianificate  nell'ambito
di  un  programma  quadro  attraverso  piani  d'azione  periodici. Il
programma  quadro   ed   i   piani   d'azione   saranno   predisposti
congiuntamente  dal  Governo  del  Mozambico, dall'UNDP, dall'UNOPS e
dall'Italia. L'Unita' di Supporto prevista dal paragrafo  4.1  e  5.5
della Dichiarazione d'Intento e degli Accordi Organizzativi del Fondo
Fiduciario  sara'  finanziata  dal  Fondo  in  quanto  attivita'  del
presente Programma.
Il Programma includera' inoltre tre componenti  riguardo  alle  quali
l'UNDP  e  l'Italia  hanno  gia'  tenuto  consultazioni:  appoggio al
processo democratico, appoggio allo  sminamento  e  promozione  delle
piccole imprese e del settore informale.
Il  Programma  sara' gestito dall'UNOPS che, in base alle esigenze ed
alle priorita' identificate nei piani  d'azione,  si  avvarra'  della
collaborazione  di  'partners' di esecuzione che includono le Agenzie
delle   Nazioni   Unite   interessate   ed    altre    organizzazioni
internazionali.  L'UNOPS  formera'  un  piccolo  gruppo,  a carattere
consultivo,  per  la  selezione  del  personale  internazionale   del
Programma  al  quale  l'Italia  sara' invitata a partecipare. I piani
d'azione conterranno l'indicazione delle spese  che  dovranno  essere
effettuate dalle Agenzie delle Nazioni Unite associate al Programma.
L'Italia   sosterra'   la   prima  fase  del  Programma  versando  al
summenzionato  Fondo  Fiduciario  un  contributo  di   32.000.000.000
(trentadue  miliardi  di  lire  italiane),  stanziato dall'Italia nel
ciclo fiscale 1995. IL contributo dovra' essere depositato sul  conto
bancario   "Contributi   UNDP"   in   Italia.   Il  numero  di  conto
corrispondente  e   l'istituto   bancario   saranno   tempestivamente
comunicati  dall'UNDP.  L'Italia  indichera', su base annuale, la sua
disponibilita' a finanziare ulteriori fasi del Programma,  attraverso
altri contributi al Fondo Fiduciario.
Il  Programma  si  avvarra'  inoltre  di risorse UNDP come l'IPF* del
paese,  con  riserva  dell'approvazione  da  parte  del  Governo  del
Mozambico.
I  costi  generali  di  amministrazione  del  Programma costituiranno
l'8,25% del contributo italiano, di cui l'1% sara' devoluto  all'UNDP
per  l'Amministrazione del Fondo Fiduciario, a prescindere dal numero
e  dal  tipo  di  organizzazioni   internazionali   coinvolte   nella
realizzazione.
L'UNDP  e  l'UNOPS  forniranno all'Italia rapporti periodici sull'uso
dei contributi italiani secondo un formato prestabilito da concordare
in occasione della prima riunione del Comitato Consultivo.
Gli aspetti non specificati nel presente documento saranno oggetto di
accordi specifici tra le parti interessate, per mezzo  di  scambi  di
lettere.
Firmato  a  New  York,  il  26  ottobre  1995, in tre copie in lingua
inglese, ciascuna delle quali sara' considerata come un originale.
Per il Governo della                   Per il Programma delle
Repubblica italiana                    Nazioni Unite per lo Sviluppo
Alessio Carissimo                      Rafeeuddin Ahmed
Ministro Plenipotenziario              Amministratore Associato
Con la testimonianza dell'Ufficio delle Nazioni Unite per  i  Servizi
ai Progetti
                           Reinhart Helmke
                         Direttore Esecutivo
______________
n.d.t.   IPF   (Indicative   Planning  Figure,  Cifra  Indicativa  di
Programmazione)
             MOZAMBICO: SVILUPPO UMANO A LIVELLO LOCALE
                   Annesso al Memorandum d'Intesa
              tra il Governo della Repubblica italiana
         ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
   Il Programma sara' uno dei progetti pilota nel  quadro  del  Fondo
Fiduciario  UNDP  per  lo sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il
Sostegno a Paesi in Situazioni Speciali, che fa da riferimento per un
programma di cooperazione internazionale  nel  campo  dello  sviluppo
sociale, aperto a piu' donatori.
Finalita' generali
Dare   appoggio   al   consolidamento   del   processo  di  pace,  di
riconciliazione, di ricostruzione nazionale e di democrazia  in  atto
in  Mozambico  a seguito dell'Accordo Generale di pace firmato a Roma
il 4 ottobre 1992 e nell'ambito del Programma  nazionale  di  governo
approvato dall'Assemblea Nazionale nel maggio 1995;
Favorire  lo sviluppo sociale come definito nella Dichiarazione e nel
Piano d'Azione di Copenaghen del marzo 1995, rafforzando lo  sviluppo
locale  a  livello  delle  province e dei distretti e dando priorita'
alle persone e gruppi  in  maggiore  difficolta',  come  rimpatriati,
sfollati,  combattenti  smobilitati,  vittime  della  guerra e gruppi
vulnerabili;
Facilitare un efficace coordinamento degli interventi di cooperazione
internazionale, promuovendo la  partecipazione  coordinata  dei  vari
protagonisti   della   cooperazione   come   istituzioni   statali  e
organizzazioni  locali,   organizzazioni   della   societa'   civile,
organizzazioni  internazionali,  donatori bilaterali e organizzazioni
non governative; il Programma  potra'  avvalersi  dei  meccanismi  di
coordinamento  e  consultivi  esistenti  ai  quali  l'UNDP partecipa,
nonche' dell'esperienza di progetti  bilaterali  e  multilaterali  in
settori  connessi  attualmente finanziati dalla cooperazione italiana
nel Mozambico;
A  livello  locale,  migliorare   le   condizioni   istituzionali   e
infrastrutturali  di  base  che  servono  di  sostegno  al sistema di
amministrazione locale e fornire servizi essenziali alla  popolazione
in  termini di reddito, salute, educazione, diritti umani, ambiente e
miglioramento  generale  delle  condizioni  di vita delle popolazioni
nelle province di Manica, Maputo  e  Sofala.  In  ciascuna  provincia
saranno   identificati   i   distretti  prioritari,  con  particolare
attenzione ai gruppi vulnerabili.
A  livello  nazionale,  migliorare  le  attivita'  di  programmazione
dell'informazione,  di  formazione  professionale  e  di supervisione
volte alla promozione dello  sviluppo  sociale  a  livello  locale  e
rafforzare le istituzioni democratiche mozambicane nonche' migliorare
la  loro capacita' di utilizzare in maniera piu' razionale le risorse
fornite  dalle  varie  fonti  della  cooperazione  internazionale  in
materia; informare le altre province dei risultati e dei metodi messi
a  punto  nelle province e nei distretti selezionati, in vista di una
loro eventuale replica in altre province.
A livello internazionale, promuove  il  collegamento  con  gli  altri
progetti delle Nazioni Unite che attuano la Dichiarazione ed il Piano
d'Azione di Copenaghen.
Campi di azione
1)  Promozione  dello sviluppo economico locale, mediante il sostegno
   all'imprenditoria  attraverso  credito,   assistenza   tecnica   e
   formazione  professionale, con particolare attenzione alle piccole
   e medie imprese e al settore informale, programmi  di  lotta  alla
   poverta'  ed alla  disoccupazione, organizzazione, funzionamento e
   gestione dei servizi pubblici e privati e delle agenzie locali  di
   sviluppo.
2)  Sostegno  ai  programmi di sanita' e miglioramento della gestione
   dei servizi  sociali  di  base,  con  particolare  riferimento  ai
   sistemi locali di salute ed alla medicina preventiva.
3)  Promozione  dell'educazione  di  base;  lotta  all'analfabetismo;
   formazione professionale con  particolare  attenzione  alle  fasce
   piu' vulnerabili della popolazione.
4)  Protezione  dei diritti umani e promozione dei valori democratici
   attraverso  il  decentramento  politico   ed   amministrativo,   i
   programmi  d'informazione, il rafforzamento delle istituzioni e la
   promozione della partecipazione popolare ai  processi  decisionali
   in materia di pianificazione dello sviluppo.
5)   Miglioramento   dell'assetto  del  territorio,  con  particolare
   attenzione  alla  conservazione   dell'ambiente,   alla   gestione
   sostenibile   delle   risorse  naturali  e  alla  creazione  delle
   infrastrutture di base indispensabili per migliorare  la  qualita'
   della vita e dei servizi sociali.
Modalita' di programmazione
   A  livello  di  distretti  e di province, le risorse del Programma
saranno utilizzate in base a piani locali  di  sviluppo  che  faranno
parte  della  normale  programmazione  dello  sviluppo distrettuale e
provinciale, e che saranno realizzati mediante meccanismi decentrati.
Tali piani saranno definiti con la partecipazione attiva di tutte  le
strutture  pubbliche  e  private  interessate,  e  saranno  basati su
un'analisi dei bisogni di base e delle risorse,  tenendo  in  massimo
conto  le  particolarita'  di  ogni provincia e distretto. Tali piani
prevederanno altresi' i requisiti di assistenza tecnica.
   A livello nazionale la programmazione sara' effettuata nell'ambito
dei  meccanismi  di  supervisione  del  programma  descritti  qui  di
seguito.
   A   livello   internazionale,   le  attivita'  saranno  progettate
congiuntamente tra il governo  mozambicano,  l'UNDP,  l'UNOPS,  altri
organi  delle  Nazioni  Unite  coinvolti nel programma, e l'Italia. A
tutti i livelli sara' fornita assistenza tecnica.
Supervisione del Programma
   Riunioni Periodiche di Verifica avranno luogo in Mozambico secondo
le disposizioni del Regolamento del Fondo Fiduciario.  In  linea  con
quanto  ivi  stabilito,  l'Italia  partecipera' a queste Riunioni. In
conformita' con le norme ed i regolamenti dell'UNDP, le  Riunioni  di
Verifica   definiranno  gli    orientamenti  globali  del  Programma,
approveranno i piani di lavoro, e  verificheranno  l'avanzamento  del
Programma.   I  criteri  di  partecipazione,  di  periodicita'  e  di
rendicontazione saranno descritti in  maniera  particolareggiata  nel
documento di Programma.
   Un     Comitato    Consultivo    UNDP/UNOPS/Italia    verifichera'
periodicamente l'avanzamento del Programma e fornira'  indicazioni  e
raccomandazioni  sulla  preparazione  dei  piani  di lavoro, compreso
l'organigramma del  Programma  e  la  sua  durata.  Le  riunioni  del
Comitato  Consultivo  offriranno  l'opportunita'  di discutere con il
donatore questioni relative alla spesa, alla disponibilita' di  cassa
e  di  assicurare,  prima  delle  Riunioni  di Verifica, che ai piani
operativi del Programma corrisponda una  disponibilita'  adeguata  di
fondi;  il  Comitato  Consultivo  prendera'  anche  decisioni su temi
indicati specificamente dal donatore quali  schemi  speciali  per  la
preparazione  dei  rapporti  o  modalita'  di attuazione. Prima delle
riunioni del Comitato Consultivo potranno avere luogo, di  preferenza
a  Roma,  riunioni  periodiche  interagenziali  con la partecipazione
delle organizzazioni internazionali che partecipano al Programma.
Organizzazione
   Un Direttore Nazionale sara' designato dal governo del  Mozambico,
con   il   compito  di  facilitare  la  mobilitazione  delle  diverse
istituzioni nazionali coinvolte e  di  favorire  il  decentramento  e
l'integrazione delle attivita' di sviluppo.
   Un  Consulente  Tecnico  Capo  (CTC) sara' designato dall'UNOPS in
consultazione con l'UNDP per assistere il Direttore  Nazionale  nelle
sue funzioni.
   Le   attivita'   nell'ambito   del  Programma  saranno  realizzate
essenzialmente da istituzioni pubbliche e  private  mozambicane,  con
l'assistenza  tecnica  delle organizzazioni delle Nazioni Unite e con
il  supporto  delle  comunita'  locali  coinvolte  negli  schemi   di
cooperazione decentrata.
   L'UNDP  istituira'  una  Unita'  di  Supporto,  come stabilito nel
Regolamento del Fondo Fiduciario. L'Unita' di Supporto assicurera' lo
scambio di esperienze e di informazioni a livello internazionale  tra
il  Programma,  gli  altri  progetti  finanziati  attraverso il Fondo
Fiduciario e gli altri programmi multilaterali sostenuti  dall'Italia
nel  campo  dello sviluppo umano. L'Unita' di Supporto promuovera' la
partecipazione  degli  organi  delle  Nazioni  Unite   associati   al
programma,   di   altre  organizzazioni  internazionali  coinvolte  o
interessate  al  Programma  e  della  Direzione   Generale   per   la
Cooperazione allo Sviluppo dell'Italia.
   A  livello  tecnico  e  di attuazione, l'Italia, l'UNDP e l'UNOPS,
seguendo le raccomandazioni del Comitato  Consultivo,  verificheranno
la   preparazione   dei  piani  operativi  e  assicureranno  la  loro
conformita' con i termini di riferimento prima  di  presentarli  alle
Riunioni di Verifica.
   In   particolare   il   Programma  promuovera'     lo  scambio  di
informazioni con le seguenti iniziative:
1. Programma PRODERE e programmi multilaterali  di  promozione  dello
   sviluppo umano finanziati dall'Italia in America Centrale;
2.  Programma  Italia/UNDP/UNOPS  "Promozione  dello  sviluppo  umano
   sostenibile in Tunisia e Bosnia".
3. Programma Italia/DHA/IDNDR di riduzione dei  disastri  in  Tunisia
   (Prodis)
4.  Programma  Italia/OMS  di  sviluppo  umano  e  sanitario (HUD) in
   Tunisia e Bosnia e programmi OMS collegati.
   L'UNDP istituira' una  piccola  Unita',  gestita  dall'UNOPS,  che
fornira'  sostegno  per la formazione professionale delle controparti
mozambicane in Italia. Tale Unita'  svolgera'  inoltre  attivita'  di
documentazione  e  di  informazione  nell'ambito delle funzioni della
Unita' di supporto dell'UNDP. Strutture esistenti, come il Centro OIL
di  Torino,  saranno  prese  in  considerazione  per   attivita'   di
formazione  professionale.  Le attivita' dell'unita' saranno indicate
in un  specifico  piano  operativo  finanziato  con  le  risorse  del
Programma.
Cooperazione decentrata
   Grazie alle attivita' di cooperazione decentrata saranno procurati
contributi  tecnici e finanziari, da parte delle comunita' italiane e
di altre comunita' locali, ai progetti  di  sostegno  delle  sviluppo
umano  a  livello  locale,  nell'ambito  del  Programma,  in  base ai
fabbisogni prioritari definiti dai piani di sviluppo  distrettuali  e
provinciali. Tali attivita' mobiliteranno risorse aggiuntive rispetto
a quelle proprie del Programma.
   I  progetti  di  cooperazione decentrata dovranno essere approvati
dalle  Riunioni  di  Verifica  e  realizzati  secondo  le   modalita'
approvate da dette Riunioni.
Durata
   Una prima fase di durata limitata, sara' realizzata utilizzando il
contributo   italiano   di   lire  32.000.000.000  ed  il  contributo
dell'UNDP. La durata di questa prima fase  sara'  raccomandata  dalla
prima  riunione  dal Comitato Consultivo, tenendo conto dell'esigenza
di fornire benefici diretti ai beneficiari  mozambicani  nel  periodo
piu'  breve  possibile. Le attivita' del Programma avranno inizio non
oltre 30 giorni dopo il deposito del contributo italiano.
   Nel  corso  del  1996,   la   Riunione   di   Verifica   valutera'
l'opportunita'  di  estendere  le attivita' del Programma, inclusa la
possibilita'  di  mobilitare  risorse  di  altri  donatori.  L'Italia
valutera',  nell'ambito della programmazione per l'anno fiscale 1996,
la  possibilita'  di  accantonare  ulteriori  finanziamenti  per   il
Programma.
            PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO
                     Sviluppo Umano Sostenibile
                                                      8 novembre 1995
Eccellenza,
   innanzitutto  mi  consenta, a nome dell'UNDP, di congratularmi con
Lei quale rappresentante del Governo della Repubblica Italiana per il
successo dei negoziati che hanno condotto alla firma  del  Memorandum
d'Intesa  per  il  Fondo Fiduciario dell'UNDP per lo Sviluppo Sociale
Sostenibile,   la   Pace   ed  il  Sostegno  a  Paesi  in  Situazioni
Particolari, Programma per lo Sviluppo  Umano  a  Livello  Locale  in
Mozambico.
   Sappiamo  che il Memorandum d'Intesa seguira' le procedure interne
applicate in questi casi da entrambe le parti perche'  possa  entrare
pienamente  in vigore, e che le due parti annettono a cio' la massima
priorita'.
   Nel caso dei negoziati e' stato indicato chiaramente che,  poiche'
il  Governo della Repubblica Italiana ha svolto un ruolo fondamentale
nel  realizzare  questa  impresa  congiunta  con  l'UNDP,   cio'   si
riflettera'  certamente  nelle  modalita' di attuazione del progetto,
come  si  dichiara  nel  Memorandum  d'Intesa.  Per  l'attuazione   e
l'esecuzione,  l'UNDP  impieghera'  gli  enti delle Nazioni Unite, le
organizzazioni internazionali e nazionali e le  organizzazioni  della
societa'  civile.  L'UNPOS  terra' dunque particolarmente conto della
partecipazione  attiva  delle  organizzazioni   nazionali   e   delle
organizzazioni  della  societa'  civile,  quali le organizzazioni non
governative, ed in particolare di quelle italiane. Raccomanderei che,
nel corso delle prossime delibere del comitato consultivo, si discuta
di questi aspetti in maggior dettaglio.
   Desidero garantirLe il totale impegno dell'UNDP nel  perseguimento
degli obiettivi del Memorandum d'Intesa firmato.
                                Suo,
                                Kristian Sorensen
                                Capo Divisione per la Mobilitazione
                                delle Risorse e gli Affari Esteri
_______________________________________
S.E. Min Alessio Carissimo
Coordinatore per l'Africa
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Roma, Italia
                                541.
                  New York, 5 marzo / 12 marzo 1996
              Scambio di Lettere costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
     e l'Organizzazione delle Nazioni Unite riguardo i privilegi
        per i partecipanti al seminario "Rimessa in funzione
       dell'apparato amministrativo in situazione di conflitto
                      Roma 13 - 15 marzo 1996"
                 (Entrata in vigore: 12 marzo 1996)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                            NAZIONI UNITE
                                                         5 marzo 1996
Egregio Dott. Ferrarin,
   ha  l'onore di fare riferimento all'organizzazione per il prossimo
Seminario sul "Recupero della Macchina Amministrativa Governativa  in
Situazioni  di  Conflitto",  a  cura  della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del  Ministero  degli  Affari  Esteri,  in
collaborazione con il Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo ed i
Servizi  Gestionali  (DDSMS). Il Seminario dovrebbe svolgersi a Roma,
Italia, dal 13 al 15 marzo 1996.
   L'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite,  nella   risoluzione
A/RES/49/136  del  19  dicembre  1994,  ha  deciso di riaprire la sua
quindicesima sessione nell'aprile  1996,  al  fine  di  esaminare  la
questione della "Pubblica Amministrazione e Sviluppo". La risoluzione
ha  riconosciuto,  inter  alia,  l'importanza  del  ruolo che possono
svolgere i Governi e la pubblica amministrazione  nell'affrontare  le
nuove   responsabilita'  derivanti  dalla  ricerca  di  una  crescita
economica sostenuta e di uno  sviluppo  sostenibile.  Fra  i  settori
critici  da  sottoporre  ad  esame figura quello del ripristino e del
recupero dei sistemi della  pubblica  amministrazione  distrutti  dai
conflitti.
   Il  Seminario prestera' un'attenzione particolare alla sfida della
ricostruzione della capacita' istituzionale e gestionale dello stato,
per trasformare una situazione di crisi in sviluppo costruttivo.
   Il Seminario esaminera' altresi' le  ripercussioni  dei  conflitti
sui  meccanismi  e  la  capacita'  amministrativa  delle  istituzioni
statali, al fine di ideare strategie atte a ripristinarle. Si  allega
alla  presente,  a  scopo  informativo,  un  Pro-Memoria che fornisce
ulteriori particolari sugli obiettivi del Seminario.
______________________________________
Sig. Lorenzo Ferrarin
Vice Rappresentante Permanente
Rappresentanza Permanente dell'Italia presso
le Nazioni Unite
Nazioni Unite - New York, NY 10017
   Saranno  invitati  partecipanti  di  alcuni   paesi,   come   pure
consulenti,  membri  del  personale  del  DDSMS ed alcuni osservatori
delle  agenzie  specializzate  delle  Nazioni  Unite   e   di   altre
Organizzazioni  interessate.  Le  Nazioni  Unite,  tramite  il  Fondo
Fiduciario Italiano, sosterra' le spese di viaggio e permanenza  alle
tariffe  stabilite  per  i  partecipanti  ed  i  consulenti dei paesi
selezionati.
   In  conformita'  con la prassi esistente, propongo con la presente
di applicare al Seminario i termini seguenti:
   (a) (i)    Al Seminario si potra'  applicare  la  Convenzione  sui
Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite. I partecipanti invitati
dalla Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunita' concesse
agli  esperti in missione per le Nazioni Unite dall'Articolo VI della
Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite che partecipano  o  che
svolgono  delle  funzioni  in  relazione  al  Seminario  godranno dei
privilegi e delle immunita' di  cui  agli  Articoli  V  e  VII  della
Convenzione.   Ai   funzionari   delle   agenzie   specializzate  che
partecipano al Seminario saranno concessi i privilegi e le  immunita'
di  cui  agli articoli VI e VIII della Convenzione sui privilegi e le
immunita' delle Agenzie Specializzate.
       (ii)   Ferme restando le disposizioni  della  Convenzione  sui
Privilegi  e le Immunita' delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e
le persone che svolgono funzioni in relazione al  Seminario  godranno
dei  privilegi  e  delle  immunita', delle strutture e delle cortesie
necessarie all'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono  in
relazione al Seminario.
       (iii)  Il  personale  offerto  dal Governo in base al presente
Accordo godra' dell'immunita'  dai  procedimenti  legali  per  quanto
riguarda  le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti svolti nel
ruolo ufficiale assunto in relazione al Seminario.
   (b) Tutti i partecipanti e le persone che svolgono delle  funzioni
in  relazione  al  Seminario  avranno il diritto di entrare ed uscire
liberamente dall'Italia. I visti  ed  i  permessi  di  ingresso,  ove
richiesti,  saranno  concessi  gratuitamente  ed  il piu' velocemente
possibile, e non oltre tre giorni prima dell'apertura.
   (c) E' altresi' sottinteso che il Suo Governo  sara'  responsabile
di  tutti  gli  atti,  rivendicazioni  ed altre istanze nei confronti
delle Nazioni Unite derivanti da (i) lesioni  o  danni  a  persone  o
proprieta'  nei  locali  della conferenza messi a disposizione per il
Seminario; (ii) il trasporto fornito o organizzato dal  Suo  Governo;
(iii)  l'impiego  per  il  Seminario  del personale fornito o messo a
disposizione dal Suo Governo. Il Suo Governo riterra' che le  Nazioni
Unite  ed  il suo personale non saranno ritenuti responsabili di tali
atti, rivendicazioni o altre istanze.
   (d)  Qualsiasi  controversia  riguardante  l'interpretazione   del
presente  Accordo,  ad  esclusione  delle  controversie soggette alle
apposite disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le  Immunita'
delle Nazioni Unite o di qualunque altro accordo applicabile alle due
parti,  saranno  composte  tramite  negoziato  o  in  conformita' con
eventuali altre procedure concordate dalle parti.
   (e) Ad avvenuta ricezione della Sua  conferma  scritta  di  quanto
sopra,  il  presente scambio di lettere costituira' un accordo fra le
Nazioni Unite ed il Governo italiano sull'ospitalita'  del  seminario
in oggetto, ed entrera' in vigore alla data della firma.
   La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione.
                        Sig. Shian-Lung Lai, Funzionario addetto alla
                           Divisione per l'Amministrazione Pubblica e
                                           la Gestione dello Sviluppo
                         Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo e
                                           la Gestione dello Sviluppo
                RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELL'ITALIA
                       PRESSO LE NAZIONI UNITE
                                              New York, 12 marzo 1996
Egregio Signor Shian-Lung Lai,
   ho  l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 5 marzo 1996,
il cui testo e' qui di seguito riportato:
   "Ho l'onore di fare riferimento all'organizzazione per il prossimo
Seminario sul "Recupero della Macchina Amministrativa Governativa  in
Situazioni  di  Conflitto",  a  cura  della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del  Ministero  degli  Affari  Esteri,  in
collaborazione con il Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo ed i
Servizi  Gestionali  (DDSMS). Il Seminario dovrebbe svolgersi a Roma,
Italia, dal 13 al 15 marzo 1996.
   L'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite,  nella   risoluzione
A/RES/49/136  del  19  dicembre  1994,  ha  deciso di riaprire la sua
quindicesima sessione nell'aprile  1996,  al  fine  di  esaminare  la
questione della "Pubblica Amministrazione e Sviluppo". La risoluzione
ha  riconosciuto,  inter  alia,  l'importanza  del  ruolo che possono
svolgere i Governi e la pubblica amministrazione  nell'affrontare  le
nuove   responsabilita'  derivanti  dalla  ricerca  di  una  crescita
economica sostenuta e di uno  sviluppo  sostenibile.  Fra  i  settori
critici  da  sottoporre  ad  esame figura quello del ripristino e del
recupero dei sistemi della  pubblica  amministrazione  distrutti  dai
conflitti.
   Il  Seminario prestera' un'attenzione particolare alla sfida della
ricostruzione della capacita' istituzionale e gestionale dello stato,
per trasformare una situazione di crisi in sviluppo costruttivo.
______________________________________
Sig. Shian-Lung Lai
Funzionario addetto alla
Divisione per l'Amministrazione Pubblica e
la Gestione dello Sviluppo
Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo e
la Gestione dello Sviluppo
Nazioni Unite - New York, NY 10017
   Il Seminario esaminera' altresi' le  ripercussioni  dei  conflitti
sui  meccanismi  e  la  capacita'  amministrativa  delle  istituzioni
statali, al fine di ideare strategie atte a ripristinarle. Si  allega
alla  presente,  a  scopo  informativo,  un  Pro-Memoria che fornisce
ulteriori particolari sugli obiettivi del Seminario.
   Saranno  invitati  partecipanti  di  alcuni   paesi,   come   pure
consulenti,  membri  del  personale  del  DDSMS ed alcuni osservatori
delle  agenzie  specializzate  delle  Nazioni  Unite   e   di   altre
Organizzazioni  interessate.  Le  Nazioni  Unite,  tramite  il  Fondo
Fiduciario Italiano, sosterra' le spese di viaggio e permanenza  alle
tariffe  stabilite  per  i  partecipanti  ed  i  consulenti dei paesi
selezionati.
   In conformita' con la prassi esistente, propongo con  la  presente
di applicare al Seminario i termini seguenti:
   (a)  (i)      Al  Seminario si potra' applicare la Convenzione sui
Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite. I partecipanti invitati
dalla Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunita' concesse
agli esperti in missione per le Nazioni Unite dall'Articolo VI  della
Convenzione.  I  funzionari delle Nazioni Unite che partecipano o che
svolgono  delle  funzioni  in  relazione  al  Seminario  godranno dei
privilegi e delle immunita' di  cui  agli  Articoli  V  e  VII  della
Convenzione.   Ai   funzionari   delle   agenzie   specializzate  che
partecipano al Seminario saranno concessi i privilegi e le  immunita'
di  cui  agli articoli VI e VIII della Convenzione sui privilegi e le
immunita' delle Agenzie Specializzate.
       (ii)   Ferme restando le disposizioni  della  Convenzione  sui
Privilegi  e le Immunita' delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e
le persone che svolgono funzioni in relazione al  Seminario  godranno
dei  privilegi  e  delle  immunita', delle strutture e delle cortesie
necessarie all'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono  in
relazione al Seminario.
       (iii)  Il  personale  offerto  dal Governo in base al presente
Accordo godra' dell'immunita'  dai  procedimenti  legali  per  quanto
riguarda  le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti svolti nel
ruolo ufficiale assunto in relazione al Seminario.
   (b) Tutti i partecipanti e le persone che svolgono delle  funzioni
in  relazione  al  Seminario  avranno il diritto di entrare ed uscire
liberamente dall'Italia. I visti  ed  i  permessi  di  ingresso,  ove
richiesti,  saranno  concessi  gratuitamente  ed  il piu' velocemente
possibile, e non oltre tre giorni prima dell'apertura.
   (c) E' altresi' sottinteso che il Suo Governo  sara'  responsabile
di  tutti  gli  atti,  rivendicazioni  ed altre istanze nei confronti
delle Nazioni Unite derivanti da (i) lesioni  o  danni  a  persone  o
proprieta'  nei  locali  della conferenza messi a disposizione per il
Seminario; (ii) il trasporto fornito o organizzato dal  Suo  Governo;
(iii)  l'impiego  per  il  Seminario  del personale fornito o messo a
disposizione dal Suo Governo. Il Suo Governo riterra' che le  Nazioni
Unite  ed  il suo personale non saranno ritenuti responsabili di tali
atti, rivendicazioni o altre istanze.
   (d)  Qualsiasi  controversia  riguardante  l'interpretazione   del
presente  Accordo,  ad  esclusione  delle  controversie soggette alle
apposite disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le  Immunita'
delle Nazioni Unite o di qualunque altro accordo applicabile alle due
parti,  saranno  composte  tramite  negoziato  o  in  conformita' con
eventuali altre procedure concordate dalle parti.
   (e) Ad avvenuta ricezione della Sua  conferma  scritta  di  quanto
sopra,  il  presente scambio di lettere costituira' un accordo fra le
Nazioni Unite ed il Governo italiano sull'ospitalita'  del  seminario
in oggetto, ed entrera' in vigore alla data della firma.
   La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione.
                                                     Lorenzo Ferrarin
                                       Vice Rappresentante Permanente
                                             Incaricato d'Affari a.i.
                                542.
                Roma, Ankara, 3 gennaio/28 marzo 1996
               Scambio di Note costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica di Turchia
       relativo al trattamento delle navi nei rispettivi porti
                 (Entrata in vigore: 8 luglio 1996)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                                              074/141
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
                                                 Roma, 3 gennaio 1996
   Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  presenta  i suoi complimenti
all'Ambasciata della Repubblica di  Turchia  e,  con  riferimento  ai
colloqui  bilaterali  svoltisi a Roma il 9 e 10 marzo 1995 ed al fine
di  regolamentare  i  rapporti  fra  la  Repubblica  Italiana  e   la
Repubblica   di   Turchia   nel   settore  dei  trasporti  marittimi,
considerando che, in attesa di concludere un nuovo Accordo Marittimo,
le  due  Parti  hanno  espresso  l'intenzione   di   concedere   pari
trattamento alle navi di ciascuna Parte per quanto riguarda l'accesso
ed  il  trattamento  nei  loro  rispettivi porti, propone il seguente
Accordo.
   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il   Governo   della
Repubblica  di  Turchia  accettano  di concedere alle navi mercantili
dell'altra Parte contraente, nei loro porti,  lo  stesso  trattamento
per  quanto  riguarda  le  tasse  di  ancoraggio  e di fanalaggio. Il
principio della reciprocita' di trattamento di  ciascuna  delle  navi
dell'altra  Parte  nei  rispettivi  porti  si  applichera'  a tutti i
pagamenti relativi alle tasse per i servizi portuali ed  il  transito
passeggeri.  Ogni  singolo accordo commerciale specifico concluso fra
il proprietario e/o l'operatore di  ciascuna  Parte  e  le  Autorita'
Portuali sara' escluso dal presente accordo.
____________________
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA ROMA
   Saranno  altresi'  esclusi  dal  presente  accordo  i  diritti  di
cabotaggio.
   Le seguenti altre navi di bandiera (navi  RO-RO,  navi  container,
navi  passeggeri  ecc.)  che  svolgono  attivita'  commerciali fra la
Turchia e l'Italia, anche se fanno scalo in porti intermedi,  saranno
trattati  alle condizioni del presente accordo per il pagamento delle
tariffe e delle tasse di cui  sopra  (ad  eccezione  delle  tasse  di
ancoraggio  e  di  fanalaggio), come navi di bandiera nazionali delle
due Parti, a condizione che il proprietario  o  l'operatore  sia  una
societa'  di  navigazione  italiana  o  turca  e che la nave effettui
servizi regolari fra l'Italia e la Turchia. La parte turca esaminera'
altresi' favorevolmente la parita' di  trattamento  per  le  navi  in
locazione  a  scafo nudo con dismissione temporanea di bandiera. Tale
disposizione non si applichera' alle navi di proprieta' di stati  che
non sono riconosciuti da una delle due Parti contraenti.
   Il  Ministero degli Affari Esteri propone che, se il Governo della
Repubblica di Turchia concorda su quanto precede, la presente Nota  e
la  relativa  risposta con il medesimo contenuto siano considerate un
accordo fra le due Parti in materia, che entrera' in vigore quando le
due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle  proce-
dure di ratifica.
   La  validita' della presente intesa cessera' tre mesi dopo che una
delle Parti l'avra'  denunciata  per  iscritto  attraverso  i  canali
diplomatici,  ovvero  nel  caso  in  cui nel frattempo sia entrato in
vigore un accordo marittimo.
   Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per  rinnovare
all'Ambasciata  della  Repubblica  di  Turchia i sensi della sua piu'
alta considerazione.
                                                       Roberto Nigido
                                        Ministero degli Affari Esteri
REPUBBLICA DI TURCHIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
   AVGY Nota n. 210.132-854-43
   Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica di Turchia
presenta  i  suoi  complimenti   all'Ambasciata   Italiana   e,   con
riferimento alla Nota del Ministero degli Affari Esteri N. 074/141 in
data  3  gennaio  1996,  ha  l'onore  di  notificare che concorda sui
termini dell'accordo provvisorio relativo  alle  questioni  marittime
fra Turchia ed Italia, il cui testo e' qui di seguito riportato:
   "Il  Governo  della  Repubblica  di  Turchia  ed  il Governo della
Repubblica italiana  accettano  di  concedere  alle  navi  mercantili
dell'altra  Parte  contraente,  nei loro porti, lo stesso trattamento
per quanto riguarda le  tasse  di  ancoraggio  e  di  fanalaggio.  Il
principio  della  reciprocita'  di trattamento di ciascuna delle navi
dell'altra Parte nei  rispettivi  porti  si  applichera'  a  tutti  i
pagamenti  relativi  alle tasse per i servizi portuali ed il transito
passeggeri. Tutti i singoli accordi commerciali particolari  conclusi
fra  il proprietario e/o l'operatore di ciascuna Parte e le Autorita'
Portuali saranno esclusi dal presente accordo.
   Saranno  altresi'  esclusi  dal  presente  accordo  i  diritti  di
cabotaggio.
   Le  seguenti  altre  navi di bandiera (navi RO-RO, navi container,
navi passeggeri ecc.)  che  svolgono  attivita'  commerciali  fra  la
Turchia  e l'Italia, anche se fanno scalo in porti intermedi, saranno
trattati alle condizioni del presente accordo per il pagamento  delle
tariffe  e  delle  tasse  di  cui  sopra (ad eccezione delle tasse di
ancoraggio e di fanalaggio), come navi di  bandiera  nazionali  delle
due  Parti,  a  condizione  che il proprietario o l'operatore sia una
societa' di spedizioni italiana  o  turca  e  che  la  nave  effettui
servizi regolari fra l'Italia e la Turchia. La parte turca esaminera'
altresi'  favorevolmente  la  parita'  di  trattamento per le navi in
locazione a scafo nudo con dismissione temporanea di  bandiera.  Tale
disposizione  non si applichera' alle navi di proprieta' di stati che
non sono riconosciuti da una delle due Parti contraenti.
   La presente intesa cessera' di essere vigente  tre  mesi  dopo  la
denuncia  di  una  delle  Parti, effettuata per iscritto attraverso i
canali diplomatici, ovvero nel caso in cui nel frattempo sia  entrato
in vigore un accordo marittimo."
   Il  Ministero  desidera  ricordare  che  l'accordo  di  cui  sopra
entrera' in vigore quando entrambe le  parti  si  saranno  notificate
reciprocamente il completamento delle procedure di ratifica.
   Il  Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare
all'Ambasciata Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione.
                                                Ankara, 28 marzo 1996
                                            (F.to: firma illeggibile)
Ambasciata d'Italia ANKARA
                                543.
                   Lubiana, 25 marzo/3 aprile 1996
               Scambio di Note costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica di Slovenia
       per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida
                con allegata tabella di equipollenza
                 (Entrata in vigore: 17 luglio 1996)
Ambasciata d'Italia
Snezniska 8. 61000 Lubiana (Slovenia)
tel. 386/61/1262 194 - 1262 320 - 1254 303
   fax: 386/61/1259 302                                 000619/44
                            NOTA VERBALE
L'Ambasciata  d'Italia  presenta  i  complimenti  al  Ministero degli
Affari Esteri  della  Repubblica  di  Slovenia  e,  riferendosi  allo
scambio  di  Note  Verbali intercorso tra i due Governi in materia di
riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti  di  guida,
ha l'onore di proporre quanto segue.
Si  stabilisce  il riconoscimento reciproco in materia di conversione
di patenti di guida tra Italia e Slovenia sulla base della tabella di
equipollenza qui allegata.
Le patenti slovene convertite in Italia verranno  restituite  per  il
tramite  delle Autorita' diplomatiche slovene presenti sul territorio
italiano e, viceversa, le patenti italiane convertite in equipollenti
documenti sloveni, accompagnate da motivazione dell'inoltro, dovranno
essere restituite al  Ministero  dei  Trasporti,  Direzione  Generale
della Motorizzazione Civile, Direzione Centrale IV, Divisione 46, Via
G.  Caraci  36,  00157  ROMA,  o direttamente da parte dell'Autorita'
estera, o per il tramite della  Rappresentanza  diplomatica  italiana
presente in Slovenia.
_____________________________
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
LUBIANA
-------
L'Ambasciata  d'Italia  in Lubiana propone, pertanto, che la presente
Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale del  Ministero  degli  Affari
Esteri   della   Repubblica   di   Slovenia   dello   stesso  tenore,
costituiscano un Accordo  tra  il  Governo  italiano  ed  il  Governo
sloveno  che avra' la durata di cinque anni, con entrata in vigore al
momento della reciproca  notifica  dell'avvenuto  espletamento  delle
procedure interne all'uopo previste, che potra' essere modificato per
iscritto   per   mutuo   consenso  e  che  potra'  essere  denunciato
formalmente con un preavviso di sei mesi.
L'Ambasciata d'Italia  si  avvale  dell'occasione  per  rinnovare  al
Ministero  degli  Affari  Esteri della Repubblica di Slovenia i sensi
della sua piu' alta considerazione.
Lubiana
(Timbro)
   25 - 03 - 1996
_______________
Allegato 1
                       TABELLA DI EQUIPOLLENZA
                ITALIA                  SLOVENIA
                  A                        A
                  B                        B
                  C                        C
                  D                        D
                  E                        E
                  =                        F (1)
                  =                        G (1)
                  =                        H (2)
(1)  In  Italia  per  condurre  macchine  agricole  e' sufficiente il
possesso della categoria A o B, secondo i casi.
(2) In Italia per condurre i ciclomotori (motore non superiore  a  50
cm3 di cilindrata e velocita' non superiore a 45 KM/h) non occorre la
patente di guida.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Dipartimento consolare
N. 921-92-3741/96
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  di  Slovenia
presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore  di
accusare  ricevuta  della  sua  Nota  n.  000619/44 del 25-3-1996 dai
seguenti contenuti:
"L'Ambasciata d'Italia presenta  i  complimenti  al  Ministero  degli
Affari  Esteri  della  Repubblica  di  Slovenia  e,  riferendosi allo
scambio di Note Verbali intercorso tra i due Governi  in  materia  di
riconoscimento  reciproco  per la conversione delle patenti di guida,
ha l'onore di proporre quanto segue.
Si stabilisce il riconoscimento reciproco in materia  di  conversione
di patenti di guida tra Italia e Slovenia sulla base della tabella di
equipollenza qui allegata.
Le  patenti  slovene  convertite in Italia verranno restituite per il
tramite delle Autorita' diplomatiche slovene presenti sul  territorio
italiano e, viceversa, le patenti italiane convertite in equipollenti
documenti sloveni, accompagnate da motivazione dell'inoltro, dovranno
essere  restituite  al  Ministero  dei  Trasporti, Direzione Generale
della Motorizzazione Civile, Direzione Centrale IV, Divisione 46, Via
G. Caraci 36, 00157 ROMA,  o  direttamente  da  parte  dell'Autorita'
estera,  o  per  il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana
presente in Slovenia.
L'Ambasciata d'Italia in Lubiana propone, pertanto, che  la  presente
Nota  Verbale,  assieme  alla Nota Verbale del Ministero degli Affari
Esteri  della   Repubblica   di   Slovenia   dello   stesso   tenore,
costituiscano  un  Accordo  tra  il  Governo  italiano  ed il Governo
sloveno che avra' la durata di cinque anni, con entrata in vigore  al
momento  della  reciproca  notifica  dell'avvenuto espletamento delle
procedure interne all'uopo previste, che potra' essere modificato per
iscritto  per  mutuo  consenso  e  che   potra'   essere   denunciato
formalmente con un preavviso di sei mesi.
_________________________
AMBASCIATA D'ITALIA
LUBIANA
L'Ambasciata  d'Italia  si  avvale  dell'occasione  per  rinnovare al
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di  Slovenia  i  sensi
della sua piu' alta considerazione.
ALLEGATO:
                       TABELLA DI EQUIPOLLENZA
                ITALIA                  SLOVENIA
                  A                        A
                  B                        B
                  C                        C
                  D                        D
                  E                        E
                  =                        F (1)
                  =                        G (1)
                  =                        H (2)
(1)  In  Italia  per  condurre  macchine  agricole  e' sufficiente il
possesso della categoria A o B, secondo i casi.
(2) In Italia per condurre i ciclomotori (motore non superiore  a  50
cm3 di cilindrata e velocita' non superiore a 45 KM/h) non occorre la
patente di guida.
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  di  Slovenia
condivide i  contenuti  di  detta  Nota  e  comunica  che  le  Unita'
Amministrative  della  Slovenia  restituiranno  le  patenti  di guida
convertite direttamente all'Ambasciata d'Italia a Lubiana.
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia  coglie
l'occasione  per  rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua
piu' alta considerazione.
Lubiana, addi' 3 aprile 1996
                                544.
                       Roma, 10/18 aprile 1996
                         Scambio di Lettere
              tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica d'Ungheria
             per la costituzione di una "Sezione per la
           tutela degli interessi italiani in Iraq" presso
         l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria a Baghdad
                 (Entrata in vigore: 3 luglio 1996)
Ministero degli Affari Esteri                   Roma, 10 APR. 1996
    IL SEGRETARIO GENERALE
Signor Ambasciatore,
    nel riferirmi alla proposta relativa  alla  costituzione  di  una
"Sezione  per  la  tutela  degli  interessi  italiani in Iraq" presso
l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria a Baghdad,  ho  l'onore  di
sottoporre qui di seguito il testo dell'accordo che potrebbe regolare
la collaborazione al riguardo tra i nostri due Paesi.
1.    L'Ambasciata  della  Repubblica d'Ungheria in Baghdad assume la
protezione degli interessi diplomatici e consolari  della  Repubblica
Italiana  in  Iraq  provvedendo,  all'entrata  in vigore del presente
accordo, ad ottenere il relativo consenso dalle autorita' irachene in
base  all'Art.  46  della  Convenzione  di  Vienna  sulle   relazioni
diplomatiche  del  1961  ed  all'Art.  27.1.(b)  della Convenzione di
Vienna sulle relazioni consolari del 1963.
2.  La "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" sara'
istituita presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria in Baghdad
ma svolgera' la sua attivita' nei locali di sua  pertinenza.    Detti
locali  saranno  sotto protezione ungherese. Le spese di sorveglianza
saranno sostenute dal Governo italiano.
3.  Nella "Sezione per la tutela degli interessi  italiani  in  Iraq"
opereranno  all'inizio  dei funzionari italiani inviati appositamente
in breve missione. Successivamente, a seconda  degli  sviluppi  della
situazione,  potra'  operare su pianta stabile personale italiano, il
cui  organico sara'  previamente notificato al Ministero degli Affari
Esteri della Repubblica d'Ungheria.  I  funzionari  italiani  saranno
inseriti  in  lista  diplomatica  sotto il nome dell'Ambasciata della
Repubblica d'Ungheria, ma separatamente dopo la dizione "Sezione  per
la  tutela  degli  interessi  italiani  in  Iraq".  Tutti i costi per
l'operativita' della Sezione, ivi compresi quelli relativi ai  salari
di eventuali contrattisti, graveranno sulla Sezione stessa.
____________________
S.E. Attila GECSE
Ambasciatore
della Repubblica d'Ungheria
Via dei Villini 12-16
00161 ROMA
4.   Sull'edificio sventolera' la bandiera ungherese e verra' apposta
una targa recante la dicitura trilingue (italiano, inglese ed  arabo)
"Ambasciata della Repubblica d'Ungheria - Sezione per la tutela degli
interessi   italiani   in   Iraq".   Le   spese   per   l'acquisto  e
l'installazione delle stesse saranno a carico del Governo italiano.
5.  Conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di  Vienna  sulle
relazioni  Consolari  del 1963 e, piu' particolarmente, agli Artt. 45
(b) e (c) della prima Convenzione e agli Artt. 27.1. (b) e (c)  della
seconda,  i  compiti  della  suddetta  "Sezione  per  la tutela degli
interessi italiani in Iraq" consisteranno nella:
a) assistenza e protezione della collettivita' italiana in Iraq;
b) custodia dei locali della Sezione per la  tutela  degli  interessi
italiani in Iraq;
c) tutela e gestione degli interessi italiani.
6.    Nello  svolgimento  delle sue funzioni la Sezione fara' uso del
timbro trilingue (Italiano, Inglese ed Arabo) "Italian Interests Sec-
tion - Hungarian Embassy -  Baghdad",  fornito  dal  Ministero  degli
Affari  Esteri  italiano.  Ugualmente  a  carico del Governo italiano
sara' il restante materiale di  cancelleria  recante  intestazione  e
non, e tutte le attrezzature necessarie all'attivita' della Sezione.
7.    Tutte le comunicazioni tra le Autorita' italiane e i funzionari
agenti  nella  "Sezione  Interessi  Italiani"  oltre  che  via  radio
eventualmente  installata  nei  locali  della  Sezione  di  interessi
italiani,  potranno  essere  effettuate  attraverso   i   canali   di
trasmissione  ungherese; la Sezione si avvarra' anche del servizio di
corriere diplomatico. Le relative  spese  per  l'uso  dei  canali  di
comunicazione  e  del corriere diplomatico ungheresi saranno a carico
del Governo italiano.
8.  Il contratto di locazione della  Sezione  da  adibire  ad  uffici
della  Sezione  sara'  stipulato  dall'Ambasciata della Repubblica di
Ungheria in Baghdad  a  favore  della  Sezione  stessa.  L'onere  del
contratto  sara' a totale carico del Governo italiano al quale dovra'
essere riservata l'approvazione preliminare della bozza di contratto.
La gestione dell'immobile e dei relativi oneri saranno  ugualmente  a
carico del Governo italiano.
9.    Il  Governo italiano provvedera' a fornire alla Sezione i fondi
necessari per le spese correnti di gestione. A tal fine,  il  Governo
italiano  disporra'  l'apertura di un conto corrente presso una banca
locale intestato alla Sezione per la tutela degli interessi  italiani
in  Iraq,  alimentato dallo stesso Governo italiano, di cui disporra'
il funzionario  italiano  piu'  alto  in  grado  fra  quelli  inviati
dall'Italia a Baghdad.
10.  Eventuali spese straordinarie derivanti dall'attivita' di membri
del personale diplomatico dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria
dirette alla  protezione  degli  interessi  diplomatici  e  consolari
dell'Italia in Iraq (per es., spese di viaggio per l'effettuazione di
visite consolari), saranno comunque a carico del Governo italiano.
11.  Ove  necessario,  l'Ambasciata  della  Repubblica  d'Ungheria in
Baghdad  prestera'  i  propri  buoni   uffici   che   si   renderanno
eventualmente  necessari  per l'apertura dei conti correnti italiani,
presso una banca o banche irachene, nei  contatti  ufficiali  con  la
banca  o  le  banche  in  questione  ovvero  con ogni altra Autorita'
irachena.
    Le saro'  grato  se  vorra'  comunicarmi  l'assenso  del  Governo
ungherese  in  merito  alle  intenzioni  della  Repubblica Italiana a
questo proposito, e confermarmi  che  il  Governo  ungherese  intende
attenersi  a  queste  clausole  relativamente  alle  questioni di sua
responsabilita'.
    Ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua  risposta
costituiscano  l'accordo  tra i nostri due Governi in questa materia,
il quale entrera' in  vigore  al  momento  dell'ultima  notifica  del
completamento  delle  procedure interne di entrata in vigore previste
dai rispettivi ordinamenti nazionali.
    Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu'
alta considerazione.
(Timbro)
(Firma illeggibile)
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
         L'AMBASCIATORE
                                                 Roma, 18 aprile 1996
    Signor Segretario Generale,
    ho l'onore di accusare la  ricevuta  della  Sua  lettera  del  10
aprile  1996  in cui la parte italiana propone la costituzione di una
"Sezione per la tutela  degli  interessi  italiani  in  Iraq"  presso
l'Ambasciata  della  Repubblica  d'Ungheria  a  Baghdad  e  la  quale
contiene il testo seguente:
    "Signor Ambasciatore,
    nel riferirmi alla proposta relativa  alla  costituzione  di  una
"Sezione  per  la  tutela  degli  interessi  italiani in Iraq" presso
l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria a Baghdad,  ho  l'onore  di
sottoporre qui di seguito il testo dell'accordo che potrebbe regolare
la collaborazione al riguardo tra i nostri due Paesi.
1.    L'Ambasciata  della  Repubblica d'Ungheria in Baghdad assume la
protezione degli interessi diplomatici e consolari  della  Repubblica
Italiana  in  Iraq  provvedendo,  all'entrata  in vigore del presente
accordo, ad ottenere il relativo consenso dalle autorita' irachene in
base  all'Art.  46  della  Convenzione  di  Vienna  sulle   relazioni
diplomatiche  del  1961  ed  all'Art.  27.1.(b)  della Convenzione di
Vienna sulle relazioni consolari del 1963.
2.  La "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" sara'
istituita presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria in Baghdad
ma svolgera' la sua attivita' nei locali di sua  pertinenza.    Detti
locali  saranno  sotto protezione ungherese. Le spese di sorveglianza
saranno sostenute dal Governo italiano.
____________________
S.E. Boris Biancheri
Segretario Generale
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
Roma
3.  Nella "Sezione per la tutela degli interessi  italiani  in  Iraq"
opereranno  all'inizio  dei funzionari italiani inviati appositamente
in breve missione. Successivamente, a seconda  degli  sviluppi  della
situazione,  potra'  operare su pianta stabile personale italiano, il
cui  organico sara'  previamente notificato al Ministero degli Affari
Esteri della Repubblica d'Ungheria.  I  funzionari  italiani  saranno
inseriti  in  lista  diplomatica  sotto il nome dell'Ambasciata della
Repubblica d'Ungheria, ma separatamente dopo la dizione "Sezione  per
la  tutela  degli  interessi  italiani  in  Iraq".  Tutti i costi per
l'operativita' della Sezione, ivi compresi quelli relativi ai  salari
di eventuali contrattisti, graveranno sulla Sezione stessa.
4.   Sull'edificio sventolera' la bandiera ungherese e verra' apposta
una targa recante la dicitura trilingue (italiano, inglese ed  arabo)
"Ambasciata della Repubblica d'Ungheria - Sezione per la tutela degli
interessi   italiani   in   Iraq".   Le   spese   per   l'acquisto  e
l'installazione delle stesse saranno a carico del Governo italiano.
5.  Conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di  Vienna  sulle
relazioni  Consolari  del 1963 e, piu' particolarmente, agli Artt. 45
(b) e (c) della prima Convenzione e agli Artt. 27.1. (b) e (c)  della
seconda,  i  compiti  della  suddetta  "Sezione  per  la tutela degli
interessi italiani in Iraq" consisteranno nella:
a) assistenza e protezione della collettivita' italiana in Iraq;
b) custodia dei locali della Sezione per la  tutela  degli  interessi
   italiani in Iraq;
c) tutela e gestione degli interessi italiani.
6.    Nello  svolgimento  delle sue funzioni la Sezione fara' uso del
timbro trilingue (Italiano, Inglese ed Arabo) "Italian Interests Sec-
tion - Hungarian Embassy -  Baghdad",  fornito  dal  Ministero  degli
Affari  Esteri  italiano.  Ugualmente  a  carico del Governo italiano
sara' il restante materiale di  cancelleria  recante  intestazione  e
non, e tutte le attrezzature necessarie all'attivita' della Sezione.
7.    Tutte le comunicazioni tra le Autorita' italiane e i funzionari
agenti  nella  "Sezione  Interessi  Italiani"  oltre  che  via  radio
eventualmente  installata  nei  locali  della  Sezione  di  interessi
italiani,  potranno  essere  effettuate  attraverso   i   canali   di
trasmissione  ungherese; la Sezione si avvarra' anche del servizio di
corriere diplomatico. Le relative  spese  per  l'uso  dei  canali  di
comunicazione  e  del corriere diplomatico ungheresi saranno a carico
del Governo italiano.
8.  Il contratto di locazione della  Sezione  da  adibire  ad  uffici
della  Sezione  sara'  stipulato  dall'Ambasciata della Repubblica di
Ungheria in Baghdad  a  favore  della  Sezione  stessa.  L'onere  del
contratto  sara' a totale carico del Governo italiano al quale dovra'
essere riservata l'approvazione preliminare della bozza di contratto.
La gestione dell'immobile e dei relativi oneri saranno  ugualmente  a
carico del Governo italiano.
9.    Il  Governo italiano provvedera' a fornire alla Sezione i fondi
necessari per le spese correnti di gestione. A tal fine,  il  Governo
italiano  disporra'  l'apertura di un conto corrente presso una banca
locale intestato alla Sezione per la tutela degli interessi  italiani
in  Iraq,  alimentato dallo stesso Governo italiano, di cui disporra'
il funzionario  italiano  piu'  alto  in  grado  fra  quelli  inviati
dall'Italia a Baghdad.
10.  Eventuali spese straordinarie derivanti dall'attivita' di membri
del personale diplomatico dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria
dirette alla  protezione  degli  interessi  diplomatici  e  consolari
dell'Italia in Iraq (per es., spese di viaggio per l'effettuazione di
visite consolari), saranno comunque a carico del Governo italiano.
11.  Ove  necessario,  l'Ambasciata  della  Repubblica  d'Ungheria in
Baghdad  prestera'  i  propri  buoni   uffici   che   si   renderanno
eventualmente  necessari  per l'apertura dei conti correnti italiani,
presso una banca o banche irachene, nei  contatti  ufficiali  con  la
banca  o  le  banche  in  questione  ovvero  con ogni altra Autorita'
irachena.
    Le saro'  grato  se  vorra'  comunicarmi  l'assenso  del  Governo
ungherese  in  merito  alle  intenzioni  della  Repubblica Italiana a
questo proposito, e confermarmi  che  il  Governo  ungherese  intende
attenersi  a  queste  clausole  relativamente  alle  questioni di sua
responsabilita'.
    Ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua  risposta
costituiscano  l'accordo  tra i nostri due Governi in questa materia,
il quale entrera' in  vigore  al  momento  dell'ultima  notifica  del
completamento  delle  procedure interne di entrata in vigore previste
dai rispettivi ordinamenti nazionali.
    Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu'
alta considerazione.
                                                     Boris Biancheri"
    Sono lieto di informarLa che la parte ungherese  s'accorda  sulla
proposta  italiana  contenuta  nella  sua lettera sopraindicata e che
l'accordo tra i nostri due Governi in merito entrera'  in  vigore  al
momento   dell'ultima  notifica  del  completamento  delle  procedure
interne di entrata in  vigore  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti
nazionali.
    Voglia  gradire,  Signor Segretario Generale, l'espressione della
mia piu' alta considerazione.
(Timbro)
(Firma illeggibile)