(all. 1 - art. 1)
                                                              ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
   CONTROLLATA "COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA".
                               Art. 1.
   La  denominazione  di origine controllata "Colli di Scandiano e di
Canossa" e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati  che
rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano  e  di
Canossa",  seguita  obbligatoriamente  da una delle specificazioni di
cui appresso, e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati
ottenuti da uve provenienti dai vigneti  aventi,  rispettivamente  in
ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
   "Colli  di Scandiano e di Canossa" Sauvignon anche nella tipologia
Passito:
    Sauvignon in misura non inferiore  al  90%;  per  il  complessivo
rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le uve
provenienti da  Malvasia  di  Candia,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,
Trebbiano romagnolo e Chardonnay;
   "Colli  di  Scandiano e di Canossa" Malvasia anche nella tipologia
Spumante:
    Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all'85%; per
il   complessivo   rimanente   possono   concorrere,   da   sole    o
congiuntamente,  le  uve  provenienti da Malvasia di Candia B., Pinot
bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay;
   "Colli di Scandiano e di  Canossa"  Pinot  anche  nella  tipologia
spumante:
    Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%;
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay anche nella tipologia
spumante:
    Chardonnay  in  misura  non inferiore all'85%; per il complessivo
rimanente possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve
provenienti da Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio;
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa:
    Lambrusco  Grasparossa  in  misura  non inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le  uve  provenienti  da  Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Montericco e
Ancellotta;
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco rosso:
    Lambrusco Montericco in misura  non  inferiore  all'85%;  per  il
complessivo  rimanente  possono concorrere, da sole o congiuntamente,
le  uve  provenienti  da  Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Grasparossa,
Lambrusco Salamino e Malbo Gentile;
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco rosato:
    Lambrusco  Montericco  in  misura  non  inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le  uve  provenienti  da  Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Grasparossa,
Lambrusco Salamino e Malbo Gentile. Le uve devono  essere  vinificate
in bianco;
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon:
    Cabernet  Sauvignon  in  misura  non  inferiore  all'85%;  per il
complessivo rimenente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Merlot;
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino:
    Marzemino  in  misura  non  inferiore all'85%; per il complessivo
rimanente possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve
provenienti da Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile;
   "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  Malbo  Gentile anche nella
tipologia Novello:
    Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%; per il complessivo
rimanente possono  concorrere,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve
provenienti da Croatina e Sgavetta;
   "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco:
    Sauvignon  in  misura  compresa  tra  il  40%  e  l'80%;  per  il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole  o  congiuntamente,
le  uve proveniente da Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot
bianco e Pinot grigio.
   Il vino "Colli di Scandiano e di Canossa"  bianco  prodotto  nella
zona  di  origine  piu' antica, delimitata all'art. 3, puo' recare la
qualificazione  "classico"  purche'  abbia  in  ambito  aziendale  la
seguente base ampelografica:
    Sauvignon  (localmente  detto Spergola o Spergolina) nella misura
minima dell'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere,  da
sole  o  congiuntamente,  le  uve  provenienti da Malvasia di Candia,
Trebbiano romagnolo, Pinot bianco e Pinot grigio.
                               Art. 3.
   Le uve destinate  alla  produzione  di  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere
prodotte  nella  zona  che   comprende,   in   tutto,   i   territori
amministrativi  dei  seguenti  comuni  ricadenti  nella  provincia di
Reggio Emilia: Albinea, Quattro Castella,  Bibbiano,  Montecchio,  S.
Polo   d'Enza,  Canossa,  Vezzano  sul  Crostolo,  Viano,  Scandiano,
Castellarano e Casalgrande e in parte i comuni  di  Reggio  Emilia  -
Casina e S. Ilario d'Enza.
   In particolare la zona di produzione e' cosi delimitata:
    partendo  a  nord  della  provincia di Reggio Emilia dal punto di
congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza,
la linea di delimitazione segue, in direzione  nord-est,  il  confine
comunale  di  Montecchio  fino  ad  incontrare la strada comunale che
porta a Gazzaro.  Prosegue  con  tale  strada,  verso  est,  fino  ad
immettersi  sulla  via Emilia in prossimita' del Villaggio Bellarosa.
Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine  comunale
di  S. Ilario d'Enza in prossimita' di Gaida che segue verso sud fino
all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto
confine fino ad incontrare il confine comunale di Bibbiano seguendolo
fino  alla  localita'  Roncaglio  dove  si   immette   sulla   strada
provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada raggiunge
la  localita' Roncina prosegue con via Gorizia fino ad incontrare via
Inghilterra seguendola fino  all'incontro  con  via  F.lli  Rosselli.
Prosegue  verso sud con tale via fino all'incontro con via Bartolo da
Sassoferrato, che segue  fino  ad  incontrare  via  Oliviero  Ruozzi.
Procede  con  essa  verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la
strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a  Rivalta  dove
si  congiunge con la statale Reggio - Rivalta, indi in prossimita' di
quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge
in  localita'  Cristo con la strada Reggio Emilia - Albinea. Prosegue
verso nord-est toccando la localita' Case  Camorani,  indi  segue  il
tracciato  stradale  che, in direzione est, porta a Canali e giunge a
Case Oleari. La linea  di  delimitazione  prosegue  quindi  lungo  il
tracciato  stradale  che  in direzione sud est passa per Case Tacoli,
Villa Veneri e, in localita' Osteria si congiunge con la statale  che
conduce  a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da
questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est
lungo il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad  incontrarsi
in  prossimita' della localita' S. Donnino con il confine comunale di
Casalgrande.  Segue  il  predetto  confine  fino  ad  incontrarsi  in
localita'  Veggia  con  il confine comunale di Castellarano che segue
fino a congiungersi con il torrente Tresinaro  a  quota  171  da  cui
inizia  il  confine  comunale  di  Viano. Prosegue verso sud con tale
confine indi risalendo a nord in localita' Monte  Duro  si  congiunge
con  il  confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo
sempre verso nord fino a congiungersi in  localita'  Bettola  con  la
strada  statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la
strada comunale, che passando da  Paullo  e  Costaferrata  conduce  a
Bergogno  dove  si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La
delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a  nord  per
congiungersi  con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi
seguendo il torrente Enza  fino  a  congiungersi  in  prossimita'  di
localita'  Sconnavacca  con  il  confine  comunale di Montecchio, che
segue sempre seguendo il torrente Enza fino ad incontrare il punto da
cui la delimitazione ha avuto inizio.
   Le uve destinate alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco con la
menzione "classico" devono essere prodotte nella zona di origine piu'
antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di  Albinea
e  in parte i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e
Reggio Emilia.
   La descrizione della zona e' la seguente:
    partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto  di
congiunzione  del  confine  comunale  di  Albinea,  con  il  torrente
Crostolo, la linea di delimitazione  segue,  in  direzione  nord-est,
detto  torrente  fino  ad  incontrare  la  strada che conduce a Villa
Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo.
   Da questo punto la linea di delimitazione prosegue  in  territorio
di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia
e  toccando  nell'ordine  le  localita'  Cristo e Case Camorani, indi
segue il tracciato stradale che, in direzione est porta  a  Canali  e
che  passando  in  prossimita'  di  quota 83, quota 77, giunge a Case
Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il  tracciato
stradale  che,  in  direzione  sud  est, passa per Case Tacoli, Villa
Veneri e, in localita' Osteria,  si  congiunge  con  la  statale  che
conduce  a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco.
Da questo punto la  linea  di  delimitazione  prosegue  in  direzione
nord-est  lungo  il  tracciato  stradale che conduce a ponte del Gazo
fino ad incontrare il canale Secchia.
   Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve  e,  da  questa
localita'  toccando  quote  78  e  76,  prosegue  lungo  il tracciato
stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino giunge in localita'
Molini. Da questa localita',  la  linea  di  delimitazione  segue  il
canale  di  Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la
linea segue la strada comunale  che,  passando  per  il  cimitero  di
Castellarano  giunge  alla localita' Barcaiuoli e di qui, seguendo la
strada vicinale esistente raggiunge Case  Piloni  ed  il  Rio  di  S.
Valentino.  Risale  il  corso  del rio fino alla localita' Scuole ove
imbocca il  tracciato  stradale  che,  passando  per  Ca'  de  Prodi,
Telarolo,  Rondinara,  Ca'  de  Gatti  e proseguendo in direzione sud
passa per la Minghetta e  raggiunge,  deviando  verso  nord-ovest  in
prossimita'  di  quota 228, la localita' di S. Polo (sede comunale di
Viano). Proseguendo poi lo stesso tracciato  stradale,  la  linea  di
delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de' Vezzoli, Regnano, Ca' di
Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima localita'
incontra  il  confine  comunale  di  Albinea-Viano. Segue il predetto
confine fino a C. Verra ove, poco oltre, incontra il confine comunale
Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare  il  Torrente  Crostolo,
punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
                               Art. 4.
   Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui  all'art.  2  del  presente  disciplinare,  i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot: 10,5%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot spumante: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay: 10,5%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay spumante: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia spumante: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco spumante: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco classico: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa: 10%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco: 9,50%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon: 11%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino: 10,5%;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile: 10,5%.
   Tuttavia,  nelle  annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la
regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potra'  stabilire,
di  anno  in  anno  prima  della  vendemmia,  un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a  quello
stabilito  nel  precedente  comma,  fermi  restando  i  limiti minimi
previsti dalla normativa vigente.
                               Art. 5.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere
atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Negli impianti che verranno realizzati ed iscritti  all'albo  dopo
l'entrata   in   vigore   del  presente  disciplinare,  le  forme  di
allevamento ammesse  sono  quelle  a  filare  con  parete  produttiva
singola  (Guyot, Casarsa, Sylvoz, Cordone speronato, Cortina semplice
e altre che si dovessero ritenere idonee in futuro) e  a  filare  con
parete  produttiva sdoppiata (G.D.C. o doppia cortina). Per i sistemi
a filare con parete produttiva singola la  distanza  interfilare  non
potra'  essere  inferiore  a  m  2,50  e  non superiore a m 3,00 (con
tolleranza di 20 cm per entrambi i limiti). La distanza tra le piante
lungo il filare non potra' essere superiore a m 2,50. La densita'  di
piantagione non potra' essere inferiore a 1.350 viti per ettaro.
   Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la distanza
interfilare  dovra'  essere  pari a m 4 (con tolleranza di 20 cm). La
distanza tra le piante lungo il filare non potra' essere superiore  a
m  1,50. La densita' di piantagione non potra' essere inferiore 1.660
viti per ettaro.
   E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione  di
soccorso.
   Ferme  restando  le  caratteristiche delle uve, la resa massima di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Scandiano
e di  Canossa"  non  deve  essere  superiore  ai  limiti  di  seguito
specificati:
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon 150 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano di Canossa" Malvasia 160 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot 150 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay 150 q.li per Ha;
    "Colli  di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa 160 q.li
per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco  160  q.li
per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino 160 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon 150 q.li per
Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile 160 q.li per Ha;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco 160 q.li per Ha;
    "Colli  di  Scandiano  e di Canossa" bianco classico 150 q.li per
Ha.
   Fatte salve le caratteristiche  qualitative  delle  uve,  la  resa
massima  di uva ammessa nei nuovi impianti per la produzione dei vini
"Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  non  deve  essere  mediamente
superiore a 3,5 kg per metro lineare di parete produttiva singola e a
3,0  kg  per  metro lineare di parete produttiva sdoppiata per Pinot,
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon e bianco classico.  Inoltre
la  resa  massima  non  deve essere mediamente superiore a 4,0 kg per
metro lineare di parete produttiva singola  e  a  3,2  kg  per  metro
lineare  di  parete  produttiva  sdoppiata per Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Montericco, Marzemino, Malbo Gentile, Malvasia e bianco.
   Le rese, sia a metro lineare che ad  ettaro,  anche  nelle  annate
favorevoli,  devono  essere riportate nei limiti di cui sopra purche'
la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
   Qualora  la  resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20%
in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la D.O.C. La  resa
massima  di  uva  in  vino  per  la  produzione  dei vini e dei mosti
parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del  presente  disciplinare
di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
   Qualora  la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre
il 75%, la parte eccedente  non  ha  diritto  alla  denominazione  di
origine   controllata,   oltre   il   75%   decade  il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
   La  denominazione  di origine controllata "Colli di Scandiano e di
Canossa", seguita dal riferimento al nome dei  vitigni,  puo'  essere
utilizzata  per  produrre  il vino spumante ottenuto con mosto e vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga  a  mezzo
di  fermentazione  in  autoclave  o in bottiglia in ottemperanza alle
vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
   La menzione "Riserva", unitamente  all'annata  di  produzione,  e'
riservata al vino tranquillo Cabernet-Sauvignon con un invecchiamento
minimo  di  24  mesi  (di  cui  almeno  8  mesi  in fusti di legno) a
decorrere dal 1 novembre dello stesso anno della vendemmia.
                               Art. 7.
   Le  operazioni  di  elaborazione  dei  mosti  e   dei   vini,   di
vinificazione  ivi  compresa  la  presa  di  spuma,  l'affinamento in
bottiglia,  la  spumantizzazione  e  l'invecchiamento  devono  essere
effettuate  nell'ambito  del  territorio  della  provincia  di Reggio
Emilia.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  consentire  che  le  suddette  operazioni  siano
effettuate in stabilimenti situati nei territori delle  provincie  di
Parma  e  Modena  a  condizione  che le ditte interessate ne facciano
richiesta e dimostrino di aver  effettuato  le  dette  operazioni  da
almeno  5  anni  e  producano  tradizionalmente  i  vini in questione
utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di  cui
all'art.  3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche
enologiche tradizionali  leali  e  costanti  in  uso  nel  territorio
stesso.
   Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
del  vino  "Colli  di  Scandiano e di Canossa" bianco classico devono
essere effettuate nell'ambito della  zona  di  produzione  delimitata
all'art.  3  e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi
anche parzialmente in tale zona.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  consentire,  in  deroga  a  quanto  previsto dal
precedente  comma,  la  vinificazione  delle   uve   destinate   alla
produzione  del  "Colli  di Scandiano e di Canossa" bianco classico a
quelle aziende produttrici singole e/o associate  site  al  di  fuori
della  predetta  zona  di vinificazione, ma all'interno della zona di
cui al primo comma del presente articolo, purche' dimostrino di  aver
vinificato   con   continuita'  le  uve  provenienti  dalla  zona  di
produzione del "Colli di Scandiano e  di  Canossa"  gia'  "Bianco  di
Scandiano"  DOC  nei  cinque  anni precedenti l'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione.
   La dolcificazione dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa"  puo'
essere  effettuata  con  mosto  d'uva  o con mosto d'uva parzialmente
fermentato ottenuto dalle uve previste per i singoli vini provenienti
da vigneti iscritti all'albo o con mosto concentrato rettificato.
   La dolcificazione per la presa di spuma e la frizzantatura  devono
avvenire con:
    mosto  d'uva  proveniente  dalle  uve previste per i singoli vini
provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vigneti;
    mosto  d'uva  parzialmente  fermentato  proveniente   dalle   uve
previste per i singoli vini iscritti all'albo dei vigneti;
    mosto  d'uva  concentrato  proveniente  dalle  uve previste per i
singoli vini iscritti all'Albo dei vigneti;
    mosto d'uva concentrato rettificato.
   Il quantitativo di mosto concentrato rettificato  impiegato  nella
presa  di  spuma  e nella frizzantatura deve essere conteggiato nella
resa massima di uva per  ettaro  fermi  restando  i  limiti  di  resa
uva-vino.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  pratiche enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche  e  l'arricchimento  alle  condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali.
                               Art. 8.
   I  vini  di  cui  all'art.  2  all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon:
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
    sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo,
sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille;
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille;
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico, delicato, fine;
    sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: secondo normativa CE;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay:
    colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
    odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, vellutato, morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille;
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, delicato, fine;
    sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: secondo normativa CE:
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: caratteristico, anche intenso;
    sapore:  aromatico,  dolce,  amabile,  abboccato,  secco, fresco,
armomico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille;
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: caratteristico anche intenso;
    sapore: aromatico, armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: secondo normativa CE;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco anche classico:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: caratteristico, gradevolmente aromatico:
    sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco,  fresco
armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille;
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
    sapore:  caratteristico,  sapido,  fresco,  armonico,  di  giusto
corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri residui: secondo normativa CE;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa:
    colore: rubino, con densita' ottica a 520  nm.  da  3,00  a  5,00
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
    sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5,50 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille;
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli  di  Scandiano  e  di Canossa" Lambrusco Montericco rosso e
rosato:
    colore: rosso con densita' ottica a  520  nm.  da  2,00  a  4,00;
rosato  con  densita'  ottica  a 520 nm. da 0,20 a 1,00 con tonalita'
(D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima: 0,80 (tolleranza massima in piu'
o in meno del 10%);
    odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
    sapore:  caratteristico,  fresco,  gradevole, armonico, di giusto
corpo, abboccato, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto  minimo:  18  per  mille  per  la  tipologia
"rosso" e 15 per mille per la tipologia "rosato";
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet-Sauvignon:
    colore:  rosso  rubino  con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 5,00
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: caratteristico, gradevolmente erbaceo ed etereo;
    sapore: armonico, leggermente erbaceo, lievemente tannico, secco,
tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille;
    tale vino puo' essere prodotto con  la  menzione  "Riserva"  come
previsto dal precedente art. 6.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino:
    colore:  rosso  rubino  con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 4,50
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: lievemente erbaceo, gradevole, pieno,  secco,  abboccato,
amabile, dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille;
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo gentile:
    colore:  rosso  rubino  con densita' ottica a 520 nm. da 3 a 5,00
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: caratteristico,  gradevole,  pieno,  lievemente  erbaceo,
secco, abboccato, amabile, dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille;
    e' prevista la tipologia frizzante.
   "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo gentile novello:
    deve  essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla
macerazione carbonica delle uve.
   All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
    colore:  rosso  con  densita'  ottica  a  520  nm.  d  3  a  5,50
(tolleranza massima in piu' o in meno del 10%);
    odore: vinoso intenso fruttato;
    sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace  (zuccheri  riduttori
residui massimo 10 gr/l.);
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto,  i  valori  dei
limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidita' totale
minima.
                               Art. 9.
   La  tipologia  "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  passito  e'
riservata al vino ottenuto dalle uve del  vitigno  Sauvignon  per  il
90%.
   La  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 40% (resa riferita all'uva fresca).
   Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento  devono  essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
   Le  uve  destinate  all'appassimento  devono  assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 11.
   La vinificazione delle uve  destinate  alla  produzione  del  vino
"Colli  di  Scandiano e di Canossa" passito deve avvenire dopo che le
stesse sono  state  sottoposte  a  parziale  appassimento  secondo  i
seguenti metodi: sulla pianta con vendemmia tardiva, su graticci o in
locali  termoigrocondizionati  onde  assicurare  al  vino derivato un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 16 per cento.
   Il vino "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  passito,  all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
    odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
    sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%;
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10%;
    acidita' totale minima: non inferiore a 4,5 grammi/litro;
    estratto secco netto minimo: non inferiore a 20 grammi/litro.
   E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini, modificare con proprio decreto l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
   Il vino "Colli di Scandiano e  di  Canossa"  passito  puo'  essere
immesso  al  consumo  a  decorrere  dal  1  novembre del secondo anno
successivo a quello della vendemmia di cui almeno uno in botte.
   Nella fase di invecchiamento e' ammesso il taglio con  i  vini  di
diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata.
                              Art. 10.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Colli di Scandiano  e  di  Canossa"  e'  vietato
l'uso  di  qualificazioni  diverse  da  quelle  previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore,
extra, fine scelto, selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere,
cascina  ed  altri  termini  similari,  sono consentite in osservanza
delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.
                              Art. 11.
   I  vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano
e  di  Canossa"  Sauvignon,  Pinot,  Chardonnay,   Malvasia,   bianco
classico,   bianco,   Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco  Montericco,
Marzemino e Malbo gentile, previsti  dal  presente  disciplinare  nel
tipo  frizzante, se confezionati in recipienti di capacita' inferiori
a 5 litri, possono essere immessi al consumo  solo  in  bottiglie  di
vetro chiuse con tappo di sughero anche a fungo ancorato nel rispetto
delle  condizioni  e  delle  deroghe di cui ai decreti ministeriali 7
luglio 1993, 10 maggio 1995 e successive modifiche.
   I vini a denominazione di origine controllata "Colli di  Scandiano
e   di   Canossa"  Sauvignon,  Pinot,  Chardonnay,  Malvasia,  bianco
classico,  bianco,  Lambrusco  Grasparossa,   Lambrusco   Montericco,
Marzerino,  Malbo  gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente
disciplinare  nella  tipologia   tranquillo,   se   confezionati   in
recipienti  di  capacita' inferiore a 5 litri, possono essere immessi
al consumo solo in bottiglia di vetro con tappo di sughero.
   I vini a denominazione di origine controllata "Colli di  Scandiano
e   di   Canossa"   Malvasia,   bianco  classico,  bianco,  Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Montericco rosso e rosato, Malbo Gentile nella
tipologia frizzante, devono essere  imbottigliati  in  recipienti  di
vetro fino a tre litri.