(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
           METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LE COMPONENTI
          DI COSTO E DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO
Articolo 1 - Tariffa di riferimento
La  tariffa  di  riferimento  del  servizio  idrico  integrato  e' lo
strumento per consentire la  realizzazione  di  adeguati  livelli  di
servizio,   per   sostenere  conseguenti  programmi  di  investimento
nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento  dei  costi
al  consumo,  il  miglioramento  dell'efficienza  della gestione e la
tutela dell'interesse dell'utenza.
La  tariffa  di  riferimento,  collegata  al  metodo   di   controllo
tariffario   dei   "limiti   di   prezzo",   in   applicazione  della
deliberazione CIP n.  34  del  18.12.91,  rappresenta  l'insieme  dei
criteri   e  delle  condizioni  cui  l'Ambito  deve  attenersi  nello
stabilire la tariffa reale media della gestione.
La tariffa reale media  e'  stabilita  dall'Ambito  in  relazione  al
modello  organizzativo della gestione, alla quantita' e alla qualita'
della risorsa idrica e dal  livello  di  qualita'  del  servizio.  La
stessa  e'  altresi' fissata in funzione del piano finanziario di cui
all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto  dei  costi
reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al
superamento della frammentazione delle attuali gestioni.
La tariffa di riferimento e' cosi' costituita:
            TN = (C + A + R)n-1 . (1+II+K)
    dove:
TN   e' la tariffa all'anno corrente
C    e' la componente dei costi operativi
A    e' la componente del costo di ammortamento
R    e' la componente per la remunerazione del capitale investito
II   e' il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente
K    e' il "limite di prezzo"
Per  quanto  riguarda  la  componente  dei  costi  operativi  (C), e'
calcolata sulla base del confronto tra i valori  modellati  calcolati
secondo  le  formule di cui al successivo articolo 3.1 e quelli reali
previsti  nel  piano  finanziario,  in  modo  da  conseguire  livelli
progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6.
Il  calcolo  della  tariffa  di riferimento all'anno iniziale (T1) e'
effettuato assumendo come tariffa all'anno zero (To) la tariffa media
ponderata delle gestioni  preesistenti  come  accorpate  nella  nuova
gestione.
Articolo 2 - Campo di applicazione
Il  metodo  normalizzato si applica alle gestioni del servizio idrico
integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge 5.1.1994
n. 36.
Il metodo normalizzato non  si  applica  alle  gestioni  affidate  in
concessione  ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge,
le quali,  a  norma  dell'art.  10,  comma  3,  della  legge  citata,
continuano  fino  alla  scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie
contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione.
In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto  aggiuntivo
per  regolare  la  struttura  tariffaria  per  il  residuo periodo di
vigenza della concessione, tenendo conto dei principi  e  criteri  di
cui al presente metodo.
Articolo 3 - Composizione della tariffa di riferimento
Le  componenti  della tariffa di riferimento sono definite secondo il
decreto legislativo 9.4.1991 n. 127, in recepimento  delle  direttive
n.  78/660/CEE  e  n.  83/349/CEE  e  sono  calcolate come risultanti
dell'applicazione dei parametri e dei coefficienti sotto riportati.
3.1 - Costi operativi
Sono comprese in questi costi, con riferimento alle prescrizioni  del
citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie:
B  6      -  Costi  per materie di consumo e merci (al netto di resi,
abbuoni e sconti)
B 7   - Costi per servizi
B 8   - Costi per godimento di beni di terzi
B 9   - Costo del personale
B 11  - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  di
consumo e merci
B 12  - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle
leggi e prassi fiscali.
B 13  - Altri accantonamenti
B 14  - Oneri diversi di gestione.
In   questa  ultima  voce  deve  essere  iscritto  ogni  costo  della
produzione  non  ricompreso  in  quelli   specificatamente   previsti
dall'elencazione  di  cui  sopra e ogni altro componente negativo del
reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.
La  componente  modellata  dei  costi  operativi  e'  articolata  nei
seguenti tre elementi essenziali del servizio idrico integrato (acqua
potabile,  fognatura,  depurazione)  per  i  quali  sono  definite le
seguenti formule di costo:
                   a) SERVIZIO ACQUE POTABILI

          ---->  Vedere Formula a Pag. 21 della G.U.  <----

dove:   COAP   =  Spese  funzionali  per  l'approvvigionamento  e  la
distribuzione  dell'acqua potabile (milioni di lire/anno) VE = Volume
erogato  (migliaia  di m3/anno) L = Lunghezza rete (Km) Utdm = Utenti
domestici  con contatore del diametro minimo UtT = Utenti totali EE =
Spese  energia elettrica (milioni di lire/anno) AA = Costo dell'acqua
acquistata   da   terzi   (milioni  di  lire/anno)  IT  =  Indicatore
difficolta' dei trattamenti di potabilizzazione

          ---->  Vedere Formula a Pag. 21 della G.U.  <----

dove:   Vi   =  Volume  trattato  dall'impianto  i-esimo  ed  erogato
all'utenza  CUi  =  Coefficiente  di  costo  unitario  per l'impianto
i-esimo.  N  = Numero impianti gestiti. Vnt = Volume non sottoposto a
trattamento   Il   coefficiente   adimensionale   di  costo  unitario
dell'impianto  i-esimo va individuato nelle seguente tabella, in base
al  volume  trattato  ed  alle  tipologie  di trattamento di cui alle
vigenti   disposizioni.   Coefficienti  di  costo  unitario  Tipo  di
trattamento  Classi  delle  dimensioni  (milioni  di litri/giorno) Da
sorgente,  da  falda  <1  >=1-<5  >=5-<10  >=10->25  =>25 sotterranea
Disinfezione  0,85  0,36  0,23 0,17 0,13 Trattamento A1 (*) 1,28 0,97
0,84 0,76 0,71 Trattamento A2(*) 2,01 1,39 1,01 0,97 0,93 Trattamento
A3(*)  4,02  2,78  2,01  1,95  1,87  Da  lago  artificiale <5 >=5-<25
>=25-<50  >=50->100  =>100  naturale, da fiume Disinfezione 0,45 0,18
0,11   0,08  0,05  Trattamento  A1  (*)  2,45  1,33  1,00  0,83  0,61
Trattamento  A2(*)  3,90  1,90  1,34 1,07 0,72 Trattamento A3(*) 4,83
2,35  1,66  1,33 0,90 (*) (Vedi classificazione di cui all'art. 4 del
D.P.R.  3 luglio 1982, n. 515) La fornitura d'acqua da parte di terzi
e   il  relativo  prezzo  di  acquisto  all'ingrosso  sono  stabiliti
dall'Ambito  in  base  alla specifica delle fonti utilizzabili di cui
alla  lettera  d)  dell'articolo 4, e ai criteri per il calcolo della
tariffa di riferimento. b) SERVIZIO FOGNATURE

          ---->  Vedere Formula a Pag. 22 della G.U.  <----

COFO=   Spese  funzionali  per  il  collettamento  fognario  (milioni
lire/anno)  Lf= Lunghezza rete fognaria (Km) AB= Abitanti serviti EE=
Spese  energia  elettrica (milioni lire/anno) c) SERVIZIO TRATTAMENTO
REFLUI

          ---->  Vedere Formula a Pag. 23 della G.U.  <----

COTR  = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno) Ct =
Carico  inquinante  trattato  (Kg/giorno  di COD) n = Numero impianti
alfa  = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella)
Beta = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella) A =
Coefficiente  per  la  difficolta'  dei trattamenti - Linea Acque (da
tabella)  F = Coefficiente per la difficolta' dei trattamenti - Linea
Fanghi  (da  tabella)  Classi  di Impianto alfa beta Grandi impianti:
oltre  2000  Kg/giorno  di  COD  0,35 0,90 Medi impianti: fino a 2000
Kg/giorno di COD (= o circa) 15.000 a.e.. 0,40 0,95 Piccoli impianti:
fino  a  300  Kg/giorno  di  COD (= o circa) 2500 a.e 0,45 1,00 LINEA
ACQUE  Tipologia  di  trattamento A Solo sedimentazione primaria 0,42
Secondario massa sospesa 1 Secondario massa adesa 0,57 In presenza di
trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per 1,4 LINEA
FANGHI  Tipologia di trattamento F Ispessimento, digestione aerobica,
essiccazione  in  letto  1  Digestione anaerobica 1,35 Disidratazione
senza   digestione   anaerobica   1,35   Digestione   anaerobica  con
disidratazione    1,70    Digestione    anaerobica,   disidratazione,
essiccamento   2,0   Disidratazione,   essiccamento  1,75  Digestione
anaerobica,   disidratazione,   incenerimento   2,1   Disidratazione,
incenerimento 1,8 Per evitare che ad una classe superiore di impianti
corrispondano  costi operativi inferiori al valore determinato per il
limite  superiore  della  classe  precedente,  si assume il valore di
costo  calcolato  per  detto limite fin a quando non sia superato dal
valore   che   compete   alla  propria  classe  di  impianto.  3.2  -
Ammortamenti e accantonamenti (A) Sono comprese in questa componente,
con  riferimento  alle  notazione  del  citato decreto legislativo n.
127/91,   le   seguenti  categorie:  B  10  a  -  Ammortamento  delle
immobilizzazioni   immateriali   B   10   b   -   Ammortamento  delle
immobilizzazioni   materiali  B  10  c  -  Altre  svalutazioni  delle
immobilizzazioni.  I  cespiti  conferiti  al soggetto gestore saranno
determinati  sulla  base  della  ricognizione degli impianti prevista
dall'articolo  11,  comma  3  della legge 36/94. Su tali cespiti e su
quelli  realizzati  dal  soggetto  gestore, come risultanti dai libri
contabili e del piano economico finanziario, si applicano le aliquote
previste  dai  principi  contabili di riferimento, nel limite massimo
delle  aliquote  ammesse dalle leggi fiscali. 3.3 - Remunerazione del
capitale  investito  (R) - Tasso di remunerazione (t) La misura della
remunerazione  sul  capitale  investito e' data da: Reddito operativo
                  Capitale investito dove: Reddito operativo = Ricavi
meno  Costi  della  gestione  caratteristica  (prima delle detrazioni
degli   oneri   finanziari   e   fiscali).   Capitale   investito   =
Immobilizzazioni  materiali e immateriali al netto dei relativi fondi
di  ammortamento. Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi
a  fondo  perduto,  nonche'  i finanziamenti a tasso agevolato per la
parte differenziale. Il ritorno sul capitale investito rappresenta la
redditivita'  dell'azienda  nell'ipotesi  in cui l'azienda si dedichi
alla  sola gestione per la quale e' costituita. Il capitale investito
e'  definito  dalla  media  dei valori del capitale iniziale e finale
dell'esercizio   ed   esprime   il   valore  dell'investimento  medio
aziendale.  Indicati con: V0 = Valore del capitale investito al tempo
0  V1  =  Valore  del capitale investito al tempo 1 I1 = Investimenti
effettuati al tempo 1 A1 = Ammortamenti relativi agli investimenti al
tempo 1 t = tasso di ritorno sul capitale investito R = remunerazione
sul  capitale  investito e quindi: Il Capitale investito al tempo 1 =
V0  +  (I1  - A1) / 2 = (V0 + V1)/2 Reddito sul capitale investito al
tempo  1  =  ((V0  +V1)  /  2)  .  t = R Sul capitale investito, come
risultante  dai  libri contabili alla data di emanazione del metodo e
dal piano economico-finanziario, si applica un tasso di remunerazione
fissato nella misura del 7%. Il piano finanziario di cui all'articolo
11  della  legge  n.  36/94  deve  tener  conto  che  i finanziamenti
pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'Ambito e non al
gestore   e  devono  essere  mantenuti  separati  nel  momento  della
valutazione  del  tasso  di  rendimento  del  capitale investito. Per
definire  le  tre  componenti  dei  costi  in tariffa, per metro cubo
d'acqua,  ciascun  costo e' diviso per la quantita' di acqua erogata.
Articolo  4  - Applicazione del metodo tariffario L'Ambito approva il
piano e il modello gestionale di cui all'art. 11, comma 3 della legge
n.  36,  nei  quali,  previa ricognizione delle opere esistenti, sono
compresi:  a)  i livelli di qualita' del prodotto e del servizio (che
possono  essere  anche  superiori a quelli obbligatori) ai quali deve
essere  commisurata  la  tariffa;  b)  il  programma degli interventi
necessari;   c)  il  piano  finanziario  degli  investimenti;  d)  la
specifica  delle  fonti  utilizzabili  di  derivazione  della risorsa
idrica,  gia'  in  essere o di nuova acquisizione, nonche' il ricorso
eventuale  all'acquisto  da terzi; e) la individuazione delle aree di
salvaguardia  a tutela della qualita' delle risorse da utilizzare; f)
il  modello  gestionale  e  organizzativo;  g) le risorse finanziarie
necessarie;  In  conseguenza della previsione del piano finanziario e
del modello gestionale, l'Ambito determina la tariffa reale media per
il  primo  esercizio  annuale  della  istituzione del servizio idrico
integrato,  fissa  la percentuale di crescita annua della tariffa nel
rispetto  del  limite  di  prezzo di cui all'articolo 5 e la relativa
articolazione  tariffaria di cui al successivo articolo 7, sulla base
delle  seguenti prescrizioni: 1. La componente dei costi operativi e'
stabilita   dal   piano  economico-finanziario  di  cui  al  3  comma
dell'articolo  11  della  legge:  qualora l'Ambito ritenga necessario
adottare  una  quota  tariffaria  per  i costi operativi superiore di
oltre  il  30% a quella prevista dalle formulazione dell'articolo 3.1
della  presente  normativa, l'Ambito rivolge motivata domanda, per il
tramite  della  Regione,  al Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse  idriche che, previa istruttoria, puo' autorizzare la deroga,
stabilendo  contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i
tempi  di recupero della produttivita'. 2. le componenti dei costi di
ammortamento  A  e  della remunerazione del capitale investito R sono
stabilite,  con  riferimento  alla  disciplina  di cui all'articolo 3
paragrafi  2  e 3, nelle previsioni del piano finanziario. La tariffa
reale  media,  calcolata secondo quanto espresso ai numeri 1 e 2, non
puo'   superare,  inizialmente,  la  tariffa  media  ponderata  delle
gestioni  preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del
tasso  programmato  di  inflazione e del "limite di prezzo" stabilito
dall'articolo  successivo.  Per  gli  esercizi  annuali successivi al
primo,   l'Ambito   determina  la  tariffa  coerentemente  col  piano
finanziario  e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di
inflazione  programmata  e  dal  "limite di prezzo". La tariffa media
ponderata  delle gestioni preesistenti equivale al fatturato di tutte
le  gestioni interessate riferito alla fornitura dell'acqua, compresi
i  canoni sulle acque reflue, ed e' riferita al quantitativo di acqua
potabile  venduta.  Al  fatturato  globale  come  sopra  definito  e'
aggiunto   l'importo   corrispondente   ai   canoni  di  fognatura  e
depurazione,  nei  valori  massimi  previsti dalle leggi alla data di
entrata  in  vigore  della  citata  legge n. 36, per le quantita' non
applicate   per   la   mancata   effettuazione  del  servizio.  Nella
determinazione  del  fatturato  delle  gestioni  preesistenti, per il
calcolo   della  relativa  tariffa  media  ponderata,  si  deve  fare
riferimento  all'esercizio  annuale  immediatamente  precedente  alla
adozione  del  piano economico-finanziario per la nuova gestione. Per
la  determinazione della tariffa reale media della nuova gestione, da
applicare  all'esercizio  iniziale, si fara' ricorso all'applicazione
del  tasso  programmato di inflazione sulla tariffa intercorrente tra
l'anno  per il quale quest'ultima tariffa e' stata calcolata e l'anno
iniziale  previsto  per  la  nuova  gestione.  Nel  caso  in  cui dal
fatturato  globale,  a  causa  delle  disfunzioni e delle diseconomie
delle  precedenti  gestioni,  non  fosse  possibile ricavare una base
attendibile  per  il calcolo della tariffa media ponderata, questa e'
fissata dall'Ambito, su parere del Comitato per la vigilanza sull'uso
delle  risorse  idriche,  che  si  esprime  su documentata e motivata
richiesta.  Alla  tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti
sono aggiunte le voci, ove non gia' comprese nelle spese documentate,
relative  a:  -  canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica; - costo
dell'acqua  acquistata da terzi; - canone di concessione del servizio
idrico integrato; - oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla
normativa  vigente;  -  i ratei dei mutui in essere. La tariffa reale
media   puo'   subire  variazioni  per  effetto  di:  -  disposizioni
legislative o regolamenti che modifichino le prescrizioni relative ai
livelli di qualita' del prodotto e del servizio, previa deliberazione
dell'Ambito; - verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni;
-  variazioni  al  metodo  normalizzato  disposte dal Comitato per la
vigilanza  sull'uso  delle  risorse  idriche.  Articolo 5 - Limite di
prezzo  "K"  La  tariffa  reale  media,  come  definita al precedente
articolo   4,   puo'  essere  incrementata  annualmente,  dell'indice
percentuale  del  limite  di prezzo "K" che l'Ambito delibera entro i
valori  massimi  seguenti:  per  il primo esercizio annuale a partire
dall'istituzione  del  servizio  idrico  integrato, il limite "K", da
applicare  alla  tariffa  media ponderata delle gestioni preesistenti
come  calcolato al precedente art. 4 puo' essere cosi' determinato: -
per  tariffa  media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc,
riferita  al  1995,  e comprensiva dei servizi del ciclo: K=25% - per
tariffa  come  sopra,  ma  superiore  a 1600 lire al mc: K=7,5% - per
tariffa  media  ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si
applica  il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i
due  valori  estremi sopraindicati. per gli esercizi annui successivi
al  primo,  il limite di prezzo "K", da applicare sulla tariffa reale
media  nell'esercizio  precedente,  vale:  -  per tariffa reale media
dell'esercizio  precedente  inferiore  a  lire  1100 al mcK=10% - per
tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc K=5% - Per tariffa
reale  media  come  sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc., si
applica  il  coefficiente  risultante da interpolazione lineare fra i
due   valori   estremi  sopraindicati.  Articolo  6  -  Miglioramento
dell'efficienza  La  metodologia  di  cui  all'art.  1 prevede che si
conseguano   incrementi   di  efficienza  mediante  una  formulazione
tariffaria  che consenta la riduzione dei costi operativi a vantaggio
degli  investimenti,  e  favorisca il raggiungimento degli obiettivi.
Nel determinare la tariffa reale media da applicare nel periodo della
durata  del piano, l'Ambito delibera un coefficiente di miglioramento
dell'efficienza  che  il  gestore,  anche  per  effetto  dei previsti
investimenti  deve  rispettare  mediante  riduzione  della componente
tariffaria relativa ai costi operativi, nelle misure minime seguenti:
a)  per  gestioni  che  presentino costi operativi reali superiori ai
costi  operativi  presenti nella tariffa di riferimento aumentata del
20%,  la  riduzione  annua  dei  costi  operativi  reali  deve essere
stabilita   in   almeno   il  2%  degli  stessi,  valutato  sui  dati
dell'esercizio  precedente;  b)  per  gestioni  che  presentino costi
operativi  reali  superiori alla componente dei costi operativi nella
tariffa  di  riferimento  ma uguali o inferiori alla detta componente
aumentata  del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve
essere  stabilita  in  almeno  l'1%  valutato sui dati dell'esercizio
precedente:  c)  per gestioni che presentino costi operativi uguali o
inferiori  ai  costi operativi presenti nella tariffa di riferimento,
va  comunque  stabilita  la riduzione annua dei costi operativi reali
nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente.
Articolo  7  -  Articolazione  tariffaria  La tariffa da praticare in
attuazione  dell'art.  13,  comma  7,  legge n. 36/1994 e' articolata
dall'Ambito  secondo  i  provvedimenti  CIP  n.  45 e 46 del 1974. Lo
stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e
territoriali,  secondo  quanto  previsto dall'art. 13, comma 3, della
legge  n. 36 citata. In attuazione dell'art. 14, comma 4, della legge
5.1.1994  n. 36 per la determinazione della quota tariffaria relativa
al  servizio  di fognatura e depurazione per le utenze industriali si
applicano   le   vigenti   disposizioni  in  materia.  Articolo  8  -
Convenzione  di gestione, verifiche e revisioni Nella convenzione per
la  concessione della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve
fra  l'altro  stabilire  la  disciplina  dei seguenti elementi: 1) la
tariffa  media  come sopra determinata; 2) l'articolazione tariffaria
diversificata  all'interno  dell'esercizio;  3) le variazioni ammesse
nel  tempo,  sia  a  causa  del  fattore inflattivo che del limite di
prezzo  "K"  di incremento: 4) il costo operativo iniziale, sul quale
operare la riduzione di cui al punto successivo; 5) la fissazione del
coefficiente  di  riduzione  del  costo  operativo; 6) il piano degli
investimenti  connesso  alla  tariffa,  come definito all'art. 4 e la
puntuale    verifica    degli    investimenti   previsti,   la   loro
temporalizzazione,   nonche'   le   penali   a   carico  del  gestore
inadempiente.   7)  i  rapporti  economico-finanziari,  nel  caso  di
devoluzione gratuita o di riscatto, al termine della concessione, dei
nuovi  investimenti anticipati dal gestore; 8) la revisione triennale
per  la  verifica  dei  miglioramenti  di efficienza, per la verifica
della  corrispondenza  della  tariffa  media  rispetto  alla  tariffa
articolata,  per  la  verifica  del  raggiungimento  dei traguardi di
livello  di  servizio  ovvero  dell'effettuazione degli investimenti.
L'Ambito,  ferma  restando  la  verifica  triennale nell'applicazione
della  tariffa,  puo'  in  qualsiasi  momento intervenire nel caso di
significativi  scostamenti  dalle  previsioni del piano finanziario e
gestionale  in  ordine  a:  a) raggiungimento dei livelli di servizio
previsti  dal  piano  anche  a  seguito  dei  relativi  investimenti,
valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e
i  rimborsi  secondo  quanto  previsto nella convenzione di gestione,
specialmente  in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del
capitale"  sulla  tariffa;  b) corrispondenza tra l'incasso derivante
dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per
effetto  della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione,
al fine di apportare le seguenti variazioni; c) rispondenza dei costi
operativi  alle  variazioni  strutturali  della  produzione  e  della
distribuzione  e  delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui
all'art.  6.  Articolo  9  -  Obblighi  del  gestore  Per  permettere
l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario e' tenuto a
redigere  il  conto  economico  e  lo stato patrimoniale per ciascuna
gestione  del  servizio  idrico  integrato separatamente da quelli di
altre  gestioni,  anche  dello  stesso settore. Il conto economico e'
basato su contabilita' analitica per centri di costo ed e' redatto in
forma  riclassificata  secondo  il  decreto legislativo n. 127/91. Il
bilancio  di  esercizio  deve essere certificato da societa' all'uopo
abilitate.  Il  gestore  deve  inoltre comunicare all'organo titolare
della  funzione,  al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche  e all'Osservatorio dei Servizi Idrici: a) i dati relativi al
rispetto   dei   livelli   di  servizio,  secondo  la  specificazione
ministeriale,   mettendo   in   evidenza   la   durata   e  l'entita'
dell'eventuale  mancato  rispetto;  b)  i dati tipici della gestione,
come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno
ai  seguenti:  b1)  i  quantitativi mensili e annui prodotti per ogni
impianto di produzione e complessivamente: b2) i quantitativi mensili
e  annui  immessi  in  rete  per  ogni settore separato della rete di
distribuzione;  b3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe
tipologica  di  consumo  (domestico,  uso pubblico, uso industriale e
commerciale);  b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata; b5) i
dati  di perdite come da regolamento, di cui all'articolo 5, comma 2,
della  legge  n.  36  citata;  b6)  i consumi elettrici annui; b7) il
consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta; b8) le
caratteristiche  qualitative  per  ogni  impianto  di  produzione, di
trattamento  e  di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i
valori  medi,  minimi  e  massimi  di  ogni  parametro previsto nelle
normative  di  legge  (DPR  n.  236/88 e legge n. 319/76 e successive
modificazioni  ed  integrazioni);  b9)  le  componenti di costo delle
singole  fasi  di  captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e
distribuzione  dell'acqua  potabile e di raccolta e depurazione delle
acque  reflue;  c)  il  conto  economico  come sopra definito; d) gli
indici  di  produttivita'  del personale, dell'energia elettrica, dei
costi  finanziari,  dei  materiali, degli affidamenti di operazioni a
terzi,  del  controllo  di  qualita'  del  prodotto; e) gli indici di
liquidita';  f)  una  relazione annuale nella quale siano descritti e
documentati;  f1)  i  dati  relativi  agli  investimenti, ai tempi di
realizzazione  e  ai  cespiti  ammortizzabili;  f2)  gli  scostamenti
rispetto   al   piano  e  le  relative  motivazioni.  Articolo  10  -
Comunicazioni  al  Comitato  di  vigilanza  L'organo  titolare  della
funzione  provvede  a  comunicare  alla  Regione;  al Comitato per la
vigilanza  sull'uso  delle  risorse  idriche  e  all'Osservatorio dei
Servizi  Idrici: 1) i programmi degli investimenti secondo l'art. 11,
comma 3 citato, al fine di verificare la fattibilita' e la congruita'
in  relazione  alle risorse finanziarie con riferimento alla politica
tariffaria  (art.  22, comma 2, lett. f), della legge n. 36/1994); 2)
le  convenzioni  adottate;  3)  gli affidamenti della gestione; 4) le
tariffe praticate nel territorio dell'Ambito. L'organo titolare della
funzione  provvede inoltre a formulare un rapporto annuale secondo le
disposizioni  che  il  Comitato  provvede  ad  emanare  in proposito.
Articolo  11  -  Variazione  del  metodo Il Comitato per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche, di propria iniziativa ed in ogni caso
a  cadenza  quinquennale,  propone  al  Ministro  dei lavori pubblici
eventuali  modifiche  al  metodo  normalizzato  per tenere conto, tra
l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche,
di   variazioni   finanziarie   ovvero  di  cause  straordinarie  che
afferiscano  alla  generalita'  del  territorio nazionale. In sede di
prima  applicazione, il Comitato: - entro il termine di 12 mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  normativa, propone la
revisione  del  tasso  di  remunerazione  del  capitale  investito al
Ministro  dei  lavori  pubblici,  tenendo conto degli indirizzi e dei
criteri  fissati  in materia dal CIPE; - entro il termine di due anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, propone al
Ministro   dei   lavori   pubblici  eventuali  variazioni  al  metodo
normalizzato,  anche  tenuto  conto delle rilevazioni emergenti dalle
verifiche  sulle  gestioni  istituite  ai  sensi della legge n. 36/94
nonche'   sulla   base   dell'esperienza   risultante   dalla   prima
applicazione  del  presente  metodo. Il Comitato esercita funzioni di
vigilanza  e  di  controllo  sull'attuazione  del presente decreto e,
sulla  scorta  delle  convenzioni  e  dei  dati acquisiti, applica le
disposizioni   contenute  nell'art.  22  della  legge  n.  36/94.  In
considerazione  della  necessita'  di assicurare il conseguimento nel
tempo  di  adeguati  livelli di produttivita' e qualita' del servizio
idrico    integrato,    non    solo    in   termini   di   efficienza
economico-finanziaria  e  funzionalita' del servizio, ma altresi' per
quanto  attiene  alle  finalita' di miglioramento delle condizioni di
tutela  ambientale,  il  presente  metodo  normalizzato viene rivisto
sulla  base  del  recepimento  -  da  operarsi entro sei mesi - della
direttiva  91/271/CEE  sul  trattamento  delle  acque  reflue urbane.
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI CONTENUTI NEL "METODO" a) In generale -
Capitale  investito:  il  capitale  preso  a  base  della  tariffa e'
limitato  al  capitale investito nei beni strumentali per l'esercizio
delle   attivita'.   I   beni   strumentali   sono  costituiti  dalle
immobilizzazioni  materiali  ed  immateriali  al  netto  dei fondi di
ammortamento,  cosi'  come  rappresentate nello stato patrimoniale di
cui  all'art. 2424 c.c.. b) per il servizio di acqua potabile - Rete:
l'insieme  di  condutture  di  adduzione  e distribuzione, adibite al
pubblico  servizio  di rifornimento di acqua potabile, dalla fonte di
approvvigionamento   al   punto   di   derivazione   della  fornitura
dell'utenza, situata in sede pubblica o privata, con esclusione delle
condutture  di  presa  o  di allacciamento o di derivazione. - Volume
erogato:  la  quantita'  di  acqua  potabile  consegnata  all'utente,
valutata  in  base  a misura o a forfait, secondo le disposizioni del
regolamento di distribuzione. - Utente: ogni titolare di contratto di
somministrazione,   per   uso   privato   o  pubblico,  con  o  senza
corresponsione  di tariffa, con esclusione delle somministrazioni per
fontane  pubbliche  e per idranti stradali e antincendio, situati sul
suolo pubblico. - Utente domestico con contatore del diametro minimo:
titolare  di  contratto  per utente, ma con somministrazione misurata
con  contatore  avente  il  diametro  piu'  piccolo tra quelli in uso
presso  l'esercizio  in questione, sia al servizio di una sola che di
piu' di una unita' immobiliare, con esclusione delle somministrazioni
con   misura  diversa  di  quella  a  contatore.  -  Volume  trattato
dall'impianto:  la  quantita' di acqua, misurata in migliaia di metri
cubi   all'anno   che   esce   dall'impianto   (di   trattamento)  di
potabilizzazione.  -  Impianto  (di trattamento) di potabilizzazione:
l'impianto,  o  stazione,  o  centrale,  costituito  da  uno  o  piu'
interventi  o  stadi  di  trattamento,  attraverso  il  quale l'acqua
greggia  acquista  le  caratteristiche  di  potabilita'.  c)  Per  il
servizio di fognatura: - Rete fognaria: l'insieme delle condutture, a
gravita'  o in pressione, per il trasporto delle acque reflue urbane,
sia  con  sistema  separato che misto per il trasporto delle acque di
pioggia,  con esclusione dei tratti di allacciamento dalle proprieta'
o  dalle caditoie stradali. c) Per il servizio di trattamento reflui:
-  Carico  inquinante  trattato:  la  quantita'  di sostanza organica
contenuta   nell'acqua  reflua  affluente  all'impianto  espressa  in
Domanda  Chimica  di  Ossigeno (COD) misurato in Kg/giorno. - Domanda
chimica  di  Ossigeno (COD): la quantita' consumata per l'ossidazione
della  sostanza  organica  mediante dicromato di potassio, secondo il
metodo   ufficialmente  in  vigore.  -  Sedimentazione  primaria:  il
trattamento meccanico-fisico del liquame, per l'eliminazione di tutto
o  di  parte  del  contenuto  di solidi sospesi. - Secondaria o massa
sospesa: il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti in
fase  dispersa nel liquido con idonei dispositivi di mescolamento del
fango  attivo.  -  Secondario o massa adesa: il trattamento biologico
mediante  microrganismi  mantenuti  a contatto di un supporto fino ad
elevata superficie specifica, attraverso il quale viene fatto passare
il  liquido  da  trattare.  -  Ispessimento:  il  trattamento  per la
concentrazione  del  fango  di  supero.  -  Essiccazione in letto: la
riduzione  del  quantitativo  di  acqua  nel fango di supero mediante
evaporazione  naturale. - Essiccamento: la riduzione del quantitativo
di  acqua  nel  fango  di  supero,  mediante  contatto  con  aria.  -
Digestione  aerobica:  il trattamento di stabilizzazione del fango di
supero,  effettuato  in presenza di aria. - Digestione anaerobica: il
trattamento  di  stabilizzazione  del  fango di supero, effettuato in
assenza  di  aria. - Disidratazione: la riduzione del quantitativo di
acqua  nel fango, mediante eliminazione meccanica di parte dell'acqua
contenuta.  -  Incenerimento:  combustione  del  fango  di  supero in
impianti di termodistruzione.