ALLEGATO METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LE COMPONENTI DI COSTO E DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO Articolo 1 - Tariffa di riferimento La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato e' lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza. La tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei "limiti di prezzo", in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18.12.91, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione. La tariffa reale media e' stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantita' e alla qualita' della risorsa idrica e dal livello di qualita' del servizio. La stessa e' altresi' fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni. La tariffa di riferimento e' cosi' costituita: TN = (C + A + R)n-1 . (1+II+K) dove: TN e' la tariffa all'anno corrente C e' la componente dei costi operativi A e' la componente del costo di ammortamento R e' la componente per la remunerazione del capitale investito II e' il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente K e' il "limite di prezzo" Per quanto riguarda la componente dei costi operativi (C), e' calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati calcolati secondo le formule di cui al successivo articolo 3.1 e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6. Il calcolo della tariffa di riferimento all'anno iniziale (T1) e' effettuato assumendo come tariffa all'anno zero (To) la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come accorpate nella nuova gestione. Articolo 2 - Campo di applicazione Il metodo normalizzato si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge 5.1.1994 n. 36. Il metodo normalizzato non si applica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge, le quali, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge citata, continuano fino alla scadenza, seguendo le disposizioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente metodo. Articolo 3 - Composizione della tariffa di riferimento Le componenti della tariffa di riferimento sono definite secondo il decreto legislativo 9.4.1991 n. 127, in recepimento delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE e sono calcolate come risultanti dell'applicazione dei parametri e dei coefficienti sotto riportati. 3.1 - Costi operativi Sono comprese in questi costi, con riferimento alle prescrizioni del citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie: B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) B 7 - Costi per servizi B 8 - Costi per godimento di beni di terzi B 9 - Costo del personale B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali. B 13 - Altri accantonamenti B 14 - Oneri diversi di gestione. In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale. La componente modellata dei costi operativi e' articolata nei seguenti tre elementi essenziali del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) per i quali sono definite le seguenti formule di costo: a) SERVIZIO ACQUE POTABILI ----> Vedere Formula a Pag. 21 della G.U. <---- dove: COAP = Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile (milioni di lire/anno) VE = Volume erogato (migliaia di m3/anno) L = Lunghezza rete (Km) Utdm = Utenti domestici con contatore del diametro minimo UtT = Utenti totali EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno) AA = Costo dell'acqua acquistata da terzi (milioni di lire/anno) IT = Indicatore difficolta' dei trattamenti di potabilizzazione ----> Vedere Formula a Pag. 21 della G.U. <---- dove: Vi = Volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza CUi = Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo. N = Numero impianti gestiti. Vnt = Volume non sottoposto a trattamento Il coefficiente adimensionale di costo unitario dell'impianto i-esimo va individuato nelle seguente tabella, in base al volume trattato ed alle tipologie di trattamento di cui alle vigenti disposizioni. Coefficienti di costo unitario Tipo di trattamento Classi delle dimensioni (milioni di litri/giorno) Da sorgente, da falda <1 >=1-<5 >=5-<10 >=10->25 =>25 sotterranea Disinfezione 0,85 0,36 0,23 0,17 0,13 Trattamento A1 (*) 1,28 0,97 0,84 0,76 0,71 Trattamento A2(*) 2,01 1,39 1,01 0,97 0,93 Trattamento A3(*) 4,02 2,78 2,01 1,95 1,87 Da lago artificiale <5 >=5-<25 >=25-<50 >=50->100 =>100 naturale, da fiume Disinfezione 0,45 0,18 0,11 0,08 0,05 Trattamento A1 (*) 2,45 1,33 1,00 0,83 0,61 Trattamento A2(*) 3,90 1,90 1,34 1,07 0,72 Trattamento A3(*) 4,83 2,35 1,66 1,33 0,90 (*) (Vedi classificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515) La fornitura d'acqua da parte di terzi e il relativo prezzo di acquisto all'ingrosso sono stabiliti dall'Ambito in base alla specifica delle fonti utilizzabili di cui alla lettera d) dell'articolo 4, e ai criteri per il calcolo della tariffa di riferimento. b) SERVIZIO FOGNATURE ----> Vedere Formula a Pag. 22 della G.U. <---- COFO= Spese funzionali per il collettamento fognario (milioni lire/anno) Lf= Lunghezza rete fognaria (Km) AB= Abitanti serviti EE= Spese energia elettrica (milioni lire/anno) c) SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI ----> Vedere Formula a Pag. 23 della G.U. <---- COTR = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno) Ct = Carico inquinante trattato (Kg/giorno di COD) n = Numero impianti alfa = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella) Beta = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella) A = Coefficiente per la difficolta' dei trattamenti - Linea Acque (da tabella) F = Coefficiente per la difficolta' dei trattamenti - Linea Fanghi (da tabella) Classi di Impianto alfa beta Grandi impianti: oltre 2000 Kg/giorno di COD 0,35 0,90 Medi impianti: fino a 2000 Kg/giorno di COD (= o circa) 15.000 a.e.. 0,40 0,95 Piccoli impianti: fino a 300 Kg/giorno di COD (= o circa) 2500 a.e 0,45 1,00 LINEA ACQUE Tipologia di trattamento A Solo sedimentazione primaria 0,42 Secondario massa sospesa 1 Secondario massa adesa 0,57 In presenza di trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per 1,4 LINEA FANGHI Tipologia di trattamento F Ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto 1 Digestione anaerobica 1,35 Disidratazione senza digestione anaerobica 1,35 Digestione anaerobica con disidratazione 1,70 Digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento 2,0 Disidratazione, essiccamento 1,75 Digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento 2,1 Disidratazione, incenerimento 1,8 Per evitare che ad una classe superiore di impianti corrispondano costi operativi inferiori al valore determinato per il limite superiore della classe precedente, si assume il valore di costo calcolato per detto limite fin a quando non sia superato dal valore che compete alla propria classe di impianto. 3.2 - Ammortamenti e accantonamenti (A) Sono comprese in questa componente, con riferimento alle notazione del citato decreto legislativo n. 127/91, le seguenti categorie: B 10 a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B 10 b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B 10 c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni. I cespiti conferiti al soggetto gestore saranno determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall'articolo 11, comma 3 della legge 36/94. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, come risultanti dai libri contabili e del piano economico finanziario, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali. 3.3 - Remunerazione del capitale investito (R) - Tasso di remunerazione (t) La misura della remunerazione sul capitale investito e' data da: Reddito operativo Capitale investito dove: Reddito operativo = Ricavi meno Costi della gestione caratteristica (prima delle detrazioni degli oneri finanziari e fiscali). Capitale investito = Immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento. Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonche' i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale. Il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditivita' dell'azienda nell'ipotesi in cui l'azienda si dedichi alla sola gestione per la quale e' costituita. Il capitale investito e' definito dalla media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale. Indicati con: V0 = Valore del capitale investito al tempo 0 V1 = Valore del capitale investito al tempo 1 I1 = Investimenti effettuati al tempo 1 A1 = Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1 t = tasso di ritorno sul capitale investito R = remunerazione sul capitale investito e quindi: Il Capitale investito al tempo 1 = V0 + (I1 - A1) / 2 = (V0 + V1)/2 Reddito sul capitale investito al tempo 1 = ((V0 +V1) / 2) . t = R Sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del metodo e dal piano economico-finanziario, si applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%. Il piano finanziario di cui all'articolo 11 della legge n. 36/94 deve tener conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'Ambito e non al gestore e devono essere mantenuti separati nel momento della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito. Per definire le tre componenti dei costi in tariffa, per metro cubo d'acqua, ciascun costo e' diviso per la quantita' di acqua erogata. Articolo 4 - Applicazione del metodo tariffario L'Ambito approva il piano e il modello gestionale di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36, nei quali, previa ricognizione delle opere esistenti, sono compresi: a) i livelli di qualita' del prodotto e del servizio (che possono essere anche superiori a quelli obbligatori) ai quali deve essere commisurata la tariffa; b) il programma degli interventi necessari; c) il piano finanziario degli investimenti; d) la specifica delle fonti utilizzabili di derivazione della risorsa idrica, gia' in essere o di nuova acquisizione, nonche' il ricorso eventuale all'acquisto da terzi; e) la individuazione delle aree di salvaguardia a tutela della qualita' delle risorse da utilizzare; f) il modello gestionale e organizzativo; g) le risorse finanziarie necessarie; In conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale, l'Ambito determina la tariffa reale media per il primo esercizio annuale della istituzione del servizio idrico integrato, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 5 e la relativa articolazione tariffaria di cui al successivo articolo 7, sulla base delle seguenti prescrizioni: 1. La componente dei costi operativi e' stabilita dal piano economico-finanziario di cui al 3 comma dell'articolo 11 della legge: qualora l'Ambito ritenga necessario adottare una quota tariffaria per i costi operativi superiore di oltre il 30% a quella prevista dalle formulazione dell'articolo 3.1 della presente normativa, l'Ambito rivolge motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che, previa istruttoria, puo' autorizzare la deroga, stabilendo contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttivita'. 2. le componenti dei costi di ammortamento A e della remunerazione del capitale investito R sono stabilite, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 3 paragrafi 2 e 3, nelle previsioni del piano finanziario. La tariffa reale media, calcolata secondo quanto espresso ai numeri 1 e 2, non puo' superare, inizialmente, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del "limite di prezzo" stabilito dall'articolo successivo. Per gli esercizi annuali successivi al primo, l'Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal "limite di prezzo". La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti equivale al fatturato di tutte le gestioni interessate riferito alla fornitura dell'acqua, compresi i canoni sulle acque reflue, ed e' riferita al quantitativo di acqua potabile venduta. Al fatturato globale come sopra definito e' aggiunto l'importo corrispondente ai canoni di fognatura e depurazione, nei valori massimi previsti dalle leggi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 36, per le quantita' non applicate per la mancata effettuazione del servizio. Nella determinazione del fatturato delle gestioni preesistenti, per il calcolo della relativa tariffa media ponderata, si deve fare riferimento all'esercizio annuale immediatamente precedente alla adozione del piano economico-finanziario per la nuova gestione. Per la determinazione della tariffa reale media della nuova gestione, da applicare all'esercizio iniziale, si fara' ricorso all'applicazione del tasso programmato di inflazione sulla tariffa intercorrente tra l'anno per il quale quest'ultima tariffa e' stata calcolata e l'anno iniziale previsto per la nuova gestione. Nel caso in cui dal fatturato globale, a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possibile ricavare una base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa e' fissata dall'Ambito, su parere del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che si esprime su documentata e motivata richiesta. Alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti sono aggiunte le voci, ove non gia' comprese nelle spese documentate, relative a: - canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica; - costo dell'acqua acquistata da terzi; - canone di concessione del servizio idrico integrato; - oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla normativa vigente; - i ratei dei mutui in essere. La tariffa reale media puo' subire variazioni per effetto di: - disposizioni legislative o regolamenti che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualita' del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Ambito; - verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni; - variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Articolo 5 - Limite di prezzo "K" La tariffa reale media, come definita al precedente articolo 4, puo' essere incrementata annualmente, dell'indice percentuale del limite di prezzo "K" che l'Ambito delibera entro i valori massimi seguenti: per il primo esercizio annuale a partire dall'istituzione del servizio idrico integrato, il limite "K", da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolato al precedente art. 4 puo' essere cosi' determinato: - per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo: K=25% - per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: K=7,5% - per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati. per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo "K", da applicare sulla tariffa reale media nell'esercizio precedente, vale: - per tariffa reale media dell'esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mcK=10% - per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc K=5% - Per tariffa reale media come sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc., si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare fra i due valori estremi sopraindicati. Articolo 6 - Miglioramento dell'efficienza La metodologia di cui all'art. 1 prevede che si conseguano incrementi di efficienza mediante una formulazione tariffaria che consenta la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti, e favorisca il raggiungimento degli obiettivi. Nel determinare la tariffa reale media da applicare nel periodo della durata del piano, l'Ambito delibera un coefficiente di miglioramento dell'efficienza che il gestore, anche per effetto dei previsti investimenti deve rispettare mediante riduzione della componente tariffaria relativa ai costi operativi, nelle misure minime seguenti: a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente; b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi nella tariffa di riferimento ma uguali o inferiori alla detta componente aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno l'1% valutato sui dati dell'esercizio precedente: c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento, va comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente. Articolo 7 - Articolazione tariffaria La tariffa da praticare in attuazione dell'art. 13, comma 7, legge n. 36/1994 e' articolata dall'Ambito secondo i provvedimenti CIP n. 45 e 46 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata. In attuazione dell'art. 14, comma 4, della legge 5.1.1994 n. 36 per la determinazione della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione per le utenze industriali si applicano le vigenti disposizioni in materia. Articolo 8 - Convenzione di gestione, verifiche e revisioni Nella convenzione per la concessione della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve fra l'altro stabilire la disciplina dei seguenti elementi: 1) la tariffa media come sopra determinata; 2) l'articolazione tariffaria diversificata all'interno dell'esercizio; 3) le variazioni ammesse nel tempo, sia a causa del fattore inflattivo che del limite di prezzo "K" di incremento: 4) il costo operativo iniziale, sul quale operare la riduzione di cui al punto successivo; 5) la fissazione del coefficiente di riduzione del costo operativo; 6) il piano degli investimenti connesso alla tariffa, come definito all'art. 4 e la puntuale verifica degli investimenti previsti, la loro temporalizzazione, nonche' le penali a carico del gestore inadempiente. 7) i rapporti economico-finanziari, nel caso di devoluzione gratuita o di riscatto, al termine della concessione, dei nuovi investimenti anticipati dal gestore; 8) la revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti. L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, puo' in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a: a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa; b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le seguenti variazioni; c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6. Articolo 9 - Obblighi del gestore Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario e' tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore. Il conto economico e' basato su contabilita' analitica per centri di costo ed e' redatto in forma riclassificata secondo il decreto legislativo n. 127/91. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da societa' all'uopo abilitate. Il gestore deve inoltre comunicare all'organo titolare della funzione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici: a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entita' dell'eventuale mancato rispetto; b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti: b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente: b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione; b3) i quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale); b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata; b5) i dati di perdite come da regolamento, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 36 citata; b6) i consumi elettrici annui; b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta; b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni); b9) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue; c) il conto economico come sopra definito; d) gli indici di produttivita' del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualita' del prodotto; e) gli indici di liquidita'; f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati; f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili; f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni. Articolo 10 - Comunicazioni al Comitato di vigilanza L'organo titolare della funzione provvede a comunicare alla Regione; al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici: 1) i programmi degli investimenti secondo l'art. 11, comma 3 citato, al fine di verificare la fattibilita' e la congruita' in relazione alle risorse finanziarie con riferimento alla politica tariffaria (art. 22, comma 2, lett. f), della legge n. 36/1994); 2) le convenzioni adottate; 3) gli affidamenti della gestione; 4) le tariffe praticate nel territorio dell'Ambito. L'organo titolare della funzione provvede inoltre a formulare un rapporto annuale secondo le disposizioni che il Comitato provvede ad emanare in proposito. Articolo 11 - Variazione del metodo Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali modifiche al metodo normalizzato per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni finanziarie ovvero di cause straordinarie che afferiscano alla generalita' del territorio nazionale. In sede di prima applicazione, il Comitato: - entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, propone la revisione del tasso di remunerazione del capitale investito al Ministro dei lavori pubblici, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati in materia dal CIPE; - entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali variazioni al metodo normalizzato, anche tenuto conto delle rilevazioni emergenti dalle verifiche sulle gestioni istituite ai sensi della legge n. 36/94 nonche' sulla base dell'esperienza risultante dalla prima applicazione del presente metodo. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attuazione del presente decreto e, sulla scorta delle convenzioni e dei dati acquisiti, applica le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge n. 36/94. In considerazione della necessita' di assicurare il conseguimento nel tempo di adeguati livelli di produttivita' e qualita' del servizio idrico integrato, non solo in termini di efficienza economico-finanziaria e funzionalita' del servizio, ma altresi' per quanto attiene alle finalita' di miglioramento delle condizioni di tutela ambientale, il presente metodo normalizzato viene rivisto sulla base del recepimento - da operarsi entro sei mesi - della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI CONTENUTI NEL "METODO" a) In generale - Capitale investito: il capitale preso a base della tariffa e' limitato al capitale investito nei beni strumentali per l'esercizio delle attivita'. I beni strumentali sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto dei fondi di ammortamento, cosi' come rappresentate nello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.. b) per il servizio di acqua potabile - Rete: l'insieme di condutture di adduzione e distribuzione, adibite al pubblico servizio di rifornimento di acqua potabile, dalla fonte di approvvigionamento al punto di derivazione della fornitura dell'utenza, situata in sede pubblica o privata, con esclusione delle condutture di presa o di allacciamento o di derivazione. - Volume erogato: la quantita' di acqua potabile consegnata all'utente, valutata in base a misura o a forfait, secondo le disposizioni del regolamento di distribuzione. - Utente: ogni titolare di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa, con esclusione delle somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati sul suolo pubblico. - Utente domestico con contatore del diametro minimo: titolare di contratto per utente, ma con somministrazione misurata con contatore avente il diametro piu' piccolo tra quelli in uso presso l'esercizio in questione, sia al servizio di una sola che di piu' di una unita' immobiliare, con esclusione delle somministrazioni con misura diversa di quella a contatore. - Volume trattato dall'impianto: la quantita' di acqua, misurata in migliaia di metri cubi all'anno che esce dall'impianto (di trattamento) di potabilizzazione. - Impianto (di trattamento) di potabilizzazione: l'impianto, o stazione, o centrale, costituito da uno o piu' interventi o stadi di trattamento, attraverso il quale l'acqua greggia acquista le caratteristiche di potabilita'. c) Per il servizio di fognatura: - Rete fognaria: l'insieme delle condutture, a gravita' o in pressione, per il trasporto delle acque reflue urbane, sia con sistema separato che misto per il trasporto delle acque di pioggia, con esclusione dei tratti di allacciamento dalle proprieta' o dalle caditoie stradali. c) Per il servizio di trattamento reflui: - Carico inquinante trattato: la quantita' di sostanza organica contenuta nell'acqua reflua affluente all'impianto espressa in Domanda Chimica di Ossigeno (COD) misurato in Kg/giorno. - Domanda chimica di Ossigeno (COD): la quantita' consumata per l'ossidazione della sostanza organica mediante dicromato di potassio, secondo il metodo ufficialmente in vigore. - Sedimentazione primaria: il trattamento meccanico-fisico del liquame, per l'eliminazione di tutto o di parte del contenuto di solidi sospesi. - Secondaria o massa sospesa: il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti in fase dispersa nel liquido con idonei dispositivi di mescolamento del fango attivo. - Secondario o massa adesa: il trattamento biologico mediante microrganismi mantenuti a contatto di un supporto fino ad elevata superficie specifica, attraverso il quale viene fatto passare il liquido da trattare. - Ispessimento: il trattamento per la concentrazione del fango di supero. - Essiccazione in letto: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero mediante evaporazione naturale. - Essiccamento: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango di supero, mediante contatto con aria. - Digestione aerobica: il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in presenza di aria. - Digestione anaerobica: il trattamento di stabilizzazione del fango di supero, effettuato in assenza di aria. - Disidratazione: la riduzione del quantitativo di acqua nel fango, mediante eliminazione meccanica di parte dell'acqua contenuta. - Incenerimento: combustione del fango di supero in impianti di termodistruzione.