ALLEGATO A FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 491/1993. 1) Funzioni svolte in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 491/1993: a) raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati. Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 69,650 miliardi. Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale ed attuazione delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero e la societa' Agrisiel (ora Finsiel); attivita' relative allo sviluppo del SIAN e divulgazione ed utilizzazione delle banche-dati del sistema medesimo; realizzazione delle attivita' previste dall'accordo di programma triennale sottoscritto tra il Ministero e l'Istituto per la ricerca e l'informazione di mercato (ISMEA) ed erogazione, al medesimo Istituto, di un contributo straordinario nella misura massima di lire 1,5 miliardi; realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, nonche' miglioramento delle statistiche agrarie mediante l'uso di tecnologie avanzate soprattutto il Telerilevamento, anche in collaborazione con regioni, ISTAT e UE; realizzazione di attivita' previste dallo schema di programma nazionale per i servizi di sviluppo agricolo, con particolare riferimento a quello dell'osservatorio pedologico; realizzazione dell'osservatorio permanente della cooperazione agricola, agroindustriale ed alimentate; b) cura delle relazioni internazionali ed attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione del Ministero alla elaborazione delle politiche comunitarie, nonche' azioni di indirrizzo e coordinamento, ivi compreso i controlli, da realizzare a livello nazionale. Per le iniziative volte ad assicurare la presenza italiana all'estero ed in particolare alle trattative dell'Unione europea e' destinata la somma di lire 400 milioni. 2) Funzioni svolte in attuazione dell'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993: a) attivita' di ricerca ed informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale. Per le finalita' di cui sopra e destinata la somma di lire 46,000 miliardi. Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria o dall'ente che derivera' dalla loro riforma, dagli istituti universitari o da altri organismi specializzati. E' accordata priorita' ai programmi la cui realizzazione risulta gia' avviata o in fase avanzata di istruttoria, nonche' ai programmi relativi alla integrazione delle attivita' ordinarie degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; mantenimento ed adeguamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed erogazione di borse di studio; valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria ed economica; ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria e delle politiche strutturali dell'U.E., da realizzare anche attraverso l'erogazione di un contributo straordinario all'INEA, nonche' ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati. Analisi delle caratteristiche funzionari delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica; b) attivita' relative all'ordinamento e tenuta dei registri di varieta' vegetali e dei libri genealogici, nonche' ai relativi controlli funzionali. Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 94,500 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamento erogati anche tramite le regioni, per la quota destinata alle attivita' delegate svolte dalle associazioni provinciali allevatori e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attivita' di miglioramento genetico, con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione; valorizzazione e controllo di qualita' dei prodotti inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni, salvaguardia della biodiversita'; c) commercializzazione dei prodotti agro-alimentari. Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 4,000 miliardi. E' ammessa a finanziamento le seguente azione: iniziative di promozione commerciale e di informazione dei consumatori da attuare con organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualita'; d) valorizzazione e controllo della qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari. Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 9,500 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione anche di immagine delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agro-alimentari individuati soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica o con attestazione di specificita', pure attraverso iniziative agrituristiche: iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attivita' degli organismi che sono preposti alla loro gestione; sostegno e valorizzazione dell'attivita' dei comitati nazionali per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualita', nonche' dell'agricoltura biologica e integrata rappresentata dagli organismi delegati al controllo e all'attivita' di immagine; salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agro-alimentare nazionale e denominazione di origine e tipica; interventi di sostegno e sviluppo dell'agricoltura biologica; attivita' sia nazionali che internazionali del comitato del Codex Alimentarius; e) attivita' delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli. Per lo svolgimento delle attivita' ammesse e' destinato l'importo di lire 3,000 miliardi. E' ammessa al finanziamento l'erogazione dei contributi di legge per l'avviamento e lo svolgimento dei compiti d'istituto di associazioni e unioni di associazioni. 3) Funzioni svolte in attuazione dell'art. 10 della legge n. 491/1993: a) lotta incendi boschivi ed altri interventi forestali. Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 50,000 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: realizzazione di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonche' di opere intrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero, anche ai fini della promozione ambientale sotto gli aspetti turistici, sociali, didattici e culturali e della salvaguardia dei livelli occupazionali; interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la conservazione dei livelli di biodiversita' animale e vegetale per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento dei boschi da seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attivita' destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale; iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale; interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio e la rete informatica; spese relative alle attivita' di controllo dell'attuazione del set aside e dell'estensivizzazione della produzione, da parte del Corpo forestale dello Stato, nonche' per il potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti; b) attivita' di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari. Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 5,000 miliardi. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati dalle analisi di revisione; sviluppo delle attivita' ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base ai programmi sistematici di interventi piu' assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attivita' di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri; programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualita', nonche' per la riorganizzazione dei laboratori ufficiali di controllo secondo la normativa comunitaria e nazionale.