(all. 1 - art. 1)
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
               A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                          "COLLI DI RIMINI"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di Rimini" e'
riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Colli di Rimini" rosso;
    "Colli di Rimini" bianco;
    "Colli  di  Rimini"  cabernet-sauvignon  (anche  nella  tipologia
riserva);
    "Colli di Rimini" biancame;
    "Colli di Rimini" re'bola (anche nelle tipologie secco,  amabile,
dolce, passito).
                               Art. 2.
   La   denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Rimini",
accompagnata facoltativamente  dal  riferimento  ai  colori  rosso  e
bianco,  ed  obbligatoriamente  da  una  delle  specificazioni di cui
appresso,  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve   di   vitigni,
raccomandati  e/o autorizzati per la provincia di Rimini, provenienti
da vigneti aventi  nell'ambito  aziendale  la  seguente  composizione
ampelografica:
   "Colli di Rimini" Rosso:
    vitigno Sangiovese n.: dal 60% al 75%;
    vitigno Cabernet Sauvignon n.: dal 15% al 25%,
possono  concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni,
presenti in ambito  aziendale,  da  soli  o  congiuntamente:  Merlot,
Barbera,  Montepulciano,  Ciliegiolo, Terrano, Ancellotta, fino ad un
massimo del 25%;
   "Colli di Rimini" Bianco:
    vitigno Trebbiano Romagnolo: dal 50% al 70%;
    vitigni Biancame e Mostosa (da soli o congiuntamente): dal 30% al
50%,
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca  di  colore analogo, presenti in ambito aziendale, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Rimini fino  ad  un  massimo  del
20%;
   "Colli   di  Rimini"  Cabernet-Sauvignon  (anche  nella  tipologia
riserva):
    vitigno Cabernet Sauvignon n.:  minimo  85%,  possono  concorrere
alla  produzione  di  detto  vino  altri  vitigni  a  bacca di colore
analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati  e/o  raccomandati
per la provincia di Rimini fino ad un massimo del 15%;
   "Colli di Rimini" Biancame:
    Biancame: minimo 85%,
possono  concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni,
presenti in ambito aziendale, da soli o  congiuntamente:  Pignoletto,
Chardonnay,   Riesling   Italico,  Sauvignon,  Pinot  Bianco,  Muller
Thurgau, fino ad un massimo del 15%;
   "Colli  di  Rimini" Re'bola (anche nelle tipologie secco, amabile,
dolce, passito):
    Pignoletto: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti  vitigni,
presenti  in  ambito  aziendale,  da soli o congiuntamente: Biancame,
Mostosa, Trebbiano romagnolo fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione  delle  uve  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata "Colli di Rimini", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni, tutti in provincia di Rimini, di  Coriano,
Gemmano,  Mondaino,  Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo,
Montescudo,  Morciano  di  Romagna,  Poggio  Berni,  Saludecio,   Can
Clemente,  Torriana,  Verucchio.  A  quest'ultimo  e'  da aggiungere,
inoltre, parte del territorio amministrativo dei comuni di Cattolica,
Misano  Adriatico,  S.  Giovanni  in  Marignano,  Riccione,   Rimini,
Sant'Arcangelo di Romagna il cui limite a valle e' cosi' delimitato:
    comune  di Cattolica: dalla strada statale n. 16 "Adriatica" (nel
tratto urbano denominato anche via Garibaldi);
    comune  di  Misano  Adriatico:  dalla  strada   statale   n.   16
"Adriatica";
    comune  di  San Giovanni in Marignano: dalla strada statale n. 16
"Adriatica";
    comune di  Riccione:  dalla  strada  statale  n.  16  "Adriatica"
compreso il tratto di via Circonvallazione;
    comune  di  Rimini:  dalla  strada statale n. 16 "Adriatica" fino
all'imbocco della Nuova Circonvallazione che segue fino  all'incrocio
con la strada statale n. 9 "Emilia"; quindi lungo questa in direzione
Santarcangelo  fino  al cavalcavia dell'Autostrada A 14; segue poi il
tracciato autostradale in direzione S. Giustina immettendosi  poi  in
via  Longiano,  quindi  in  via  Antica  Emilia  fino a riprendere in
localita' S. Giustina la strada statale n. 9 "Emilia";  segue  quindi
questa fino al confine con il comune di Santarcangelo;
    comune  di Santarcangelo di Romagna: dal confine con il comune di
Rimini segue la strada statale n.  9  "Emilia"  fino  all'abitato  di
Santarcangelo,  quindi  via  Braschi (tratto urbano della via Emilia)
poi ancora lungo la strada statale n. 9 fino al confine provinciale.
                               Art. 4.
   Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale  delle  uve  alla
vendemmia deve essere il seguente:
    Rosso 11,5%;
    Bianco 11,0%;
    Cabernet Savignon 11,5%;
    Biancame 10,5%;
    Rebola 11,5%.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  "Colli  di  Rimini"   devono   essere   quelle
tradizionali  della  zona  e, comunque, atte a conferire alle uve, al
mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  i   terreni   collinari,
pedecollinari, ed i terrazzi fluviali a tessitura limoso/argillosa su
substrato ghiaioso o ricchi di scheletro.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere atti  a  non  modificare  le  caratteristiche
delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.
   E'  esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di  soccorso  per  non   piu'   di   due   interventi   annui   prima
dell'invaiatura.
   La  resa  massima  di  uva ad ettaro ammessa per la produzione dei
vini "Colli di Rimini" non deve essere superiore ai limiti di seguito
specificati:
    Rosso ton/ha 11,0;
    Bianco ton/ha 12,0;
    Cabernet Sauvignon ton/ha 11,0;
    Biancame ton/ha 12,0;
    Rebola ton/ha 11,0.
   La tolleranza massima di detti limiti di resa e'  del  20%,  oltre
tale valore tutta la produzione decade della denominazione.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti
di  cui  sopra,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva-vino   per   i
quantitativi  di  cui  trattasi,  purche'  la  produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
   La  regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,  sentite   le
organizzazioni  di  categoria  interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un  limite  di  produzione  di  uva  per
ettaro  inferiore  a  quelli  fissati  nel  presente  disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni d'origine dei vini.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione,   di   affinamento   e    di
invecchiamento,  devono essere effettuate all'interno della provincia
di Rimini. La vinificazione puo' essere effettuata singolarmente  per
uve  provenienti  dallo  stesso vitigno. Nel caso della vinificazione
disgiunta, l'assemblaggio deve essere  effettuato  entro  il  termine
previsto per la dichiarazione annuale delle produzioni vitivinicole.
   La  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
   Qualora superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla d.o.c.
   Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
   La resa massima dell'uva in vino finito per la  tipologia  Re'bola
passito non dovra' essere superiore al 50%.
   Il  vino  "Colli  di  Rimini"  Re'bola tipo Passito, dovra' essere
ottenuto da leggero appassimento delle  uve  che  assicuri  alle  uve
stesse  un  contenuto  minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per
litro. Detto  appassimento  puo'  avvenire  su  graticci,  in  locali
termoigrocondizionati o con ventilazione forzata.
                               Art. 6.
   I  vini  "Colli  di  Rimini"  all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli di Rimini" Rosso:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: ampio e caratteristico;
    sapore: asciutto di corpo pieno, talvolta leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   "Colli di Rimini" Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, dal fruttato al floreale;
    sapore: asciutto, sapido e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 15 grammi per litro.
   "Colli di Rimini" Cabernet-Sauvignon:
    colore: rosso rubino, talvolta carico;
    odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
    sapore: asciutto, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   "Colli di Rimini" Biancame:
    colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico, talvolta con note floreali;
    sapore asciutto, fresco, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro.
   "Colli di Rimini" Re'bola:
(tipo secco):
    colore: dal paglierino chiaro al lievemente dorato;
    odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
    sapore: asciutto, armonico, di caratteristica morbidezza;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;
(tipo amabile):
    colore: dal paglierino all'ambrato;
    odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
    sapore: amabile, armonico, particolarmente morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    zuccheri riduttori: da 12 a 45 grammi per litro;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;
(tipo dolce):
    colore: dal paglierino all'ambrato;
    odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
    sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    zuccheri riduttori: da 50 ad 80 grammi per litro;
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;
(tipo passito):
    colore: dal giallo dorato all'ambrato;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: dolce e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5;
    zuccheri riduttori: minimo 50 grammi per litro;
    acidita' totale minima: 4,0 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
   Per  tutte  le tipologie, in cui e' stato effettuato l'affinamento
in fusti di legno, puo' notarsi la presenza di sapore di legno.
                               Art. 7.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  vini  con   la
denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   Il  vino  "Colli  di  Rimini" Cabernet Sauvignon, sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a due anni,  ed  ottenuto  da
uve  con titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla
vendemmia  non  inferiore  a  12  puo'  portare,   a   specificazione
aggiuntiva,  la  dizione  "Riserva".  Il  periodo  di  invecchiamento
decorre dal primo gennaio successivo all'annata di  produzione  delle
uve.
   Nella  designazione  e  presentazione  del vino a denominazione di
origine  controllata  "Colli  di  Rimini"   e'   vietato   l'uso   di
qualificazioni  aggiuntive  diverse  da  quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore,
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  qualificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore-tenuta-podere-cascina"   ed
altri   termini   similari   sono   consentiti  in  osservanza  delle
disposizioni CE e nazionali in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'
amministrative  frazioni,   aree,   zone,   localita'   dalle   quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
   Le bottiglie di capacita' non superiore a 3 litri, contenenti vini
"Colli di Rimini" di cui al presente disciplinare, devono essere, per
quanto  riguarda  l'abbigliamento  e  la  tipologia,  confacenti   ai
tradizionali  caratteri  di  un vino di pregio e devono essere chiuse
esclusivamente con tappo di sughero.
   Per i recipienti di capacita' da  0,187  litri  e'  consentita  la
chiusura con tappo a vite.