ALLEGATO Art. 1. Comma 1. 1.1. La "Fondazione Cassa di risparmio di Rimini" - di seguito chiamata anche Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto. Comma 2. 1.2. Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio di Rimini, fondata nel 1840 da un'associazione volontaria di cento privati cittadini, legalmente riconosciuta dallo Stato Pontificio .. (omissis). (Omissis). Art. 2. Comma 1. 2.1. Nella continuita' dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Rimini, la Fondazione persegue fini di interesse generale, di promozione dello sviluppo economico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura e della sanita' .. (omissis). (Omissis). Comma 2. 2.2. La Fondazione potra' dotarsi di un regolamento interno che disciplini le modalita' di intervento nei settori indicati al comma precedente. La approvazione e la modifica del regolamento spettano al consiglio di amministrazione, col parere dell'assemblea. Comma 3. 2.3. La Fondazione potra' raccordare la propria attivita' con quella di altri enti aventi analoghe .. (omissis). (Omissis). Art. 3. Comma 1. 3.1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito: (omissis); d) da altri beni che eventualmente possono pervenire alla Fondazione mortis causa o da liberalita' per atto tra vivi, nonche' per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici; e) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalita'. (Omissis). Art. 6. Comma 1. 6.1. I soci costituiscono la continuita' storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario. Il numero massimo dei soci e' 100; di essi 30 designati dagli enti di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 7. Comma 2. 6.2. Per essere ammessi in qualita' di soci le persone fisiche .. (omissis) .. o di altri settori di intervento della Fondazione, da valutarsi dal consiglio di amministrazione. Comma 3. 6.3. Non possono essere nominati soci i dipendenti in servizio .. (omissis). (Omissis). Art. 7. (Omissis). Comma 2. 7.2. La qualita' di socio si acquista: (omissis); b): I) per designazione di diritto: la provincia di Rimini; il comune di Rimini; la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini, i quali saranno rappresentati nell'assemblea dei soci dai rispettivi legali rappresentanti pro-tempore. II) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento a sua cura, dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni: uno dalla regione Emilia-Romagna; due dalla provincia di Rimini; uno dal comune di Riccione; uno dal comune di Santarcangelo; uno dal comune di Cattolica; uno dal comune di Bellaria-Igea Marina, i designati dalla provincia di Rimini devono essere scelti fra le persone che non risiedono o non hanno domicilio nei sopraelencati comuni della provincia di Rimini; c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento, a sua cura dei requisiti previsti dal presente statuto, fra i quali l'esercizio dell'attivita' o della funzione nell'ambito del territorio della provincia di Rimini, su designazione dei seguenti enti e istituzioni: (omissis); uno dall'ENAIP S. Zavatta di Rimini; uno dalla Uni.Tu.Rim. - Societa' per l'universita' nel riminese S.p.a. di Rimini. Comma 3. 7.3. Il consiglio di amministrazione ogni anno accerta il numero dei soci .. (omissis) e le amministrazioni a designare i nominativi da proporre a socio nel numero necessario. (Omissis). Art. 8. Comma 1. 8.1. L'assemblea dei soci delibera: sulle norme che regolano il proprio funzionamento; (omissis); sulla elezione dei Sindaci; sulla misura dei compensi annui e della medaglia di presenza per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; (omissis). Comma 2. 8.2. L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie. Comma 3. 8.3. Per le nomine degli amministratori l'assemblea tiene conto delle necessita' di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' e competenza nei settori di intervento della Fondazione. Art. 17. Comma 1. 17.1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono ricoprire cariche in piu' di tre .. (omissis). (Omissis). Norme transitorie Art. 22. (Omissis). Comma 4. 22.4. Il presidente si attivera' per le eventuali designazioni a socio da parte degli enti .. (omissis). (Omissis). Comma 6. 22.6. Il presidente e il vice presidente della conferente Cassa di risparmio di Rimini .. (omissis). Comma 7. 22.7. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del presente statuto, il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione .. (omissis). Comma 8. 22.8. Il Fondo di riserva di cui all'art. 3, che si era costituito e successivamente alimentato con il 50% dei proventi lordi .. (omissis), in essere alla data del 29 settembre 1995 puo' essere utilizzato, fino alla misura degli 8/10, per la realizzazione .. (omissis).