(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
Comma 1.
   1.1. La "Fondazione Cassa di risparmio di  Rimini"  -  di  seguito
chiamata anche Fondazione - e' un ente con piena capacita' di diritto
privato,  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  del  tesoro  e
regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto  legislativo
20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.
Comma 2.
   1.2.  Essa e' la continuazione della Cassa di risparmio di Rimini,
fondata nel 1840  da  un'associazione  volontaria  di  cento  privati
cittadini,   legalmente   riconosciuta   dallo  Stato  Pontificio  ..
(omissis).
   (Omissis).
                               Art. 2.
Comma 1.
   2.1. Nella continuita' dello scopo originario  e  con  riferimento
principale  al  territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio
di Rimini, la Fondazione persegue  fini  di  interesse  generale,  di
promozione   dello   sviluppo   economico   e   di  utilita'  sociale
preminentemente    nei    settori    della    ricerca    scientifica,
dell'istruzione, della cultura e della sanita' .. (omissis).
   (Omissis).
Comma 2.
   2.2.  La  Fondazione  potra' dotarsi di un regolamento interno che
disciplini le modalita' di intervento nei settori indicati  al  comma
precedente. La approvazione e la modifica del regolamento spettano al
consiglio di amministrazione, col parere dell'assemblea.
Comma 3.
   2.3.  La  Fondazione  potra'  raccordare  la propria attivita' con
quella di altri enti aventi analoghe .. (omissis).
   (Omissis).
                               Art. 3.
Comma 1.
   3.1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
    (omissis);
     d) da  altri  beni  che  eventualmente  possono  pervenire  alla
Fondazione  mortis  causa o da liberalita' per atto tra vivi, nonche'
per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
     e) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalita'.
   (Omissis).
                               Art. 6.
Comma 1.
   6.1. I soci costituiscono la continuita' storica e giuridica della
Fondazione con l'ente originario. Il numero massimo dei soci e'  100;
di  essi  30  designati  dagli  enti  di cui alle lettere b) e c) del
successivo art. 7.
Comma 2.
   6.2. Per essere ammessi in qualita' di soci le persone fisiche  ..
(omissis)  ..  o  di altri settori di intervento della Fondazione, da
valutarsi dal consiglio di amministrazione.
Comma 3.
   6.3.  Non possono essere nominati soci i dipendenti in servizio ..
(omissis).
   (Omissis).
                               Art. 7.
  (Omissis).
Comma 2.
   7.2. La qualita' di socio si acquista:
    (omissis);
    b):
     I) per designazione di diritto:
      la provincia di Rimini;
      il comune di Rimini;
      la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Rimini,
i quali saranno rappresentati nell'assemblea dei soci dai  rispettivi
legali rappresentanti pro-tempore.
      II)  con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo
accertamento a sua cura, dei requisiti previsti dal presente statuto,
su designazione delle seguenti amministrazioni:
      uno dalla regione Emilia-Romagna;
       due dalla provincia di Rimini;
      uno dal comune di Riccione;
      uno dal comune di Santarcangelo;
      uno dal comune di Cattolica;
      uno dal comune di Bellaria-Igea Marina,
i designati dalla provincia di Rimini devono  essere  scelti  fra  le
persone  che  non  risiedono  o non hanno domicilio nei sopraelencati
comuni della provincia di Rimini;
     c) con dichiarazione del consiglio  di  amministrazione,  previo
accertamento, a sua cura dei requisiti previsti dal presente statuto,
fra  i  quali l'esercizio dell'attivita' o della funzione nell'ambito
del  territorio  della  provincia  di  Rimini,  su  designazione  dei
seguenti enti e istituzioni:
     (omissis);
     uno dall'ENAIP S. Zavatta di Rimini;
     uno  dalla Uni.Tu.Rim. - Societa' per l'universita' nel riminese
S.p.a. di Rimini.
Comma 3.
   7.3. Il consiglio di amministrazione ogni anno accerta  il  numero
dei  soci  .. (omissis) e le amministrazioni a designare i nominativi
da proporre a socio nel numero necessario.
   (Omissis).
                               Art. 8.
Comma 1.
   8.1. L'assemblea dei soci delibera:
    sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
    (omissis);
    sulla elezione dei Sindaci;
    sulla misura dei compensi annui e della medaglia di presenza  per
i   componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio
sindacale;
    (omissis).
Comma 2.
   8.2.  L'assemblea,  inoltre,  esprime  il  parere  sulle modifiche
statutarie.
Comma 3.
   8.3. Per le nomine degli amministratori  l'assemblea  tiene  conto
delle  necessita'  di  assicurare  in  consiglio anche la presenza di
esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' e  competenza
nei settori di intervento della Fondazione.
                              Art. 17.
Comma 1.
   17.1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale non possono ricoprire cariche in piu' di tre .. (omissis).
   (Omissis).
                          Norme transitorie
                              Art. 22.
   (Omissis).
Comma 4.
   22.4.  Il  presidente si attivera' per le eventuali designazioni a
socio da parte degli enti .. (omissis).
   (Omissis).
Comma 6.
   22.6. Il presidente e il vice presidente della conferente Cassa di
risparmio di Rimini .. (omissis).
Comma 7.
   22.7. Fatto salvo quanto  disposto  dall'art.  17,  comma  2,  del
presente  statuto, il presidente ed il vice presidente in carica alla
data di deliberazione .. (omissis).
Comma 8.
   22.8. Il Fondo di riserva di cui all'art. 3, che si era costituito
e successivamente  alimentato  con  il  50%  dei  proventi  lordi  ..
(omissis),  in  essere  alla  data  del 29 settembre 1995 puo' essere
utilizzato, fino alla misura degli  8/10,  per  la  realizzazione  ..
(omissis).