(all. 1 - art. 1)
                              I N A I L
              Data 26-06-1996, prot. n. 890, organo CA
Comunicazione all'INAIL della riduzione delle retribuzioni presunte -
   Art. 28, comma 6, del testo unico infortuni. Proposta di  modifica
   del termine.
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                   nella seduta del 26 giugno 1996
   Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
   Vista la relazione del direttore generale in data 11 giugno 1996;
   Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30  dicembre  1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   Viste le proprie deliberazioni n. 92 del 26 luglio 1989  e  n.  22
del 20 giugno 1990;
   Visto  il  combinato  disposto degli articoli 55 e 5 della legge 9
marzo 1989, n. 88;
   Sentito  il  direttore  generale,  il   quale   si   e'   espresso
favorevolmente all'adozione del provvedimento;
                              Delibera:
   Il   comma  6  dell'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124  -  cosi'  come  modificato  con
decreto  ministeriale  13 dicembre 1989 e con decreto ministeriale 23
ottobre 1990 - e' ulteriormente modificato come segue:
Comma 6.
   Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo  di  tempo
per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori
a   quelle  effettivamente  corrisposte  nell'anno  precedente,  puo'
calcolare la rata premio sul minore importo  presunto  e  deve  darne
comunicazione    motivata   entro   il   20   febbraio   all'Istituto
assicuratore, ai fini di eventuali controlli.
                                                 Il presidente: MAGNO