(Accordo - art. 10)
                               Art. 10 
 
   I Governi delle Parti contraenti  si  impegnano  a  mantenere  una
stretta collaborazione fra le proprie  Amministrazioni,  al  fine  di
impedire e reprimere il  traffico  illegale  di  opere  d'arte,  beni
culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione  secondo  la
legislazione  sulla  proprieta'  intellettuale,  documenti  e   altri
oggetti di valore storico.