Art. 10 I Governi delle Parti contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.