(Accordo - art. 13)
                               Art. 13 
 
   Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna delle  Parti
potra' denunciarlo in qualunque momento per via diplomatica. 
   La denuncia avra' effetto sei  mesi  dopo  la  notifica  all'altra
Parte contraente,  e  non  incidera'  sull'esecuzione  dei  programmi
concordati durante il periodo  di  vigenza  dell'Accordo,  salvo  che
entrambe le Parti decidano diversamente. 
   Fatto a Roma il  18  aprile  1991,  in  due  originali  in  lingua
italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                           PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                            REPUBBLICA DEL CILE

    

              Parte di provvedimento in formato grafico