Art. 2 Le Parti contraenti promuoveranno il mutuo riconoscimento e la validita' degli studi e dei titoli di studio della scuola primaria e secondaria di I e II grado italiana - ciclo basico e secondario della scuola cilena - nonche' dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni scolastiche ed universitarie statali o legalmente riconosciute dallo Stato, ottenuti sia dai propri connazionali che dai cittadini dell'altra Parte contraente, al fine del proseguimento degli studi e dell'esercizio della professione, nell'osservanza in questo caso di quanto prescritto dalla legislazione interna di ciascun Paese in ordine al possesso di requisiti non scolastici e/o accademici. Le norme che disciplinano le misure e le condizioni di applicazione di detto riconoscimento saranno elaborate da una Sottocommissione di esperti nel quadro della Commissione Mista prevista dall'Articolo 11 del presente Accordo. Tali norme faranno oggetto di un Accordo speciale fra le Parti contraenti.