(Accordo - art. 2)
                               Art. 2 
 
   Le Parti contraenti promuoveranno il  mutuo  riconoscimento  e  la
validita' degli studi e dei titoli di studio della scuola primaria  e
secondaria di I e II grado italiana - ciclo basico e secondario della
scuola cilena  -  nonche'  dei  titoli  accademici  rilasciati  dalle
Istituzioni  scolastiche  ed  universitarie  statali   o   legalmente
riconosciute dallo Stato, ottenuti sia dai  propri  connazionali  che
dai cittadini dell'altra Parte contraente, al fine del  proseguimento
degli studi e dell'esercizio della  professione,  nell'osservanza  in
questo caso  di  quanto  prescritto  dalla  legislazione  interna  di
ciascun Paese in ordine al possesso di requisiti non  scolastici  e/o
accademici. 
   Le  norme  che  disciplinano  le  misure  e   le   condizioni   di
applicazione  di  detto  riconoscimento  saranno  elaborate  da   una
Sottocommissione  di  esperti  nel  quadro  della  Commissione  Mista
prevista dall'Articolo 11 del presente Accordo.  Tali  norme  faranno
oggetto di un Accordo speciale fra le Parti contraenti.