Art. 4 Le Parti contraenti favoriranno la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di Istituzioni culturali ed educative dell'altro Paese. In particolare, le Parti contraenti si impegnano a prendere in esame la situazione degli Istituti scolastici dell'altro Paese funzionanti nel proprio territorio, e del relativo personale, al fine di pervenire ad un Accordo speciale.