(Accordo - art. 4)
                               Art. 4 
 
   Le Parti contraenti favoriranno la costituzione, il  funzionamento
e lo sviluppo nel proprio  territorio  di  Istituzioni  culturali  ed
educative dell'altro Paese. 
   In particolare, le Parti contraenti si  impegnano  a  prendere  in
esame  la  situazione  degli  Istituti  scolastici  dell'altro  Paese
funzionanti nel proprio territorio, e del relativo personale, al fine
di pervenire ad un Accordo speciale.